Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 03.12.2024 12.2024.122

Incarto n. 12.2024.122

Lugano 3 dicembre 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti

cancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2022.194 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 20 ottobre 2022 da

AP 1 patrocinata da PA 1

contro

AO 1 patrocinata da PA 2

chiedente la condanna della convenuta al pagamento di CHF 50'548.51 oltre interessi al 5% dal 7 maggio 2017 su CHF 40'011.71 e dal 31 maggio 2022 su CHF 10'536.80, domanda perlopiù avversata dalla controparte, la quale ha per finire postulato la reiezione della petizione tranne che per l’importo di CHF 4'933.47 oltre interessi al 5% dal 7 maggio 2017, e che il Pretore con decisione 6 agosto 2024, poi parzialmente rettificata l’8 agosto 2024, ha stralciato dai ruoli per acquiescenza in ragione di CHF 4'933.47 oltre interessi al 5% dal 7 maggio 2017, ha respinto in ordine in ragione di CHF 15'990.98 e ha respinto in ragione di CHF 29'624.06;

appellante l’attrice, con appello 16 settembre 2024, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione (salvo nella misura in cui era stata stralciata dai ruoli per acquiescenza), protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la convenuta, con risposta all’appello 23 ottobre 2024, ha postulato la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili;

preso atto della replica spontanea 11 novembre 2014 dell’attrice;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

A. Tra il settembre e l’ottobre 2014 __________ C__________ e A__________ , alla quale nel giugno 2015 è subentrata AO 1 (cfr. doc. D2 e D1), hanno stipulato due contratti d’appalto aventi per oggetto la fornitura e la posa dei balconi in legno (doc. C1) rispettivamente la fornitura e la posa dei pavimenti in legno (doc. C2), destinati al cantiere “” a __________.

B. Al punto 4 delle convenzioni 27 agosto 2015 (doc. F1 e F2), rette dal diritto svizzero e controfirmate per conoscenza e accordo da AP 1, AO 1, dopo aver dato atto di aver delegato la posa dei balconi in legno e dei pavimenti in legno a quest’ultima società “mettendo a disposizione di AP 1 il necessario personale qualificato”, si è impegnata “ad anticipare sui conti bancari appositamente aperti a tal fine da AP 1 (rubrica “posatori - AO 1”…) gli importi necessari al pagamento dei salari per il personale addetto alla posa e … a mantenere un saldo in conto sufficiente affinché AP 1 possa provvedere al pagamento dei salari, oneri sociali e assicurativi, spese e di ogni altro onere” relativi ai contratti d’appalto summenzionati.

C. Nella primavera del 2017 tra AO 1 e AP 1 è sorta una controversia sulle rispettive posizioni di dare / avere, che ha fatto oggetto dapprima dell’inc. n. SE.2018.11 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, e ora dell’inc. n. OR.2022.194 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, che ci occupa.

D. Nell’ambito dell’inc. n. SE.2018.11, con petizione 17 gennaio 2018 AO 1 aveva convenuto in giudizio AP 1 per ottenere la sua condanna al pagamento di CHF 10'146.53 oltre interessi al 5% dal 14 aprile 2017 e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano.

Con risposta e domanda riconvenzionale 18 giugno 2018 AP 1 si era opposta alla petizione e aveva chiesto la condanna di AO 1 al pagamento di CHF 58'235.04 oltre interessi al 5% dal 26 aprile 2017 su CHF 39'975.70 e dal 18 giugno 2018 su CHF 18'259.34, sostenendo di essere lei a vantare ancora dei crediti (CHF 5'924.45 per conguaglio “costo aziendale stipendi 2015”, CHF 34'051.26 per saldo a suo favore risultante dal doc. I [dato in particolare dalle due posizioni, invero contestate da AO 1, di CHF 10'335.40 + IVA per “facchini” ingaggiati da J__________ __________ nel 2016 e di CHF 36'000.- + IVA per prestazioni di __________ C__________], CHF 15'000.- per costi di L__________ __________, CHF 603.33 per interessi e CHF 2'656.- per rifusione sconti). Essa a quel momento aveva precisato che “nella denegata ipotesi che eventuali pretese di parte attrice fossero ritenute fondate, il suddetto credito viene in ogni caso posto in parziale compensazione” (risposta e domanda riconvenzionale dell’inc. n. SE.2018.11 rich. p. 11).

D.a. Esperita l’istruttoria - nell’ambito della quale erano stati in particolare sentiti in qualità di testi l’ex amministratore unico di AO 1 e poi dipendente di AP 1 (D__________ ), la consulente del personale di J __________ (G__________ , doc. 3) e due dipendenti della contabile di AP 1 L __________ (__________ M__________ e __________ B__________), come pure in qualità di parte l’attuale amministratore unico di AO 1 (__________ P__________, doc. 4) - e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con decisione 25 giugno 2019 (doc. 1), aveva respinto la petizione e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, aveva condannato AO 1 al pagamento di CHF 10'857.92 oltre interessi al 5% dal 18 giugno 2018. Egli aveva ritenuto che le pretese residue di AO 1, da lui rettificate in CHF 10'066.53, fossero compensate, con persino un saldo a favore di AP 1, dalle maggiori contropretese di quest’ultima, quella di CHF 5'924.45 per conguaglio “costo aziendale stipendi 2015” e quella di CHF 15'000.- per costi di L__________ , mentre che le contropretese di CHF 10'335.40 + IVA per “facchini” ingaggiati da J __________ nel 2016, di CHF 36'000.- + IVA per prestazioni di __________ C__________, di CHF 603.33 per interessi e di CHF 2'656.- per rifusione sconti erano risultate prive di fondamento.

D.b. Con decisione 25 agosto 2020 (doc. O, regolarmente passata in giudicato) la seconda Camera civile del Tribunale d’appello, accogliendo parzialmente l’appello di AO 1 (volto ad accogliere la petizione per CHF 10'066.53 oltre interessi al 5% dal 14 aprile 2017 con rigetto in tale misura dell’opposizione al PE e a respingere la domanda riconvenzionale) e respingendo l’appello di AP 1 (volto invece ad accogliere la domanda riconvenzionale per CHF 54'975.71 oltre interessi al 5% dal 26 aprile 2017 su CHF 39'975.71 e dal 18 giugno 2018 su CHF 15'000.-), aveva riformato la pronuncia pretorile unicamente nel senso che aveva allora dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale. Essa, nell’ambito del giudizio sulla petizione, che di fatto era stato così confermato, aveva ritenuto che, a fronte di un credito residuo di AO 1 di CHF 10'066.53, AP 1 non potesse vantare la contropretesa di CHF 5'924.45 per conguaglio “costo aziendale stipendi 2015”, ma solo quella di CHF 15'000.- per costi fatturatigli da L__________ , per cui era in definitiva con pertinenza che il Pretore aveva concluso che la petizione doveva essere respinta per compensazione (il tutto senza che fosse stato allora necessario esaminare la fondatezza o meno delle due ultime contropretese di AP 1, quella di CHF 10'335.40 + IVA per “facchini” ingaggiati da J __________ nel 2016 e quella di CHF 36'000.-

  • IVA per prestazioni di __________ C__________, ritenuto che le ulteriori due contropretese, quella di CHF 603.33 per interessi e quella di CHF 2'656.- per rifusione sconti, non erano per contro più state da lei riproposte in seconda sede).

E. Nell’ambito dell’inc. n. OR.2022.194, con petizione 20 ottobre 2022 AP 1, al beneficio dell’autorizzazione ad agire, ha convenuto in giudizio AO 1, per ottenerne la condanna al pagamento di CHF 50'548.51 oltre interessi al 5% dal 7 maggio 2017 su CHF 40'011.71 e dal 31 maggio 2022 su CHF 10'536.80. Essa ha ribadito di vantare dei crediti nei confronti della controparte (CHF 5'924.45 per conguaglio “costo aziendale stipendi 2015”, CHF 34'087.26 per saldo a suo favore risultante dal doc. I [dato in particolare dalle due posizioni, invero contestate dalla convenuta, di CHF 10'335.40 + IVA per “facchini” ingaggiati da J__________ __________ nel 2016 e di CHF 36'000.- + IVA per prestazioni di __________ C__________, ritenuto però che negli allegati di causa vi ha aggiunto CHF 36.- adducendo che in quel documento, come risultava dal doc. M, gli acconti da lei pagati erano stati impropriamente arrotondati in tale misura], CHF 15'000.- per costi di L__________ __________, CHF 603.33 per interessi e CHF 5'000.- per spese legali preprocessuali), aggiungendo che da questa somma dovevano però essere dedotti i CHF 10'066.53 riconosciuti alla controparte nell’ambito del procedimento di cui all’inc. n. SE.2018.11.

La convenuta si è opposta alla petizione, tranne che - dapprima in modo condizionato (ossia se fosse stata ammessa la competenza per territorio del giudice adito) e infine in modo incondizionato - per l’importo di CHF 4'933.47 oltre interessi al 5% dal 7 maggio 2017. A suo dire, nell’ambito del procedimento di cui all’inc. n. SE.2018.11 era infatti stato accertato che a fronte di una propria pretesa di CHF 10'066.53 la qui attrice poteva vantare una contropretesa di CHF 15'000.- per le prestazioni fornite da L__________ __________.

F. Esperita l’istruttoria - nell’ambito della quale sono stati in particolare sentiti in qualità di testi due dipendenti della contabile dell’attrice L__________ __________ (__________ M__________ e __________ B__________) e in qualità di parte l’amministratore unico dell’attrice (__________ C__________, cfr. doc. G) - e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con decisione 6 agosto 2024, poi parzialmente rettificata l’8 agosto 2024, ha stralciato dai ruoli la petizione per acquiescenza in ragione di CHF 4'933.47 oltre interessi al 5% dal 7 maggio 2017 (dispositivo n. 1), l’ha respinta in ordine in ragione di CHF 15'990.98 (dispositivo n. 2) e l’ha respinta in ragione di CHF 29'624.06 (dispositivo n. 3), ponendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi CHF 4’000.- nonché le spese della procedura di conciliazione (di CHF 500.-) per il 10% a carico della convenuta e per il 90% a carico dell’attrice, tenuta altresì a rifondere alla controparte CHF 5'200.- per ripetibili (dispositivo n. 4). Il giudice di prime cure ha ritenuto che la petizione dovesse essere respinta in ordine per l’esistenza di regiudicata nella misura in cui aveva per oggetto le pretese di CHF 5'924.45 (conguaglio “costo aziendale stipendi 2015”) e di CHF 10'066.53 (parte compensata della fattura di L__________ __________ di CHF 15'000.-), dovesse essere stralciata dai ruoli nella misura in cui la convenuta aveva dichiarato la propria acquiescenza, cioè per CHF 4'933.47 (parte non compensata della fattura di L__________ __________ di CHF 15'000.-), e per l’importo complessivo restante, cioè per CHF 29'624.06, dovesse essere respinta nel merito.

G. Con l’appello 16 settembre 2024 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta 23 ottobre 2024 (a cui ha fatto seguito la replica spontanea 11 novembre 2014), l’attrice ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione (salvo nella misura in cui, come stabilito nel dispositivo n. 1, la stessa era stata stralciata dai ruoli per acquiescenza), protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

considerando

in diritto:

  1. L’art. 308 CPC prevede tra le altre cose che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza (cpv. 1 lett. a), posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno CHF 10'000.- (cpv. 2).

Nel caso di specie, nei confronti della pronuncia pretorile in esame, che è una decisione finale di prima istanza resa in una controversia patrimoniale dal valore superiore a CHF 10'000.- (e meglio di CHF 50'548.51), è pertanto esperibile il rimedio dell’appello, che, essendo stato concretamente inoltrato dall’attrice entro il termine di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC in combinazione con l’art. 142 cpv. 3 CPC), sospeso dal 15 luglio al 15 agosto incluso (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), dalla notificazione del giudizio rettificato, avvenuta il 9 agosto 2024, è tempestivo e, da questo punto di vista, ricevibile.

Anche la risposta all’appello, inoltrata dalla convenuta entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del gravame (art. 312 cpv. 2 CPC), avvenuta il 4 ottobre 2024, è a sua volta tempestiva.

  1. In questa sede l’attrice ha innanzitutto censurato siccome errato il dispositivo n. 2 con cui il Pretore aveva respinto in ordine la petizione, per l’esistenza di regiudicata, per CHF 15'990.98. A suo dire, il giudice di prime cure, che per altro avrebbe sbagliato nell’aver dichiarato irricevibile l’azione per un importo eccedente quello dell’intervenuta compensazione cresciuta in giudicato nell’ambito dell’inc. n. SE.2018.11, cioè quello di CHF 10'066.53, avrebbe piuttosto dovuto rilevare che in realtà quest’ultimo importo nemmeno faceva parte del petitum sottoposto a giudizio in questo procedimento, essendo appunto stato da lei compensato con le sue pretese di complessivi CHF 60'615.04: in definitiva, il primo giudice “avrebbe” così “dovuto entrare nel merito di tutte le pretese fatte valere da AP 1 (perché sulle singole posizioni di danno non vi è res iudicata) e poi dedurre dal valore complessivo i soli CHF 10'066.53” (appello p. 5).

2.1. L'art. 59 cpv. 2 lett. e CPC elenca tra i presupposti processuali “l'assenza di regiudicata”. In buona sostanza, in virtù di questa disposizione il giudice non può entrare nel merito di un'azione se una pretesa identica fondata sui medesimi fatti è già stata decisa tra le stesse parti con sentenza cresciuta in giudicato (TF 4A_306/2017 del 16 ottobre 2017 consid. 4.1) o con un suo surrogato, segnatamente per transazione, acquiescenza e desistenza (TF 5A_51/2013 del 10 novembre 2014 consid. 3.3).

La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che nel caso in cui la parte attrice faccia valere in causa una propria pretesa e la convenuta vi opponga in compensazione una contropretesa l’effetto di regiudicata si estende di principio anche a quest’ultima, e ciò anche laddove il giudizio sulla medesima non dovesse risultare dal dispositivo ma solo dalle motivazioni (TF 4A_611/2014 del 26 febbraio 2015 consid. 1.3.3). Se, in seguito a un’eccezione di compensazione, il giudice ha così avuto modo di decidere su una parte della contropretesa della convenuta, l’effetto di regiudicata si estende dunque, oltre alla pretesa attorea, anche a quella parte della contropretesa, non però alla sua parte rimanente (TF 4C.233/2000 del 15 novembre 2000 consid. 3a, 4A_611/2014 del 26 febbraio 2015 consid. 1.3.3). La questione di sapere se il giudice abbia effettivamente deciso sulla contropretesa posta in compensazione va di regola chiarita esaminando i considerandi del suo giudizio (TF 4A_568/2013 del 16 aprile 2014 consid. 2.2).

2.2. L’attrice non può essere seguita laddove ha sostenuto che il primo giudice “avrebbe dovuto entrare nel merito” di tutte le sue pretese e “dedurre dal valore complessivo … CHF 10'066.53”.

A seguito della decisione resa da questa Camera il 25 agosto 2020 nell’ambito dell’inc. n. SE.2018.11 (doc. O), con cui era stato deciso che le pretese residue della qui convenuta, di CHF 10'066.53, erano compensate dalla maggior contropretesa della qui attrice per costi di L__________ __________ (di CHF 15'000.-), si ha in effetti che limitatamente a CHF 10'066.53 la pretesa della qui convenuta e la contropretesa della qui attrice per costi di L__________ __________ erano state entrambe estinte per compensazione (art. 124 cpv. 2 CO). Stando così le cose, l’attrice, nel presente procedimento, non può pretendere che l’importo di CHF 10'066.53 riconosciuto allora di spettanza della convenuta, che dev’essere così dedotto dalla sua pretesa di CHF 15'000.- per costi di L__________ __________ (con un saldo non compensato di CHF 4'933.47), debba invece essere dedotto dal totale delle sue pretese di CHF 60'615.04.

In definitiva, al di là della (infelice) formulazione delle sue pretese, di fatto l’attrice, nei confronti della controparte, aveva azionato solo i seguenti crediti: CHF 5'924.45 per conguaglio “costo aziendale stipendi 2015”, CHF 34'087.26 per saldo risultante dal doc. I, CHF 4'933.47 (CHF 15'000.- dedotti i CHF 10'066.53 già compensati nell’ambito dell’inc. n. SE.2018.11) per costi di L__________ __________, CHF 603.33 per interessi e CHF 5'000.- per spese legali preprocessuali.

2.3. L’attrice ha tuttavia ragione, almeno in parte, laddove ha sostenuto che l’effetto di regiudicata non poteva essere ammesso per l’intero importo di CHF 15'990.98 riconosciuto dal Pretore (CHF 5'924.45 conguaglio “costo aziendale stipendi 2015” e CHF 10'066.53 parte compensata della fattura di L__________ __________ di CHF 15'000.-).

2.3.1. Premesso che, alla luce di quanto si è detto ai consid. 2.1 e 2.2, la pretesa effettivamente azionata dall’attrice con riferimento alla fattura di L__________ __________ ammontava a soli CHF 4'933.47 (CHF 15'000.- dedotti i CHF 10'066.53 già compensati nell’ambito dell’inc. n. SE.2018.11), si osserva che quella pretesa, in tale misura, non era mai stata giudicata nell’ambito dell’inc. n. SE.2018.11, sicché, dal punto di vista della regiudicata, nulla ostava al suo giudizio di merito (che non si è tuttavia poi reso necessario, in considerazione dell’acquiescenza della convenuta, giustamente formalizzata nel dispositivo n. 1).

Nulla impediva di giudicare nemmeno le due pretese di CHF 34'087.26 per saldo a favore dell’attrice risultante dal doc. I e di CHF 5'000.- per spese legali preprocessuali: in merito alla prima, si osserva che nell’ambito dell’inc. n. SE.2018.11, e meglio nella decisione resa il 25 agosto 2020 (doc. O), questa Camera non aveva ritenuto necessario esaminare la fondatezza o meno delle due pretese dell’attrice contestate dalla convenuta - quella di CHF 10'335.40 + IVA per “facchini” ingaggiati da J__________ __________ nel 2016 e quella di CHF 36'000.- + IVA per prestazioni di __________ C__________ - che, per far sì che la stessa fosse ammessa, avrebbero dovuto essere esistenti; la seconda non ha invece fatto oggetto dell’inc. n. SE.2018.11.

2.3.2. È invece a ragione che il giudice di prime cure ha ritenuto che la petizione, nella misura in cui aveva per oggetto la pretesa di CHF 5'924.45 per conguaglio “costo aziendale stipendi 2015”, doveva essere respinta in ordine per l’esistenza di regiudicata.

Nell’ambito del giudizio sulla petizione dell’inc. n. SE.2018.11, e meglio nella decisione resa il 25 agosto 2020 (doc. O), questa Camera aveva in effetti già deciso nel merito su quella pretesa, respingendola, laddove aveva evidenziato che, a fronte di un credito residuo della qui convenuta di CHF 10'066.53, la qui attrice non poteva vantare una propria contropretesa di CHF 5'924.45 da opporre in compensazione (prima ancora cioè di poterla eventualmente rivendicare in via riconvenzionale).

Contrariamente a quanto preteso dall’attrice, non è vero che nell’occasione questa Camera avesse statuito che “su quella somma non vi era stato in precedenza alcun litigio” (appello p. 6): i giudici cantonali avevano piuttosto rilevato che, per i motivi indicati e qui da riconfermare, “non esisteva, e non esiste, alcuna pretesa litigiosa tra loro, tanto meno di CHF 5'924.45, in relazione al “costo aziendale stipendi 2015”” (doc. O p. 7).

E sempre contrariamente a quanto sostenuto dall’attrice, che per il resto non ha qui comunque spiegato per quali eventuali altre ragioni la pretesa in questione avrebbe dovuto essere accolta, nemmeno è poi vero che la stessa sarebbe stata dovuta “anche perché così riconosciuta implicitamente da AO 1 (al riguardo cfr. il doc. 2, prodotto dalla stessa parte resistente, che indica quell’importo come dovuto)” (appello p. 6): in questa sede non è in effetti stato spiegato, e comunque non risulta, in che modo dal documento da lei menzionato, che in realtà non menzionava quella pretesa, si potesse dedurre, almeno implicitamente, che la stessa fosse stata riconosciuta dalla convenuta. Stando così le cose, la pretesa in questione, anche laddove, per ipotesi, fosse stata ricevibile, sarebbe stata in ogni caso da respingere.

2.3.3. Ma, a ben vedere, la petizione doveva essere respinta in ordine per l’esistenza di regiudicata, anche nella misura in cui aveva per oggetto la pretesa di CHF 603.33 per interessi.

Nell’ambito del giudizio sulla petizione dell’inc. n. SE.2018.11, e meglio nella decisione 25 giugno 2019 (doc. 1), il Pretore aveva in effetti già deciso nel merito su quella pretesa, respingendola, laddove aveva evidenziato che, a fronte di un credito residuo della qui convenuta di CHF 10'066.53, la qui attrice non poteva vantare una propria contropretesa di CHF 603.33 da opporre in compensazione (prima ancora cioè di poterla eventualmente rivendicare in via riconvenzionale), ritenuto poi che, su questo punto, la sua decisione non era stata censurata in appello.

Ma vi è di più. Confrontata con un giudizio, e meglio sempre quello reso il 25 giugno 2019 (doc. 1) dal Pretore nell’ambito dell’inc. n. SE.2018.11, che aveva accolto la sua domanda riconvenzionale solo per CHF 10'857.92 oltre interessi al 5% dal 18 giugno 2018 (ritenuto che essa, a fronte di un credito residuo della controparte di CHF 10'066.53, vantava la contropretesa di CHF 5'924.45 per conguaglio “costo aziendale stipendi 2015” e la contropretesa di CHF 15'000.- per costi fatturatigli da L__________ __________, ma non le ulteriori contropretese di CHF 603.33 per interessi e di CHF 2'656.- per rifusione sconti), la qui attrice, pur avendo appellato quel giudizio (chiedendo allora di accogliere la domanda riconvenzionale per CHF 54'975.71 oltre interessi al 5% dal 26 aprile 2017 su CHF 39'975.71 e dal 18 giugno 2018 su CHF 15'000.-), non aveva però più chiesto la condanna della controparte al pagamento della pretesa di CHF 603.33 per interessi (né della pretesa di CHF 2'656.- per rifusione sconti). Stando così le cose, essa, ancor prima che la domanda riconvenzionale fosse poi stata dichiarata irricevibile, aveva di fatto rinunciato a far valere la pretesa di CHF 603.33 per interessi, ritenuto che la sua desistenza ha effetto di regiudicata (art. 241 cpv. 2 CPC).

2.4. In definitiva la petizione doveva in realtà essere respinta in ordine, per l’esistenza di regiudicata, unicamente in ragione di CHF 6’527.78 (CHF 5'924.45 conguaglio “costo aziendale stipendi 2015” e CHF 603.33 per interessi).

  1. Il Pretore, esprimendosi sul saldo a favore dell’attrice di CHF 34'087.26 risultante dal doc. I (contestato dalla convenuta nella misura in cui, a suo dire, due delle posizioni conteggiate in quel documento, e meglio quella di CHF 10'335.40 + IVA per “facchini” ingaggiati da J__________ __________ nel 2016 e quella di CHF 36'000.- + IVA per prestazioni di __________ C__________, non sarebbero state a suo carico), ha ritenuto che la pretesa fosse infondata.

Da una parte non era stato sufficientemente provato che le fatture emesse da J__________ __________ nel 2016 all’indirizzo dell’attrice e riferite ai “facchini” che avevano svolto nel cantiere l’attività di trasporto e spostamento del materiale (e meglio solo quelli evidenziati in rosa nella fattura di cui al doc. T), da lei pagate, riguardassero effettivamente prestazioni eseguite nell’ambito degli accordi intercorsi tra le parti (doc. F1 e F2) e che, come tali, fossero poi da porre a carico della convenuta: la versione dell’attrice, secondo cui l’evidenziazione in rosa nel doc. T con conseguente attribuzione della posizione debitoria alla convenuta fosse stata opera di D__________ , allora amministratore della convenuta, era in effetti stata sostenuta solo da __________ C (interrogatorio p. 2 e 4) - essendo invece dubbio che __________ B__________, che pure aveva confermato la circostanza (testimonianza p. 4), potesse averla percepita in modo diretto -, ma era stata smentita da __________ P__________ (interrogato nell’inc. n. SE.2018.11 rich., doc. 4 p. 3) e G__________ __________ (sentita nell’inc. n. SE.2018.11 rich., doc. 3 p. 6 seg.).

Dall’altra nemmeno era stato sufficientemente provato che __________ C__________ avesse svolto personalmente le prestazioni elencate dall’attrice nei suoi allegati di causa e - verosimilmente - contemplate nell’onorario da lei versatogli, né quest’ultima aveva fornito elementi utili a quantificare un congruo onorario per le attività da lui effettivamente svolte: le due fatture di CHF 18'000.- ciascuna emesse da __________ C__________ all’indirizzo dell’attrice per l’attività da lui asseritamente svolta nel 2015 e nel 2016 (doc. S3) non dimostravano infatti nulla, giacché non fornivano alcuna indicazione circa le prestazioni per cui era stata chiesta una remunerazione; vi era inoltre il dubbio che le stesse fossero state create ad arte, essendo state emesse e pagate il 29 marzo 2017, benché riferite a due anni diversi e riportanti un onorario identico per entrambi gli anni, nonostante nel 2015 il personale messo a disposizione della convenuta fosse stato assunto direttamente dall’attrice, che dunque doveva gestirlo in veste di datrice di lavoro, mentre nel 2016 si era deciso di ricorrere al personale interinale fornito da J__________ __________ proprio per ridurre i costi amministrativi (testi __________ B__________ p. 6 e __________ M__________ p. 2), il che avrebbe logicamente dovuto portare a una riduzione delle prestazioni di __________ C__________; inoltre dalle testimonianze di __________ B__________ (p. 6) e __________ M__________ (p. 2) era risultato che gran parte delle attività che secondo l’attrice sarebbero state svolte e fatturate dal proprio amministratore unico, nel 2015 erano in realtà state effettuate e fatturate da L__________ ; ed era infine risultato che nel 2016 l’unica datrice di lavoro era invece J __________, sicché tutta la gestione del personale era a carico di quest’ultima.

3.1. Per l’attrice, la pretesa era invece perfettamente fondata.

Con riferimento alle fatture dei “facchini” evidenziati in rosa nella fattura di cui al doc. T, da lei pagate, essa ha ribadito che le stesse riguardavano effettivamente prestazioni eseguite nell’ambito degli accordi intercorsi tra le parti (doc. F1 e F2) e che, come tali, dovevano poi essere poste a carico della convenuta: in termini generali non si capiva per quale ragione le dichiarazioni rese da G__________ __________ e __________ P__________

  • ma non però quelle in senso contrario rese da D__________ __________ (testimonianza p. 9 nell’inc. SE.2018.11 rich.) e __________ B__________ (testimonianza p. 8 nell’inc. SE.2018.11 rich.) - nell’ambito del procedimento inc. n. SE.2018.11 “con riguardo alla domanda riconvenzionale giudicata inammissibile ab initio da codesta Camera”, che con ciò “non possono essere utilizzate in questo procedimento poiché contaminate dall’istruttoria esperita per errore sulla domanda riconvenzionale” (appello p. 9), dovrebbero avere un valore maggiore rispetto a quelle poi fornite da __________ C__________, __________ B__________ e __________ M__________; e in ogni caso la sua versione risultava comprovata dai doc. T e II nonché dalle dichiarazioni di __________ C__________ (interrogatorio p. 4), __________ B__________ (testimonianza p. 7 e testimonianza p. 8 seg. nell’inc. SE.2018.11 rich.) e __________ M__________ (testimonianza p. 2).

Per quanto riguardava invece le due fatture per le prestazioni di __________ C__________, essa, oltre ad aver rimproverato al giudice di prime cure di essersi fondato su delle tesi “che nemmeno trovano riscontro nelle” generiche “allegazioni” o “contestazioni” della convenuta (appello p. 12 seg.), che per altro nemmeno avevano fatto oggetto di una qualsiasi controprova da parte di quest’ultima, ha osservato come le stesse fossero errate: come rilevato da __________ C__________ (interrogatorio p. 3 e 5) e __________ M__________ (testimonianza p. 2) nonché dai doc. T e II, le due fatture (doc. S3) dimostravano che si trattava proprio delle prestazioni da lui fornite per la gestione del conto bancario dell’attrice, rubricato “posatori”; il dubbio che quelle fatture fossero state create ad arte, siccome emesse e pagate il 29 marzo 2017 e siccome riportanti un onorario identico per entrambi gli anni 2015 e 2016, costituiva un’inaccettabile illazione priva di fondamento; e non era affatto vero che nel 2016 l’unica datrice di lavoro sarebbe stata J__________ __________ sicché tutta la gestione del personale era a carico di quest’ultima, __________ M__________ avendo anzi riferito che anche in quell’anno __________ C__________ aveva provveduto a svolgere importanti prestazioni, segnatamente garantendo gli stipendi e fornendo i dati necessari affinché L__________ __________ potesse effettuare le mansioni di sua competenza (testimonianza p. 2).

3.2. Nel caso di specie, la questione di sapere se l’attrice potesse effettivamente vantare la pretesa (contestata dalla convenuta) di CHF 10'335.40 + IVA per “facchini” ingaggiati da J__________ __________ nel 2016 può tutto sommato rimanere indecisa, essendo comunque incontestabile che essa non poteva vantare l’altra pretesa (pure contestata dalla convenuta) di CHF 36'000.- + IVA per prestazioni di __________ C__________, di modo che il saldo da lei rivendicato di CHF 34'087.26 era in realtà inesistente (ed anzi, stante che l’IVA da considerare era quella dell’8%, vi era un saldo a favore della controparte di CHF 4'792.74).

3.2.1. L’attrice non può invero essere seguita laddove ha rimproverato al giudice di prime cure di essersi fondato, nel giudizio su questa pretesa, su delle tesi “che nemmeno trovano riscontro nelle” generiche “allegazioni” o “contestazioni” della convenuta.

Quel rimprovero è in sé irricevibile, per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non essendo stato spiegato quali sarebbero state le generiche “allegazioni” o “contestazioni” della convenuta sulle quali il primo giudice si sarebbe fondato.

Esso sarebbe comunque stato da respingere, atteso che la convenuta, negli allegati preliminari, aveva dapprima sostenuto che la pretesa in questione era “totalmente priva di giustificazione” (risposta p. 6) nel senso che “le spese C__________ … sono unicamente rappresentate da due bonifici di AP 1 a C__________ e da altrettante fatture riferite all’anno 2015, rispettivamente 2016, per una presunta e non meglio precisata “gestione del conto AP 1, rubricato posatori” (doc. S3). Appare pertanto evidente che non può risultare in alcun modo provato che tali bonifici, effettuati - nota bene - dall’attrice a favore del di lei azionista unico ed amministratore unico, rientrino nei “salari, oneri sociali ed assicurativi, spese ed ogni altro onere relativo al contratto di appalto” previsti dal punto 4 delle convenzioni doc. F1 e F2. Non si capisce infatti - né l’attrice prova a spiegarlo - cosa __________ C__________ avrebbe dovuto fare, rispettivamente abbia fatto per AP 1, ed in che relazione tali apparenti e contestate azioni siano con le convenzioni doc. F1 e F2. Tantomeno appare comprensibile e giustificata la quantificazione di tali prestazioni in CHF 18'000.- per anno. La pretesa risulta pertanto inventata e strumentale e non può trovare alcun accoglimento” (risposta p. 7) e in seguito aveva aggiunto che “parte attrice si limita a produrre le fatture che quest’ultimo, amministratore unico e azionista unico di AP 1, ha emesso a carico e si è fatto pagare dall’attrice per un non meglio precisato presunto - e contestato - lavoro da egli prestato. Del resto utilizzando i lavoratori da un’agenzia interinale l’unica cosa da fare era ricevere, classare e pagare le relative fatture. Aggiungasi che tale posizione … è “apparsa” solo a seguito dell’introduzione della prima causa da parte della qui convenuta con la quale veniva chiesto un saldo a suo favore. … parte attrice non produce in questa sede ulteriori elementi a supporto di una pretesa che anch’essa appare completamente strumentale e inventata” (duplica p. 6).

3.2.2.

3.2.2.1. Ciò premesso, visto che negli allegati preliminari la convenuta, con riferimento a questa pretesa, aveva contestato anche la congruità delle somme fatturate in CHF 18'000.- all’anno, la censura dell’attrice deve essere disattesa già per il fatto che essa, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è confrontata criticamente con l’assunto pretorile secondo cui non erano stati forniti elementi utili a quantificare un congruo onorario per le attività svolte da __________ C__________.

3.2.2.2. Ma, a prescindere da quanto precede, la censura dell’attrice sarebbe comunque stata da respingere, non essendo stato sufficientemente provato che __________ C__________ avesse effettivamente svolto delle prestazioni tali da dovergli essere retribuite in base alle convenzioni di cui ai doc. F1 e F2.

Innanzitutto le due convenzioni non prevedevano alcuna remunerazione per la gestione del conto bancario rubricato “posatori AO 1” poi oggetto delle fatture di cui al doc. S3.

La gestione delle pratiche “amministrative” derivanti da quelle due convenzioni non era inoltre stata attribuita a __________ C__________ ma a L__________ __________ (cfr. doc. L, il quale riporta il dettaglio delle mansioni svolte da quella società, tra cui l’ottenimento dei permessi di lavoro, l’allestimento dei contratti di lavoro, l’allestimento e il controllo dei conteggi salariali e dei conteggi in materia AVS, SUVA, LPP e IF, il monitoraggio della rubrica bancaria “posatori”, la contabilizzazione, ecc.), che per le prestazioni da lei svolte aveva fatturato complessivamente CHF 23'500.- (di cui CHF 8'500.- già direttamente pagati dalla convenuta e altri CHF 15'000.-, anticipati dall’attrice, che li aveva poi azionati nell’inc. n. SE.2018.11 prima e nella presente causa poi, cfr. doc. L), ritenuto poi che - circostanza non censurata in questa sede dall’attrice - l’attività svolta da quella società era stata complessa e dispendiosa nel 2015, visto che in quell’anno l’attrice aveva assunto direttamente gli operai della convenuta da impiegare nel cantiere, mentre nel 2016 lo era stata assai meno, considerato che in quell’anno gli operai della convenuta da impiegare nel cantiere erano stati invece assunti dall’attrice solo indirettamente tramite la società interinale J__________ __________ (doc. 4 p. 2; testi __________ B__________ p. 6 e p. 8 nell’inc. SE.2018.11 rich. e __________ M__________ p. 2 e p. 3 segg. nell’inc. SE.2018.11 rich.).

Le prove addotte dall’attrice su quel tema risultavano oltretutto di scarsa rilevanza: quelle documentali erano insufficienti, visto che il doc. S3 dimostrava solo l’emissione il 28 marzo 2017 delle due fatture di CHF 18'000.- ciascuna per il 2015 e il 2016 per la “gestione del conto AP 1 rubricato posatori AO 1”, rispettivamente il loro pagamento in data 29 marzo 2017, mentre i doc. T e II non dimostravano nulla a tale proposito, non menzionando nemmeno quelle somme o posizioni; quelle non documentali non erano di maggior pregio, visto che __________ C__________ (sulla limitata forza probatoria della deposizione dell’organo di una parte nel caso in cui la stessa non sia confermata da altre risultanze istruttorie, cfr. TF 4A_669/2020 del 1° giugno 2021 consid. 6.2, 4A_261/2022 dell’8 giugno 2023 consid. 5.2) aveva dichiarato che le fatture di cui al doc. S3 si riferivano a “delle prestazioni” - in realtà, come detto, perlopiù svolte da L__________ __________ (doc. L) - “fornite da me medesimo a AP 1 per la gestione del personale della convenuta, il controllo, i pagamenti, i lavori di segretariato, la contrattualistica, il controllo dell’ore, ecc.” (interrogatorio p. 5) e che il doc. I, in cui quelle posizioni erano state riprese, “è una lista che AP 1 ha fatto fare al suo contabile per sapere quanto era il totale dei costi sostenuti per questa transazione” (interrogatorio p. 3), mentre __________ M__________ aveva confermato solo che “era l’attrice tramite C__________ che si occupava dei pagamenti degli stipendi delle varie maestranze … __________ C__________ … ci forniva le ore lavorate, le persone attive sul cantiere, insomma l’occorrente affinché noi potessimo effettuare i conteggi del caso” (testimonianza p. 2) e soprattutto il suo collega __________ B__________ aveva per finire riferito che l’inserimento delle voci di cui al doc. S3 nella lista di cui al doc. I era dovuto a una richiesta dell’attrice (testimonianza p. 7), senza con ciò essersi espresso, nemmeno lui, sulla correttezza materiale e sull’effettiva remunerabilità delle stesse.

Alla luce di quanto precede, visto pure che il presunto creditore (__________ C__________) era l’amministratore unico della presunta debitrice (l’attrice), che le fatture erano state emesse nella stessa data (il 28 marzo 2017) e si riferivano a prestazioni svolte in due anni diversi mai fatturate in precedenza nell’anno di riferimento, che le stesse erano state immediatamente pagate dall’attrice (il 29 marzo 2017), che le somme fatturate erano identiche nei due anni nonostante la situazione contingente fosse sostanzialmente diversa, e che l’allestimento delle fatture e il loro pagamento erano avvenuti in epoca sospetta (e meglio dopo che il 27 marzo 2017 la convenuta aveva “osato” chiedere all’attrice un saldo di CHF 14'000.-, cfr. doc. I dell’inc. n. SE.2018.11 rich.), il dubbio che le fatture di __________ C__________ fossero state create ad arte può senz’altro essere condiviso.

  1. Il Pretore, per quanto riguardava infine le spese legali preprocessuali di CHF 5'000.- fatte valere dall’attrice, ha osservato che quest’ultima, a fronte delle contestazioni della controparte, non solo non aveva dimostrato l’entità di quelle spese, ma aveva addirittura spiegato che le stesse includevano tutte le spese legali resesi necessarie a far tempo dalla primavera del 2015, quando il precedente legale era dovuto intervenire per contenere il danno di __________ C__________ dovuto alla mancata fornitura e posa dei balconi (cfr. replica p. 8), ammettendo con ciò che tali spese non si riferivano esclusivamente al litigio oggetto della presente causa.

4.1. In questa sede l’attrice, sul tema, si è limitata a sostenere che “si conferma la pretesa di CHF 5'000.- per i motivi esposti in prima istanza, con rinvio ai doc. P, AA e 2” (appello p. 15).

4.2. La censura è manifestamente irricevibile, già per il fatto che l’attrice, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è confrontata criticamente con le due argomentazioni che avevano indotto il giudice di prime cure a respingere la pretesa, spiegando per quali ragioni di fatto o di diritto sarebbero state errate e con ciò da riformare.

Si aggiunga che il generico rinvio ai “motivi da lei esposti in prima istanza” non può costituire una valida motivazione d’appello (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 4A_396/2019 del 16 gennaio 2020 consid. 3.3.1) e che i tre documenti a cui essa ha rinviato sono in realtà del tutto privi di rilevanza: il doc. AA è infatti costituito dall’e-mail inviato il 17 marzo 2015 dal direttore dei lavori a tutte le parti coinvolte nel cantiere, nel quale queste ultime erano state informate che a causa del ritardo nella fornitura dei balconi e della mancanza di aggiornamento della nuova data di consegna le lavorazioni programmate erano sospese; il doc. P è costituito dalla lettera 26 aprile 2017, con cui il legale dell’attrice aveva contestato il fatto che la sua cliente fosse stata escussa e aveva ribadito di essere anzi lei creditrice della controparte per un importo allora quantificato in CHF 39'975.70, ritenuto che nel dettaglio di quell’importo, allora pure allegato, nemmeno risultava alcuna pretesa a titolo di spese legali preprocessuali; il doc. 2 è invece costituito dalla lettera datata 20 aprile 2017 (ma in realtà successiva) con cui il legale della convenuta aveva preso posizione sullo scritto 26 aprile 2017 di cui si è appena detto, ribandendo di essere creditrice della controparte per un importo di CHF 10'146.53.

  1. Alla luce di quanto precede, la petizione andrebbe respinta in ordine per CHF 6’527.78 e andrebbe respinta nel merito per CHF 39'087.26. Sennonché, visto che una tale decisione non migliorerebbe di fatto la posizione dell’attrice, si impone di respingere l’appello ai sensi dei considerandi.

Le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di CHF 45'615.04, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

I. L’appello 16 settembre 2024 di AP 1 è respinto ai sensi dei considerandi.

II. Le spese processuali della procedura d’appello di CHF 4’000.- sono poste a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte CHF 2’500.- per ripetibili.

III. Notificazione:

;

  • .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il cancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_002
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_002, 12.2024.122
Entscheidungsdatum
03.12.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026