Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 23.01.2024 12.2023.125

Incarto n. 12.2023.125

Lugano 23 gennaio 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti

cancelliera:

Bellotti

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2021.47 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 1° marzo 2021 da

AO 1 AO 2 AO 3

tutti patrocinati dall’__________. __________,

contro

AP 1 ) patrocinata dall’ PA 1

con cui gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento di € 100'000.- oltre interessi a titolo di restituzione dell’indebito arricchimento nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione da lei interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano;

domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore ha accolto con decisione 26 luglio 2023;

appellante la convenuta con atto di appello del 14 settembre 2023, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre gli attori con risposta 21 dicembre 2023 hanno postulato la reiezione del gravame, con protesta di tasse, spese e ripetibili di secondo grado;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

A. In prospettiva della conclusione di un contratto con cui AO 1, AO 2 e AO 3, soci della C__________ Srl, intendevano incaricare la AP 1 di rinegoziare i debiti della loro società nei confronti delle banche (cfr. bozza di contratto di cui al doc. F, doc. G), i tre soci hanno versato alla AP 1, per il tramite di AO 2 mediante ordine di bonifico del 17 dicembre 2019, la somma di € 100'000.- a titolo di “acconto spese __________, __________, __________” (doc. E, H).

B. Non essendosi il contratto perfezionato, i tre soci hanno invano chiesto alla controparte la restituzione dell’acconto (doc. L), e l’hanno successivamente escussa, per l’incasso di tale importo, con precetto esecutivo (PE) n. __________ emesso il 31 agosto 2020 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano (doc. M), avverso il quale AP 1 ha interposto opposizione.

C. Previo inoltro dell’istanza di conciliazione in data 14 settembre 2020 e ottenimento dell’autorizzazione ad agire del 17 novembre 2020 (doc. C), con petizione 1° marzo 2021 AO 1, AO 2 e AO 3 hanno convenuto AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, postulando la sua condanna al pagamento in loro favore di € 100'000.- a titolo di restituzione dell’indebito arricchimento, oltre interessi del 5% dal 18 marzo 2020 e spese d’incasso, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione al già citato PE n. __________.

In sostanza gli attori hanno rilevato che, malgrado la AP 1 in sede di trattative propendesse per la non-rimborsabilità dell’acconto (come da proposta formulata da quest’ultima nel dicembre 2019, cfr. bozza doc. F e relativa clausola n. 6: “A fronte dei costi che AP 1 dovrà affrontare per condurre le trattative riguardanti la rinegoziazione dei DEBITI, i Soci versano alla sottoscrizione di questo accordo ad AP 1 € 100'000,00. Tale importo non è in ogni caso rimborsabile”), essi l’avevano versato condizionandolo espressamente al raggiungimento di un accordo, avvertendola con scritto del 16 dicembre 2019 (doc. G, annesso all’e-mail doc. H) che se ciò non fosse avvenuto entro il 20 gennaio 2020, l’importo avrebbe dovuto essere restituito.

D. Con risposta 16 aprile 2021 la convenuta si è opposta alla petizione postulandone l’integrale reiezione, rilevando che secondo le pattuizioni fra le parti, l’acconto non era rimborsabile e non dipendeva dalla stesura materiale del contratto, come pure che ciò corrispondeva alla prassi nel settore (salvataggio di aziende in difficoltà), contestando inoltre di avere mai ricevuto la comunicazione di cui al doc. G o l’e-mail di cui al doc. H.

E. Con replica 20 maggio 2021 e duplica 24 giugno 2021 le parti hanno approfondito le proprie antitetiche posizioni, contestando quelle avverse. In particolare, gli attori hanno rimarcato l’assenza di un accordo (che avrebbe dovuto avere la forma scritta) come pure di allegazioni o prove su qualsivoglia eventuale (e contestata) prestazione svolta da AP 1. La convenuta ha ribadito che il pagamento dell’acconto confermava per atti concludenti il contenuto della bozza doc. F e dunque anche della clausola n. 6.

F. Esperita l’istruttoria e raccolte le conclusioni scritte 27 febbraio 2023 della convenuta e 28 febbraio 2023 degli attori, con decisione 26 luglio 2023 il Pretore ha accolto la petizione, con seguito di spese processuali (fr. 5'500.-) e ripetibili (fr. 7’000.-) a carico della convenuta.

G. Con appello 14 settembre 2023 la convenuta si è aggravata contro il suddetto giudizio, postulandone la riforma nel senso di respingere la petizione, con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambi i gradi di giudizio,

H. Con risposta 21 dicembre 2023 gli attori si sono opposti al gravame postulandone la reiezione, con protesta di tasse, spese e ripetibili di seconda sede.

E considerato

in diritto:

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia testé menzionata.

I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). L’appello 14 settembre 2023 contro la decisione 26 luglio 2023 (notificata alla convenuta il 3 agosto 2023) è tempestivo (tenuto conto delle ferie giudiziarie estive), così com’è tempestiva la risposta 21 dicembre 2023 degli appellati.

L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate al giudizio pretorile, pena l’irricevibilità delle medesime.

Con l’impugnata decisione, il Pretore ha innanzitutto rimarcato il carattere internazionale della vertenza e stabilito la propria competenza ex art. 18 CPC (v. anche art. 24 CLug). In seguito, ha riassunto il contenuto dell’art. 62 CO e i presupposti per rivendicare la restituzione dell’indebito (ivi compreso l’onere della prova in capo agli attori), rilevando in special modo che l’art. 62 CO torna applicabile anche ai pagamenti effettuati in esecuzione anticipata di un contratto in corso di negoziazione o stipulazione, quando tale contratto non sia stato concluso (DTF 119 II 20 consid. 2a).

In merito alla natura dell’acconto, il Pretore ha evidenziato in primo luogo che non vi sono elementi che smentiscano la ricezione dell’e-mail doc. H (alla quale era stato allegato il doc. G, ove gli attori esplicitavano la propria visione) da parte di AP 1, ritenuto che il suo indirizzo vi è correttamente riportato e che gli altri destinatari della comunicazione hanno confermato di averla ricevuta (testi M__________ e S__________). In secondo luogo, ha rilevato che dagli atti non emerge alcuna concreta prova dell’accettazione da parte degli attori della proposta di cui al doc. F, della relativa clausola n. 6 e pertanto della non-rimborsabilità dell’acconto, né tantomeno dell’esistenza di una simile prassi nel settore.

Il primo giudice ne ha dedotto che non sussisteva alcuna concorde e reciproca volontà delle parti in merito al carattere definitivo e non rimborsabile dell’acconto, ritenuto oltretutto che AP 1 non ha preteso né dimostrato se e quali prestazioni o spese avrebbe svolto rispettivamente sostenuto in favore della controparte tali da giustificare una trattenuta, anche solo parziale, dell’acconto percepito.

Essendo venuti meno i motivi per i quali l’acconto era stato versato (conclusione dell’accordo definitivo entro il 20 gennaio 2020), il Pretore ha pertanto accertato il diritto degli attori di ottenere la ripetizione della somma da loro versata, oramai priva di una giusta causa.

Con il gravame, l’appellante critica innanzitutto, in quanto sibillina, la conclusione del Pretore secondo cui “non vi era alcuna concorde e reciproca volontà delle parti in merito al carattere definitivo e non rimborsabile dell’acconto”, rilevando di non comprendere se il giudice, in relazione all’assenza di consenso, intendesse riferirsi “alla non rimborsabilità della dazione o al fatto che si tratti di acconto”. Nel seguito, sostiene che vi era un accordo delle parti sulla natura non rimborsabile del versamento (che in realtà non era un acconto in senso tecnico da dedurre dal futuro compenso, bensì un versamento forfettario, non puntualmente riferito a concrete spese o prestazioni, a copertura di costi non rimborsabili) e che tale accordo costituiva la causa del versamento. Ovvero, le bozze doc. F (del 12 dicembre 2019) e doc. I (del 27 gennaio 2020) e segnatamente la relativa clausola n. 6 (rimasta uguale in entrambe le versioni) costituirebbero il frutto delle negoziazioni fra le parti e un chiaro accordo attestante che il versamento dell’acconto avveniva a titolo definitivo e indipendentemente dall’esito del risanamento, e che esso non era sottoposto ad alcuna condizione poi non realizzatasi. Per l’appellante, il fatto stesso che il pagamento sia intervenuto già in data 17 dicembre 2019 dimostrerebbe che la sottoscrizione del contratto non era necessaria e costituirebbe un’accettazione per atti concludenti (accordo tacito, art. 1 cpv. 2 CO) nonché l’esecuzione di un’obbligazione assunta. Tale versamento preventivo “una tantum” sarebbe del resto una prassi usuale in simili contesti, ciò che si comprenderebbe per il fatto che “simili interventi di salvataggio di aziende in difficoltà non nascono dalla sera alla mattina. Sono il frutto di contatti e relazioni, oltre che di studio dossier, analisi documentali, e, soprattutto, dalle competenze dell'appellante di poter far capo ad ampio know how”.

Peraltro, a suo modo di vedere la controparte neppure si sarebbe premurata di farle sapere che lo riteneva un pagamento condizionato e di verificare che tale chiarimento le fosse pervenuto. L’appellante evidenzia pure che non era lei a dover apportare la prova della mancata ricezione della comunicazione doc. G/H (comunque per lei impossibile), come pure che il fatto che altri destinatari l’abbiano ricevuta ancora non dimostra che fosse pervenuta anche a lei (potendo ad esempio entrare in considerazione disfunzioni informatiche o di rete). Per tutti questi motivi, l’appellante ritiene che la DTF 119 II 20 citata dal Pretore (relativa all’esecuzione anticipata di un contratto in fase di negoziazione e poi non stipulato) non sarebbe applicabile alla fattispecie e che la controparte non disporrebbe di alcuna pretesa di restituzione.

L’art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di dimostrarla. Ciò vale anche nell’ambito della prova di un fatto negativo, ma l’onere probatorio è in tale caso mitigato dalle regole di buona fede, che obbligano la parte avversa a collaborare al procedimento probatorio, in particolare offrendo la prova del contrario. È nell'ambito della valutazione delle prove che il giudice deciderà sul risultato della collaborazione della controparte o trarrà le conseguenze di un rifiuto di collaborare all'assunzione delle prove. La prova è fornita se l'autorità giudiziaria giunge alla conclusione che la circostanza di fatto esiste così come asserito. Non è richiesta la certezza assoluta; è piuttosto sufficiente un grado di probabilità che non lasci alcun ragionevole dubbio sull'esistenza del fatto in questione (DTF 119 II 305 consid. 1 b/aa, 98 II 231 consid. 5; STF 2C_988/2014 dell’1° settembre 2015 consid. 3.2). Quando il giudice ha raggiunto il suo convincimento sulla base di un apprezzamento delle prove, la questione dell'onere probatorio diviene senza oggetto (DTF 141 III 241 consid. 3.2, 132 III 626 consid. 3.4).

Ora, premesso che il Pretore, con la frase criticata nel gravame nonché con i suoi ulteriori ragionamenti, ha chiaramente stabilito che non vi è mai stato accordo delle parti sulla non rimborsabilità del pagamento, la volontà dei tre soci AO 1, AO 2 e AO 3 emerge in maniera evidente dal doc. G. In esso, i medesimi segnalavano alla controparte che la bozza doc. F ancora doveva essere modificata e integrata (ovvero che non era per loro ancora accettabile nella sua forma attuale) come pure che l’imminente versamento di € 100'000.- sarebbe avvenuto a conferma della serietà del loro intento di portare a termine l’operazione e avrebbe avuto natura rimborsabile, ovvero condizionata alla futura sottoscrizione del contratto. L’appellante non contesta che tale comunicazione, annessa all’e-mail doc. H, fosse correttamente indirizzata al suo recapito, né che gli altri destinatari l’avessero ricevuta, e menziona solo genericamente ipotetici malfunzionamenti elettronici privi di qualsivoglia riscontro concreto. Si deve pertanto ragionevolmente concludere, sulla base degli elementi a disposizione, che il documento sia stato ricevuto anche dalla società appellante.

Aggiungasi che i doc. F e I sono unicamente delle bozze scritte (definite “proposte”) prive di firma, attestanti che l’acconto sarebbe stato versato contestualmente alla sottoscrizione del contratto a copertura dei costi che avrebbe sostenuto AP 1 nell’ambito della sua esecuzione (cfr. clausola n. 6) e più in generale che l’intenzione delle parti era quella di stipulare un contratto debitamente formalizzato. Ciò neppure sorprende, viste la delicatezza del tema (risanamento di un’azienda in difficoltà) e la consistenza degli importi in gioco (“remunerazione” fino a € 2'500'000.- a dipendenza dell’esito e delle tempistiche del risanamento, acconto di fr. 100'000.-, cfr. doc. F e I, premesse e clausole n. 4-6).

Peraltro, l’allestimento (su carta intestata della AP 1) della bozza di accordo (“proposta”) datata 27 gennaio 2020 (doc. I) è successivo al versamento dell’importo qui in discussione. Ciò pure dimostra che la società appellante era consapevole che il pagamento dell’acconto non costituiva accettazione dei termini contrattuali e che nessun accordo era ancora stato raggiunto. La AP 1 inoltre neppure pretende, in opposizione al giudizio di primo grado, che al momento del versamento o successivamente avesse già iniziato a fornire delle prestazioni, ovvero a eseguire il contratto a suo dire stipulato.

Infine, l’argomentazione ribadita nel gravame relativa all’esistenza di una presunta prassi concernente la non rimborsabilità degli acconti nell’ambito dei risanamenti aziendali non è, ancora una volta, supportata da alcun concreto e oggettivo elemento, costituisce la riproposizione di una tesi soggettiva ed è pertanto carente nella motivazione e inammissibile.

In definitiva, sulla base degli elementi agli atti e delle prove che le parti hanno saputo, rispettivamente non saputo, apportare, si deve concludere che la decisione del Pretore di negare l’esistenza di un accordo sulla non-rimborsabilità dell’acconto dev’essere confermata. Non essendosi il contratto perfezionato, ed essendo venuta meno la causa del versamento, a giusta ragione il primo giudice ha quindi tutelato il diritto di ripetizione degli attori sulla base dell’art. 62 CO.

In conclusione, l’appello dev’essere respinto.

Le spese giudiziarie di seconda sede seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono fissate in base a un valore litigioso di € 100'000.-, ovvero fr. 95'880.- (1 EUR = 0.9588 CHF al tasso di cambio vigente al giorno di introduzione dell’appello), determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale.

Le spese processuali, fissate in applicazione degli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 6’000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, sono quantificate in fr. 4’000.-.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,

decide:

  1. L’appello 14 settembre 2023 di AP 1 è respinto.

  2. Le spese processuali della procedura d’appello, di fr. 6’000.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà agli appellati complessivi fr. 4’000.- per ripetibili di seconda sede.

  3. Notificazione:

;

.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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