Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 07.11.2024 12.2024.63

Incarto n. 12.2024.63

Lugano 7 novembre 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti

cancelliera:

Federspiel Peer

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2022.79 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione del 21 aprile 2022 da

AO 1 rappr. dall’ PA 2

contro

AP 1 rappr. da PA 1

in materia di diritto del lavoro, con cui ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di complessivi fr. 43’325.55 oltre interessi,

contro cui parte convenuta non ha presentato la risposta di causa, neppure nel termine suppletorio, e su cui il Pretore ha statuito con decisione del 22 aprile 2024 accogliendo parzialmente la petizione limitatamente all’importo di complessivi fr. 26’921.05,

appellante la convenuta con atto di appello di data 15 maggio 2024 con cui postula la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione limitatamente all’importo di complessivi fr. 4'428,40, con protesta di tasse, spese e ripetibili,

mentre l’attore con risposta del 16 settembre 2024 postula la reiezione del gravame e la conferma del giudizio impugnato, anch’egli con protesta di tasse, spese e ripetibili,

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

  1. AO 1 è stato assunto alle dipendenze di AP 1 a partire dal 1° giugno 2021 in veste di “full stack developer e informatico”. Il contratto, di durata indeterminata, prevedeva un tasso di occupazione dell’80%, un periodo di disdetta di 6 mesi e un salario mensile netto di fr. 3'000.- per 12 mensilità oltre che una provvigione dell’1,5% su tutti gli affari apportati (doc. C).

  2. Con scritto di data 30 agosto 2021, pervenuto al lavoratore il 1° settembre 2021, AP 1 ha disdetto il contratto di lavoro con effetto immediato, rimproverando al dipendente un inadempimento contrattuale riferito alla mancata messa in funzione del sito internet aziendale (doc. E); lo stesso giorno della ricezioneAO 1 ha contestato la disdetta (doc. F). La datrice di lavoro ha replicato con una raccomandata di data 7 settembre 2021 in cui ha menzionato i numerosi ritardi del collaboratore quale ulteriore motivo a legittimazione della disdetta in tronco (doc. G).

  3. Previo tentativo di conciliazione (CM.2021.614), AO 1 in data 21 aprile 2022 ha inoltrato una petizione alla Pretura di Lugano, sezione 1, con cui ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di complessivi fr. 43'325.55, di cui fr. 4'380.- quali pretese salariali arretrate per i mesi di luglio e agosto 2021, fr. 3'630.- quale salario per il mese di settembre 2021, fr. 21'780.- a titolo di stipendio per i 6 mesi del preavviso di disdetta, fr. 2'420.- quale indennità per giorni di ferie non goduti, fr. 10'890.- quale indennità per licenziamento ingiustificato nonché fr. 225.55 per le spese mediche conseguenti a un'aggressione subita da parte di M__________ G__________ (doc. D).

La parte convenuta non ha presentato l’allegato di risposta, neppure nel termine suppletorio fissato dal Pretore in data 9 settembre 2022.

In occasione dell’udienza di prime arringhe del 31 marzo 2023 l’attore si è riconfermato nella sua petizione mentre la parte convenuta ha insistito sulla legittimità del licenziamento in tronco in base alle lettere prodotte quali doc. E e G. In questo frangente il giudice di prime cure ha fissato alla datrice di lavoro un termine per produrre gli estratti bancari e/o le ricevute comprovanti il pagamento delle poste salariali, ciò che la stessa non ha però fatto sostenendo di aver smarrito la documentazione.

Esperita l’istruttoria le parti hanno rinunciato alla discussione finale producendo dei memoriali conclusivi scritti in cui hanno ribadito le rispettive antitetiche posizioni.

  1. Con decisione del 22 aprile 2024 il Pretore ha accolto parzialmente la petizione riconoscendo all’attore l’importo di complessivi fr. 26’921.05. Preliminarmente egli ha illustrato le implicazioni della mancata presentazione di una risposta di causa da parte della convenuta e ne ha accertato la contumacia. In seguito, egli ha chiarito che il contratto è terminato il 1° settembre 2021 al momento della ricezione della disdetta da parte del lavoratore e ha riconosciuto il buon fondamento delle pretese salariali fatte valere dallo stesso per i mesi di luglio e agosto
  2. In relazione ai motivi del licenziamento in tronco il primo giudice ha ricordato che l’onere di allegazione e di prova ricade sulla datrice di lavoro che, in concreto, è rimasta contumace e non ha né allegato né provato l’esistenza di motivi che possano essere ritenuti gravi e atti a giustificare la rescissione immediata del contratto; a titolo abbondanziale ha rilevato che i motivi indicati nei doc. E e G non sono tali da giustificare un licenziamento in tronco. AO 1 ha pertanto diritto a quanto avrebbe guadagnato se il contratto fosse terminato a fine marzo 2022, nel rispetto del termine di disdetta di 6 mesi previsto contrattualmente. Dalla pretesa avanzata dal lavoratore il Pretore ha tuttavia dedotto quanto da questi guadagnato presso la nuova datrice di lavoro e ha quindi riconosciuto allo stesso complessivi fr. 15'232.65. Per quanto attiene ai giorni di vacanza non goduti il giudice di prime cure ha ammesso la pretesa in ragione di 0.4 giorni pari a fr. 48.40 lordi.

Stante il carattere ingiustificato del licenziamento, il Pretore ha giudicato che al lavoratore andasse attribuita un’indennità ex art. 337c cpv. 3 CO che egli ha quantificato, alla luce delle circostanze del caso concreto in due mensilità, e precisamente fr. 7'260.-. Egli ha di contro respinto la pretesa per le spese mediche, ritenendo che la stessa non fosse stata sufficientemente allegata né provata.

Con appello di data 15 maggio 2024 - avversato da AO 1 con risposta del 16 settembre 2024 - AP 1 postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione limitatamente all’importo di complessivi fr. 4'428,40 a titolo di pretese salariali per i mesi di luglio e agosto 2021 e per le ferie non godute. La datrice di lavoro sostiene la legittimità del licenziamento in tronco e ribadisce la gravità dei motivi posti a fondamento dello stesso e indicati negli scritti doc E e G. Essendo - a mente sua - la disdetta immediata giustificata, essa non sarebbe tenuta a versare all’ex dipendente né l’indennità salariale per i mesi da settembre 2021 a marzo 2022 né l’indennità per licenziamento ingiustificato.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Introdotto in data 15 maggio 2024 contro la decisione impugnata, notificata il 25 aprile 2024, l'appello è tempestivo, come pure tempestiva è la relativa risposta del 16 settembre 2024 (art. 312 CPC).

  1. Per sua natura l'atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L'appellante deve pertanto confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali motivi di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare. In larga misura, l'appello qui in esame non contiene una critica puntuale al giudizio di prima istanza ma si limita a esporre una propria lettura dei fatti e a illustrare il proprio punto di vista senza per altro debitamente approfondire e comprovare le tematiche sollevate.

Problematica che concerne, in particolare, la pretesa gravità dei motivi indicati negli scritti doc. E e G e posti a fondamento della disdetta immediata come pure la quantificazione dell’indennità per licenziamento in tronco aspetto su cui l’appellante neppure si esprime limitandosi ad affermare che la stessa non deve essere versata.

L'appello in esame viene quindi esaminato nella misura in cui rispetta i principi sopraindicati ed espone critiche circostanziate al giudizio pretorile, mentre non verranno analizzati e sono irricevibili quei passaggi che non contengono alcuna critica al giudizio impugnato.

  1. Il Pretore ha già avuto modo di illustrare le norme applicabili alla fattispecie. A questo stadio del procedimento è nondimeno utile ricordare che l'art. 337 CO dispone che il datore di lavoro può disdire con effetto immediato il rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente quando la continuazione del contratto, in buona fede, non può più essere pretesa. Ciò è il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da non permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta immediata appare essere l'unica soluzione praticabile. Il licenziamento con effetto immediato è un provvedimento eccezionale, che deve essere ammesso in modo restrittivo. Manchevolezze minori possono sì giustificare una disdetta immediata, ma solo se si verificano ripetutamente malgrado espliciti avvertimenti sull'eventualità della disdetta. Il giudice valuta secondo il suo libero apprezzamento se la violazione dei doveri contrattuali raggiunge la necessaria gravità (art. 337 cpv. 3 CO), considerando le circostanze concrete, in applicazione dei principi di diritto e dell'equità (art. 4 CC; TF 4A_293/2020 del 30 agosto 2020 consid. 3.1.1, TF 4A_365/2020 del 5 aprile 2022 consid. 3.1.1; IICCA del 15 luglio 2024 inc. 12.2024.32 consid. 8.1). Il datore di lavoro che disdice il contratto, ritenendo dati i presupposti per il licenziamento in tronco, deve in ogni caso recarne la prova.

In concreto, in questa sede l’appellante si limita a ribadire la (pretesa) gravità dei motivi posti a fondamento della disdetta immediata senza però minimamente spiegare perché la valutazione pretorile di segno opposto sarebbe errata. Contrariamente a quanto afferma AP 1 i motivi indicati negli scritti doc. E e G, ovvero i ritardi del collaboratore e l’asserita inutilizzabilità del sito internet, oltretutto da essa neppure comprovati, non paiono di gravità tale da giustificare il licenziamento in tronco, ciò a maggior ragione se si considera che lo stesso non è stato preceduto da alcun avvertimento. A questo vada aggiunto abbondanzialmente che - come emerge dal doc. G - al momento in cui è stato rescisso il rapporto di impiego con AO 1 il periodo entro il quale questi avrebbe dovuto terminare il sito internet non era ancora integralmente decorso.

Alla luce di quanto precede la valutazione pretorile che ha ritenuto ingiustificato il licenziamento in tronco risulta corretta e deve essere confermata da questa Camera.

  1. Per quanto attiene all’indennità per licenziamento ingiustificato ex art. 337c cpv. 3 CO, è d’uopo ricordare che la stessa va stabilita dal giudice in base al suo libero apprezzamento, considerando, tra l’altro, il tipo e la durata dei rapporti di lavoro, l'età del lavoratore, la sua posizione gerarchica all'interno dell'impresa, la situazione personale, gli effetti economici del licenziamento, la gravità della lesione dei diritti della personalità del lavoratore, la gravità della colpa del datore di lavoro o l'eventuale colpa concomitante del dipendente, come pure la modalità con cui la disdetta è stata comunicata (cfr. anche IICCA del 2 marzo 2023, inc. 12.2022.142 consid. 8.2). Nessuno di questi fattori è di per sé decisivo. Contrariamente alla lettera dell'art. 337c cpv. 3 CO, dottrina e giurisprudenza ne negano il carattere facoltativo. L'esenzione del datore di lavoro dal pagamento dell’indennità costituisce perciò un caso eccezionale, in cui (nonostante il licenziamento in tronco ingiustificato) vi è l'assenza di un suo comportamento censurabile, oppure in presenza (ma solo unitamente ad altre circostanze giustificanti tale risultato) di una grave concolpa del dipendente.

Nello specifico, AP 1 contesta il versamento dell’indennità senza però esprimersi sulla sua quantificazione. Accertato il carattere ingiustificato del licenziamento in tronco, ritenuta la natura sostanzialmente obbligatoria della stessa, non vi è in concreto motivo di prescindere dalla sua assegnazione. Sulla base dei riscontri istruttori e dei criteri ricordati poc’anzi, è opinione di questa Camera che la decisione del Pretore di fissare l’indennità in due mensilità di salario non ne ecceda il potere di apprezzamento e debba venire confermata in questa sede.

  1. Ne discende che l’appello della convenuta, nei limiti della sua ricevibilità, dev’essere respinto e la sentenza impugnata confermata. Le spese processuali di secondo grado, calcolate su un valore rimasto litigioso in questa sede di fr. 22'492.65, seguono la soccombenza dell’appellante. Per quanto attiene alle ripetibili da riconoscere all’appellato, questi in sede di risposta ha postulato l’assegnazione di fr. 4'500.-, importo poi ridotto, con scritto di data 17 ottobre 2024, a fr. 3'329.50. Detta richiesta non può essere accolta integralmente in quanto oltre ad eccedere il limite superiore fissato dall’art. 11 cpv. 2 RTar si rivela palesemente sproporzionata in considerazione della brevità dell’allegato di risposta - che, di fatto, è circoscritto a due pagine - dell’assenza al suo interno di approfondimenti giuridici, e del tempo verosimilmente limitato impiegato per la sua redazione. Tutto ben considerato alla luce dell’art. 11 cpv. 5 RTar si giustifica di fissare le ripetibili in fr. 1'500.-.

Per questi motivi,

visti l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

  1. L’appello 15 maggio 2024 di AP 1 è respinto nella misura in cui ricevibile.

  2. Le spese processuali di fr. 2’500.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1’500.- per ripetibili.

  3. Notificazione:

  • ;
  • .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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