4A_145/2021, 4A_189/2016, 4A_209/2022, 4A_270/2022, 4A_287/2020, + 1 weiteres
Incarto n. 12.2024.11
Lugano 8 aprile 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti
cancelliera:
Bellotti
sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2022.4872 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con istanza 18 ottobre 2023 da
CO 1 __________ patrocinata dall’ PA 2
contro
RE 1 patrocinata dagli PA 1
con cui l’istante ha chiesto l’esecuzione delle decisioni 11 ottobre 2021 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1 (inc. n. OR.2017.234) e 27 giugno 2022 di questa Camera (inc. n. 12.2021.173);
istanza avversata dalla convenuta, dapprima respinta dal Pretore e in seguito, dopo l’accoglimento del reclamo 9 gennaio 2023 dell’istante da parte di questa Camera e il rinvio dell’incarto alla Pretura (inc. 12.2023.3), accolta con decisione 16 agosto 2023;
vista l’istanza 9 ottobre 2023 presentata da CO 1 al fine di completare le misure di esecuzione stabilite dal primo giudice, parzialmente accolta con decisione pretorile 4 gennaio 2024;
insorgente la convenuta con reclamo 18 gennaio 2024, con cui chiede in via preliminare il conferimento dell’effetto sospensivo e in via principale la riforma della decisione impugnata nel senso di dichiarare inammissibile, o subordinatamente di respingere, l’istanza di completamento 9 ottobre 2023, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’istante con risposta 5 febbraio 2024 ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. Nell’aprile 1999 la AO 1, avente sede a __________ e che già intratteneva con la AP 1 una relazione bancaria, ha aperto presso la medesima banca il nuovo conto n. -Q. S__________ __________ è stato indicato quale avente diritto economico, mentre l’avv. PA 2 quale destinatario di tutta la corrispondenza. Queste due persone, come pure M__________ e F__________, detenevano il diritto di firma sul conto.
B. Fra il 2005 e il 2006, allorché il consulente bancario di riferimento era __________ C__________, sulla relazione sono avvenute alcune particolari movimentazioni. Dapprima, in data 9 dicembre 2005, è stato addebitato l’importo di € 1'061'550.- in favore di un conto intestato alla società P__________ SA presso la banca __________. In seguito, in data 15 dicembre 2005 e 13 novembre 2006, sono stati accreditati due importi di rispettivi € 303'300.- e € 296'400.- provenienti dalla medesima società.
C. Svariati anni più tardi RE 1, a fronte di dubbi riguardanti tali operazioni (a suo dire a lei ignote), la loro origine e il loro scopo, e ritenendosi insoddisfatta delle spiegazioni ottenute da P__________ SA e dalla banca, ha promosso un’azione di rendiconto nei confronti di quest’ultima innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1 (inc. n. OR.2017.234), che è stata parzialmente accolta con decisione 11 ottobre 2021. Il relativo appello presentato dalla banca in data 10 novembre 2021 è stato solo parzialmente accolto da questa Camera con decisione 27 giugno 2022 (inc. n. 12.2021.173), nel frattempo passata in giudicato (ove alcune richieste sono state annullate o limitate). In esito alle due procedure, gli ordini impartiti a CO 1 sono stati pertanto i seguenti:
La petizione è parzialmente accolta e di conseguenza, RE 1 è condannata, con la comminatoria dell'art. 292 CPS, a fornire all'attrice, entro 30 giorni, la seguente documentazione (in originale o in copia conforme) o rispettivamente, trattandosi di documenti interni, metterle a disposizione una copia, un estratto, un riassunto o permetterle la consultazione, entro 30 giorni, della seguente documentazione:
ba) le note scritte interne, le registrazioni telefoniche o le loro trascrizioni, qualsiasi altra documentazione, concernenti:
i. i presunti ordini telefonici di S__________ in relazione al presunto ordine di bonifico dell'importo di € 1'061'550.-, avvenuto il 12.12.2005;
ii. le istruzioni date da __________ C__________ (o ev. da altro funzionario) a P__________ SA in relazione al bonifico di cui al punto precedente e alla quasi immediata "restituzione" dell'importo di € 303'300.-, avvenuta il 15.12.2005, ivi compreso il destinatario finale della somma di € 758'250.-;
iii. le presunte istruzioni da parte di S__________ circa l'accredito di € 296'400.-, avvenuto il 10.11.2006;
iv. le istruzioni ricevute da P__________ SA in relazione alla provenienza e alla destinazione del bonifico di € 296'400.-, avvenuto il 10.11.2006;
bb) le disposizioni interne riguardanti le modalità di collaborazione fra CO 1 e P__________;
ca) le note scritte interne, le registrazioni telefoniche o le loro trascrizioni, qualsiasi altra documentazione, concernenti:
iii. il nominativo della persona incaricata della consegna dell'importo di € 758'250.- al destinatario della medesima; il nominativo del destinatario della somma; il luogo (città, via) in cui è avvenuta la consegna della somma;
iv. le istruzioni impartite da __________ C__________ o da __________ in relazione alla provenienza e alla destinazione del bonifico di € 296'400.- avvenuto il 10.11.2006;
v. il nominativo della persona che ha consegnato a P__________ SA la predetta somma di € 296'400.-; il nominativo della persona che ha preso in consegna tale somma; le istruzioni date dalla persona consegnante la somma;
cb) le registrazioni contabili riguardanti il bonifico di € 1'061'550.-, il "rimborso" di € 303’300.- e l'uscita di € 758’250.- nonché l'entrata e l'uscita di € 296'400.- con l'indicazione delle rispettive causali;
cd) il nominativo delle persone che presso P__________ SA hanno curato le operazioni in oggetto.
D. In occasione di un incontro fra le parti del 21 settembre 2022, la banca ha consegnato o mostrato alla cliente una serie di documenti già in suo possesso (dichiarazione di scarico 10 aprile 2007, avvisi di addebito del 10 dicembre 2005, del 17 dicembre 2005 e del 14 novembre 2006, estratti conto 1.10.2005 - 31.12.2005 e 1.10.2006 - 31.12.2006, ordine di pagamento del 9 dicembre 2005) e le ha fatto visionare un nuovo documento, ovvero un “estratto delle note interne relativo al contatto del signor __________ C__________ con il cliente del 9.12.2005”. La cliente ha immediatamente contestato che ciò potesse costituire adempimento dell’obbligo di rendiconto, preannunciando l’inoltro di una richiesta di esecuzione (doc. E).
E. Con istanza 18 ottobre 2022 RE 1 ha postulato innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano l’esecuzione delle decisioni 11 ottobre 2021 del Pretore (inc. n. OR.2017.234) e 27 giugno 2022 di questa Camera (inc. n. 12.2021.173), ritenendo in sintesi che l’accesso agli atti già in suo possesso e la semplice consultazione del nuovo documento non costituivano adempimento di alcuno degli obblighi di rendiconto della controparte.
F. L’istanza, avversata dalla convenuta, è stata dapprima respinta dal Pretore con decisione 23 dicembre 2022. In data 2 marzo 2023 questa Camera, in accoglimento del reclamo 9 gennaio 2023 dell’istante, ha ritenuto fondata la richiesta di esecuzione, annullando tale decisione e rinviando l’incarto al primo giudice affinché questi decidesse, secondo il suo prudente giudizio, quali fossero le misure più opportune atte a garantire la corretta esecuzione della decisione di rendiconto (inc. 12.2023.3).
G. Con decisione 16 agosto 2023 il Pretore ha riprodotto i suesposti ordini di rendiconto (rivolgendoli a RE 1 e per essa a L__________ e B__________), li ha corredati della comminatoria dell’art. 292 CPS e ha nominato M__________ quale terzo incaricato dell’esecuzione, con lo scopo di raccogliere presso la banca la documentazione in oggetto, segnatamente recandosi nei locali della medesima ove quei documenti dovrebbero essere fisicamente custoditi, oppure accedendo all’archivio elettronico in cui sarebbero conservati in forma digitale, esaminarne la concretezza e allestire un rapporto esplicativo all’indirizzo del giudice entro 30 giorni. La decisione non è stata impugnata.
H. L’incaricato dell’esecuzione ha così avuto accesso e ha esaminato personalmente i documenti interni digitali contenuti nell’archivio elettronico della banca riguardanti la fattispecie in esame, allestendo il proprio rapporto in data 27 settembre 2023. In esso, ha esposto le ricerche da lui effettuate e il relativo esito, evidenziando in sintesi di aver reperito nella documentazione elettronica (sistema di archiviazione elettronico denominato “”) solamente due note interne allestite dal consulente F concernenti il bonifico di € 1'061'550.-. Nella prima (allegata al rapporto quale doc. P1), risalente al 14 novembre 2005 e riferita a una telefonata, il consulente segnalava di avere impartito l’ordine di effettuare due bonifici di € 530'775.- ciascuno, da coprire con due “ATF” (anticipi a termine fisso) in franchi di durata di 1 anno rispettivamente 18 mesi. La nota, che non indicava chi fosse l’ordinante, è stata modificata il 9 dicembre 2005 con la dicitura “Annullato ordine sopra descritto. Verrà effettuato tra un paio di settimane”. La seconda nota (doc. P2), pure risalente al 9 dicembre 2005, è riferita a una telefonata e indica “Impartito ordine di bonifico di EUR 1'061'550.-. L’importo è da coprire con due ATF in CHF (1/2 a 1 anno e 1/2 a due anni). Il bonifico sopra indicato verrà utilizzato per acquistare il 50% della quota aziendale detenuta dal fratello il quale cede la sua parte per un importo di EUR 2.3 mio”. In data 12 dicembre 2005, la nota è stata cancellata e ricreata con il medesimo contenuto da F__________, con la dicitura “Approved”.
M__________ non ha reperito registrazioni telefoniche, relative trascrizioni o ulteriore documentazione.
I. Con scritto 9 ottobre 2023 l'istante ha chiesto il completamento del rapporto, formulando 12 richieste che hanno incontrato l’opposizione della convenuta (v. osservazioni del 2 novembre 2023).
J. Con decisione 4 gennaio 2024 il Pretore ha parzialmente accolto la richiesta di CO 1, ammettendo le domande n. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 (ovvero otto domande su dodici) e stabilendo che il completamento sarebbe stato attivato con l’esecutività della sentenza.
K. Con reclamo 18 gennaio 2024 la convenuta ha postulato, previo conferimento dell’effetto sospensivo ex art. 325 cpv. 2 CPC, la riforma della decisione impugnata nel senso di dichiarare inammissibile, o subordinatamente di respingere, l’istanza di completamento 9 ottobre 2023, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi.
L. Con risposta 5 febbraio 2024 l’istante ha postulato la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili di seconda sede.
E considerato
in diritto:
Le decisioni del giudice dell’esecuzione sono impugnabili mediante reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. a CPC combinato con l’art. 309 lett. a CPC. Il termine di impugnazione e quello per inoltrare la risposta sono entrambi di dieci giorni, essendo la procedura di natura sommaria (art. 339 cpv. 2, 321 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPC).
Nella fattispecie, il reclamo 18 gennaio 2024 contro la decisione 4 gennaio 2024 (recapitata l’8 gennaio 2024) è tempestivo, così com’è tempestiva la risposta 5 febbraio 2024 della resistente.
Secondo l'art. 320 CPC, con il reclamo possono essere censurati l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Esso dev’essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC).
Con il suo gravame, la reclamante rimprovera innanzitutto al Pretore di non essersi sufficientemente confrontato con le argomentazioni da lei esposte nelle osservazioni 2 novembre 2023 onde rilevare l’inammissibilità di tutte le domande di complemento della controparte, limitandosi a menzionare l’applicazione per analogia degli art. 53 e 187 cpv. 4 CPC e violando così l’onere di motivazione e il suo diritto di essere sentita.
La medesima sostiene nel seguito che le domande della controparte (vertenti in particolare sulla plausibilità delle transazioni, sulla funzionalità di determinati strumenti informatici, sulla prassi della banca, sulle registrazioni telefoniche e sull’allestimento di ulteriori dichiarazioni scritte) non siano coperte dalla portata della decisione 16 agosto 2023 (passata in giudicato). La reclamante rileva che il compito dell’incaricato dell'esecuzione contemplava unicamente la raccolta della documentazione e l’allestimento di un rapporto esplicativo sul tema, e non quello di porle delle domande o esigere da lei dei rapporti scritti, e che egli avrebbe già adempiuto a quanto disposto, indicando quali documenti è riuscito a reperire, sicché la procedura di esecuzione si sarebbe conclusa.
La reclamante ritiene inoltre che gli articoli menzionati dal primo giudice onde giustificare il completamento del rapporto sarebbero in ogni caso inconferenti. A suo modo di vedere infatti, l’art. 53 CPC conferisce alle parti la facoltà di prendere posizione su ogni atto processuale, ma non permette di inserire alla conclusione di una procedura di esecuzione una fase di delucidazione o completamento. Pure il riferimento all’art. 187 cpv. 4 CPC sarebbe errato, essendo M__________ stato incaricato dell’esecuzione ai sensi dell’art. 343 cpv. 3 CPC e non dell’allestimento di una perizia giudiziaria regolata da precise norme e passi processuali, fra cui il preventivo diritto delle parti di essere sentite (art. 183 seg. CPC). Nel resto del gravame, la reclamante contesta singolarmente le domande di complemento confermate nella decisione impugnata, lamentando per la maggior parte di esse una carente motivazione (essendosi il Pretore limitato ad accoglierle senza fornire spiegazioni e senza confrontarsi con le puntuali censure da lei presentate nelle osservazioni 2 novembre 2023) e sostenendo nel seguito che esse avrebbero dovuto essere respinte, in sostanza in quanto travalicanti quanto sancito nella decisione di esecuzione 16 agosto 2023, inutili ed estranee ai suoi oneri di rendiconto.
Il diritto di essere sentiti garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. impone all'autorità di motivare la sua decisione. Secondo la giurisprudenza, è sufficiente che essa menzioni, almeno brevemente, le ragioni che l’hanno guidata e sulle quali ha basato la sua decisione, affinché la parte interessata possa apprezzarne la portata e contestarla con piena cognizione di causa. L'autorità non è obbligata a esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure presentati dalle parti, ma può invece limitarsi a quelli che ritiene rilevanti. Se le ragioni che l’hanno guidata possono essere individuate, il diritto a una decisione motivata è rispettato, anche se la motivazione è errata (STF 4A_145/2021 del 27 ottobre 2021 consid. 4.1, 4A_209/2022 del 7 giugno 2023 consid. 4.2).
Nell’ambito di una procedura di esecuzione spetta all’autorità giudicante, in base al suo apprezzamento, alla proporzionalità e indipendentemente dalle richieste dell’istante, decidere quali siano le misure più indicate per dare attuazione alla decisione di merito e raggiungere il risultato auspicato (STF 4A_270/2022 del 27 ottobre 2022 consid. 5.3.3). Nell’ambito dell’esecuzione di una decisione di rendiconto le dev’essere inoltre concessa una certa latitudine istruttoria, dal momento che solitamente, per essere efficace, i suoi contorni necessitano di essere precisati, affinati e concretizzati a dipendenza della natura delle informazioni pretese, della loro disponibilità e delle risposte fornite dalla parte obbligata, considerato altresì il disequilibrio informativo che può sussistere fra la parte che chiede ragguagli alla luce di una situazione poco chiara e la parte tenuta a fornirli. A tal fine, il Tribunale federale ha stabilito che il giudice dell’esecuzione, per determinare la conformità delle informazioni e dei documenti forniti, può ricorrere ai servigi di un perito oppure ad altri mezzi di prova come l’audizione testimoniale o l’ispezione. Ciò purché non si sostituisca al giudice di merito e non ridefinisca il contenuto materiale dell'obbligo di produrre, completandolo o addirittura modificandolo. In altre parole, egli deve limitarsi all’esecuzione di quanto definitivamente deciso in merito agli obblighi di rendiconto (STF 5A_479/2008 e 5A_297/2009 dell’11 agosto 2009 consid. 5.3, 4A_287/2020 del 24 marzo 2021 consid. 2.2.1 e 2.2.2).
Se e in che misura una decisione di esecuzione passi in regiudicata è una questione dibattuta nella dottrina. Generalmente tuttavia gli autori concordano che la parte richiedente possa presentare una nuova istanza qualora disponga di elementi che non erano precedentemente a sua conoscenza, rispettivamente quando le misure ordinate non hanno avuto successo e l’esecuzione richiede pertanto ulteriori provvedimenti (Staehelin in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3a ed., n. 19 ad art. 341; Kellerhals in: Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 42-43 ad art. 341; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2019, n. 21 ad art. 341; Kofmel Ehrenzeller in: Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3a ed. 2021, n. 16 ad art. 341; Jenny in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2a ed. 2016, n. 12 ad art. 341; Piotet in: Petit commentaire Code de procédure civile, n 1-2 ad art. 341; sul tema dell’esecuzione infruttuosa v. anche STF 4A_270/2022 del 27 ottobre 2022 consid. 5.3.3).
Nel caso concreto, la reclamante censura una carente motivazione da parte del primo giudice e ritiene che la lacuna non possa essere sanata in questa sede, ma con il proprio petitum non chiede che la decisione di primo grado venga annullata e che l’incarto venga ritornato alla Pretura per un nuovo esame, bensì postula unicamente un intervento riformatorio di questa Camera.
6.1 In ogni caso, sul tema dell’ammissibilità della domanda di completamento, il primo giudice ha fornito un’argomentazione, ovvero l’ha confermata sulla base degli art. 53 e 187 cpv. 4 (applicato per analogia) CPC, ritenendo dunque che l’istante avesse diritto a esprimersi sui risultati dell’indagine svolta da M__________ e a porre domande atte a chiarire eventuali dubbi in proposito, analogamente a quanto avviene nell’ambito di una delucidazione peritale. Tale motivazione era sufficiente per permettere alle parti di contestarla con cognizione di causa, così come ha fatto la reclamante con il suo gravame.
6.2 Ai fini dell’esecuzione, con la decisione 16 agosto 2023 M__________ è stato incaricato di svolgere degli accertamenti e di fornire delle spiegazioni in un rapporto, assumendo un ruolo quasi-peritale, sicché una delucidazione poteva essere senz’altro giustificata. Inoltre, tenuto conto della natura particolare dell’oggetto litigioso e della necessità di garantire una tutela giuridica efficace, se le informazioni dovute dalla parte obbligata non sono complete, rispettivamente se le indagini compiute hanno fornito nuovi elementi o lasciano intendere che la banca non ha messo a disposizione tutte le informazioni da essa esigibili, oppure che vi sono ancora informazioni reperibili, vi dev’essere pure margine per richiedere un completamento, non solo nell’ottica di una maggiore concretizzazione e dell’approfondimento dei risultati emersi, ma anche di un ampliamento a nuovi aspetti finora non trattati. Ciò tuttavia entro i limiti dell’oggetto del rendiconto e delle relative domande (fissate nelle decisioni di merito 11 ottobre 2021 del Pretore e 27 giugno 2022 di questa Camera e riprodotte nella decisione di esecuzione del 16 agosto 2023). La parte convenuta ha ottenuto la possibilità di presentare delle osservazioni al riguardo, ovvero ha esercitato il proprio diritto di essere sentita.
6.3 Quanto alle singole domande dell’istante, effettivamente la motivazione pretorile è particolarmente stringata; per la maggior parte di quelle accolte, il primo giudice non ha fornito spiegazioni. Tuttavia, tenuto conto della menzione da lui fatta al diritto di ottenere una delucidazione e delle motivazioni fornite laddove ha respinto le domande di completamento (in quanto ritenute incomprensibili, insensate, inconcludenti o ridondanti), si evince che il Pretore ha accolto quelle ritenute utili a concretizzare l’esecuzione del rendiconto, rispettivamente a chiarire i dubbi sulla seria e completa evasione del medesimo da parte della banca. D’altronde, neppure risulta che tale modo di procedere abbia ostacolato la reclamante nel formulare il suo gravame, con il quale ha in particolare riproposto le contestazioni contenute nelle osservazioni 2 novembre 2023. Le stesse verranno considerate qui di seguito nell’ambito dell’esame delle singole domande accolte dal primo giudice, in cui si valuterà se le stesse siano atte a conferire efficacia agli obblighi di rendiconto, ancora rientranti nel loro perimetro e proporzionate.
Con la domanda n. 3, l’istante ha chiesto che l’incaricato dell’esecuzione (“I.E.”) verifichi se il presunto ordine del 14 novembre 2005 sia stato eseguito (e, eventualmente, poi stornato) e dia contezza delle relative registrazioni avvenute sulla relazione Q__________, con riguardo pure ai due “ATF” previsti da F__________. Il Pretore l’ha accolta, stabilendo che la verifica andrà fatta in base all'estratto conto riportante tutti i movimenti della relazione.
7.1 La reclamante rileva in primo luogo di avere già indicato al pto. 3.3.2 delle osservazioni 2 novembre 2023 che l’ordine in questione era stato annullato e non aveva dato origine ad alcuna operazione (come risulta dal rapporto di M__________ e dagli estratti conto già in mano alla controparte). In secondo luogo, secondo la reclamante la domanda esula dal contenuto della decisione 16 agosto 2023 (che non si estende né agli ordini del 14 novembre 2005, né agli “ATP”).
7.2 Ora, gli ordini del 14 novembre 2005 riguardano il medesimo importo complessivo (€ 1'061'550.-) oggetto del rendiconto e ne costituiscono un antefatto, sicché sono in stretta correlazione con il bonifico del 9 dicembre 2005 e possono fornire indicazioni onde chiarirne i contorni. Il quesito posto all’I.E. non riguarda tuttavia il chiarimento di una sua affermazione né la produzione di documentazione dovuta a seguito della decisione di rendiconto (segnatamente: dispositivi 1/ba e 2/cb). Non si vede inoltre quale utilità possa avere o quali informazioni ulteriori possa far ottenere, risultando gli ordini del 14 novembre 2005 annullati, e meglio superati e sostituiti da quello di dicembre 2005, non contestando CO 1 di disporre già degli estratti conto e non avendo ella mai lamentato l’esistenza di ulteriori ingiustificati addebiti oltre a quello qui in discussione. La domanda dev’essere pertanto stralciata.
Il Pretore ha accolto la domanda n. 4, ordinando a M__________ di chiedere alla banca se i due bonifici di € 530'775.- ciascuno erano assoggettabili al controllo di plausibilità (cui è stato sottoposto il bonifico del 9 dicembre 2005 di € 1'061'550.-).
8.1 Con l’impugnativa, la reclamante rinvia alle sue osservazioni del 2 novembre 2023 (pto. 3.3.3) e osserva che l’ordine del Pretore di effettuare verifiche sul tema (peraltro in relazione ad aspetti risalenti a quasi 20 anni fa per i quali sarebbe oggettivamente impossibile ottenere oggi delle conferme) esula dal contenuto della decisione 16 agosto 2023 e sarebbe inutile, dal momento che i due bonifici in questione non sono stati eseguiti e dunque non possono essere stati soggetti a controllo o ad accertamenti.
8.2 Anche in questo caso, la domanda non risulta rientrare nei perimetri degli obblighi di rendiconto della banca né essere provvista di concrete possibilità di fornire elementi utili. Innanzitutto, l’I.E. non accenna alla possibile esistenza di documenti non ancora reperiti relativi ai bonifici in esame, né il rendiconto imponeva alla banca di fornire spiegazioni in merito alla sua prassi di plausibilizzazione delle operazioni. Inoltre CO 1 nella sua istanza 27 settembre 2023 non ha spiegato perché sapere se i due bonifici annullati e mai eseguiti fossero o meno assoggettabili a un controllo di plausibilità possa chiarire chi abbia dato quegli ordini e per quali motivi. La censura della reclamante deve pertanto essere accolta, e quindi la domanda stralciata.
Con la domanda n. 6 l’istante ha chiesto che l’incaricato dell’esecuzione verifichi se la mancata indicazione dell’identità dell’ordinante nella nota interna doc. P1 costituisca una singola anomalia oppure si sia riprodotta anche in altre delle 37 note (negli anni 2005-2006) concernenti la relazione Q__________ e contenute nell’archivio elettronico . Il primo giudice l’ha ammessa ordinando alla banca di dare nuovamente accesso a M alle 37 note e di spiegargli come mai non appare l’ordinante.
9.1 La reclamante, rinviando al pto. 3.3.5 delle sue osservazioni, rileva che la nota, semplicemente, non indica esplicitamente il nominativo del cliente, come peraltro del tutto usuale nei “client reports”, ma che in ogni caso è chiaro che fosse stato il medesimo a impartire l’ordine. Aggiunge che l’incaricato dell’esecuzione ha già avuto modo di esaminare tutte le 37 note contenute nell'archivio elettronico __________, estrapolando quelle rilevanti per la fattispecie, e che la nuova messa a disposizione delle note non risulta di alcuna utilità. La domanda inoltre non sarebbe coperta della portata della decisione 16 agosto 2023.
9.2 La censura non può essere accolta. L’esame chiesto all’I.E. riguarda una delle motivazioni centrali che hanno dato origine al rendiconto (ovvero la necessità di chiarire se gli ordini in questione provenissero realmente dal cliente), e verte su una nuova verifica di documentazione già messa a disposizione al fine di meglio comprendere, anche alla luce del suo contesto, il contenuto della nota interna doc. P1. Trattandosi di una precisazione relativa a un documento oggetto di rendiconto e che è strettamente correlato con gli ordini qui controversi, la richiesta rientra pertanto ancora entro i limiti di quanto definito dalla decisione di merito.
Il Pretore ha altresì accolto la domanda n. 7, ordinando all’incaricato dell’esecuzione di interpellare la banca sulla funzione e il significato delle scritture in codice apparenti nelle note P1 e P2 sotto le voci “Contact-ID” e “Ext-Contact-ID”.
10.1 Per la reclamante detti codici, esulanti dall’oggetto del rendiconto e dai compiti dell’I.E., avrebbero un carattere meramente formale, rispettivamente non avrebbero alcuna portata per la fattispecie e sarebbero stati generati automaticamente dal sistema (v. pto. 3.3.6 delle osservazioni 2 novembre 2023).
10.2 Anche questa censura dev’essere respinta. Tenuto conto della già citata disparità informativa fra le parti e del fatto che l’istante non è cognita dei sistemi di registrazione e codificazione delle informazioni da parte della banca, quest’ultima ha il diritto di ricevere la documentazione richiesta e di essere posta nelle condizioni di comprenderla. Ritenuto che le diciture in esame perlomeno suggeriscono la possibilità che da esse si possa estrapolare l’identità dell’interlocutore della banca o relative informazioni utili e che la richiesta di spiegazioni formali riguarda la comprensione di documenti che la banca era tenuta a fornire, l’ordine sancito dal Pretore non esula dall’oggetto del rendiconto e può essere confermato.
Con la domanda n. 8 l’istante (manifestando dubbi circa la completezza dei dati archiviati) ha chiesto di accertare con i tecnici informatici della banca se sussisteva e sussiste la possibilità teorica di modificare, sostituire o cancellare le note inserite nel suo sistema informatico e, in tale caso, di verificare se ciò sia avvenuto con riferimento alle note archiviate concernenti la relazione Q__________. Il Pretore, tenuto conto altresì che le note non risultano avere un numero sequenziale, l’ha accolta, ordinando all’incaricato dell’esecuzione di interpellare la banca e ottenere una conferma scritta.
11.1 Con il reclamo, la banca evidenzia che il rendiconto riguardava esclusivamente il reperimento della documentazione disponibile e pertinente e non un suo obbligo di fornire indicazioni o conferme scritte sulla possibilità di cancellare delle note o su altri aspetti. Inoltre, il rapporto esplicativo dell’I.E. e i doc. P1 e P2 attestano che i consulenti non avevano la possibilità di cancellare delle note ma solo di modificarle, e che in tale caso la modifica veniva chiaramente tracciata e registrata (come già indicato nelle osservazioni 2 novembre 2023, pto. 3.4). Peraltro, non vi sarebbe alcun elemento atto a far sospettare qualsivoglia cancellazione, non potendosi derivare alcunché dalla non-sequenzialità delle note.
11.2 La banca non spiega perché le note non sono sequenziali e perché ciò non possa suscitare un sospetto di manipolazione. Mirando inoltre la richiesta di CO 1 a verificare la completa evasione del rendiconto e a verificare l’eventuale disponibilità di ulteriore documentazione, essa rientra ancora nei perimetri di quanto sancito con la decisione di merito e può essere qui confermata, con conseguente reiezione della censura.
Il primo giudice ha pure accolto la domanda n. 9, ordinando a M__________ di interpellare la banca e di ottenere da lei (in particolare per il tramite di un suo esperto informatico) una conferma scritta sulla prassi seguita negli anni 2005 e 2006 riguardante le registrazioni telefoniche dei contatti tra i consulenti e i clienti, le eventuali eccezioni vigenti, la durata della loro conservazione, le modalità della loro trascrizione negli archivi elettronici confidenziali e non confidenziali, la periodicità della loro eventuale cancellazione/distruzione e le allora vigenti istruzioni ai consulenti circa il trattamento degli ordini telefonici.
12.1 La reclamante, rinviando al pto. 3.5 delle sue osservazioni 2 novembre 2023, osserva che il rapporto esplicativo 27 settembre 2023 attesta l’inesistenza di registrazioni telefoniche e non menziona indizi che possano far supporre una loro cancellazione, come pure che il rendiconto e i compiti dell’I.E. non si estendono né alla sua prassi generale (peraltro protetta dal segreto aziendale), né a un suo onere di fornire, anche per il tramite dei suoi tecnici informatici, delle conferme scritte, oltretutto su temi che nulla avrebbero a che vedere con la concreta fattispecie.
12.2 In effetti, l’I.E. si è limitato ad acclarare di non aver reperito registrazioni o trascrizioni delle medesime. Non vi sono concreti elementi per ritenere che la banca ne sia in possesso, né tantomeno che le stia occultando, né la domanda permette di accertare se esistano registrazioni non ancora reperite riferite puntualmente alla relazione e agli ordini qui in discussione. Sapere se ciò fosse/sia conforme alla prassi vigente e se RE 1 abbia diligentemente ossequiato in passato i suoi oneri in materia di raccolta e conservazione dei dati esula dal rendiconto in oggetto.
Con la domanda n. 10, l’istante ha messo in dubbio la serietà delle ricerche svolte dalla banca onde reperire la documentazione pretesa e della “dichiarazione di completezza” rilasciata dalla convenuta il 16 novembre 2022 e prodotta quale doc. 2 (ove in sintesi P__________ e K__________, membri del suo Legal Counsel, confermavano di avere eseguito tutte le debite ricerche e di non aver reperito ulteriore documentazione, come pure che nessun documento era stato alterato, manomesso o distrutto), ritenuto che negli atti di causa non era mai stato presente il documento allegato al rapporto dell’incaricato quale doc. P1 malgrado riguardasse quantomeno disposizioni preparatorie del bonifico di € 1'061'550.-. Ha pertanto chiesto che l’incaricato dell’esecuzione esiga dai redattori e firmatari della suddetta dichiarazione una dettagliata descrizione verbale o scritta delle ricerche da loro esperite. Il primo giudice ha accolto la richiesta, facendo ordine all’incaricato dell’esecuzione di interpellare la banca a questo proposito onde ottenere una descrizione scritta riportante i passi svolti per la ricerca e le persone coinvolte nella stessa.
13.1 La reclamante si oppone, sostenendo che la richiesta esuli dagli oneri di rendiconto a suo carico e dai compiti conferiti all’I.E. (cfr. anche pto. 3.6 delle osservazioni 2 novembre 2023).
13.2 La censura va disattesa. È legittimo che l’istante chieda di verificare se la controparte abbia adempiuto diligentemente ai propri obblighi di rendiconto producendo tutto quanto da lei esigibile ed esaminare se esistono ancora informazioni pertinenti che essa ha omesso di fornire o verifiche che si potrebbero esperire, soprattutto se si considera che quelle effettuate dai due legali della banca, malgrado le rassicurazioni, sono risultate carenti (come attesta il successivo reperimento da parte dell’I.E. del doc. P1). Ovvero, la richiesta mira a precisare i contorni dell’obbligo di rendiconto alla luce di quanto prodotto (rispettivamente non prodotto) dalla banca, e può essere dunque confermata.
Infine, la richiesta n. 11 (fondata sulla premessa dell’istante secondo cui gli accrediti di € 303'300.- ed € 296'400.- erano avvenuti all’attenzione di F__________ e che questi doveva pertanto conoscerne origine e motivazioni) è stata parzialmente accolta dal Pretore, che ha ordinato a M__________ di ottenere dalla banca una conferma scritta onde sapere: (i) se è possibile che la convenuta ricevesse uno o più bonifici in entrata senza conoscerne la loro provenienza e la loro motivazione; (ii) in base ai regolamenti interni della convenuta quali accertamenti, sempre in ordine a quei bonifici, avrebbero dovuto essere espletati dalla convenuta.
14.1 Per la reclamante, la richiesta non riguarda né puntualmente i bonifici qui in discussione, né gli ordini contenuti nella decisione 16 agosto 2023 e gli eventuali accertamenti che ella avrebbe dovuto espletare, ed è inconciliabile con il rendiconto, volto a fornire determinata documentazione eventualmente esistente e non a obbligarla ad allestirne di nuova (conferme scritte). La richiesta avrebbe un carattere eccessivamente generale su aspetti di compliance e informazioni che nulla hanno a che vedere con il caso concreto e che sono protetti dal segreto aziendale (cfr. anche pto. 3.7 delle osservazioni 2 novembre 2023).
14.2 La censura dev’essere accolta. La questione attiene non tanto alla completa evasione degli oneri di rendiconto sanciti nel merito, quanto piuttosto a un’indagine concernente il comportamento tenuto dalla banca al momento della ricezione degli ordini e le sue prassi, che non può essere oggetto della presente procedura esecutiva in assenza di un fondamento nelle decisioni 11 ottobre 2021 e 27 giugno 2022.
In conclusione, il reclamo dev’essere parzialmente accolto, con conseguente riforma della decisione di prima sede e stralcio delle domande n. 3, 4, 9 e 11. Con l’emanazione della presente decisione, la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel gravame diviene priva d’oggetto. La decisione di prima sede non si pronuncia sulle spese giudiziarie e la questione in questa sede non viene tematizzata, sicché non dev’essere esaminata.
Le spese giudiziarie di secondo grado seguono la soccombenza, che può essere ripartita fra le parti in ragione di metà ciascuna (art. 106 cpv. 2 CPC), considerato che la reclamante ottiene lo stralcio di 4 domande rispetto alle 8 stabilite dal giudice di prima sede. Le spese processuali, calcolate sulla base degli art. 2 e 14 LTG, ammontano a fr. 2’000.- e sono dunque poste per il 50% a carico della reclamante, e per l’altro 50% a carico della resistente. Le ripetibili sono vicendevolmente compensate.
La presente sentenza, concernendo l'esecuzione di una decisione pronunciata in materia di diritto delle obbligazioni, è suscettibile di un ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 LTF; v. anche STF 4A_189/2016 del 13 luglio 2016 consid. 1.1).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
§ Di conseguenza, la decisione 4 gennaio 2024 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1 (inc. SO.2022.4872) è così riformata:
L'istanza di completamento del rapporto allestito il 27.9.2023, formulata dalla parte istante, è parzialmente accolta limitatamente alle domande n. 6, 7, 8 e 10 così come esposto nei considerandi.
Invariato.
Invariato.
Invariato.
Le spese processuali di fr. 2’000.- sono a carico di CO 1 per il 50% e a carico di RE 1 per il restante 50%. Le ripetibili sono compensate.
Notificazione:
;
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).
Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).