Incarto n. 12.2024.63
Lugano 7 novembre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti
cancelliera:
Federspiel Peer
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2022.79 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione del 21 aprile 2022 da
AO 1 rappr. dall’ PA 2
contro
AP 1 rappr. da PA 1
in materia di diritto del lavoro, con cui ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di complessivi fr. 43’325.55 oltre interessi,
contro cui parte convenuta non ha presentato la risposta di causa, neppure nel termine suppletorio, e su cui il Pretore ha statuito con decisione del 22 aprile 2024 accogliendo parzialmente la petizione limitatamente all’importo di complessivi fr. 26’921.05,
appellante la convenuta con atto di appello di data 15 maggio 2024 con cui postula la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione limitatamente all’importo di complessivi fr. 4'428,40, con protesta di tasse, spese e ripetibili,
mentre l’attore con risposta del 16 settembre 2024 postula la reiezione del gravame e la conferma del giudizio impugnato, anch’egli con protesta di tasse, spese e ripetibili,
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
AO 1 è stato assunto alle dipendenze di AP 1 a partire dal 1° giugno 2021 in veste di “full stack developer e informatico”. Il contratto, di durata indeterminata, prevedeva un tasso di occupazione dell’80%, un periodo di disdetta di 6 mesi e un salario mensile netto di fr. 3'000.- per 12 mensilità oltre che una provvigione dell’1,5% su tutti gli affari apportati (doc. C).
Con scritto di data 30 agosto 2021, pervenuto al lavoratore il 1° settembre 2021, AP 1 ha disdetto il contratto di lavoro con effetto immediato, rimproverando al dipendente un inadempimento contrattuale riferito alla mancata messa in funzione del sito internet aziendale (doc. E); lo stesso giorno della ricezioneAO 1 ha contestato la disdetta (doc. F). La datrice di lavoro ha replicato con una raccomandata di data 7 settembre 2021 in cui ha menzionato i numerosi ritardi del collaboratore quale ulteriore motivo a legittimazione della disdetta in tronco (doc. G).
Previo tentativo di conciliazione (CM.2021.614), AO 1 in data 21 aprile 2022 ha inoltrato una petizione alla Pretura di Lugano, sezione 1, con cui ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di complessivi fr. 43'325.55, di cui fr. 4'380.- quali pretese salariali arretrate per i mesi di luglio e agosto 2021, fr. 3'630.- quale salario per il mese di settembre 2021, fr. 21'780.- a titolo di stipendio per i 6 mesi del preavviso di disdetta, fr. 2'420.- quale indennità per giorni di ferie non goduti, fr. 10'890.- quale indennità per licenziamento ingiustificato nonché fr. 225.55 per le spese mediche conseguenti a un'aggressione subita da parte di M__________ G__________ (doc. D).
La parte convenuta non ha presentato l’allegato di risposta, neppure nel termine suppletorio fissato dal Pretore in data 9 settembre 2022.
In occasione dell’udienza di prime arringhe del 31 marzo 2023 l’attore si è riconfermato nella sua petizione mentre la parte convenuta ha insistito sulla legittimità del licenziamento in tronco in base alle lettere prodotte quali doc. E e G. In questo frangente il giudice di prime cure ha fissato alla datrice di lavoro un termine per produrre gli estratti bancari e/o le ricevute comprovanti il pagamento delle poste salariali, ciò che la stessa non ha però fatto sostenendo di aver smarrito la documentazione.
Esperita l’istruttoria le parti hanno rinunciato alla discussione finale producendo dei memoriali conclusivi scritti in cui hanno ribadito le rispettive antitetiche posizioni.
Stante il carattere ingiustificato del licenziamento, il Pretore ha giudicato che al lavoratore andasse attribuita un’indennità ex art. 337c cpv. 3 CO che egli ha quantificato, alla luce delle circostanze del caso concreto in due mensilità, e precisamente fr. 7'260.-. Egli ha di contro respinto la pretesa per le spese mediche, ritenendo che la stessa non fosse stata sufficientemente allegata né provata.
Con appello di data 15 maggio 2024 - avversato da AO 1 con risposta del 16 settembre 2024 - AP 1 postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione limitatamente all’importo di complessivi fr. 4'428,40 a titolo di pretese salariali per i mesi di luglio e agosto 2021 e per le ferie non godute. La datrice di lavoro sostiene la legittimità del licenziamento in tronco e ribadisce la gravità dei motivi posti a fondamento dello stesso e indicati negli scritti doc E e G. Essendo - a mente sua - la disdetta immediata giustificata, essa non sarebbe tenuta a versare all’ex dipendente né l’indennità salariale per i mesi da settembre 2021 a marzo 2022 né l’indennità per licenziamento ingiustificato.
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Introdotto in data 15 maggio 2024 contro la decisione impugnata, notificata il 25 aprile 2024, l'appello è tempestivo, come pure tempestiva è la relativa risposta del 16 settembre 2024 (art. 312 CPC).
Problematica che concerne, in particolare, la pretesa gravità dei motivi indicati negli scritti doc. E e G e posti a fondamento della disdetta immediata come pure la quantificazione dell’indennità per licenziamento in tronco aspetto su cui l’appellante neppure si esprime limitandosi ad affermare che la stessa non deve essere versata.
L'appello in esame viene quindi esaminato nella misura in cui rispetta i principi sopraindicati ed espone critiche circostanziate al giudizio pretorile, mentre non verranno analizzati e sono irricevibili quei passaggi che non contengono alcuna critica al giudizio impugnato.
In concreto, in questa sede l’appellante si limita a ribadire la (pretesa) gravità dei motivi posti a fondamento della disdetta immediata senza però minimamente spiegare perché la valutazione pretorile di segno opposto sarebbe errata. Contrariamente a quanto afferma AP 1 i motivi indicati negli scritti doc. E e G, ovvero i ritardi del collaboratore e l’asserita inutilizzabilità del sito internet, oltretutto da essa neppure comprovati, non paiono di gravità tale da giustificare il licenziamento in tronco, ciò a maggior ragione se si considera che lo stesso non è stato preceduto da alcun avvertimento. A questo vada aggiunto abbondanzialmente che - come emerge dal doc. G - al momento in cui è stato rescisso il rapporto di impiego con AO 1 il periodo entro il quale questi avrebbe dovuto terminare il sito internet non era ancora integralmente decorso.
Alla luce di quanto precede la valutazione pretorile che ha ritenuto ingiustificato il licenziamento in tronco risulta corretta e deve essere confermata da questa Camera.
Nello specifico, AP 1 contesta il versamento dell’indennità senza però esprimersi sulla sua quantificazione. Accertato il carattere ingiustificato del licenziamento in tronco, ritenuta la natura sostanzialmente obbligatoria della stessa, non vi è in concreto motivo di prescindere dalla sua assegnazione. Sulla base dei riscontri istruttori e dei criteri ricordati poc’anzi, è opinione di questa Camera che la decisione del Pretore di fissare l’indennità in due mensilità di salario non ne ecceda il potere di apprezzamento e debba venire confermata in questa sede.
Per questi motivi,
visti l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
L’appello 15 maggio 2024 di AP 1 è respinto nella misura in cui ricevibile.
Le spese processuali di fr. 2’500.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1’500.- per ripetibili.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).