Incarto n. 13.2021.27
Lugano 22 luglio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. CA.2021.9 (assunzione di prove a titolo cautelare) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 28 gennaio 2021 da
AO 1 AO 2 entrambi patrocinati dall’ PA 2
contro
AP 1 patrocinata dall’ PA 3
e ora sull’appello (correttamente: reclamo) 22 marzo 2021 di AP 1 contro la decisione 10 marzo 2021 con cui il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza di assunzione di prove a titolo cautelare della controparte;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito della realizzazione della loro casa di abitazione, il 3 novembre 2017 AO 1 e AO 2 hanno commissionato a AP 1 la realizzazione, fornitura e posa di una scala interna in acciaio costruita su misura e a struttura portante con gradini nella tipologia “corten”. L’opera ha evidenziato vari difetti e problemi.
B. Con istanza 28 gennaio 2021 AO 1 e AO 2 hanno chiesto l’assunzione di prove a titolo cautelare nei confronti di AP 1, e meglio l’assunzione di una prova peritale tesa ad accertare lo stato dell’opera, ad accertarne difetti, origine e causa, e a definire preventivamente le misure per ovviarvi.
C. Il 29 gennaio 2021 il Pretore ha citato le parti all’udienza di discussione fissata per l’8 marzo 2021.
Con istanza 4 marzo 2021 il patrocinatore legale della società convenuta ha chiesto il rinvio dell’udienza in forza di un certificato medico che lo dichiarava inabile al 100% al lavoro per malattia dal 3 marzo 2021 al 18 marzo 2021.
D. Con decisione 5 marzo 2021 il Pretore ha negato il rinvio e confermato l’udienza come previsto, richiamando la natura cautelare della procedura e la necessità di una sua celere trattazione.
L’udienza si è tenuta l’8 marzo 2021 alla presenza degli istanti, che hanno confermato la loro richiesta. Nessuno si è invece presentato per conto della società convenuta.
Il reclamo 15 marzo 2021 di AP 1 teso ad annullare la decisione 5 marzo 2021 è oggetto di odierno separato giudizio (inc. n. 13.2021.25).
E. Con decisione 10 marzo 2021 il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e ha così designato il perito giudiziario, ha statuito sulle domande peritali a cui questi era chiamato a rispondere e lo ha invitato a presentare un preventivo spese, richiamandolo per il resto ai relativi obblighi di legge.
F. Con appello 22 marzo 2021 AP 1 chiede di riformare la decisione 10 marzo 2021 nel senso di designare un perito giudiziario specialista nel campo delle metalcostruzioni, che a questi non sia mostrato la perizia di parte di cui al doc. N, e che siano modificate le domande peritali 2.1 e 2.2.
Non sono state raccolte osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La decisione 10 marzo 2021 è stata emanata nell’ambito di un procedimento di assunzione di prove a titolo cautelare giusta l’art. 158 CPC, cui si applicano le disposizioni in materia di provvedimenti cautelari (cpv. 2) e più in generale la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC).
La società convenuta insorge qui contro la decisione 10 marzo 2021 pervenutale il successivo 12 marzo 2021. Rimesso alla posta il 22 marzo 2021, il gravame ossequia il termine di dieci giorni (art. 314 e 321 CPC) e risulta quindi, da questo punto di vista, tempestivo e ammissibile.
Con la decisione impugnata il Pretore ha disposto l’assunzione in via cautelare di una perizia giudiziaria, nell’ambito di una procedura indipendente e a sé stante. Poiché occorre ora procedere con l’assunzione della prova medesima così ammessa, la decisione impugnata non può essere considerata finale - diversamente dalla decisione che rifiuta l’assunzione cautelare di una prova in una procedura a sé stante - dovendosi invece qualificarla quale decisione incidentale e meglio quale disposizione ordinatoria processuale (decisione in materia di prove) ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC (IIICCA 13.2014.108 dell’8 gennaio 2015 consid. 1; sentenza del Tribunale federale 4A_132/2020 dell’8 settembre 2020 consid. 1, 4A_248/2014 del 27 giugno 2014 consid. 1.3 con riferimenti), impugnabile mediante reclamo alla terza Camera civile (art. 48 lett. c cifra 1 LOG e 319 lett. b cifra 2 CPC).
Avverso la decisione impugnata la società convenuta ha presentato appello, rimedio di diritto che l’autorità inferiore ha finanche indicato in calce alla medesima (doc. 1 al reclamo, pag. 4). L’errata informazione va senz’altro ricondotta alla mancata e chiara distinzione tra la natura finale della decisione che rifiuta un’istanza di assunzione di prove a titolo cautelare e la natura incidentale di decisione ordinatoria processuale in materia di prove (art. 124, 154 CPC) quale è quella che accoglie un’istanza di assunzione di prove a titolo cautelare (sopra, consid. 2). Sicché, eccezionalmente, il gravame viene trattato ed esaminato alla luce dei presupposti di ammissibilità del reclamo, anziché dell’errato proposto appello.
Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
L’impugnabilità delle decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c; Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. L’esistenza di siffatto rischio va ammessa con cautela ritenuto che l’esclusione del reclamo è la regola, la sua ammissibilità l’eccezione.
5.1 Giova per il resto aggiungere che né la pretesa mancanza di conoscenze e formazione specialistiche nel campo delle metalcostruzioni che la società convenuta imputa al perito designato dal Pretore (appello, pag. 3), né l’ingannevole e fuorviante formulazione del quesito n. 2.1 (appello, pag. 3 seg.) e l’arbitrarietà di quella del quesito n. 2.2 (appello, pag. 4), sono costitutivi di un pregiudizio difficilmente riparabile. Tali argomenti potranno in effetti e, se del caso, essere rimessi in discussione nell’ambito dell’eventuale procedura di merito che seguirà, rispettivamente nel contesto dell’eventuale delucidazione e/o completamento della perizia.
5.2 Ne discende che, in assenza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame in esame risulta inammissibile.
Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 300.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste a carico della società convenuta, qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, la controparte non essendo stata invitata a formulare osservazioni.
Il presente gravame, retto dalla procedura sommaria (sopra, consid. 1) e che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 e lett. b cifra 1 e 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. L’appello (correttamente: reclamo) 22 marzo 2021 di AP 1 è inammissibile.
Le spese processuali fissate in fr. 300.– sono poste a carico di AP 1.
Notificazione (unitamente al reclamo 22 marzo 2021 alla controparte):
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF e, trattandosi di misure cautelari, facendo valere la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).