Incarto n. 12.2023.2
Lugano 18 luglio 2023/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti
vicecancelliera:
Bellotti
sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2021.12 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 17 maggio 2021 da
AP 1 patrocinata dall’avv. PA 1
contro
AO 1 patrocinato dall’avv. PA 2
con cui l’attrice ha chiesto di accertare l’inesistenza del debito di fr. 250’000.- oltre interessi di mora del 5% dal 27 ottobre 2017 di cui al PE n. __________ dell’UE di Locarno, nonché di annullare detta esecuzione, con protesta di tasse, spese e ripetibili;
domanda avversata dalla controparte, che ne ha postulato la reiezione, e che il Pretore ha respinto con decisione 21 novembre 2022, accollando le spese processuali di fr. 10'000.- alla parte attrice, condannata pure a versare al convenuto fr. 15'000.- a titolo di spese ripetibili;
appellante l’attrice con appello 2/3 gennaio 2023 con cui chiede la riforma del giudizio impugnato, nel senso di accogliere la petizione, con protesta di tasse, spese e ripetibili di primo e secondo grado di giudizio;
mentre con risposta 19 maggio 2023 il convenuto postula la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;
preso atto della replica spontanea 7 giugno 2023 dell’attrice e della duplica spontanea 23 giugno 2023 del convenuto;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
Il capitale sociale di fr. 100'000.- è suddiviso in 200 azioni da fr. 500.- l’una.
Il 15 ottobre 2017 AO 1, in qualità di acquirente, ha sottoscritto con R__________ __________ __________ un contratto di compravendita di 16 azioni della società ad un prezzo complessivo di fr. 8'000.-, nel quale era stata inserita una condizione sospensiva secondo la quale esso sarebbe divenuto effettivo solo al momento in cui l’acquirente avesse sottoscritto con AP 1 un contratto di mutuo per un importo di fr. 250'000.- e proceduto al versamento della somma sul conto della società.
Tale contratto di mutuo è stato concluso dalle parti il giorno stesso. Esso prevedeva che la mutuataria avrebbe dovuto usare il denaro (versatole il 27 ottobre 2017) esclusivamente per il pagamento del diritto di compera e che il prestito sarebbe stato di principio concesso fino al 31 dicembre 2019, “presumibile data di termine dei lavori di costruzione del complesso immobiliare che sarà edificato sui fondi succitati” e data fino alla quale il mutuo era “concesso senza obbligo di rimborso”, ritenuto che qualora per quella scadenza i lavori non fossero ancora stati terminati “per il rimborso del mutuo è concessa sin d’ora una proroga fino alla consegna dell’opera terminata”.
Il 28 giugno 2018 i contraenti qui in causa hanno poi firmato un “accordo di postergazione” con il quale hanno stabilito che, a parziale modifica del contratto di mutuo del 15 ottobre 2017, la parte mutuante dichiarava “di postergare l’intero proprio credito pari a CHF 250'000.- relativo al rimborso del capitale del mutuo concesso a AP 1” precisando che “Pertanto in caso di fallimento o insolvenza della società, il credito relativo al rimborso del capitale del mutuo sarà relegato ad un grado inferiore a quello di tutti gli altri creditori della società, ritenuto tuttavia che tutti i mutuanti che sono azionisti della società mutuataria e che hanno concesso un mutuo alla mutuataria sono parificati nel grado. Per tutta la durata di questo accordo il credito menzionato sopra è considerato prorogato”.
Il 5 luglio 2018 le stesse parti hanno sottoscritto un “Addendum contratto di mutuo AO 1-AP 1 del 15 ottobre 2017” con cui hanno pattuito una “modifica punti 6.1 e 6.2 – durata” dal seguente tenore: “Nuovo testo: Il mutuo ha una durata indeterminata”.
L’edificazione del complesso edilizio previsto sui fondi in questione ha preso avvio già nel 2016 ma al momento della decisione di primo grado qui in discussione non era ancora stata terminata.
Decorso il termine ed essendosi trovato confrontato proprio con quest’ultima evenienza, con precetto esecutivo (PE) n. __________ emesso il 4 marzo 2021, AO 1 ha escusso la società immobiliare per l’importo di fr. 250'000.- oltre accessori, indicando quale titolo di credito “contratto di mutuo del 15 ottobre 2017 e addendum al contratto di mutuo del 5 luglio 2018”. Avverso questo precetto esecutivo l’escussa ha interposto tempestiva opposizione, rigettata in via provvisoria dal Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città con decisione 16 aprile 2021 (doc. B).
Con petizione 17 maggio 2021 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città, chiedendo di accertare l’inesistenza del debito di fr. 250'000.- oltre interessi di mora del 5% dal 27 ottobre 2017 di cui al summenzionato PE n. __________ dell’UE di Locarno e giustificando la propria pretesa con il fatto che il credito escusso dal convenuto non era ancora divenuto esigibile. Tesi integralmente contestata da quest’ultimo.
Esperita l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, con sentenza 21 novembre 2022 il Pretore ha respinto la petizione, confermando pertanto implicitamente l’esistenza del debito di fr. 250’000.- oltre interessi dal 27 ottobre 2017.
Con appello 2 gennaio 2023, AP 1 è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento nel senso di accogliere integralmente la petizione. Con risposta 19 maggio 2023 il convenuto si è opposto all’impugnativa.
A questi atti hanno poi fatto seguito la replica spontanea 7 giugno 2023 e la duplica spontanea 23 giugno 2023.
La sentenza 21 novembre 2022 è stata notificata il giorno stesso e ricevuta da AP 1 quello successivo (v. tracciamento dell’invio inc. OR.2021.12). Tenuto conto della sospensione dei termini per le ferie natalizie dal 18 dicembre al 2 gennaio inclusi (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC), l’appello 2 gennaio 2023 è tempestivo, così come lo è la risposta inoltrata dal convenuto nel termine di 30 giorni ai sensi dell’art. 312 cpv. 2 CPC.
L’appello verrà pertanto esaminato unicamente laddove rispetta tali principi.
Questo accertamento si è fondato in particolare sulla formulazione dell’addendum, il cui testo è stato giudicato “tanto chiaro quanto conciso”, sicché l’introduzione del termine “indeterminato” e l’omissione di qualsiasi riferimento all’avanzamento dei lavori o a proroghe sono stati reputati elementi cardine. Il fatto che vi possa essere stata una richiesta da parte della banca finanziatrice del progetto (__________ SA) di modifica della durata del prestito in una a tempo indeterminato è stato considerato ininfluente per l’interpretazione degli accordi, poiché se anche fosse stata quella la motivazione per la sottoscrizione dell’addendum, questo non comportava in alcun modo la perpetuazione delle precedenti condizioni di rimborso.
Ciò posto, il primo giudice ha poi stabilito che nemmeno l’accordo di postergazione poteva giungere in soccorso della procedente, poiché questo era stato concluso per prudenza, così che avrebbe avuto effetto solo in caso di sovraindebitamento della società ai sensi dell’art. 725 CO. Non sussistendo questo al momento in cui il convenuto aveva disdetto il mutuo e chiesto il rimborso, il credito era perfettamente esigibile. D’altronde AP 1 non aveva nemmeno mai addotto, né provato di essersi trovata all’epoca della sottoscrizione della postergazione, così come in seguito o attualmente, in una situazione di sovraindebitamento. Come dichiarato dalla sua amministratrice unica, anche in questo caso la richiesta di fare sottoscrivere ai mutuanti degli accordi di postergazione era giunta dalla banca, che voleva maggiori garanzie a tutela della sua posizione.
9.1. La figura giuridica della postergazione (Rangrücktritt) gioca un ruolo fondamentale nell’ambito della procedura di avviso del giudice in caso di eccedenza di debiti ed è richiamata all’art. 725b cpv. 4 cifra 1 CO entrato in vigore nel gennaio del 2023, che riprende, precisandolo, il concetto già regolato dal vecchio art. 725 cpv. 2 vCO. In base a tali disposizioni, l’obbligo di avviso al giudice qualora risulti che i debiti di una società anonima non sono più coperti dagli attivi, trova eccezione quando determinati creditori accettano di concedere una dilazione e di essere retrocessi a un grado posteriore a tutti gli altri creditori per crediti di importo almeno pari all’eccedenza di debiti.
In caso di fallimento, di conseguenza, i crediti postergati potranno essere saldati solo dopo che la società avrà interamente soddisfatto quelli non postergati, prima solo del rimborso del capitale proprio agli azionisti. Per tale motivo i crediti postergati hanno forti similitudini con il capitale proprio nonostante restino capitale di terzi (Handschin in Zürcher Kommentar, 3 ed., 2018, n. 124 ad art. 725 CO).
La dichiarazione di postergazione è un contratto innominato sui generis concluso da un creditore con la società, in base al quale, se quest’ultima viene a trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, il creditore rinuncia all’esigibilità del suo credito e accetta in maniera irrevocabile che in caso di fallimento della stessa il suo credito venga collocato in un rango inferiore rispetto a quelli di tutti gli altri creditori.
Lo scopo della postergazione di crediti è quindi quello di evitare di dover portare di fronte al giudice la difficile situazione finanziaria di una società anonima che non riesce più a coprire i debiti con gli attivi (STF 4C.47/2003 del 2 luglio 2003 consid. 2.2).
L’efficacia di una postergazione, in assenza di altri accordi tra le parti, interviene solo al momento e per la durata del sovraindebitamento.
È infatti riconosciuto il principio che qualora il contratto di postergazione non si esprima in merito, un credito postergato può essere regolarmente disdetto quando la situazione di sovraindebitamento è venuta meno (Handschin, op. cit., n. 129 ad art. 725 CO). Partendo da questo caposaldo, è quindi corretto ritenere, come rettamente fatto dal Pretore, che allorquando essa è stata conclusa per prudenza prima che la società in questione si trovi in un simile stato, può avere effetto solo a condizione che tale sovraindebitamento intervenga e sia certificato (Bastons Buletti, La postposition de créance selon l’art. 725 cpv. 2 in RFJ 2002 I, pag. 103 segg., pag. 115, nota 63).
Determinante per stabilire limiti e conseguenze della postergazione - e non potrebbe essere altrimenti - risulta essere così il contenuto del testo della relativa dichiarazione: se, come solitamente avviene, le parti limitano, espressamente o tacitamente, la stessa alla durata della mancata copertura dei debiti societari per mezzo degli attivi, se ne deve desumere che esse hanno in tal modo consentito al creditore di annullare la postergazione quando questa vien meno (Handschin, op. cit., n. 129 ad art. 725 CO), rispettivamente prima che essa si verifichi.
9.2. Nella fattispecie il testo dell’accordo di postergazione del 28 giugno 2018 non lascia spazio a interpretazioni, facendo unicamente riferimento al fallimento o all’insolvenza della società: “la parte mutuante dichiara di postergare l’intero proprio credito pari a fr. 250'000.- (duecentocinquantamila) relativo al rimborso dell’intero capitale del mutuo concesso a AP 1, __________. Pertanto in caso di fallimento o insolvenza della società, il credito relativo al rimborso del capitale del mutuo sarà relegato ad un grado inferiore a quello di tutti gli altri creditori della società, ritenuto tuttavia che tutti i mutuanti che sono azionisti della mutuataria e che hanno concesso un mutuo alla mutuataria sono parificati nel grado. (…) Per tutta la durata di questo accordo il credito menzionato sopra è considerato prorogato.” (doc. 7).
Queste precise ed esplicite frasi inducono a concludere che con l’accordo le parti hanno voluto disciplinare le modalità di rimborso del mutuo nel caso in cui la società si fosse trovata in una situazione di insolvenza o in fallimento. La postergazione avrebbe dovuto quindi intervenire solo in un simile caso. Per contro essi non hanno regolato alcunché in merito all’esigibilità del credito prima o dopo che ciò si fosse realizzato, quindi fintanto che i debiti societari fossero ancora stati coperti dai suoi attivi.
La proroga del credito (mutuo) si inserisce nel contesto appena descritto.
9.3. L’appellante obietta che sulla scorta dell’ultima frase del patto 28 giugno 2018 (“Per tutta la durata di questo accordo il credito menzionato sopra è considerato prorogato.”, doc. 7), l’effetto di proroga del termine di restituzione, rispettivamente di disdetta del credito varrebbe per tutta la durata dell’accordo e quindi dalla sua sottoscrizione alla conclusione dell’operazione immobiliare, essendo il documento stato allestito “con esplicito riferimento al mutuo concesso alla parte mutuataria AP 1” e a “parziale modifica del contratto di mutuo a suo tempo sottoscritto tra le parti” (doc. 7), che ai tempi aveva appunto questa durata.
Di principio l’interpretazione proposta da AP 1 non è errata, poiché effettivamente al momento della sottoscrizione dell’accordo di postergazione tra le parti era ancora in vigore il contratto originario del 15 ottobre 2017 che prevedeva una scadenza fissa (e meglio con riferimento al completamento del complesso immobiliare). Essa dimentica volutamente però che le stesse parti, una settimana dopo, ossia il 5 luglio 2018, hanno deciso di tramutare l’originario contratto di mutuo in uno a durata indeterminata, formalizzando la cosa con un addendum.
Di conseguenza, l’argomentazione dell’appellante più che a favore della sua tesi, conferma quella di parte avversa: facendo stato i termini di disdetta del contratto di mutuo, con la modifica di quest’ultimo, sono venuti meno quelli legati alla durata dei lavori, che hanno lasciato spazio a quelli per i contratti a tempo indeterminato.
9.4. Sempre con riferimento alla summenzionata frase conclusiva, AP 1 sostiene, invero in maniera poco chiara, che essa contenga solo uno dei tre termini di durata previsti dall’accordo di postergazione, che a suo dire sarebbero quello della postergazione in senso stretto, ossia la retrocessione in caso di fallimento, quello dell’impegno del creditore a non gravare il credito in alcun modo e il terzo, appunto, quello della sospensione della pretesa tramite proroga per la durata del contratto. In tal modo la terza clausola non varrebbe solo in caso d’insolvenza o fallimento, bensì per tutta la durata dell’accordo, cosa che suggerirebbe una valenza diversa e logicamente già precedente all’insolvenza o al fallimento stessi.
Il tortuoso ragionamento proposto non merita di essere seguito, sostanzialmente per il motivo già sopra esposto, ossia che la durata del credito è stata modificata con l’addendum, fatto di cui nuovamente l’appellante non tiene conto.
Se le parti avessero voluto pattuire qualcosa di diverso, in particolare bloccare la possibilità di disdire il prestito e chiederne il rimborso in assenza di una situazione economicamente difficile ai sensi dell’art. 725 CO, avrebbero usato termini ben differenti e precisi. A maggior ragione essendo sia l’amministratrice unica di AP 1 che AO 1 dei professionisti del settore immobiliare.
9.5. AP 1 sostiene poi che facendo l’accordo di postergazione esplicito riferimento al contratto di mutuo, ne riprenderebbe pure lo scopo, che consisteva nel finanziare l’edificazione del complesso immobiliare sicché tutti gli accordi conclusi attorno alla concessione del mutuo sarebbero stati sorretti dall’intenzione manifesta di rendere inesigibile il credito fino al completamento dei lavori in modo da renderlo a tutti gli effetti “quasi capitale proprio” della società per questo periodo. In questo senso l’accordo di postergazione avrebbe mirato a avvicinare ancor più il mutuo alla figura di capitale proprio non solo in caso di fallimento ma anche nel periodo precedente.
Questa allegazione, proposta in maniera tardiva solo con le conclusioni e dunque già di per sé irricevibile (art. 229 CPC), lo è pure in quanto non si confronta con le motivazioni del Pretore ma si limita ad esporre una propria interpretazione dei fatti. Ciò detto, nemmeno nel merito può comunque sia trovare spazio, poiché se così fosse stato, il credito non sarebbe stato trasformato in un mutuo a tempo indeterminato, ma le parti avrebbero mantenuto la sua esigibilità dipendente dalla conclusione dei lavori.
9.6. Quale ultima argomentazione l’appellante asserisce che la valenza di alcune parti dell’accordo di postergazione sarebbe confermata anche dalla formulazione dell’obbligo di non gravare il credito: “il creditore conferma che il credito summenzionato non è costituito in pegno né gravato in qualsiasi altra maniera. Esso si impegna altresì a non costituirlo in pegno né gravarlo in qualsiasi altra maniera per tutta la durata della postergazione”, dalla quale risulterebbe evidente che esso non conteneva solo obblighi a valere al momento del sovraindebitamento, ma anche anticipatamente e al di fuori di esso.
Detto obbligo di non gravare il credito in alcun modo avrebbe avuto valore da subito e per tutto il periodo immediatamente successivo, sino alla conclusione dei lavori, non avendo l’alternativa alcun senso logico.
Anche in questo caso la tesi dell’appellante è irricevibile già solo perché proposta tardivamente, non essendo mai stata avanzata negli allegati introduttivi (art. 229 CPC). Ma anche se così non fosse, non meriterebbe alcuno spazio, poiché infondata. Basti qui solo accennare al fatto che la legittima volontà delle parti di evitare un aggravio del credito in vista della postergazione che rischierebbe di vanificarne la portata a fronte di terzi in buona fede, non è inconciliabile con la possibilità di chiedere la restituzione del mutuo, nel rispetto dei termini di disdetta concordati, in assenza di una situazione di insolvenza, e quindi a fronte di una postergazione non ancora divenuta necessaria ed efficace.
Di conseguenza è corretto concludere che la postergazione in quanto tale non è mai divenuta effettiva.
Ne deriva che il credito poteva essere regolarmente disdetto secondo le disposizioni contrattuali e i termini previsti dalla legge.
Per l’appellante il primo giudice avrebbe erroneamente accertato i fatti poiché lo scopo dell’addendum era per forza di cose limitato a modificare la durata del contratto di mutuo, da determinata a indeterminata, per evitare che esso giungesse automaticamente a scadenza alla conclusione dei lavori, ma certamente non quello di rimuovere la proroga del termine sino a quest’ultima data (fine dei lavori).
L’abbaglio pretorile sarebbe stato provocato dal fatto che egli non avrebbe considerato, pur avendone fatto menzione, la vicinanza temporale tra la conclusione delle due modifiche contrattuali (addendum e accordo di postergazione), così come non avrebbe tenuto conto che la genesi della sottoscrizione dell’addendum derivava dalla volontà della banca __________ SA, che aveva finanziato l’operazione, di avere un mutuo a durata indeterminata e del fatto che AO 1 è azionista di AP 1.
In primo luogo, avrebbe dovuto essere ritenuto di centrale importanza per l’interpretazione degli accordi il fatto che __________ SA avesse chiesto alle parti di cambiare la durata del mutuo per avere maggiori garanzie, cosa che la revoca di una proroga del termine sino alla fine dei lavori certamente non avrebbe favorito. Questo dimostrerebbe che la portata della modifica voluta dalle parti era limitata solo alla durata del mutuo e non alla “(non-) proroga” del termine di adempimento e restituzione del mutuo stesso. Del resto l’addendum non revoca esplicitamente la proroga.
A questo andrebbe aggiunto che la vicinanza temporale delle due modifiche indurrebbe a concludere che la volontà delle parti di cui esse sono espressione sia stata unica: quella di avvicinare il mutuo alla posizione di fondi propri della società per la durata dei lavori di costruzione e di mutare la durata del contratto da determinato a indeterminato per soddisfare la richiesta della banca. A quel momento la società non era sovraindebitata, per cui non avrebbe il minimo senso che le parti contraenti potessero aver voluto rinforzare l’inesigibilità del mutuo in caso di fallimento o insolvenza e indebolire allo stesso tempo l’inesigibilità del mutuo per la fase precedente al fallimento, quella allora in vigore. Il testo delle modifiche è stato redatto dall’appellante e non è possibile che essa volesse danneggiare sé stessa.
Nemmeno queste critiche, che si intersecano in parte con quelle già esaminate, sono sufficienti ad intaccare la sentenza impugnata.
Esse sono in larga misura irricevibili, non confrontandosi debitamente con le argomentazioni del Pretore che ha fondato la sua interpretazione della volontà delle parti soprattutto sul chiaro testo degli accordi.
Il primo giudice ha a ragione precisato che il solo fatto che la richiesta di cambiamento della durata del mutuo provenisse dalla banca finanziatrice del progetto, che avrebbe imposto di trasformare tutti i contratti di mutuo in contratti a tempo indeterminato, non comportava in alcun modo la perpetuazione delle condizioni di rimborso.
Sulla reale richiesta dell’istituto di credito, d’altro canto, non vi sono che informazioni frammentarie e altamente incomplete, decisamente insufficienti per comprenderne i contenuti e gli estremi.
Fondarsi sulla vicinanza temporale delle modifiche e su dei ragionamenti per ipotesi e logica, forzatamente soggettivi e contestati dalla controparte, senza supportarli con la minima prova, non fornisce alcun valido elemento per destituire di fondamento un ragionamento fondato su solidi elementi oggettivi, qual è quello contenuto nel primo giudizio.
L’allegazione è nuova e pertanto irricevibile ai sensi dell’art. 317 CPC.
Essa è pure infondata nel merito, poiché la clausola n. 8 del contratto originario di mutuo - che prevedeva che in caso di ritardo nel rimborso del capitale il mutuante avrebbe dovuto assegnare per iscritto alla mutuataria un ulteriore termine di almeno 10 giorni per il pagamento del saldo, il cui mancato rispetto avrebbe consentito al mutuante di disdire il mutuo anticipatamente – si fondava sul fatto che si trattava di un prestito a tempo determinato: scaduto il termine prefissato, in assenza di rimborso, il creditore avrebbe dovuto fissarne uno suppletorio secondo tali modalità.
Con la trasformazione in mutuo a tempo indeterminato questa disposizione contrattuale potrebbe essere ancora in teoria valida nel senso che il termine per la richiesta di rifusione era di 10 giorni. Avendo il mutuante, a scanso di equivoci, scelto di procedere ai sensi dell’art. 318 CO, che ne prevede uno ben più lungo, di sei settimane, ed essendo questo stato rispettato, il credito in disamina è perfettamente esigibile.
La tassa di giustizia è fissata in fr. 12'000.- (art. 7 cpv. 1 e 13 LTG) e le ripetibili in fr. 8'000.- (art. 11 cpv. 2 let. a Rtar).
Il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è superiore ai fr. 30'000.- previsti dall’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Rtar,
decide: 1. L’appello 2/3 gennaio 2023 di AP 1 è respinto, nei limiti della sua ricevibilità.
Le spese processuali della procedura di appello di fr. 12'000.- sono poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere a AO 1 fr. 8'000.- a titolo di ripetibili.
Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).