Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 01.02.2024 12.2023.131

Incarto n. 12.2023.131

Lugano 1° febbraio 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti

cancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2023.3702 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 - promossa con istanza di exequatur e sequestro 11 agosto 2023 da

CO 1 rappr. da PA 2

contro

RE 1 rappr. dagli PA 1

con cui l’istante ha chiesto di riconoscere e di dichiarare esecutiva in Svizzera la sentenza n. __________ del 3 marzo 2023 (R.G. n. __________), pubblicata il 6 marzo 2023, del Tribunale di __________ (I) e di ordinare, sino a concorrenza del credito di CHF 5'846'947.80 (pari a EUR 6'063'443.03) oltre interessi al 5% dal 3 marzo 2023, il sequestro della part. n. __________ RFD di __________ verosimilmente appartenente alla convenuta, dell’usufrutto vita natural durante in favore della convenuta gravante la part. n. __________ RFD di __________, di 10 quote sociali di nominali CHF 200.- ciascuna della società __________ di cui la convenuta era socia, del salario, bonus, provvigioni e dividendo così come ogni e qualsiasi altro diritto e/o beneficio che la convenuta percepiva direttamente e/o indirettamente dalla società __________, dei crediti che la convenuta vantava nei confronti della società __________, di tutti gli oggetti e beni mobili di qualsiasi natura appartenenti alla convenuta presenti presso l’abitazione di Via __________ a __________, di tutti gli oggetti e beni mobili di qualsiasi natura appartenenti alla convenuta presenti presso la società __________ e di tutti gli altri averi e crediti di spettanza della convenuta presso la banca __________, e che il Pretore con decisione 14 agosto 2023 ha accolto, tranne per quanto riguardava il sequestro di questi ultimi beni bancari;

ed ora sul reclamo 28 settembre 2023 con cui la convenuta ha chiesto di annullare la decisione di exequatur, protestando spese e ripetibili;

mentre l’istante con osservazioni 5 dicembre 2023 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

  1. Nell’ambito della causa civile (restituzione del corrispettivo di vendita) promossa da CO 1 nei confronti di RE 1, con sentenza n. __________ del 3 marzo 2023 (R.G. n. __________), pubblicata il 6 marzo 2023 (doc. B), il Tribunale di __________ (I), in accoglimento della domanda, ha condannato la convenuta a pagare la somma di EUR 6’000'000.- a favore dell’attrice, ha posto definitivamente le spese di Ctu, come già liquidate, nei soli rapporti interni fra le parti, a carico esclusivo della convenuta, con diritto dell’attrice a ripetere quanto già versato al Ctu, e ha condannato la convenuta alla rifusione delle spese di lite a favore dell’attrice, spese che andavano liquidate in EUR 40’469.- a titolo di compenso ed in EUR 1'729.43 a titolo di esposti, oltre contributo forfetario, Iva e Cpa come per legge e successive occorrende, ed oltre EUR 2'664.48 a titolo di rimborso delle spese di Ctp.

Con attestazione 27 luglio 2023 (doc. N) la cancelleria centrale del Tribunale di __________ ha confermato che la decisione era esecutiva nello Stato d’origine ai sensi degli art. 38 e 58 della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano [CLug]).

  1. Con istanza 11 agosto 2023, fondata sugli art. 33 segg. CLug, CO 1, pur avendo dato atto che la sentenza 3 marzo 2023 del Tribunale di __________ era stata nel frattempo appellata dalla controparte, ha convenuto in giudizio RE 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, chiedendo di riconoscere e di dichiarare esecutiva in Svizzera quella decisione e di ordinare, sino a concorrenza del credito di CHF 5'846'947.80 (pari a EUR 6'063'443.03) oltre interessi al 5% dal 3 marzo 2023, il sequestro della part. n. __________ RFD di __________ verosimilmente appartenente alla convenuta, dell’usufrutto vita natural durante in favore della convenuta gravante la part. n. __________ RFD di __________, di 10 quote sociali di nominali CHF 200.- ciascuna della società __________ di cui la convenuta era socia, del salario, bonus, provvigioni e dividendo così come ogni e qualsiasi altro diritto e/o beneficio che la convenuta percepiva direttamente e/o indirettamente dalla società __________, dei crediti che la convenuta vantava nei confronti della società __________, di tutti gli oggetti e beni mobili di qualsiasi natura appartenenti alla convenuta presenti presso l’abitazione di Via __________ a __________, di tutti gli oggetti e beni mobili di qualsiasi natura appartenenti alla convenuta presenti presso la società __________ e di tutti gli altri averi e crediti di spettanza della convenuta presso la banca __________.

Con decisione 14 agosto 2023 il Pretore ha accolto l’istanza, tranne per quanto riguardava il sequestro dei beni di spettanza della convenuta presso la banca __________, ponendo a carico della convenuta le spese processuali di CHF 3'000.-.

  1. Con il reclamo 28 settembre 2023 qui in esame la convenuta ha chiesto di annullare la decisione di exequatur, protestando spese e ripetibili. Essa ha evidenziato che l’istante non aveva prodotto una copia della decisione che presentasse tutte le condizioni di autenticità ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 CLug: da una parte la sentenza oggetto di riconoscimento e di exequatur era in realtà sprovvista di qualsivoglia firma del magistrato giudicante e dall’altra l’attestazione della sua conformità all’originale, risultante nella sua ultima pagina, era stata allestita solo dall’avvocato italiano della controparte e non dalla competente autorità italiana tramite la prevista formula. Ha rilevato che l’attestazione di esecutività della decisione nello Stato d’origine giusta l’art. 54 CLug versata agli atti era fallace, visto che, in considerazione dell’appello da lei presentato in Italia (doc. 5 della procedura di reclamo) e dell’eventuale sospensione dell’esecuzione della sentenza che sarebbe stata decisa nel corso di quel procedimento e fino al giudizio di merito, l’esecuzione della stessa risultava essere solo provvisoria. Ed ha lamentato una violazione dell’art. 43 CLug per non aver avuto la possibilità di opporsi / ricorrere avverso l’istanza di controparte intesa ad ottenere la dichiarazione di esecutività.

Con osservazioni 5 dicembre 2023 l’istante ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili.

  1. La decisione pretorile di exequatur può essere impugnata mediante reclamo (art. 327a CPC combinato con l'art. 309 lett. a CPC) e il termine d'impugnazione è quello previsto dall'art. 43 cpv. 5 CLug, ossia un mese rispettivamente, se ricorrono le circostanze ivi indicate, due mesi (art. 327a cpv. 3 CPC).

Nel caso concreto, il reclamo della convenuta risulta essere stato inoltrato entro un mese dalla notificazione della decisione pretorile, avvenuta il 29 agosto 2023 (doc. 2 della procedura di reclamo), ed è tempestivo. Anche le osservazioni dell’istante, che risultano essere state presentate entro il termine di un mese dalla notificazione del reclamo, avvenuta il 9 novembre 2023 (doc. A1 della procedura di reclamo), sono tempestive.

  1. La domanda preliminare della convenuta volta al conferimento dell’effetto sospensivo al gravame non può essere accolta. Innanzitutto il reclamo ha già per legge effetto sospensivo (art. 327a cpv. 2 CPC). E in ogni caso l’emanazione del presente giudizio ha reso priva d’oggetto la domanda in tal senso (TF 4P.243/2006 del 6 marzo 2007 consid. 4).

  2. Giusta l’art. 45 CLug il giudice davanti al quale è stato proposto un ricorso ai sensi dell’art. 43 CLug - rimedio giuridico che in Svizzera va promosso mediante reclamo, da esaminarsi dall’autorità giudiziaria preposta con cognizione piena dei motivi di diniego (art. 327a cpv. 1 CPC) e previa possibilità, almeno per la parte convenuta in prima sede nell’ambito di una procedura unilaterale, di addurre nuovi fatti e di assumere nuove prove (DTF 145 III 422 consid. 5.2; TF 5A_899/2020 del 15 novembre 2021 consid. 2.2.2) - rigetta o revoca il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dagli art. 34 e 35 CLug (cpv. 1), fermo restando che in nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito (cpv. 2). Per costante dottrina e giurisprudenza, l’art. 45 cpv. 1 CLug, formulato in maniera eccessivamente restrittiva (Staehelin/Bopp, Lugano-Übereinkommen (LugÜ) Kommentar, 3ª ed., n. 2 ad art. 45 CLug; Hofmann/Kunz, Basler Kommentar, 3ª ed., n. 9 ad art. 45 CLug), consente tuttavia di rimettere in discussione anche i presupposti per l’exequatur (TF 5A_934/2016 del 23 agosto 2017 consid. 4; II CCA 20 marzo 2023 inc. n. 12.2022.131, 5 maggio 2023 inc. n. 12.2023.24).

  3. La prima censura della convenuta, quella secondo cui la sentenza oggetto di riconoscimento e di exequatur (doc. B) non presenterebbe tutte le condizioni di autenticità ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 CLug, da una parte siccome era sprovvista di qualsivoglia firma del magistrato giudicante e dall’altra in quanto l’attestazione della sua conformità all’originale non era stata allestita dalla competente autorità italiana ma solo dall’avvocato italiano della controparte, è priva di fondamento.

7.1. Giusta l’art. 53 cpv. 1 CLug la parte che chiede il riconoscimento

di una decisione o il rilascio di una dichiarazione di esecutività deve produrre una copia della decisione che presenti tutte le condizioni di autenticità. È il diritto dello Stato d’origine a determinare le condizioni che devono essere adempiute affinché possa essere ammessa l’autenticità della decisione. La prova dell’autenticità può essere portata mediante la produzione dell’originale della decisione, mediante la presentazione di un duplicato ufficiale allestito dal tribunale che ha reso la decisione, oppure ancora, almeno fintanto che il tribunale dello Stato richiesto non abbia alcun dubbio sulla forza probatoria dei documenti che gli sono stati sottoposti, mediante la presentazione di una copia certificata conforme all’originale (TF 4A_551/2020 del 26 febbraio 2021 consid. 2.1).

7.2. Nel caso di specie è indubbio che la sentenza 3 marzo 2023 del Tribunale di __________ (doc. B) sia stata effettivamente firmata, sia pure solo digitalmente, dal magistrato giudicante, ossia dal giudice dott. __________. L'apposizione della firma digitale ad opera di quel giudice, ammessa dal diritto italiano, è in effetti desumibile grazie alla coccarda ed alla stringa grafica (in concreto con la menzione “Firmato Da: __________ Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: __________”) che compaiono, verticalmente nel margine destro, su ciascuna delle 8 pagine del file di copia della sentenza (Cass., Sez. I, Ord., 29 aprile 2021, n. 11306).

Ed è pure evidente che la copia della decisione prodotta nel procedimento dall’istante (doc. B) presenti tutte le condizioni di autenticità previste dall’art. 53 cpv. 1 CLug, trattandosi, come già rilevato dal giudice di prime cure, senza per altro che quel suo accertamento sia stato qui censurato, di una copia conforme all’originale, ammessa dal diritto italiano.

Questa Camera ha in effetti già avuto modo di stabilire che l’art. 16bis comma 9bis del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, applicabile nel caso concreto, dispone che “le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale. Il difensore, … possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale …”, e che pertanto, per soddisfare i requisiti posti dall’art. 53 cpv. 1 CLug, basta produrre una copia analogica (cartacea) della sentenza telematica munita di un’attestazione di conformità all’originale ai sensi del citato disposto (II CCA 21 maggio 2019 inc. n. 12.2018.167).

Ed è per l’appunto quello che è avvenuto nel caso in esame, atteso che la copia analogica (cartacea) versata agli atti dall’istante (doc. B) risulta contenere in originale una tale attestazione, redatta dall’avv. __________, che era il suo difensore nel procedimento nello Stato d’origine.

  1. La seconda censura della convenuta, quella secondo cui l’attestazione di esecutività della decisione nello Stato d’origine giusta l’art. 54 CLug versata agli atti (doc. N) sarebbe fallace, visto che, in considerazione dell’appello da lei presentato in Italia il 6 aprile 2023 (doc. 5 della procedura di reclamo) e dell’eventuale sospensione dell’esecuzione della sentenza che sarebbe stata decisa nel corso di quel procedimento e fino al giudizio di merito, l’esecuzione della stessa risultava essere solo provvisoria e non definitiva, è a sua volta priva di fondamento.

8.1. Una decisione emessa in uno Stato vincolato dalla CLug può essere dichiarata esecutiva in un altro Stato contraente se è esecutiva nello Stato d’origine (art. 38 cpv. 1 CLug; DTF 127 III 186 consid. 4a, TF 5A_59/2015 del 30 settembre 2015 consid. 5.1; 5A_710/2022 del 26 ottobre 2023 consid. 2.3.5), per legge o per decisione del tribunale, eventualmente anche successiva al giudizio (DTF 127 III 186 consid. 4a, 135 III 670 consid. 3.1.3; TF 5A_162/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6.2.3, 5A_59/2015 del 30 settembre 2015 consid. 5.1; II CCA 1° luglio 2019 inc. n. 12.2019.51, 11 gennaio 2021 inc. n. 12.2020.126).

8.2. Nel caso concreto è incontestabile che la sentenza oggetto di riconoscimento e di exequatur, benché nel frattempo appellata, sia esecutiva nello Stato d’origine, ciò risultando anche dall’attestazione giusta l’art. 54 CLug rilasciata il 27 luglio 2023 (doc. N). La stessa convenuta ha del resto ammesso che la decisione risultava essere provvisoriamente esecutiva.

Si aggiunga, per completezza di motivazione, che successivamente all’inoltro dell’istanza di riconoscimento e di exequatur la Corte d’appello di __________, dopo aver già ritenuto con ordinanza 14 novembre 2023 (doc. D1 della procedura di reclamo) che non sussistessero giusti motivi di urgenza tali da legittimare la temporanea e provvisoria sospensione inaudita altera parte dell’esecutività / esecuzione della sentenza 3 marzo 2023, frattanto impugnata mediante appello, con ordinanza 30 novembre 2023 (doc. E1 della procedura di reclamo) ha poi definitivamente respinto siccome manifestamente infondata l’istanza inoltrata il 10 novembre 2023 della convenuta (doc. B1 della procedura di reclamo) e volta all’ottenimento della sospensione dell’esecuzione di quella decisione.

  1. L’ultima censura della convenuta, secondo cui la decisione del giudice di prime cure avrebbe violato il suo diritto di essere sentito per il fatto di essere stata pronunciata senza averle a suo tempo permesso di esprimersi e di formulare le proprie obiezioni ed eccezioni, è parimenti priva di fondamento.

La convenuta pare in effetti misconoscere che giusta l’art. 41 CLug la procedura di riconoscimento ed exequatur scelta in primo grado dall’istante era unilaterale, di modo che la parte contro cui l’esecuzione e l’exequatur erano stati chiesti non poteva, in quella fase del procedimento, presentare osservazioni, ritenuto che il suo diritto di essere sentito era già sufficientemente salvaguardato dalla possibilità, prevista dall’art. 43 CLug, di proporre un ricorso contro la decisione relativa all’istanza di riconoscimento ed exequatur (DTF 135 III 324 consid. 3.3; TF 5A_104/2019 del 13 dicembre 2019 consid. 3.1.1; II CCA 14 giugno 2017 inc. n. 12.2016.218).

  1. Ne discende che il reclamo della convenuta dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile.

Le spese processuali e le ripetibili di questo giudizio, calcolate tenendo conto di quanto stabilito dagli art. 52 CLug e 14 LTG, seguono la soccombenza della convenuta (art. 106 CPC), fermo restando che nella commisurazione delle ripetibili si è tenuto conto dei criteri enunciati all’art. 11 cpv. 5 del Regolamento sulle ripetibili, segnatamente dell’importanza della lite, delle sue difficoltà e dell’ampiezza del lavoro richiesto per la procedura di reclamo. Per l’eventuale impugnabilità al Tribunale federale fa invece stato un valore litigioso di CHF 5'846'947.80.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili

decide:

I. Il reclamo 28 settembre 2023 di RE 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

II. Le spese processuali di complessivi CHF 5’000.- sono poste a carico della reclamante, che rifonderà alla controparte CHF 5’000.- a titolo di ripetibili.

III. Notificazione:

  • /
  • .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il cancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_002
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_002, 12.2023.131
Entscheidungsdatum
01.02.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026