Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 22.03.2024 12.2024.2

Incarto n. 12.2024.2

Lugano 22 marzo 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti

cancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2022.211 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 11 novembre 2022 da

AO 1 patrocinata dallo PA 2

contro

AP 1 patrocinata dall'avv. Michele PA 1

con cui l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 213'895.57 oltre interessi del 5% su fr. 159'197.61 dal 1° febbraio 2020 e su fr. 54'698.55 dal 1° marzo 2022, come pure di fr. 1'000.- (per la tassa di giustizia della procedura di conciliazione), fr. 3'765.- (per gli onorari di quella procedura), e di fr. 103.30 e fr. 203.30 (per le spese esecutive), nonché il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________ dell'UE di Lugano;

domanda su cui la convenuta, preclusa, non si è espressa tempestivamente e che il Pretore ha sostanzialmente accolto con decisione 8 novembre 2023;

appellante la convenuta che, con atto di appello 2 gennaio 2024, chiede di riformare la decisione impugnata nel senso di accogliere la petizione limitatamente a fr. 52'404.65 oltre interessi del 5% dal 1° febbraio 2022 più fr. 2'500.- per le spese di patrocinio nella procedura di conciliazione e fr. 203.30 per le spese esecutive, con suddivisione (a metà) delle spese processuali di primo grado e obbligo suo di rifondere alla controparte ripetibili di fr. 5'000.- nonché protesta di spese e ripetibili di secondo grado;

mentre l'attrice con risposta 23 febbraio 2024 propone di respingere il gravame, con protesta di spese e ripetibili (fr. 5'000.-) di seconda sede;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

A. Previo rilascio dell'autorizzazione ad agire (inc. CM.2022.123), con petizione 11 novembre 2022 la AO 1 ha convenuto la Comunione dei comproprietari del AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 213'895.57 oltre interessi del 5% su fr. 159'197.61 dal 1° febbraio 2020 e su fr. 54'698.55 dal 1° marzo 2022 a saldo delle prestazioni fornite per il risanamento degli stabili sulla particella n. 535 RFD Paradiso, come pure di fr. 1'000.- per la tassa di giustizia della procedura di conciliazione, di fr. 3'765.- per gli onorari di quella procedura, e di fr. 103.30 e fr. 203.30 per le spese esecutive, nonché il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte ai PE n.__________ e __________ dell'UE di Lugano.

B. Concesse varie proroghe (il 19 dicembre 2022, il 1° febbraio, il 3 marzo e il 21 aprile 2023) del termine per presentare la risposta, il Pretore ha fissato il 6 luglio 2023 alla Comunione dei comproprietari del AP 1 un ultimo termine suppletorio di 10 giorni con l'avvertenza che, in caso di omissione, la procedura avrebbe continuato il suo corso senza l'atto omesso con facoltà per il giudice di emanare direttamente la decisione finale basandosi sui soli fatti allegati dall'attrice ove la causa fosse stata matura per il giudizio.

C. Il 23 agosto 2023 la convenuta ha presentato la risposta postulando il rigetto della petizione. Con replica 8 settembre 2023 l'attrice ha ribadito le proprie richieste e ha eccepito la tardività della risposta della controparte. Con ordinanza 13 ottobre 2023 il Pretore ha accertato l'intempestività della risposta della convenuta e ha estromesso dagli atti il relativo memoriale come pure la replica dell'attrice, prospettando che avrebbe emanato la decisione finale giacché la causa era matura per il giudizio.

D. Con decisione 8 novembre 2023 il Pretore ha accolto la petizione nel senso che ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 213'895.57 oltre interessi del 5% su fr. 159'197.61 dal 1° febbraio 2022 (anziché dal 2020, come gli era stato richiesto) e su fr. 54'698.55 dal 1° marzo 2022, come pure di fr. 3'765.- per le spese di patrocinio della procedura di conciliazione e di fr. 306.60 per le spese esecutive, ordinando per il resto il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte ai PE n. 3208698 e 3209927 dell'UE di Lugano. Le spese processuali di fr. 5'000.- (compresi fr. 1'000.- per la procedura di conciliazione) sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte fr. 10'000.- per ripetibili.

E. Contro la sentenza appena citata la Comunione dei comproprietari del AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 2 gennaio 2024 in cui propone di accogliere la petizione limitatamente a fr. 52'404.65 oltre interessi del 5% dal 1° febbraio 2022, a fr. 2'500.- per le spese di patrocinio nella procedura di conciliazione e a fr. 203.30 di spese esecutive, rigettando in via definitiva per fr. 52'404.65 oltre interessi del 5% dal 1° febbraio 2022 l'opposizione al PE n. __________ dell'UE di Lugano e ripartendo a metà le spese processuali di primo grado, con obbligo da parte sua di rifondere all'attrice fr. 5'000.- per ripetibili di quella sede.

F. Con risposta 23 febbraio 2024 la AO 1 propone di respingere l'appello, con protesta di spese e ripetibili (quantificate in fr. 5'000.-) di seconda sede.

Considerando

in diritto:

  1. L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie, tale valore ammonta a fr. 218'967.15 e supera così ampiamente la soglia testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore della convenuta il 17 novembre 2023. Introdotto il 3 gennaio 2024 (timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, l'appello in esame è tempestivo in virtù degli art. 142 cpv. 3 e 145 cpv. 1 lett. c CPC. Così come è tempestiva la risposta all’appello 23 febbraio 2024.

  2. L'attrice acclude alla propria risposta all'appello due lettere 20 novembre e 18 dicembre 2023 in cui invita la controparte a versare gli importi stabiliti nella decisione pretorile, da cui deduce l'importo di fr. 130'000.- ch'essa avrebbe ricevuto, valuta 5 dicembre 2023, dalla convenuta (doc. 1 e 2 di appello). Successivi alla decisione impugnata e addotti con la risposta all'appello, i fatti allegati sono di per sé proponibili (art. 317 cpv. 1 CPC). Nella misura in cui l'appellante ha effettivamente versato fr. 130'000.- sulla pretesa in rassegna – circostanza sulla quale l'appellante non si è più pronunciata – l'appello si rivela parzialmente senza oggetto e interesse (Gschwend/Steck in: Basler Kommentar, ZPO, 3a edizione, n. 8 e 12 ad art. 242 CPC; Richers/Naegeli in: Kurzkommentar ZPO, 3a edizione, n. 4 ad art. 242 CPC).

  3. Nella decisione impugnata il Pretore, ricordato che in virtù dell'art. 150 cpv. 1 CPC i fatti non contestati non devono essere provati, ha rilevato che la pretesa per la mercede di appalto dovuta per le opere eseguite sugli stabili 1 e 2 (fr. 159'197.-, IVA inclusa), come da fattura finale n. 2019/1737 del 14 ottobre 2020, di cui v'era chiaro riscontro agli atti (doc. T), era da accogliere senza particolare disamina. Per il Pretore erano inoltre venuti meno, conformemente all'art. 190 cpv. 1 delle norme SIA 118, gli sconti applicati (per complessivi fr. 54'698.55) sulla mercede a seguito della mora della committente, come si evinceva dalla liquidazione (doc. D nell'inc. CM.2022.123). Non risultavano per il resto contestazioni in merito alla corrispondenza e alla qualità delle opere fornite e alla correttezza ed esigibilità del credito. La pretesa era dunque legittima e giustificava anche il rigetto definitivo dell'opposizione ai PE come pure la rifusione, da parte della convenuta, delle spese esecutive e delle spese processuali (fr. 1'000.-) e legali (fr. 3'765.-) della procedura di conciliazione.

  4. L'appellante non mette in dubbio che essa sia risultata preclusa in prima sede e che ciò le impedisce di opporre in compensazione nella presente procedura una propria pretesa per l'esistenza di difetti dell'opera. Ciò nondimeno, la mancata presa in considerazione del proprio allegato di risposta non esentava il Pretore dall'obbligo di verificare comunque la fondatezza delle argomentazioni della controparte e delle prove – per di più richiamate dalla procedura di conciliazione senza una formale decisione al riguardo – addotte a sostegno. Pretore che invece si sarebbe limitato ad accogliere integralmente la petizione accordando inoltre ripetibili di fr. 10'000.- che seppure ridotte rispetto al minimo della tariffa appaiono eccessive a fronte del limitatissimo impegno orario profuso dal patrocinatore della controparte, il quale ha ripreso il grosso delle argomentazioni avanzate in sede di conciliazione. Per quanto concerne il saldo dei lavori effettuati, di fr. 159'197.- (IVA inclusa), per le opere eseguite sugli stabili 1 e 2 come da fattura finale n. 2019/1737 del 14 ottobre 2019 (doc. T), la convenuta obietta che quello indicato nella fattura è di fr. 52'404.65 e che il Pretore vi ha aggiunto altri tre importi (due fatture del 31 dicembre 2017 e del 22 novembre 2018 nonché una richiesta di acconto del 23 novembre 2018, menzionate nella fattura finale) senza nessuna verifica e senza che un documento prodotto con la petizione consentisse di trarre questa deduzione. La pretesa della controparte poteva quindi dirsi liquida al limite per fr. 52'404.65, mentre per la parte ulteriore il Pretore, violando il proprio obbligo di motivazione, avrebbe riconosciuto all'attrice un importo non comprovato dagli atti (memoriale, pag. 3 segg.).

In merito alla caducità degli sconti, per fr. 54'698.55, l'appellante non disconosce che l'art. 190 delle norme SIA 118 prevede tale conseguenza per i pagamenti effettuati in ritardo, ovvero oltre il termine di 30 giorni. Sta di fatto che l'attrice non avrebbe dimostrato la tardività dei pagamenti esposti al punto n. 5 della petizione, non indicando essa – in violazione dell'onere di allegazione – la data dell'effettivo invio delle fatture e delle richieste di acconto né tanto meno avendo reso plausibile la loro data di ricezione e di decorrenza dei 30 giorni. A parte ciò, l'attrice non avrebbe spiegato perché le richieste di acconto per l'avanzamento dei lavori n. 3 e n. 4, rispettivamente n. 6 e n. 7 della fase 1 (nel fascicolo D1) recassero la medesima data allorché, per logica, avrebbero dovuto essere successive l'una all'altra. Né essa avrebbe illustrato perché andasse considerato tardivo il pagamento – valuta 1° settembre 2017 secondo quanto indicato dall'attrice medesima (doc. D1) – delle richieste di acconto n. 6 e 7, datate 31 luglio 2021, che non potevano essere state ricevute il 1° agosto (giorno festivo). Allo stesso modo doveva ammettersi la tempestività del pagamento 2 febbraio 2018 per la richiesta di acconto n. 9 (doc. D1), datata 31 dicembre 2017, che se consegnata in una bucalettere a tale data non poteva essere messa in distribuzione prima del 2 gennaio né ricevuta prima dell'indomani. Tempestività che appariva molto probabile anche per la richiesta d'acconto n. 4 del doc. D2, datata venerdì 4 maggio 2018 e che poteva essere stata notificata solo la settimana successiva. Il Pretore avrebbe dunque omesso di verificare i documenti (non chiari e finanche contraddittori) prodotti dall'attrice a sostegno della tesi del pagamento tardivo, perdendo di vista che essi non solo non provavano l'intempestività ma addirittura, in tre casi, dimostravano il contrario per ammissione dell'attrice. Senza contare che quest'ultima aveva invocato in maniera abusiva la caducità degli sconti anni dopo l'emissione della fattura finale. Ne discende, per l'appellante, che se il Pretore avesse correttamente accertato i fatti e applicato il diritto, avrebbe potuto accogliere solo parzialmente la petizione (loc. cit., pag. 4 a 6).

  1. Nella misura in cui sembra dolersi della mancata acquisizione formale dei documenti prodotti nella procedura di conciliazione, l'appellante trascura che l'attrice li aveva espressamente richiamati a più riprese nella petizione e che tale richiamo non è stato contestato per effetto della sua preclusione. A parte ciò, essa perde di vista che quei documenti, prodotti davanti alla medesima Pretura in una procedura (conciliativa) che opponeva le medesime parti di quella in rassegna, erano noti a tutte le persone coinvolte. L'obiezione sfiora dunque il pretesto.

  2. Ove invece lamenta che la preclusione non dispensava il Pretore dall'obbligo di verificare comunque la fondatezza e la plausibilità delle argomentazioni dell'attrice e delle prove da costei addotte, l'appellante misconosce le conseguenze della propria contumacia. Il concetto di preclusione secondo l'art. 223 cpv. 2 CPC va infatti messo in relazione con l'onere della parte convenuta di contestare i fatti allegati dalla parte attrice e il conseguente onere di quest'ultima di provarli. Nel processo retto dalla massima dispositiva il convenuto deve specificare nella riposta quali fatti allegati dall'attore riconosce o contesta (art. 222 cpv. 2 CPC). E siccome sono oggetto di prova soltanto i fatti rilevanti controversi (art. 150 cpv. 1 CPC) – o quelli non controversi ma per i quali il giudice nutre notevoli dubbi (art. 153 cpv. 2 CPC) – in assenza di contestazioni l'attore è di principio liberato dall'obbligo di provare i fatti che ha allegato a fondamento della propria pretesa. Il convenuto che non presenta la risposta corre quindi il rischio che il giudice emani una decisione finale basandosi sui soli fatti allegati dalla parte attrice. È questa la conseguenza concreta sancita dall'art. 223 cpv. 2 CPC – e prospettata nella fattispecie dal Pretore con l'ordinanza 6 luglio 2023 – per il caso in cui la parte convenuta non presenti la risposta nonostante l'assegnazione del termine suppletorio (sentenza del Tribunale federale 4A_381/2018 del 7 giugno 2019 consid. 2.3). Nelle circostanze descritte, stante la preclusione della convenuta, il Pretore non era tenuto, se non nutriva "notevoli dubbi" nel senso dell'art. 153 cpv. 2 CPC cui l'appellante per altro nemmeno allude, a verificare ulteriormente la fondatezza e la plausibilità delle argomentazioni della controparte che non necessitavano di essere provate. La doglianza manca pertanto di consistenza.

  3. Relativamente al "saldo lavori effettuati" di fr. 159'197.- l'appellante solleva obiezioni che avrebbe dovuto avanzare in prima sede e che non può proporre per la prima volta in appello (art. 317 cpv. 1 CPC). A prescindere da questa riserva di ordine formale, la contestazione risulta, comunque sia, anche doppiamente infondata. Da un lato perché la convenuta equivoca sugli importi del doc. T, espressamente invocato nella petizione (pag. 6), dal quale si evince che l'importo rivendicato – non contestato come tale nel suo calcolo nemmeno in questa sede – è la somma di fr. 52'404.65 (riconosciuti dalla convenuta medesima) con l'acconto (2018/1712) e le fatture (2017/1941 e 2018/1704) "da incassare". Dall'altro perché la somma di fr. 159'197.- si fondava ugualmente sulla liquidazione finale del doc. D e si componeva del saldo dovuto per lo stabile 1 di fr. 34'148.71 e di quello residuo per lo stabile 2 di fr. 125'048.31 (petizione, pag. 6). Sta di fatto che con questa ulteriore motivazione dell'attrice la convenuta non si confronta neppure in questa sede. Al riguardo non giova dunque attardarsi.

  4. Riguardo alla caducità degli sconti per il fatto che l'attrice non avrebbe dimostrato la tardività dei pagamenti esposti al punto n. 5 della petizione, giova rammentare, una volta di più, all'appellante che, in caso di contumacia, il giudice procede alla decisione finale (art. 223 cpv. 2 CPC) e accoglie la petizione se sulla base della esposizione dei fatti da parte dell'attrice risultano adempiuti tutti i presupposti per riconoscere la pretesa.

8.1 La causa è matura per il giudizio se in virtù delle allegazioni non contestate della domanda, il giudice dispone degli elementi necessari per statuire senza necessità di dover mettere in atto misure istruttorie. Fatti che si evincono solo dagli atti possono essere considerati soltanto se sono di rilievo per l'accertamento – d'ufficio – dei presupposti processuali. Al di fuori di tale ipotesi, il giudice non deve confrontarsi con i documenti prodotti dalla parte attrice se ritiene che le allegazioni della medesima bastano per l'accoglimento della petizione (Pahud in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische ZPO, 2a edizione, n. 3 seg. ad art. 223 CPC; Leuenberger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3a edizione, n. 5 ad art. 223).

La causa non è di contro matura per il giudizio – e il giudice cita le parti al dibattimento – laddove le allegazioni della parte attrice non siano chiare, siano contraddittorie o imprecise oppure manifestamente incomplete, cioè nel caso in cui vi sia l’obbligo di interpello giusta l’art. 56 CPC, oppure laddove per il giudice sussistano notevoli dubbi su un fatto allegato dalla parte attrice e rimasto non controverso, cioè nel caso in cui egli possa raccogliere prove d’ufficio giusta l’art. 153 cpv. 2 CPC, ritenuto che l’esistenza di notevoli dubbi può segnatamente essere ammessa laddove l’allegazione della parte attrice sia contraddetta dai documenti da lei stessa prodotti (cfr. STF 5A_545/2021 dell’8 febbraio 2022 consid. 4.2; più recentemente: II CCA del 15 dicembre 2022, inc. 12.2022.126, consid. 5.1). Il ricorso all'art. 153 cpv. 2 CPC deve tuttavia rimanere l'eccezione poiché la parte che ha omesso di contestare i fatti giuridicamente rilevanti deve di principio assumersi le conseguenze negative della sua inattività e non potrà con troppa facilità far capo al "giudice inquisitore" (II CCA del 23 luglio 2018, inc. 12.2016.200, consid. 4). Il giudice decide in base al proprio apprezzamento sull'esistenza di notevoli dubbi, fermo restando che per essere tali i dubbi devono essere di una certa intensità e vanno ammessi solo dandosi particolari circostanze oggettive quali la tutela di una parte indifesa o mal consigliata oppure per rimediare a un grave raggiro ai danni del tribunale (Kassationsgericht Zürich del 3 dicembre 2007 in: ZR 107/2008 pag. 172 consid. 3).

8.2 Nella fattispecie, l'appellante non accenna a estremi del genere. Contrariamente a quel che essa crede, in difetto di ogni contestazione del fatto – allegato nella petizione a pag. 8 seg. n. 5 – che essa "ha pagato in ritardo la maggior parte delle fatture, e cioè oltre i 30 giorni di cui all'art. 190 cpv. 1 SIA 118. Dalla ricapitolazione delle fatture e degli acconti sub doc. H si evince che le fatture e gli acconti pagati dopo il termine di 30 giorni che permetteva lo sconto sono le seguenti: [segue una lista di acconti e fatture per la Fase 1 e 2, ndr]. Su questo importo di CHF 911'642.31 corrispondente alle fatture e acconti pagati in ritardo va calcolato lo sconto concordato del 6% (art. 190 cpv. 1 SIA 118), che corrisponde all'importo di CHF 54'698.55 dovuto per pagamenti in ritardo delle fatture da aggiungere a CHF 159'197.02 come da liquidazione (doc. D, richiamato dall'inc. n. CM.2022.123"), non incombeva all'attrice dimostrare la tardività dei pagamenti ivi esposti, per i quali il citato doc. H precisava oltretutto le date di fatturazione e di incasso. Né in difetto di ogni censura in merito, spettava all'attrice specificare la data d'invio delle fatture e della decorrenza dei termini o fornire ulteriori spiegazioni. La convenuta va rimessa alle proprie responsabilità.

Men che meno il Pretore può essere biasimato per non avere – sulla base delle allegazioni non contestate dell'attrice – ravvisato una palese contraddizione con i documenti agli atti. A parte che lo stesso doc. H attestava, almeno sotto il profilo di un calcolo meramente matematico, l'avvenuto pagamento 30 giorni dopo la data della fattura, l'appellante perde di vista che sarebbe bastato anche solo il ritardo di un unico acconto – circostanza che in concreto essa non contesta, segnatamente per gli acconti n. 2, 5 e 8 della fase 1 come pure per quelli n. 2, 3, 5, 6 e 7 della fase 2 (petizione, pag. 8 seg. in relazione con il doc. H) – per fare decadere il diritto allo sconto sull'intera somma dovuta, e perciò anche sugli acconti pagati puntualmente (Gauch, Kommentar zur SIA-Norm 118, 2a edizione, n. 7 ad art. 190). La convenuta non ha pertanto motivo di dolersi della decisione pretorile. Né essa può deplorare – con argomenti nuovi e quindi improponibili – una condotta abusiva dell'attrice per avere costei atteso l'introduzione della causa per sostenere la caducità degli sconti.

  1. Non è chiaro infine se l'appellante intenda o meno contestare l'ammontare dell'indennità per ripetibili di primo grado (fr. 10'000.-) nella misura in cui rileva "che ancorché ridotta rispetto al minimo della tariffa pare comunque eccessiva a fronte del limitatissimo impegno orario profuso dal patrocinatore dell'attrice, che ha ripreso il grosso delle argomentazioni dalla procedura di conciliazione" (memoriale, pag. 3). Alla lett. M del suo appello (pag. 6) essa si limita infatti a chiedere che le spese giudiziarie siano ripartite e ricalcolate secondo il rispettivo grado di soccombenza, mentre nella richiesta di giudizio propone di ripartire le spese processuali di primo grado a metà fra le parti con obbligo da parte sua di rifondere alla controparte fr. 5'000.- per ripetibili (sic), orientandosi così di fatto all'importo fissato dal primo giudice. Comunque sia, l'appellante non indica quale sarebbe l'indennità che essa reputa congrua in caso di sua piena soccombenza, trascurando che, per essere ricevibili, contestazioni pecuniarie vanno sempre cifrate, anche in materia di spese e ripetibili o di gratuito patrocinio (DTF 143 III 112 consid. 1.2). Se ne conclude che, anche sotto questo punto di vista, l'appello vede la sua sorte segnata.

  2. Gli oneri processuali della procedura di appello, calcolati sulla base di un valore in questa sede ancora litigioso di fr. 162'859.20 (determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale), seguono – anche per la parte che dovesse essere divenuta priva di oggetto in esito all'invocato pagamento parziale in pendenza di appello (sopra, consid. 2; DTF 142 V 551 consid. 8.2) – la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante verserà inoltre alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, adeguate ripetibili. Senza produrre alcuna specifica, l'attrice rivendica un'indennità di fr. 5'000.- (risposta all'appello, pag. 7). Ora, le aliquote fissate dall'art. 11 cpv. 1 RTar (RL 178.310) – che il Pretore ha già moderato rispetto al minimo per tenere conto del limitato impegno richiesto dalla procedura – vanno ridotte dal 40 al 70% per la procedura di appello (art. 11 cpv. 2 lett. a RTar). Ne segue che nella fattispecie un'indennità di fr. 3'000.-, IVA (8.1%) e spese (10%: art. 6 cpv. 1 RTar) incluse, appare consona all'importanza della lite, alla sua difficoltà, all'ampiezza del lavoro svolto e al tempo profuso dal legale nell'assolvimento del mandato (art. 11 cpv. 5 RTar).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,

decide:

  1. Nella misura in cui è ricevibile e non è divenuto privo di oggetto, l’appello 2 gennaio 2024 della Comunione dei comproprietari del AP 1 è respinto.

  2. Le spese processuali di fr. 6'000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellata fr. 3'000.- per ripetibili.

  3. Notificazione:

  • ;
  • .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il cancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

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