Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 06.05.2022 13.2021.138

Incarto n. 13.2021.138

Lugano 6 maggio 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2021.77 (procedura ordinaria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 26 aprile 2021 da

CO 1 patrocinata dall’ PA 2

contro

RE 1 patrocinata dall’ PA 1

e ora sul reclamo 22 novembre 2021 presentato da RE 1 contro la decisione con cui il Pretore le ha fatto obbligo di prestare una cauzione per spese ripetibili di fr. 25'000.–;

ritenuto

in fatto:

A. Con contratto d’appalto 20 aprile 2017 CO 1 (subentrata ad __________), assuntore, si è impegnata nei confronti di RE 1 (già ), committente, a realizzare gli impianti di riscaldamento, ventilazione e sanitario presso il centro di benessere “” part. n. __________ RFD di __________, pattuendo una mercede di fr. 1'900'000.– oltre l’IVA. La convenzione transattiva 9 agosto 2019 ha regolato le modalità di pagamento in vista della conclusione dei lavori.

B. Ottenuta l’autorizzazione ad agire, con petizione 26 aprile 2021 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 1'103.122.30 oltre interessi del 5% dal 17 novembre 2017, il rigetto definitivo per fr. 412'242.– oltre interessi del 5% dal 24 aprile 2018 dell’opposizione al PE n. __________ datato 13 luglio 2020 dell’UE di Lugano e, infine, il rigetto definitivo integrale dell’opposizione al PE n. __________ datato 13 luglio 2020 dell’UE di Lugano.

C. Con risposta 3 agosto 2021 RE 1 ha postulato la reiezione integrale della petizione. In via riconvenzionale ha chiesto di accertare l’inesistenza del credito di cui al PE n. __________, di confermare in via definitiva l’opposizione al PE n. __________ dell’UE di Lugano notificato il 16 luglio 2020 e, infine, di cancellare dal registro delle esecuzioni l’esecuzione dipendente dal PE in narrativa.

Le parti hanno confermato i rispettivi antitetici punti di vista con replica 14 settembre 2021 e duplica 22 novembre 2021.

D. Con separata istanza 14 settembre 2021, CO 1 ha chiesto che RE 1 sia tenuta a prestare una cauzione di fr. 25'000.– a garanzia di spese ripetibili per la domanda riconvenzionale.

Il 17 settembre 2021 il Pretore ha sospeso il termine per la risposta riconvenzionale in attesa della definizione dell’istanza di cauzione.

Con osservazioni 11 ottobre 2021 RE 1 si è opposta alla domanda di cauzione e chiesto di sospendere la procedura di cui all’inc. OR.2021.77.

E. Con decisione 4 novembre 2021 il Pretore ha condannato RE 1 alla prestazione di una cauzione per spese ripetibili di fr. 25'000.– (dispositivo n. 1 e 2) e, richiamata la comminatoria dell’art. 101 cpv. 3 CPC (dispositivo n. 4), ha sospeso la trattazione della domanda riconvenzionale in attesa della prestazione della cauzione (dispositivo n. 3).

F. Con reclamo 22 novembre 2021 RE 1 chiede che, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, la decisione impugnata sia riformata nel dispositivo n. 1 nel senso di respingere la domanda di prestazione della cauzione e che i dispositivi n. 2, 3 e 4 siano annullati.

La controparte non è stata invitata a formulare osservazioni.

Considerando

in diritto:

  1. Il giudizio impugnato è una decisione in materia di prestazione della cauzione ai sensi degli art. 99 e segg. CPC, che, in applicazione dei combinati art. 103, 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.

La decisione impugnata, notificata il 4 novembre 2021, è pervenuta alla reclamante il giorno 10 novembre 2021 (annessi al reclamo: copia busta d’intimazione ed estratto tracciamento degli invii). Spedito con invio raccomandato lunedì 22 novembre 2021 il gravame è tempestivo per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC e quindi, da questo punto di vista, senz’altro ammissibile.

  1. Per l’art. 320 CPC con il reclamo si possono censurare l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

  2. Giusta l’art. 99 CPC, su richiesta del convenuto, l’attore deve prestare cauzione per le spese ripetibili se non ha domicilio o sede in Svizzera (lett. a), se risulta insolvente, segnatamente se nei suoi confronti è stato dichiarato fallimento o è in corso una procedura concordataria o a suo carico vi sono attestati di carenza di beni (lett. b), se è ancora debitore delle spese giudiziarie relative a una precedente procedura (lett. c) oppure se per altri motivi il pagamento delle ripetibili risulta seriamente compromesso (lett. d).

3.1 Scopo della cauzione è quello di assicurare alla parte convenuta in lite il pagamento delle sue spese ripetibili ed evitare di porla in una situazione dove il recupero dei suoi costi di giustizia sia impossibile o perlomeno particolarmente difficile (DTF 141 III 554 consid. 2.5.1; 141 III 155 consid. 4.3; Tappy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 1 ad art. 99; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, vol. 1, 2a ed., 2017, n. 1 ad art. 99; Urwyler/Grütter, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO, DIKE-Kommentar, 2a ed., 2016, n. 1 ad art. 99; Suter/von Holzen, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 2 ad art. 99; Sterchi, in: Berner Kommentar, ZPO, vol. 1, 2012, n. 1 ad art. 99). La parte convenuta non deve dimostrare l’impossibilità o la particolare difficoltà di recuperare le proprie spese ripetibili, basta che dimostri il realizzarsi dei presupposti previsti dall’art. 99 cpv. 1 CPC, i quali costituiscono dunque dimostrazione irrefragabile (stante la loro natura di finzione) di tale impossibilità rispettivamente gravosità di recupero (Trezzini, op. cit., n. 15 ad art. 99; Suter/von Holzen, op. cit., n. 16 ad art. 99). Data tale dimostrazione, il giudice è tenuto (Muss-Vorschrift) a ordinare la prestazione della cauzione (Suter/Von Holzen, op. cit., n. 14 ad art. 99; Staehelin/ Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2a ed., 2013, § 16, n. 28).

3.2 Con riferimento alla fattispecie prevista dall’art. 99 cpv. 1 lett. c CPC giova rilevare che il debito di spese giudiziarie deve essere esigibile e riferirsi a precedenti procedure - in Svizzera o all’estero - ormai concluse (Trezzini, op. cit., n. 41 seg. ad art. 99; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 16 ad art. 99). Possono anche riferirsi a procedure tra le stesse parti riguardanti la medesima pretesa, quale ad esempio è la pregressa procedura di rigetto dell’opposizione a cui fa seguito la causa di disconoscimento di debito (Tappy, op. cit., n. 36 ad art. 99; Trezzini, op. cit., n. 43 ad art. 99 e relative citazioni). Al riguardo non è necessaria un’incapacità a pagare, bastando anche solo che non vi sia la volontà a provvedervi: il motivo del mancato pagamento non influisce sull’obbligo di cauzione (Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 16 ad art. 99).

3.3 L’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC costituisce una sorta di clausola generale applicabile a tutti i casi non già espressamente previsti dalle lettere a-c della norma in questione, ma dove la riscossione delle ripetibili risulta comunque seriamente a rischio (Tappy, op. cit., n. 38 ad art. 99; Suter/VonHolzen, op. cit., n. 34 seg. ad art. 99). Trattandosi di una nozione giuridica generica, spetta al giudice determinare, secondo il suo potere di apprezzamento, se nella fattispecie a lui sottoposta il pagamento delle ripetibili risulta seriamente compromesso (sentenza del TF 5A_221/2014 10.09.2014 consid. 3, pubblicata in: SZZP/RSPC 2015 23; Trezzini, op. cit., n. 44 ad art. 99; Urwyler/Grütter, op. cit., n. 13 ad art. 99).

Il Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale svizzero del 28 giugno 2006 concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) menziona a mo’ di esempio il cosiddetto asset stripping prima del fallimento, con cui l’attore si disfa dei suoi attivi, per esempio trasferendoli sottocosto a una società (Messaggio, pag. 6666). La dottrina ritiene inoltre che anche meri indizi di difficoltà finanziaria, come ad esempio numerose e/o rilevanti esecuzioni pendenti a carico dell’attore, di per sé insufficienti a dimostrare la sua insolvenza giusta l’art. 99 cpv. 1 lett. b CPC, possono bastare per rientrare nel campo di applicazione della lettera d della medesima disposizione (IIICCA inc. n. 13.2013.63 13 agosto 2013 consid. 2.1; Tappy, op. cit., n. 39 ad art. 99). In assenza di iniziative esecutive o fallimentari, può essere altresì il caso quando la parte attrice deve far fronte a impegni finanziari considerevoli o che superano considerevolmente i propri attivi o anche solo perché l’importo dovuto a titolo di cauzione è oggettivamente elevato (sentenza del TF 5A_221/2014 10.09.2014 consid. 3, pubblicata in: SZZP/RSPC 2015 23; Stoudmann, in: Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 32 ad art. 99; Trezzini, op. cit., n. 44 ad art. 99; Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 17 ad art. 99). La fattispecie è per contro stata negata a fronte di una società attrice che aveva costituito accantonamenti puntuali per finanziare eventuali spese ripetibili nel procedimento giudiziario da lei promosso (Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 17 ad art. 99 con riferimento a LGVE 2012 I Nr. 34).

  1. Il Pretore ha considerato che la convenuta riconvenzionale, CO 1, aveva dimostrato il suo credito verso la reclamante, attrice riconvenzionale, di fr. 450.– di spese processuali anticipate nella pregressa procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione e di fr. 4'500.– di spese ripetibili riconosciutele nella stessa procedura. L’attrice riconvenzionale aveva dal canto suo comprovato l’avvenuto pagamento in data 7 ottobre 2021 - tre settimane dopo la presentazione dell’istanza di cauzione - dell’importo di fr. 4'500.– senza proferire parola sul debito di fr. 450.– ancora scoperto.

4.1 Obietta la reclamante che la rifusione dell’importo di fr. 4'500.– di ripetibili era stata preceduta da un’esplicita richiesta formulata dalla controparte con scritto 31 agosto 2021. Quest’ultima nulla aveva rivendicato in punto alla cifra di fr. 450.–: quand’anche diventata esigibile con la crescita in giudicato della sentenza di rigetto provvisorio dell’opposizione, non le era mai stata ingiunta una formale richiesta di rimborso conformemente a quanto disposto dagli art. 75 CO e 111 cpv. 2 CPC, e non le era mai stato fissato un termine ultimo per pagare quanto dovuto. A fronte poi dei 10 giorni fissati per il pagamento della cifra di fr. 4'500.–, era almeno da ritenere un’implicita e tacita dilazione.

4.2 L’art. 326 cpv. 1 CPC stabilisce che con il reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova. Degli argomenti che invoca la reclamante non vi è traccia nelle sue osservazioni 11 ottobre 2021 all’istanza di cauzione. In proposito il reclamo si rivela di primo acchito inammissibile.

4.3 Sia come sia, già si è detto (sopra, consid. 3.2) che il debito per spese giudiziarie attinenti una precedente procedura configura un sufficiente motivo di prestazione della cauzione ai sensi dell’art. 99 cpv. 1 lett. c CPC per quanto riferito ad importi esigibili e a vertenze giudiziarie ormai chiuse, fissati quindi da decisioni passate in giudicato ed esecutive (cfr. anche Schmid/Jent-Sørensen, in: Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar ZPO, 3a ed., 2021, n. 7 ad art. 99). Per contro, trattandosi di decisioni passate in giudicato ed esecutive, non è necessario che il debitore di spese giudiziarie sia ulteriormente costituito in mora dal creditore mediante interpellazione. In proposito il Tribunale federale ha spiegato che scopo dell’interpellazione è quello di definire il momento dell’esecuzione laddove questo non sia noto al debitore o quando sussista incertezza al riguardo, dubbi che non sussistono quando l’obbligo a suo carico scaturisce da una decisione passata in giudicato ed esecutiva (sentenza TF 4A_647/2020 del 9 settembre 2021 consid. 4.2, destinata a pubblicazione).

4.4 In concreto la reclamante non contesta l’esistenza e l’esigibilità del suo debito di fr. 450.– a titolo di spese giudiziarie, e ciò basta a soddisfare il presupposto previsto dall’art. 99 cpv. 1 lett. c CPC. In effetti, a differenza di quanto essa pretende, la prestazione della cauzione ordinata in applicazione di tale norma non è inficiata da una preventiva mancata costituzione in mora e fissazione di un termine per adempiere al pagamento. E, a ben vedere, nemmeno da eventuali dilazioni o pagamenti rateali, riservato il formale condono di spese giudiziarie (Schmid/Jent-Sørensen, op. cit., n. 7 ad art. 99). Sicché la critica sarebbe stata comunque respinta in quanto infondata.

  1. Per il Pretore sufficienti elementi indicavano l’incasso di crediti presso la reclamante come particolarmente difficile, e quindi che il pagamento di ripetibili a suo carico fosse da considerare seriamente compromesso giusta l’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC, a prescindere da un’ipotesi di insolvenza ai sensi dell’art. 99 cpv. 1 lett. b CPC. A suo carico vi erano numerose esecuzioni, per importi elevati e riconducibili a diversi creditori tra cui lo Stato: in Ticino per un totale di fr. 3'310'379.72 nel periodo tra il 2018 e maggio 2021 e a __________, dove l’interessata aveva trasferito la sede, per complessivi fr. 181'396.– tra maggio 2021 e settembre

5.1 La reclamante contesta che la fattispecie giusta l’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC possa considerarsi provata sulla base di soli due estratti UE (Ufficio di esecuzione), sprovvisti di valore probatorio in punto a esecuzioni ferme allo stadio di opposizione riguardo a cui poteva essere ottenuto il divieto di divulgazione a terzi in applicazione dell’art. 8c (correttamente: 8a) cpv. 3 lett d LEF.

Se l’esecuzione ferma allo stadio di opposizione non comprova l’esistenza in sé di una pretesa, ancora non esclude che in punto all’accertamento di quel credito siano già in corso delle cause giudiziarie. Come ricordato (sopra, consid. 3.3), i precetti esecutivi contro cui è stata interposta opposizione possono essere indicativi di una difficoltà finanziaria e, se frequenti (eventualità ad esempio negata per 5 esecuzioni promosse nell’arco di 41 mesi), possono bastare a realizzare quello che è il concetto di “pagamento […] seriamente compromesso” ai sensi dell’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC (Schmid/Jent-Sørensen, op. cit., n. 12 (e rinvio a n. 6) ad art. 99; Stoudmann, op. cit. n. 25 e 31 ad art. 99; Tappy, op. cit., n. 28 ad art. 99; Sterchi, op. cit., n. 28 in fine ad art. 99). Pertanto, da questo punto di vista, qualificare a priori come prive di forza probatoria tutte le esecuzioni ferme all’opposizione, quand’anche documentate da un estratto del registro dell’UE è pretestuoso. Significativo, del resto, che la reclamante si limiti ad evocare lo strumento di non divulgazione a terzi giusta l’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF - norma entrata in vigore il 1° gennaio 2019 ma applicabile anche alle esecuzioni avviate prima di allora (CEF, autorità di vigilanza, 15.2020.21 24 marzo 2020 consid. 4.1 con riferimenti) - senza che in proposito vi sia poi traccia di un concreto seguito. La generica contestazione è quindi infondata.

5.2 Obietta la reclamante che in punto all’estratto dell’UE di Lugano attestante un importo totale di fr. 3'310'379.72, fatta astrazione delle esecuzioni avviate dalla controparte e di quelle nel frattempo pagate ed estinte, risultavano ancora procedimenti esecutivi per fr. 1'467'886.83 di cui, però, per fr. 1'353'304.38 fermi allo stadio di opposizione. Dall’estratto dell’UE di Ginevra poi le esecuzioni ferme allo stadio di opposizione assommavano a ben fr. 177'665.40.

Già si è spiegato perché le esecuzioni ferme all’opposizione possono essere sintomo di difficoltà finanziaria (sopra, consid. 5.1). Dal canto suo il Pretore ha ancora evidenziato che, nel complesso, le esecuzioni erano numerose, riguardavano importi elevati e erano state promosse da diversi creditori fra cui lo Stato. In proposito giova precisare che le esecuzioni ferme all’opposizione per fr. 1'353'304.38, secondo l’estratto dell’UE di Lugano, sono ben 24 a fronte di 18 differenti creditori (doc. U). Per rapporto all’estratto dell’UE di Ginevra le esecuzioni ferme all’opposizione per fr. 177'665.40 sono 3, promosse da 3 diversi creditori e questo nel corso del solo mese di giugno 2021, a cui si aggiungono poi ad agosto 2021 due ulteriori domande di esecuzioni avviate dallo Stato e questo nonostante si trattasse di importi contenuti (doc. V). Ma la reclamante sembra avere volutamente rinunciato a considerare tali aspetti. E, senza un confronto anche su questi punti, la censura risulta finanche immotivata e, come tale, inammissibile.

5.3 La reclamante rimprovera al Pretore un’interpretazione troppo estensiva dell’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC che, richiamati i dubbi espressi circa la costituzionalità della norma, esige a suo dire un’applicazione estremamente restrittiva.

Se non che, le mere e generiche perplessità giuridiche espresse dall’interessata in punto alla compatibilità della citata norma con il diritto non consentono di rinunciare all’applicazione dell’art. 99 cpv. 1 lett d CPC. La norma in questione dispone la prestazione di una cauzione nella misura in cui il pagamento delle ripetibili dovesse risultare “per altri motivi” seriamente compromesso, presupposto che il Pretore ha appunto ritenuto realizzato nel caso concreto. Ed è rispetto agli argomenti specifici da questi considerati che sono da sviluppare le contestazioni, alla cui disamina si rinvia (sopra, consid. 5.1 e 5.2).

5.4 In definitiva, il reclamo non evidenzia argomenti validi per ritenere che, riconoscendo il pagamento delle ripetibili per altri motivi “seriamente compromesso” giusta l’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC, il Pretore abbia accertato in modo manifestamente errato i fatti - il mero accertamento errato di fatti è sconosciuto in sede di reclamo (sopra, consid. 2) - e, pertanto, abbia applicato in modo errato il diritto. Nella misura in cui non è inammissibile, il gravame è quindi comunque infondato.

  1. La presente decisione rende priva d’oggetto la domanda di effetto sospensivo contenuta nel reclamo. A fronte dei meri motivi economici invocati (impossibilità di investire e mettere altrimenti a reddito l’importo richiesto a titolo di cauzione), la richiesta sarebbe stata comunque respinta.

  2. Le spese processuali per la presente procedura, fissate in fr. 400.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste a carico della reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.

  3. Il presente reclamo, che non pone questioni di principio o di rilevante importanza, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia:

  1. Per quanto ammissibile, il reclamo 22 novembre 2021 di RE 1 è respinto.

  2. La domanda di effetto sospensivo è priva d’oggetto.

  3. Le spese processuali, fissate in fr. 400.–, sono poste a carico di RE 1.

  4. Notificazione (unitamente al reclamo 22 novembre 2021 alla controparte):

  • ;
  • .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.

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