Incarto n. 12.2023.119
Lugano 22 gennaio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti
cancelliera:
Bellotti
sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2020.1 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 3 gennaio 2020 da
AO 1 (I) patrocinato dall’avv. __________,
contro
AP 1 patrocinata dagli avv. PA 1
con cui l'attore ha avanzato una domanda di rendiconto ex art. 400 CO nei confronti della convenuta;
pretesa avversata dalla convenuta e che il Pretore ha parzialmente accolto con decisione 4 agosto 2023;
appellante la convenuta con atto di appello del 13 settembre 2023, con cui postula la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado;
mentre l'attore, con risposta 2 novembre 2023, propone il rigetto dell'appello, pure con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;
preso atto della replica spontanea 16 novembre 2023 della convenuta e dello scritto 21 novembre 2023 in cui l'attore ribadisce la propria posizione;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. Con convenzione fiduciaria dell'11 febbraio 2009 (doc. 2) AO 1, unitamente a __________ Q__________, __________ B__________ e D__________, tutti cittadini italiani residenti nella provincia di , hanno incaricato in qualità di fiducianti la AP 1 di __________ (fiduciaria) di acquistare e detenere per conto loro la totalità delle quote della società A Srl, con sede in Romania, per l'importo – fornito da AO 1 ("direttamente o a titolo fiduciario") – di EUR 250'000.- (punti 1 e 4). Una volta finalizzato l'acquisto, la fiduciaria era inoltre chiamata a costituire una nuova società di diritto rumeno "2" (che è poi stata denominata M Srl), che avrebbe dovuto acquistare (per il tramite dei suoi amministratori __________ Q__________ e M__________, figlio di AO 1) da A__________ Srl una determinata parte del terreno di sua proprietà oltre a 12 ettari in fase di registrazione (punto 5). Dopo l'acquisizione del terreno da parte di "2" la presente convenzione fiduciaria si considerava disdetta e le parti concordavano l'entrata in vigore di due distinte convenzioni fiduciarie che sono state sottoscritte quello stesso 11 febbraio 2009. La prima, siglata da AO 1 e __________ B con AP 1 (doc. 3), doveva regolare la società "2". La seconda, siglata da __________ Q e D__________ con AP 1, avrebbe regolato la A__________ Srl (punto 6).
In esito alla divisione in due della prima convenzione fiduciaria, il debito per il prestito fornito da AO 1 veniva attribuito in esclusiva competenza della convenzione tra AO 1 e __________ B__________ con AP 1. A loro volta i fiducianti __________ Q__________ e D__________ si obbligavano "anche per mezzo del fiduciario (…), qualora realizzassero una o più vendite a terzi soggetti investitori diversi da loro stessi o a loro stessi riconducibili per il tramite fiduciario, delle quote o del terreno di A__________ Srl, prima che sia realizzata la vendita delle quote o del terreno di 2, ad utilizzare quanto incassato per acquistare" da AO 1 e __________ B "un numero proporzionale di quote o di terreno di 2 fino al 100% e per un valore massimo di EUR 1'500'000.-". Nel caso in cui invece la vendita di "2" avvenisse a un prezzo superiore a EUR 1'500'000.- AO 1 e __________ B si obbligavano, anche per mezzo del fiduciario, a retrocedere a __________ Q e D__________ la parte eccedente del prezzo (punto 7).
B. Contestualmente, l'11 febbraio 2009, AO 1 con i figli A__________ e M__________, in qualità di mutuanti, hanno stipulato un contratto di mutuo fruttifero – valido per 10 anni – di EUR 550'000.- con la AP 1 (mutuataria) "al fine di procedere ad investimenti mobiliari" (doc. 4). Un ulteriore contratto di mutuo fra le medesime parti, per lo stesso importo e per la stessa durata è stato concluso il 4 gennaio 2010 (doc. 5). Somma che è servita a M__________ per subentrare il 21 gennaio 2010 – mediante cessione delle quote (doc. 6) – a __________ B__________ nella convenzione fiduciaria relativa alla società "2" (M Srl).
C. Dopo un parziale rimborso del mutuo di EUR 33'500.- (più interessi) il 21 febbraio 2010 (doc. 7), AO 1 ha sollecitato a più riprese la trasmissione della documentazione e un rendiconto completo sull'attività fiduciaria in Romania della AP 1 (doc. 8 e 10), senza però ottenere soddisfazione.
D. Previo rilascio dell'autorizzazione ad agire (doc. 12), con petizione 3 gennaio 2020 AO 1 ha convenuto la AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano per ottenere la sua condanna, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza e sotto comminatoria dell'art. 292 CP come pure di una multa disciplinare di fr. 1'000.- per ogni giorno di mancato adempimento, a fornirgli:
1.1 (…) un resoconto scritto, cronologico, dettagliato e completo su tutte le attività, e segnatamente tutta l'attività fiduciaria svolta per conto del signor AO 1 a far tempo dall'11 febbraio 2009 sino ad oggi, segnatamente ma non esaustivamente con indicazione di ogni atto compiuto da AP 1, , in qualità di azionista delle società A S.r.l., __________ (RO) e M__________ S.r.l., __________ (RO), in forza all'intestazione fiduciaria delle azioni di siffatte società per conto del signor AO 1, unitamente a tutta la relativa documentazione giustificativa.
1.2 (…) un rendiconto dettagliato e comprovato da puntuale documentazione concernente l'utilizzo che AP 1 ha fatto degli importi consegnati dal qui istante nell’ambito dei contratti di mutuo (doc. 4 e 5), ivi inclusi i documenti bancari relativi a bonifici bancari o a transazioni a contanti o ad ogni altro genere di operazioni svolte, fra gli altri, in favore delle società A__________ S.r.l., __________ (RO) e M__________ S.r.l., __________ (RO), rispettivamente dei signori __________ Q__________, D__________ e M__________.
1.3 (…) copia di tutte le istruzioni ricevute in relazione alle attività fiduciarie svolte per conto del signor AO 1 a far tempo dall' 11 febbraio 2009 sino ad oggi.
1.4 (…) copia di ogni contratto di acquisto, vendita, cessione e/o pegno concluso da AP 1, __________ con particolare riferimento alle azioni delle società A__________ S.r.l., __________ (RO) e/o M__________ S.r.l., __________ (RO).
1.5 (…) copia di ogni corrispondenza o altro documento sottoscritto da AP 1, , come azionista delle società A S.r.l, __________ (RO) e/o M__________ S.r.l., __________ (RO), ivi comprese tutte le comunicazioni giunte a AP 1, __________, o dalla stessa inoltrate, in relazione ad eventuali aumenti di capitale intervenuti nelle società in parola.
1.6 (…) copia di tutta la documentazione concernente le società A__________ S.r.l., __________ (RO) e M__________ S.r.l., __________ (RO) e la partecipazione detenuta in esse per conto del signor AO 1 da parte di AP 1, ivi compresi gli atti costitutivi, gli estratti del registro di commercio, gli statuti e le rispettive modifiche, gli aumenti di capitale, le nomine e la composizione dei relativi organi, i conti annuali (comprensivi di bilancio, conto economico, allegati al bilancio e rapporti sulla gestione) ed i rapporti di revisione, tutti i verbali delle assemblee generali degli azionisti a far tempo dalla loro costituzione sino ad oggi.
1.7 (…) un resoconto scritto, cronologico, dettagliato e completo su tutte le operazioni immobiliari condotte in Romania per conto dell'istante e dalle società [A__________, ndr] __________ S.r.l., __________ (RO) e M__________ S.r.l., __________ (RO), corredato da tutti i documenti giustificativi, segnatamente ma non esaustivamente tutti gli atti di cessione sottoscritti da (e/o per conto di) A__________ S.r.l. rispettivamente tutti gli atti di acquisizione sottoscritti da (e/o per conto) di M__________ S.r.l. aventi per oggetto beni immobiliari e/o terreni in Romania nonché tutti i mandati di vendita aventi per oggetto il capitale azionario delle summenzionate società o gli attivi delle stesse.
In sintesi, l'attore lamentava la mancata informazione sulle operazioni oggetto delle due convenzioni fiduciarie (doc. 2 e 3) e nelle quali egli aveva investito EUR 1'100'000.-. Tale omissione non gli permetteva di comprendere quanto era realmente accaduto.
E. Con risposta 9 marzo 2020 la convenuta si è opposta alla petizione, rilevando che la relazione contrattuale con l'attore si limitava alla sola detenzione delle quote della M__________ Srl, sulla quale essa aveva però già fornito piena rendicontazione, al più tardi con la trasmissione della documentazione il 14 ottobre 2019 (doc. 13). Relativamente alla A__________ Srl, invece, per la convenuta ogni rapporto contrattuale con l'attore si sarebbe esaurito con l'acquisto di tale società. E siccome a quel momento costui non ne era più socio, egli neppure poteva vantare il diritto a un rendiconto al riguardo. Senza contare che l'attore avrebbe potuto rivolgersi al figlio M__________ che si interfacciava con gli organi e i soci di A__________ Srl ed era sempre stato al corrente sulle attività e gli sviluppi societari di quest'ultima.
F. Le parti hanno ulteriormente sviluppato le proprie argomentazioni con la replica 20 maggio 2020 e la duplica 30 giugno 2020.
G. Esperita l'istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi del 28 ottobre 2021, con decisione 4 agosto 2023 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione nel senso che ha dato seguito alle richieste dell'attore "il tutto nella misura in cui non sia già stato messo a disposizione di AO 1 con il doc. 13". Le spese processuali di fr. 4'500.- (più le spese della procedura di conciliazione) sono state poste per sette ottavi a carico della convenuta e per il resto a carico dell'attore, cui la AP 1 è stata tenuta a rifondere fr. 4'500.- per ripetibili parziali.
H. Contro la sentenza appena citata la AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 13 settembre 2023 in cui chiede di riformare la decisione impugnata nel senso di respingere integralmente la petizione, con seguito di spese e ripetibili di entrambe le sedi a carico dell'attore.
I. Con risposta 2 novembre 2023 l'attore propone di respingere l'appello, pure con protesta di spese e ripetibili di secondo grado. Con replica spontanea 16 novembre 2023 l'appellante mantiene il proprio punto di vista. Altrettanto ha fatto l'attore il 21 novembre 2023.
Considerando
in diritto:
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie, tale valore supera la soglia testé menzionata, le parti e il Pretore avendolo fissato in almeno EUR 40'000.-, importo che non appare inverosimile. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto l’appello 13 settembre 2023 contro la decisione 4 agosto 2023 è tempestivo tenuto conto della sospensione dei termini dell'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC. Così come sono tempestive la risposta all’appello 2 novembre 2023, la replica spontanea 16 novembre 2023 e la duplica spontanea 21 novembre 2023.
L'art. 400 CO obbliga il mandatario, ad ogni richiesta del mandante, a render conto del suo operato e a restituire tutto ciò che per qualsiasi titolo ha ricevuto in forza del mandato. Il diritto di rendiconto mira a permettere al mandante di verificare la corretta esecuzione del mandato e se del caso fornire le necessarie istruzioni, adeguare il mandato alle mutate circostanze o terminarlo, come pure di disporre di tutte le informazioni necessarie per comprendere la situazione giuridica e decidere con cognizione di causa sull’esercizio dei suoi diritti, quale ad esempio la domanda tendente alla consegna di tutto quanto il mandatario ha ricevuto in forza del mandato oppure una domanda di risarcimento danni (IICCA del 27 giugno 2022, inc. 12.2021.173, consid. 4.1 con riferimenti e del 4 novembre 2019, inc. 12.2018.46/50, consid. 6). La dottrina interpreta in modo ampio il concetto di rendiconto, che si estende a tutte le informazioni utili al mandante, purché riferite agli affari curati e alle misure intraprese dal mandatario, dai suoi ausiliari o dai suoi sostituti nell’interesse del mandante (DTF 143 III 348 consid. 5.3.1, 139 III 49 consid. 4.1.3; Fellmann in: Berner Kommentar, 1992, n. 8 e 31 ad art. 400 CO; Oser/Weber in: Basler Kommentar, 7a ed., n. 4 ad art. 400 CO). L'estensione delle informazioni esigibili dipende essenzialmente dalle richieste del mandante, il quale può anche solo limitarsi a sollecitare semplici risposte su singole questioni oppure pretendere l'allestimento di un rapporto completo con spiegazione dei singoli fatti (IICCA del 27 giugno 2022, inc. 12.2021.173, consid. 4.1 con riferimenti).
Il mandante, sempre che le sue richieste in tal senso non siano già state ossequiate in precedenza (cfr. Fellmann, op. cit., n. 71 e 96 ad art. 400 CO), non deve di principio giustificare un interesse particolare al rendiconto (cfr. Jacquemoud-Rossari, Reddition de comptes et droit aux renseignements, in: SJ 2006 II p. 27; STF 4A_413/2007 del 10 dicembre 2007 consid. 3.3 e 3.4). Tuttavia, conformemente al principio generale dell'art. 2 CC, la domanda di rendiconto non può essere invocata in maniera contraria alle regole della buona fede. Di conseguenza, se non poggia su alcun interesse legittimo del mandante e appare in particolare vessatoria o inopportuna, essa può essere considerata abusiva e restare senza seguito. Ciò è segnatamente il caso se il mandante dispone già delle informazioni necessarie o se è comunque in grado di ottenerle consultando la propria documentazione, mentre il mandatario per fornirle andrebbe incontro alle più grandi difficoltà (IICCA del 1° marzo 2021, inc. 12.2020.43, consid. 7, e del 4 novembre 2019, inc. 12.2018.46/50, consid. 6 con richiami).
Per quel che concerneva invece la A__________ Srl, il primo giudice, riscontrata "una gravissima negligenza organizzativa da parte di tutte le persone coinvolte in questa ambigua operazione in Romania", ha osservato che la AP 1 "potrebbe ancora essere intestataria a titolo fiduciario delle quote", avendo lo stesso presidente del consiglio d'amministrazione della convenuta, __________ P__________, ammesso di non avere ricevuto alcuna disdetta del relativo mandato e non avendo egli nessuna certezza di essere socio a titolo fiduciario della A__________ Srl. Quanto ai suoi aumenti di capitale, lo stesso P__________ aveva affermato di non ricordare chi li avesse votati, limitandosi a indicare che probabilmente egli aveva conferito procura a uno dei fiducianti (D__________ o __________ Q__________) per procedere alla votazione. In simili circostanze, la tesi difensiva secondo cui la convenuta sarebbe stata esclusa illecitamente dal suo azionariato oltre che dalla relativa procedura di cessione delle quote era smentita da essa medesima. Gli elementi testé evocati lasciavano altresì trasparire un coinvolgimento della AP 1 (a titolo fiduciario per conto dell'attore) nella A__________ Srl e non permettevano di escludere che essa fosse ancora detentrice (a titolo fiduciario) delle azioni di quella società, il che impediva di escludere tout court la fondatezza della richiesta attorea, potendo anzi l'accoglimento della medesima fare finalmente chiarezza (al beneficio di entrambe le parti in causa) sull'operazione in Romania. E risultasse la convenuta, in esito alla rendicontazione, ancora detentrice delle quote di A__________ Srl – circostanza che allo stato attuale non poteva escludersi – ciò avrebbe significato che la convenzione fiduciaria di cui al doc. 2 era ancora in vigore, sicché l'azione di rendiconto si giustificava in ogni caso (pag. 4 seg.).
Il Pretore non ha ravvisato dipoi motivi per negare all'attore un interesse degno di protezione al rendiconto o per attestargli malafede. Al proposito egli ha rilevato che l'attore disponeva di due convenzioni fiduciarie con la convenuta relativamente alle quali non aveva ottenuto tutte le informazioni di cui necessitava per fare chiarezza sullo svolgimento del mandato (così per quella relativa alla M__________ Srl, doc. 3), rispettivamente non ne aveva ottenuta alcuna (così per quella relativa alla A__________ Srl, doc. 2). Né l'intenzione di fare chiarezza su una situazione che lo coinvolgeva e i cui contorni erano poco chiari costituiva per il primo giudice un agire abusivo, neppure ove esso fosse teso a raccogliere informazioni per formulare una domanda di risarcimento del danno. Per quel che atteneva infine alla multa disciplinare di fr. 1'000.- per ogni giorno di inadempimento, il Pretore non l'ha considerata sproporzionata tenuto conto del valore di causa e dell'assenza di impedimenti particolari da parte della AP 1 nel fornire la documentazione richiesta, fermo restando che sarebbe spettato se mai al giudice dell'esecuzione assegnare la sanzione effettiva sulla base, fra l'altro, del grado di inadempimento (pag. 5 seg.).
4.1 L'appellante, dolendosi di un'interpretazione erronea dell'art. 400 CO e di un apprezzamento arbitrario delle prove, rimprovera anzitutto al Pretore, in relazione alla società M__________ Srl, di non avere considerato la propria posizione marginale nell'operazione rumena né la malafede della controparte che si troverebbe già in possesso di tutte le informazioni richieste. L'istruttoria avrebbe confermato che la sua era una mera intestazione fiduciaria nell'ambito di un'operazione gestita integralmente dalla famiglia , e in particolare dal figlio M, amministratore unico e socio della società, il quale dispone di tutti i poteri per reperire ogni informazione senza dover fare capo a lei che da parte sua ha già completamente rendicontato l'attore come si evince dal doc. 13. Per la convenuta, il riferimento del Pretore alla convenzione fiduciaria è vago e le ascrive una serie di obbligazioni che, nelle intenzioni delle parti, non dovevano essere in capo a lei che non dispone di ulteriori informazioni né documentazione. La decisione pretorile creerà così a mente sua ulteriori contenziosi al momento dell'esecuzione del dispositivo. Contrariamente a quanto indicato dal Pretore, i bilanci, i rapporti di revisione e i verbali delle assemblee sono documenti in possesso dell'amministratore della società (che avrebbe finanche dovuto prepararli e sottoscriverli) e non del socio fiduciario, a maggior ragione trattandosi di un'operazione di famiglia nell'ambito della quale in precedenza non era mai stato rimproverato alcunché se non quando, a fronte di un'operazione fallimentare, a diversi anni di distanza, l'attore ha dovuto trovare un capro espiatorio diverso dal figlio M__________, unico vero responsabile dell'operazione che, per stessa ammissione dell'appellato, gli ha fatto spendere un sacco di soldi senza risultati visibili. La decisione pretorile non considera inoltre che M__________ (ma anche l'attore, per il tramite del figlio) era al corrente di tutto quello che succedeva, come aveva avuto modo di riferire il teste D__________ (il quale aveva gestito con il primo l'operazione immobiliare in Romania), e che i membri della famiglia __________ chiedevano le informazioni direttamente al figlio/fratello M__________ che da parte sua disponeva di una procura "in bianco" da parte loro (memoriale, pag. 6 a 8).
Che la famiglia __________ fosse già in possesso di tutta la documentazione relativa alla M__________ Srl e che l'iniziativa giudiziaria dell'attore si riveli così manifestamente vessatoria lo dimostrerebbe pure il fatto, ignorato dal primo giudice, che M__________ ha incaricato uno studio legale di __________ di recuperare i documenti della società. Lo scopo principale dell'azione giudiziaria consiste poi nel sapere come sono stati investiti EUR 1'100'000.-, ciò che essa avrebbe già esaustivamente spiegato con il doc. 13. L'insostenibilità della decisione pretorile che – secondo l'appellante – ignora le risultanze istruttorie e in particolare che l'intera operazione e le successive trasformazioni sono state effettuate con il coinvolgimento della famiglia __________ risulterebbe infine dalla circostanza che per dare seguito alle richieste attoree essa (come faceva anche l'appellato) dovrebbe a sua volta rivolgersi direttamente all'amministratore unico e deus ex machina dell'intera operazione M__________ (loc. cit., pag. 8 seg.).
4.2 Che l'attore possegga già tutte le informazioni richieste e sia dunque in malafede è un'obiezione che spetta al mandatario dimostrare, così come incombe a quest'ultimo provare di avere adempiuto correttamente e completamente – mediante l'esibizione della contabilità e dei relativi giustificativi o in altro modo – il proprio obbligo di rendiconto (Fellmann, op. cit., n. 96 ad art. 400 CO; Jermann, Pflicht des Treuhänders zur Herausgabe von Akten, insbesondere der Buchhaltung in: TREX 2004 pag. 279). Non basta tuttavia invocare la mera intestazione fiduciaria delle quote della M__________ Srl e l'asserita natura familiare dell'operazione per dimostrare ciò. Anche perché un abuso di diritto, stante il suo carattere eccezionale, va ammesso solo con cautela (IICCA del 27 giugno 2022, inc. 12.2021.173, consid. 4.2 con riferimenti).
Certo, non si disconosce che, come ha già rilevato il Pretore, i contorni dell'operazione in Romania – (co)finanziata dall'attore – sono poco chiari e che il figlio M__________ sembra effettivamente avere rivestito un ruolo di prim'ordine in essa (verbale 18 dicembre 2020 di __________ B__________, pag. 18; verbale 22 gennaio 2021 di AO 1, pag. 1 segg., e __________ P__________, pag. 6 segg.; verbale 24 marzo 2021 di __________ Q__________, pag. 1 segg., e D__________, pag. 6 segg.). Sta di fatto che ciascun mandante ha il diritto di ottenere le informazioni richieste, volte a chiarire le modalità di esecuzione del mandato fiduciario e la sorte del denaro investito (IICCA del 27 giugno 2022, inc. 12.2021.173, consid. 5.1; Werro in: Commentaire romand, CO I, 3a edizione, n. 10 ad art. 400 CO). Senza contare che l'obbligo di rendiconto sussiste e si estende a prescindere dai rapporti personali o finanche di parentela tra le parti (cfr. Fellmann, op. cit., n. 17 ad art. 400 CO). A maggior ragione se, come nella fattispecie, le relazioni tra M__________ – che da 20 anni vive in __________ – e l'attore (come pure con il fratello A__________) sembrano essere sporadiche e tutt'altro che idilliache (verbale 22 gennaio 2021 di AO 1, pag. 3: "A quell'epoca con mio figlio M__________ ero un poco ai ferri corti perché mi aveva fatto spendere tutti quei soldi e di risultati non se ne vedevano. Con M__________ ho soprattutto oggi dei rapporti molto ridotti (e va peggiorando); lui vive in __________ e ci sentiamo e vediamo molto poco"; cfr. pure verbale 18 dicembre 2020 di A__________, pag. 2). La possibilità che M__________ sia in possesso di tutta la documentazione richiesta dall'attore o vi abbia altrimenti accesso nulla muta dunque all'obbligo contrattuale in capo alla convenuta di rendicontare pienamente l'attore. Anche perché la convenuta non dimostra – né pretende invero – che per fornire le informazioni richieste andrebbe incontro alle più grandi difficoltà.
4.3 Che l'appellante non disponga poi di ulteriori informazioni né di documentazione relativa alla M__________ Srl è un'obiezione che non convince. La doglianza appare già di dubbia ricevibilità perché la convenuta non contesta di non essersi confrontata in prima sede con l'assunto della controparte, secondo cui non si poteva escludere che essa possedesse le informazioni richieste. A parte ciò, l'obiezione si rivela poco credibile. La convenuta non spiega in particolare perché sarebbe stata in grado di produrre alcuni conti annuali (per quanto è dato di capire, trattandosi di documenti in lingua rumena, non tradotti, quelli dal 2013 al 2017: doc. 13.40) ma non gli altri. Senza contare che l'estratto relativo al diritto rumeno sulle società commerciali (doc. 20), che la convenuta non ha mai discusso, definisce le competenze dell'assemblea dei soci di una società a responsabilità limitata come quella in esame, fra cui rientra segnatamente l'approvazione dei conti annuali (art. 189).
4.4 Nemmeno permette di sovvertire il giudizio impugnato l'obiezione secondo cui l'attore non avrebbe per anni lamentato alcunché e avrebbe cercato – in lei – un capro espiatorio in seguito al fallimento dell'operazione. Il mandante ha infatti diritto di ottenere ragguagli sulle attività svolte dalla fiduciaria per tutta la durata del mandato e finanche oltre la sua cessazione, purché nei termini di prescrizione (circostanza non problematica in concreto; IICCA del 27 giugno 2022, inc. 12.2021.173, consid. 4.2 e 5.2 con richiami). E ciò anche se le informazioni richieste gli servono per verificare se le attività del mandatario integrano una corretta e fedele esecuzione del mandato e, in caso negativo, per postulare un eventuale risarcimento del danno (DTF 141 III 564 consid. 4.2.1 con rinvii).
4.5 Quanto alla pretesa affermazione di D__________ secondo cui l'attore, tramite M__________, "era al corrente di tutto quello che succedeva" (memoriale, pag. 8 n. 21), l'appellante trascura che il soggetto di quella proposizione non era AO 1 bensì il figlio M__________ (verbale del 24 marzo 2021, pag. 11). D'altronde la convenuta si guarda bene dal riportare il resto della dichiarazione del teste D__________ il quale, nello stesso passaggio, aveva precisato di non sapere se poi M__________ facesse o meno "riferimento a suo papà" (loc. cit.). Che poi i membri della famiglia __________ chiedessero le informazioni direttamente al figlio/fratello, è possibile. Ciò non significa tuttavia che le abbiano anche ricevute in maniera veritiera e completa (verbale di A__________ 18 dicembre 2020, pag. 8: "Ripeto che le informazioni di questa operazione le chiedevamo nei primi due o tre anni a mio fratello, ma anche lui non sapendo cosa era successo, abbiamo chiesto informazioni al nostro fiduciario, ovvero la AP 1"; deposizione di AO 1 del 22 gennaio 2021, pag. 4: "L'unico che mi ha dato delle informazioni, ma penso in modo falsato, era mia figlio M__________"). Infine, l'allegazione secondo cui M__________ disponeva di una "procura in bianco" rilasciatagli dal padre e dal fratello è nuova (e in quanto tale irricevibile: art. 317 cpv. 1 CPC) oltre che contestata.
4.6 Poco importa di conseguenza – anche in ragione di quanto già illustrato sopra al consid. 4.2 – che gli avvocati rumeni di M__________ abbiano ritirato – per conto suo – dai di lui commercialisti i documenti della M__________ Srl. Anche perché l'appellante non spiega in virtù di quale obbligo (legale o contrattuale) M__________ sarebbe tenuto a informare l'attore. Da ciò l'appellante non può dunque desumere che essa abbia già esaustivamente dato seguito – con il doc. 13 – al proprio obbligo contrattuale di rendiconto in relazione alla società in questione (sulla lacunosità e/o inconferenza dei documenti esibiti dalla convenuta cfr. oltretutto le dettagliate contestazioni dell'attore nella petizione, pag. 15 segg., come pure nella replica, pag. 8, 10, 13 seg. e pag. 21, cui sono seguite solo parziali prese di posizione della convenuta nella risposta, n. 11 e n. 22 seg., come pure nella duplica, pag. 9). Né tanto meno che l'iniziativa giudiziaria della controparte sia manifestamente vessatoria.
Che prima di ordinare una rendicontazione occorra appurare l'esistenza di un mandato non fa dubbio. Tuttavia è pacifico che un tale mandato fiduciario sia venuto in essere fra le parti in causa anche relativamente alla A__________ Srl l'11 febbraio 2009, come osserva l'appellato con riferimento al doc. 2 (risposta all'appello, n. 28; v. inoltre sopra lett. A). In simili circostanze, il problema non è tanto sapere se la convenuta sia ancora detentrice (fiduciaria) delle quote della società in esame – circostanza che non dovrebbe destare troppi dubbi se la AP 1 non ha ricevuto alcuna disdetta, come ha accertato il Pretore sulla scorta della deposizione del suo presidente __________ P__________ (verbale 22 gennaio 2021 pag. 11) – quanto se (circostanza invero certa) essa abbia (avuto) in virtù di tale mandato fiduciario degli obblighi (anche di rendiconto) nei confronti di AO 1. Non si tratta quindi di mettere la convenuta nella posizione di dover dimostrare di non essere detentrice delle azioni della A__________ Srl, ma di spiegare e documentare l'esecuzione di quel mandato (doc. 2), di cui poco si sa. Tanto più che l'appellante non pretende né dimostra che quel mandato fiduciario sarebbe decaduto in virtù della sua clausola n. 6 (e nel rispetto delle condizioni di cui al punto n. 5) e neppure illustra cosa sarebbe stato degli obblighi imposti ai fiducianti __________ Q__________ e D__________ "per mezzo del fiduciario" anche dopo l'acquisto del terreno da parte della M__________ Srl in forza della clausola n. 7. In definitiva, la decisione pretorile resiste pertanto alla critica anche su tale punto.
Corrisponde allo scopo dell'art. 400 CO che il mandatario renda conto di tutto il suo operato nell'ambito del mandato (DTF 110 II 181 consid. 2). Tuttavia le singole operazioni non possono essere tutte note al mandante. Nell'ambito dell'azione di rendiconto non vanno di conseguenza poste esigenze troppo severe alle richieste di giudizio. Basta che i documenti richiesti siano chiaramente identificabili per evitare che l'esecuzione della decisione fallisca. I documenti devono quindi essere descritti in modo tale che risultino determinabili, che il mandatario riconosca quali gli siano richiesti e che il giudice dell'esecuzione possa poi esaminare se il singolo ordine sia stato ossequiato (STF 4A_686/2014 del 3 giugno 2015 consid. 4.3.2 con rinvii). Ora, non consta né l'appellante pretende che il lungo elenco dei documenti richiesti dall'attore e ordinati dal Pretore non sarebbe determinabile nel senso testé esposto. Lo stesso vale per la limitazione aggiunta dal Pretore con riferimento ai documenti esibiti (successivamente al rilascio dell'autorizzazione ad agire) con il doc. 13. Senza contare che essa corrisponde sostanzialmente alla formulazione già indicata da questa Camera al medesimo Pretore nella sentenza inc. 12.2020.43 del 1° marzo 2021 cui la stessa appellante accenna per altro a pag. 6 del proprio memoriale. La doglianza cade dunque nel vuoto.
Su quest'ultima argomentazione non occorre però tornare e non giova quindi più ripetersi. Quanto alla carente motivazione nella fissazione dell'importo massimo della multa comminata, l'appellante medesima rileva che il Pretore l'ha determinata "tenuto conto del valore di causa e l'assenza di impedimenti particolari da parte di AP 1 nel fornire la documentazione richiesta". La motivazione potrà quindi anche non aggradare alla convenuta ma non può per questo dirsi carente. Se a ciò si aggiunge – come rileva a ragione l'attore (risposta all'appello, pag. 13) – che almeno dal 2015 (doc. 8-11) AO 1 tenta invano di ottenere un completo rendiconto sull'operato della fiduciaria, la decisione di comminare l'importo massimo di fr. 1'000.- per ogni giorno di ritardo non integra un eccesso del potere di apprezzamento da parte del Pretore. Se ne conclude che l'appello vede così la sua sorte segnata.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
Nella misura in cui è ricevibile, l’appello 13 settembre 2023 della AP 1 è respinto.
Le spese processuali della procedura di appello, di fr. 4'000.-, sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 3'000.- per ripetibili di seconda sede.
Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).