Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 12.01.2016 13.2015.107

Incarto n. 13.2015.107

Lugano 12 gennaio 2016/rn

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. CA.2014.307 (assunzione di prove a titolo cautelare) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza 12 agosto 2014 da

CO 1 , composta da:

  • CO 2

  • CO 3

  • CO 4

  • CO 5

  • CO 6

  • CO 7

  • CO 8

tutti patrocinati PA 1

contro

RE 1 RE 2 entrambi patrocinati PA 2

PI 1, patrocinato dall'PA 3

PI 2

e ora sull'appello 23 novembre 2015 dell'arch. RE 1 e dell'arch. RE 2 presentato contro la decisione 10 novembre 2015 con cui il Pretore ha statuito sulla loro istanza 20/22 luglio 2015 di completamento e delucidazione della perizia, di cui al referto datato 29 maggio 2015;

ritenuto

in fatto: A. CO 2, CO 3, CO 4 e CO 5, CO 6, CO 7 e CO 8 sono i membri della Comunione dei condomini del Condominio __________, di cui al fondo base n. __________ RFD __________ (frazione di __________) e su cui si erge un immobile storico e noto di grande pregio culturale e architettonico. PI 1, RE 1, RE 2, e PI 2 hanno preso parte, ognuno nelle rispettive incombenze, ai lavori di restauro delle facciate, degli intonaci e degli stucchi del citato immobile eseguiti tra aprile e novembre 2013. Il collaudo eseguito a dicembre 2013 è stato considerato provvisorio in quanto l'opera presentava dei difetti.

B. Con istanza 12 agosto 2014 la Comunione dei condomini del Condominio __________, e per essa i suoi singoli membri, hanno convenuto in giudizio l'impresario PI 1, gli architetti RE 1 e RE 2 e il lattoniere PI 2, chiedendo l'assunzione a titolo cautelare di una perizia volta ad accertare con urgenza i difetti all'immobile, l'origine degli stessi, e i necessari rimedi per ovviarvi (art. 158 cpv. 1 lett. b, prima frase, CPC), formulando i relativi quesiti peritali. Essi hanno altresì invocato un interesse degno di protezione a che la perizia fornisse indicazioni sulle relative responsabilità, così che potesse fungere da base per eventuali accordi risarcitori o per l'avvio di una causa di risarcimento (art. 158 cpv. 1 lett. b, seconda frase, CPC).

All'udienza di discussione tenutasi il 26 settembre 2014 i convenuti arch. RE 1 e RE 2 hanno prodotto documenti e proposto controquesiti peritali. PI 1 e PI 2 non hanno invece sollevato obiezioni.

C. Con decisione 10 marzo 2015 il Pretore ha designato la prof. __________ del Politecnico di __________ quale perito giudiziario. Il referto peritale è stato rassegnato il 29 maggio 2015. Su invito del Pretore, che aveva constatato l'assenza delle risposte ai contro quesiti peritali, il 17 settembre 2015 l'interessata ha integrato la parte mancante e ha prodotto un referto completo.

Nel frattempo, con istanza 20/22 luglio 2015, gli arch. RE 1 e RE 2 hanno trasmesso al Pretore una serie di domande di delucidazione e complemento al referto peritale 29 maggio 2015, seguite dall'opposizione 10 agosto 2015 dei membri della Condominio __________ e dalla replica spontanea 2 settembre 2015 degli arch. RE 1 e RE 2.

D. Con decisione 10 novembre 2015 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza 20/22 luglio 2015 degli arch. RE 1 e RE 2, ammettendo una parte delle domande e stralciandone altre. Fra queste anche quelle riconducibili agli ulteriori doc. da 5 a 11, tutti precedenti all'istanza 12 agosto 2014 di assunzione cautelare della perizia e per i quali non vi era mai stata una formale ed esplicita richiesta di produzione in causa.

E. Con appello 23 novembre 2015 gli arch. RE 1 e RE 2 chiedono ora la riforma di questa decisione nel senso di ammettere integralmente i loro quesiti di delucidazione e completamento. Parimenti essi postulano che la tassa di giustizia di fr. 300.– sia posta a carico degli istanti, tenuti a versare loro complessivi fr. 7'500.– per ripetibili.

Con decisione 25 novembre 2015 il Presidente di questa Camera ha respinto la contestuale richiesta di effetto sospensivo.

Gli istanti non sono stati invitati a formulare osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La decisione 10 novembre 2015 è stata emanata nell'ambito di un procedimento di assunzione di prova a titolo cautelare giusta l'art. 158 CPC, a cui si applicano le disposizioni in materia di provvedimenti cautelari (cpv. 2) e più in generale la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC).

1.1 La decisione che respinge la domanda di assunzione di prove a titolo cautelare nell'ambito di una procedura indipendente pone fine a questa procedura e costituisce una decisione finale (DTF 138 III 46 consid. 1.1, con ulteriori riferimenti; 138 III 76 consid. 1.2) ai sensi dell'art. 308 cpv. 1 cpv. 1 lett. a CPC, impugnabile con appello alla prima o seconda Camera civile (art. 48 lett. a cifra 1 e lett. b cifra 1 LOG), rispettivamente, se il valore litigioso non raggiunge fr. 10'000.–, una decisione finale giusta l'art. 319 lett. a CPC, impugnabile mediante reclamo alla Camera civile dei reclami (art. 48 lett. d cifra 1 LOG). Per contro, la decisione che accoglie l'istanza di assunzione di prove a titolo cautelare non pone giocoforza fine alla procedura, perché è ancora necessario amministrare la prova medesima. In particolare, nel caso di allestimento di una perizia al di fuori del procedimento di merito – come nella fattispecie – il giudice deve poter compiere ulteriori atti, quali ad esempio la nomina di un (altro) perito, la trasmissione dei relativi quesiti e delle domande supplementari delle controparti, la pronuncia su un'eventuale domanda di ricusa contro di lui e l'invito alle parti di chiedere la delucidazione o il completamento della perizia (art. 187 cpv. 4 CPC). Di conseguenza, la decisione che accoglie l'istanza di assunzione di prove a titolo cautelare e ordina l'assunzione di una perizia nell'ambito di una procedura indipendente non è una decisione finale, bensì una decisione incidentale, e meglio una disposizione ordinatoria processuale ai sensi dell'art. 319 lett. b cifra 2 CPC (IIICCA 13.2014.108 dell'8 gennaio 2015 consid. 1; sentenza del Tribunale federale 4A_248/2014 del 27 giugno 2014 consid. 1.3 con riferimenti), impugnabile mediante reclamo alla terza Camera civile (art. 48 lett. c cifra 1 LOG).

1.2 Il Pretore, con la decisione qui impugnata, ha deciso in merito all'ammissibilità della domanda di delucidazione e completamento della perizia, ammettendo una parte dei quesiti e respingendone altri. La procedura prosegue quindi con l'amministrazione della prova e, di conseguenza, per i motivi già indicati al considerando precedente, la decisione non può essere considerata finale, neppure nella misura in cui respinge parte delle domande. Non si tratta quindi di una decisione finale impugnabile con il rimedio giuridico dell'appello secondo l'art. 308 CPC e, pertanto, già solo per questo l'appello di cui trattasi è inammissibile.

  1. Dovendosi a contrario e per i motivi di cui si è detto qualificare la decisione 10 novembre 2015 qui impugnata quale disposizione ordinatoria processuale, si tratta ora di esaminare la ricevibilità del gravame 23 novembre 2015 tenendo conto dei requisiti validi per un reclamo ai sensi dell'art. 319 lett. b cifra 2 CPC.

Ora, per gli art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC, una decisione ordinatoria processuale è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni. La decisione 10 novembre 2015 con cui il Pretore ha statuito sull'istanza di delucidazione e di complemento 20/22 luglio 2015 è pervenuta ai convenuti arch. RE 1 e RE 2 l'indomani. Consegnato alla Posta Svizzera il 23 novembre 2015 e trattato quale “reclamo”, il gravame è tempestivo e da questo punto di vista senz'altro ammissibile.

  1. Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l'applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Inoltre, nei casi – quale quello in concreto – non espressamente previsti dalla legge, il reclamo giusta l'art. 319 lett. b CPC è ammissibile quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

3.1 Il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile dev'essere concreto, di essenziale rilievo per l'andamento del processo e non deve poter – interamente o parzialmente – essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. In altre parole, la decisione in questione deve pregiudicare la posizione complessiva del reclamante in relazione al processo, pregiudizio al quale non può essere posto rimedio successivamente e che non è suscettibile di essere modificato con una decisione di merito.

3.2 Le decisioni mediante le quali il giudice decide sull'ammissibilità delle prove non sono di principio atte a provocare un danno irreparabile (sentenza del Tribunale federale 5A_315/2012 del 28 agosto 2012 consid. 1.2.1; 5A_855/2011 del 24 febbraio 2012 consid. 1.2; 5A_435/2010 del 28 luglio 2010 consid. 1.1.1; Schmid in Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar ZPO, 2a ed., Basilea 2014, n. 5 ad art. 154; e con riferimento all'assunzione cautelare di prove fuori da un procedimento già pendente: DTF 138 III 46 consid. 1.2; sentenza del Tribunale federale 4A_248/2014 del 27 giugno 2014 consid. 1.2.3; 4A_712/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 2.2), e l'errata o mancata assunzione di una prova va contestata , di regola, tramite l'impugnazione della decisione finale (Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i.f.).

  1. Ora, nella fattispecie in esame, i convenuti arch. RE 1 e RE 2 non accennano minimamente all'esistenza di un pregiudizio difficilmente riparabile causato dalla decisione impugnata. Invero poi, sia riguardo ai documenti estromessi dall'incarto (appello, pag. 4 segg. ad 4) sia alle domande di delucidazione e di completamento dichiarate inammissibili (appello, pag. 6 segg. ad 5 e 6), gli interessati si limitano a sostenerne la pertinenza e la rilevanza nell'ottica di “capire se il comportamento dei progettisti [...] fosse sostenibile oppure no, e in quest'ultima evenienza perché” e di “valutare l'operato dei progettisti in sede di progettazione e di delibera di appalto” (appello, pag. 12 nel mezzo). Ma, nell'ambito di una procedura indipendente di assunzione di prova a titolo cautelare ai sensi dell'art. 158 cpv. 1 lett. b, seconda frase, CPC, non si decide ancora sulla pretesa materiale che potrebbe essere al centro della futura vertenza giudiziaria. In particolare, l'esito della qui controversa perizia – e delle relative spiegazioni che il perito giudiziario avrà cura di dare in esecuzione alle domande di delucidazione e completamento parzialmente accolte dal Pretore – ancora non determina una definitiva e incontrovertibile responsabilità imputabile ai convenuti per lavori di progettazione. Piuttosto essa sarà indicativa dei margini per l'avvio di una procedura in tal senso, eventuali limiti e carenze del referto conclusivo potendo per il resto essere verificati e approfonditi in quella sede. E anche questo esclude l'ipotesi di un danno difficilmente riparabile (sentenza del Tribunale federale 4A_248/2014 del 27 giugno 2014 consid. 1.2.3 e 1.3; 5A_435/2010 del 28 luglio 2010 consid. 1.1.2; DTF 138 III 46 consid. 1.2). Neppure la condanna al pagamento della tassa di giustizia rispettivamente il mancato riconoscimento di spese ripetibili – che i qui insorgenti parimenti censurano (appello, pag. 12 seg. ad 8) – sono costituitivi di un danno difficilmente riparabile (DTF 138 III 46 consid. 1.2; 135 III 329 consid. 1.2). Se ne deve così dedurre che, in mancanza di una delle sue premesse fondamentali, anche trattato quale reclamo ai sensi dell'art. 319 lett. b cifra 2 CPC, il gravame in esame risulta inammissibile.

  2. Le spese processuali dell'odierno giudizio, fissate in fr. 400.– (art. 2 cpv. 1 e 14 LTG), sono poste in solido a carico dei convenuti arch. RE 1 e RE 2 risultati soccombenti (art. 106 cpv. 1 e cpv. 3 CPC). Non si assegnano ripetibili, gli istanti non avendo dovuto formulare osservazioni.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. L'appello 23 novembre 2015 degli arch. RE 1 e RE 2 è inammissibile.

  1. Le spese processuali di fr. 400.–, già anticipate dagli arch. RE 1 e RE 2, restano in solido a loro carico. Non si assegnano ripetibili.

  2. Notificazione (unitamente all'appello 23 novembre 2015 alla controparte):

– ; – .

Comunicazione:

– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3;

– ;

– .

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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