Incarto n. 13.2012.98
Lugano 1 marzo 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Walser, presidente, Pellegrini e Lardelli
segretaria:
Moresi
sedente per statuire nella causa inc. n. SE.2012.31/42 della Pretura della giurisdizione di __________ promossa con petizione 14 agosto 2012 da
CO 1 rappr. dall’RA 1
contro
RE 1 patrocinata dall’ PA 1
E ora sul reclamo 19 novembre 2012 di RE 1 contro la decisione 18 ottobre 2012 con la quale il Pretore ha respinto la sua richiesta di dichiarare la petizione irricevibile e di stralciare la causa dal ruolo per assenza del presupposto processuale.
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 6 aprile 2012 la CO 1, rappresentata dalla ditta individuale RA 1, ha promosso nei confronti di RE 1 una procedura volta all’iscrizione provvisoria di un’ipoteca legale per incassare i contributi condominiali arretrati pari a fr. 1'938.30 e fr. 5'352.60 oltre accessori.
Il Pretore ha dapprima accolto l’istanza con decisione supercautelare 10 aprile 2012. In seguito, preso atto delle osservazioni della convenuta - la quale, riservandosi di far valere le proprie eccezioni nella causa di merito, non si è opposta all’iscrizione provvisoria - egli ha ordinato in data 1° giugno 2012 l’iscrizione dell’ipoteca legale in via provvisoria, assegnando alla parte attrice un termine scadente il 3 settembre 2012 per promuovere l’azione giudiziaria di riconoscimento del diritto all’iscrizione dell’ipoteca legale definitiva.
Con petizione 6 giugno 2012 la CO 1 ha avviato l’azione giudiziaria di riconoscimento del diritto all’iscrizione dell’ipoteca legale definitiva (inc. SE.2012.31).
B. In pari tempo, la CO 1 ha presentato un’istanza di conciliazione relativa alla procedura creditoria volta ad ottenere la condanna della convenuta al pagamento delle spese condominiali ancora scoperte (inc. CM.2012.65).
All’udienza di conciliazione 3 luglio 2012 è comparso, per la parte istante, F__________, il quale si è legittimato mediante procura rilasciatagli da RA 1, amministratore del condominio. La parte convenuta invece non si è presentata. Il Pretore, constatata l’assenza della convenuta, ha rilasciato all’istante l’autorizzazione ad agire.
C. Con petizione 14 agosto 2012 la CO 1 ha convenuto in giudizio RE 1 chiedendone la condanna al pagamento degli importi di fr. 1'938.30 e fr. 5'352.60 oltre accessori, pari alle spese condominiali ancora scoperte (inc. SE.2012.42).
Con scritto 17 settembre 2012 RE 1 ha chiesto al Pretore di dichiarare la petizione irricevibile. La convenuta rileva che l’amministratore del condominio non era presente all’udienza di conciliazione, alla quale è comparso in sua vece F__________. Poiché la comparsa personale dell’istante costituisce un presupposto processuale, la procedura sarebbe di conseguenza da dichiarare irricevibile e da stralciare dai ruoli in applicazione degli art. 204 e 206 CPC.
Con osservazioni 26 settembre 2012 la CO 1 ha contestato la richiesta della convenuta evidenziando che F__________ ha presentato all’udienza 3 luglio 2012 una procura sottoscritta da RA 1 con la quale egli lo autorizzava ad agire per suo conto.
Con scritto 8 ottobre 2012 RE 1 ha ribadito la propria richiesta, dolendosi di non essere stata preventivamente informata della rappresentanza e del contenuto della procura, ciò che costituirebbe un ulteriore vizio di procedura.
D. Con decisione 18 ottobre 2012 il Pretore ha respinto la domanda della convenuta di dichiarare la petizione irricevibile, ritenendo dato il presupposto di una valida conciliazione preventiva. Secondo il primo giudice, la parte istante era validamente comparsa all’udienza di conciliazione 3 luglio 2012, l’assemblea dei comproprietari avendo autorizzato l’amministratore RA 1 ad avviare la procedura d’incasso, il procedimento d’iscrizione dell’ipoteca legale e la relativa azione creditoria, ed F__________ avendo presentato una valida procura.
E. Con reclamo 19 novembre 2012 RE 1 si aggrava contro la predetta decisione chiedendone l’annullamento e domandando di dichiarare irricevibile la petizione per mancanza di una valida conciliazione preventiva nonché di stralciare dai ruoli la procedura di cui all’inc. SE.2012.42.
Con osservazioni 13 dicembre 2012 la CO 1 ha contestato le argomentazioni della reclamante chiedendo la conferma della sentenza del Pretore.
Per completezza d’esposizione si rileva ancora che in data 28 settembre 2012 è stata costituita la RA 1, la quale ha ripreso attivo e passivo della I__________, che è stata radiata dal registro di commercio.
considerato
in diritto: 1. Il giudice esamina d’ufficio l’esistenza dei presupposti processuali (art. 60), vale a dire verifica se siano date le condizioni per poter entrare nel merito della vertenza. I presupposti processuali sono elencati all’art. 59 CPC. Tale elenco non è tuttavia esaustivo, come risulta in modo chiaro dall’uso dell’avverbio “segnatamente” (Zingg, Berner Kommentar, 2012, n. 25 ad art. 59 CPC; Zürcher, in Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2013, n. 9 ad art. 59). Seppure non menzionata esplicitamente nella citata norma, anche l’autorizzazione ad agire (che dev’essere allegata alla petizione: art. 221 cpv. 2 CPC) costituisce un presupposto processuale (“condizione di ricevibilità”: Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale del 28 giugno 2006, pag. 6705; Zingg, op. cit., n. 161 ad art. 59 CPC; Zürcher, op. cit., n. 57 ad art. 59; Honegger, in Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, op. cit., 2013, n. 10 ad art. 197).
2.1 Nel caso in esame il valore litigioso è di complessivi fr. 7'290.90, ragione per cui il rimedio contro la decisione impugnata è il reclamo nel termine di 30 giorni secondo i combinati art. 319 lett. a e 321 cpv. 1 CPC. Non trattandosi di decisione ordinatoria processuale, di per sé il presente reclamo non sarebbe di competenza della terza Camera civile del tribunale d’appello, che se tuttavia ne occupa in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 1 LOG.
2.2 La sentenza impugnata è pervenuta alla parte convenuta il 19 ottobre 2012, sicché il gravame qui in esame, datato 19 novembre 2012 – contrariamente a quanto sostenuto dalla controparte nelle osservazioni – è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.
Già si è detto che il giudice esamina d’ufficio i presupposti processuali, segnatamente, per quanto qui interessa, che la parte attrice disponga di un’autorizzazione ad agire. Il giudice deve qui verificare che l’autorizzazione sia valida, ciò che implica l’esame di varie questioni: anzitutto dev’essere rispettato il termine di validità 3 mesi dell’autorizzazione medesima, prescritto dall’art. 209 cpv. 3 CPC (o, dandosene il caso un termine più breve). Deve poi esservi identità tra le parti nella procedura di conciliazione e nella procedura giudiziaria, e deve pure essere identico l’oggetto della causa (art. 209 cpv. 2 lett. b CPC). Più delicata è invece la questione se, nell’ambito della procedura giudiziaria, il giudice debba considerare anche l’esistenza di eventuali vizi che potrebbero inficiare la validità dell’autorizzazione ad agire. Va qui rilevato che la procedura di conciliazione - ad eccezione di quanto previsto dagli art. 210-212 CPC - è chiuso con la conciliazione (art. 208 CPC), con il rilascio dell’autorizzazione ad agire (art. 209 CPC) o con lo stralcio (art. 206 cpv. 1 e 3 CPC). È ben vero che in caso di rilascio dell’autorizzazione ad agire la procedura di conciliazione esplica i propri effetti ancora successivamente, fino alla scadenza del termine per l’introduzione della procedura giudiziaria, ma anche oltre qualora tale procedura sia avviata, e ciò considerato che la pendenza di causa inizia con il deposito dell’istanza di conciliazione (art. 62 CPC). Ciononostante, il procedimento giudiziario non è una continuazione del procedimento di conciliazione, e il giudice decide quale prima istanza giudiziaria. Egli non ha quindi funzione di istanza di ricorso in relazione al procedimento di conciliazione (DTF 4C.335/2000, consid. 3; 117 II 504 consid. 2b), con la conseguenza che la verifica di quanto accaduto nell’ambito della procedura di conciliazione esula dalla sua competenza.
3.1 Nel caso in rassegna la reclamante rimprovera al Pretore una violazione degli art. 204 e 206 CPC, avendo considerato a torto che la procura presentata da F__________ poteva supplire alla mancata comparsa personale dell’amministratore della CO 1, l’unico legittimato per legge a rappresentarla. F__________ avrebbe, infatti, agito come semplice rappresentante privato ad hoc, non come organo della società individuale. Se non che, per i motivi esposti al considerando precedente, l’esame di siffatte censure esula dalle competenze del Pretore, il quale neppure avrebbe dovuto entrare nel merito delle medesime. Così stando le cose, la questione sfugge pure all’esame dell’autorità preposta alla trattazione del reclamo.
Comunque sia, gioverà ancora rilevare che, semmai, la convenuta avrebbe potuto - e dovuto - contestare la validità della rappresentanza nell’ambito udienza di conciliazione. Non avendo presenziato, essa ha omesso di sollevare quest’eccezione e non può proporla ora per la prima volta nell’ambito del procedimento giudiziario.
Alla controparte non sono assegnate indennità d’inconvenienza, non richieste.
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Il reclamo 19 novembre 2012 di RE 1 è respinto.
Le spese processuali in fr. 300.- sono poste a carico della reclamante.
Notificazione (unitamente alle osservazioni 13 dicembre 2012 alla reclamante):
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di __________Locarno-Campagna
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Il valore litigioso non essendo in concreto noto, il ricorrente dovrà indicarlo nell’eventuale ricorso.