Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 20.06.2025 12.2024.163

Incarto n. 12.2024.163

Lugano 20 giugno 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti

cancelliera:

Federspiel Peer

sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2022.162 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 24 maggio 2022 da

AP 1, B_____ patrocinata da PA 1, P_____

contro

AO 1, G_____ ed U_____ (I) patrocinata da PA 2, L_____

con cui ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di complessivi fr. 18'499,60 oltre interessi,

domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore aggiunto ha respinto con sentenza del 18 ottobre 2024,

appellante l’attrice con atto di appello di data 18 novembre 2024 con cui postula la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestate tasse, spese e ripetibili,

la convenuta, a cui l’appello è stato intimato per osservazioni, non ha presentato una risposta,

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

ritenuto

in fatto e in diritto:

Nel corso della primavera del 2019 AP 1 (in precedenza M____ C____ F____ S____) è stata incaricata da G______ E________________ di rifare i serramenti e le porte della propria abitazione a Ca________________.

Per quanto qui interessa era in particolare prevista l’esecuzione di un “serramento speciale in curva” con relativo vetro come indicato nella conferma d’ordine del 7 marzo 2019 (doc. C).

  1. Per l’esecuzione di questo vetro curvo AP 1 si è rivolta alla ditta AO 1 con sede a G________________ a cui ha inviato le specifiche tecniche del vetro (doc. E, F e G) e chiesto l’emissione del relativo preventivo, poi trasmessole in data 8 marzo 2019 (doc. H).

L’11 marzo 2019 AP 1 ha inviato “il foglio di conferma debitamente firmato” (doc. I) e ha versato un acconto di Euro 1'600.-, mentre il 4 aprile successivo ha pagato l‘importo di Euro 3'414.- a saldo della relativa fattura (doc. J).

Il vetro è stato ritirato in data 8 aprile 2019 da AP 1 presso la sede di AO1 (doc. I, K).

Con scritto del 16 aprile 2019, AP 1 ha comunicato a AO 1 di aver ricevuto dal proprio cliente una segnalazione circa la difettosità del vetro realizzato (doc. L).

Dopo diversi scambi di email tra le parti ed esperito pure un sopralluogo, AO 1 ha proposto a AP 1 il rifacimento del vetro - stante la disponibilità ricevuta dalla ditta fabbricante (Cr________________) - e si è detta disposta a mettere a disposizione tre suoi operai per aiutare nelle operazioni di sostituzione (doc. N).

Come da accordi, il secondo vetro è stato consegnato direttamente da Cr________________ - per il tramite della ditta di trasporto L______ A___________ - a AP 1 presso la sua sede di B________________ in data 6 settembre 2019 (doc. O e Q). Il 10 ottobre 2019 il vetro è poi stato trasportato presso l’abitazione di G______ E________________ dove è stato montato (anche) con l’aiuto degli operai di AO 1 (doc. R).

Il 28 ottobre 2019, AP 1 ha nuovamente scritto a AO 1 segnalando la difettosità anche del secondo vetro e allegando delle fotografie (doc. S).

  1. Previo tentativo di conciliazione (CM.2020.241; doc. AA), in data 24 maggio 2022, AP 1 ha convenuto innanzi alla Pretura di L______ AO 1 chiedendo che fosse condannata al pagamento di complessivi fr. 18'499,60 oltre interessi. In breve, l’attrice ha sostenuto la responsabilità contrattuale di AO 1 quale appaltatrice e “alla luce dei notevoli difetti che il vetro sostitutivo presenta e del fatto che per ben due volte l’opera è risultata essere difettosa” ha fatto valere il suo diritto di rifiutare l’opera e chiesto il risarcimento dei danni ex art. 368 cpv. 1 CO quantificati in complessivi fr. 18'499.60 (di cui fr. 6'699.60 quale costo del vetro, fr. 900.- per il trasporto in cantiere, la rimozione del vetro difettoso e la posa del nuovo vetro, fr. 5'000.- per la manodopera e la trasferta e fr. 5'900.- per la perdita di guadagno dovuta ai costi e alla manodopera della precedente sostituzione; cfr. petizione pag. 7).

Con osservazioni del 12 luglio 2022, AO 1 si è integralmente opposta alla petizione. Preliminarmente, essa ha contestato la competenza territoriale della Pretura di Lugano adducendo che l’obbligazione dedotta in giudizio non era stata eseguita in Ticino. La convenuta ha inoltre sostenuto che non vi è stata una valida notifica dei difetti, questa non essendo stata né particolarmente precisa né tempestiva. Un’eventuale presenza di difetti andrebbe poi se del caso imputata a lavori di pulizia effettuati da terzi e non alla convenuta. Essa ha pure contestato le varie posizioni di risarcimento rivendicate dall’attrice ritenendole non giustificate e comunque sproporzionate.

In sede di replica e duplica le contendenti hanno approfondito le rispettive argomentazioni.

Esperita l’istruttoria - nel corso della quale è stata svolta pure una perizia (orale) da parte dell’ing. J______ P________________ - le parti hanno presentato degli allegati conclusivi scritti in cui hanno ribadito le proprie antitetiche posizioni e domande.

Con decisione del 18 ottobre 2024, qui oggetto di impugnativa, il Pretore aggiunto ha respinto la petizione e ha posto la tassa di giustizia di fr. 2'200.- e le spese di fr. 3'950.- a carico dell’attrice, obbligata altresì a rifondere alla convenuta fr. 4'000.- per ripetibili. Nello specifico, il giudice di prima sede - dopo aver accertato la propria competenza e l’applicabilità alla vertenza in oggetto del diritto svizzero in deroga alla Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (art. 6 CVIM) - si è chinato sulla questione a sapere se - come sostenuto dalla convenuta - la notifica dei difetti fosse stata tardiva e non sufficientemente dettagliata, rispondendo affermativamente. In concreto, il Pretore aggiunto, dopo aver chiarito - come accertato dal perito - che una parte dei difetti erano di fabbricazione ed erano pertanto già presenti il 6 settembre 2019, ha rimproverato a AP 1 di non aver verificato il vetro in maniera accurata al momento della consegna presso la sua sede di B__________ e di essersi limitata a controllarlo senza toglierlo dall’imballaggio e questo malgrado quanto suggerito dall’amministratore delegato della controparte, che aveva consigliato di disimballare il vetro e portarlo alla luce al fine di controllare l’assenza di difetti, e le particolari circostanze del caso, che avrebbero richiesto un’attenzione accresciuta visto che si trattava della seconda fornitura. Sulla base delle emergenze istruttorie, il giudice di prime cure ha ritenuto che una valutazione più attenta e focalizzata alla parte centrale del vetro avrebbe permesso di riscontrare i difetti già a inizio settembre 2019. Egli ha pertanto concluso che AP 1, una volta ricevuto il secondo vetro, non ha verificato accuratamente l’opera; così facendo non è stata in grado di appurare il difetto che ha notificato tardivamente solo il 28 ottobre 2019. L’opera andava quindi ritenuta approvata tacitamente e la petizione in esame respinta non potendo l’attrice appellarsi agli strumenti previsti dall’art. 368 CO.

  1. Con appello di data 18 novembre 2024 AP 1 rimprovera al Pretore aggiunto un’erronea interpretazione dei fatti e un’errata applicazione del diritto. Nel dettaglio, l’appellante ritiene che quale luogo di consegna del secondo vetro si debba considerare il cantiere di Ca________________ e non la propria sede di B________________, dove - a dire della stessa - il manufatto sarebbe stato solo “depositato (e non consegnato)” (appello, pag. 5). La consegna sarebbe infatti avvenuta a B________________ “unicamente poiché (…) così organizzò” la convenuta, e questo per ragioni legate alle chiusure per ferie delle ditte coinvolte (appello, pag. 3 seg.); il vetro sarebbe poi stato portato sul cantiere con un camion di AO 1 e posato con l’aiuto di maestranze facenti capo a quest’ultima. In ragione di ciò, sempre secondo l’appellante, “l’opera - cioè il secondo vetro” - può essere considerata “consegnata unicamente alla fine del montaggio (e non già al momento del disimballo dell’involucro protettivo)” e pertanto solo da questo momento partirebbe l’obbligo di verifica e non già dal 6 settembre 2019 (appello, pag. 6). Essa sostiene inoltre che - diversamente da quanto appurato dal Pretore aggiunto - non vi è prova che i difetti in parola fossero già presenti quando ha ricevuto il vetro presso la propria sede e tantomeno che gli stessi avrebbero potuto essere rilevati procedendo a un’accurata verifica (appello, pag. 8). Nessun rimprovero le può inoltre essere mosso per non aver rilevato i difetti al momento del montaggio in quanto neppure il rappresentante di AO 1, presente in loco, li avrebbe constatati. Essa ribadisce di aver notificato i difetti non appena avutone contezza.

AO 1, a cui l’appello è stato intimato per osservazioni, non ha presentato una risposta.

  1. È pacifico che la vertenza in oggetto riveste carattere internazionale ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 LDIP e art. 2 CPC in quanto vede opposte una società svizzera con sede a B__________ e una società italiana con sede a G________________ e ha per oggetto la fornitura di uno specifico tipo di vetro destinato a un cantiere sito a Ca______. La questione della competenza territoriale e del diritto applicabile è già stata compiutamente trattata dal Pretore aggiunto che ha - correttamente - riconosciuto la propria competenza e l’applicabilità del diritto svizzero (art. 5 n. 1 lett. b primo trattino CLug; art. 6 CVIM). La tematica non è oggetto di contestazione in questa sede è pertanto non è necessario dilungarsi ulteriormente sulla stessa.

Pure pacifica è la venuta in essere tra le parti di un contratto di appalto ex art. 363 segg. CO.

  1. L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera la soglia testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). L’appello 18 novembre 2024 contro la sentenza 18 ottobre 2024 (notificata lo stesso giorno e pervenuta al destinatario il giorno 21) è tempestivo; l’appellata non ha presentato alcuna risposta.

  2. Per sua natura l'atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L'appellante deve pertanto confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali motivi di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare. In vari punti l'appello qui in esame non contiene una critica puntuale al giudizio di prima istanza ma si limita a esporre una propria lettura dei fatti e a illustrare il proprio punto di vista senza per altro debitamente approfondire e comprovare le tematiche sollevate.

Problematica che concerne, in particolare, l’asserzione (non debitamente suffragata) secondo cui il vetro sarebbe stato solo “depositato (e non consegnato)” presso la sede di AP 1 a __________, le modalità e la responsabilità di esame dello stesso, la pretesa (ma non comprovata) impossibilità per un non tecnico di rilevare i difetti in parola, l’allegazione (non dimostrata) secondo cui le imperfezioni si sarebbero manifestate solo in un secondo tempo.

L'appello in esame viene quindi esaminato nella misura in cui rispetta i principi sopraindicati ed espone critiche circostanziate al giudizio pretorile, mentre non verranno analizzati e sono irricevibili quei passaggi che non contengono alcuna critica al giudizio impugnato.

  1. Entrando nel merito delle censure è ora necessario analizzare la questione a sapere se la notifica dei difetti di data 28 ottobre 2019 debba essere considerata tempestiva - come sostenuto dall’appellante
  • o se fosse invece tardiva - come preteso dall’appellata e accertato dal Pretore aggiunto nel giudizio impugnato.

9.1. Il giudice di prima sede ha già illustrato i principi applicabili alla fattispecie; a questo stadio del procedimento è comunque utile ricordare che l'art. 367 cpv. 1 CO prevede che, seguita la consegna dell'opera, il committente, appena lo consenta l'ordinario corso degli affari, deve verificare lo stato e segnalare all'appaltatore i difetti. Ove i difetti si manifestassero soltanto più tardi, dovrà esserne dato avviso tosto che siano scoperti; altrimenti l'opera si ritiene approvata nonostante i difetti stessi (art. 370 cpv. 3 CO). La legge instaura una finzione di accettazione dell'opera nel caso in cui il committente omette di segnalare tempestivamente i difetti, liberando da ogni responsabilità l'appaltatore per quelli annunciati tardivamente, salvo che si tratti di difetti irriconoscibili con l'ordinaria verifica all'atto del ricevimento o che l'appaltatore li abbia scientemente dissimulati (art. 370 cpv. 1 CO). La mancata verifica e il mancato avviso equivalgono all’approvazione tacita dell’opera consegnata (art. 370 cpv. 2 CO). Ciò determina pertanto la perenzione di tutti i diritti accordati al committente dall'art. 368 CO (cfr. Gauch, Der Werkvertrag, 6a ed., n. 2160 con rinvii; Chaix, in: Commentaire Romand, CO I, 3a ed., n. 1 e 22 segg. ad art. 370 CO con rinvii). La notifica dei difetti non è soggetta ad alcuna forma particolare. Inoltre, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale e la dottrina maggioritaria, la prova della tempestività della notifica dei difetti ricade sul committente; l’onere probatorio si estende pure al momento in cui ha avuto conoscenza dei difetti e al contenuto della notifica (cfr. per i dettagli Zindel/Schott, in: Basler Kommentar, OR I, 7a ed., n. 32 seg. ad art. 367 CO e n. 27 ad art. 370 CO con rinvii; Gauch, op. cit., n. 2168 seg. con rinvii; vedi anche STF 4A_288/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 6.1.2 in: SJ 2019 pag. 214).

Il dovere di verifica e di notifica dei difetti nasce solo alla consegna dell’opera, ovvero quando tutti i lavori previsti dal contratto di appalto sono stati eseguiti, salvo che le parti non abbiano convenuto una consegna a tappe. Un’opera non ancora terminata non può essere né consegnata né ricevuta. La notifica dei difetti a norma degli art. 367 CO e segg. prima della consegna dell’opera non è possibile. Per consegna si intende la rimessa da parte dell'appaltatore al committente di un'opera finita e realizzata conformemente al contratto in ogni sua parte; poco importa che l'opera sia o meno difettosa (cfr. Chaix, in: op. cit., n. 3 segg. ad art. 367 CO con rinvii; Gauch, op. cit., n. 2109 seg.; Zindel/Schott, in: op. cit., n. 3 ad art. 367 CO).

9.2. Come poc’anzi accennato, in ingresso AP 1 contesta la determinazione del luogo di consegna e di verifica dell’opera che essa ritiene sia il cantiere di Ca________________ e non la propria sede di B________________ come invece stabilito dal Pretore nel querelato giudizio.

In primis, è utile ricordare che il secondo vetro è stato inviato in data 6 settembre 2019 direttamente a B________________, alla sede della qui appellante, dalla ditta produttrice Cr________________ (doc. Q). Contrariamente a quanto la ricorrente vuol far credere (cfr. appello, pag. 3) le modalità di consegna di questo vetro non sono state stabilite (unilateralmente) dalla qui appellata ma da questa proposte alla controparte che le ha poi accettate (quantomeno per atti concludenti) prima della consegna medesima: a riprova di ciò basti citare lo scambio di email tra AO 1 e AP 1 (doc. O e P) e il fatto che le qui contendenti si siano date appuntamento in loco proprio “per controllare lo stato di questo secondo vetro” (cfr. deposizione di E______ R________________ del 26 aprile 2023, pag. 4), circostanza non contestata dalla ricorrente.

Ininfluente si rivela, in concreto, il fatto che la consegna del primo vetro sia avvenuta con altre modalità; in quell’occasione è stata, infatti, AP 1 a recarsi presso la sede di AO 1 per ritirarlo e portarlo in Svizzera; come rettamente accertato dal Pretore aggiunto, non risulta che al momento della conclusione del contratto le parti avessero pattuito alcunché in relazione al luogo di consegna, ciò che peraltro neppure le stesse sostengono.

Per quanto attiene al contenuto del contratto intervenuto tra le parti è utile chiarire che esso prevedeva la fornitura di un particolare tipo di vetro ricurvo; vetro che AO 1 si era impegnata a reperire e a far curvare conformemente alla richiesta dalla committente. Questo accordo non prevedeva di contro né la posa né il montaggio del vetro medesimo (cfr. anche per i dettagli da doc. E a doc. K).

Le (ulteriori) prestazioni offerte dall’appellata contestualmente alla seconda fornitura e (sinteticamente) riportate nel doc. N non costituiscono che un semplice corollario alla prestazione principale e trovano origine nella volontà di AO 1 di andare incontro (quantomeno parzialmente) alla richiesta della committente di ottenere una riparazione per i costi e disagi connessi alla necessità di procedere alla sostituzione del primo vetro (cfr. anche email dell’11 luglio 2019, doc. O), ciò che essa si è detta disposta a fare fornendole un - è d’uopo sottolinearlo – (semplice) “aiuto” (doc. N). Aiuto poi esplicitato nello scritto doc. N dove è stato indicato che “ti aiuto con tre operai alla rimozione e alla posa nuovo vetro (…) Ti fornisco materiale x 1000,00 euro” (doc. N). Ora, contrariamente a quanto sembra credere l’appellante, l’esecuzione di queste prestazioni da parte di AO 1 non è atta a stravolgere il carattere originario dell’accordo concluso tra le parti - che era e rimane quello di un “contratto di fornitura” - stante la loro natura secondaria e marginale. Va inoltre osservato che queste prestazioni sono di minor entità rispetto alla produzione e alla fornitura del vetro (doc. I; cfr. anche Zindel/Schott, in: op. cit., n. 3 ad art. 367 CO), circostanza di cui, di fatto, dà atto pure la qui appellante (appello, pag. 5).

A non averne dubbio, malgrado la messa a disposizione di manodopera da parte di AO 1, la responsabilità per la posa e il montaggio del vetro era rimasta in capoAP 1.

Sulla base delle risultanze istruttorie, il Pretore aggiunto ha giudicato che B________________ dovesse essere considerato quale luogo di consegna del secondo vetro ritenendo che lì avesse preso termine l’obbligazione principale dell’appellata e questo nonostante in seguito (il 10 ottobre 2019) il vetro sia stato portato sul cantiere e posato (anche) con l’aiuto di alcuni suoi operai. Questa valutazione non può essere giudicata errata e viene condivisa da questa Camera

Era pertanto a B________________ che le parti avrebbero dovuto procedere alla verifica dell’opera, esame che - come risulta dagli atti - è stato effettivamente fatto ma in maniera (solo) sommaria - circostanza ammessa dall’appellante medesima (appello, pag. 7) - senza disimballare il vetro, ciò che - secondo il primo giudice - ha impedito una tempestiva identificazione dei difetti.

A proposito di questa verifica E______ R________________, amministratore delegato di AO 1, ha dichiarato che “per quanto riguarda la consegna del secondo vetro ricordo di essermi recato direttamente presso l’officina di AP1__________ per controllare lo stato di questo secondo vetro. Al riguardo ero stato direttamente contattato dal signor Ca________________ per organizzare questo appuntamento. Al mio arrivo a questo appuntamento non ho incontrato direttamente il signor Ca________________ il quale aveva lasciato detto al suo tecnico (presumo sia il signor C________________) di occuparsi del controllo del vetro unitamente a me. Io e il signor C________________ abbiamo quindi misurato il vetro. Abbiamo controllato la curvatura dello stesso (l’imballaggio permetteva un controllo del genere). Avendo accertato la correttezza del vetro fornito ricordo di aver detto al signor C________________ che sarebbe stato più opportuno disimballare il vetro e portarlo all’aria aperta alla luce del sole al fine di controllare l’esistenza di possibili difetti (…)” (deposizione del 26 aprile 2023, pag. 4), ciò che non è però stato fatto.

Circostanza confermata da M______ C________________, presidente del CdA di AP 1, il quale ha infatti indicato che “in occasione della consegna del secondo vetro si è proceduto ad una verifica dello stesso senza togliere l’imballaggio” e questo in quanto “l’imballaggio era di tipo “gabbia” nel senso che presentava liste orizzontali di legno che permettevano un controllo del vetro” (deposizione del 26.04.2023, pag. 3). Risulta pertanto pacificamente dagli atti che al momento della consegna a B__________ il vetro non è stato tolto dall’imballaggio e controllato in maniera scrupolosa ma è stato esaminato unicamente attraverso le liste in legno che lo racchiudevano.

A ragione il Pretore aggiunto ha ritenuto che un simile esame non soddisfacesse le esigenze di accuratezza poste dall’art. 367 CO (cfr. anche Gauch, op. cit., n. 2119; Zindel/Schott, in: op. cit., n. 9 ad art. 367 CO), ancor più alla luce del fatto che la prima fornitura aveva presentato dei difetti, circostanza che avrebbe dovuto indurre la committente a maggior prudenza e a eseguire una valutazione attenta e scrupolosa dell’opera.

9.3. Si tratta ora di verificare se un esame più accurato avrebbe permesso di rilevare le imperfezioni del vetro già in quel frangente, ciò che AP 1 contesta allegando che neppure i rappresentanti della controparte presenti sul cantiere in data 10 ottobre 2019 al momento del disimballo e del montaggio le hanno rilevate e che “pretendere che un qualsiasi operatore del ramo edile non cognito di vetri e delle loro imperfezioni si erga a perito al momento in cui deve esaminare l’opera (…)” è “pretestuoso”, sostenendo così implicitamente che per osservarle sarebbero state necessarie particolari conoscenze tecniche (appello, pagg. 8 e 9).

Preliminarmente e a scanso di equivoci, è utile rimarcare che il perito giudiziario ing. __________ ha accertato che una parte dei difetti - in particolare “gli accumuli di graffi (…) presenti nell’intercapedine del vetro isolante” “ripartiti nella zona principale centrale” - erano dei difetti di “fabbricazione del vetro” e non erano dovuti a una successiva (errata) manipolazione o ai lavori di montaggio (cfr. audizione del 17 gennaio 2024 pag. 2 nonché sopralluogo del 12 giugno 2023). Diversamente da quanto allega AP 1, è pertanto corretto ritenere che gli stessi fossero già presenti quando il vetro è stato consegnato a __________ il 6 settembre 2019. Non vi è infatti alcun indizio che queste imperfezioni siano sorte in seguito.

Entrando nel merito della contestazione, è necessario chiarire che - contrariamente a quanto sostiene l’appellante - l’onere di verifica dell’opera ricade sulla committente e questo anche nel caso in cui sia presente in loco pure la ditta appaltatrice (nello specifico rappresentata dal suo amministratore delegato E______ R________________), a meno che quest’ultima non abbia scientemente sottaciuto i difetti, ipotesi quest’ultima che non si realizza in concreto e che non è neppure mai stata ventilata da AP 1.

Il testo legale degli art. 367 cpv. 1 CO e 370 cpv. 1 CO non lascia dubbi al riguardo di chi debba sopportare questo onere (cfr. anche Zindel/Schott, in: op. cit., n. 3 ad art. 367 CO e n. 9 ad art. 370 CO). Questa argomentazione appellatoria si rivela pertanto manifestamente infondata.

Neppure può essere seguita AP 1 laddove sostiene che solo una persona con conoscenze specifiche avrebbe potuto individuare i difetti; a riprova dell’inconsistenza dell’allegazione basti menzionare il fatto che le imperfezioni sono state rilevate dal cliente finale G______ E________________ e solo a seguito della sua segnalazione accertate pure da un tecnico (audizione testimoniale di G______ E________________ del 16 marzo 2023, pag. 3; doc. U). A questo va aggiunto che non risulta neppure che il perito giudiziario ing. __________ nell’effettuare la valutazione del vetro abbia messo in atto delle misure particolari ma, come spiegato dallo stesso, egli si è (semplicemente) posto “a una distanza di 3 metri dal vetro in posizione perpendicolare al vetro stesso (…)” in un momento in cui “le condizioni di luce erano ottimali”, (verbale perizia orale del 17 gennaio 2014, pag. 2); in concreto, risulta dagli atti che il sopralluogo è stato effettuato di pomeriggio “alle ore 16:15” in un giorno con “luce

  • diretta diffusa (cielo velato)” (cfr. referto relativo al sopralluogo del 12 giugno 2023). Ora, anche da una persona inesperta del settore che debba verificare l’eventuale presenza di difetti in un vetro, ci si può legittimamente attendere che lo analizzi da distanze diverse, cambiando angolazione e lo osservi in un momento in cui vi è una buona luminosità senza essere abbagliato dal sole. Un simile esame non ha nulla di eccezionale e - diversamente da quanto sembra credere l’appellante - può essere preteso anche da un “qualsiasi operatore del ramo edile” (appello, pag. 8).

Sulla base di quanto sin qui esposto è pertanto lecito ritenere che un esame attento del vetro - tolto dall’imballaggio ed esposto alla luce - e concentrato sulla sua parte centrale che era quella in cui già in occasione della prima fornitura erano state riscontrate le imperfezioni, avrebbe permesso di rilevare i difetti già in data 6 settembre 2019, così come stabilito dal Pretore aggiunto. A questo proposito è utile rimarcare che né AP 1 - a cui incombe l’onere di provare la tempestività della notifica - né AO 1 riferiscono di condizioni metereologiche e/o di luminosità sfavorevoli che avrebbero impedito un simile esame, anzi dalle parole di E______ R________________ traspare proprio il contrario: egli ha, infatti, affermato di aver consigliato alla controparte di “disimballare il vetro e portarlo all’aria aperta alla luce del sole” (deposizione cit., pag. 4), ciò che lascia ragionevolmente ritenere che fosse possibile procedere in tal senso.

Nello specifico, l’omissione di una verifica accurata e attenta ha avuto quale conseguenza quella di impedire alla committente di individuare i difetti - già presenti e rilevabili

  • in data 6 settembre 2019 e, di rifesso, di darne poi tempestiva notifica.

Alla luce di tutto quanto precede, la notifica datata 28 ottobre 2019 - inviata oltre un mese e mezzo dopo il giorno in cui il vetro avrebbe potuto e dovuto essere esaminato - non può che essere giudicata tardiva; l’opera è pertanto da ritenersi approvata tacitamente ex art. 370 cpv. 2 CO così come sancito nel giudizio pretorile.

9.4. Quand’anche si volesse ritenere - seguendo la tesi appellatoria - quale luogo di consegna (e di verifica) il cantiere di Ca______ e la data del 10 ottobre 2019, la vertenza non avrebbe esito diverso.

Come poc’anzi ricordato, l’onere di verificare l’opera spettava alla committente e non alla ditta appaltatrice e questo nonostante la presenza sul cantiere di E______ R________________ e di alcuni suoi operai. Il fatto che “nessuno in quell’occasione ha riscontrato difetti evidenti presenti nel vetro” (appello, pag. 9) non sgrava AP 1 dalle proprie responsabilità.

Ammesso pure - quale ipotesi di studio - che il 10 ottobre 2019, giorno del trasporto sul cantiere del vetro e della sua posa, le condizioni di luminosità non fossero ottimali per valutare l’eventuale presenza di difetti - ciò che invero AP 1 neppure sostiene - la ricorrente non spiega come mai gli stessi non siano stati rilevati sino al 25 ottobre 2019.

In particolare, la committente non allega e tantomeno dimostra di aver effettuato

  • in quel lasso di tempo - delle verifiche del vetro, rispettivamente che le condizioni non sono mai state tali da poterlo controllare in modo accurato. Omissioni queste che vanno inevitabilmente a suo sfavore in ragione degli oneri a suo carico sopra esposti.

Ne consegue pertanto che - anche nella (denegata) ipotesi qui in esame - la notifica di data 28 ottobre 2019 non può che essere ritenuta tardiva.

  1. Se ne conclude che, nei limiti della sua ricevibilità, l’appello dev’essere respinto. Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore litigioso di fr. 18'499.60, seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili alla controparte non avendo AO 1 presentato un allegato di risposta.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la LTG

decide:

  1. L’appello 18 novembre 2024 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

  2. Le spese processuali di fr. 2'000.- sono a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.

  3. Notificazione:

  • PA1, P______;
  • PA2, L______.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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