Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 09.08.2022 13.2021.134

Incarto n. 13.2021.134

Lugano 9 agosto 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente, Olgiati e Giamboni

vicecancelliera:

Locatelli

sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2021.2 (procedura ordinaria) della Pretura del Distretto di Blenio promossa con petizione 23 marzo 2021 da

Comunione dei comproprietari CO 1 (“Condominio __________”),

patrocinata dall’ RA 1

contro

RE 1 patrocinato dall’ PA 1

e ora sul reclamo 27 ottobre 2021 di RE 1 contro la decisione 20 ottobre 2021 con cui il Pretore ha provveduto a rettificare la designazione della parte attrice, citando le parti all’udienza delle prime arringhe;

ritenuto

in fatto: A. RE 1 si è fatto promotore dell’edificazione di una palazzina di 10 appartamenti sul fondo base part. n. __________ RFD di __________ costituito in proprietà per piani (PPP __________ a __________) e denominato “Condominio __________”. Egli ha venduto parte di queste unità a CO 2 e CO 3 (1/2 ciascuno: PPP __________ – 78/1000), CO 4 (PPP __________ – 89/1000), CO 5 e CO 6 (1/2 ciascuno: PPP __________ – 75/1000), CO 7 (PPP __________ – 66/1000), CO 8 e CO 9 (1/2 ciascuno: PPP __________ – 124/1000), e CO 10 (PPP __________ – 111/1000). I comproprietari lamentano la mancata ultimazione di numerosi lavori esterni e difetti d’opera notificati nel 2016 che, nonostante le rassicurazioni e gli impegni assunti da RE 1, non sarebbero stati risolti.

B. Con istanza di conciliazione 30 settembre 2019 CO 2 e CO 3, CO 4, CO 5 e CO 6, CO 7, CO 8 e CO 9 e CO 10 hanno chiesto il rilascio dell’autorizzazione ad agire nei confronti di RE 1 per promuovere un’azione di condanna a versare fr. 200'000.– oltre interessi al 5% dal 28 settembre 2019 quale risarcimento dei danni rilevati presso il Condominio __________.

Con scritto 15 ottobre 2019 il Segretario assessore ha comunicato alla parte istante quanto segue:

“… allo scopo di poter dare seguito all’istanza di conciliazione indicata a margine (presentata a nome di CO 2 e CO 3 - e altri - nei confronti di RE 1), alla luce delle tematiche in discussione mi è necessario disporre:

della conferma che la parte istante è il condominio __________ ..., soggetto nel quale sono inclusi anche i comproprietari per piani non menzionati nell’istanza di conciliazione;

della decisione assembleare con la quale è stato stabilito, a maggioranza qualificata, l’avvio della causa contro il signor RE 1, rispettivamente il conferimento a suo favore del mandato di patrocinio …

A differenza di altri aspetti che potranno, semmai, essere esaminati nel merito (…) tali punti vanno già chiariti in sede di conciliazione. Non vi devono infatti essere dubbi sul fatto che la parte istante possa disporre dell’oggetto della causa (quanto trattandosi di parti comuni non vale per i singoli proprietari per piani) rispettivamente che chi è presente in aula la possa validamente obbligare attraverso un eventuale accordo con la controparte”.

Con scritto 24 ottobre 2019 il legale della parte istante ha comunicato che “la parte istante è il condominio __________” e che la decisione assembleare di ratifica dell’avvio dell’istanza di conciliazione e del conferimento del mandato di patrocinio sarebbe stata inviata al più presto.

All’udienza di conciliazione 3 dicembre 2019, presenti per la parte istante CO 7, CO 6 e CO 5 e CO 3, assistiti dall’avv. RA 1, e per la parte convenuta __________ in rappresentanza di RE 1 - dispensato dal comparire per motivi di salute - il procedimento è stato sospeso per valutare la possibilità di risolvere transattivamente la vertenza.

Le trattative non essendo andate a buon fine, in data 22 dicembre 2020 il Segretario assessore ha rilasciato al Condominio __________ l’autorizzazione ad agire nei confronti di RE 1 per chiederne la condanna al pagamento di fr. 200'000.– oltre interessi al 5% dal 28 settembre 2019.

C. Con petizione 23 marzo 2021 il Condominio __________ ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 200'000.– “alla comunione dei comproprietari CO 1 per la riparazione dei difetti all’immobile”, oltre al rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di __________.

Con risposta 26 maggio 2021 RE 1 ha chiesto di dichiarare irricevibile la petizione, eventualmente di respingerla nel merito. Egli ha in particolare eccepito la carenza di legittimazione attiva del Condominio __________ o Comunione dei comproprietari CO 1 a promuovere causa nei suoi confronti in relazione ai difetti da essa lamentati.

Con memoriali di replica 22 luglio 2021 e di duplica 13 settembre 2021 le parti hanno ribadito i rispettivi punti di vista.

D. Con decisione 20 ottobre 2021 il Pretore ha rettificato la designazione della parte attrice nel senso che attori in causa erano i singoli condomini CO 2 e CO 3, CO 4, CO 5 e CO 6, CO 7, CO 8 e CO 9 e CO 10, già Comunione dei comproprietari CO 1.

E. Con reclamo 27 ottobre 2021 RE 1 chiede di annullare la predetta decisione e di rinviare gli atti alla Pretura per decidere sulla legittimazione attiva del Condominio __________ o Comunione dei comproprietari CO 1. A titolo subordinato chiede di annullare la decisione e di accertare giudizialmente in via incidentale che il Condominio __________ o Comunione dei comproprietari CO 1 non dispone della legittimazione attiva per cui la petizione 23 marzo 2021 è da respingere.

Con osservazioni 17 maggio 2022 la parte attrice ha postulato la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto 1. Il Pretore, preso atto dell’eccezione sollevata dal convenuto in punto alla legittimazione della parte attrice, con decisione 20 ottobre 2021 ha proceduto a rettificare la designazione della parte attrice. La decisione è una disposizione ordinatoria processuale (Schneuwly, in: Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 2 ad art. 124; Bohnet, in: Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 3 ad art. 133; Frei, in: Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 12 ad art. 124). Per i combinati disposti degli art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, la stessa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.

La decisione impugnata è pervenuta al reclamante il 21 ottobre 2021. Spedito il 27 ottobre 2021, il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

  1. Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

2.1 L’impugnabilità della decisione ordinatoria processuale in oggetto non è prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. In altre parole, la decisione in questione deve pregiudicare la posizione complessiva del reclamante in relazione al processo, pregiudizio al quale non può essere posto successivamente rimedio e che non è suscettibile di essere modificato con una decisione di merito.

2.2 Il reclamante sostiene che vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile perché il Pretore ha consentito la prosecuzione della causa rettificando d’ufficio la designazione della parte attrice. Argomenta che laddove fosse stato deciso che il “Condominio __________” difettava della legittimazione attiva il processo si sarebbe già concluso allo stadio di scambio degli allegati. La decisione impugnata lo obbliga quindi a subire tutto l’iter processuale. Se non che, il fatto di dover subire l’iter processuale è insito in ogni procedimento e non costituisce di per sé un pregiudizio difficilmente riparabile, e quindi neppure il dispendio di tempo che ciò comporta. Va poi considerato che, come rilevato dal Pretore, la legittimazione attiva è questione di merito e non attiene alla ricevibilità della petizione. Di regola la stessa è decisa con la sentenza finale. L’art. 125 CPC conferisce invero al giudice la facoltà di semplificare il processo limitando il procedimento a singole questioni o conclusioni (lett. a). Egli però gode al riguardo di un ampio potere di apprezzamento e non è tenuto a procedere alla limitazione del processo neppure se le parti lo richiedono.

Ciò premesso, le peculiarità del caso concreto inducono invero a qualche riflessione.

  1. Il primo giudice ha dapprima rilevato che nella misura in cui non è stata personalmente coinvolta in un contratto e non ha beneficiato di una cessione di credito, la Comunione dei comproprietari non fruisce della legittimazione attiva, sicché l’eccezione sollevata in tal senso dal convenuto pareva fondata. Non ha tuttavia emanato una decisione formale in tal senso. Egli ha però ritenuto che la carenza di legittimazione attiva non fosse motivo per respingere la petizione poiché non vi era alcun dubbio circa la volontà dei comproprietari di partecipare singolarmente alla vertenza giudiziaria, e men che meno vi era confusione su chi rientrasse nella denominazione “Condominio __________”.

3.1 Giova anzitutto rilevare che v’è una differenza sostanziale tra il Condominio __________ - inteso quale comunione dei comproprietari CO 1 - e i singoli condomini. La comunione dei comproprietari è un elemento corporativo della proprietà per piani che raggruppa tutti i comproprietari delle PPP. Essa acquista in proprio nome i beni risultanti dalla sua amministrazione, in particolare i contributi dei comproprietari e le disponibilità che ne risultano (art. 712l cpv. 1 CC). Non è una persona giuridica e non ha personalità giuridica propria. Ha però capacità di parte e capacità processuale e può stare in giudizio come attrice o convenuta in nome proprio (cpv. 2), ma limitatamente all’esercizio delle sue funzioni attribuitele dall’art. 712l CC. Per identificare la comunione quale parte è sufficiente la designazione “comunione dei comproprietari del condominio X”, senza che sia necessario indicare anche il nome dei singoli comproprietari. La comunione dei comproprietari quale entità amministrativa va tuttavia distinta dai singoli condomini, ai quali competono i diritti del proprietario, segnatamente quelli sanciti dagli art. 61, 679 e 926 segg. CC.

3.2 In merito alla designazione della parte attrice, risulta che l’istanza di conciliazione 30 settembre 2019 era stata inoltrata da CO 2 e CO 3, CO 4, CO 5 e CO 6, CO 7, CO 8 e CO 9 e CO 10. Su sollecitazione del Segretario assessore, il quale aveva rilevato che non dovevano esservi “dubbi sul fatto che la parte istante possa disporre dell’oggetto della causa (quanto trattasi di parti comuni non vale per i singoli proprietari per piani), con scritto 24 ottobre 2019 il legale degli istanti ha comunicato che parte istante è il Condominio __________. Il 22 dicembre 2020 il Segretario assessore ha quindi rilasciato l’autorizzazione ad agire al Condominio __________. In tal modo il Segretario assessore ha chiarito che parte istante nella procedura di conciliazione era il Condominio __________ e non i singoli condomini agenti nella forma del litisconsorzio.

La petizione 23 marzo 2021 è stata inoltrata dal “Condominio __________” che ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 200'000.– “alla comunione dei comproprietari CO 1 per la riparazione dei difetti all’immobile”. Anche in questa circostanza la parte attrice è stata indicata in modo chiaro. Non sono quindi possibili equivoci in merito a chi sia parte attrice e neppure v’è spazio per ritenere che la petizione sia invece stata proposta dai singoli condomini agenti in litisconsorzio: la questione già era stata definita in sede di procedura di conciliazione.

  1. Il primo giudice ha nondimeno ritenuto che costituirebbe un eccesso di formalismo non procedere ad una rettifica della designazione inesatta di parte attrice con il nominativo dei singoli comproprietari. A suo giudizio, la rettifica non costituiva una sostituzione di parte ai sensi dell’art. 83 CPC poiché l’istanza di conciliazione era stata presentata dai singoli comproprietari, i loro nominativi figuravano sul precetto esecutivo spiccato a carico del convenuto, agli atti figuravano le singole e distinte procure che essi avevano conferito al patrocinatore legale incaricato, questi stessi comproprietari avevano altresì approvato a maggioranza qualificata e nell’ambito di un’assemblea straordinaria dei condomini l’avvio della procedura giudiziaria in esame. Infine era stato su indicazione della Pretura che si era poi giunti all’identificazione della parte istante - e di riflesso della parte attrice - che era divenuta “Condominio __________”.

4.1 La designazione inesatta di una parte può avere per oggetto soltanto un’inesattezza puramente formale o un semplice errore redazionale, che inficia la sua capacità di essere parte, e può venire rettificata quando non esiste, in capo al giudice e alle parti alcun dubbio ragionevole sull’identità della parte, segnatamente quando l’identità risulta dall’oggetto del litigio (Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017 [versione e-book #8 1° febbraio 2020 aggiornata al 22 marzo 2021] n. 26 ad art.66). Nel caso concreto non v’è in realtà alcuna inesattezza formale nella designazione della parte attrice, e non vi possono essere dubbi che sia il Condominio __________, ciò essendo già stato chiarito dal Segretario assessore nell’ambito della procedura di conciliazione. Se vi è inesattezza formale, essa riguarda semmai la denominazione della parte istante/attrice che dovrebbe essere “Comunione dei comproprietari CO 1” invece di “Condominio __________”. Poiché la comunione dei comproprietari CO 1 non è il litisconsorzio composto dai singoli condomini, in realtà il Pretore con il cambiamento della designazione ha di fatto sostituito la parte. Ciò appare evidente se si considera che scopo della modifica era proprio di sanare la mancanza di legittimazione in capo al Condominio __________, a beneficio dei singoli condomini.

Il primo giudice ha ritenuto che non v’è “… alcun dubbio circa la volontà dei comproprietari di partecipare alla vertenza singolarmente (né essendovi confusione su chi rientrasse nella posteriore denominazione “Condominio __________”)”. Se non che, l’iniziale volontà dei comproprietari di partecipare singolarmente è venuta meno in sede di conciliazione dove essi hanno deciso che era il Condominio __________ a essere parte e non più loro singolarmente (vedi sopra, consid. 3.2). Questa volontà è corroborata dal fatto che i condomini hanno poi proceduto all’assemblea dei comproprietari che ha ratificato la decisione di procedere nei confronti del convenuto e l’avvio della procedura, passo che non sarebbe stato necessario né utile qualora essi avessero voluto rimanere singolarmente parti in causa.

  1. Di transenna si rileva ancora che la decisione impugnata comporta ulteriori conseguenze. Affinché la designazione inesatta sia suscettibile di essere rettificata nella procedura pendente, è altresì necessario che la parte attrice designata in modo inesatto, sia comparsa personalmente all’udienza di conciliazione (art. 204 CPC): in caso contrario, l’autorizzazione ad agire non è valida e la domanda dev’essere dichiarata irricevibile per mancanza di un presupposto processuale (DTF 142 III 782 consid. 3.2.1, sentenza del TF 4A_655/2018 del 3 ottobre 2019 consid. 4; cfr. Trezzini, op. cit., n. 20 ad art. 66 con riferimenti [versione e-book #8 1° febbraio 2020 aggiornata al 22 marzo 2021, n. 28 ad art. 66 con riferimenti]).

Quando parte in causa è l’assemblea dei comproprietari che procede nell’ambito delle sue attribuzioni, i comproprietari che ne fanno parte non sono tenuti a comparire personalmente all’udienza di conciliazione. È sufficiente che compaia l’amministratore, il quale ha il compito di rappresentanza legale nei confronti dei terzi. Diverso è invece quando parte in causa sono i singoli condomini che agiscono nella forma del litisconsorzio facoltativo poiché in questo caso essi devono comparire personalmente. In concreto, a seguito dei chiarimenti messi in atto dal Segretario assessore, la procedura di conciliazione è stata portata avanti dal Condomino __________. All’udienza sono comparsi, per la parte istante, CO 7, CO 6 e CO 5 nonché CO 3, assistiti dall’avv. RA 1. Per gli altri comproprietari, non comparsi, scattano quindi le conseguenze dell’art. 206 cpv. 1 CPC il quale dispone che in caso di assenza la causa è considerata ritirata, ciò ritenuto che gli atti compiuti da un litisconsorte non beneficiano o svantaggiano gli altri litisconsorti. I condomini non presenti all’udienza di conciliazione non dispongono pertanto di una valida autorizzazione a procedere, che però è un presupposto processuale che ha da essere verificato singolarmente per ciascun litisconsorte.

  1. In queste circostanze è pacifico che, qualora l’argomento del reclamante risultasse fondato e la procedura continuasse il suo corso fino al termine nonostante la mancanza di legittimazione attiva, il reclamante in effetti rischierebbe di vedersi confrontato con una nuova causa sullo stesso oggetto. Considerato che il primo giudice medesimo ha già rilevato la mancanza di legittimazione attiva in capo al Condomino __________, tale ipotesi appare tutt’altro che peregrina. In questa particolare situazione questa Camera ritiene di non poter fare a meno di entrare nel merito del reclamo.

  2. Ora, il reclamante rimprovera al Pretore di aver proceduto alla sostituzione di una parte e non alla rettifica di un errore redazionale. La censura è fondata. Già si è detto sopra (consid. 3.2) che il Segretario assessore aveva accertato chi fosse la parte istante nell’ambito della procedura di conciliazione. Non vi erano quindi ragioni per procedere alla rettifica di cui trattasi che, come rilevato (sopra, consid. 4.1), in realtà configura a tutti gli effetti una sostituzione di parte, sostituzione che, salvo nei casi di alienazione dell’oggetto litigioso, può avvenire solo con il consenso della controparte (art. 83 cpv. 4 CPC), che in concreto non risulta sia dato.

  3. L’attrice sostiene che il giudice (della conciliazione) non ha interpellato le parti per procedere alla rettifica della parte in Comunione dei comproprietari CO 1”. Se non che, il Segretario assessore ha interpellato la parte istante per indicare se quale parte istante fosse da intendere il Condomino __________, cosa che essa ha confermato (sopra, consid. 3.2). Vero è che la parte convenuta non è stata coinvolta, ma il suo concorso neppure era necessario nell’ambito dell’interpello.

  4. Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 500.–, in applicazione dell’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste a carico di CO 2, CO 3, CO 4, CO 5, CO 6, CO 7, CO 8, CO 9 e CO 10 che hanno resistito al reclamo (art. 106 cpv. 1 CPC), i quali inoltre rifonderanno al reclamante un’adeguata indennità per ripetibili giusta gli art. 10 segg. Rtar.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 27 ottobre 2021 di RE 1 è accolto.

La decisione 20 ottobre 2021 qui impugnata è annullata.

  1. Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 500.–, sono poste a carico di CO 2, CO 3, CO 4, CO 5, CO 6, CO 7, CO 8, CO 9, CO 10 in solido, con l’obbligo di rifondere al reclamante, sempre con il vincolo della solidarietà, fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.

  2. Notificazione:

  • ;
  • .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.

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