Incarto n. 12.2024.52
Lugano 10 settembre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti
cancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2021.7 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città - promossa con petizione 8 marzo 2021 da
AO 1 rappr. da PA 2
contro
AP 1 rappr. da PA 1
con cui l’attore ha chiesto di dichiarare inefficace l’invalidazione 31 marzo 2020 del contratto di impiego stagionale stipulato il 14 gennaio 2020 e di condannare la convenuta a versargli l’importo di fr. 1'228.- pari all’indennità di transizione come pure la retribuzione dal 28 marzo al 18 ottobre 2020, dedotti gli importi versati dall’assicurazione disoccupazione, pari a fr. 27'753.05, ritenuto che con le conclusioni quest’ultima somma è stata ridotta a fr. 7'533.38 e alla stessa sono stati aggiunti un importo di fr. 2'527.30 per tredicesima e un importo di fr. 8'214.- a titolo di indennità per licenziamento abusivo, domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 8 aprile 2024 ha parzialmente accolto, condannando la convenuta al pagamento di fr. 3'970.50 lordi, da cui andavano dedotti gli oneri sociali di legge da riversare ai competenti istituti sociali;
appellante la convenuta, con appello 8 maggio 2024, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando le ripetibili di primo e secondo grado;
mentre l’attore, con risposta 27 giugno 2024, ha postulato la reiezione dell’appello con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
Con contratto stagionale 14 gennaio 2020 (doc. B) AO 1 è stato assunto da AP 1 a tempo determinato, e meglio dal 28 marzo al 18 ottobre 2020, con la mansione di bigliettaio al 100% e con uno stipendio annuale lordo di fr. 53’391.-, corrispondente a uno stipendio mensile lordo, dovuto per 13 mensilità, di fr. 4’107.-, al quale doveva poi essere aggiunto un importo di transizione, da versarsi con lo stipendio del mese di giugno 2020, di fr. 1'228.-.
Con lettera 18 marzo 2020 (doc. F) AP 1, “vista la situazione, visti i decreti [N.d.R. del Consiglio di Stato] no. 1262 dell’11 marzo 2020 [N.d.R. versato agli atti quale doc. 3] e no. 1302 del 14 marzo 2020 [N.d.R. prodotto quale doc. 4], visto il protrarsi della crisi sanitaria [N.d.R. venuta in essere a seguito della pandemia di COVID-19], visto lo slittamento della stagione turistica a data da definire …”, ha comunicato ai suoi collaboratori che “stiamo provvedendo alla revisione di tutti i contratti stagionali, la cui efficacia è da considerarsi temporaneamente sospesa”.
Il 31 marzo 2020 (doc. C) AP 1, per i motivi indicati nella precedente missiva, ha comunicato a AO 1 l’invalidazione del contratto “sulla base dell’art. 31 cpv. 1 CO”, precisando che da quella data “non si ritiene più vincolata a tale contratto e lei non è più tenuto a fornire la prestazione lavorativa convenuta”.
Nonostante l’attuale legale di AO 1, con scritto 2 aprile 2020 (doc. D), abbia contestato la sussistenza delle condizioni per pronunciare l’invalidazione del contratto e abbia nel contempo invitato AO 1 a voler rivedere la sua presa di posizione “ritenuto che in caso contrario mi vedrò costretto ad adire le vie legali”, quest’ultima, il 9 aprile 2020 (doc. E), ha confermato l’invalidazione del contratto “sulla base dei combinati art. 24 cpv. 1 n. 4 e 31 cpv. 1 CO”.
La convenuta si è integralmente opposta alla petizione.
Esperita l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con decisione 8 aprile 2024, ha parzialmente accolto la petizione, condannando la convenuta al pagamento di fr. 3'970.50 lordi, da cui andavano dedotti gli oneri sociali di legge da riversare ai competenti istituti sociali, e ponendo le spese processuali della procedura di conciliazione di fr. 600.- a carico dell’attore, tenuto altresì a rifondere alla controparte fr. 2’400.- per ripetibili.
Il giudice di prime cure ha escluso che il contratto di lavoro fosse stato validamente annullato dalla convenuta, segnatamente per errore essenziale (TF 4A_379/2022 del 28 giugno 2023 consid. 6.1.2). Appurato con ciò che il contratto era ancora in essere, ha ritenuto che quest’ultima non fosse tenuta al pagamento del salario del dipendente sino all’8 giugno 2020, cioè fino al momento in cui, per sua stessa ammissione, era ancora in vigore il divieto di effettuare le corse turistiche, gli eventi e le corse speciali lacustri sui battelli, e ciò in quanto le chiusure aziendali decretate dall’autorità per combattere il coronavirus costituivano un motivo oggettivo che concerneva tutte le persone indistintamente e non rientravano dunque nella sfera di rischio del datore di lavoro (TF 4A_53/2023 del 30 agosto 2023 [frattanto pubblicata in DTF 150 III 22] consid. 5.2-5.4). Egli ha per contro ritenuto che la convenuta dovesse essere obbligata al pagamento del salario del dipendente a far tempo da quella data, dedotti gli importi versati dall’assicurazione disoccupazione, e dell’indennità di transizione: nonostante a quel momento il dipendente non avesse ripreso il lavoro e nemmeno avesse offerto nuovamente la sua prestazione lavorativa, quella sua omissione non poteva essergli rimproverata, visto che costui il 2 aprile 2020 aveva contestato l’annullamento del contratto e il 10 settembre 2020 aveva presentato l’istanza di conciliazione contro la convenuta (cfr. inc. CM.2020.69 rich.). La domanda volta al pagamento di un’indennità per licenziamento abusivo è stata infine respinta.
Con appello 8 maggio 2024, avversato dall’attore con risposta 27 giugno 2024, la convenuta ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando le ripetibili di primo e secondo grado. A suo dire, il giudice di prime cure non avrebbe considerato l’argomento esposto nel consid. 6.2 della sentenza del Tribunale federale 4A_379/2022 del 28 giugno 2023, ove, in un caso analogo, l’Alta Corte aveva ritenuto che il lavoratore avesse accettato per atti concludenti la risoluzione del contratto di lavoro, dal momento che, dopo aver ricevuto la lettera 31 marzo 2020, non aveva più offerto la prestazione lavorativa, se non con scritto 13 luglio 2020, ma si era adeguato alla volontà della datrice di lavoro, rivolgendosi semplicemente - e con successo - alla cassa disoccupazione per ricevere le relative indennità. Oltretutto nel caso qui in esame, con lo scritto 2 aprile 2020, il dipendente, pur avendo contestato l’invalidazione del contratto, si era limitato a formularle un “invito” a rivedere la sua presa di posizione senza però aver offerto la sua prestazione lavorativa, che nemmeno era stata da lui offerta dopo il 9 aprile o dopo l’8 giugno 2020.
L’art. 308 CPC prevede tra le altre cose che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza (cpv. 1 lett. a), posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2).
Nel caso di specie, nei confronti della pronuncia pretorile in esame, che è una decisione finale di prima istanza resa in una controversia patrimoniale dal valore superiore a fr. 10'000.- (e meglio di almeno fr. 19'502.68), è pertanto esperibile il rimedio dell’appello, che, essendo stato concretamente inoltrato dalla convenuta entro il termine di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC) dalla notificazione del giudizio, avvenuta il 9 aprile 2024, è senz’altro tempestivo e, da questo punto di vista, ricevibile.
Anche la risposta all’appello, inoltrata dall’attore entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del gravame (art. 312 cpv. 2 CPC), avvenuta non prima del 28 maggio 2024, è tempestiva.
7.1. Essa, pur essendo stata addotta per la prima volta soltanto in questa sede, parrebbe ricevibile, alla luce della menzionata decisione del Tribunale federale. Decisione che è stata nondimeno criticata dalla dottrina, in particolare per il fatto che l’accettazione del lavoratore per atti concludenti della risoluzione del contratto di lavoro non era mai stata addotta in causa da nessuna delle parti, nemmeno di fronte al Tribunale federale, e non risultava essere così stata accertata da un’istanza giudiziaria con cognizione piena sui fatti (cfr. Geiser, Aufhebung des Arbeitsverhältnisses aufgrund der Pandemie / Besprechung von BGer. 4A_379/2022, 28.6.2023, in: AJP 2023 p. 1223; Geiser, Die arbeitsrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts 2022/2023, in: AJP 2023 p. 1428 seg.; cfr. pure Reusser / Rudolph, Covid-19-Rechtsprechung - Ein Überblick aus arbeitsrechtlicher Sicht, in: Jusletter 5 agosto 2024 p. 9), ma sulla quale non occorre tornare - su questo specifico aspetto - in virtù di quanto sarà esposto in appresso.
7.2. La tesi della convenuta è infatti infondata nel merito.
Nel consid. 6.2.2 della citata sentenza 4A_379/2022 il Tribunale federale aveva in effetti ritenuto che “in concreto, dalla fattispecie accertata dalla Corte cantonale e posta a fondamento della presente sentenza emerge che il lavoratore ha accettato per atti concludenti la risoluzione del contratto di lavoro. Infatti dalla decisione impugnata non risulta che egli si sia opposto allo scioglimento del rapporto di lavoro dopo aver ricevuto lo scritto del 31 marzo 2020 di invalidazione del contratto. Egli appare piuttosto essersi adeguato alla volontà della ricorrente [N.d.R. della datrice di lavoro] e si è semplicemente rivolto - fruttuosamente - alla cassa di disoccupazione per ricevere le relative indennità. L'unica offerta della sua prestazione lavorativa menzionata nel giudizio cantonale è infatti avvenuta su incitamento dell'opponente [N.d.R. della cassa di disoccupazione] con lettera datata 13 luglio 2020, e cioè più di tre mesi dopo il predetto scritto della ricorrente e oltre un mese dopo che il Consiglio federale aveva revocato il divieto concernente l'attività per cui era stato assunto”. Sennonché, nel caso qui in esame, la situazione è del tutto diversa, il lavoratore avendo contestato già con lo scritto 2 aprile 2020 la sussistenza delle condizioni per pronunciare l’invalidazione del contratto, comunicatagli con lettera 31 marzo 2020, tanto da aver allora invitato la convenuta a voler rivedere la sua presa di posizione - ritenuto che l’ “invito” in questione costituiva ovviamente una richiesta vera e propria, sia pure formulata in modo cortese e gentile - pena l’inoltro di una causa giudiziaria, da lui poi promossa con istanza di conciliazione 10 settembre 2020.
In tali circostanze, essendo stato accertato che il lavoratore si è subito opposto allo scioglimento del rapporto di lavoro dopo aver ricevuto lo scritto del 31 marzo 2020 di invalidazione del contratto, non si può assolutamente ritenere che egli si sia invece semplicemente adeguato alla volontà della datrice di lavoro e rivolto alla cassa di disoccupazione per ricevere le relative indennità, accettando così per atti concludenti, il 31 marzo 2020, la risoluzione del contratto di lavoro.
Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di fr. 3'970.50 lordi, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ritenuto che, trattandosi di una controversia derivante da un rapporto di lavoro con un valore litigioso non superiore a fr. 30'000.-, alle parti non possono però essere addossate spese processuali (art. 114 lett. c CPC).
Per questi motivi,
visti l’art. 106 CPC e il RTar
decide:
I. L’appello 8 maggio 2024 di AP 1 è respinto.
II. Non si prelevano spese processuali. L’appellante rifonderà alla controparte fr. 600.- per ripetibili.
III. Notificazione:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).