Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 07.09.2023 12.2023.90

Incarto n. 12.2023.90

Lugano 7 settembre 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Stefani, vicepresidente

vicecancelliera:

Bellotti

sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2023.3241 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con segnalazione 4 luglio 2023 dall’

AO 1

contro

AP 1 rappr. dall’avv. __________,


chiedente l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta, priva di amministrazione e di un valido domicilio legale;

nell’ambito della quale il Pretore, con decisione 14 luglio 2023, ha pronunciato lo scioglimento della società, ordinandone la messa in liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;

appellante la convenuta con impugnativa del 17 luglio 2023, completata il 24 luglio 2023, con cui ha chiesto di revocare il suo scioglimento a fronte dell’avvenuto ripristino della situazione legale;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

Costatata una lacuna organizzativa della società AP 1 (doc. A), priva del consiglio d’amministrazione (art. 707 cpv. 1 CO) e di un valido domicilio legale nel luogo della sua sede (art. 2 lett. b e 117 ORC), l'Ufficio del registro di commercio (qui di seguito: “URC”) l’ha invano diffidata, tramite pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (“FUSC”) del 4 maggio 2023 (doc. B) a ripristinare la situazione legale e a notificare le pertinenti iscrizioni entro il termine di 30 giorni, menzionando le prescrizioni determinanti e le conseguenze giuridiche nel caso della loro violazione (art. 939 CO e 152a cpv. 3 lett. a ORC).

In assenza di riscontri, con segnalazione 4 luglio 2023 l’URC ha deferito il caso al giudice, come previsto dall’art. 939 cpv. 2 CO.

Con decisione 14 luglio 2023 il Pretore ha pronunciato lo scioglimento della società e ne ha ordinato la messa in liquidazione ai sensi dell’art. 731b cpv. 1bis n. 3 CO (dispositivo n. 1), prescindendo dal prelievo di spese giudiziarie (dispositivo n. 2).

Con appello del 17 luglio 2023 AP 1 ha postulato la revoca del suo scioglimento alla luce del ripristino della situazione legale, rilevando di avere già provveduto a nominare quale sua amministratrice unica T__________ , di avere fissato il proprio domicilio legale presso S SA (Via , ) e di aver notificato tali modifiche all’URC con istanza 12 luglio 2023, allegando al gravame la relativa istanza, il verbale di assemblea generale straordinaria degli azionisti, due dichiarazioni di T (pure direttrice di S SA), attestanti l’accettazione della carica e l’avvenuta nuova domiciliazione come pure lo scritto 17 luglio 2013 con cui l’URC confermava di avere attuato le pertinenti iscrizioni.

Con complemento del 24 luglio 2023 la società, per il tramite dell’avv. __________, ha ribadito l’avvenuto ripristino della situazione legale e la richiesta di annullare la decisione di scioglimento, allegando l’estratto RC societario attestante l’avvenuta iscrizione del nuovo domicilio legale e della nuova amministratrice unica. L’appellante ha altresì aggiunto che la decisione pretorile non sarebbe comunque meritevole di conferma, poiché lo scioglimento di una società ex art. 731b CO dovrebbe essere pronunciata unicamente quale “ultima ratio” (DTF 138 III 294), chiedendo di porre tasse e spese a carico dello Stato.

Questa Camera ha rinunciato a richiedere una presa di posizione dell’URC.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che le decisioni finali di prima istanza sono impugnabili mediante appello, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nell’ambito della procedura sommaria (art. 250 lett. c n. 6 CPC), il termine di impugnazione (non sospeso dalle ferie giudiziarie) è di 10 giorni dalla notifica della decisione impugnata (art. 314 cpv. 1 CPC).

Nel caso concreto, il valore litigioso ammonta al valore della società interessata e può essere quantificato, in assenza di migliori indicazioni, nel suo capitale nominale di fr. 1’500'000.-. La decisione pretorile era dunque appellabile. Sia l’appello 17 luglio 2023, sia il complemento 24 luglio 2024 sono stati inoltrati entro il termine di 10 giorni dalla notifica della decisione impugnata (avvenuta in via edittale ex art. 141 CPC il 17 luglio 2023) e sono pertanto tempestivi.

Secondo dottrina e giurisprudenza il ripristino della situazione di legalità nelle more della causa, anche solo nella procedura ricorsuale, è di per sé idoneo a evitare lo scioglimento della società che presentava lacune nell’organizzazione (Lorandi, Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi, Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p. 91; IICCA del 16 dicembre 2011, inc. n. 12.2011.206; IICCA del 18 giugno 2020, inc. 12.2020.54; IICCA del 31 maggio 2021, inc. 12.2021.44).

Nella fattispecie, come visto, questa ipotesi si è effettivamente realizzata, ritenuto che i nuovi fatti addotti dall’appellante sono ricevibili ai sensi dell’art. 317 cpv. 1 CPC. In tali circostanze la procedura, non più attuale, deve essere stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d’oggetto (cfr. STF 4A_560/2012 del 1° marzo 2013 consid. 3.1).

Le spese processuali di seconda sede, di principio da calcolare sulla base del valore litigioso (fr. 1'500’000.-, v. anche STF 4A_315/2010 del 19 agosto 2010 consid. 2 e 4A_278/2010 dell’8 luglio 2010 consid. 6; IICCA del 29 ottobre 2019, inc. n. 12.2019.71) e da ripartire secondo la soccombenza (art. 106 CPC), sono fissate nel presente caso in fr. 600.- in applicazione degli art. 2, 9 e 13 LTG e sono poste a carico dell’appellante, ritenuto che la procedura avrebbe potuto essere evitata se la società avesse provveduto per tempo ad adeguare la propria situazione e a garantire un valido domicilio legale e una valida rappresentanza (art. 107 cpv. 1 lett. e, art. 108 CPC; cfr. per analogia STF 4A_411/2012 del 22 novembre 2012 consid. 3 e 4A_560/2012 del 1° marzo 2013 consid. 3.2 e 4; IICCA del 29 gennaio 2015, inc. n. 12.2014.221 e IICCA del 12 febbraio 2015, inc. n. 12.2014.189). Per lo stesso motivo non si assegnano ripetibili, neppure rivendicate dall’appellante.

In definitiva, l’appello di AP 1 dev’essere evaso ai sensi dei considerandi che precedono.

Non ponendo la causa questioni di principio o di rilevante importanza, il presente giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).

Per questi motivi,

richiamati, per le spese, gli art. 107 e 108 CPC nonché la LTG,

decide:

I. L’appello 17 luglio 2023, con il completamento 24 luglio 2023, di AP 1 è evaso nel senso che il dispositivo n. 1 della decisione 14 luglio 2023 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1 (inc. SO.2023.3241) è annullato e la causa di cui alla segnalazione 4 luglio 2023 dell’Ufficio del registro di commercio è stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d’oggetto. Gli altri dispositivi della decisione impugnata rimangono invariati.

II. Le spese processuali d’appello di fr. 600.-, già anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico. Non si attribuiscono ripetibili.

III. Notificazione:

  • avv. __________, __________,

  • Ufficio del registro di commercio, Via Tognola 7, Biasca

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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