Incarto n. 10.2022.16
Lugano 9 febbraio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per giudicare nella causa promossa direttamente in appello, con petizione 14 novembre 2022 da
IS 1 patrocinata dall PA 1
contro
CO 1
chiedente la condanna della convenuta al pagamento della somma di fr. 79.45 oltre accessori a titolo di compensi per diritti d’autore;
ritenuto
in fatto: A. La legge federale sui diritti d’autore e sui diritti di protezione affini (LDA) disciplina la protezione dell’autore di opere letterarie o artistiche, la protezione dell’artista interprete, del produttore di supporti audio o audiovisivi, nonché degli organismi di diffusione e la sorveglianza federale sulle società di gestione.
B. IS 1, qui attrice, è una società di gestione dei diritti d’autore autorizzata dalla Confederazione giusta gli art. 40 segg. LDA, segnatamente l’art. 41 LDA (decisione 4 giugno 2013 dell’Istituto federale della Proprietà intellettuale, che ha prorogato l’autorizzazione del 2011 fino al 31 dicembre 2017 e decisione del 27 settembre 2017 con cui l’autorizzazione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2022). Essa è legittimata, ma anche tenuta (art. 41 LDA), a riscuotere le indennità dovute per l’uso delle opere letterarie o artistiche, stabilite in applicazione delle tariffe da essa allestite e approvate dalla Commissione arbitrale federale (art. 46 LDA). Per quanto concerne le tariffe applicabili, si rileva che la tariffa comune 8 VII, riguardante la reprografia nell’industria generale o manifatturiera e nel settore dei servizi, e la tariffa comune 9 VII, riguardante l’utilizzo in forma elettronica di opere protette e prestazioni protette nell’industria generale o manifatturiera e nel settore dei servizi, per uso privato dell’azienda, sono entrambe entrate in vigore il 1° gennaio 2017.
CO 1, qui convenuta, è una società avente quale scopo “la segnalazione, la promozione e la pubblicità di opportunità di acquisti e vendita immobiliari e lo sviluppo di relazioni pubbliche e private nonché la gestione di beni propri. Potrà inoltre compiere tutte le operazioni necessarie al raggiungimento dello scopo sociale o comunque idonee al suo conseguimento”.
C. Con petizione 14 novembre 2022 IS 1 ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 79.45 per l’anno 2021, oltre interessi al 5% dal 16 agosto 2022 a valere quale indennità per reti aziendali interne (fr. 35.90 all’anno), rispettivamente quale indennità per fotocopie (fr. 43.55 per anno).
D. Nel termine assegnatole con ordinanza 21 novembre 2022 la convenuta non ha inoltrato la propria risposta alla petizione, e neppure lo ha fatto dopo la notifica del termine supplementare assegnatole con ordinanza 13 gennaio 2023.
Considerato
in diritto: 1. L’art. 5 cpv. 1 lett. a CPC dispone che spetta al diritto cantonale designare il tribunale competente a decidere, quale istanza cantonale unica, le controversie in materia di proprietà intellettuale. Per l’art. 48 lett. c n. 4 LOG le cause civili previste dall’art. 5 CPC sono trattate dalla terza Camera civile del Tribunale d’appello, indipendentemente dal valore delle stesse.
La causa di cui trattasi essendo fondata sulla legge federale sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini (LDA), la competenza della scrivente Camera appare pacifica. Poiché la causa non pone questioni di principio né è di rilevante importanza essa è decisa nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b LOG).
Poiché la convenuta è rimasta silente e la causa è matura per il giudizio, il dibattimento non è necessario.
a. qualsiasi utilizzazione nell’ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici;
b. qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici;
c. la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi.
Entro tali limiti l’utilizzo di un’opera non necessita dell’autorizzazione dell’autore. L’utilizzazione di un’opera nella cerchia privata giusta l’art. 19 cpv. 1 lett. a, non dà diritto a compenso (art. 20 cpv. 1 LDA). Per contro, la riproduzione di opere in qualsivoglia modo, per uso privato ai sensi dell’articolo 19 capoverso 1, lettere b e c (art. 20 cpv. 2 LDA) fa invece nascere l’obbligo al compenso.
La LDA prevede l’obbligo di versare un compenso solo per la riproduzione di opere protette. Di principio ciò comporterebbe la necessità di stabilire se e in quale misura il singolo possessore di una fotocopiatrice - o di altri mezzi di riproduzione - riproduce siffatte opere. Oltre alle evidenti difficoltà pratiche, questo modo di procedere è inattuabile, non da ultimo perché richiederebbe un impiego di mezzi difficilmente sostenibile. Per venire a capo del problema, la legge ha stabilito che, in luogo di procedere al rilevamento esatto del numero delle riproduzioni, le società di gestione devono allestire apposite tariffe per la riscossione delle indennità da esse rivendicate (art. 46 cpv. 1 LDA), devono negoziare il contenuto delle singole tariffe con le associazioni che rappresentano gli utenti (cpv. 2), e sono tenute a sottoporre per approvazione le tariffe alla Commissione arbitrale federale (cpv. 3). I compensi dovuti sono pertanto stabiliti in modo schematico da una tariffa, la quale è a sua volta basata sul numero medio di copie soggette a compenso, stabilito nell’ambito di trattative tra le società di gestione e le associazioni di utenti. È invero possibile che la forfetizzazione possa apparire talvolta insoddisfacente, ma il sistema è previsto dalla legge ed eventuali imprecisioni sono da mettere in conto sia quando per il periodo in questione non sono fatte copie soggette a compenso, sia quando il numero delle copie effettuate supera invece in modo anche importante il valore medio posto alla base della tariffa (DTF 125 III 141 consid. 4b). Trattandosi di valori medi è, infatti, inevitabile che taluni utenti siano sotto, altri sopra la media. Il compenso per i diritti d’autore previsto dall’art. 20 LDA è di conseguenza dovuto anche se nell’azienda non sono fotocopiate opere protette dal diritto d’autore, poiché l’obbligo nasce già per il fatto di disporre di una fotocopiatrice o di altri mezzi tecnici per l’allestimento delle copie (DTF 125 III 141).
Come esposto nel considerando precedente, IS 1 stabilisce i compensi in base alle apposite tariffe, ciò che richiede la collaborazione degli utenti. Nella misura in cui lo si possa ragionevolmente pretendere da loro, gli utenti di opere sono tenuti a fornirle le informazioni di cui essa abbisogna per fissare e applicare le tariffe, nonché per ripartire il prodotto della gestione (art. 51 LDA). In tal senso, IS 1 invia all’utente di cui deve valutare l’obbligo tariffario un modulo mediante il quale esso deve comunicare tutti i dati necessari per la fatturazione (tariffa comune 8 VII e 9 VII, art. 8.2). Qualora neppure dopo una sollecitazione scritta i dati richiesti siano trasmessi, IS 1 può procedere a una stima dei dati e fatturare in base a tale stima. Entro 30 giorni dalla notifica della stima, l’utente in questione può ancora comunicare i dati necessari per il calcolo. Se non vi provvede, i dati di stima sono ritenuti approvati (tariffa comune 8 VII e 9 VII, art. 8.3).
IS 1 sostiene di non aver ricevuto dalla convenuta il questionario di rilevamento, sicché essa ha proceduto ad una stima dei compensi dovuti, così come previsto dalle pertinenti norme della TC 8 VII e dalla TC 9 VII. La stima non essendo stata contestata dall’interessata, la stessa è da ritenere accettata.
La convenuta, preclusa, non ha contestato la regolarità della procedura di valutazione e neppure ha sostenuto di aver sollevato contestazione di sorta.
Rilevato che l’attività della convenuta rientra nel novero di quelle previste dagli l’art. 6.4.3 della TC 8 VII e TC 9 VII, (vedi sentenza III CCA 17 marzo 2020, inc. 10.2018.27), la petizione è da accogliere.
In applicazione dell’art. 106 cpv. 1 CPC, le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. Nel caso concreto la parte convenuta è risultata soccombente e di conseguenza le spese sono poste integralmente a suo carico. Le spese processuali sono stabilite in applicazione degli art. 7 e 12 della Legge sulla tariffa giudiziaria (LTG). Per l’art. 12 LTG, la tariffa delle decisioni in istanza cantonale unica del Tribunale d’appello è il doppio di quella delle decisioni del Pretore nella procedura ordinaria. La tassa di giustizia minima delle decisioni del Pretore è di fr. 500.- (art. 7 LTG) sicché nel caso concreto la stessa sarebbe da fissare almeno in fr. 1'000.-. Tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, appare necessario scostarsi dal minimo di legge e fissare le spese processuali al di sotto del minimo di legge, che sono così stabilite in fr. 300.-.
Le spese ripetibili sono stabilite in base al Regolamento per la fissazione delle ripetibili (Rtar). Poiché il diritto federale prevede un’istanza cantonale unica per le vertenze in materia di proprietà intellettuale (art. 5 CPC), la causa ha dovuto essere proposta direttamente al Tribunale d’appello (art. 48 lett. c cifra 4 LOG). È inoltre da considerare che, per rapporto al valore litigioso, la preparazione della causa ha richiesto un grande impegno da parte del patrocinatore dell’attrice. Da qui vi è, nel caso concreto, una manifesta sproporzione tra il valore litigioso di fr. 79.45 e le ripetibili risultanti applicando l’art. 11 Rtar, il cui ammontare massimo sarebbe di fr. 19.85 (25% di fr. 79.45). Tenuto conto delle spese e dell’IVA, quest’importo copre pochi minuti di attività del patrocinatore, sicché ricorrono gli estremi per derogare ai limiti della tariffa (art. 13 Rtar). Va però anche tenuto conto che, comunque sia, le ripetibili sono solo una partecipazione all’onorario e alle spese del legale (art. 10 Rtar). Di conseguenza, considerato ancora che la preclusione della convenuta ha comunque evitato all’attrice un ulteriore dispendio di tempo e, non da ultimo, che l’attività del patrocinatore per la presente causa è comunque ridotta in considerazione del fatto che egli patrocina l’attrice in molteplici cause sostanzialmente identiche, va riconosciuto un importo di fr. 250.-.
Pronuncia: 1. La petizione è accolta. CO 1 è condannata a versare a IS 1 l’importo di fr. 79.45 oltre interessi al 5% dal 16 agosto 2022.
Le spese processuali di fr. 300.- sono poste a carico di CO 1 la quale inoltre rifonderà alla parte attrice fr. 250.- di ripetibili.
Notificazione:
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Rilevato che l’art. 5 CPC prescrive per la presente causa un’istanza cantonale unica, contro la presente decisione è dato il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, indipendentemente dal valore litigioso (art. 74 cpv. 2 LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).