DTF 137 III 380, 4A_635/2011, 5A_603/2009, 5P.430/1999, + 2 weitere
Incarto n. 13.2012.36
Lugano 6 luglio 2012
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Walser, presidente, Pellegrini e Celio
vicecancelliera:
Meyer
sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2011.16 (azione derivante da contratto di lavoro) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con petizione 19 settembre 2011 da
CO 1 patrocinata dall’ PA 2
contro
RE 1 patrocinata dall’ PA 1
E ora sul reclamo 26 aprile 2012 di RE 1 contro l’ordinanza sulle prove 18 aprile 2012;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 19 settembre 2011 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 102'036.55 oltre interessi a titolo di indennità per disdetta abusiva del contratto di lavoro, rifusione di spese mediche e legali, nonché il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’Ufficio Esecuzioni e Fallimenti di __________.
Con risposta 22 novembre 2011 RE 1 ha postulato la reiezione della petizione.
Con replica 12 gennaio 2012 e duplica 15 marzo 2012, e così al dibattimento 18 aprile 2012, le parti hanno confermato le rispettive domande e allegazioni.
Con decisione 18 aprile 2012 il Pretore aggiunto ha ammesso i mezzi di prova notificati dalle parti. Il primo giudice ha in particolare ammesso la domanda di edizione dell’attrice intesa ad ottenere documentazione da RE 1.
B. Con reclamo 26 aprile 2012 la convenuta si aggrava contro la predetta decisione, chiedendone in via principale l’annullamento e la retrocessione al Pretore aggiunto per nuovo giudizio nel senso di respingere le domande di edizione e in via subordinata, che “le domande di edizione formulate dalla parte attrice … sono ammesse in forma secretata”.
Con decreto 9 maggio 2012, su richiesta della reclamante, è stato concesso effetto sospensivo al reclamo.
Con osservazioni 8 giugno 2012 l’attrice ha chiesto la reiezione del reclamo.
considerato
in diritto:
Nel caso concreto la decisione impugnata è stata notificata alle parti al termine del dibattimento del 18 aprile 2012, sicché il gravame qui in esame, datato 26 aprile 2012, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.
2.1 Il CPC non prevede espressamente l’impugnabilità delle ordinanze sulle prove. Pertanto, nel caso concreto, la reclamante doveva rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile per ciascuna domanda di edizione ammessa dal Pretore aggiunto.
2.2 In dottrina e giurisprudenza è controverso quando sussista un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, in particolare è dubbio se è sufficiente un pregiudizio di fatto oppure se deve essere dato un pregiudizio giuridico.
2.2.1 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale all’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, è dato un pregiudizio irreparabile allorquando sussiste un pregiudizio di natura giuridica che non può o non può interamente essere riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole. La mera possibilità di un pregiudizio giuridico irreparabile è sufficiente. Non bastano invece pregiudizi puramente di fatto o misti quali per esempio la dilatazione dei tempi della procedura o l’aumento delle spese processuali (DTF 137 III 380, consid. 1.2.1 e 2, con ulteriori riferimenti). Il Tribunale federale non si è però finora espresso sulla questione a sapere se tale giurisprudenza sia applicabile anche all’art. 319 lett. b cifra 2 CPC. L’alta Corte si è meramente limitata ad osservare che se è dato un pregiudizio irreparabile secondo l’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, allora è dato anche un pregiudizio difficilmente riparabile giusta l’art. 319 lett. b cifra 2 CPC (DTF 137 III 380, consid. 2.2).
2.2.2 La dottrina non è unanime sul concetto di pregiudizio difficilmente riparabile. Taluni autori sussumono sotto tale concetto sia il pregiudizio giuridico sia quello di fatto, sostenendo che il legislatore ha consapevolmente previsto una formulazione più generosa rispetto all’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF e che è quindi sufficiente un interesse economico per revocare o modificare l’ordinanza impugnata (Freiburghaus/Afheldt, in Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 13-15 ad art. 319; Blickenstorfer, in Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2011, n. 39 ad art. 319; Reich, in Baker & McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 9 ad art. 319; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht – nach dem Entwurf für eine Schweizerische Zivilprozessordnung und weiteren Erlassen – unter Einbezug des internationalen Rechts, Zürich, 2008, § 26 n. 31, lett. b). Secondo altri autori non è invece necessario distinguere tra pregiudizio giuridico o fattuale, bensì occorre piuttosto porre l’accento sul rischio di generare un pregiudizio e la difficoltà nel ripararlo, ciò che lascia al giudice un ampio potere di apprezzamento (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 319, pag. 1403 e segg.; Brunner, in Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, 2010, n. 11-13 ad art. 319). Altri ancora – in linea con la giurisprudenza del Tribunale federale al vecchio art. 87 OG e all’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF e quella del Tribunale d’appello del Canton Zugo all’art. 319 lett. b cifra 2 CPC (v. DTF 137 III 380) – sono invece dell’opinione che il pregiudizio difficilmente riparabile debba essere di natura giuridica e non meramente fattuale (Spühler, Basler Kommentar, ZPO, 2010, n. 7 ad art. 319).
2.2.3 L’avamprogetto della Commissione peritale del giugno 2003 parla del rischio di un “pregiudizio non più riparabile” (“nicht wieder gutzumachender Nachteil”). Il Rapporto esplicativo all’avamprogetto specifica a pag. 145 che tale pregiudizio non deve essere di natura giuridica, bensì può anche essere di natura meramente fattuale, puntualizzando che la restrizione (ossia la circostanza di prevedere il rischio di un pregiudizio) permette di snellire la procedura (“Straffung des Verfahrens”). Il Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale del 28 giugno 2006, pag. 6748, parla invece di un “pregiudizio non facilmente riparabile”, senza specificarne la portata, ribadendo soltanto che il legislatore ha voluto restringere la possibilità di impugnare le decisioni incidentali per le quali la legge non prevede espressamente il reclamo, con lo scopo di non ritardare inutilmente il corso del processo. Dal bollettino ufficiale 06.062 del Consiglio degli Stati del 14 giugno 2007, del Consiglio nazionale del 12 giugno 2008, del Consiglio degli Stati del 29 settembre 2008 e del Consiglio nazionale del 2 dicembre 2008 non è possibile evincere alcunché, la questione non essendo stata sollevata né discussa.
2.2.4 Secondo la giurisprudenza del Canton Zurigo relativa al vecchio § 282 cpv. 1 cifra 1 CPC ZH, il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile era dato sia se era di natura giuridica sia di natura fattuale (ZR 96 (1997) Nr. 127; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 1997, n. 5 e segg. al § 282; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, Ergänzungsband, 2000, n. 1 al § 282). Secondo la giurisprudenza del Canton Argovia al § 335 lett. b CPC AG, la disposizione ordinatoria causava un pregiudizio difficilmente riparabile quando pregiudicava la posizione complessiva del reclamante in relazione al processo, per esempio il procedimento veniva considerato troppo prolungato – quindi pregiudizievole – se avesse dovuto essere annullato con la sentenza finale a causa di un vizio di procedura (cfr. Bühler/Edelmann/Killer, Kommentar zur aargauischen Zivilprozessordnung, 1998, n. 9 al § 335 CPC AG).
2.3. Tenuto conto di quanto sopra esposto e in conformità al principio di celerità perseguito dal nuovo Codice di procedura civile (Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6602 e segg.) – diversamente dalla giurisprudenza all’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF – nel caso dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC occorre ritenere dato un pregiudizio difficilmente riparabile tanto in presenza di un pregiudizio giuridico, quanto in presenza di un pregiudizio di fatto. Ad ogni modo, determinante non è però la natura del pregiudizio, bensì la sua rilevanza nel processo, che dev’essere esaminata in concomitanza con la censura di errata applicazione del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e/o l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Inoltre il pregiudizio deve essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter – interamente o parzialmente – essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. In altre parole, le altre decisioni e le disposizioni ordinatorie devono pregiudicare la posizione complessiva del reclamante in relazione al processo, pregiudizio al quale non può essere posto rimedio successivamente e che non è suscettibile di essere modificato mediante la decisione di merito. La rilevanza del pregiudizio nel processo deve essere esaminata secondo il libero e ampio potere di apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità perseguito dal CPC, ponderando il rischio di generare il pregiudizio, la difficoltà nel ripararlo e le sue conseguenze sul procedimento.
2.4 Nel caso in rassegna, al fine di determinare l’ammissibilità del reclamo, occorre esaminare se la decisione impugnata comporti il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile per ciascuna delle domande di edizione ammesse dal Pretore aggiunto qui oggetto di contestazione. Qualora fosse dato siffatto rischio, sarà poi necessario verificare se il reclamo sia fondato, vale a dire se la decisione sia frutto di un’applicazione errata del diritto o di un accertamento manifestamente errato dei fatti.
3.1 Va qui rilevato che l’assunzione di una prova non è di per sé atta a creare alle parti un pregiudizio giuridico irreparabile (sentenza del Tribunale federale 4A_635/2011 del 10 gennaio 2012). Vi possono tuttavia essere delle eccezioni, segnatamente allorquando all’assunzione della prova si contrappone l’interesse di una parte alla salvaguardia di un segreto (sentenza del Tribunale federale 5A_603/2009 del 26 ottobre 2009).
3.2 Ora, se in concreto l’interesse alla salvaguardia del segreto può essere ammesso in relazione alle domande di edizione n. 4, 5, 6 e 8, non si vede dove vi possa essere un problema di segretezza per quanto concerne le domande di edizione
n. 1, concernente i giustificativi dei pernottamenti relativi alle trasferte dell’avv. CO 1 nel periodo 2008-2010;
n. 3 riguardante il dettaglio della fattura dello studio __________ allegata alla risposta, ciò considerato che in relazione alla stessa la convenuta non può invocare il segreto professionale del legale che l’ha allestita;
n. 7 concernente la lettera datata 20 maggio 2010 inviata dal __________ __________ alla convenuta per attestare l’effettiva esistenza di un contenzioso extra giudiziale;
n. 9 relativa all’e-mail inviata dall’avv. CO 1 a M__________ (risalente al mese di ottobre 2010) in merito al blocco dell’accesso alla cartella __________ operato dalla convenuta.
In punto alle domande di edizione n. 1, 3, 7 e 9 il reclamo è quindi inammissibile.
3.3 Per quanto concerne i documenti di cui alle domande 4, 5, 6 e 8, in sede di dibattimento la convenuta si è limitata ad opporsi in modo – eccessivamente – generico alla richiesta di edizione dell’attrice. Solo con il reclamo essa ha poi sollevato specifiche censure in relazione ai singoli documenti. L’art. 326 CPC esclude tuttavia la facoltà di addurre in sede di reclamo nuove conclusioni e nuovi fatti, che sono pertanto inammissibili e come tali non possono essere presi in considerazione ai fini del giudizio. Di conseguenza, anche in punto alle domande di edizione n. 4, 5, 6 e 8 il reclamo è inammissibile.
3.4 Circa la richiesta di produrre in forma completamente secretata i verbali del CdA e delle assemblee ordinarie e straordinarie della convenuta e degli investitori del fondo __________, si rileva che il primo giudice già ha già tenuto adeguatamente conto degli argomenti della convenuta, disponendo che la produzione avvenga in forma secretata, essendo ammesso un estratto della documentazione a disposizione delle parti con le indicazioni dei punti rilevanti per la vertenza. Per l’ulteriore documentazione già si è detto che non si intravvedono problemi legati ai pretesi segreti d’affari. La decisione impugnata non risulta quindi contraria al diritto o rilevante da un manifestamente errato apprezzamento dei fatti.
3.5 Resta da esaminare la domanda di edizione n. 2 relativa ai tabulati telefonici. Nell’allegato di replica l’attrice ha chiesto l’“edizione da parte del signor C__________ dei dettagli delle fatture telefoniche del suo cellulare per il periodo 2008-2010, onde attestare le chiamate fatte alla convenuta fuori dagli orari di lavoro”. In sede di dibattimento, l’attrice ha poi chiesto l’edizione da RE 1 della menzionata documentazione. Il primo giudice ha ammesso l’edizione dei dettagli dei tabulati telefonici relativi al cellulare di C__________ (numero ) “… con la facoltà di anonimizzare tutti i numeri telefonici che non fossero quelli dell’avv. CO 1”, assegnando alla parte convenuta un termine di 30 giorni per presentare la documentazione chiesta in edizione. A mente della reclamante, i tabulati non sarebbero atti dimostrare quanto preteso dall’attrice e inoltre vi sarebbe un problema di tutela della personalità di C , terzo e non parte in causa.
È anzitutto da rilevare l’incongruenza tra quanto richiesto in sede di allegazioni, dove l’edizione è chiesta a C__________ , e quella in sede di dibattimento dove la domanda di edizione è stata rivolta a RE 1, richiesta quest’ultima accolta dal Pretore aggiunto, senza peraltro indicare i motivi di questo modo di procedere. Il primo giudice neppure si è poi posto il problema se C__________ non sia perlomeno da interpellare sulla questione in modo che possa far valere i suoi diritti come previsto dagli art. 165 e segg. CPC. Già per questo motivo, la decisione su questo punto è da annullare. Si prescinde qui tuttavia dal rinviare l’incarto alla prima istanza per un nuovo giudizio perché la domanda di edizione è comunque da respingere per altri motivi. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la parte che è in possesso di documenti rilevanti ai fini di causa deve produrli in giustizia (“Realproduktion”) e neppure può ricorrere all’edizione di documenti della controparte o da terzi allorquando potrebbe procurarseli senza l’ausilio di un intervento giudiziario (sentenza del Tribunale federale 5P.430/1999 del 31 gennaio 2000; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, 2000, n. 3, pag. 591 ad art. 206; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 1979, pag. 330 e 418; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 1997, n. 5 al § 183).
Nel caso concreto la domanda di edizione dei tabulati telefonici di C__________ è stata chiesta dall’attrice, la quale intende dimostrare di aver dedicato parecchio tempo alla convenuta anche al di fuori dei consueti orari di lavoro, di sera e anche durante i fine settimana e le vacanze. A prescindere dalla questione a sapere se i tabulati siano atti a dimostrare quanto sostenuto, ciò per il semplice fatto che nulla se ne può dedurre circa il contenuto delle conversazioni, si rileva che l’attrice avrebbe potuto, e quindi dovuto, portare lei stessa questa prova producendo i tabulati del proprio collegamento telefonico, dal quale risultano le chiamate in entrata da C__________ . Né essa ha sostenuto che ciò non sarebbe stato possibile.
Di conseguenza su questo punto il reclamo è ammesso.
Avendo la controparte dovuto inoltrare le osservazioni, le vengono assegnate parziali ripetibili in conformità al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RTar del 19 dicembre 2007).
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Il reclamo 26 aprile 2012 di RE 1, è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza, l’ordinanza sulle prove 18 aprile 2012 del Pretore aggiunto della Pretura di Mendrisio-Sud è riformata nel senso che la domanda di edizione dei dettagli delle fatture telefoniche di C__________ (__________) è respinta.
Per il resto la decisione rimane invariata.
Le spese processuali di fr. 450.-, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1 per fr. 50.- e per il resto rimangono carico di RE 1, la quale inoltre rifonderà a CO 1 fr. 400.- a titolo di parziali ripetibili.
Notificazione (unitamente alle osservazioni 8 giugno 2012 alla reclamante RE 1):
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dall’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).