Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 27.05.2024 12.2024.20

Incarto n. 12.2024.20

Lugano 27 maggio 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti

cancelliera:

Bellotti

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.2 della Pretura del Distretto di Riviera - promossa con petizione 15 maggio 2018 da

AP 1 patrocinato dall’ PA 1

contro

AO 1 patrocinata dall’ PA 2

con cui l’attore ha chiesto di costatare l’inesigibilità del credito di fr. 1'495'794.71 oltre accessori di cui al precetto esecutivo (PE) n. __________ dell’Ufficio Esecuzioni (UE) di Biasca (disconoscimento del debito), di mantenere l’opposizione da lui interposta al citato PE e di fare ordine all’UE di cancellare la procedura esecutiva n. __________;

domande avversate dalla convenuta e che il Pretore ha respinto con decisione 18 dicembre 2023;

appellante l’attore con atto di appello del 31 gennaio 2024, con cui ha chiesto la riforma della decisione impugnata nel senso di accogliere la petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la convenuta con risposta 12 aprile 2024 ha postulato la reiezione del gravame (nella misura della sua ricevibilità), con protesta di spese e ripetibili di seconda sede;

vista la replica spontanea 25 aprile 2024 dell’appellante;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

A. Onde finanziare l’acquisto del fondo part. n. __________ RFD di __________ e la riconversione dell’immobile a destinazione alberghiera ivi situato (Hotel , a quel tempo ospitante richiedenti d’asilo a spese del Cantone) in uno stabile abitativo di nove appartamenti (con progettazione a cura dell’arch. N) nonché avvalendosi del supporto della S__________ SA (rappresentata da S__________, v. anche doc. M p. 8), il 5/9 giugno 2015 AP 1 ha sottoscritto con la AO 1 (qui di seguito anche solo “AO 1” o “la banca”) un contratto quadro di credito ipotecario (v. doc. 2C) in base al quale la seconda concedeva al primo una linea di credito di fr. 2'184'000.-, mentre questi si impegnava a mettere a disposizione mezzi propri per fr. 616'000.-, per un valore complessivo dell’investimento pari a fr. 2'800'000.-.

L’art. 3 del contratto quadro prevedeva che “un importo di credito può essere prelevato solo se presso la Banca sono disponibili sufficienti mezzi propri e se sono state fornite, in forma legalmente valida, le coperture previste dal presente contratto o dal passaggio di proprietà delle garanzie”.

L’art. 7 (secondo paragrafo) invece prevedeva che gli scoperti di credito e altre spese eventuali erano esigibili immediatamente, senza necessità di disdetta, in particolare se il credito fosse stato utilizzato per scopi diversi da quelli previsti.

La concessione della linea di credito è avvenuta anche grazie all’interposizione dell’allora direttore della filiale luganese della AO 1 Y__________.

B. In data 15 giugno 2015 AP 1 ha sottoscritto con la E__________ SA un contratto di finanziamento personale temporaneo (doc. 33), con la premessa che il primo aveva garantito alla seconda “servizi per Design, Opere di finiture interne, arredamenti interni per un importo non inferiore a CHF

170.000.00”, in virtù del quale ha ottenuto il versamento, fra i mesi di giugno e luglio 2015, di fr. 242’000.-, fr. 74’000.- e tre importi di fr. 100'000.- ciascuno, per un totale di fr. 616'000.- (doc. 37).

C. Il 19 giugno 2015 la AO 1 ha versato a AP 1, fr. 858'000.- onde finalizzare la compravendita del fondo part. n. __________, che si è perfezionata in data 25 giugno 2015 (doc. M op. 35).

D. Il 17 luglio 2015 la E__________ SA ha emesso due fatture, una per fr. 167’459.20 relativa a “Lavori di consulenza progetto e Design”, e l’altra per fr. 618'540.80 “come da contratto del 15 giugno 2015” riferita a una serie di lavori da eseguire (doc. M, p. 44, 46 e 47).

Il 19 agosto 2015 la AO 1 ha pagato la prima fattura (fr. 167’459.20) ma non la seconda, in quanto intenzionata a far dipendere ulteriori versamenti dall’avanzamento dei lavori (doc. M, p. 46-52). Il 21 settembre 2015, dopo aver ricevuto rassicurazioni da parte di Y__________ e fotografie relative a dei lavori in corso (doc. M, p. 25-28), la banca ha pagato una nuova fattura emessa dalla E__________ SA in data 8 settembre 2015, pari a fr. 208’000.- (doc. M, p. 37 e 45 ).

E. Il 25 settembre 2015 AP 1, per il tramite della S__________ SA, ha informato la banca della presenza di amianto nello stabile da ristrutturare e di un importante aumento del preventivo dei costi di costruzione, sollecitando un incontro per ridiscutere il finanziamento dei lavori (doc. I). In quel periodo tuttavia la filiale luganese della AO 1 è stata coinvolta in un’inchiesta penale legata a reati finanziari, che ha condotto all’arresto del suo direttore Y__________.

F. Il 30 ottobre 2015 la banca, a seguito di un’analisi della situazione creditoria riferita a AP 1, ha deciso di sospendere qualsivoglia pagamento (doc. M, p. 5 e 57).

G. Il 20 novembre 2015 AP 1 ha sottoscritto un “RICONOSCIMENTO DI DEBITO” in favore della E__________ SA con il quale, oltre a confermare la ricezione dei 5 importi summenzionati per un totale di fr. 616'000.- (v. sopra consid. 5), evidenziava di aver rimborsato alla sua controparte (il 22 settembre 2015) fr. 208'000.- e che il saldo del prestito ammontava pertanto a fr. 408'000.- (doc. 37).

H. Nel dicembre 2015 la banca ha effettuato degli accertamenti (visite al cantiere), costatando che lo stabile era vetusto e ancora occupato da richiedenti d’asilo e iniziando a sospettare l’esistenza di un abuso (doc. M. p. 58-59). La prima procedura edilizia risulta essere stata avviata solo nel novembre 2015 sulla base di una semplice notifica, con rilascio della licenza edilizia in data 9 febbraio 2016 per “lavori interni al pianterreno dello stabile e parapetti esterni”, che non contemplava un cambio di destinazione dell’immobile (doc. 31).

I. Nell’estate 2016 il Ministero Pubblico del Cantone Ticino ha aperto un procedimento penale nei confronti di AP 1 a titolo di truffa e falsità in documenti in relazione ai citati finanziamenti (in correità con Y__________, con S__________ e con l’AU di E__________ SA M__________, cfr. doc. 32, 38 e 40).

J. La AO 1 si è costituita accusatrice privata e dopo aver avuto accesso agli atti penali (a fine 2016), in data 14 febbraio 2017 ha inviato a AP 1 la “disdetta” (“Kündigung”) della loro relazione d’affari in virtù dell’art. 7, poiché quest’ultimo aveva usato, rispettivamente stava usando, il credito per rimborsare parte del prestito personale concesso da terzi (peraltro utilizzato per ottenere “fondi propri” necessari per il credito ipotecario) e per ristrutturare l’albergo anziché per realizzare i nove appartamenti, chiedendogli la restituzione del saldo pari a fr. 1'495'794.71 oltre accessori (doc. 2K).

K. Non avendo AP 1 rimborsato il credito ipotecario, con PE n. __________ emesso dall’UE di Biasca in data 16 marzo 2017 (doc. 2V), la AO 1 l’ha escusso per tale ammontare. L’opposizione interposta da quest’ultimo è stata rigettata in via provvisoria dalla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) con decisione del 20 aprile 2018, inc. 14.2017.185 (doc. A).

L. Con petizione 14 maggio 2018 AP 1 ha dato il via all’azione di disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF), con le domande citate in ingresso, facendo valere l’inesigibilità del credito.

Con risposta 21 giugno 2018 la AO 1 si è opposta alla petizione postulandone l’integrale reiezione.

Con replica 16 settembre 2019 e duplica 13 novembre 2019 le parti hanno approfondito le proprie antitetiche posizioni.

M. In sintesi, AP 1 ha sostenuto di essere estraneo alle macchinazioni di Y__________ e di avere messo a disposizione sufficienti mezzi propri, nonché ha rilevato che, non appena resosi conto delle difficoltà nell’attuare il progetto da lui previsto, fra settembre e ottobre 2015, si sarebbe subito attivato presso la banca onde ridiscutere la destinazione del credito ipotecario e i progetti di ristrutturazione dell’immobile. A suo modo di vedere, l’istituto bancario era pertanto al corrente perlomeno dal settembre 2015 che il finanziamento necessitava di correttivi e sarebbe stato impiegato per una diversa destinazione, sicché sfruttare tale situazione, oltre 16 mesi più tardi, per disdire il mutuo sarebbe stato contrario alla buona fede nonché all’art. 31 CO, ritenuto che la banca avrebbe ratificato il contratto e non avrebbe poi rispettato i termini contrattuali di disdetta.

N. La AO 1 invece, oltre a evidenziare di non avere mai acconsentito a una modifica delle condizioni di credito e di avere bloccato ogni finanziamento non appena sono sorti i primi sospetti, ha rilevato che la controparte avrebbe dissimulato i suoi veri intendimenti relativi al progetto immobiliare (ristrutturazione dell’albergo invece che riconversione in appartamenti privati) onde ottenere condizioni contrattuali più favorevoli (quanto all’ammontare di capitale proprio da mettere a disposizione), nonché avrebbe falsamente indicato quali “mezzi propri” degli importi in realtà erogati in prestito da terzi e utilizzato parte del credito ipotecario concessogli per saldare (parzialmente) il suddetto debito anziché destinarlo al progetto immobiliare, in violazione del contratto. Tali fatti sarebbero stati scoperti dalla banca solo alla fine di dicembre 2016 (allorché il Ministero Pubblico le ha concesso l’accesso agli atti del procedimento penale) e avrebbero comportato la sua facoltà di avvalersi del relativo art. 7 nonché l’immediata esigibilità di credito e spese (senza necessità di disdetta) già al 21 settembre 2015.

O. Esperita l’istruttoria e raccolte le conclusioni scritte dell’attore e della convenuta (entrambe datate 17 aprile 2023), con decisione 18 dicembre 2023 la giudice di prima sede ha respinto la petizione, con seguito di spese processuali (complessivi fr. 36’000.-) e ripetibili (fr. 40’000.-) a carico di AP 1.

P. Con appello 31 gennaio 2024 AP 1 si è aggravato contro il suddetto giudizio, postulandone la riforma nel senso di accogliere la sua petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi.

Q. Con risposta 12 aprile 2024 la AO 1 si è opposta al gravame postulandone la reiezione, pure con protesta di spese e ripetibili.

R. Con replica spontanea 25 aprile 2024 l’appellante si è riconfermato nelle proprie tesi.

E considerato

in diritto:

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia testé menzionata.

I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto l’appello 31 gennaio 2024 contro la decisione 18 dicembre 2023 e la risposta all’appello 12 aprile 2024 sono tempestivi (tenuto conto delle ferie giudiziarie, cfr. art. 145 cpv. 1 lett. a e c CPC), così come la replica spontanea dell’appellante.

L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). La parte appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore, ovvero deve cercare di dimostrare che la sua tesi si impone su quella della decisione impugnata. Non può semplicemente riproporre le allegazioni di fatto o gli argomenti giuridici fatti valere in prima istanza, ma deve cercare di stabilire che la decisione impugnata è errata per quanto riguarda i fatti accertati o le conclusioni giuridiche tratte da essi. Può farlo solo ripresentando l'impostazione del primo giudice e sottolineando le lacune del suo ragionamento con critiche puntuali, esplicite e circostanziate, indicando precisamente i passaggi della decisione che contesta e le prove su cui si fonda, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime (STF 4A_297/2021 del 3 febbraio 2022 consid. 4.3, 4A_213/2023 del 9 ottobre 2023 consid. 4.3).

Giusta l’art. 317 cpv. 1 CPC nuovi mezzi di prova sono considerati solo se vengono immediatamente addotti e dinnanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze.

Con l’impugnata decisione, la giudice di primo grado ha premesso che oggetto della controversia non è l’esistenza o l’ammontare del credito, ma solo la sua esigibilità a seguito della decadenza del contratto di prestito ipotecario e del derivante obbligo di restituzione del denaro in capo a AP 1.

Ella ha poi osservato che è evidente che i fr. 616’000.- di fondi propri richiesti dalla banca per concedere il finanziamento dovevano essere versati da AP 1 in contanti (sicché gli eventuali altri valori patrimoniali che questi ha preteso di aver apportato nell’operazione sono irrilevanti), che sul suo conto privato gli importi depositati a lui direttamente riconducibili ammontavano a poche migliaia di franchi e che i necessari “fondi propri” sono stati raccolti tramite prestito personale da terzi (ciò che egli non ha contestato, se non genericamente nelle conclusioni). Tuttavia tale fatto, così come la circostanza che l’erogazione iniziale del credito sia stata approvata sulla base di informazioni (false) fornite dall’allora direttore della banca medesima, non costituiscono la ragione della decadenza del contratto. La giudice ha pure ritenuto ininfluente stabilire, ai fini del giudizio, se l’intenzione di AP 1 sia stata sin dal principio quella di ristrutturare la struttura alberghiera anziché tramutarla in uno stabile di appartamenti, se egli abbia tempestivamente proposto il cambio di progetto e se la banca abbia eccessivamente temporeggiato creandogli delle false aspettative.

Ella ha piuttosto ritenuto determinante quanto già sottolineato dalla CEF nella sua decisione 20 aprile 2018 (doc. A) e non contestato da AP 1, ovvero che l’utilizzo del credito di costruzione di fr. 208’000.- per rimborsare parzialmente, in data 21 settembre 2015, un prestito personale concesso dalla E__________ SA non è conforme allo scopo del credito ipotecario, costituisce una violazione dell’art. 7 cpv. 2 del contratto di credito quadro e ne ha comportato l’esigibilità su tale base, ritenuto che la banca non ha mai invocato né una disdetta né un vizio di volontà.

Infine, la giudice ha rilevato che è incontestato che la banca ha scoperto tale circostanza solo dopo aver avuto accesso agli atti penali (pur avendo già a fine ottobre/dicembre 2015 cominciato a nutrire dei dubbi su tutta l’operazione), e che una sua mala fede non risulta dimostrata.

Di qui la reiezione dell’azione di disconoscimento di debito.

Con il gravame, l’appellante rimprovera alla giudice di primo grado un errato apprezzamento delle prove per non aver accertato che la banca sapeva dall’inizio che l'importo di fr. 208'000.- da lei erogato non sarebbe stato utilizzato per pagare lavori svolti sul cantiere di , bensì un credito personale concesso a AP 1 dalla E SA, e aveva dato la sua autorizzazione; ciò per il tramite di Y__________, all'epoca direttore e responsabile della filiale luganese della banca, nonché organo della medesima, che era l’ideatore stesso dell’operazione di finanziamento, ne conosceva tutti i dettagli ed era addirittura intervenuto personalmente per sbloccare l’erogazione del denaro e agevolare il pagamento della fattura di fr. 208'000.-, trasmettendo fotografie riguardanti lavori non eseguiti dalla E__________ SA, bensì (riconoscibilmente) da una ditta terza (cfr. doc. M, in particolare p. 2-3, 25-29 e 52 e allegati 2 e 3). Per l’appellante, il suddetto direttore con il suo agire lo avrebbe pertanto autorizzato a derogare a quanto indicato nel contratto quadro, vincolando anche la banca.

Ora, il gravame non si confronta con l’accertamento pretorile secondo cui è incontestato che l’utilizzo fatto dei fr. 208'000.- erogati dalla banca era contrario al contratto e che la scoperta, da parte della banca, della destinazione del denaro è avvenuta solo dopo aver avuto accesso agli atti penali, ovvero a fine 2016 (decisione impugnata, consid. 9 primo paragrafo e consid. 14 secondo paragrafo). Onde rispettare il proprio onere di motivazione (art. 311 CPC), l’appellante avrebbe dovuto smentire tale circostanza, indicando dove, negli allegati di prima sede, aveva contestato tale assunto o proposto le argomentazioni ora contenute nel gravame. Non avendolo fatto, esse risultano pertanto irricevibili, oltre che nuove (art. 317 CPC). La lacuna non può essere sopperita dalle indicazioni contenute nella replica spontanea 25 aprile 2024 (che rinvia alla replica 16 settembre 2019, ad. 14, al verbale di udienza 8 gennaio 2020, p. 1 e alle conclusioni 17 aprile 2024, pto. 4), giacché la motivazione del gravame dev'essere contenuta nello scritto presentato entro il termine di ricorso e il ricorrente non può validamente completare o migliorare la sua impugnativa con la replica, proponendo delle censure che avrebbero già potuto essere sollevate in precedenza (DTF 142 III 413 consid. 2.2.4; STF 4A_545/2021 del 25 agosto 2023 consid. 2, 4A_651/2020 del 19 agosto 2022 consid. 1). Aggiungasi inoltre che, laddove in prima sede è stato (come nel caso concreto) ordinato un secondo scambio di scritti, esso costituisce l’ultima occasione per presentare illimitatamente allegazioni, contestazioni e mezzi di prova (cfr. art. 229 CPC), che pertanto l’eventuale proposizione dell’argomentazione qui in discussione all’udienza 8 gennaio 2020 o nelle conclusioni 17 aprile 2024 sarebbe stata in ogni caso tardiva e che il passaggio della replica citato nel gravame è alquanto generico e non fa riferimento alla somma di fr. 208’000.-.

Comunque sia, è pacifico che lo scopo del credito ipotecario era il finanziamento dell’acquisto e dei lavori sul fondo part. . A prescindere dalla qualifica di Y quale organo della AO 1, il fatto stesso che quest’ultima abbia a un certo punto condizionato l’erogazione di ulteriori crediti all’avanzamento dei lavori e pagato la fattura qui in discussione (firmata non solo da AP 1 e M__________, ma anche dall’architetto N__________, e dunque all’apparenza riferita al cantiere e non al rimborso di un prestito) solo dopo aver ricevuto (ingannevoli) fotografie onde comprovare i presunti lavori oggetto di fatturazione e celare la reale destinazione del denaro (v. sopra consid. D), attesta chiaramente che non vi era alcun consenso a una modifica dello scopo del credito (tantomeno laddove volta ad aggirare le disposizioni relative alla messa a disposizione di capitale proprio da parte di AP 1). Come opportunamente evidenzia la parte appellata, tali fotografie (doc. M, p. 25-28) pure recano la sottoscrizione di AP 1, che non contesta di essere stato perfettamente al corrente delle condizioni poste dalla banca né risulta averle mai segnalato che le fatture inoltrate (e, ancora una volta, da lui sottoscritte unitamente all’architetto) riguardavano in realtà il rimborso di un prestito. Egli è pertanto malvenuto a professarsi estraneo ai fatti e non può in buona fede pretendere di aver legittimamente confidato in un accordo della sua controparte a una modifica contrattuale attestante una violazione delle premesse stesse del finanziamento. Ne discende che le argomentazioni contenute nell’appello non sono solo irricevibili e prive di fondamento, ma rasentano la temerarietà.

In conclusione l’appello, nella misura in cui è ricevibile, dev’essere respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata.

Le spese giudiziarie di seconda sede seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 1'495’794.71.

Le spese processuali, fissate in applicazione degli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 30’000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, sono quantificate in fr. 15’000.-.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,

decide:

  1. L’appello 31 gennaio 2024 di AP 1 è respinto nella misura della sua ricevibilità.

  2. Le spese processuali della procedura d’appello, di fr. 30’000.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 15’000.- per ripetibili di seconda sede.

  3. Notificazione:

  • ;
  • .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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