Incarto n. 12.2023.44
Lugano 17 luglio 2023/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti
vicecancelliera:
Bellotti
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2021.22 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud – promossa con petizione 25 giugno 2021 da
AO 1 patrocinato dall' PA 2
contro
AP 1 patrocinata dall' PA 1
con cui l'attore ha chiesto la condanna di AP 1 al risarcimento in proprio favore del danno di complessivi fr. 131'152.40 arrecato alla __________ SA di __________, allora in liquidazione e poi radiata il 22 luglio 2021, per violazione dei suoi doveri di amministratrice;
domanda avversata dalla convenuta che ha inoltre sollevato – fra l'altro – l'eccezione di prescrizione;
vista la decisione incidentale 23 febbraio 2023 con cui il Pretore ha respinto l'eccezione di prescrizione e ha posto le spese processuali di fr. 1'000.- a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte fr. 2'000.- per ripetibili;
appellante la convenuta che, con atto di appello 30 marzo 2023, chiede la riforma della querelata decisione nel senso di accogliere l'eccezione di prescrizione e di dichiarare di conseguenza prescritta la pretesa di fr. 131'152.40, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attore con risposta del 15 maggio 2023 postula la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. Con sentenza 13 luglio 2017 (inc. 12.2017.72) che accoglieva un appello introdotto da AP 1, co-azionista di maggioranza (52%) e già amministratrice unica della __________ SA di __________, la scrivente Camera, riscontrate insanabili lacune nell'organizzazione della società (art. 731b cpv. 1 n. 3 vCO), ha pronunciato lo scioglimento della medesima e ha ordinato la sua liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento.
B. Il 7 febbraio 2020 l'amministrazione del fallimento ha rinunciato a fare valere la pretesa della massa riferita al "diritto di promuovere azione civile o penale nei confronti degli organi della fallita (art. 754/757 CO)" e ha ceduto a norma dell'art. 260 LEF tale pretesa a AO 1 (azionista al 48% della fallita e titolare di un credito ammesso in graduatoria di fr. 63'152.40) unitamente ad altri due creditori (G__________ SA e Fiduciaria __________ SA), i quali hanno però poi rinunciato a fare valere le pretese cedute (doc. B, D, E).
C. Decaduto infruttuoso il tentativo di conciliazione avviato il 26 febbraio 2021, con petizione 25 giugno 2021 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud per ottenere la condanna della convenuta al risarcimento in proprio favore del danno di complessivi fr. 131'152.40 (di cui: fr. 63'152.40 credito accertato nella graduatoria; fr. 48'000.- valore nominale di 48 azioni al portatore della società; fr. 20'000.- spese di patrocinio preprocessuali) arrecato alla __________ SA allora in liquidazione e poi radiata il 22 luglio 2021. In estrema sintesi, l'attore ha ritenuto che la convenuta, violando i suoi doveri di amministratrice, avrebbe danneggiato la società così come gli interessi dei suoi creditori e degli azionisti.
D. Con risposta 16 agosto 2021 la convenuta si è opposta alla petizione postulandone l'integrale reiezione. Contestualmente, in via preliminare, essa ha formulato una domanda di ricusazione del Pretore nonché un'istanza di cauzione per le spese ripetibili e ha sollevato inoltre l'eccezione di prescrizione in relazione alla pretesa di risarcimento. Negata la violazione dei propri doveri di amministratrice, AP 1, in merito all'eccezione di prescrizione, ha rilevato che AO 1, detentore del 48% del capitale azionario nonché dipendente della società e quindi quotidianamente presente nella palestra da loro gestita, sapeva almeno già dal 15 febbraio 2011 delle gravi difficoltà finanziarie della società. Da ciò essa ha desunto che l'istanza di conciliazione del 26 febbraio 2021 (primo atto interruttivo) era ampiamente tardiva poiché introdotta allorché il termine di prescrizione relativa di 5 anni dell'art. 760 CO era già scaduto.
E. Risolta la questione della ricusa che è stata respinta anche da questa Camera con decisione su reclamo del 28 dicembre 2021 (inc. 12.2021.145), a un'udienza per incombenti del 3 novembre 2022 le parti si sono intese per completare lo scambio degli allegati introduttivi sull'intero tema della causa e per limitare poi il dibattimento e l'istruttoria alla questione della prescrizione sulla quale il Pretore si sarebbe pronunciato in via pregiudiziale.
F. Con replica 5 dicembre 2022 l'attore ha ribadito la propria posizione e contestato l'eccezione di prescrizione, rilevando che il relativo termine non può decorrere prima dell'apertura del fallimento siccome il credito non può essere dedotto in giudizio prima di allora. Considerato che lo scioglimento della società risaliva al 13 luglio 2017 e che la graduatoria sarebbe stata depositata il 29 ottobre 2019, il termine quinquennale di prescrizione non poteva quindi essere già scaduto all'introduzione dell'istanza di conciliazione (il 26 febbraio 2021), di modo che l'eccezione andava respinta.
G. Con duplica 24 gennaio 2023 la convenuta ha mantenuto il suo punto di vista e, per quanto concerne l'eccezione di prescrizione, ha precisato che in circostanze particolari come quella in rassegna la parte lesa (che oltretutto era azionista al 48%) può avere sufficiente conoscenza del danno già ben prima dell'apertura del fallimento.
H. Al dibattimento del 9 febbraio 2023 limitato al tema della prescrizione, il Pretore ha rifiutato l'assunzione di ogni altro mezzo di prova al di fuori dei documenti già prodotti dalle parti e, non dovendosi esperire un'istruttoria, non ha dato luogo alle arringhe finali prospettando l'emanazione della decisione sull'eccezione di prescrizione.
I. Con decisione incidentale 23 febbraio 2023 il Pretore ha respinto l'eccezione di prescrizione e ha posto le spese processuali di fr. 1'000.- a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'attore fr. 2'000.- per ripetibili.
L. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 30 marzo 2023 in cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere l'eccezione di prescrizione e di dichiarare prescritta la pretesa di fr. 131'152.40 di AO 1, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi.
M. Con risposta 15 maggio 2023 l'attore si è opposto al gravame postulandone il rigetto, con protesta di spese e ripetibili di secondo grado.
Considerando
in diritto:
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto l’appello 30 marzo 2023 contro la decisione incidentale 23 febbraio 2023, notificata alla convenuta il 1° marzo 2023, è tempestivo, così come è tempestiva la risposta 15 maggio 2023 dell’appellato, tenuto conto della sospensione dei termini dell'art. 145 cpv. 1 lett. a CPC.
Nella decisione impugnata il Pretore, riepilogate le norme che regolano la materia (art. 757 CO e art. 260 LEF), ha anzitutto richiamato una sentenza 5 maggio 2022 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza (CEF, inc. 15.2021.123/124 e 15.2022.24) per illustrare la portata delle due disposizioni testé menzionate (loc. cit., consid. 3.2.3, 3.4 e 3.4.1). Ciò premesso, egli ha accertato che il 7 febbraio 2020 le pretese della massa fallimentare della __________ SA riferite al "diritto di promuovere azione civile o penale nei confronti degli organi della fallita (art. 754/757 CO)" sono state cedute ai sensi dell'art. 260 LEF a tre creditori, tra cui AO 1, il quale (l'unico ad avere poi deciso di agire) con la propria iniziativa processuale, come da lui espressamente indicato nelle comparse scritte ("l'attore, in veste di cessionario del diritto della Massa dei creditori di promuovere azione civile o penale nei confronti degli organi della fallita, agisce a proprio nome, in virtù del mandato processuale conferitogli dall'Ufficio dei fallimenti, ma pur sempre nell'interesse della società, nella misura in cui deve far valere e provare il danno subito dalla società": petizione, pag. 5) agiva in qualità di "Prozeßstandschafter" (sostituto processuale) e faceva valere un danno della società __________ SA e non uno proprio. Di tale "chiara impostazione processuale" il Pretore ha tenuto conto anche in relazione al tema della prescrizione, a prescindere dalla questione (non oggetto della presente decisione) se le poste allegate dal procedente risultassero poi nel merito effettivamente un danno diretto subito dalla società o meno ("nel qual caso la petizione andrà respinta per inesistenza del presupposto cumulativo di un danno subito dalla società fallita"). Per il primo giudice la legittimazione ad agire dell'attore derivava infatti dall'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione del fallimento di procedere "in nome proprio" per fare valere un danno diretto subito dalla società e non andava confusa con la legittimazione ad agire di un creditore o azionista per fare valere un proprio danno diretto nei confronti di un organo della società (loc. cit., pag. 3 a 5).
Rammentato che per l'art. 760 cpv. 1 CO (nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2022 e applicabile in concreto in virtù dell'art. 49 cpv. 2 Tit. fin. CC) le azioni di risarcimento contro le persone responsabili a norma delle precedenti disposizioni si prescrivono in cinque anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e della persona responsabile ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato, il Pretore, richiamandosi alla giurisprudenza in materia, ha rilevato che è al momento del deposito della graduatoria e dell'inventario che colui che ha subito un danno indiretto acquisisce normalmente conoscenza sufficiente per poter introdurre l'azione di responsabilità degli organi della società. Egli non ha disconosciuto che dandosi circostanze particolari la parte lesa può avere una conoscenza sufficiente già in precedenza. Sta di fatto che a ogni modo il termine di prescrizione (relativo) di cinque anni per l'azione in responsabilità, appartenente alla comunione dei creditori (massa) della società ma ceduta a uno di essi ai sensi dell'art. 260 LEF, non può iniziare a decorrere prima dell'apertura del fallimento della società poiché il credito non è esigibile prima di quel momento (DTF 136 III 322 consid. 4.4 con riferimenti). Tale giurisprudenza – ha soggiunto il Pretore – è condivisa dalla dottrina maggioritaria (compreso l'autore citato dalle parti: Philippin, Le azioni di responsabilità nel diritto della società anonima, collana gialla CFPG n. 25, Lugano 2019, pag. 42) che ricorda come il creditore o l'azionista non fa valere, in tal caso, un proprio credito bensì un credito della comunità dei creditori (massa) ed egli non è quindi titolare di un credito distinto che disporrebbe di un proprio termine di prescrizione. E poiché AO 1 ha agito nella fattispecie quale "Prozeßstandschafter" facendo valere il preteso danno subito dalla società, il termine relativo di prescrizione non poteva in ogni caso ("keinesfalls") cominciare a decorrere prima del 13 luglio 2017 (data dello scioglimento ordinato dalla scrivente Camera; pag. 5 seg.).
D'altro canto, ha epilogato il Pretore, nell'ambito di una procedura giudiziaria avviata a seguito di cessione ai sensi dell'art. 260 cpv. 1 LEF – lo stesso valendo ove la pretesa azionata trovi il suo fondamento nell'art. 757 cpv. 2 CO – in virtù dell'unità della pretesa l'organo convenuto può opporre agli azionisti e creditori sociali solo le eccezioni ch'egli può far valere contro la comunione dei creditori, quelle personali contro gli attori essendo invece (salvo eccezioni estranee alla fattispecie) "paralizzate". Ciò si giustifica a maggior ragione perché una cessione secondo l'art. 260 cpv. 1 LEF può avvenire – come è stato almeno inizialmente il caso anche in concreto – in favore di più creditori cessionari, il che esclude per logica la possibilità di avvalersi di differenti termini di prescrizione nei confronti dei vari creditori e impone un termine unico che valga nei confronti della comunità dei creditori. Ne ha desunto, il Pretore, che l'eccezione di prescrizione (relativa) sollevata dalla convenuta andava respinta siccome infondata (la scadenza del termine assoluto non essendo mai stata invocata; loc. cit., pag. 6 seg.).
Ora, che le procedure di ricorso ex art. 17 LEF siano da distinguere dalle azioni di diritto materiale è pacifico, non fosse altro perché le prime ricadono nella competenza dell'autorità di vigilanza mentre le seconde in quella del giudice. Come non fa dubbio che la vertenza evocata dal Pretore rientrasse nella prima categoria. Non è per contro dato di comprendere perché in concreto il primo giudice (che era pacificamente competente per statuire sulla petizione in rassegna) non potesse riprendere le considerazioni di carattere generale espresse dalla CEF nel noto precedente quantunque esso concernesse la richiesta di un ex membro del consiglio di amministrazione e di un creditore ammesso nella graduatoria del fallimento di una SA di dichiarare nulli l'incanto e l'aggiudicazione all'asta di una pretesa di responsabilità nel senso degli art. 754 segg. CO contro le persone incaricate dell'amministrazione, della gestione e della revisione della società fallita. Né l'appellante spiega del resto quali conseguenze giuridiche essa tragga dall'asserita inapplicabilità al caso in esame delle argomentazioni riportate nella ricordata sentenza della CEF e dalla – non meglio precisata – errata differenziazione "tra giurisprudenza e dottrina in materia di ricorso ex art. 17 LEF e azione giudiziaria di diritto materiale". A parte ciò, essa perde di vista che la ripresa dei consid. 3.2.3 e 3.4.1 della sentenza inc. 15.2021.123/124 e 15.2022.24 concerneva l'interpretazione data dallo stesso Tribunale federale alla medesima norma qui in esame (art. 757 CO). Che le parti coinvolte fossero cinque e non solo due come nel caso in esame è, sotto questo profilo, senza rilievo. Senza contare, infine, che il discrimine evocato dall'appellante (cfr. Cometta/Möckli in: Basler Kommentar, SchKG, 3a edizione, n. 11 a 13 LEF) riguarda semmai le procedure di natura puramente esecutiva e quelle esecutive con effetti riflessi sul diritto materiale, fra le quali non è annoverata tuttavia l'azione di responsabilità degli organi degli art. 754 segg. CO (v. l’elenco in Amonn/ Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a edizione, n. 55 ad §4, pag. 29 seg.). Al riguardo non giova dunque attardarsi.
Contrariamente all'opinione della convenuta, l'argomentazione pretorile è tutt'altro che apodittica. Il primo giudice, richiamandosi alla giurisprudenza del Tribunale federale in materia (DTF 136 III 322 consid. 4.4), ha spiegato perché, anche dandosi circostanze particolari, il termine di prescrizione non può mai ("keinesfalls") iniziare a decorrere prima dell'apertura del fallimento della società siccome il credito – fatto valere in concreto dall'attore in qualità di sostituto processuale (Prozeßstandschafter) – non è esigibile prima di tale momento. Ora, con tale motivazione l'appellante non si confronta nemmeno di scorcio. Come essa sorvola completamente sull'ulteriore argomento – sempre fondato sulla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 136 III 107 consid. 2.5.1) – secondo cui, stante l'unità della pretesa, l'organo convenuto può opporre agli azionisti e creditori sociali unicamente le eccezioni che può fare valere contro la comunione dei creditori, il che esclude la possibilità di avvalersi di diversi termini di prescrizione nei confronti dei vari creditori bensì impone un termine unico che è quello che vale nei confronti della comunità dei creditori (massa). Su questo punto l'appello si rivela dunque finanche irricevibile per difetto di motivazione. Senza contare che non è dato di comprendere – né l'appellante spiega – perché il fatto che AO 1 sia rimasto l'unico cessionario ex art. 260 LEF (dopo che gli altri due hanno rinunciato ad agire) e fosse azionista al 48% nonché dirigente della società liquidata renderebbe inapplicabili i principi evocati dianzi.
5.1 Per quanto attiene all'esclusione delle due pretese aggiuntive, l'obiezione è destinata all'insuccesso per almeno due motivi. Da un lato perché la circostanza secondo cui esse non si riferirebbero a un danno subito dalla società bensì a un danno proprio dell'attore che gli impedirebbe di avvalersi della sostituzione processuale per farle valere nei suoi confronti è formulata – almeno in questi termini – per la prima volta in questa sede ed è dunque irricevibile nel senso dell'art. 317 cpv. 1 CPC. Dall'altro perché, a prescindere da ciò, il Pretore ha spiegato che, in ragione della "chiara impostazione processuale" (azione in qualità di sostituto processuale per fare valere il danno subito dalla società) che l'appellante non revoca in dubbio e di cui occorre tenere conto anche in relazione alla prescrizione, poco importa – in questa fase della procedura – se le singole poste allegate dall'attore si riveleranno nel merito effettivamente quale danno diretto subito dalla società o meno ("nel qual caso la petizione andrà respinta per inesistenza del presupposto cumulativo di un danno subito dalla società fallita"). Per il Pretore, infatti, la questione esula dall'oggetto della presente decisione (incidentale). La legittimazione ad agire di AO 1 nella presente procedura deriva dall'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione del fallimento di agire "in nome proprio" per fare valere un danno diretto subito dalla società e non va confusa con quella propria di un creditore o azionista per fare valere un proprio danno diretto nei confronti di un organo della società. E proprio per questa ragione si giustifica per il Pretore, stante l'unità della pretesa, di imporre un unico termine di prescrizione. Ora, una volta di più, l'appellante non si confronta con tale argomentazione né tanto meno pretende che il rinvio dell'esame (anche formale) delle singole poste (danno diretto o indiretto) al giudizio sul merito sarebbe erroneo. La doglianza cade dunque nel vuoto.
5.2 Quanto all'esistenza di circostanze straordinarie che giustificherebbero di anticipare l'inizio del termine relativo di prescrizione al 15 febbraio 2011, l'appello non è destinato a miglior sorte. La convenuta non spiega perché la presenza di due sole parti e il fatto che l'attore fosse azionista al 48% e dipendente con funzione dirigenziale fino al giugno 2011 impongano di derogare al principio secondo cui, nelle azioni di responsabilità come quella in rassegna (art. 757 CO), la conoscenza del danno è generalmente considerata sufficiente quando la graduatoria e l'inventario sono depositati presso l'amministrazione del fallimento, come ha accertato il Pretore con riferimento alla DTF 136 III 322. A parte ciò, l'appellante dimentica che, sempre in virtù di tale giurisprudenza, in nessun caso ("keinesfalls") il termine di prescrizione di cinque anni può iniziare a decorrere prima dell'apertura del fallimento perché il credito della comunità dei creditori non può essere dedotto in giudizio prima di tale termine (loc. cit.). Perché l'applicazione di tale giurisprudenza da parte del Pretore sarebbe erronea l'appellante, una volta ancora, non illustra (né pretende invero).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
Nella misura in cui è ricevibile, l’appello 30 marzo 2023 di AP 1 è respinto.
Le spese processuali della procedura di appello, di fr. 1’500.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2’000.- per ripetibili di seconda sede.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).