Incarto n. 12.2023.7
Lugano 20 marzo 2023/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa a procedura sommaria - inc. n. SO.2022.5167 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 - promossa con istanza di exequatur e di sequestro 2 novembre 2022 da
CO 1 rappr. da PA 2
contro
RE 1 rappr. da PA 1
con cui l’istante ha chiesto di riconoscere e dichiarare esecutive in Svizzera la sentenza n. __________ del 22 novembre 2018 del Tribunale Ordinario di Como (RG. n. __________ - Repert. n. __________), la sentenza n. __________ del 12 (recte: 28) gennaio 2022 della Corte d’Appello di Milano (RG. n. __________ - Repert. n. __________) e la conseguente decisione esecutiva n. __________ dell’Agenzia delle Entrate - Divisione Provinciale di Como, nonché di decretare il sequestro dei conti __________ e __________, delle cassette di sicurezza e di ogni altro avere detenuti dal convenuto presso la Banca __________, dell’intero arredamento, oggetti di valore, mobili e suppellettili presenti presso il domicilio del convenuto, come pure dei fondi n. __________ e __________ RFD di __________, n. __________ e __________ RFD di __________ intestati al convenuto, domanda che il Pretore con decisione 3 novembre 2022 ha parzialmente accolto riconoscendo e dichiarando esecutive in Svizzera, limitatamente ai soli dispositivi che concernevano l’istante, la sentenza del Tribunale Ordinario di Como e la sentenza della Corte d’Appello di Milano nonché decretando, sino a concorrrenza di CHF 431'973.10 oltre interessi al 5% dal 22 giugno 2017 su CHF 385'000.-, dal 22 novembre 2018 su CHF 26'443.60 e dal 28 gennaio 2022 su CHF 20'529.50, il sequestro sui beni del convenuto;
ed ora sul reclamo 6 gennaio 2023 con cui il convenuto ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza di exequatur protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi, al quale l’istante si è integralmente opposta pure con protesta di spese e ripetibili con risposta 23 febbraio 2023;
letti e esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
I contratti definitivi non sono in seguito mai stati sottoscritti.
Con sentenza n. __________ del 22 novembre 2018 (RG. n. __________ - Repert. n. , doc. A), dichiarata esecutiva, il Tribunale Ordinario di Como (I), statuendo nella causa promossa da RE 1 nei confronti di P __________ e di CO 1 (per sé e in qualità di erede di H__________ , nel frattempo deceduto) e volta inizialmente ad ottenere il trasferimento dei due terreni in forza del primo contratto di promessa di vendita e in un secondo tempo ad ottenere l’accertamento della nullità e/o inefficacia e/o inesistenza della procura speciale conferita a G __________ e l’accertamento della nullità/inefficacia e/o inesistenza dei due contratti preliminari di compravendita con conseguente ripetizione dell’indebito previa declaratoria di nullità dei contratti e in subordine risoluzione per inadempimento dei venditori, si è così pronunciato: ha dichiarato inammissibili le domande di accertamento della nullità e/o inefficacia e/o inesistenza della procura speciale e quelle di accertamento della nullità/inefficacia e/o inesistenza dei due contratti preliminari di compravendita in quanto tardivamente e irritualmente proposte (dispositivo n. 1); ha rigettato la domanda attorea di ripetizione dell’indebito previa declaratoria di nullità dei contratti e quella proposta in via subordinata di risoluzione per inadempimento dei venditori (dispositivo n. 2); in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti P__________ __________ e CO 1 (per sé e in qualità di erede di H__________ ) ha dichiarato l’inadempimento dell’attore RE 1 alla stipula del contratto definitivo in forza della promessa di vendita del 14 novembre 2012, e per l’effetto ha trasferito ai sensi e per gli effetti dell’art. 2932 CCIt. (dispositivo n. 3): a) la proprietà del terreno distinto nel CT del Comune di __________ mappale __________ da P __________ in favore di RE 1 subordinando il suddetto trasferimento al versamento da parte dell’attore a P__________ __________ del saldo del prezzo pari a EUR 365'928.93 (pari a CHF 415'000.-) oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo da effettuarsi nel termine di 60 giorni dalla data di deposito della sentenza (dispositivo n. 3a); b) la proprietà del terreno distinto nel CT del Comune di __________ mappale __________ da CO 1 (per sé e in qualità di erede di H__________ ) in favore di RE 1 subordinando il suddetto trasferimento al versamento da parte dell’attore a CO 1 del saldo del prezzo pari a EUR 339'476.24 (pari a CHF 385'000.-) oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo da effettuarsi nel termine di 60 giorni dalla data di deposito della sentenza (dispositivo n. 3b); il tutto con ordine al Conservatore dei RRII di Como di procedere alle trascrizioni necessarie e di rito sui beni sopra descritti con esonero dalle responsabilità (dispositivo n. 3c); ha condannato l’attore al pagamento delle spese legali in favore di P __________ per EUR 1'214.- a titolo di esborsi ed EUR 21'387.- per compensi oltre iva, cpa e spese generali (dispositivo n. 4); ha condannato l’attore al pagamento delle spese legali in favore di CO 1 (per sé e in qualità di erede di H__________ __________) per EUR 1'214.- a titolo di esborsi ed EUR 21'387.- per compensi oltre iva, cpa e spese generali (dispositivo n. 5); e ha posto definitivamente le spese di CTU, già liquidate, per 2/3 a carico dell’attore e per 1/3 a carico delle parti convenute in ragione del 50% cadauna condannando al pagamento al CTU o alle parti anticipatarie (dispositivo n. 6).
Con sentenza n. __________ del 28 gennaio 2022 (RG. n. __________ - Repert. n. , doc. B), dichiarata esecutiva, la Corte d’Appello di Milano (I) ha rispinto l’appello proposto da RE 1 avverso la sentenza n. __________ del 22 novembre 2018 del Tribunale Ordinario di Como, che ha integralmente confermato (dispositivo n. 1); ha condannato RE 1 alla rifusione delle spese di lite del grado d’appello in favore di P __________, liquidate in complessivi EUR 17’628.-, oltre oneri accessori, fiscali e previdenziali di legge (dispositivo n. 2); ha condannato RE 1 alla rifusione delle spese di lite del grado d’appello in favore di CO 1, liquidate in complessivi EUR 17’628.-, oltre oneri accessori, fiscali e previdenziali di legge (dispositivo n. 3); e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte di RE 1 (dispositivo n. 4). Il 7 luglio 2022 (doc. B penultima pagina) il funzionario giudiziario preposto ha certificato il passaggio in giudicato della sentenza.
Con avviso n. __________ emesso in una data non meglio precisata (doc. C), l’Agenzia delle Entrate - Divisione Provinciale di Como ha avvertito CO 1 che, in relazione alla sentenza 22 novembre 2018 del Tribunale Ordinario di Como, le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da tutte le parti in causa, erano stati liquidati in complessivi EUR 71'215.-.
Con istanza 2 novembre 2022 CO 1 ha convenuto in giudizio RE 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, chiedendo di riconoscere e dichiarare esecutive in Svizzera la sentenza n. __________ del 22 novembre 2018 del Tribunale Ordinario di Como, la sentenza n. __________ del 28 gennaio 2022 della Corte d’Appello di Milano e la decisione esecutiva n. __________ non datata dell’Agenzia delle Entrate - Divisione Provinciale di Como, e di decretare il sequestro su una serie di beni appartenenti al convenuto, domanda che il Pretore, con decisione 3 novembre 2022, ha parzialmente accolto, riconoscendo e dichiarando esecutivi in Svizzera i dispositivi n. 3, 3b, 5 e 6 della sentenza del Tribunale Ordinario di Como e i dispositivi n. 1 e 3 della sentenza della Corte d’Appello di Milano nonché decretando, sino a concorrrenza di CHF 431'973.10 oltre interessi al 5% dal 22 giugno 2017 su CHF 385'000.-, dal 22 novembre 2018 su CHF 26'443.60 e dal 28 gennaio 2022 su CHF 20'529.50, il sequestro sui beni del convenuto, ponendo poi le spese processuali di CHF 2'000.- per 1/5 a carico dell’istante e per 4/5 a carico del convenuto, senza attribuzione di ripetibili.
Con il reclamo 6 gennaio 2023 che qui ci occupa, inoltrato tempestivamente (art. 327a cpv. 3 CPC in combinazione con l’art. 43 cpv. 5 CLug) alla scrivente Camera (art. 48 lett. b n. 5 LOG in combinazione con l’art. 309 lett. a CPC), avversato dall’istante con risposta 23 febbraio 2023, anch’essa tempestiva (art. 322 cpv. 2 CPC in combinazione con l’art. 327a cpv. 3 CPC), il convenuto ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza di exequatur, protestando le spese e le ripetibili di entrambe le sedi.
Giusta l’art. 45 CLug il giudice davanti al quale è stato proposto un ricorso ai sensi dell’art. 43 CLug - rimedio giuridico che in Svizzera va promosso mediante reclamo da esaminarsi dall’autorità giudiziaria preposta con cognizione piena dei motivi di diniego (art. 327a cpv. 1 CPC) e previa possibilità, almeno per la parte convenuta in prima sede nell’ambito di una procedura unilaterale, di addurre nuovi fatti e di assumere nuove prove (DTF 145 III 422 consid. 5.2; TF 5A_899/2020 del 15 novembre 2021 consid. 2.2.2) - rigetta o revoca il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dagli art. 34 e 35 CLug (cpv. 1), fermo restando che in nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame nel merito (cpv. 2). Per costante dottrina e giurisprudenza, l’art. 45 cpv. 1 CLug, formulato in maniera eccessivamente restrittiva (Staehelin/Bopp, Kommentar zum Lugano-Übereinkommen (LugÜ), 2ª ed., n. 2 ad art. 45 CLug; Hofmann/Kunz, Basler Kommentar, n. 9 ad art. 45 CLug), consente tuttavia di rimettere in discussione anche i presupposti per l’exequatur, i presupposti per la decisione di exequatur di primo e secondo grado e le eventuali violazioni di prescrizioni procedurali commesse dal giudice dell’exequatur (Staehelin/Bopp, op. cit., n. 3 ad art. 45 CLug; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 19 seg., 24 seg. e 26 seg. ad art. 45 CLug; TF 4A_228/2010 del 6 luglio 2010 consid. 4).
Nel caso di specie l’unico impedimento al giudizio di riconoscimento e di exequatur evocato dal convenuto è quello definito dall’art. 34 n. 1 CLug, disposizione secondo cui le decisioni emanate in uno Stato contraente non sono riconosciute se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato richiesto. A tale proposito egli ha ritenuto particolarmente urtante il fatto che i giudici italiani, in modo incoerente e contraddittorio, non avessero concluso per la nullità ex art. 55 e 58 della legge notarile italiana della procura speciale da lui conferita a suo tempo a G__________ __________ (doc. D allegato al reclamo), nonostante in occasione dell’allestimento della stessa, redatta innanzi al notaio dott. F__________ __________ in lingua italiana, non fosse intervenuto un interprete e non fosse stata approntata e firmata una traduzione in lingua straniera, ciò che invece sarebbe stato necessario stante che egli, pacificamente e comprovatamente (cfr. gli interrogatori delle parti e le testimonianze di F__________ , G __________ e Ga__________ __________, tutti da esperire in questa sede), parlava e comprendeva solo la lingua estone e quella russa ma non conosceva l’italiano. Le normative inerenti alla protezione del cittadino nella stipulazione di atti pubblici, tra le quali andava annoverata anche l’analoga disposizione prevista all’art. 44 della legge notarile del Cantone Ticino, erano oltretutto da considerare quale fondamento dell’ordinamento giuridico svizzero e dei principi fondamentali da tutelare in Svizzera.
8.1. In generale, lo scopo delle norme sul riconoscimento e sull’esecuzione è di agevolare la circolazione delle sentenze in materia civile e commerciale. Aderendo a un trattato internazionale che prevede il riconoscimento e l’esecuzione in Svizzera di decisioni pronunciate all’estero, il legislatore ha dunque accettato (necessariamente) l’eventualità che certe decisioni straniere possano essere diverse da quelle che sarebbero state adottate da un giudice svizzero. Non ci si può pertanto richiamare all’ordine pubblico svizzero ogni qualvolta la legge straniera diverga - quand’anche in misura importante, nel merito o per la procedura seguita - dal diritto svizzero. In altre parole, nell’ambito del riconoscimento e dell’esecuzione di sentenze di tribunali esteri la riserva di ordine pubblico ha una portata più limitata che nell’applicazione diretta del diritto straniero: di carattere eccezionale, essa va interpretata restrittivamente (DTF 126 III 101 consid. 3b, 327 consid. 2b, 534 consid. 2c; TF 4A_145/2010 del 5 ottobre 2010 consid. 5.1).
In particolare, per ammettere l’incompatibilità di una decisione con l’ordine pubblico materiale svizzero occorre che quest’ultima - e ciò sia nella motivazione che nell’esito
8.2. Nel caso di specie, come meglio si vedrà qui di seguito, le due decisioni oggetto di exequatur non possono essere considerate contrarie all’ordine pubblico materiale svizzero.
Il convenuto non ha in effetti preteso che i giudici italiani, con le loro due sentenze (doc. A e B), anche laddove per ipotesi fossero state errate - aspetto questo che non può essere ridiscusso nel presente giudizio, stante che in nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame nel merito (art. 45 cpv. 2 CLug) -, possano aver violato uno dei principi fondamentali menzionati nel considerando precedente.
Non si vede del resto come le due sentenze italiane che, per quanto qui interessa, avevano confermato la validità della procura speciale conferita dal convenuto (doc. D allegato al reclamo) ritenendo in sostanza che al momento del conferimento della stessa quest’ultimo conoscesse la lingua italiana e comunque non avesse dichiarato al notaio di non conoscere quella lingua, rispettivamente, avendo depositato l’atto di citazione volto inizialmente ad ottenere il trasferimento dei terreni in forza del primo contratto di promessa di vendita e avendo provveduto al pagamento delle spese notarili per il secondo contratto di promessa di vendita, avesse poi inteso ratificare l’operato del suo procuratore speciale, possano essere ritenute scioccanti - e ciò sia nella motivazione che nell’esito - in base ai principi fondamentali da tutelare in Svizzera.
8.3. A titolo abbondanziale, ammesso - ma non concesso (come detto sopra) - che il fatto, sostenuto dal convenuto in questa sede, che egli parlasse e comprendesse solo la lingua estone e quella russa ma invece non conoscesse l’italiano, possa essere pertinente per la questione dell’incompatibilità di una decisione con l’ordine pubblico materiale svizzero, si osserva che nella presente fattispecie quel fatto non è stato provato e in ogni caso non basterebbe per concludere che quelle due decisioni, laddove avevano confermato la validità della procura speciale conferita dal convenuto (doc. D allegato al reclamo), non possano essere riconosciute e dichiarate esecutive in Svizzera.
Da una parte, il convenuto non ha provato che il fatto che egli parlasse e comprendesse solo la lingua estone e quella russa ma invece non conoscesse l’italiano fosse pacifico nell’ambito dei procedimenti italiani. E nemmeno è stato in grado di dimostrare che quella circostanza fosse comunque veritiera, anche perché le prove a tale scopo che aveva chiesto di assumere in questa sede (e meglio gli interrogatori delle parti e le testimonianze di F__________ , G __________ e Ga__________ __________) non erano in realtà qui esperibili, stante che nell’ambito della procedura sommaria, qual’è pacificamente quella che regge la procedura di riconoscimento e di exequatur (art. 339 cpv. 2 CPC in combinazione con l’art. 335 cpv. 3 CPC; DTF 142 III 180 consid. 3.5), potevano essere assunte sostanzialmente solo le prove documentali (art. 254 CPC; DTF 145 III 20 consid. 4.1.2; TF 5A_121/2021 del 6 aprile 2022 consid. 2.1.1), mentre che le prove ora proposte, e meglio l’interrogatorio delle parti (per altro residenti tutte all’estero, tranne il convenuto) e l’assunzione dei testimoni (per altro residenti tutti all’estero), non entravano invece in linea di conto siccome in contrasto con il principio della celerità.
Dall’altra, quand’anche per ipotesi si potesse tener conto che effettivamente il convenuto parlava e comprendeva solo la lingua estone e quella russa ma invece non conosceva l’italiano, rimarrebbe comunque il fatto che, secondo le sentenze italiane, non censurate su questo punto, egli, avendo depositato l’atto di citazione volto inizialmente ad ottenere il trasferimento dei terreni in forza del primo contratto di promessa di vendita e avendo provveduto al pagamento delle spese notarili per il secondo contratto di promessa di vendita, aveva inteso ratificare l’operato del suo procuratore speciale. Nemmeno in tale ipotesi le due sentenze italiane, che neppure a ben vedere potrebbero essere considerate arbitrarie, sarebbero dunque risultate scioccanti in base ai principi fondamentali da tutelare in Svizzera.
Le spese processuali e le ripetibili di questo giudizio, calcolate tenendo conto di quanto stabilito dagli art. 52 CLug e 14 LTG, seguono la soccombenza del convenuto (art. 106 CPC), fermo restando che nella commisurazione delle ripetibili si è tenuto conto dei criteri enunciati all’art. 11 cpv. 5 del Regolamento sulle ripetibili, segnatamente dell’importanza della lite, delle sue difficoltà e dell’ampiezza del lavoro richiesto per la procedura di reclamo. Per l’eventuale impugnabilità al Tribunale federale fa invece stato un valore litigioso di CHF 431'973.10.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. Il reclamo 6 gennaio 2023 di RE 1 è respinto.
II. Le spese processuali di CHF 2’000.- sono poste a carico del reclamante, che verserà alla controparte CHF 2’000.- per ripetibili.
III. Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).