Incarto n. 13.2019.7
Lugano 10 aprile 2019/rn
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. CA.2017.42 (assunzione di prove a titolo cautelare) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 30 novembre/1° dicembre 2017 da
CO 1 CO 2 CO 3 CO 4 CO 5 CO 6 CO 7 tutti patrocinati dall' PA 1
contro
RE 1 patrocinato dall' PA 2 e CO 8
e ora sul reclamo 28 gennaio 2019 di RE 1 contro la decisione 8 gennaio 2019 con cui il Pretore aggiunto ha disposto l'assunzione in via cautelare della perizia e ha assunto delle prove documentali, respingendone altre, e ha altresì accolto due istanze di assunzione di nuovi mezzi di prova e un'istanza di mutazione dell'azione;
ritenuto
in fatto: A. CO 1, CO 2, CO 3, CO 4, CO 5 e CO 6 e CO 7 sono proprietari ciascuno di una delle 6 unità PPP che costituiscono l'immobile denominato Condominio __________ che sorge sulla part. n. __________ RFD di __________. Con istanza cautelare 30 novembre 2017 essi hanno convenuto in causa RE 1 e CO 8 - nel loro ruolo di promotori e venditori - chiedendo l'assunzione a titolo cautelare di una perizia volta ad accertare lo stato di fatto dell'immobile, la difformità rispetto allo scopo dell'opera e la plausibile origine dei problemi, in modo da disporre di riscontri oggettivi e incontestabili. A detta dei procedenti lo stabile è gravato da difetti riguardanti parti comuni e parti esclusive. Nel contempo essi hanno formulato l'elenco delle relative domande da sottoporre al perito.
B. Al contraddittorio del 21 giugno 2018, assente il convenuto CO 8, RE 1 ha avversato l'istanza e chiesto l'assunzione di alcune prove (documenti, interrogatorio, testi). In sede di replica, gli istanti hanno a loro volta notificato ulteriori prove (documenti, testi, sopralluogo) confermando integralmente le loro domande, allegazioni che RE 1 ha di nuovo contestato previa notifica di ulteriori prove (interrogatorio, testi, edizione di documenti).
C. Il 20 luglio 2018 RE 1 ha presentato un'istanza di nuovi mezzi di prova producendo due documenti.
Con istanza di nuovi mezzi di prova datata 19 ottobre 2018 anche i procedenti - dopo essersi opposti alla predetta istanza di RE 1 - hanno postulato l'ammissione di due altri documenti e l'integrazione dell'elenco delle domande peritali a suo tempo stilato con quesiti attinenti la PPP di proprietà di CO 7. RE 1 vi si è opposto con scritto 8 novembre 2018.
D. Con decisione 8 gennaio 2019 il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l'istanza (dispositivo n. 1) e ordinato l'assunzione in via cautelare della perizia (dispositivo n. 1.1). Ha quindi ammesso i documenti prodotti dalle parti (dispositivo n. 1.2) e respinto le altre prove (dispositivo n. 1.3). Il primo giudice ha dipoi accolto l'istanza di assunzione di nuovi mezzi di prova del convenuto (dispositivo n. 2) unitamente a quella dei procedenti (dispositivo n. 3 , 3. 1 e 3.2).
E. Con reclamo 28 gennaio 2019 RE 1 si aggrava contro la menzionata decisione e ne chiede la riforma nel senso di annullare i dispositivi da 1 a 3.2 e respingere l'istanza. In via subordinata chiede di annullare il dispositivo n. 1.1 e riformarlo nel senso di assegnargli un termine di 30 giorni per presentare i propri quesiti peritali e formulare eventuali controquesiti alle domande degli istanti.
Gli istanti e CO 8 non sono stati invitati a formulare osservazioni al reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La decisione 8 gennaio 2019 è stata emessa nell'ambito di un procedimento di assunzione di prova a titolo cautelare giusta l'art. 158 CPC, cui tornano applicabili le disposizioni in materia di provvedimenti cautelari (cpv. 2) e più in generale la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC).
1.1 Con la decisione impugnata il Pretore aggiunto ha disposto l'esecuzione in via cautelare della perizia ammettendo i quesiti proposti dagli istanti, includendovi quelli formulati con la richiesta di mutazione dell'azione 19 ottobre 2018. Nel contempo ha ammesso i documenti prodotti dalle parti e respinto le restanti richieste di prove. Dovendosi ora procedere con l'allestimento della perizia, la decisione impugnata non può essere considerata finale, dovendosi invece qualificare la stessa quale decisione incidentale e meglio una disposizione ordinatoria processuale ai sensi dell'art. 319 lett. b cifra 2 CPC (IIICCA 13.2014.108 dell'8 gennaio 2015 consid. 1; sentenza del Tribunale federale 4A_248/2014 del 27 giugno 2014 consid. 1.3 con riferimenti), impugnabile mediante reclamo alla terza Camera civile (art. 48 lett. c cifra 1 LOG).
1.2 Invero la decisione non può nemmeno considerarsi finale nella misura in cui il Pretore aggiunto ha in parte respinto le ulteriori prove chieste dalle parti (sopralluogo, edizione di documenti, testi, interrogatorio delle parti), rispettivamente nella misura in cui ha dichiarato ammissibile la “richiesta di mutazione” degli istanti tesa a completare l'elenco dei quesiti peritali. Tali strumenti non hanno in effetti una portata propria e un valore a sé stante, ma sono meramente funzionali e di supporto all'esecuzione in via cautelare della perizia rivendicata dagli istanti e avversata da RE 1.
1.3 Per gli art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC, una decisione ordinatoria processuale è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni. La decisione 8 gennaio 2019 del Pretore aggiunto è pervenuta al reclamante il 16 gennaio 2019. Rimesso alla posta il lunedì 28 gennaio 2019, il reclamo è tempestivo in applicazione dell'art. 142 cpv. 3 CPC e, da questo punto di vista, ammissibile.
2.1 Le decisioni mediante le quali il giudice decide sull'ammissibilità delle prove non sono di principio atte a provocare un danno irreparabile (sentenza del Tribunale federale 5A_315/2012 del 28 agosto 2012 consid. 1.2.1; 5A_855/2011 del 24 febbraio 2012 consid. 1.2; 5A_435/2010 del 28 luglio 2010 consid. 1.1.1 e, con riferimento all'assunzione cautelare di prove fuori da un procedimento già pendente: DTF 138 III 46 consid. 1.2; sentenza del Tribunale federale 4A_248/2014 del 27 giugno 2014 consid. 1.2.3; 4A_712/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 2.2), e l'errata o mancata assunzione di una prova va contestata, di regola, tramite l'impugnazione della decisione finale (Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i.f.).
Il reclamante lamenta un pregiudizio difficilmente riparabile per il fatto di vedersi poi opposta una perizia assunta ab initio in difetto della capacità processuale e della legittimazione degli istanti riguardo alle parti comuni, presupposti che il Pretore aggiunto doveva esaminare d'ufficio, in contrapposizione a quelle che erano le parti in uso esclusivo. Gli istanti avrebbero avuto così modo di sanare eventuali errori procedurali nella causa di merito - peraltro già avviata e sospesa (cfr. decisione impugnata, consid. J) - e di imporre al reclamante una perizia irrita che, ammettendo l'esistenza di difetti, avrebbe avuto un impatto negativo sul futuro procedimento (reclamo, pag. 7 ad 2.B.iv con rinvio a pag. 4 ad 2.B.ii.4-7).
Vero è che la Comunione dei condomini ha la capacità di essere parte e la capacità processuale in tema di amministrazione e gestione delle parti comuni, dovendosi con ciò altresì intendere la manutenzione, la riparazione e il rinnovo delle medesime come pure la facoltà di far valere i relativi diritti di garanzia dedotti da un contratto di compravendita o d'appalto (decisione del TF [destinata alla pubblicazione] 4A_71/2018 del 18 settembre 2018 consid. 3.2.1 con rinvio a DTF 114 II 239). Non è invece questo il caso se quei diritti di garanzia concernono unicamente parti esclusive (Wermelinger, La propriété par étages, 3a ed., 2015, n. 121 ad art. 712c, n. 161 ad art. 712l). Per agire in proprio nome, la Comunione dei condomini deve avere però anche la legittimazione attiva, ossia la titolarità giuridica riferita all'oggetto litigioso in questione (Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, 2a ed., 2017, n. 9 ad art. 66 [versione ebook aggiornata al 1° febbraio 2019, n. 9 ad art. 66]; V. Piccinin, La propriété par étages en procès, Tesi, 2015, n. 79 pag. 36; Steinauer, Les droits réels, vol. I, 2007, n. 1303a pag. 455). Quest'ultimo presupposto viene meno se i contratti sono stati conclusi dai singoli condomini sicché, pacifica l'inesistenza di una cessione legale, per quanto trasmissibili i diritti di garanzia devono ancora essere privatamente ceduti alla Comunione dei condomini (decisione del TF [destinata alla pubblicazione] 4A_71/2018 del 18 settembre 2018 consid. 3.2.1 con rinvio a DTF 114 II 239; Trezzini, op. cit., n. 10 ad art. 66 [versione ebook aggiornata al 1° febbraio 2019, n. 10 ad art. 66]). Diversamente, anche per le parti comuni, legittimato ad agire resta il singolo condomino (Wermelinger, op. cit., n. 122 ad art. 712c e n. 182 ad art. 712l; V. Piccinin, op. cit., n. 303 seg. pag.150 seg., n. 309 segg. pag. 153 seg., n. 313 pag. 155, n. 341 segg. pag. 167).
4.1 Ora, in concreto, la Comunione dei condomini non è parte alla presente procedura sicché, già solo per questo, ogni argomento riferito alla sua capacità di essere parte e alla sua legittimazione ad agire è inconferente. L'istanza 30 novembre 2017 è stata introdotta dai singoli condomini, i quali hanno giustificato la loro richiesta con la necessità di accertare in via giudiziale i difetti ancora riscontrabili nello stabile condominiale tanto riguardo alle parti comuni quanto riguardo alle singole PPP di loro proprietà. Come accertato dal Pretore aggiunto, le vendite delle PPP agli istanti - inclusa quella poi rilevata da CO 7 - avevano tutte preceduto la costruzione dell'immobile condominiale. Lo stesso reclamante ha poi affermato in occasione del contraddittorio di avere ceduto “ai singoli acquirenti i diritti derivanti dagli obblighi di garanzia dei singoli artigiani” (act. III, pag. 3 ad 1). Come già rilevato dal primo giudice, la procedura in esame non contiene richieste di merito, motivo per cui nemmeno era da esaminare la effettiva cedibilità alla Comunione dei condomini di pretese dedotte da diritti di garanzia. Nelle circostanze così descritte non v'è motivo per negare ai singoli condomini la capacità processuale e la legittimazione ad agire in via cautelare a chiedere l'assunzione della perizia tanto su parti in uso esclusivo quanto su parti comuni. In tal senso pertanto, a priori, la decisione impugnata neppure può considerarsi costitutiva di un pregiudizio difficilmente irreparabile per il reclamante.
Dandosi il caso, sarà semmai tema della causa di merito stabilire se e in che termini potranno essere sanati eventuali vizi procedurali, rispettivamente contestualizzare e concretizzare le relative conclusioni. Al riguardo giova qui rilevare che l'esito della presente perizia ancora non determina una definitiva e incontrovertibile responsabilità imputabile ai convenuti, limiti e carenze del relativo referto potendo appunto essere verificati e approfonditi nella procedura di merito. E anche questo esclude una qualsiasi ipotesi di danno difficilmente riparabile.
Per quanto si è detto, in assenza del presupposto di pregiudizio difficilmente riparabile e quindi di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame deve essere dichiarato inammissibile.
Per quanto concerne la censura relativa alla rappresentanza di CO 3, basterà rilevare che il Pretore ha accertato che la parte istante ha prodotto una valida procura della stessa a favore dell'avv. PA 1. Diversamente da quanto sostenuto dal reclamante, la mancanza iniziale di una valida procura a nome di CO 3 non ha quale conseguenza che “… l'istanza non era validamente introdotta …”, la situazione potendo essere sanata - come avvenuto - con la successiva produzione di una procura. Pretestuoso è poi l'argomento che la mancata indicazione esplicita della ratifica degli atti compiuti in precedenza comporterebbe l'invalidità di quegli atti, ciò considerato che la procura era riferita a un procedimento giudiziario in corso, sicché mal si comprende perché essa non coprirebbe gli atti introduttivi di quella medesima causa.
Parimenti pretestuosa è poi la doglianza in merito alla lesione del diritto di essere sentito del reclamante, il quale lamenta che il primo giudice non gli ha assegnato un termine per opporsi ai quesiti peritali e per proporre quesiti supplementari, ciò considerato che egli ha potuto prendere posizione sull'istanza - che elenca in dettaglio ogni relativa domanda peritale - con osservazioni 21 giugno 2018 e al contraddittorio tenutosi lo stesso giorno oltre che con le sue osservazioni 8 novembre 2018.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 28 gennaio 2019 dell'RE 1 è inammissibile.
Le spese processuali di fr. 800.–, già anticipate dal reclamante, restano a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
Notificazione (unitamente al reclamo 28 gennaio 2019 alle altre parti):
– ; – ; – .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).