DTF 136 III 369, 4A_106/2010, 4A_278/2010, 4A_315/2010, 4A_560/2012
Incarto n. 12.2023.47
Lugano 4 luglio 2023/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini, presidente,
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa a procedura sommaria - inc. n. SO.2023.297 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con notificazione (recte: istanza) 18 gennaio 2023 da
AO 1
contro
AP 1 rappr. da PA 1
chiedente l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta, che era priva di un ufficio di revisione abilitato e non aveva rinunciato alla revisione limitata;
nell’ambito della quale il Pretore, con decisione 22 marzo 2023, ha accolto l'istanza, pronunciando lo scioglimento della convenuta e ordinandone la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;
appellante la convenuta con appello 3 aprile 2023, con cui ha chiesto di annullare il querelato giudizio, con tassa e spese di giustizia a proprio carico;
viste le osservazioni 13 aprile 2023 dell’istante;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con istanza 18 gennaio 2023 l’Ufficio del registro di commercio ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, la società AP 1, chiedendo che nei confronti della stessa, che allora era priva di un ufficio di revisione abilitato e non aveva rinunciato alla revisione limitata (art. 727 segg. CO), e che era stata invano diffidata, con raccomandata 18 novembre 2022 (doc. B), a sanare la lacuna e a notificare la relativa iscrizione nel registro di commercio entro 30 giorni (art. 939 cpv. 1 CO), fossero adottate le misure necessarie (art. 939 cpv. 2 CO);
che il 20 gennaio 2023 il Pretore ha assegnato alla convenuta un termine di 30 giorni per ripristinare la situazione legale (in particolare convocare un’assemblea generale allo scopo di designare un nuovo organo di revisione e richiedere la sua iscrizione al registro di commercio, oppure produrre a quest’ultimo una dichiarazione di rinuncia, a condizione che fossero adempiuti i presupposti dell’art. 727a cpv. 2 CO), pena l’adozione delle misure necessarie indicate nei considerandi, ivi compreso (se del caso) lo scioglimento della società e la sua liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;
che, preso atto che la convenuta aveva lasciato trascorrere infruttuosamente il termine, con decisione 22 marzo 2023 il Pretore, in applicazione degli art. 731b cpv. 1bis n. 3 e 939 cpv. 2 CO, ha pronunciato lo scioglimento della società e ne ha ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento (dispositivo n. 1), senza prelevare tasse e spese (dispositivo n. 2);
che con l’appello 3 aprile 2023, che qui ci occupa, la convenuta ha chiesto di annullare il querelato giudizio con tassa e spese di giustizia a proprio carico, rilevando di aver nel frattempo ripristinato la situazione legale;
che con osservazioni 13 aprile 2023 l’istante ha confermato che la convenuta aveva effettivamente provveduto a ristabilire la situazione legale sulla base dei documenti versati agli atti;
che nel caso di specie si tratta di esaminare se la convenuta abbia provveduto a ripristinare la situazione di legalità nelle more della causa, anche solo nella procedura ricorsuale, ciò che, in base alla dottrina e alla giurisprudenza, sarebbe idoneo ad evitare lo scioglimento della società che presentava lacune nell’organizzazione (Lorandi, Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi, Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p. 91; DTF 136 III 369 consid. 11.4.3; II CCA 16 dicembre 2011 inc. n. 12.2011.206);
che questa ipotesi si è effettivamente realizzata, visto e considerato che, come risulta dalle prove nel frattempo versate agli atti (ricevibili siccome si tratta di documenti allestiti dopo l’emanazione della decisione impugnata e con ciò di “nova autentici” ai sensi dell’art. 317 cpv. 1 CPC), il 3 aprile 2023 la convenuta aveva deliberato e poi notificato per l’iscrizione la rinuncia alla revisione limitata (doc. C e D d’appello) e, come riconosciuto anche dall’istante nelle osservazioni 13 aprile 2023, la situazione legale era stata in tal modo ripristinata;
che, in tali circostanze, l’istanza chiedente l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta, che era priva di un ufficio di revisione abilitato e non aveva rinunciato alla revisione limitata, non più attuale, deve essere stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d’oggetto (cfr. TF 1° marzo 2013 4A_560/2012 consid. 3.1);
che le spese processuali della procedura d’appello, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 100'000.-, pari al capitale sociale della convenuta (doc. A; TF 19 agosto 2010 4A_315/2010 consid. 2, 8 luglio 2010 4A_278/2010 consid. 6, 22 giugno 2010 4A_106/2010 consid. 6, SJ 132 I p. 541), devono essere poste a carico di quest’ultima, come da lei per altro richiesto, senza attribuzione di ripetibili;
che in definitiva l’appello della convenuta deve essere evaso ai sensi dei considerandi che precedono;
che non ponendo la causa questioni di principio o di rilevante importanza, il presente giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).
Per questi motivi
decide:
L’appello 3 aprile 2023 di AP 1 è evaso nel senso che il dispositivo n. 1 della decisione 22 marzo 2023 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, è annullato e la causa di cui all’istanza 18 gennaio 2023 dell’Ufficio del registro di commercio è stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d’oggetto. Gli altri dispositivi della decisione impugnata rimangono invariati.
Le spese processuali d’appello di fr. 500.- sono poste a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).