Incarto n. 12.2024.149
Lugano 8 aprile 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti
cancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2019.26 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud - promossa con petizione 18 dicembre 2019 da
AP 1 patrocinato da PA 1
contro
AO 1 patrocinata da PA 2
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta a pagare CHF 11'069.30 oltre interessi al 5% dal 31 ottobre 2016 per vacanze non godute, a pagare CHF 4'238.10 oltre interessi al 5% dal 31 gennaio 2016 quale controvalore dell’Employee Stock Purchase Plan (ESPP) per il 2015, a pagare almeno CHF 232'446.14 oltre interessi al 5% dal 31 ottobre 2016 per mancata concessione dell’esercizio delle Stock Options e a fornire un conteggio delle Stock Options maturate a suo favore nel 2016, domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore aggiunto, con decisione 16 settembre 2024, ha respinto in quanto ricevibile;
appellante l’attore, con appello 23 ottobre 2024, con cui ha chiesto in via principale la riforma del querelato giudizio nel senso di condannare la convenuta a pagare CHF 11'069.30 oltre interessi al 5% dal 31 ottobre 2016 per vacanze non godute con conseguente ricalcolo delle spese giudiziarie come ai considerandi, in via subordinata la riforma della decisione impugnata nel senso di ridurre le spese processuali a suo carico da CHF 12'000.- a CHF 8'500.- e le ripetibili da lui dovute da CHF 20'000.- a CHF 8'000.-, e in via ancor più subordinata l’annullamento della sentenza pretorile con rinvio della causa all’istanza inferiore affinché decida nel senso dei considerandi, in tutti i casi con protesta di spese e ripetibili;
mentre la convenuta, con risposta all’appello 11 dicembre 2024, ha postulato la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
Il 20 gennaio 2016 (doc. F) AO 1 ha disdetto il contratto di lavoro per il successivo 30 aprile, esonerando da subito AP 1 dall’obbligo di prestare ulteriore servizio e invitandolo ad usufruire di eventuali giorni di ferie non goduti.
Dal 23 gennaio al 31 agosto 2016 e dal 21 settembre 2016 al 28 febbraio 2017 AP 1 è stato inabile al lavoro per malattia, sicché il contratto è terminato il 31 ottobre 2016.
La convenuta si è integralmente opposta alla petizione.
Esperita l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore aggiunto, con decisione 16 settembre 2024, ha respinto la petizione nella misura in cui era ricevibile e ha posto le spese processuali di CHF 12’000.- (comprensivi di CHF 1'600.- per le spese di assunzione delle prove e di traduzione), oltre alle spese della conciliazione di CHF 500.-, a carico dell’attore, tenuto pure a rifondere alla controparte CHF 20’000.- a titolo di ripetibili.
Con l’appello 23 ottobre 2024 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta 11 dicembre 2024 consegnata alla Posta Svizzera l’indomani, l’attore ha chiesto in via principale la riforma del querelato giudizio nel senso di condannare la convenuta a pagare CHF 11'069.30 oltre interessi al 5% dal 31 ottobre 2016 per vacanze non godute con conseguente ricalcolo delle spese giudiziarie come ai considerandi (e dunque, di fatto, secondo quanto postulato anche in via subordinata), in via subordinata la riforma della decisione impugnata nel senso di ridurre le spese processuali a suo carico a CHF 8'500.- e le ripetibili da lui dovute a CHF 8'000.-, e in via ancor più subordinata, lamentando una violazione del diritto di essere sentito siccome il primo giudice avrebbe omesso di considerare alcune sue argomentazioni comunque qui riproposte, l’annullamento della sentenza pretorile - sempre laddove riferita alla pretesa di CHF 11'069.30 oltre interessi per vacanze non godute - con rinvio della causa all’istanza inferiore affinché decida nel senso dei considerandi, in tutti i casi protestando spese e ripetibili.
L’art. 308 CPC prevede tra le altre cose che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza (cpv. 1 lett. a), posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno CHF 10'000.- (cpv. 2).
Nel caso di specie, nei confronti della pronuncia pretorile in esame, che è una decisione finale di prima istanza resa in una controversia patrimoniale dal valore superiore a CHF 10'000.- (e meglio di almeno CHF 247'753.54), è pertanto esperibile il rimedio dell’appello, che, essendo stato inoltrato dall’attore alla Camera d’appello competente per materia (art. 48 lett. b n. 1 LOG) entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del giudizio (art. 311 cpv. 1 CPC), avvenuta il 23 settembre 2024 (cfr. doc. B d’appello), è tempestivo e, da questo punto di vista, ricevibile.
Anche la risposta all’appello, inoltrata dalla convenuta entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del gravame (art. 312 cpv. 2 CPC), avvenuta il 13 novembre 2024 (cfr. tracciamento postale allegato alla risposta all’appello), è a sua volta tempestiva.
Per quanto qui interessa, il giudice di prime cure ha ritenuto che l’attore, gravato dell’onere di allegazione e della prova (TF 4A_587/2020 del 28 maggio 2021 consid. 3.1.1; Cerottini, in: Dunand / Mahon, Commentaire du contrat de travail, 2ª ed. [in seguito: Cerottini, Commentaire], n. 27 ad art. 329a CO), non avesse né allegato né dimostrato - non avendo prodotto nessun certificato medico che si esprimesse sulle sue condizioni di salute nel periodo del suo esonero (in particolare sulla natura, durata e intensità della malattia) oppure che attestasse in modo esplicito che il suo stato medico gli impedisse di beneficiare delle vacanze, e nulla risultando a questo proposito nemmeno dai conteggi del suo assicuratore malattia (doc. H) - che la sua accertata inabilità lavorativa dal 23 gennaio al 31 agosto 2016 prima e dal 21 settembre al 31 ottobre 2016 poi gli avesse impedito di beneficiare delle vacanze in natura nel periodo in cui era stato esonerato dall’obbligo di prestare ulteriore servizio.
6.1. In questa sede l’attore ha censurato l’assunto pretorile secondo cui sarebbe spettato a lui allegare e poi provare che la sua inabilità lavorativa avesse pure comportato un’inabilità al godimento in natura delle vacanze arretrate nel periodo in cui era stato esonerato dall’obbligo di prestare ulteriore servizio.
Ed ha aggiunto di aver comunque adempiuto a quell’onere.
Come si vedrà, la censura è tuttavia infondata.
6.1.1. Nonostante sia vero che dalla giurisprudenza del Tribunale federale citata dal Pretore aggiunto, riferita a tutt’altra questione, non si poteva evincere che l’onere di allegazione e della prova sul tema incombesse al lavoratore, è però altrettanto vero che ciò risultava dalla dottrina menzionata nella sentenza, che per altro ha trovato conferma in altre pubblicazioni (Egli, Strittige Fragen zum Thema “Ferien”, in: ArbR 2006 p. 148; Carruzzo, Le contrat individuel de travail, p. 360; Geiser / Müller / Parli, Arbeitsrecht in der Schweiz, 4ª ed., p. 225; Müller / Stengel, Rechtsfragen um Ferien - Aktuelle Probleme, in: Portmann / Aubert / Müller / Rudolph, Festschrift für Adrian Von Kaenel, p. 336; Cerottini, Les vacances dans le CO - Quelques aspects choisis, in: Défago / Dunand / Mahon, Congés, vacances et flexibilisation du temps de travail, p. 45).
6.1.2. Ciò posto, l’attore non può essere seguito nemmeno laddove ha preteso di aver comunque adempiuto all’onere di allegazione e della prova fondandosi sull’assunto dottrinale secondo cui, per potersi ammettere che l’inabilità lavorativa comportasse pure un’inabilità al godimento in natura delle vacanze arretrate, bastava in realtà allegare e provare che la stessa era duratura e di un’intensità tale da far venir meno lo scopo delle vacanze, cioè impedire il recupero fisico o psichico del lavoratore (Wyler / Heinzer, Droit du travail, 4ª ed., p. 492; così pure - si aggiunga qui - Cerottini, Commentaire, n. 18 seg. ad art. 329a CO; Pai, .ncapacité” de travail: impossibilité ou confort?, in: Wyler, Panorama IV en droit du travail, p. 517), rispettivamente, secondo la giurisprudenza, bastava allegare e provare che la stessa era durata almeno 3 mesi (Cour de Justice de Genève C/6077/2017-1 del 22 maggio 2019 consid. 5.4, secondo cui in tal caso spettava semmai al datore di lavoro provare il contrario).
Nel caso di specie l’attore ha in sé ragione laddove ha evidenziato che la sua incapacità lavorativa per malattia, protrattasi dapprima per oltre 7 mesi (dal 23 gennaio al 31 agosto 2016) e in seguito ancora per oltre un mese (dal 21 settembre al 31 ottobre 2016), era sicuramente stata duratura. Sennonché, contrariamente alla fattispecie trattata dalla Corte di Ginevra, nella petizione e nella replica di questo procedimento nulla è stato addotto e nulla è stato in seguito provato in merito all’intensità (ossia all’oggettiva gravità) della sua incapacità lavorativa per malattia, che per altro non è mai stata specificata. È vero che, sul tema dell’intensità di quella sua incapacità lavorativa, l’attore ha qui accennato al fatto che per un testimone egli “fu” persino “ricoverato in ospedale” (appello p. 9), il che in base alla dottrina dimostrerebbe la gravità della stessa (Wyler / Heinzer, op. cit., ibidem; Cerottini, Commentaire, n. 18 ad art. 329a CO; Pai, op. cit., ibidem). È però altrettanto vero che nell’occasione quel testimone (S__________ __________ p. 2) si era limitato a riferire, senza oltretutto aver fornito alcun dettaglio, che il ricovero in questione era avvenuto solo nell’ultima decade di settembre 2016 (“il 21 settembre 2016 c’è stata una nuova situazione che ci ha fatto riaprire il caso: abbiamo ricevuto un certificato di ricovero del signor AP 1 e quindi il caso è stato riaperto dal 21 settembre 2016 e si è poi concluso il 1° marzo 2017”), ma non aveva poi chiarito se anche nel periodo precedente, ossia dal 23 gennaio al 31 agosto 2016, vi erano state eventuali altre ospedalizzazioni (e in caso affermativo di quale durata), che in tal modo non sono state provate.
Non essendo così provato che almeno durante i 147 giorni feriali (dal 23 gennaio al 31 agosto 2016 e dal 1° al 21 settembre 2016, periodo in cui risultava comunque abile al lavoro) l’incapacità lavorativa per malattia dell’attore fosse tale da far venir meno lo scopo delle vacanze, si può senz’altro ritenere che egli fosse in grado di godere in natura dei suoi 29 giorni di vacanza residui (per analogia TF 9C_356/2020 del 6 maggio 2021 consid. 6.3).
In tali circostanze, anche il rimprovero mosso al primo giudice di non aver vagliato queste considerazioni, qui riproposte ma - come detto - risultate infondate, si rivela privo di rilevanza.
6.2. Stando così le cose, il giudizio con cui il giudice di prime cure ha respinto la pretesa attorea per vacanze non godute può essere confermato, senza che sia necessario esaminare se la stessa ammontasse effettivamente a CHF 11'069.30 o solo, come sostenuto dalla convenuta, a CHF 7'772.-, oltre interessi.
In merito alle prime, premesso che in base all’art. 7 LTG la tassa di giustizia poteva in concreto essere fissata tra CHF 8'000.- e CHF 20'000.-, ha sostenuto che, “alla luce della complessità e della natura della causa”, “risulta più che ragionevole” esporre CHF 8'500.- (comprensivi di CHF 1'600.- per spese varie) anziché CHF 12'000.- (sempre comprensivi di quei CHF 1'600.-).
Per quanto riguarda le seconde, premesso che secondo l’art. 13 cpv. 1 RTar, nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo giustifichino, l’autorità competente può derogare alle suddette disposizioni, ha sostenuto che in concreto, “tenuto conto della difficoltà della lite e del dispendio orario che ci si può attendere da un rappresentante ragionevole”, “risulta evidente che CHF 20'000.- a titolo di ripetibili sono da considerarsi sproporzionati e sembrerebbe … che siano stati fissati a scopo punitivo … tant’è che tale importo corrisponde addirittura a circa 71 ore di lavoro a CHF 280.-/ora (cfr. art. 12 RTar), dispendio orario completamente irrealistico per la causa”, e, sulla base di un proprio calcolo, che di fatto “mediava” l’onorario ad valorem a suo dire di CHF 14'865.20 con l’onorario ad horam a suo dire di CHF 7'000.- (per 25 ore di lavoro), ha proposto di ridurre le ripetibili a suo carico a CHF 8'000.-.
7.1. La censura relativa alle spese processuali dev’essere disattesa.
Essa è innanzitutto irricevibile, per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), in quanto l’attore non ha spiegato perché “la complessità e la natura della causa”, da lui non meglio illustrate, dovrebbero giustificare una tassa di giustizia inferiore ai limiti tariffari e nemmeno ha esposto le ragioni di fatto o di diritto per cui “risulta più che ragionevole” contenere nella misura da lui proposta la tassa di giustizia decisa dal primo giudice.
Essa sarebbe comunque stata destinata all’insuccesso anche laddove fosse stata ricevibile. Per giurisprudenza invalsa, nella fissazione della tassa di giustizia il giudice gode in effetti di un ampio potere di apprezzamento, censurabile in appello solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che di regola non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi e i massimi della LTG (II CCA 11 marzo 2014 inc. n. 12.2013.88, 25 novembre 2014 inc. n. 12.2014.121; III CCA 14 febbraio 2011 inc. 13.2011.3). E nel caso di specie, avendo attribuito un importo di CHF 10'400.- (CHF 12'000.- ./. CHF 1'600.- per spese varie), egli ha senz’altro ossequiato i limiti dell’art. 7 LTG, che l’attore, proponendo un importo di soli CHF 6’900.- (CHF 8’500.- ./. CHF 1'600.- di spese varie), non ha invece rispettato.
7.2. Ma anche la censura relativa alle ripetibili dev’essere disattesa.
Essa è innanzitutto irricevibile, per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), in quanto l’attore non ha di fatto spiegato per quali ragioni si sarebbe imposta l’applicazione dell’art. 13 cpv. 1 RTar (che consente eccezionalmente di “mediare” l’onorario ad valorem di cui all’art. 11 RTar con quello ad horam di cui all’art. 12 RTar), anziché della regola di cui all’art. 11 RTar (che in caso di pratiche con valore determinato o determinabile impone di far capo all’onorario ad valorem), e meglio si sarebbe in presenza di un caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla tariffa o ancora di una fattispecie in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo giustificassero: egli non ha in effetti spiegato perché “la difficoltà della lite”, da lui non meglio illustrata, e il “dispendio orario” di 25 ore a suo dire impiegato dal patrocinatore della controparte (e il conseguente onorario ad horam), nuovamente da lui non meglio illustrato, imporrebbe di derogare dalla regola di cui si è detto; e neppure ha dettagliato le ragioni di fatto o di diritto per cui “risulta evidente che CHF 20'000.- a titolo di ripetibili sono da considerarsi sproporzionati e sembrerebbe … che siano stati fissati a scopo punitivo”, sicché si giustificherebbe di ridurre le ripetibili proprio a CHF 8'000.-.
Essa sarebbe comunque stata da respingere anche laddove fosse stata ricevibile. Per giurisprudenza invalsa, anche nella fissazione delle ripetibili il Pretore aggiunto gode in effetti di un ampio potere di apprezzamento, censurabile in appello solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che di regola non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi e i massimi della RTar (II CCA 11 marzo 2014 inc. n. 12.2013.88, 25 novembre 2014 inc. n. 12.2014.121; III CCA 14 febbraio 2011 inc. 13.2011.3). Visto che in presenza di un valore litigioso determinato di almeno CHF 247'753.54 l’art. 11 cpv. 1 RTar permetteva di quantificare le ripetibili sulla base di un’aliquota dal 6% al 9% del valore litigioso e considerato che le condizioni eccezionali per far capo all’art. 13 cpv. 1 RTar non erano per nulla date, il giudice di prime cure, attribuendo un’indennità per ripetibili di CHF 20'000.- (pari a circa l’8.07% del valore litigioso), non ha in effetti oltrepassato i limiti della tariffa applicabile, per cui il suo giudizio sul tema, per altro del tutto congruo alle particolarità della lite (che nell’ambito di una causa di difficoltà almeno media aveva comportato, per il patrocinatore della convenuta, l’esame della petizione di 6 pagine e della replica di 12 pagine, l’allestimento della risposta di 11 pagine e della duplica di 9 pagine, la partecipazione a 5 udienze, la presentazione di 3 memoriali di domande rogatoriali, di altrettante opposizioni alle controdomande rogatoriali della controparte, di osservazioni a un’istanza di contestazione della sua capacità di postulazione e l’allestimento dell’allegato conclusivo di 6 pagine, il tutto per altro per un dispendio di tempo di gran lunga superiore a 25 ore), sfugge a qualsiasi critica.
Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di CHF 11'069.30, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Nonostante in questa sede sia in discussione una pretesa in materia di contratto di lavoro di valore inferiore a CHF 30'000.-, la relativa procedura non può in effetti essere considerata gratuita ai sensi dell’art. 114 lett. c CPC, essendo determinante il fatto che in prima istanza il valore della domanda eccedeva quella soglia (DTF 100 II 358 consid. a, 115 II 30 consid. 5b; II CCA 12 settembre 2017 inc. n. 12.2016.149, 8 marzo 2021 inc. n. 12.2019.93, 10 settembre 2024 inc. n. 12.2024.51).
Per questi motivi,
visti l’art. 106 CPC e il RTar
decide:
I. L’appello 23 ottobre 2024 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II. Le spese processuali della procedura di appello di CHF 1'000.- sono poste a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte CHF 1’000.- per ripetibili.
III. Notificazione:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso di almeno CHF 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 lett. a e 100 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).