Incarto n. 12.2023.17
Lugano 18 aprile 2023/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2020.177 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 7 dicembre 2020 da
AO 1 rappr. da PA 2
contro
AP 1 rappr. da PA 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di EUR 176’400.- oltre interessi al 5% dal 23 marzo 2020 e di CHF 20'000.- oltre interessi al 5% dal 12 marzo 2020 nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano, domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 16 dicembre 2022 ha parzialmente accolto, condannando la convenuta al pagamento di EUR 176’400.- oltre interessi al 5% dal 23 marzo 2020 e rigettando in via definitiva l’opposizione al PE;
appellante la convenuta, con appello 31 gennaio 2023, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili;
mentre l'attrice, con risposta all’appello 20 marzo 2023, ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
La convenuta si è opposta alla petizione e nel contempo ha denunciato la lite al suo azionista e amministratore al momento dei fatti, __________ B__________ __________, che però non è intervenuto.
Esperita l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, con decisione 16 dicembre 2022, il Pretore, in parziale accoglimento della petizione, ha condannato la convenuta al pagamento di EUR 176’400.- oltre interessi al 5% dal 23 marzo 2020 e ha rigettato in via definitiva l’opposizione al PE, ponendo la tassa di giustizia e le spese, di complessivi CHF 3’500.-, per il 10% a carico dell’attrice e per il 90% a carico della convenuta, obbligata altresì a rifondere alla controparte CHF 10’500.- per ripetibili parziali. Egli ha in sostanza riconosciuto all’attrice unicamente la pretesa, per la quale era stata promossa la procedura esecutiva, volta alla restituzione del prezzo.
Con l’appello 31 gennaio 2023 che qui ci occupa, inoltrato tempestivamente (art. 311 cpv. 1 CPC in combinazione con l’art. 145 cpv. 1 lett. c CPC), avversato dall'attrice con la risposta 20 marzo 2023, anch’essa tempestiva (art. 312 cpv. 2 CPC), la convenuta, ritenendo infondata anche la pretesa volta alla restituzione del prezzo, ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di primo e secondo grado.
In questa sede la convenuta ha innanzitutto riproposto la tesi, ritenuta irricevibile dal Pretore siccome sollevata tardivamente con le conclusioni, secondo cui l’attrice non avrebbe in realtà provato che le parti si erano accordate per una consegna immediata degli hard disk compravenduti, circostanza a suo dire oltretutto smentita dalle prove versate agli atti, per cui, visto che gli art. 75 e 190 CO non erano applicabili, la pretesa finalizzata alla restituzione del prezzo non sarebbe stata ancora esigibile.
4.1. Contrariamente a quanto ritenuto dalla convenuta, il tema della presunta inesigibilità della pretesa volta alla restituzione del prezzo per l’inesistenza o meno di un accordo tra le parti sulla data di consegna degli hard disk compravenduti (mentre va sin d’ora evidenziato che l’ulteriore questione da lei sollevata circa l’inapplicabilità degli art. 75 e 190 CO non è pertinente, visto e considerato che il giudice di prime cure non si era affatto fondato su quelle due disposizioni, la prima presupponendo proprio l’inesistenza di un termine di consegna, rispettivamente la seconda presupponendo invece l’esistenza di un termine fisso per la consegna), attiene innanzitutto ai fatti e non al diritto, per cui non può essere sollevato per la prima volta né in sede conclusionale (art. 229 CPC e contrario; II CCA 15 novembre 2021 inc. n. 12.2021.79, 24 febbraio 2022 inc. n. 12.2021.88), né tanto meno in seconda istanza (art. 317 cpv. 1 CPC).
Ciò premesso, è senz’altro a ragione che quel tema, qui riproposto, era stato ritenuto irricevibile dal giudice di prime cure, secondo il quale la questione non era mai stata sollevata negli allegati preliminari ma solo in sede conclusionale.
In effetti, nella petizione l’attrice aveva sostenuto che a suo tempo “le parti si erano accordate che la merce sarebbe stata consegnata … appena ricevuto il pagamento del prezzo da parte della convenuta (doc. I, “You agreed with my agent to release the goods immediately after receiving the full payment”)” (p. 5), che essa aveva in seguito sollecitato la consegna della merce “ricordando che gli hard disk avrebbero dovuto essere consegnati appena ricevuto [il prezzo] il che ha avuto luogo il 12 marzo 2020 (doc. I, “You agreed with my agent to release the goods immediately after receiving the full payment …”)” (p. 5) e che dunque era chiaro che “nel caso in disamina gli accordi prevedevano che gli hard disk dovevano venire consegnati al momento del pagamento (cfr. doc. I, “You agreed with my agent to release the goods immediately after receiving the full payment”)” (p. 7), fermo restando inoltre che “il settore commerciale di prodotti tecnologici nell’ambito B-to-B è caratterizzato da transazioni estremamente veloci, in quanto i commercianti realizzano utile grazie al grande volume delle transazioni e, di regola, concludono più accordi simultaneamente, ragion per cui la consegna della merce deve avvenire immediatamente e, in ogni caso, mai oltre i 10 giorni” (p. 8), senza che la convenuta nella risposta avesse ritenuto di contestare puntualmente quelle allegazioni, che devono con ciò essere considerate assodate, poco importando invece se costei aveva allora sostenuto che “sono sconosciuti all’attuale azionista gli antefatti e i fatti narrati in petizione, che, prudenzialmente, si contestano …” (p. 3), quella sua contestazione, solo globale e del tutto generica, non essendo sufficiente (cfr. DTF 141 III 433 consid. 2.6; TF 4A_553/2017 del 26 febbraio 2018 consid. 4.2). Ed anche nella duplica, dopo per altro che l’attrice nella replica l’aveva resa attenta che “una contestazione generica o globale è insufficiente … Di conseguenza, la contestazione generale formulata dalla convenuta è insufficiente e i fatti addotti in petizione dall’attrice sono ammessi” (p. 3), la convenuta non ha ritenuto di meglio precisare la sua contestazione, ribadendo anzi che “come detto l’attuale azionariato non sa gli antefatti per cui non può essere più preciso nel contestarli: il rimprovero di controparte è tanto ingeneroso quanto infondato” (p. 3).
4.2. Ma ad ogni buon conto, contrariamente a quanto sostenuto e ribadito - come detto irritualmente (art. 229 CPC e contrario e art. 317 cpv. 1 CPC) - dalla convenuta, neppure era vero che l’allegazione dell’attrice, ossia che in base agli accordi contrattuali gli hard disk dovevano essere consegnati immediatamente dopo l’avvenuto pagamento del prezzo, sarebbe stata sconfessata dalle prove versate agli atti, ciò che a suo dire avrebbe inficiato la conclusione secondo cui quella circostanza, in assenza di una valida contestazione, doveva essere considerata assodata (cfr. supra consid. 4.1).
In effetti, i due fatti qui nuovamente evocati dalla convenuta a sostegno di quella tesi, ovvero il fatto che nello scambio di e-mail del 12 marzo 2020 (doc. I) essa, dopo aver confermato di aver ricevuto il prezzo, avesse dichiarato all’attrice “now i will organize for the purchase” e il fatto che l’affermazione dell’attrice contenuta nell’e-mail del 16 marzo 2020 (doc. I) “You agreed with my agent to release the goods immediately after receiving the full payment” non avesse trovato riscontro in altri atti di causa, segnatamente non fosse emersa nella fattura pro-forma del 4 marzo 2020 (doc. G) e non fosse stata confermata né dal teste J__________ __________ (il quale aveva dichiarato che “successivamente ho insistito molto con B__________ affinché ci consegnasse questi hd …” e “avevo tentato di capire da dove venivano questi hd” , cfr. verbale 30 novembre 2021 p. 4) né dal teste D__________ __________ (il quale aveva dichiarato che “è stato messo in atto un purchase order e una pro forma invoice”, cfr. verbale 30 novembre 2021 p. 6), sono di per sé ancora lungi dallo smentire o dal contraddire l’allegazione dell’attrice, come detto incontestata negli allegati preliminari e con ciò assodata (art. 150 cpv. 1 CPC), secondo cui gli hard disk dovevano essere consegnati subito dopo l’avvenuto pagamento del prezzo.
Del tutto nuovo e con ciò irricevibile (art. 229 CPC e contrario e art. 317 cpv. 1 CPC), siccome evocato per la prima volta solo in sede conclusionale, è infine l’assunto della convenuta, qui pure ribadito, secondo cui in virtù della pandemia di COVID-19, che imperversava nel marzo 2020, un ritardo nella consegna degli hard disk compravenduti “andava quindi messo in conto” (appello p. 4). Oltretutto, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), la convenuta nemmeno ha spiegato in che modo la pandemia di COVID-19, che per altro non aveva comportato una sospensione dei termini di diritto materiale e non modificava i termini di consegna, potrebbe eventualmente migliorare la sua posizione processuale, specie laddove, come nel caso concreto, essa, ancor prima di concludere il contratto di compravendita, aveva comunicato alla controparte di avere a disposizione quegli hard disk nel suo magazzino già dal 24 febbraio 2020, tanto da averne indicato la data di produzione e i numeri di serie (cfr. petizione p. 3 seg. e 6, non contestata, se non genericamente e in modo globale, nella risposta e nella duplica, cfr. supra consid. 4.1).
Ne discende che l’appello della convenuta dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile.
Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di EUR 176’400.-, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello 31 gennaio 2023 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II. Le spese processuali di CHF 9’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte CHF 5’000.- per ripetibili.
III. Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).