Incarto n. 12.2024.76
Lugano 28 agosto 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti
cancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. CA.2024.18/19/20 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con istanza di assunzione di prove a titolo cautelare 18 gennaio 2024 da
AP 1 rappr. da PA 1
contro
AO 1 rappr. da PA 3 AO 2 rappr. da PA 2
volta: (i) a ottenere l’assunzione testimoniale di G__________ ; (ii) a far ordine a quest’ultimo, con la comminatoria dell’art. 292 CP e di una multa disciplinare di CHF 5'000.- e di una multa per ogni giorno di ritardo nell’adempimento, di non distruggere e di espletare immediatamente l’edizione, all’indirizzo della Pretura, di tutta la documentazione riconducibile a A __________ o in suo possesso diretto o indiretto, relativa alla sostanza dei defunti B__________ , I __________ e R__________ __________ nonché relativa a tutte le strutture giuridiche ad essi riconducibili e/o da essi costituite o in favore delle quali il patrimonio di R__________ __________ è confluito prima o dopo il suo decesso; e (iii) a far ordine a E__________ __________ di espletare immediatamente l’edizione, all’indirizzo della Pretura, di tutta la documentazione riconducibile e relativa alle relazioni bancarie dei defunti B__________ , I __________ e R__________ __________, in particolare con riferimento a conti a loro direttamente intestati e/o di cui loro erano beneficiari economici;
domanda avversata dalla sola convenuta AO 2 e che il Pretore, con decisione 5 giugno 2024, ha evaso nel senso che da una parte ha confermato la decisione 1° febbraio 2024, con cui aveva accolto in via supercautelare la domanda (iii) frattanto modificata (a seguito dell’accoglimento in via supercautelare della domanda (ii) nonché della susseguente risposta di G__________ ), aggiungendo ora che quel giudizio valeva però limitatamente ai documenti nel frattempo prodotti da E __________ riassunti nel suo scritto 20 febbraio 2024 e che, dovendosi respingere la domanda di dissuggello dei documenti prodotti da E__________ __________ sotto suggello, gli stessi rimanevano depositati in Pretura sotto suggello per la durata di 5 anni nei termini indicati nei considerandi, e dall’altra ha respinto la domanda (i);
appellante l'istante, con appello 17 giugno 2024, con cui ha chiesto la riforma del giudizio 5 giugno 2024 nel senso di invitare le fondazioni titolari delle relazioni bancarie __________ e __________ a pronunciarsi, di annullare il dispositivo che manteneva sotto suggello i documenti di quelle fondazioni prodotti da E__________ __________ e di accogliere la domanda (i), protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta AO 2 con risposta 2 luglio 2024 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto e in diritto:
Il 31 dicembre 2019 (doc. 4 e 5) AO 1, AO 2 e AP 1 - unitamente a C__________ , seconda moglie di R __________ - hanno sottoscritto un “accordo quadro”, a seguito del quale il 30 gennaio 2020 AO 1, AO 2 e AP 1 hanno poi stipulato un “accordo di reintegrazione della legittima” (doc. D), con cui a quest’ultimo, a saldo di ogni sua pretesa per la causale in oggetto (ossia per le liberalità disposte in vita il 9 gennaio 2002 da R__________ __________) e per ogni altro titolo, è stato riconosciuto un importo di EUR 2'881'374.72.
Preso atto che il 22 gennaio 2024 G__________ , a seguito dell’accoglimento in via supercautelare, con decisione 19 gennaio 2024, della domanda (ii), aveva comunicato di aver ceduto da circa 10 anni la società A __________ alla Ba__________ __________ e di non disporre più di alcuna documentazione rilevante, il 26 gennaio 2024 AP 1 ha poi modificato la sua domanda (iii) nel senso che ha chiesto di far ordine a E__________ , con la comminatoria dell’art. 292 CP, di non distruggere e di espletare immediatamente l’edizione, all’indirizzo della Pretura, di tutta la documentazione riconducibile a A __________ o in suo possesso diretto o indiretto, relativa alla sostanza dei defunti B__________ , I __________ e R__________ __________ nonché relativa a tutte le strutture giuridiche ad essi riconducibili e/o da essi costituite o in favore delle quali il patrimonio di R__________ __________ è confluito prima o dopo il suo decesso.
Preso atto che il 20 febbraio 2024 E__________ __________, a seguito dell’accoglimento in via supercautelare, con decisione 1° febbraio 2024 (doc. 3), della domanda (iii) così modificata, aveva prodotto in edizione tutta una serie di documenti, di cui quelli relativi alle relazioni bancarie __________ e __________ sotto suggello, AP 1 ha quindi chiesto di invitare le fondazioni titolari di quelle due relazioni bancarie a pronunciarsi sulle istanze del 18 e 26 gennaio 2024.
Egli ha in sostanza escluso che l’istante potesse pretendere l’assunzione di eventuali prove in via cautelare in base all’art. 158 cpv. 1 lett. b seconda frase CPC. E ha ritenuto che una loro assunzione in via cautelare in virtù dell’art. 158 cpv. 1 lett. b prima frase CPC potesse essere ammessa solo per quanto riguardava i documenti nel frattempo prodotti da E__________ , che in parte dovevano però rimanere depositati in Pretura sotto suggello, non però per l’assunzione del teste G __________.
Egli ha sostenuto che l’assunzione delle prove in via cautelare da lui richieste, e in particolare l’audizione testimoniale di G__________ , si giustificava sia in applicazione dell’art. 158 cpv. 1 lett. b prima frase CPC sia in applicazione dell’art. 158 cpv. 1 lett. b seconda frase CPC. E ha ribadito che i documenti nel frattempo prodotti da E __________ sotto suggello dovevano senz’altro essere dissuggellati, previo coinvolgimento delle fondazioni titolari delle relative relazioni bancarie.
Nel caso di specie, nei confronti della pronuncia pretorile in esame, che è una decisione finale di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari resa in una controversia patrimoniale dal valore superiore a CHF 10'000.- (e meglio di almeno CHF 30'000.-), è pertanto esperibile il rimedio dell’appello, che, essendo stato inoltrato dall’istante entro il termine di 10 giorni (art. 314 cpv. 1 CPC in combinazione con l’art. 142 cpv. 3 CPC) dalla notificazione del giudizio, avvenuta il 6 giugno 2024, è senz’altro tempestivo e, da questo punto di vista, ricevibile.
Anche la risposta all’appello, inoltrata dalla convenuta entro il termine di 10 giorni dalla notificazione del gravame (art. 314 cpv. 1 CPC), avvenuta il 24 giugno 2024, è tempestiva.
Un mezzo di prova è reputato essere esposto a pericolo ai sensi dell’art. 158 cpv. 1 lett. b prima frase CPC quando in seguito, al momento in cui dovesse essere assunto, presumibilmente non potrebbe più esserlo o non potrebbe più esserlo nel medesimo stato (Guyan, Basler Kommentar, 3ª ed., n. 3 ad art. 158 CPC).
L’assunzione di prove a titolo cautelare può pure essere chiesta, ai sensi dell’art. 158 cpv. 1 lett. b seconda frase CPC, per valutare le probabilità di vincere la causa o di riuscire a fornire determinate prove, allo scopo di evitare azioni o impugnazioni prive di possibilità di successo in modo da limitare rispettivamente semplificare futuri processi (DTF 140 III 16 consid. 2.2.1, 143 III 113 consid. 4.4.1). L’istante deve in definitiva rendere verosimile che esiste una fattispecie in base alla quale il diritto materiale gli attribuisca una pretesa sostanziale nei confronti dell'avversario e che il mezzo di prova di cui è chiesta l’assunzione possa servire a dimostrarla (DTF 143 III 113 consid. 4.4.1). Laddove la prova richiesta costituisca l’unico mezzo che permetta all’istante di provare i fatti rilevanti per la sua pretesa si può prescindere dall’esigenza della verosimiglianza, bastando in tal caso un’allegazione sostanziata delle circostanze alla base degli stessi (DTF 138 III 76 consid. 2.4.2; TF 5A_832/2012 del 25 gennaio 2013 consid. 7.1.1).
7.1. Il rilievo, in realtà ampiamente contestato in prima sede dalla convenuta (risposta p. 6, 18 e 20, duplica p. 6, 7, 10, 16 e 18), dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile.
Contrariamente a quanto preteso nell’appello, non sono in effetti tali da giustificare la sua assunzione testimoniale in forza dell’art. 158 cpv. 1 lett. b prima frase CPC né il fatto che il teste, nato il 16 marzo 1945 (replica p. 7 e 13), possa ora avere 79 anni, che di per sé solo non costituisce ancora un’età tale da farlo ritenere in fin di vita (Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, in: FF 2006 p. 6687) e meglio in punto di morte (Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2ª ed., Vol. 1, n. 29 ad art. 158), né la circostanza che costui, in un futuro molto vicino, potrebbe non ricordare più o non poter esporre quanto accaduto (TF 4A_118/2012 del 19 giugno 2012 consid. 2.1). Quanto ai presunti gravi problemi di salute di cui per l’istante il teste sarebbe afflitto, gli stessi, per altro non meglio precisati e specificati in dettaglio, non sono stati resi verosimili. È oltretutto per la prima volta solo in questa sede, e con ciò in modo irrito (art. 317 cpv. 1 CPC), che l’istante ha sostenuto, senza per altro averlo minimamente reso verosimile, non bastando ovviamente che ciò sia “stato reso noto allo scrivente legale”, che il teste sarebbe “costretto a spostarsi con un respiratore” (appello p. 7).
8.1. In questa sede l’istante ha ribadito di aver in realtà reso verosimile, come risultava da alcuni passaggi delle dichiarazioni rilasciate da F__________ __________ (doc. B) e da __________ S__________ __________ (doc. C), il necessario interesse degno di protezione all’assunzione in via cautelare della prova, essendo nella necessità di raccogliere le prove atte a valutare le chances di successo della causa di merito e a intavolare delle trattative extragiudiziarie volte ad evitare un contenzioso. A suo dire, l’audizione testimoniale di G__________ , chiave di lettura e colonna portante del complesso sistema messo in atto da R __________ e poi dai convenuti, finalizzato all’occultamento in Svizzera e/o all’estero di averi patrimoniali di spettanza di quest’ultimo, era senz’altro utile a perseguire un tale scopo.
8.2. L’istante ha di principio ragione laddove ha sostenuto che l’interesse degno di protezione l'art. 158 cpv. 1 lett. b seconda frase CPC si riferisce non solo alla possibilità di utilizzare la procedura per valutare le possibilità di vincere la causa ma anche alla possibilità di apportare determinate prove, al fine di evitare processi privi di possibilità di esito favorevole (TF 4A_505/2022 del 14 novembre 2013 consid. 7).
8.3. Sennonché, in base a quanto indicato nell’appello, non si può ritenere che l’assunzione testimoniale di G__________ __________ possa effettivamente permettere di apportare delle prove atte a valutare le possibilità di vincere la causa e/o a evitare un processo privo di possibilità di esito favorevole.
8.3.1. La convenuta ha innanzitutto evidenziato con pertinenza che l’istante stesso, affermando che se G__________ __________ non fosse stato in grado di ricordare quanto accaduto risulterebbe di notevole importanza l’audizione della sua assistente L__________ __________, aveva in definitiva dato atto che vi sarebbe comunque stata una valida alternativa all’audizione del teste, che dunque non costituiva l’unico mezzo per provare i fatti rilevanti per la sua pretesa.
8.3.2. Ciò premesso, in questa sede, come detto, l’istante si è più che altro limitato a sostenere, in modo vago e generico, che il teste era la chiave di lettura e la colonna portante del complesso sistema messo in atto da R__________ __________ e poi dai convenuti, volto all’occultamento in Svizzera e/o all’estero di averi patrimoniali di spettanza di quest’ultimo (appello p. 5, 7 e 13).
Ora, a parte il fatto che in questa sede non è stato reso verosimile se e in che modo i convenuti fossero parte delle manovre di occultamento dei beni all’estero messe in atto da R__________ __________ tramite G__________ __________ (i passaggi delle dichiarazioni di F__________ __________ [doc. B] e di __________ S__________ __________ [doc. C] menzionati nel gravame non apportando chiari elementi in tal senso, limitandosi ad accennare vagamente al fatto che AO 2 potesse a volte aver fatto riferimento, in modo abbastanza confuso, a una fondazione, a una scatola, a un trust o ad altre strutture), si osserva che l’ultima relazione bancaria di cui R__________ __________ risultava essere titolare o avente diritto economico presso la Ba__________ __________ era stata chiusa il 7 agosto 2006 (cfr. doc. H), che l’ultima operazione di cassa a contanti svolta da G__________ __________ a favore di R__________ __________ presso la Ba__________ __________ era avvenuta il 12 maggio 2010 (cfr. doc. H), che l’ultima operazione di cassa a contanti svolta presso la Ba__________ __________ a favore di R__________ __________ era avvenuta il 18 gennaio 2013 (cfr. doc. H) e che le relazioni bancarie presso la Ba__________ __________ di A__________ __________
8.3.3. Non va oltretutto sottaciuto che nell’ “accordo quadro” (doc. 4 e 5), concluso con il coinvolgimento dei legali delle parti, e nell’ “accordo di reintegrazione della legittima” (doc. D), allestito da un notaio, nemmeno erano state previste particolari premesse e/o condizioni in punto ad eventuali altri averi da “conguagliare”, che avrebbero in tal modo poi potuto essersi dimostrate false rispettivamente non adempiute, l’istante avendo allora anzi dichiarato che “si ritiene soddisfatto dei suoi diritti e rinuncia alla proposizione di ogni ulteriore azione per la causale in oggetto”, rispettivamente tutte le parti avendo a loro volta dichiarato “di non aver null’altro a pretendere reciprocamente in relazione alla successione del signor R__________ __________ e per ogni altro titolo, rinunciando ad ogni relativa pretesa o azione, ed in particolare, il signor AP 1 dichiara, ora per allora …, di rinunciare ad ogni azione di riduzione o di impugnazione relativa all’atto di donazione in premessa enunciato, nonché per far accertare la natura di donazione diretta o indiretta di ogni altro strumento stipulato dal signor R__________ __________ in favore dei figli AO 1 e AO 2” e avendo esse altresì riconosciuto “che il presente accordo ha effetto preclusivo in ordine a ogni futuro accertamento relativamente alla fondatezza o meno delle rispettive pretese e rinunziano reciprocamente a ogni contestazione per la medesima causale” (art. 3 del doc. D).
8.4. Ma, a prescindere da quanto si è detto, l’assunzione testimoniale in via cautelare di G__________ , che per l’istante potrebbe rivelarsi utile - in previsione della futura causa di merito o delle trattative extragiudiziarie con le controparti - solo nella misura in cui costui fosse in grado di fornirgli tutte le informazioni dettagliate sulla consistenza e sul destino delle somme da lui gestite e amministrate per conto di R __________ (cfr. doc. P), dev’essere in ogni caso disattesa in quanto la stessa è in definitiva volta a ottenere un rendiconto ex art. 400 cpv. 1 CO, che è invece una pretesa di diritto materiale (e non di diritto procedurale), che come tale potrebbe essere ammessa solo a fronte di un esame completo in fatto e in diritto (e non sulla base di un giudizio di verosimiglianza) (cfr. DTF 141 III 564 consid. 4.2.2; TF 4A_263/2022 del 23 giugno 2023 consid. 4.2.1).
9.1. In questa sede l’istante ha sostenuto che il dissuggello di quei documenti non aprirebbe in realtà la via a un’inammissibile “fishing expedition”, siccome i nomi delle relazioni bancarie intestate alle fondazioni erano stati forniti da E__________ __________ in quanto connesse al defunto R__________ . Per il resto, ha evidenziato che il dissuggello consentirebbe di ricostruire i veicoli giuridici attraverso i quali R __________ gli aveva sottratto la parte più rilevante della sua quota di legittima attraverso l’individuazione dei singoli passaggi patrimoniali.
9.2. La censura deve senz’altro essere dichiarata irricevibile.
L’istante, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è in effetti confrontato criticamente con l’assunto pretorile secondo cui la competenza a decidere sull’obbligo delle fondazioni titolari delle relazioni bancarie a pronunciarsi, premessa fondamentale per poter procedere al dissuggello dei documenti, non spettava al giudice svizzero del procedimento cautelare, ma solo al giudice __________ del merito. E nemmeno si è confrontato con l’altro assunto pretorile secondo cui l’istante non aveva dimostrato che l’unico sistema proporzionato per togliere il rischio di perdita di quei documenti fosse proprio il loro dissuggellamento e accesso, essendo al contrario sufficiente conservare i documenti in Pretura in attesa che il giudice italiano del merito ritenga, se del caso, di dover inoltrare una rogatoria internazionale in tal senso.
Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore litigioso di almeno CHF 30'000.-, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello 17 giugno 2024 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II. Le spese processuali della procedura d’appello di CHF 1’500.- sono poste a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellata AO 2 CHF 1’500.- per ripetibili.
III. Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).