Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 24.11.2023 12.2023.121

Incarto n. 12.2023.121

Lugano 24 novembre 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti

vicecancelliera:

Bellotti

sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2022.150 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 28 luglio 2022 da

AP 1 AP 2 patrocinati dall PA 1

contro

AO 1

con cui gli attori hanno chiesto, previo annullamento del contratto di cessione delle quote azionarie della J__________ AG, la condanna del convenuto alla rifusione di fr. 65'000.- (o dell'importo equivalente a € 62'500.-) alla AP 1;

domanda su cui il convenuto, rimasto precluso, non si è espresso e che il Pretore ha respinto con sentenza 8 agosto 2023;

appellanti gli attori che, con atto di appello 14 settembre 2023, postulano la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre non sono state chieste osservazioni all'appellato;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

A. Il 25 marzo 2021 la J__________ AG di __________ (rappresentata dall'abg. AO 1) in qualità di cedente, da un lato, ed AP 2 e A__________ ("in conto proprio e/o per conto di altri soggetti") in qualità di acquirenti, dall'altro, hanno stipulato un contratto di cessione dell'intero pacchetto azionario della stessa J__________ AG (dal dicembre 2022 divenuta S__________ AG, ora in liquidazione) al prezzo di € 230'000.- (doc. B). Facendo capo alla AP 1, __________, di cui egli era azionista e amministratore unico (doc. L), AP 2 ha versato – conformemente ai patti (v. doc. B, punto n. 3.A) – tra il 25 marzo e il 2 agosto 2021 complessivi € 62'500.- all'abg. AO 1 in deposito fiduciario (doc. D-G).

B. Dopo avere invano sollecitato a più riprese la documentazione contabile della società acquisita e avere di conseguenza sospeso ogni ulteriore versamento, AP 2 ha finalmente ricevuto, alla fine di giugno 2021 (doc. H, I), il bilancio e il conto economico (al 31 dicembre 2020) della J__________ AG, da cui si evinceva che il capitale azionario di fr. 7'200'000.- era scoperto per l'esistenza di un mutuo di pari entità (fr. 7'194'000.-) in favore di un azionista (doc. I).

C. Previo ottenimento dell'autorizzazione ad agire (inc. CM.2022.150), con petizione 28 luglio 2022 AP 1 ed AP 2 hanno convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano per ottenere, previo annullamento del contratto di cessione del 25 marzo 2021, la condanna del convenuto alla rifusione di fr. 65'000.- (o dell'importo equivalente a € 62'500.-) alla AP 1. In sintesi, gli attori, rilevata fra l'altro un'incompatibilità con l'art. 659 CO, hanno chiesto di invalidare il contratto per errore essenziale (art. 24 CO), posto come – a prescindere da una certa negligenza da parte loro che però non ostava all'invocazione del vizio di volontà (art. 26 CO) – la situazione debitoria per l'intero valore del capitale societario era emersa solo successivamente alla conclusione del contratto e costituiva un elemento di valutazione imprescindibile per la validità del medesimo.

D. AO 1 non ha presentato la risposta nemmeno dopo l'assegnazione del termine suppletorio dell'art. 223 cpv. 2 CPC. Egli è rimasto così precluso e non ha partecipato nemmeno agli ulteriori atti processuali.

E. Esperita l'istruttoria e raccolto il memoriale conclusivo 31 maggio 2023 degli attori, in cui essi hanno ribadito le proprie richieste, il Pretore ha respinto la petizione con decisione dell’8 agosto 2023, ponendo le spese processuali di fr. 4'000.- (di cui fr. 500.- per la procedura di conciliazione) a carico dei medesimi. Non sono state assegnate invece ripetibili.

F. Contro la sentenza appena citata AP 1 ed AP 2 sono insorti a questa Camera con un appello del 14 settembre 2023 in cui chiedono di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi. L'appello non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:

  1. La decisione impugnata è una decisione finale in una controversia patrimoniale dal valore superiore a fr. 10'000.- per cui la sua appellabilità entro il termine di 30 giorni è pacifica (v. art. 308 e 311 cpv. 1 CPC). Il giudizio querelato è stato notificato agli attori il 9 agosto 2023. Introdotto il 14 settembre 2023 l’appello è così tempestivo, tenuto conto della sospensione dei termini dell'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC.

  2. Nella decisione impugnata il Pretore, ricordato che la legittimazione (attiva e passiva) delle parti è una premessa di diritto materiale che dev’essere esaminata d'ufficio dal giudice in qualsiasi stadio del procedimento (STF 4A_165/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 7.3.1) e che la richiesta di annullamento del contratto per errore essenziale (art. 24 CO) può essere invocata solo da una parte contraente, ha anzitutto negato la legittimazione attiva alla AP 1, che AP 2 aveva impiegato per pagare l'acconto di € 62'500.-, non essendo costei parte al contratto di vendita delle azioni. Nemmeno le poteva essere riconosciuta tale qualità sotto l'aspetto dell'indebito arricchimento poiché la causa del versamento riposava su un rapporto contrattuale, verosimilmente di mutuo, tra la società e il suo azionista. Considerato che la domanda di causa era volta a ottenere la condanna del convenuto al pagamento del noto importo alla AP 1, il Pretore ha inoltre ugualmente negato a AP 2 la qualità per agire, trattandosi di un credito di cui egli stesso pretendeva essere suo titolare la di lui società e non esistendo nell'ordinamento giuridico elvetico la possibilità di azionare in giustizia a nome proprio un diritto di cui è titolare qualcun altro (loc. cit., pag. 2 seg.).

Il Pretore ha dipoi rilevato che la causa vedeva la sua sorte segnata anche sotto il profilo della legittimazione passiva, gli attori potendosi prevalere dell'errore essenziale unicamente nei confronti del contraente (in concreto: J__________ AG) e non del di lei rappresentante (AO 1), fatta salva l'eventualità – estranea al caso di specie – di un'applicazione del principio della trasparenza (Durchgriff) che costoro per altro nemmeno avevano adombrato. Tutt'al più AP 2 avrebbe potuto chiedere la condanna del convenuto alla restituzione dell'anticipo per la sua posizione di temporaneo detentore a titolo fiduciario della somma in questione, facendo valere la mancata realizzazione della convenzione sospensiva contenuta al punto 3A del contratto di cessione (doc. B). Se non che anche in siffatta eventualità vi sarebbe stato da considerare che l'acquirente non era solo AP 2 bensì pure A__________ quantunque il documento fosse firmato solo dal primo. E tale aspetto, per nulla chiarito, incideva ugualmente sulla legittimazione attiva di AP 2, a maggior ragione ove i due acquirenti avessero formato una società semplice e avessero dovuto agire in litisconsorzio necessario (pag. 3 seg.).

Ritenuto inoltre che l'asserita violazione dell'art. 659 CO non aveva alcuna rilevanza per la validità del contratto, il Pretore ha da ultimo precisato che la petizione doveva essere respinta anche perché gli attori avevano domandato la condanna in franchi svizzeri di un'obbligazione contratta in euro, violando così l'art. 84 CO (loc. cit., pag. 4 seg.).

  1. In presenza di una decisione pretorile fondata su più motivazioni indipendenti (alternative o sussidiarie), l'una bastando da sé sola per definire l'esito della causa, l'appellante deve confrontarsi con tutte quante, sotto pena di inammissibilità del ricorso, nel senso che un'impugnazione può essere accolta unicamente se le critiche volte contro ogni motivazione risultano fondate; difatti, se una sola di esse reggesse, le contestazioni delle altre si ridurrebbero a semplici inammissibili critiche dei motivi della decisione dell'autorità inferiore (DTF 142 III 368 consid. 2.4 con rinvii; analogamente: IICCA del 13 giugno 2022, inc. 12.2021.167, consid. 2). Orbene, già solo in ragione di questa considerazione l'appello è d'acchito destinato all'insuccesso giacché gli attori omettono di confrontarsi con la sentenza impugnata in merito all'accertata lesione dell'art. 84 CO. Argomento che bastava da sé solo per respingere la petizione (sull'applicazione dell'art. 84 cpv. 1 CO a tutti i debiti pecuniari, indipendentemente dalla loro causa cfr. da ultimo DTF 149 III 54 consid. 5.1.2 con riferimento).

  2. Quand'anche si facesse astrazione da ciò, l'appello non sarebbe destinato a miglior sorte. Trattandosi della legittimazione attiva, gli appellanti fanno valere che AP 2, quale membro del consiglio d'amministrazione e azionista della AP 1, poteva agire negli interessi di quest'ultima e aveva sottoscritto il contratto in esame per sé e per altri. Tant'è che alla sua firma la parte acquirente aveva espressamente dichiarato di intervenire per "conto proprio e/o per conto di altri soggetti", persone fisiche o giuridiche, manifestando così la facoltà di riservarsi la nomina della società rappresentata dallo stesso AP 2 che infatti poi ha eseguito i pagamenti nella sua qualità di amministratore. Ciò posto, per gli appellanti la conclusione del Pretore secondo cui la legittimazione per agire difettava sia alla AP 1 (perché non aveva sottoscritto il contratto di cessione) sia a AP 2 (per avere azionato un credito non suo ma di un terzo), è "assurda" siccome non permette di "tutelare le ragioni creditorie de quo" (memoriale, pag. 2 seg.).

Si conviene con gli appellanti che la conclusione pretorile – soprattutto in merito alla mancata legittimazione attiva di AP 2 – desta qualche perplessità, nulla impedendo in particolare a quest'ultimo, a prescindere dalla natura dei rapporti interni, di indicare la società di cui egli è azionista e amministratore, quale semplice Zahlstelle, senza con ciò perdere la qualifica di (con)titolare della pretesa. Sta di fatto che il Pretore, per negare la legittimazione attiva a AP 2, ha accertato che nel preambolo contrattuale – in realtà anche nella premessa e in seguito (doc. B) – non figurava solo lui come acquirente dell'intero pacchetto azionario bensì anche A__________. Non era tuttavia dato di sapere in quali proporzioni né se l'acconto versato riguardasse soltanto le azioni di AP 2 oppure se egli abbia pagato anche le azioni di A__________. Tutte questioni che, per il Pretore, non erano state chiarite ma che incidevano sulla legittimazione per agire di AP 2, non da ultimo perché se i due avessero formato una società semplice, avrebbero dovuto agire in litisconsorzio necessario (sentenza impugnata, pag. 4). Ora, al riguardo gli appellanti si limitano ad allegare che la circostanza sarebbe "estranea al giudizio" e tenderebbe "a insinuare, in modo del tutto inopportuno, una mancanza di chiarezza sulla titolarità del credito azionato" (memoriale, pag. 3). Tuttavia ciò non soddisfa – e da lungi – i presupposti di motivazione dell'art. 311 CPC. Senza contare che l'accertamento pretorile trova riscontro nella formulazione del noto contratto, in cui AP 2 e A__________ vengono indicati come "acquirenti" (termine al plurale che viene ripreso nel seguito per due volte: doc. B). Ne segue che anche su tale punto la decisione impugnata sfugge alla critica.

  1. Ma anche sulla questione della legittimazione passiva di AO 1 l'appello non convince. Gli appellanti non condividono la conclusione con cui il Pretore ha negato al convenuto la qualità per difendere. Rilevano che non v'è prova che la J__________ AG possa in concreto essere considerata "parte contrattuale". Oltre a non figurare agli atti una valida procura, mancherebbe "una sottoscrizione del contratto impugnato idonea a ritenere che i suoi effetti possano essere ricondotti alla J__________ AG". Essi non comprendono sulla scorta di quale elemento il Pretore possa avere asserito ciò. Concludono che l'abg. AO 1 non poteva rappresentare la società e rimproverano al primo giudice di non avere detto nulla al riguardo (memoriale, pag. 4).

Gli appellanti trascurano nondimeno che, per lo stesso Pretore (loc. cit., pag. 3 seg.), il fatto che AO 1 avesse concluso il contratto unicamente quale mandatario professionale, in rappresentanza della J__________ AG, si evinceva dal tenore letterale del medesimo. A parte ciò, la circostanza trova riscontro nello stesso contratto, posto come nel suo preambolo la J__________ AG sia stata chiaramente indicata quale "CEDENTE e rappresentata dall'Avvocato AO 1 in virtù dell'incarico professionale ricevuto" (doc. B). Senza contare che tale riscontro non è nemmeno sfuggito agli appellanti (memoriale, pag. 4 in basso). Se ne conclude che, comunque lo si esamini, l'appello vede la sua sorte segnata.

  1. Gli oneri processuali della procedura di secondo grado, calcolati sulla base di un valore litigioso di fr. 65'000.- (determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, AO 1 non essendo stato invitato a formulare osservazioni all'appello.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la LTG,

decide:

  1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello 14 settembre 2023 della AP 1 e di AP 2 è respinto.

  2. Le spese processuali della procedura d’appello, di fr. 3’000.-, sono a carico degli attori.

  3. Notificazione:

  • ;
  • .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

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