Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 01.04.2011 13.2008.7

Incarto n. 13.2008.7

Lugano, 1 aprile 2011/rs

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria:

Rossi, vicecancelliera

sedente per statuire nella procedura promossa davanti all'arbitro unico AR 1, , con compromesso arbitrale del 3 ottobre 2006 da

IS 1, (patrocinato dall' PA 1,)

contro

CO 3, () CO 1, , e CO 2, () (patrocinate dall' PA 2,);

Silvano Giannini, 6600 Locarno

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per nullità del 29 ottobre 2008 presentato da IS 1 contro il lodo emesso il 1° ottobre 2008 dall'arbitro unico AR 1;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. I fratelli IS 1 (1924), CO 3 (1925), CO 1 (1929) e CO 2 (1933) sono comproprietari, un quarto ciascuno, delle particelle n. 546 e 717 RFD di __________, sezione di __________, della particella n. __________ e della proprietà per piani n. __________ (della particella n. __________) RFD di __________, sezione di __________, delle particelle n. __________, __________ e __________ RFD, n. , ,,, , e __________ NMC di __________, come pure delle particelle n. __________, __________, __________, , , 4,, __________ oltre che delle proprietà per piani n. __________ (della particella n. __________) e __________ (della particella n. __________) RFD di __________, sezione di __________.

I quattro fratelli sono comproprietari inoltre, un dodicesimo ciascuno, insieme con __________ (titolare di una quota di 8/12), delle particelle n. __________ e __________ RFD di __________, sezione di __________, e in ragione di un ottavo ciascuno, insieme con __________ (titolare di una quota di 4/8), della proprietà per piani n. __________ (della particella n. __________) RFD di __________, sezione di __________, così come, un sedicesimo ciascuno, insieme con __________ (titolare di una quota di 8/16) e __________ (titolare di una quota di 4/16), della particella n. __________ RFD di __________, sezione di __________.

IS 1 è altresì proprietario assoluto della particella n. __________ RFD di __________, sezione di __________, e insieme con CO 1, in ragione di un mezzo ciascuno, della particella n. __________ RFD di __________.

In seguito

a una procedura di raggruppamento terreni i fratelli sono divenuti proprietari assoluti,

infine, di particelle che possedevano in ragione di un quarto ciascuno: IS 1

delle particelle n. __________ (n. __________ RT), __________ (__________RT), __________

(__________RT) e __________ (__________RT) NMC di __________; CO 3 della particella

  1. __________ (n. __________ RT) NMC di __________; CO 2 delle particelle
  2. __________ (n. __________ RT), __________ (__________RT) e __________ (__________RT)

NMC di __________.

B. Mediante compromesso arbitrale del 3 ottobre 2006 CO 3CO 3, CO 1 e CO 2 – da una parte – e IS 1 – dall'altra – hanno convenuto quanto segue:

(…)

viene sottoscritto il seguente compromesso con il quale dichiarano di deferire ad un arbitro unico la procedura concernente lo scioglimento della comproprietà dei beni immobiliari loro iscritti.

  1. Le parti concordano di sottoporre la procedura di scioglimento dei beni loro iscritti in comproprietà al giudizio di un arbitro unico scelto nella persona del signor

AR 1

in __________ e ne chiedono la nomina tramite la lodevole Pretura della Vallemaggia, Cevio.

  1. Essi dichiarano pertanto di sottoporre la procedura al Concordato svizzero sull'arbitrato, al DL cantonale del 17 febbraio 1971 e alle norme CPC applicabili all'arbitrato.

2.1 La sede del Tribunale arbitrale è fissata al domicilio dell'arbitro di __________, ritenuta la facoltà dello stesso di convocare le parti in altra sede a suo giudizio più opportuna.

  1. Le parti richiamano il verbale d'udienza sottoscritto avanti il Segretario assessore della Pretura di Vallemaggia il 5 ottobre 2004 (verbale allegato). Quanto esposto in detto verbale forma la base dell'esame e decisione arbitrale.

  2. Oggetto dell'arbitrato è l'esame delle divergenze relative allo scioglimento della comproprietà dei beni immobili indicati ai punti 4 e 6 dell'accordo del 25 novembre 2003, ripreso al punto 1 del successivo accordo del 5 ottobre 2004.

  3. L'arbitro deciderà sulle divergenze che non devono essere risolte concordemente e procederà alla formazione delle quote da assegnare alle parti.

5.1 Le quote da formare sono fissate in quattro.

5.2 Ritenuto che le quote debbano essere di ugual valore, l'arbitro potrà procedere a definire i conguagli in denaro, ma possibilmente unicamente laddove non fosse possibile l'assegnazione di immobili ad ugual valore complessivo.

  1. Nella formazione delle quote l'arbitro terrà in debita considerazione le desiderata dei singoli interessati.

  2. Alle parti è assegnato un termine di 30 giorni dalla firma del presente compromesso arbitrale per presentare le proprie richieste e relativa documentazione.

  3. All'arbitro è data facoltà di assumere in audizione separata o congiunta le parti, nonché di chiedere alle stesse rispettivamente ai reciproci patrocinatori, in ugual misura, la completazione di documenti e/o mezzi di prova.

  4. È parimenti data facoltà di avvalersi, qualora lo riterrà, della consulenza di tecnici.

  5. Il lodo arbitrale verrà depositato alla Pretura di Vallemaggia che lo intimerà alle parti e ne dichiarerà l'effetto di forza esecutiva a valere quale titolo per il trapasso delle proprietà a registro fondiario, in conformità dell'art. 44 del Concordato. La relativa istanza sarà presentata a RF dallo stesso arbitro unico.

  6. Il lodo dovrà essere reso entro 6 mesi dalla ricezione degli allegati di cui alla cifra 6 del presente atto.

  7. Le spese del lodo vanno ripartite in ragione di ¼ per ogni parte, compensate le indennità di patrocinio.

A un'udienza del 31 ottobre 2006 tenutasi davanti al Pretore del Distretto di Vallemaggia le parti hanno confermato tale accordo, così come l'incarico a AR 1, precisando che questi avrebbe dovuto sciogliere le comproprietà, procedere alla formazione dei lotti, alla loro attribuzione e fissare eventuali conguagli, senza esprimersi su eventuali pretese derivanti dalla loro qualità di membri delle comunioni ereditarie dei genitori. Preso atto che “non è oggetto d'arbitrato l'esistente comunione ereditaria fra le parti comprensiva delle reciproche pretese”, il Pretore ha nominato AR 1, perito dell'Ufficio cantonale stima, in qualità di arbitro (inc. DI.2006.64).

C. L'arbitro ha sentito le parti e terzi, dal 9 novembre 2006 in poi, 47 volte. IS 1 in particolare è stato ascoltato il 21 dicembre 2006, il 20 marzo 2007 (con il suo avvocato), il 18 aprile 2007, l'8 maggio 2007, il 22 maggio 2007 (con l'avvocato), il 15 giugno 2007, il 18 settembre 2007, il 15 ottobre 2007 e il

12 novembre 2007. Il suo patrocinatore ha conferito al telefono con l'arbitro il 28 febbraio 2007, il 7 marzo 2007 e il 15 maggio 2007, oltre che con l'avvocato delle sorelle il 26 aprile 2007 e il

10 maggio 2007. L'arbitro ha svolto l'ultimo colloquio il 29 settembre 2008 con il patrocinatore delle sorelle.

D. Statuendo con lodo del 1° ottobre 2008, l'arbitro ha ordinato all'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Vallemaggia di assegnare in proprietà assoluta i seguenti immobili:

  1. A IS 1:

la particella n. __________ RFD di __________, sezione di __________,

la particella n. __________ RFD di __________,

la particella n. __________ RFD di __________,

la particella n. __________ RFD di __________,

la particella n. __________ NMC di __________,

la particella n. __________ NMC di __________,

la particella n. __________ NMC di __________,

la particella n. __________ NMC di __________,

la particella n. __________ NMC di __________,

la particella n. __________ NMC di __________,

la particella n. __________ RFD di __________, sezione di __________,

la particella n. __________ RFD di __________, sezione di __________,

la particella n. __________ RFD di __________, sezione di __________, e

la particella n. __________ NMC (n. __________ RT) di __________;

  1. A CO 1:

la particella n. __________ NMC di __________,

4/16 (1/4) la particella n. __________ RFD di __________, sezione di __________,

la particelle n. __________ RFD di __________, sezione di __________,

la particella n. __________ RFD di __________, sezione di __________,

1/2 della proprietà per piani n. __________ (particella n. __________) RFD di __________, sezione di __________,

1/2 della particella n. 460 RFD di __________, sezione di __________,

1/2 della particella n. __________ RFD di ____________________,

4/12 (1/3) della particella n. __________ RFD di __________, sezione di __________,

4/12 (1/3) della particella n. __________ RFD di __________, sezione di __________,

la proprietà per piani n. __________ (particella n. __________) RFD di __________, sezione di __________,

4/12 (1/3) della proprietà per piani n. __________ (particella n. __________) RFD di __________, sezione di __________, e

la particella n. __________ RFD di __________, sezione di __________;

  1. A CO 2:

la particella n. __________ RFD di __________,

la particella n. __________ RFD di __________, sezione di __________,

1/2 della proprietà per piani n. __________ (particella n. __________) RFD di __________, sezione di __________,

1/2 della particella n. __________ RFD di __________, sezione di __________, e

la particella n. __________ RFD di __________, sezione di __________;

  1. A CO 3:

la particella n. __________ RFD di __________, sezione di __________, e

1/2 della particella n. __________ RFD di __________, sezione di __________.

A titolo di conguaglio l'arbitro ha obbligato CO 3 a versare a IS 1 fr. 3560.– e a CO 1 fr. 840.–, come pure CO 2 a versare a IS 1 fr. 4140.– e a CO 1 fr. 960.–. L'onorario arbitrale di fr. 13 300.– è stato addebitato alle parti nella misura di un quarto ciascuno.

E. Il 29 ottobre 2008 IS 1 è insorto a questa Camera con un ricorso per nullità in cui chiede – previa concessione dell'effetto sospensivo – di annullare il lodo appena citato e di rinviare gli atti all'arbitro per nuovo giudizio. Con decreto del 6 novembre 2008 il presidente di questa Camera ha dichiarato irricevibile la domanda di effetto sospensivo per difetto di motivazione. Nelle loro osservazioni del 17 dicembre 2008 CO 3, CO 1 e CO 2 propongono di respingere il ricorso o, in subordine, di rinviare il lodo all'arbitro “per rettificarlo e/o completarlo ai sensi dei considerandi”.

Considerando

in diritto: 1. Fino al 31 dicembre 2010 l'art. 36 CIA prescriveva imperativamente che contro un lodo potesse essere interposto ricorso per nullità davanti al tribunale superiore della giurisdizione civile ordinaria in cui aveva sede il tribunale arbitrale. A tale principio sfuggivano solo i lodi cui si riferiva l'art. 176 cpv. 1 LDIP (art. 191 LDIP) o quelli che le parti rinunciavano a impugnare dopo la notifica (Rüede/Hadenfeldt, Schweizerisches Schieds­gerichts­recht, 2ª edizione, pag. 334 con richiami). Giurisdizione per nullità era, nel Cantone Ticino, la Camera civile di appello (art. 2 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al CIA), la quale applicava per analogia le norme sul ricor­so per cassazione (art. 3 cpv. 3 del decreto citato). Il termine d'impugnazione era di 30 giorni (art. 37 cpv. 1 CIA). In concreto il lodo è stato notificato al convenuto il 3 ottobre 2008. Tempestivo, sotto questo profilo il ricorso in esame è pertanto ricevibile.

  1. Un ricorso per nullità aveva natura eminentemente cassatoria (art. 40 cpv. 1 CIA), con le eccezioni – estranee al caso in rassegna – dell'art. 36 lett. b (incompetenza) e lett. i (ammontare delle indennità da corrispondere agli arbitri). La possibilità di statuire nel merito o di rinviare gli atti con indicazioni vincolanti al primo giudice data in esito a un ricorso per cassazione (art. 332 cpv. 2 CPC ticinese) non si applicava a un ricorso per nullità. L'autorità giudiziaria chiamata a giudicare un ricorso per nullità poteva sì rinviare il lodo al tribunale arbitrale per rettifica o completazione (art. 39 CIA), ma solo ove il lodo fosse affetto da un vizio minore cui il tribunale arbitrale potesse rimediare agevolmente senza nuova istruttoria, segnatamente in caso di oscurità del dispositivo o di omissione di giudizio su singole richieste (Poudret, Arbitrage concordataire, FJS n. 464c, pag. 7 in basso; v. anche Rüede/Hadenfeldt, op. cit., pag. 353 n. 3). In tutti gli altri casi essa doveva limitarsi ad annullare il lodo. Nella misura in cui chiede che “l'incarto venga trasmesso all'arbitro per nuovo giudizio secondo le indicazioni del giudice” il ricorrente formula perciò una domanda irricevibile. Ricevibile è se mai la richiesta formulata in subordine da CO 3, CO 1 e CO 2 nelle osservazioni al ricorso, ma solo nei limiti testé precisati.

  2. Al suo memoriale il ricorrente annette copia autentica di due rogiti notarili, un estratto del registro fondiario e uno dei registri censuari di __________. Egli richiama inoltre non meglio precisata “documentazione” dalla Pretura del Distretto di Vallemaggia e dal notaio divisore delle comunioni ereditarie fu __________ e fu __________ (memoriale, punto 3). Se non che, nuovi mezzi di prova erano inammissibili in un ricorso per nullità, come erano inammissibili in un ricorso per cassazione a norma degli art. 327 segg. CPC ticinese (riferimenti in: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 331). Nella misura in cui non figurano già agli atti del fascicolo sulla base del quale l'arbitro ha emanato il lodo, i documenti in rassegna non possono quindi essere presi in considerazione. Analogo principio vale per i due documenti che CO 3, CO 1 e CO 2 accludono alle osservazioni al ricorso.

  3. Dal profilo formale il ricorrente censura una violazione dell'art. 25 lett. c CIA (diritto di assistere all'assunzione delle prove e ai dibattimenti orali ordinati dal tribunale), rimproverando all'arbitro di non avergli sottoposto, una volta chiusa l'istruttoria, i suoi accertamenti circa il valore delle particelle n. __________, __________ e __________ RFD di __________, sezione di __________, come pure della particella n. __________, sezione di __________, valore che l'arbitro ha ridotto complessivamente di oltre fr. 93 000.– rispetto alla stima eseguita dall'ing. __________ su incarico delle parti prima di cominciare l'arbitrato. E tali particelle sono poi state assegnate a CO 3, CO 1 e CO 2. L'art. 25 lett. c CIA essendo – ricorda il ricorrente – una norma imperativa di procedura, la sua violazio­ne comporta l'annullamento del lodo già per questioni d'ordine (art. 36 lett. d CIA).

a) La stima dei valori immobiliari è stata oggetto nella fattispecie di lunghe e accese discussioni. Il ricorrente ne ha parlato con l'arbitro il 21 dicembre 2006, il 20 marzo e il 18 aprile 2007 (verbali interni n. 7, 15 e 20, nella rubrica “D” del classificatore rosso). Ne ha conferito ancora il 10 maggio 2007 in presenza dei patrocinatori delle parti (verbale interno n. 25: “Vengono illustrati in dettaglio i valori e le caratteristiche degli stabili contemplati, per mezzo delle schede di calcolo e della relativa documentazione fotografica”), il 22 maggio 2007, assistito dal suo avvocato (verbale interno n. 28) e il 15 giugno 2007, quando ha confrontato le stime dell'arbitro con quelle dell'ing. __________ e si è sentito avvertire dall'arbitro che talune valutazioni si distanziavano da quelle dell'ing. __________ “per creare una base di riparto uniforme”. In quella circostanza l'arbitro ha risposto anche a domande del ricorrente sul valore della particella n. __________ RFD di __________, sezione di __________, e sulla riduzione del valore relativo alla “casa d'abitazione”. IS 1 non consta avere mosso obiezioni (verbale interno n. 31).

In seguito IS 1 si è nuovamente incontrato con l'arbitro il 18 settembre, il 15 ottobre e il 12 novembre 2007. Durante il primo incontro egli non risulta essere tornato sulla questione delle stime (verbali interno n. 34). Nel corso del secondo egli ha ricevuto una proposta elaborata dall'arbitro per lo scioglimento delle comproprietà (verbale interno n. 36) e in occasione dell'ultimo incontro ha consegnato all'arbitro stesso un memoriale in cui presentava le sue osservazioni e le sue richieste, non senza esprimersi puntualmente sui valori di determinati fondi (la particella n. __________ RFD di __________, sezione di __________, la particella n. __________ NMC di __________ e un suo monte situato a __________: verbale interno n. 37). IS 1 ha quindi potuto esporre in più occasioni la sua opinione sulle stime prospettate dall'arbitro e ha potuto confrontarle con quelle dell'ing. __________, senza che i suoi diritti – compreso quello di offrire o di sollecitare nuove prove – siano stati disattesi.

b) Per quanto riguarda in specie le particelle n. __________, __________ e __________ RFD di __________, sezione di __________, come pure la particella n. __________, sezione di __________, il 10 maggio 2007 l'avvocato del ricorrente ha potuto esaminare nei dettagli “i valori e le caratteristiche degli stabili contemplati”, senza che risulti avere eccepito alcunché (verbale interno n. 25, pag. 2). Durante una successiva riunione del 22 maggio 2007 IS 1 ha invero manifestato vivo disappunto per i correttivi apportati dall'arbitro alle stime dell'ing. __________ (verbale interno n. 28), tanto da inoltrare l'indomani un “ritiro adesione a procedura arbitrato IS 1/CO 1” al Pretore del Distretto di __________ (nell'inc. DI.2006.64 della Pretura, agli atti). In quello scritto, tuttavia, egli insorgeva contro due proposte di divisione elaborate dall'arbitro l'8 e il 10 mag­gio 2007, ma alle stime dei quattro fondi neppure alludeva. In seguito il valore delle quattro particelle non è più stato modificato (lodo impugnato, pag. 9), né il ricorrente risulta avere preteso una rivalutazione delle stime o avere offerto altre prove. Non può dirsi quindi che il suo diritto di assistere all'assunzione delle prove sia stato violato.

  1. IS 1 lamenta altresì una violazione dell'art. 36 lett. c CIA (tribunale arbitrale che ha deciso punti litigiosi non deferitigli o che non ha pronunciato su tutte le conclusioni delle parti), affermando che l'arbitro ha trasceso l'incarico affidatogli. Egli adduce che le particelle n. __________ RFD di __________, sezione di __________, e n. __________ NMC di __________, stimate dall'arbitro rispettivamente fr. 40 885.– e fr. 25 000.–), non sono mai state in comproprietà e non dovevano rientrare quindi nell'ambito del giudizio. Il primo fondo – ricorda il ricorrente – gli è stato donato negli anni sessanta dai genitori e da una zia, il secondo dai soli genitori. Entrambi sono dunque immobili di sua assoluta proprietà, in cui le sorelle non hanno mai avuto alcuna forma di partecipazione. Ciò posto, il valore complessivo dei beni da dividere ammontava a fr. 916 604.75, non a fr. 982 489.75, e di conseguenza egli ave­va diritto a una spettanza di fr. 229 151.80 (un quarto), mentre nel lodo gli sono stati riconosciuti (tolto il valore dei due fondi) solo fr. 172 025.–. Per altro verso, epiloga il ricorrente, l'arbitro ha omesso di sciogliere la comproprietà sulla proprietà per piani n. __________ (particella n. __________ RFD) di __________, sezione di __________, cadendo con ciò in arbitrio.

a) Nel patto d'arbitrato del 3 ottobre 2006 le parti hanno deciso di sottoporre “la procedura di scioglimento dei beni loro iscritti in comproprietà al giudizio di un arbitro unico” (clausola n. 1), hanno dichiarato che “la base dell'esame e decisione arbitrale” era consegnata in un verbale d'udienza sottoscritto davanti il Segretario assessore della Pretura di Vallemaggia il 5 ottobre 2004 (clausola n. 3), hanno precisato che oggetto dell'arbitrato era “l'esame delle divergenze relative allo scioglimento della comproprietà dei beni immobili indicati ai punti 4 e 6 dell'accordo del 25 novembre 2003, ripreso al punto 1 del successivo accordo del 5 ottobre 2004” (clausola n. 4) e hanno convenuto che l'arbitro avrebbe proceduto “alla forma­zione delle quote da assegnare alle parti”, senza dirimere “divergenze che non devono essere risolte concordemente” (clausola n. 5). Nessun riferimento contiene il patto d'arbitrato a particelle in proprietà esclusiva di IS 1. Invano si cercherebbero poi, nel carteggio, il “verbale d'udienza sottoscritto avanti il Segretario assessore della Pretura di Vallemaggia il 5 ottobre 2004” e il precedente accordo del

25 novembre 2003. Nulla induce a desumere pertanto che l'arbitro dovesse occuparsi in qualche modo anche di fondi in proprietà assoluta del ricorrente. Tanto meno ove si consideri che all'udien­za del 31 ottobre 2006 il Pretore del Distretto di Vallemaggia aveva accertato non essere “oggetto d'arbitrato

l'esistente comunione ereditaria fra le parti comprensiva delle reciproche pretese” (sopra, lett. B in fine).

b) Nelle osservazioni all'appello CO 3, CO 1 e CO 2 sostengono che il fratello argomenta in malafede, poiché lui stesso avrebbe accettato di includere le due particelle “nei lotti da ripartire” (pag. 3 in basso). Sta di fatto ch'esse non indicano quando né come ciò sarebbe avvenuto. Ricordano che la clausola n. 4 del patto arbitrale rinvia all'accordo del 25 novembre 2003, il quale menzionava al punto 4 “terreni o rustici di proprietà o posseduti dai comproprietari” e al punto 6 “le particelle n. __________ RFD __________ (…), e n. __________ RFD __________, entrambe attualmente di proprietà del signor IS 1”, ma a parte il fatto che quell'accordo non figura nell'incarto, la mera circostanza che i due immobili ricevuti in donazione dal ricorrente andassero stimati alla stessa stregua degli altri in vista della divisione ereditaria ancora non significa che il ricorrente avesse autorizzato l'arbitro a sospingersi oltre lo scioglimento delle comproprietà. Del resto, se il ricorrente avesse accettato di includere le due citate particelle “nei lotti da ripartire”, mal si comprende perché il patto d'arbitrato preveda solo “lo scioglimento della comproprietà” (clausola n. 4) e perché all'udien­za del 31 ottobre 2006 il Pretore del Distretto di Vallemaggia abbia accertato non essere “oggetto d'arbitrato l'esistente comunione ereditaria fra le parti comprensiva delle reciproche pretese”. Nemmeno le interessate tentano una spiegazione al proposito.

c) Soggiungono le resistenti che “in ogni tempo” il fratello ha loro riconosciuto “uguali porzioni di proprietà nella medesima proporzione di stima e di superficie e a libera scelta” (osservazioni all'appello, pag. 4). In effetti IS 1 ha rilasciato il 20 novembre 1968 una formale dichiarazione in cui confermava di “riconoscere in ogni tempo alle mie sorelle (…) uguali porzioni di proprietà nella medesima proporzione di stima e mq a ciascuna delle stesse e a libera loro scelta” (inc. DI.2006.64, dichiarazione acclusa a una lettera del

21 maggio 2007 trasmessa dalla Pretura all'arbitro). Il fatto che il ricorrente fosse d'accordo di sciogliere le comproprietà immobiliari riconoscendo alle sorelle quote equivalenti ancora non significa tuttavia – e da lungi – ch'egli fosse d'accordo di definire tali quote inserendo nel calcolo il valore di fondi in sua proprietà esclusiva. Un conto è sciogliere beni in comproprietà, un altro è dividere comunioni ereditarie. Che poi non fosse possibile sciogliere in concreto le comproprietà sui fondi senza dividere le comunioni ereditarie fu __________ e fu __________ (ammesso e non concesso che ciò fosse vero) ancora non vuol dire che l'arbitro fosse implicitamente autorizzato a esulare dai limiti dell'incarico. Quanto alla circostanza che nell'ambito di negoziati precedenti la firma del compromesso arbitrale il ricorrente si sarebbe detto d'accordo con l'ing. __________ e l'__________ di includere nella divisione delle comproprietà anche i suoi due fondi in proprietà assoluta, si trattava con ogni evidenza di una disponibilità espressa nel quadro di trattative stragiudiziali. Non vincolava quindi IS 1 ai fini dell'arbitrato.

d) Sempre nelle osservazioni all'appello CO 3, CO 1 e CO 2 asseverano che il fratello non ha contestato l'inclusione dei suoi due fondi nelle proposte di divisione inviate dall'arbitro il 18 aprile 2007 allo stesso ricorrente, il 26 aprile 2007 al suo legale e il 22 maggio 2007 ad ambedue (osservazioni, pag. 5). Il fatto è che, seppure ciò fosse (le proposte di divisione non figurano agli atti), il ricorrente non risulta avere accettato tale modo di procedere. Certo, le discussioni intercorse fra le parti hanno toccato anche i due fondi in proprietà esclusiva del ricorrente, ma nulla conforta l'ipotesi che per finire IS 1 abbia dato il proprio consenso a che si includesse il valore di quegli immobili nel calcolo dei beni da dividere. Anzi, a una riunione dell'8 maggio 2007 l'arbitro aveva comunicato alle parti di avere deciso con il Pretore “di tralasciare completamente (...) il terreno ‘__________’ (mappale n. __________ RFD __________) oggetto della donazione precedente” (verbale interno n. 24), confermando a una riunione del 10 maggio 2007 di non avere preso in considerazione tale particella (verbale interno n. 25). In seguito, il 12 novembre 2007, egli ha reso edotto nondimeno IS 1, “anche in accordo con il Pretore”, di aver “dovuto tener conto di questo bene” (verbale interno n. 37). Non consta però che il ricorrente abbia accettato ciò, tanto meno dopo avere ribadito all'arbitro proprio quel 12 novembre 2007 che con il fondo n. __________ le sorelle “non hanno nulla a che vedere” (loc. cit.).

Per quanto riguarda la particella n. __________ NMC di __________, la situazione è confusa. L'8 maggio 2007 l'arbitro ha sì infor­mato il ricorrente di avere valutato il fondo n. 1616 “come anticipo ereditario” (verbale interno n. 24), ma il 10 maggio successivo gli ha reso noto di avere tralasciato quell'immobile nelle operazioni legate allo scioglimento delle comproprietà (verbale interno n. 25), salvo comunicare il 12 novembre 2007 che “il Pretore e l'arbitro hanno (...) ritenuto opportuno, trattandosi di un anticipo ereditario, di considerarne il valore anche in questa sede” (verbale interno n. 37). Non risulta che di ciò il ricorrente si sia accomodato.

L'impressione è se mai che, di fronte a un contegno generalmente critico e poco conciliante del ricorrente, l'arbitro (sentiti il Pretore e le tre sorelle) abbia deciso autoritariamente di sciogliere le comproprietà immobiliari includendo nel calcolo delle quote anche il valore delle due particelle in proprietà assoluta del ricorrente. Se non che, così facendo, egli ha deciso punti litigiosi non deferitigli. Invece di limitarsi a sciogliere le comproprietà fondiarie, in altri termini, egli ha diviso anche le comunioni ereditarie fu __________ e fu __________ (almeno per quanto riguarda gli immobili), collazionando nell'asse successorio le due particelle ricevute in donazione dal ricorrente (senza considerare per di più che la particella n. __________ RFD di __________ era pervenuta in donazione a quest'ultimo non solo dai genitori, ma anche da una zia). Il ricorrente però non ha mai affidato all'arbitro incombenze di divisione ereditaria. Ciò comporta l'annullamento del lodo, che nella fattispecie non può essere cassato – per la sua natura unitaria – solo in determinate parti.

  1. Il ricorrente censura il lodo di arbitrio – come detto (consid. 5) – per avere l'arbitro omesso di sciogliere la comproprietà sulla proprietà per piani n. __________ (particella n. __________ RFD) di __________, sezione di __________. L'arbitro ha motivato tale scelta con il fatto di non essere stato in grado di accertare le spese profuse da ogni singolo comproprietario nella “tinaia-grotto” (lodo impugnato, pag. 6). Ci si può domandare se tale giustificazione sia sostenibile, l'arbitro essendo stato chiamato semplicemente a stimare il valore del fondo (com'era chiamato a stimare gli altri fondi in comproprietà). Ch'egli sia stato incaricato di accertare anche la fondatezza di eventuali crediti avanzati dall'uno o dell'altro comproprietario per investimenti eseguiti nell'immobile, regolando pretese ereditarie, non risulta. Comunque sia, dovendo il lodo già essere annullato in forza dell'art. 36 lett. c CIA, non giova approfondire se nel caso specifico si ravvisino altri titoli di cassazione. Per le medesime ragioni è superfluo vagliare le doglianze di arbitrio che il ricorrente muove al metodo di calcolo adottato dall'arbitro per definire le quote (memoriale, punti 11 e 12). Anche perché – come si è spiegato (consid. 2) – l'autorità di ricorso non può impartire all'arbitro indicazioni vincolanti per l'emanazione del nuovo giudizio.

  2. Gli oneri e le ripetibili del sindacato odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). La tassa di giustizia va commisurata al valore della sostanza da dividere, come nel caso di un'azione fondata sull'art. 651 cpv. 2 CC (v. Poudret, Commen­taire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, n. 9.4 ad art. 36, pag. 283 in fondo e 284 in alto; Brunner/Wichtermann in: Basler Kom­mentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 10 ad art. 650 e n. 17 ad art. 651). Nella fattispecie tale valore è di fr. 982 489.75 (lodo impugnato pag. 9). Tenuto conto che l'attuale giudizio verte su mere questioni di forma, conviene nondimeno orientarsi attorno al minimo edittale (art. 17 cpv. 1 vLTG cui rinvia l'art. 24 lett. a LTG). L'ammontare delle ripetibili dipende invece dal valore della quota rivendicata dal ricorrente (sentenza del Tribunale federale 5P.452/2005 del 14 febbraio 2007, consid. 4), di fr. 173 925.– (loc. cit.). Le ragioni che inducono a moderare la tassa di giustizia valgono analogicamente anche per l'ammontare della relativa indennità (art. 9 cpv. 1 e 17 cpv. 1 vTOA, corrispondenti all'art. 11 cpv. 1 e 2 lett. a dell'attuale regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, RL 3.1.1.7.1).

  3. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile è senz'altro raggiunta.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è accolto e il lodo impugnato è annullato.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 2950.–

b) spese fr. 50.–

fr. 3000.–

da anticipare dal ricorrente, sono posti solidalmente a carico di CO 3, CO 1 e CO 2, che rifonderanno al ricorrente, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 3750.– complessivi per ripetibili.

  1. Intimazione:

–. –..

Comunicazione:

– Ufficio del registro fondiario del Distretto di Vallemaggia, Cevio;

– arbitro unico,.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in ma­teria civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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