Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 05.05.2023 12.2023.40

Incarto n. 12.2023.40

Lugano 5 maggio 2023/bs

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini, presidente

vicecancelliera:

Bellotti

visto l'appello 17 marzo 2023 presentato da

AP 1 (NL) patrocinata dall’avv. PA 1

contro la decisione cautelare intermedia 6 marzo 2023 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa inc. CA.2022.258 promossa nei suoi confronti da

AO 1 (IT) patrocinata dall’avv. PA 2

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto e in diritto:

Con istanza supercautelare e cautelare 7 settembre 2022 AO 1 ha convenuto AP 1 (ora AP 1) innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, chiedendo di farle ordine di consegnarle tutti i prodotti (caldaie e termopompe) da lei ordinati nel 2022 e mai consegnatile, con la comminatoria della multa disciplinare per ogni giorno di ritardo nell’adempimento, e di continuare a eseguire il “Distribution Agreement” stipulato fra le parti il 13 febbraio 2014 anche dopo il 31 dicembre 2022.

  1. Con decisione supercautelare 8 settembre 2022 il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza inaudita altera parte, impartendo alla convenuta l’ordine di fornire all’istante, entro 40 giorni, tutti i prodotti elencati nel dispositivo n. 1 e corredando l’ordine di misure di esecuzione diretta (art. 267 CPC), ovvero impartendo le comminatorie dell’art. 292 CPS, di una multa disciplinare di fr. 5'000.- in caso di violazione dell’ordine e di una multa disciplinare di fr. 1'000.- per ogni giorno di ritardo in caso di mancato adempimento dell’ordine (a partire dall’11° giorno dalla notifica della decisione). Il Pretore ha altresì nominato l’ing. F__________ quale terzo incaricato dell’esecuzione, chiedendogli di organizzare e supervisionare il corretto e tempestivo adempimento (segnatamente, recandosi in caso di bisogno nei locali della produttrice e verificando l’esistenza di impedimenti oggettivi, ovvero non commerciali, alla fornitura) e di trasmettergli un relativo rapporto entro 40 giorni.

Con osservazioni 3 ottobre 2022 AP 1 si è opposta all’istanza. Nel seguito, le parti hanno ancora prodotto svariati scritti e l’ing. F__________ ha reso il proprio rapporto (26 dicembre 2022/9 gennaio 2023).

Con decisione superprovvisionale intra partes (decisione cautelare intermedia) 6 marzo 2023 il Pretore ha confermato integralmente l’ordine supercautelare e respinto l’istanza 3 gennaio 2023 con cui la convenuta chiedeva di revocare le misure coercitive a suo carico, rinviando la quantificazione e ripartizione delle spese alla decisione cautelare finale.

Con appello 17 marzo 2023 AP 1, che nel frattempo aveva modificato la propria ragione sociale in AP 1, è insorta contro tale giudizio, postulando in via preliminare il conferimento dell’effetto sospensivo integrale o perlomeno in relazione alle misure esecutive, e nel merito l’annullamento della decisione pretorile e la reiezione dell’istanza supercautelare 7 settembre 2022, o subordinatamente il rinvio dell’incarto al Pretore per un nuovo giudizio, previa assunzione dei mezzi di prova necessari ai sensi dei considerandi, con protesta di spese e ripetibili.

Con risposta 3 aprile 2023 AO 1 ha postulato di dichiarare inammissibile o subordinatamente di respingere la richiesta di effetto sospensivo della controparte, e nel merito di respingere integralmente il gravame, pure con protesta di spese e ripetibili.

Con decisione 6 aprile 2023 questa Camera ha provvisoriamente sospeso, per la durata della procedura di appello, le misure coercitive stabilite dal Pretore.

Il 24 aprile 2023 AP 1 ha comunicato il raggiungimento di un accordo extra-giudiziale con la controparte, dichiarando pertanto di ritirare il suo appello, con conseguente stralcio, aggravio delle spese processuali già insorte a suo carico e compensazione delle ripetibili. Con scritto 25 aprile 2023 AO 1 ha confermato il suo accordo a tale procedere.

Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte rinuncia unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendentemente dai motivi che possono avere indotto quella parte a recedere dalla lite (STF 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2). In tali circostanze il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).

  1. Le spese processuali, fissate in proporzione degli atti compiuti, sono quantificate in fr. 1'000.- e poste a carico dell’appellante (art. 2, 10, 13 e 21 LTG, art.106 cpv. 1 CPC). Visto l’accordo di entrambe le parti, le ripetibili sono compensate.

  2. La decisione di stralcio ai sensi dell’art. 241 CPC ha carattere meramente dichiarativo, ovvero si limita a prendere atto del ritiro dell'appello, accertandone la validità processuale e certificando l’effetto di decisione (art. 236 CPC) della desistenza. Di conseguenza, essa è impugnabile con ricorso al Tribunale federale unicamente sul tema delle spese (v. anche DTF 137 III 47 consid. 1.2.2 e 1.2.3), rispettivamente può essere riconsiderata da questa Camera mediante lo strumento della revisione (art. 328 cpv. 1 lett. c CPC) in presenza di un vizio nella dichiarazione di ritiro (cfr. STF 5A_327/2015 del 17 giugno 2015 consid. 1.1 e 2.1, DTF 139 III 133 consid. 1.2, 1.3 e 1.4).

  3. Terminando la procedura con lo stralcio della causa, il presente giudizio viene emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico giusta l’art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 1 LOG.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la LTG,

decide:

  1. L’appello 17 marzo 2023 di AP 1 è stralciato dai ruoli.

  2. Le spese processuali di secondo grado, pari a fr. 1’000.-, sono a carico dell’appellante. Il maggiore anticipo da lei versato le verrà restituito. Le ripetibili sono compensate.

  3. Notificazione:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro uno stralcio ai sensi dell’art. 241 CPC è possibile presentare unicamente un’istanza di revisione ai sensi dell’art. 328 cpv. 1 lett. c CPC. Relativamente alle spese è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 (art. 72 LTF), entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Contro le decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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