Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 24.08.2023 12.2023.78

Incarto n. 12.2023.78

Lugano 24 agosto 2023/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti

vicecancelliera:

Bellotti

sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2022.6047 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 - promossa con istanza 21 dicembre 2022 da

AP 1 patrocinato dall’ PA 1

contro

AO 1 AO 2 entrambi patrocinati dall’ PA 2

con cui l’istante ha chiesto di fare ordine alla convenuta, rispettivamente al suo gerente, di fornirgli per via elettronica, entro 10 giorni, una serie di ragguagli scritti sulla situazione e attività della società (con la comminatoria dell’art. 292 CP e dell’obbligo per le parti convenute di pagare all’istante almeno fr. 200.- per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine);

domanda avversata dalle parti convenute e che il Pretore ha respinto con decisione 2 giugno 2023;

appellante l’istante con appello 17 giugno 2023, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la sua istanza, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre le parti convenute con osservazioni 24 luglio 2023 hanno postulato la reiezione del gravame in ordine e nel merito, con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

A. AO 1 è una società a garanzia limitata con sede a __________ attiva in ambito informatico e avente quale scopo, in particolare, lo sviluppo, la gestione, la consulenza e la commercializzazione di tecnologie hardware e software. Il suo capitale sociale ammonta a fr. 22'400.-, suddiviso in 224 quote da fr. 100.- ciascuna.

I suoi soci sono AP 1 (79 quote), AO 2 (78 quote), V__________ (23 quote), G__________ (14 quote), M__________ (12 quote), B__________ (9 quote) e P__________ (9 quote). Il gerente della società, con diritto di firma individuale, è AO 2.

La società non è soggetta a revisione ordinaria e ha rinunciato alla revisione limitata.

B. Con e-mail 18 marzo 2022 AO 2 ha chiesto a AP 1, a nome suo e degli altri soci, di uscire dalla società, vista l’asserita impossibilità di proseguire la collaborazione per il futuro, chiedendo di trovare un accordo al riguardo, rimproverandogli altresì una situazione di conflitto d’interessi segnatamente dovuta all’avvio di sue attività concorrenziali, e vietandogli l’accesso alla sua e-mail aziendale (doc. V).

C. Il 30 maggio 2022 AP 1 ha chiesto a AO 2, tramite e-mail (doc. L), nella sua veste di socio co-fondatore e richiamando l’art. 16 cpv. 3 dello statuto, di convocare un’assemblea dei soci avente per oggetto:

“Relazione dettagliata dell’attività svolta da ciascun sviluppatore da gennaio 2022 ad oggi, stato dell’arte del __________, e consuntivo delle spese sostenute”;

“disamina dei rapporti economici/commerciali tra A__________ srl e M__________ srl in merito al progetto __________”.

AO 2 lo stesso giorno ha richiesto l’invio di un relativo scritto raccomandato (che AP 1 ha inviato, ma che la società non ha ritirato, cfr. doc. M-O) e ha preannunciato a quest’ultimo che avrebbe valutato “la condivisione di informazioni rispetto alla situazione di concorrenza diretta da lei creata”, per poi confermare la possibilità di convocare un’assemblea avente anche questi temi quale ordine del giorno (doc. E).

D. L’8 giugno 2022 AO 2 ha convocato i soci a un’assemblea ordinaria per il 20 giugno 2022, indicando una serie di trattande in cui non figuravano le richieste informative di AP 1, rilevando che quest’ultimo aveva insufficientemente formalizzato la sua richiesta di convocazione (doc. R, assenza di una richiesta scritta). L’assemblea ha avuto luogo alla data indicata, e secondo il relativo verbale (doc. R/5) ha toccato anche il tema del contratto “__________”.

E. Il 28 giugno 2022 AP 1 ha scritto a AO 2, esprimendo insoddisfazione per il comportamento del gerente e degli altri soci nonché per l’esito della suddetta assemblea come pure rivendicando una lunga serie di informazioni sull’attività societaria (doc. AA). Il 5 luglio 2022 il gerente, per il tramite dell’avv. PA 2, ha indicato all’avv. D__________, patrocinatore di AP 1, richiamando precedenti comunicazioni a lui già indirizzate, che la società non era più intenzionata a fornirgli informazioni, a causa del rischio che queste potessero essere utilizzate per scopi estranei e potenzialmente dannosi, diffidandolo dal continuare a trasmettere scritti polemici e denigratori al gerente e agli altri soci (doc. 4).

F. Il 14 luglio 2022 AP 1 ha nuovamente contattato AO 2 lamentandosi del fatto che la società non avesse ritirato la sua raccomandata relativa alla convocazione assembleare e non avesse inserito nell’ordine del giorno le sue richieste informative, sicché esse erano state trattate in modo insufficiente e superficiale, chiedendo di indire una nuova assemblea, questa volta della società controllata M__________ Srl, nonché di inserire nell’ordine del giorno una serie di richieste informative, data l’impossibilità di convocare un’assemblea della AO 1 (doc. F/O). Il 18 luglio 2022 ha poi lamentato la sua esclusione dagli affari societari, rilevando che il gerente lo aveva ingiustamente accusato, anche presso gli altri soci e i clienti, di commettere concorrenza sleale nei confronti della società (doc. G)

G. Con raccomandata 23 novembre 2022 (doc. H) AP 1, per il tramite del suo patrocinatore avv. PA 1, ha chiesto al gerente e alla società vari ragguagli e documenti (per la gran parte identici a quelli pretesi nella procedura in esame) nonché la convocazione di un’assemblea dei soci entro la fine dell’anno, elencando le trattande auspicate e domandando altresì di ripristinare le sue credenziali di accesso alla piattaforma “__________” e di riattivare il suo account aziendale (doc. H).

H. Stante la mancata evasione della richiesta, con istanza 21 dicembre 2022 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 e AO 2 (nella sua veste di gerente societario), chiedendo di far loro ordine di fornirgli entro 10 giorni per via elettronica (con le comminatorie dell’art. 292 CP e della condanna in solido delle parti convenute al pagamento in suo favore di almeno fr. 200.- per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine) i seguenti ragguagli scritti e la consultazione dei seguenti documenti:

copia dei contratti conclusi con clienti e partner da marzo 2022 ad oggi;

copia delle fatture di vendita da marzo 2022 ad oggi;

situazione del progetto “Autostradale” e dei progetti attualmente in corso;

relazione sulle implementazioni tecnologiche realizzate da marzo 2022 ad oggi sulla piattaforma M__________;

copia delle contabili dei finanziamenti/prestiti ricevuti dai soci o da terzi da marzo 2022 ad oggi e condizioni per la loro restituzione;

copia dell'ev. verbale di assemblea che ha autorizzato finanziamenti/prestiti da persone/società esterni alla AO 1 e/o alla controllata;

nominativi di eventuali nuovi collaboratori con contratto (compresi ev. consulenti e/o stagisti), con specifica delle mansioni e della remunerazione;

attuali rapporti di lavoro con gli sviluppatori Software di AO 1 ed eventuali penali corrisposte;

copia del bilancio al 31.12.2021 della M__________ S.r.l.;

copia del "business plan" aggiornato della AO 1;

copia del conto annuale al 31.12.2021 della AO 1.

I. Con osservazioni 24 febbraio 2023 le parti convenute si sono integralmente opposte all’istanza chiedendone la reiezione in ordine e nel merito, rilevando in particolare che essa era a loro modo di vedere improponibile (non avendo l’istante dapprima sottoposto la sua richiesta all’assemblea dei soci) e infondata (essendo la medesima pretestuosa, strumentale e potenzialmente dannosa per AO 1, ritenuto oltretutto che l’istante aveva avviato un'attività in diretta concorrenza costituendo una società di diritto olandese con una ragione sociale - __________ B.V. - molto simile) e rilevando altresì che la società convenuta non disponeva della legittimazione passiva.

J. Con replica spontanea 13 marzo 2023 e duplica spontanea 30 marzo 2023 le parti hanno ulteriormente approfondito le proprie antitetiche posizioni.

K. Con decisione 2 giugno 2023 il Pretore ha respinto l’istanza, con seguito di spese processuali (fr. 500.-) e ripetibili (fr. 3'000.-, ovvero fr. 1'500.- per ciascun convenuto) a carico di .

L. Con appello 17 giugno 2023 AP 1 si è aggravato contro tale giudizio, postulandone la riforma nel senso di accogliere la sua istanza, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi.

M. Con osservazioni 24 luglio 2023 AO 1 e AO 2 hanno postulato di respingere il gravame in ordine (in quanto diretto nei confronti di AO 2, per difetto di legittimazione passiva di quest’ultimo) e nel merito, con protesta delle spese giudiziarie di secondo grado.

E considerato

in diritto:

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che le decisioni finali di prima istanza sono impugnabili mediante appello, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nell’ambito della procedura sommaria (art. 250 lett. c n. 7 CPC), il termine di impugnazione (non sospeso dalle ferie giudiziarie) è di 10 giorni dalla notifica della decisione impugnata (art. 314 cpv. 1 CPC).

Nella fattispecie, il valore di causa (corrispondente all’interesse dell’istante all’ottenimento dei rivendicati ragguagli e almeno ammontante al valore del capitale sociale della AO 1, come già accertato dal Pretore e non contestato in questa sede), supera la soglia testé menzionata. L’appello 17 giugno 2023 contro la decisione 2 giugno 2023 (notificata il 7 giugno 2023) è inoltre tempestivo, così com’è tempestiva la risposta all’appello 24 luglio 2023.

Con la decisione impugnata il Pretore ha ricordato che secondo l’art. 802 cpv. 1 CO, ogni socio può esigere dai gerenti ragguagli su tutti gli affari della società. Giusta il relativo cpv. 2, se la società non ha un ufficio di revisione, ogni socio può inoltre consultare libri e atti senza restrizioni e senza rendere verosimile un interesse legittimo. Se tuttavia vi è il rischio che il socio utilizzi le informazioni ottenute per scopi estranei alla società e a danno della stessa, i gerenti possono rifiutare, per quanto necessario, di fornire ragguagli o di autorizzare la consultazione. Su richiesta del socio, decide l’assemblea (art. 802 cpv. 3 CO). Sulla base di questa norma, il primo giudice ha negato la legittimazione passiva di AO 2, evidenziando il suo diritto di rifiutare i ragguagli richiesti (rifiuto peraltro comprensibile alla luce della costituzione, in data 17 novembre 2021, di una società olandese denominata __________ B.V. avente quale socio unico e direttore proprio AP 1 nonché uno scopo in parte sovrapponibile e concorrenziale all’attività della AO 1, come pure alla luce della situazione conflittuale fra AP 1 e AO 2).

Il Pretore ha poi osservato che è il rifiuto ingiustificato dell’assemblea dei soci a permettere al socio richiedente di adire il giudice affinché i ragguagli siano forniti o la consultazione autorizzata (art. 802 cpv. 4 CO).

Esaminando il caso concreto, il giudice di prima sede ha osservato che i documenti che formano l’oggetto dell’istanza in esame sono stati richiesti alla gerenza il 23 novembre 2022 (doc. H), ritenuto che quelli rivendicati in precedenza erano solo parzialmente identici (doc. AA). Il Pretore ha poi rilevato che AP 1, nonostante la chiara opposizione del gerente (cfr. doc. 4), non ha preteso una deliberazione assembleare su quel tema specifico, vertendo le trattande da lui proposte nello scritto doc. H su altre questioni. In ogni caso, secondo gli accertamenti pretorili, non risulta che l’assemblea dei soci si sia mai espressa su tale richiesta né tantomeno che l’abbia rifiutata. Inoltre, malgrado secondo una parte della dottrina il ricorso al giudice sia possibile anche nel caso in cui l’assemblea o i gerenti tardino a eseguire la richiesta del socio, il Pretore ha accertato che non è chiaro se la mancata convocazione di un’assemblea sia imputabile più al gerente AO 2 oppure allo stesso AP 1 (il quale malgrado l’evidente opposizione del gerente, ha persistito nel rivolgergli domande anziché chiedere chiaramente una delibera assembleare). Il Pretore ha inoltre aggiunto che non è possibile ritenere che la posizione del gerente e quella dell’assemblea siano le stesse, non avendo AO 2 una posizione dominante fra i soci (detenendo solo 78 quote su 224 complessive). Il primo giudice ha conseguentemente ritenuto necessaria una pronuncia della società sull.rgomento (per il tramite dell’assemblea dei soci) e che in sua assenza, l’istanza di AP 1 è da considerare prematura. Di qui la sua integrale reiezione.

Con la sua impugnativa, l’appellante critica innanzitutto il Pretore per avere negato la legittimazione passiva di AO 2, ritenuto che a suo modo di vedere è stato il gerente a impedire, con il suo ostruzionismo, la convocazione di un’assemblea dei soci che si esprimesse sulle sue domande di ragguagli, e ciò non tanto a salvaguardia di interessi leciti della società, quanto piuttosto per evitare un chiaro confronto assembleare sulle problematiche da lui sollevate. L’appellante precisa di averlo convenuto onde evitare che egli potesse osteggiare l’esecuzione dei postulati ordini giudiziali mediante temporeggiamenti e dilazioni.

Ora, nella presente fattispecie, AO 2 non risulta avere mai agito a titolo puramente personale, quanto piuttosto sempre nella sua veste di organo in nome e per conto della società. È a quest’ultima che dev’essere indirizzata un’azione ai sensi dell’art. 802 cpv. 4 CO (Gasser/Eggenberger/ Stäuber in: OFK Kommentar zum Schweizerischen Obligationenrecht, 4a ed., n. 16 ad art. 802; Pesenti in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3a ed., n. 5 ad art. 250; Jent-Sørensen in: Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar ZPO, 3a ed., n. 26 ad art. 250). Qualora alla suddetta società possa essere imposto giudizialmente l’ordine di fornire ragguagli al socio, sarebbe d’altronde preciso dovere dell’organo darvi esecuzione, ritenuto che egli può inoltre essere destinatario di comminatorie ai sensi dell’art. 343 cpv. 1 lett. a-c CPC (STF 6B_280/2010 del 20 maggio 2010 consid. 3; Kellerhals in: Berner Kommentar, ZPO Band I, n. 50 ad art. 343). A tal proposito, l’appello non può dunque trovare accoglimento.

L’appellante lamenta altresì il fatto che il Pretore, nella decisione impugnata, sembri suggerire che egli abbia già ricevuto risposte esaustive riguardanti l’operazione commerciale denominata "__________" durante l’assemblea 20 giugno 2022. Invero, il primo giudice non è giunto a una simile conclusione (formulata piuttosto dalla parte appellata). Sulla questione si tornerà ancora nel seguito. È in ogni caso pacifico che le sue varie domande di ragguagli, così come formulate dapprima nei doc. AA, F e H e poi con l’istanza 21 dicembre 2022, non sono state soddisfatte. Rimane da esaminare se egli poteva proporre l’azione giudiziaria in esame.

Al riguardo, l’appellante rimprovera il Pretore per aver concluso che la mancata convocazione dell’assemblea non sia forzatamente imputabile al gerente e che ogni domanda di ragguagli debba sempre essere preceduta dall'intervento decisorio dell'assemblea. Una simile soluzione sarebbe difatti nella fattispecie eccessivamente formalistica, superflua e non esigibile dal socio, alla luce dei numerosi sforzi da egli invano profusi per ottenere i desiderati ragguagli e la convocazione dell’assemblea (doc. H, L, O, AA), della sua progressiva esclusione dalla società a partire dal marzo 2022 (doc. G, V) e del chiaro atteggiamento oppositivo e ostruzionistico del gerente, che esprimendosi anche a nome dei soci, ha dapprima utilizzato una scusa pretestuosa (mancato ritiro di una raccomandata regolarmente inviata e neppure necessaria alla luce degli statuti, cfr. doc. C, art. 16, 27 e 38, come pure doc. M-N e R) per non inserire nell’ordine del giorno dell’assemblea 20 giugno 2022 le trattande da lui auspicate, per poi sistematicamente respingere (doc. 4) e/o ignorare le sue richieste, come quelle del 23 novembre 2022 (doc. H). L’appellante sostiene inoltre che il gerente ha una posizione dominante all’interno della società (disponendo di 78 quote contro le 67 quote totali complessive dei rimanenti 5 soci) e che l’esito di un’assemblea sarebbe scontato, ovvero che essa si pronuncerebbe palesemente a suo sfavore. Per questi motivi, secondo l’appellante la decisione pretorile crea un ulteriore ostacolo e un ritardo pregiudizievole per il congruo e rapido esercizio dei suoi diritti informativi, favorendo ancora una volta i temporeggiamenti della controparte e permettendole di mantenere un velo sulla reale attività operativa della AO 1. Un tale risultato sarebbe contrario allo spirito dell’art. 802 CO nonché del nuovo diritto societario (in particolare: nuovo art. 697 CO), che ha inteso facilitare l’accesso alla giustizia ogniqualvolta i diritti sociali vengano oggettivamente impediti da condotte negligenti del responsabile della gestione societaria.

Infine, l’appellante contesta la decisione pretorile anche nella misura in cui ha ritenuto il diniego di informazioni del gerente “comprensibile”. Egli osserva che la summenzionata ditta olandese __________ B.V. non è mai divenuta operativa e anzi è già stata radiata dal Registro di Commercio, come pure che i suoi ragguagli riguardano numerosi oggetti che nulla hanno a che vedere con tale tema e con un’asserita (e pretestuosa) attività concorrenziale né tantomeno toccano segreti d’affari/informazioni meritevoli di riservatezza, bensì informazioni legittime (alla luce dei suoi diritti di socio e della sua estromissione dagli affari societari) atte a fare chiarezza sulla situazione organizzativa e finanziaria della società nonché sulla sua gestione, sul possibile sfruttamento delle sue risorse da parte di terzi e sui potenziali conflitti d’interesse del gerente medesimo (v. anche doc. 3).

L’art. 802 cpv. 4 CO fa esplicito riferimento unicamente a un rifiuto assembleare ai sensi del cpv. 3 e non al rifiuto del gerente secondo il cpv. 2. Sulla possibilità per un socio di adire il giudice anche in assenza di una decisione assembleare negativa, per quanto è dato vedere, non sussiste copiosa giurisprudenza. La dottrina solitamente si limita a presumerne l’esistenza, ritenuto che anche la mancata trattazione della richiesta da parte dell’assemblea è parificabile a un rifiuto (Gasser/Eggenberger/ Stäuber, op. cit., n. 16 ad art. 802; Chappuis/Jaccard in: Commentaire romand, CO II, 2a ed., n. 13a-14 ad art. 802). Ad ogni modo, pretendere sistematicamente che un socio, malgrado gli sforzi profusi per ottenere i ragguagli desiderati, debba essere costretto, in assenza di una pronuncia dell’assemblea (poiché mai convocata, ritardata o mai espressasi sul tema), ad avviare dapprima un’azione giudiziaria volta a ottenerne la convocazione (art. 805 cpv. 5 n. 5 in connessione con l’art. 699 cpv. 5 CO), attendere la seduta e la deliberazione e solo in un secondo momento procedere secondo l’art. 802 cpv. 4 CO, può comportare un’eccessiva dilatazione delle tempistiche e svuotare d’efficacia il suo diritto di chiedere in ogni tempo (ovvero non forzatamente nel contesto di un’assemblea) ragguagli sugli affari societari. Pertanto, a dipendenza delle circostanze, un socio può avere un interesse degno di protezione (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC) a promuovere l’azione anche in assenza di una decisione assembleare (v. anche Handelsgericht des Kantons Zürich, decisione dell’8 ottobre 2018, inc. HE180280-O, consid. 3.3 e 3.4, e decisione 2 marzo 2021, inc. HE200471-O, consid. 2.1).

Nel caso concreto, i vari tentativi promossi da AP 1 ben emergono dagli atti di causa e sono stati già riassunti nei considerandi in fatto. Egli ha chiesto a più riprese una serie di ragguagli di analoga natura (doc. L, AA, F, H), ha domandato con il doc. H delle informazioni quasi identiche a quelle poi rivendicate in causa, nonché ha preteso una volta la convocazione di un’assemblea della M__________ Srl e due volte quella della AO 1 (la prima solo con parziale successo, nel senso che l’assemblea ha avuto luogo ma non con l’ordine del giorno da lui auspicato, la seconda invano). Aggiungasi che, nonostante le trattande da lui proposte la seconda volta con lo scritto doc. H non coincidano con il contenuto dell’istanza 21 dicembre 2022, gli argomenti sono comunque molto simili fra loro, riguardando essenzialmente la gestione societaria (progetto “__________”, contratti e prestiti in essere, situazione finanziaria della società, organizzazione interna, “business plan”) e la situazione della società controllata italiana.

In altre parole, non è possibile affermare che egli non abbia chiaramente manifestato le sue intenzioni e domande, né che non abbia tentato tutto quanto in suo potere per sollecitare una discussione assembleare su questi temi.

Le sue richieste sono tuttavia state ripetutamente frustrate.

E meglio, inizialmente il gerente ha preteso dal socio (v. doc. D) il rispetto di una formalità (invio di una richiesta scritta raccomandata di convocazione assembleare e comunicazione a tutti i soci, cfr. doc. L1) solo in parte prevista dall’art. 16 cpv. 3 dello statuto doc. C (ritenuto che la norma si limita a esigere la forma scritta, che necessita una valida firma ex art. 14 CO non presente nella semplice comunicazione per posta elettronica, mezzo invece ammesso dallo statuto per la convocazione e per altre comunicazioni della gerenza, cfr. art. 16 cpv. 4 e 38 cpv. 1) ma poi, pur consapevole della sua intenzione e dovendo attendersi l’invio di una relativa comunicazione, non ha ritirato la raccomandata da lui spedita (doc. M-O, circostanza non controversa in questa sede) e non ha inserito le sue richieste nell’ordine del giorno (doc. R). Alla luce di ciò, e malgrado le discussioni assembleari del 20 giugno 2022 abbiano comunque toccato anche il tema del progetto “__________” (solamente all’ultima trattanda “Varie ed eventuali”), dal relativo verbale (doc. 5) non si può concludere (come pretende la parte appellata) che tutte le tematiche da lui sollevate con gli scritti doc. L e M (e comunque più limitate di quelle oggetto di causa) siano state seriamente, approfonditamente e integralmente evase. Anzi, dal contenuto di quel verbale e dal doc. O si evince chiaramente l’insoddisfazione di AP 1.

In ogni caso, il gerente ha in seguito opposto un netto e generalizzato rifiuto (doc. 4) a tutte le ulteriori e ben più vaste domande del socio (doc. AA, F, H), senza darvi più riscontro.

Tenuto altresì conto che la situazione conflittuale in essere e il tenore degli scritti doc. V e 4 lasciano perlomeno ipotizzare la possibilità di un esito negativo di una pronuncia assembleare sulle richieste del socio e che dall’insorgere della controversia è trascorso più di un anno, si deve concludere che l’istanza in esame dev’essere ritenuta ammissibile, ovvero che non risulta opportuno obbligare l’istante a ripresentare una richiesta di convocazione assembleare oppure a imporla mediante un’apposita azione giudiziaria prima di poter ripresentare innanzi al Pretore le sue domande informative. Stabilire altrimenti significherebbe rendere inefficace e illusorio il suo diritto sociale stabilito dall’art. 802 cpv. 1 e 2 CO.

In conclusione, l’appello dev’essere parzialmente accolto nel senso che la decisione di primo grado viene annullata per quanto riguarda l’azione diretta verso la AO 1, con rinvio dell’incarto al primo giudice affinché questi verifichi se l’istante abbia o meno il diritto di ricevere dalla società le informazioni richieste (esame che in questa sede sarebbe invece prematuro), mentre viene confermata per quanto riguarda l’azione rivolta nei confronti di AO 2 (privo della legittimazione passiva e dunque estromesso dalla causa), con conseguente dovere per AP 1 di sopportare le relative spese processuali di prima sede (fr. 250.-, ovvero la metà di quelle stabilite dal Pretore) e di versare al gerente le ripetibili a lui spettanti (fr. 1'500.-).

  1. Le spese processuali e le ripetibili di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di almeno fr. 22'400.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC), nel senso che AP 1 ottiene sostanzialmente ragione nei confronti di AO 1 (tenuto conto che il tema principale dell’appello verteva sulla portata dell’art. 802 cpv. 4 CO), mentre soccombe nei confronti di AO 2.

Le spese processuali di secondo grado, fissate secondo i dettami degli art. 7, 9 cpv. 1 e 13 LTG, ammontano a complessivi fr. 1'500.- e possono essere ripartite per 1/5 a carico di AP 1 e per 4/5 a carico di AO 1

Per quanto riguarda le ripetibili di seconda sede, sulla base dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar, AO 1 dovrà versare a AP 1 fr. 1'800.-. AP 1 verserà da parte sua a AO 2 fr. 300.-, tenuto conto del tema limitato della legittimazione passiva (contenuto in poche righe della risposta all’appello).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,

decide:

I. L’appello 17 giugno 2023 di AP 1 è parzialmente accolto.

I/a Di conseguenza, la decisione 2 giugno 2023 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 (inc. SO.2022.6047) è così riformata:

  1. L’istanza di AP 1 nei confronti di AO 2 è respinta.

  2. Le relative spese processuali di fr. 250.- sono poste a carico di AP 1, con l’obbligo di rifondere a AO 2 fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.

I/b. La decisione 2 giugno 2023 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 (inc. SO.2022.6047) è annullata per quanto riguarda la reiezione dell’istanza di AP 1 nei confronti di AO 1. L’incarto è ritornato alla Pretura per un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.

II. Le spese processuali di seconda sede, pari a complessivi fr. 1’500.-, sono poste per 1/5 a carico di AP 1 e per 4/5 a carico di AO 1. AO 1 rifonderà a AP 1 fr. 1’800.- per ripetibili. AP 1 verserà a AO 2 fr. 300.- per ripetibili.

III. Notificazione:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).

Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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