Incarto n. 13.2011.37
Lugano 28 luglio 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Walser, presidente, Pellegrini e Celio
vicecancelliera:
Meyer
sedente per statuire nella causa inc. n. CA.2011.12 (annotazione provvisoria di un’ipoteca legale) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città, promossa con istanza 14 aprile 2011 da
CO 1 patr. dall’ RA 1
contro
RE 1 patr. dall’ PA 1
rilevato
in fatto e diritto: che con istanza cautelare e supercautelare 14 aprile 2011 CO 1 ha chiesto l’iscrizione in via provvisoria di un’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per l’importo di fr. 29'752.40 rispettivamente fr. 4'464.70 oltre interessi al 5% dal 15 febbraio 2011 a carico delle part. n. __________ e __________ RFD di __________, di proprietà di RE 1, per i lavori di ristrutturazione effettuati sui fondi medesimi, protestando tasse, spese e ripetibili;
che con decisione 15 aprile 2011 il Pretore aggiunto della Pretura di Locarno-Città ha accolto la domanda di adozione di provvedimenti cautelari senza sentire la controparte, citando le parti all’udienza di discussione;
che all’udienza del 25 maggio 2011 la parte istante ha ridotto la propria domanda, rinunciando all’ipoteca legale sulla part. n. __________ e limitando quella sulla part. n. __________ a fr. 24'217.10;
che la parte convenuta ha contestato genericamente le tesi di fatto e diritto esposte dall’istante, dichiarando di non opporsi all’iscrizione in via provvisoria dell’ipoteca legale sul fondo n. __________ per l’importo di fr. 24'217.10, chiedendo che spese e ripetibili siano addossate all’istante, considerato che secondo costante dottrina e giurisprudenza la parte che ammette il diritto della controparte a una garanzia non può essere ritenuta soccombente, riservandosi altresì di far valere le proprie obiezioni e eccezioni in un’eventuale procedura di merito;
che la parte istante in replica si è limitata ad osservare che la giurisprudenza cantonale sull’accollo di spese e ripetibili non trova conforto nel nuovo art. 106 CPC, mentre la parte convenuta in duplica ha confermato la propria tesi, sostenendo che la giurisprudenza al CPC-TI è valida anche sotto l’egida del nuovo CPC;
che con sentenza 30 maggio 2011 il Pretore aggiunto ha ordinato da un lato la cancellazione dell’annotazione dell’ipoteca legale per la somma di fr. 4'464.70 a carico della part. n. __________, e dall’altro ha confermato l’annotazione in via provvisoria dell’ipoteca legale per l’importo di fr. 24'217.10 oltre interessi a carico della part. n. __________ RFD di __________ di proprietà di RE 1 e a favore di CO 1;
che, senza neppure ritenere di dover entrare nel merito degli argomenti sollevati dalle parti sull’argomento, il primo giudice ha caricato a RE 1, considerata soccombente, fr. 300.- di spese processuali, con l’obbligo di rifondere all’istante fr. 1'000.- a titolo di ripetibili;
che con reclamo 9 giugno 2011 RE 1 insorge contro la precitata decisione, chiedendone la riforma nel senso di porre le spese processuali di fr. 300.- a carico dell’istante e di condannarla al pagamento di fr. 1'000.- a titolo di ripetibili;
che la reclamante rimprovera al Pretore aggiunto di aver applicato erroneamente il diritto e di averla a torto qualificata quale parte soccombente; a suo avviso, nei casi in cui la parte convenuta non si oppone all’iscrizione dell’ipoteca legale, spese e ripetibili vanno accollate all’istante che può poi pretenderne la rifusione nell’ambito della procedura intesa all’ottenimento dell’ipoteca legale definitiva;
che con osservazioni 25 luglio 2011 CO 1 ha postulato la reiezione dell’appello (recte: reclamo), evidenziando - per quanto qui di rilievo - che non vi è alcun motivo per scostarsi dal principio della soccombenza;
che l’istanza di iscrizione in via provvisoria dell’ipoteca legale è stata introdotta il 14 aprile 2011, sicché la procedura è retta dal Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) entrato in vigore 1° gennaio 2011, il quale prescrive l’applicazione della procedura sommaria (art. 249 lett. d cifra 11 CPC);
che la decisione con la quale il Pretore fissa la tassa e le spese di giustizia e assegna le ripetibili è parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC), impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello se il merito è appellabile (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC), o mediante reclamo qualora il valore litigioso sia inferiore a fr. 10'000.-;
che per l’art. 110 CPC, laddove il dispositivo sulle spese è impugnato in modo indipendente, è dato unicamente il rimedio del reclamo, ciò a prescindere se la controversia in sé è soggetta ad appello oppure a reclamo (Trezzini, op. cit., art. 110, pag. 447), e ciò sempre nel medesimo termine per l’impugnazione del merito, trattandosi comunque di una decisione finale;
che contro le decisioni di prima istanza pronunciate in procedura sommaria è dato il rimedio dell’appello, da proporre nel termine di 10 giorni dalla notificazione della decisione (art. 314 CPC). In materia di controversie patrimoniali il valore litigioso deve però raggiungere fr. 10'000.- (art. 308 CPC), in difetto di che è dato solo il rimedio del reclamo, sempre nel termine di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC);
che nel caso in esame il reclamo è tempestivo e, sotto questo aspetto, ricevibile;
che, essendo la decisione sulla ripartizione e quantificazione delle spese parte della decisione finale, la trattazione del gravame competerebbe nel caso concreto alla prima Camera civile del Tribunale d’appello, ma l’incarto è trasmesso alla terza Camera civile in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG;
che con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC);
che le spese giudiziarie (spese processuali e spese ripetibili) sono di regola poste a carico della parte soccombente, ritenuto che in caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente la parte attrice, mentre in caso di acquiescenza all’azione è ritenuto soccombente il convenuto (art. 106 cpv. 1 CPC);
che, comunque, la regola prevista dall’art. 106 CPC non è assoluta e può apparire troppo rigida e severa in singoli casi, ragione per cui il giudice, secondo il suo libero e ampio apprezzamento, vi può derogare se conduce a risultati che egli ritiene ingiusti, tanto che l’art. 107 cpv. 1 lett. f CPC prevede la facoltà del giudice di prescindere dai principi di ripartizione e attribuire le spese giudiziarie secondo equità se circostanze speciali fanno apparire iniqua una suddivisione secondo l’esito della procedura, in altre parole il principio della soccombenza non deve limitare la valutazione in equità secondo il libero apprezzamento (TF 5P.270/2005 del 10 ottobre 2005 consid. 2, “wo die Umstände dies nahelegen”; TF 5P.64/2000 del 15 giugno 2000; Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale del 28 giugno 2006, pag. 6668-6669; Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 107, pag. 437, 442; Olgiati, Il Codice di diritto processuale civile svizzero, 2010, §10 pag. 112-113; Rüegg, Basler Kommentar ZPO, 2010, n. 1 ad art. 106 e n. 1, 9-10 ad art. 107; Jenny, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 106, n. 3-4, 17-22; Urwyler, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2011, n. 1 ad art. 106, n. 1, 9-11 ad art. 107; Fischer, in: Baker & McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, Handkommentar, 2010, n. 1 ad art. 106, n. 1-4, 15-17 ad art. 107; Schmid, in: Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, 2010, n. 1 ad art. 106, n. 1, 10-11 ad art. 107; Gehri/Kramer, ZPO Kommentar, 2010, n. 7 ad art. 107; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2010, n. 1-3 ad art. 106, n. 1, 3 ad art. 107; Spühler/Dolge/Gehri, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2010, § 37, n. 18; Meier, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2010, pag. 419);
che secondo costante dottrina e giurisprudenza all’art. 148 CPC-TI – giurisprudenza che ben può trovare applicazione anche agli art. 106 e 107 CPC – il proprietario che contesta il credito fatto valere dall’artigiano, ma che ammette il diritto di quest’ultimo a una garanzia provvisoria, non può essere ritenuto soccombente, in quanto la pretesa dell’artigiano viene solo garantita e la decisione dell’iscrizione dell’ipoteca legale provvisoria manifesta soltanto effetti temporanei e transitori, unicamente la decisione in procedura ordinaria permettendo di stabilire se l’iscrizione provvisoria era giustificata e se l’ipoteca può essere iscritta anche in via definitiva;
che, in effetti, nella procedura d’iscrizione provvisoria, all’artigiano basta rendere verosimile la propria pretesa, mentre al proprietario, in questa fase processuale, sono a disposizione scarsi mezzi di difesa, sicché in tali circostanze ben si giustifica di mettere a carico dell’artigiano le spese processuali relative alla procedura d’iscrizione provvisoria, riservata una diversa ripartizione nel successivo giudizio di merito;
che ciò consente, qualora l’artigiano dovesse rinunciare a promuovere l’azione di merito o risultare soccombente nella stessa, di lasciare le spese definitivamente a suo carico ed evitare che il convenuto sia costretto a promuovere procedura di revisione per le spese relative all’iscrizione provvisoria (Rep. 1985, pag. 118-120, Rep. 1996, pag. 173; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, 2000, m. 7-11 ad art. 148 CPC-TI; ICCA del 4 maggio 1999, inc. 11.1999.49 contenuta nel Bollettino n. 18, dicembre 1999, pag. 11; cfr. anche Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 2008, n. 1407-1410, 1516-1526);
che, per contro, nel caso in cui il proprietario ammette il credito di controparte nella procedura di iscrizione provvisoria, egli fa atto di acquiescenza ai sensi dell’art. 106 CPC e lo si può allora ritenere soccombente ai fini del giudizio su spese e ripetibili (Rep. 1985, pag. 120; Rep. 1960, pag. 307), e altrettanto vale quando il proprietario si oppone sia al credito sia all’iscrizione dell’ipoteca provvisoria e l’iscrizione viene confermata (Rep. 1985, pag. 120; DTF 5A_702/2008 del 16 dicembre 2008, consid. 3.3.2);
che, nel caso concreto, la convenuta non si è opposta all’iscrizione in via provvisoria dell’ipoteca legale a carico del suo fondo, limitandosi a contestare le tesi di fatto e di diritto della controparte e riservando le proprie contestazioni a un’eventuale procedura di merito sicché, alla luce di quanto sopra esposto, essa non può essere considerata soccombente;
che, di conseguenza, le spese processuali andavano caricate all’istante, riservato il diritto di quest’ultima di successivamente chiederne la rifusione nella procedura intesa all’iscrizione dell’ipoteca legale definitiva;
che la reclamante censura unicamente l’attribuzione delle spese processuali e delle ripetibili in quanto tale, senza però contestare il loro ammontare, ragione per cui non occorre in questa sede chinarsi sulla congruità delle stesse;
che, per i motivi che precedono, il reclamo deve essere accolto, riformando il dispositivo n. 4 della decisione impugnata nel senso di porre le spese processuali di prima istanza (spese giudiziarie e spese ripetibili) a carico dell’istante;
che in Ticino le spese giudiziarie sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG);
che giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e 10'000.-;
che nel caso concreto le spese processuali vanno fissate in complessivi fr. 300.-, poste a carico di CO 1, qui soccombente, la quale rifonderà altresì alla controparte fr. 600.- a titolo di ripetibili;
per i quali motivi, richiamata la LTG,
pronuncia: 1. Il reclamo 9 giugno 2011 di RE 1 è accolto.
§ Di conseguenza il dispositivo n. 4 della decisione 30 maggio 2011 è riformato come segue: “Le spese processuali per complessivi fr. 300.- sono poste a carico dell’istante CO 1, la quale rifonderà alla convenuta RE 1 fr. 1'000.- a titolo di ripetibili”.
Le spese processuali di fr. 300.- per la presente decisione sono poste a carico di CO 1, la quale rifonderà altresì fr. 600.- per ripetibili alla controparte.
Intimazione:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).