Incarto n. 12.2024.40
Lugano 11 giugno 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini, presidente
cancelliera:
Bellotti
sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2024.8 della Pretura del Distretto di Blenio promossa a seguito della notificazione 8 gennaio 2024 dell’Ufficio del registro di commercio, Biasca, nei confronti di
AP 1
chiedente l’adozione delle misure necessarie nei confronti della società, priva di gerenza;
nell’ambito della quale il Pretore, con decisione 5 marzo 2024, ha pronunciato lo scioglimento della società, ordinandone la messa in liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;
insorgente __________ B__________ (per conto della società) con istanza di restituzione del termine e appello del 9 aprile 2024, con cui ha chiesto di reintegrarlo nel termine per proporre appello e di annullare lo scioglimento della società, indicando eventualmente un termine entro il quale regolarizzare la figura del gerente;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
Costatata una lacuna organizzativa della società AP 1, , priva della gerenza a seguito della cancellazione del suo gerente unico __________ R nel settembre 2023 (art. 809 CO), l'Ufficio del registro di commercio (qui di seguito: “URC”) l’ha diffidata, tramite raccomandata 5 ottobre 2023, recapitata il 13 ottobre 2023, a ripristinare la situazione legale e a notificare la pertinente iscrizione entro il termine di 30 giorni, menzionando le prescrizioni determinanti e le conseguenze giuridiche nel caso della loro violazione (art. 939 CO).
Scaduto infruttuosamente il termine, con notifica 8 gennaio 2024 l’URC ha deferito il caso al giudice, come previsto dall’art. 939 cpv. 2 CO.
Il 15 gennaio 2024 il Pretore ha assegnato alla AP 1 un ultimo termine scadente il 28 febbraio 2024 per ripristinare la situazione legale e darne tempestiva comunicazione scritta alla Pretura o per presentare osservazioni, con l’avvertenza che scaduto infruttuosamente tale termine avrebbe sancito il suo scioglimento e la sua messa in liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento, ponendo a suo carico una tassa di giustizia di fr. 50.-. La raccomandata non è stata ritirata, sicché il giudice ha rinnovato la diffida con pubblicazione __________ 2024 sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino (FUCT).
Preso atto dell’inazione della società, con decisione __________ 2024 (pubblicata sul FUCT il giorno successivo) il Pretore ne ha pronunciato lo scioglimento e la messa in liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento, ponendo a suo carico una tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese procedurali.
Il 9 aprile 2024 __________ B__________, in qualità di unico socio della AP 1 in liquidazione con diritto di firma individuale, ha presentato un’istanza di reintegrazione dei termini e appello nel merito. Benché non esplicitamente indicato, il suo contenuto e gli scritti ulteriori lasciano intendere che egli non abbia presentato le sue richieste a titolo personale, bensì in nome e per conto della società, che verrà pertanto trattata quale parte istante/appellante.
Con il citato atto, __________ B__________ ha rilevato di non essere venuto a conoscenza della procedura, malgrado la regolarità formale di tutte le comunicazioni e delle notifiche inviate, a causa di un’inadempienza di __________ R__________, il quale pur avendo, oltre all’oramai interrotto incarico di gerente, anche altri doveri quali il collocamento della sede sociale presso il suo ufficio e il ritiro della corrispondenza, aveva omesso di reagire ai solleciti delle varie autorità e di informarlo sulla situazione irregolare creatasi. Ha pure aggiunto di avere nel frattempo già intrapreso un’azione di responsabilità nei confronti di quest’ultimo per il danno creato alla società (priva di debiti e fino a quel momento operativa) e di avere individuato una persona (__________ __________ Fe__________) disposta ad assumerne la gerenza e sanare così la lacuna organizzativa (cfr. dichiarazione annessa al gravame). Ha inoltre sottolineato che egli, fra febbraio e marzo 2024, è stato ricoverato per 45 giorni a causa di una grave patologia, subendo due interventi chirurgici e venendo dimesso solo il 25 marzo 2024 (come evincibile da un documento denominato “all. 5”). __________ B__________ ha pertanto chiesto preliminarmente la restituzione del termine per presentare appello, e nel merito la revoca dello scioglimento della AP 1 e l’eventuale assegnazione di un termine entro il quale regolarizzare la figura del gerente.
Con scritto 17 aprile 2024 __________ B__________ ha comunicato a questa Camera di eleggere quale recapito societario, per l’invio di comunicazioni attinenti alla presente procedura, lo Studio legale del notaio avv. G____ B_____. Con un’e-mail del 18 aprile 2024 egli ha altresì prodotto uno scambio di corrispondenza, pure via e-mail, fra lui e l’URC, ove egli chiedeva di poter regolarizzare la situazione iscrivendo il nuovo gerente, e l’URC comunicava di non poter cancellare l’iscrizione dello scioglimento a fronte del passaggio in giudicato della decisione pretorile e in assenza di un’indicazione contraria da parte del giudice competente.
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che le decisioni finali di prima istanza sono impugnabili mediante appello, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nell’ambito della procedura sommaria (art. 250 lett. c CPC), il termine di impugnazione è di 10 giorni dalla notifica del giudizio impugnato (art. 314 cpv. 1 CPC), e le regole sulla sospensione dei termini durante le ferie giudiziarie non trovano applicazione (art. 145 cpv. 2 lett. b CPC). In caso di mancato rispetto del termine, una parte può chiedere al giudice di concederle un termine suppletorio o di fissarne uno nuovo, se rende verosimile di non aver colpa dell’inosservanza o di averne solo in lieve misura (art. 148 cpv. 1 CPC). La domanda deve però essere presentata entro dieci giorni dalla cessazione del motivo dell’inosservanza (art. 148 cpv. 2 CPC).
Con l’appello possono essere censurati l’errata applicazione del diritto oppure l’errato accertamento dei fatti (art. 310 CPC). L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. E meglio, egli deve indicare perché la decisione dovrebbe essere ritenuta errata per quanto riguarda i fatti accertati oppure per le conclusioni giuridiche tratte da essi.
Nel caso concreto, __________ B__________ non contesta, e anzi riconosce, che tutti gli atti procedurali qui in discussione sono stati regolarmente e validamente notificati. Egli sostiene che l’inosservanza del termine di 10 giorni per presentare appello avverso la decisione pretorile 5 marzo 2024 (ampiamente scaduto) sia dovuta a un’ospedalizzazione comprovata da un documento (all. 5) che però non è stato annesso al gravame. Comunque sia, anche volendo far affidamento sull’asserzione secondo cui il suo impedimento è cessato il 25 marzo 2024 (giorno di dimissione dall’ospedale) o invitare __________ B__________ a far pervenire a questa Camera il documento mancante atto a dimostrarlo, ciò non gioverebbe all’appellante dal momento che la richiesta di restituzione del termine, presentata solo in data 9 aprile 2024, non è rispettosa del summenzionato termine di 10 giorni stabilito dall’art. 148 cpv. 2 CPC e non può pertanto in ogni caso essere presa in considerazione. L’appello qui in esame deve conseguentemente essere dichiarato tardivo e irricevibile. Va comunque sia sottolineato che esso non evidenzia un errato accertamento dei fatti o un’errata applicazione del diritto da parte delle autorità preposte (art. 310 CPC), che l’agire dell’URC è stato conforme agli art. 152 e 152a ORC e 939 cpv. 1 e 2 CO, che la decisione di scioglimento emanata dal Pretore è del tutto giustificata in quanto ossequiosa dei dettami degli art. 731b, 819 e 939 cpv. 2 CO (a fronte della lacuna costatata e in assenza di tempestive reazioni da parte della società), come pure che un’eventuale azione di responsabilità nei confronti di __________ R__________ esula dall’oggetto della presente procedura e potrà se del caso essere fatta valere nelle debite sedi.
Tutti questi motivi conducono a dichiarare l’appello irricevibile e a confermare la decisione di prima istanza.
Le spese processuali di secondo grado, in assenza di migliori indicazioni, vanno calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 20’000.-, pari al capitale sociale della società risultante a registro di commercio (STF 4A_222/2022 del 19 agosto 2022 consid. 6.2.4, 4A_387/2020 del 17 settembre 2020 consid. 1.2) e seguono la soccombenza (art. 106 CPC). Non si assegnano ripetibili.
Essendo la presente causa trattata nella procedura sommaria e terminando con un giudizio di inammissibilità, quest’ultimo può essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 e lett. b n. 2 LOG).
Per questi motivi,
richiamati, per le spese, l’art. 106 CPC nonché la LTG,
decide:
L’istanza di restituzione del termine presentata da AP 1 il 9 aprile 2024 è irricevibile.
L’appello 9 aprile 2024 di AP 1 è irricevibile.
Le spese processuali d’appello di fr. 200.-, già anticipate da AP 1, rimangono a suo carico. Non si attribuiscono ripetibili.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio, e all’Ufficio fallimenti di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).