Incarto n. 12.2023.110/111
Lugano 11 gennaio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti
cancelliera:
Bellotti
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2019.124 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 14 giugno 2019 da
AP 1 (IT) patrocinata dall’ PA 1
contro
AO 1 patrocinata dagli PA 2
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di almeno € 622'557.- oltre interessi quale restituzione di importi pagati per la fornitura di prodotti e mancato guadagno;
domande avversate dalla convenuta, che con risposta e azione riconvenzionale del 27 agosto 2019 ha chiesto la condanna della controparte al versamento di € 9'960.30 oltre interessi quale saldo di una fattura;
vista la decisione 30 giugno 2023 del Pretore, che ha parzialmente accolto la petizione nella misura di € 60'600.- oltre interessi e ha accolto l’azione riconvenzionale;
appellanti entrambe le parti:
l’attrice principale, che con appello 4 settembre 2023 ha postulato in via principale
la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere parzialmente la sua
petizione nella misura di € 600'200.- oltre interessi o subordinatamente € 541'000.-
oltre interessi e in via ancora più subordinata il suo annullamento nonché il rinvio
dell’incarto al Pretore per una nuova decisione, con protesta di spese e ripetibili di
entrambe le sedi (inc. 12.2023.110);
la convenuta e attrice riconvenzionale, che con appello pure del 4 settembre
2023 ha chiesto la modifica del giudizio pretorile nel senso di respingere
integralmente l’azione principale della controparte, pure con protesta di spese e
ripetibili di entrambe le sedi (inc. 12.2023.111);
viste le reciproche risposte all’appello 13 novembre 2023 nonché la replica
spontanea 27 novembre 2023 di AP 1 e la duplica spontanea
11 dicembre 2023 di AO 1 relative all’inc. 12.2023.110;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. Il 1° gennaio 2016 AO 1 (in qualità di fornitrice, qui di seguito anche solo “AO 1”) e AP 1 (in qualità di distributrice, qui di seguito anche solo “AP 1”) hanno sottoscritto un contratto di distribuzione di prodotti di micro-nebulizzazione (“modulatori”) come pure di liquido igienizzante e disinfestante in ambito non sanitario per il territorio del Nord Italia (doc. D).
In particolare, il contratto prevedeva una durata di 3 anni, ovvero con scadenza a fine 2018 (pto. 9.1) e stabiliva il diritto per la fornitrice di recedere dal medesimo per svariate ragioni, fra cui in caso di violazione del pto. 2.7 (mancato raggiungimento degli obiettivi minimi), entro un mese dalla scadenza del relativo anno contrattuale e con preavviso di un mese (pto. 9.2 I) o in caso di violazione di uno degli obblighi risultanti dal contratto, previa assegnazione di un termine di 30 giorni per sanare la situazione (pto. 9.3).
Successivamente, AP 1 ha a sua volta concluso contratti di sub-fornitura con ditte terze (clienti o “sub-distributori”), fra cui la F__________ Srl, la Soc. Coop. G__________, la I__________ di , la D Srl e la N__________ Srl (doc. E-M).
B. Il 22 febbraio 2018 AO 1 ha disdetto il contratto a decorrere dal 31 marzo 2018 per presunte inadempienze contrattuali della controparte, ovvero per il mancato rispetto dei limiti territoriali della distribuzione, tenuto altresì conto del mancato raggiungimento degli obiettivi minimi d’acquisto concordati (doc. O). AP 1Con scritti 27 febbraio e 22 marzo 2018 (doc. P e Q), AP 1 ha contestato la validità della disdetta nonché l’esistenza di sue violazioni contrattuali/inadempimenti e ha rimarcato che tramite addendum contrattuale (cfr. doc. T), i suoi diritti di distribuzione erano stati estesi all’intero territorio nazionale italiano. Essa ha altresì eccepito l’invalidità formale della rescissione in quanto sottoscritta da una persona non legittimata (F__________) e ha invitato la controparte ad adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, tutt’ora perduranti. In data 30 marzo 2018, la medesima ha inoltrato a AO 1 un’ulteriore ordinazione (doc. LL). Quest’ultima è tuttavia rimasta ferma nelle proprie posizioni e non le ha più inviato prodotti.
C. Previo inoltro dell’istanza di conciliazione il 29 gennaio 2019 e ottenimento dell’autorizzazione ad agire il 25 febbraio 2019 (doc. B), con petizione 14 giugno 2019 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi al Pretore del Distretto di Lugano (Sezione 1), contestando la validità della disdetta (viste l’assenza di sue violazioni contrattuali e l’irregolare sottoscrizione della lettera di rescissione) e chiedendo la condanna della controparte al pagamento in suo favore di almeno € 622'557.- oltre interessi del 5% dalla data di messa in mora. Detto importo sarebbe stato a suo dire composto da € 151’597.40 a titolo di restituzione di importi pagati per la fornitura di prodotti e dalla somma provvisoria di € 500'000.- per mancato guadagno (fondata sul doc. U e da verificare mediante perizia giudiziale), seppure l’addizione dei due importi superi a ben vedere quello oggetto di petitum.
Su sollecito del Pretore (ordinanza 18 giugno 2019), il 24 giugno 2019 l’attrice ha prodotto uno scritto a valere quale integrazione e specificazione dei mezzi di prova.
D. Con risposta 27 agosto 2019, AO 1 si è opposta alla petizione postulandone la reiezione, rimarcando in special modo la validità della disdetta (alla luce di asserite molteplici violazioni contrattuali della controparte e del mancato rispetto degli obiettivi minimi), nonché la capacità di rappresentanza di F__________ e la successiva ratifica della comunicazione da parte sua, come pure eccependo la carente allegazione e dimostrazione della pretesa avversa. Contestualmente, ha formulato un’azione riconvenzionale tendente al pagamento in suo favore di € 9'960.30 oltre interessi al 5% dal 28 febbraio 2018 quale saldo di una fattura (n. __________ del 28 novembre 2017, v. doc. 10/15) rimasta parzialmente scoperta.
E. Con replica e risposta riconvenzionale 26 settembre 2019 l’attrice si è riconfermata nelle proprie posizioni, ha aggiunto al pto. n. 1 del proprio petitum la richiesta di accertare previamente l’illegittimità dell’avvenuto recesso contrattuale da parte di AO 1 e ha postulato la reiezione della domanda riconvenzionale.
Con duplica e replica riconvenzionale 14 novembre 2019 la convenuta si è riconfermata nelle proprie tesi.
Il 13 dicembre 2019 l’attrice ha prodotto una “duplica riconvenzionale” la cui ammissibilità è stata contestata dalla convenuta con scritto 8 gennaio 2020 e negata dal Pretore con ordinanza 18 febbraio 2020, con cui ne ha decretato l’estromissione dagli atti.
F. Durante la fase istruttoria, con ordinanza 24 febbraio 2021 il Pretore, chinandosi sulla richiesta attorea di esperire una perizia sul tema del mancato guadagno, l’ha parzialmente ammessa, incaricando il perito (M__________) di rispondere dapprima a un’unica domanda preliminare, ovvero di indicare se “la pretesa vantata dall'attrice (cfr. doc. U) poggia su dei fatti di natura peritale o meno, risp. la loro analisi trascende in ragionamenti di natura tecnica e non giuridica”, ritenuto che in caso di risposta affermativa, il tema peritale sarebbe stato precisato e delimitato e le parti avrebbero avuto la possibilità di proporre quesiti peritali. Il referto è stato allestito il 17 novembre 2021. In esso, il perito ha ricostruito (o tentato di ricostruire) il calcolo dei margini di guadagno indicati nel doc. U sulla base del materiale processuale, per poi concludere che a suo modo di vedere la controversia non necessitava di ulteriori ragionamenti di natura tecnica/peritale. Con due ordinanze del 29 luglio 2022, il Pretore ha respinto la richiesta di AO 1 di estromettere il referto (in quanto travalicante i limiti del mandato) nonché escluso la possibilità per le parti di presentare domande di delucidazione e complemento, indicando che la fattispecie non aveva invero natura tecnica e che il suo esame non necessitava di conoscenze peritali.
G. Dopo la produzione degli allegati conclusivi scritti 24 novembre 2022 dell’attrice e 28 novembre 2022 della convenuta, con decisione 30 giugno 2023 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione di AP 1 nella misura di € 60'600.- oltre interessi al 5% dal 22 febbraio 2018, ponendo le spese processuali di complessivi fr. 18'950.- per 9/10 a suo carico e per 1/10 a carico di AO 1 e obbligando la prima a versare alla seconda fr. 22’000.- a titolo di ripetibili parziali.
Contestualmente, ha accolto l’azione riconvenzionale, condannando AP 1 a versare a AO 1 € 9'960.30 oltre interessi al 5% dal 29 febbraio 2018, a sopportare le spese processuali di complessivi fr. 750.- e a versare alla controparte fr. 1'500.- a titolo di spese ripetibili.
H. Con appello 4 settembre 2023 AP 1 si è aggravata contro tale giudizio, postulandone in via principale la riforma nel senso di accogliere parzialmente la sua petizione nella misura di € 600'200.- o subordinatamente € 541'000.- e di modificare di conseguenza la ripartizione delle spese giudiziarie di primo grado, e in via ancora più subordinata l’annullamento e il rinvio dell’incarto al Pretore per una nuova decisione sulla base di una nuova perizia giudiziaria relativa al mancato guadagno, il tutto in ogni caso con protesta di spese e ripetibili di seconda sede.
Con risposta 13 novembre 2023 AO 1 ha postulato la reiezione del gravame, con protesta delle spese giudiziarie di secondo grado. Con replica spontanea 27 novembre 2023 e duplica spontanea 11 dicembre 2023 AP 1 e AO 1 si sono riconfermate nelle proprie tesi.
I. Nel frattempo, con un appello pure del 4 settembre 2023, anche AO 1 ha contestato il giudizio pretorile, chiedendone la riforma nel senso di respingere integralmente l’azione principale della controparte, modificare di conseguenza la ripartizione delle relative spese giudiziarie e aumentare le spese ripetibili in suo favore, con protesta di spese e ripetibili di seconda sede.
Con risposta all’appello 13 novembre 2023 AP 1 si è opposta al gravame della controparte, postulandone l’integrale reiezione, pure con protesta di spese e ripetibili di secondo grado.
E considerato
in diritto:
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia testé menzionata.
I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC).
Nel caso concreto, sia l’appello di AP 1 che quello di AO 1, entrambi datati 4 settembre 2023, sono tempestivi, tenuto conto della data di notifica della decisione pretorile (avvenuta per entrambe le parti il 4 luglio 2023) e delle ferie giudiziarie estive. Parimenti sono tempestive le rispettive risposte all’appello 13 novembre 2023 come pure la replica spontanea 27 novembre 2023 e la duplica spontanea 11 dicembre 2023 nell’inc. 12.2023.110.
Con la sua decisione, il Pretore ha innanzitutto esaminato il fondamento dell’azione principale.
In primo luogo, ha accertato che il contratto doc. D prevedeva degli obiettivi minimi di acquisto soltanto per il primo anno (2016) e che le parti non erano riuscite ad accordarsi su quelli per gli anni successivi, sicché una disdetta secondo il pto. 2.7 era possibile unicamente in relazione all’anno 2016. Peraltro, secondo tale clausola, la pronuncia della disdetta poteva avvenire solo entro 1 mese dalla fine dell’anno, e solo qualora la distributrice non avesse versato alla fornitrice un importo pari alla differenza tra il target minimo e il volume delle vendite effettive. Sennonché la fornitrice non ha mai preteso dalla controparte un simile pagamento e ha formulato la disdetta, tardivamente, solo il 22 febbraio 2018.
In secondo luogo, il primo giudice ha rilevato che la disdetta neppure può essere fondata sul pto. 9.3, siccome irrispettosa della condizione ivi prevista (mancata assegnazione di un termine sanatorio di 30 giorni).
Il Pretore ne ha dunque dedotto che la disdetta pronunciata da AO 1 è tardiva e invalida, che il contratto continuava pertanto a persistere sino alla sua scadenza naturale del 31 dicembre 2018, che l’ordinazione del 30 marzo 2018 (peraltro formulata prima della scadenza del termine di disdetta del 31 marzo 2018 indicato dalla fornitrice) doveva essere eseguita, che la mancata fornitura di merce da parte di AO 1 costituisce un suo inadempimento contrattuale e che AP 1 possiede conseguentemente una pretesa di risarcimento del danno fondata sull’interesse positivo.
Il primo giudice l’ha ritenuta comprovata (facendo riferimento alla perizia di M__________) unicamente nella misura di € 60'600.- (mancato guadagno riferito al contratto fra la distributrice e D__________ Srl di cui al doc. L), respingendo per contro le ulteriori posizioni per assenza di prove e/o allegazioni e spiegazioni o perché i prodotti in questione non venivano venduti, bensì ceduti in comodato d’uso gratuito. Ha condannato pertanto AO 1 a versare a AP 1 detto importo oltre interessi di mora del 5% dal 22 febbraio 2018, senza formalizzare nel dispositivo la richiesta di accertamento dell’illegittimità della disdetta (in difetto d'interesse degno di protezione).
Infine, il giudice di prime cure ha respinto la pretesa di AP 1 di € 151’597.40 (restituzione di importi pagati) in quanto riferita a prodotti effettivamente forniti da AO 1.
Quanto all’azione riconvenzionale, il Pretore ha osservato che AP 1 non aveva contestato di non aver pagato la fattura di cui trattasi e dunque il buon fondamento della pretesa, da accogliere integralmente.
Con i rispettivi gravami, nessuna delle parti mette più in discussione l’esito dell’azione riconvenzionale (fattura scoperta). Oggetto di controversia rimane unicamente l’azione principale, e soltanto sul tema del mancato guadagno (ritenuto che neppure la reiezione della pretesa di restituzione di € 151’597.40 e dell’azione di accertamento è stata contestata).
E meglio, AO 1 lamenta varie violazioni del suo diritto di essere sentita nonché la carente motivazione della decisione pretorile, rimarca la validità della disdetta e la strumentalità dell’ordine 30 marzo 2018 e contesta pertanto il suo inadempimento quale presupposto della pretesa della controparte, che sarebbe pertanto destituita di fondamento, oltre che insufficientemente allegata e dimostrata. Essa inoltre censura il giudizio di prima sede anche in merito a interessi di mora e spese ripetibili.AP 1 invece contesta l’ammontare dell’importo a lei attribuito a titolo di mancato guadagno.
Conseguentemente, si giustifica trattare previamente l’appello di AO 1, giacché l’eventuale validità della disdetta, oppure la carente allegazione della pretesa di AP 1, potrebbero rendere superflui l’esame delle prove e la verifica della correttezza dell’importo attribuito dal Pretore.
Appello di AO 1 (inc. 12.2023.111)
Con il suo appello AO 1 lamenta innanzitutto una carente motivazione della decisione di primo grado e una violazione del suo diritto di essere sentita, non essendosi il Pretore chinato su molte argomentazioni da lei proposte (mancato integrale pagamento da parte di AP 1 di ordini precedenti, illegittimità della comanda 30 marzo 2018 e suo mancato pagamento anticipato, rinuncia della controparte alla sua attuazione, mancata correlazione fra l’ordinazione e la domanda di causa e/o il contratto con D__________ Srl, illiceità di tale contratto, violazione dell’onere di allegazione, specificazione e dimostrazione) e non avendo egli motivato neppure la decorrenza degli interessi di mora e l’ammontare delle ripetibili.
Il diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. impone all’autorità giudicante di motivare la sua decisione. Secondo la giurisprudenza, è sufficiente che essa menzioni, almeno brevemente, le ragioni che l’hanno guidata e sulle quali ha basato la sua decisione, affinché la persona interessata possa apprezzarne la portata e contestarla con piena cognizione di causa. L'autorità non è obbligata a esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure presentati dalle parti, ma può invece limitarsi a quelli che ritiene rilevanti. Se le ragioni che l’hanno guidata possono essere individuate, il diritto a una decisione motivata è rispettato, anche se la motivazione è errata (STF 4A_145/2021 del 27 ottobre 2021 consid. 4.1, 4A_209/2022 del 7 giugno 2023 consid. 4.2).
Nel caso concreto, quanto al fondamento delle pretese attoree, il Pretore ha esposto i temi da lui ritenuti rilevanti (come evincibile dal riassunto sopra esposto al consid. 3); dalla sua decisione è pertanto possibile comprendere il ragionamento che ha condotto all’esito finale. Se egli abbia o meno trascurato temi determinanti verrà esaminato nel prosieguo del presente giudizio. I temi accessori relativi alla decorrenza degli interessi e delle ripetibili verranno vagliati solo in seguito, qualora si renda necessario in base all’esito delle precedenti censure.
Quale prima argomentazione di merito, l’appellante evidenzia che la parte avversa ha contestato la validità della disdetta per il mancato rispetto dei suoi presupposti sostanziali (assenza di violazioni da parte sua) e non dei suoi termini; il Pretore non avrebbe pertanto dovuto fondarne l’invalidità su questo aspetto, mai evocato dall’attrice. Peraltro, essa sostiene di avere rispettato tali termini, rispettivamente che la controparte avrebbe rinunciato a pretenderne il rispetto. Di conseguenza, essendo la disdetta del tutto legittima, quest’ultima non disporrebbe di alcuna pretesa risarcitoria.
Con la risposta all’appello (p. 4) la parte appellata non pretende di avere in prima sede esposto tali considerazioni, bensì afferma che il giudice poteva, in virtù dell’art. 57 CPC, fondarsi su argomentazioni (giuridiche) non accennate dalle parti e ritenere la disdetta invalida per ragioni diverse da quelle da lei indicate.
Il principio dell’applicazione d’ufficio del diritto (iura novit curia) sancito dall’art. 57 CPC si riferisce a tutte le fonti di diritto (materiale e processuale), ovvero le leggi e le consuetudini ai sensi dell’art. 1 cpv. 2 CC, e alla relativa sussunzione giuridica (cfr. Gehri in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., n. 8 seg. ad art. 57; Oberhammer/Weber in: Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3a ed., n. 2 ad art. 57). Il contenuto di un contratto attiene invece ai fatti (v. anche DTF 142 III 462 consid. 4.1).
Nella fattispecie, l’appellata come visto non pretende di avere fondato le proprie tesi relative all’invalidità della disdetta sulla sua intempestività, rispettivamente sul mancato rispetto delle condizioni formali menzionate dal primo giudice (v. sopra consid. 4) e previste dai pti. 2.7, 9.2 I e 9.3. Tutti questi aspetti sono attinenti ai fatti, non al diritto. Invano si ricercano relativi riferimenti nella petizione e nella replica, improntate (così come la risposta e la duplica della convenuta) sul tema della presenza/assenza di inadempienze contrattuali. In siffatte circostanze, la semplice produzione del contratto doc. D non consentiva al giudice di prima sede di stabilire l’illegittimità della rescissione sulla base di clausole mai invocate. Il rinvio della causa alla prima istanza per un nuovo esame fondato sulle allegazioni delle parti non è ad ogni modo necessario, per i motivi che seguiranno.
L’appellante critica il Pretore anche per non aver considerato che AP 1 non ha sufficientemente allegato e dimostrato il proprio danno da mancato guadagno. In primo luogo, premette che nell’ambito di un contratto di distribuzione il danno risultante dalla risoluzione anticipata del medesimo deve derivare specificatamente dalla condotta della fornitrice (mancata consegna della merce) e dev’essere dimostrato in maniera puntuale sulla base del guadagno netto, e non in maniera ipotetica sulla base di guadagni presunti e lordi. In secondo luogo, sottolinea che la controparte con il proprio petitum di prima sede ha preteso un importo (€ 622'557.-) che neppure costituisce la somma di quelli indicati nelle motivazioni (€ 500'000.- ed € 151’597.40) e non è riconducibile ad alcuna prova o argomentazione. Inoltre, rileva che essa ha quantificato genericamente la propria pretesa per mancato guadagno in “almeno € 500'000.-” senza fornire alcuna spiegazione sul calcolo che condurrebbe a tale importo e senza porla in correlazione con la clientela, con i rispettivi contratti di sub-fornitura o con l’ordine del 30 marzo 2018 (peraltro inverosimile, eccessivo, irrispettoso dei termini contrattuali, strumentale e ineseguibile per l’assenza di un relativo pagamento anticipato nonché per l’esistenza di fatture ancora scoperte). La controparte neppure avrebbe rinviato ad alcun mezzo di prova o comprensibile conteggio, se non a una tabella (doc. U) da lei medesima allestita. Peraltro, detta tabella non permetterebbe di ricostruire il calcolo attoreo e giungere agli importi azionati e sarebbe parimenti priva di spiegazioni e riferimenti probatori. L’appellante aggiunge di avere contestato tali circostanze nella sua risposta e che ciò malgrado la controparte, nella sua replica, non avrebbe fornito (com’era suo dovere), alcuna precisazione o specificazione, limitandosi a menzionare per la prima volta l’ordine del 30 marzo 2018 (di € 105'000.-) quale ulteriore fonte di credito risarcitorio.
L’appellante rimprovera al Pretore anche di non aver minimamente considerato la sua contestazione (contenuta già nella risposta a p. 15-16) secondo cui la controparte poteva tuttalpiù pretendere il risarcimento del mancato guadagno netto e non del mancato fatturato, ovvero doveva lasciarsi dedurre tutti i costi risparmiati. Per l’appellante, era quest’ultima a dover allegare e dimostrare detta circostanza, che avrebbe però trascurato. Inoltre, AP 1 neppure avrebbe allegato e dimostrato quali e quante comande avrebbe ricevuto o potuto ricevere e l’utile che ne avrebbe potuto concretamente derivare, ritenuto che l’attività/operatività dei suoi sub-distributori sarebbe quantomeno dubbia.
L’appellante aggiunge anche che il mancato guadagno riconosciuto dal Pretore e riferito a un solo cliente (€ 60'600.-) costituisce un presunto utile lordo del tutto spropositato rispetto alle cifre degli anni precedenti e che tutti i contratti di sub-fornitura sarebbero illeciti in quanto non rispettosi dei limiti materiali e territoriali della distribuzione, oltre che oltrepassanti la durata del contratto principale.
Infine, l’appellante lamenta la violazione del suo diritto di essere sentita anche nell’ambito dell’allestimento della perizia, dal momento che essa esulerebbe dal quesito sottoposto dal Pretore, esprimendosi su aspetti non richiesti e al di fuori di qualsiasi contraddittorio, esponendo una personale interpretazione del calcolo offerto dall'attrice nel doc. U e tentando di giustificarlo con l’ausilio di documenti neppure debitamente correlati con il medesimo. Lo stesso Pretore ne avrebbe negato il valore peritale escludendo la possibilità di formulare quesiti o richieste di delucidazione, per poi inammissibilmente farne uso allo scopo di motivare la propria decisione. In ogni caso, la perizia sarebbe erronea in quanto avrebbe dovuto accertare l’impossibilità di confermare le cifre esposte dall’attrice, in quanto prive di fondamenti probatori, per le ragioni già suesposte.
L’appellata invece sostiene di avere sufficientemente allegato la propria pretesa, fondandola sul danno risultante dall'impatto della condotta dell'appellante rispetto all'esecuzione dei contratti di sub-distribuzione da lei sottoscritti e dai relativi margini di profitto. Ritiene anche di averla sufficientemente dimostrata, producendo i contratti con i suoi sub-distributori (doc. L-H), le fatture emesse per la fornitura dei prodotti (doc. B) e il prospetto di cui al doc. U (contenente il calcolo dei suoi margini di profitto), tenuto conto che il perito ha di fatto avallato la solidità contabile della sua pretesa (e meglio del meccanismo di calcolo del danno), basato su fatti e documenti validamente versati agli atti. Per il resto, essa rinvia alle motivazioni contenute nel suo appello 4 settembre 2023 (inc. 12.2023.110).
Quando, come nella fattispecie, è applicabile la massima dispositiva, incombe alle parti, e non al tribunale, raccogliere i fatti del processo. Le parti devono allegare i fatti su cui fondano le loro pretese (onere di allegazione), produrre i relativi mezzi di prova (onere di deduzione delle prove; art. 55 cpv. 1 CPC) e contestare i fatti allegati dalla controparte (onere di contestazione). Giusta l'art. 150 cpv. 1 CPC il giudice deve unicamente amministrare prove sui fatti pertinenti e contestati (DTF 144 III 519 consid. 5.1).
In virtù dell'art. 221 cpv. 1 lett. d CPC, rispettivamente dell'art. 222 cpv. 2 CPC, i fatti devono essere di principio allegati nella petizione, rispettivamente nella risposta per i fatti che vanno allegati dalla parte convenuta. Possono anche essere allegati nella replica e nella duplica se viene ordinato un secondo scambio di scritti o, se ciò non si verifica, essere dettati nel verbale durante un’udienza d'istruzione o all'inizio del dibattimento giusta l'art. 229 cpv. 2 CPC (DTF 144 III 519 consid. 5.2.1). I fatti pertinenti allegati devono essere sufficientemente motivati (onere di sostanziare le allegazioni) affinché, da un lato, la parte convenuta possa indicare chiaramente quali di essi riconosce o contesta e, dall'altro, il giudice, partendo dalle allegazioni di fatto contenute nella petizione e nella risposta, possa allestire un quadro esatto dei fatti riconosciuti o contestati dalle parti per i quali dovrà procedere all'assunzione delle prove, prima di applicare il diritto materiale determinante (DTF 144 III 519 consid. 5.2.1.1).
Il giudice respinge un’azione in cui le allegazioni di fatto non sono state sufficientemente motivate. Le esigenze poste al contenuto delle allegazioni e alla loro precisione dipendono, da un lato, dal diritto materiale e cioè dai fatti costitutivi della norma invocata e, dall'altro, da come si è determinata la controparte. In un primo stadio la parte attrice deve enunciare i fatti che giustificano la sua pretesa in modo sufficientemente preciso da permettere alla parte convenuta di indicare quali di essi contesta e perfino già presentare le sue controprove; in un secondo tempo, se la controparte ha contestato dei fatti, la parte attrice è costretta a esporre in modo più dettagliato il contenuto dell'allegazione di ogni fatto contestato, in modo tale da consentire al giudice di assumere le prove necessarie a chiarire la fattispecie e di applicare la regola di diritto materiale al caso concreto. Diversi elementi di fatto distinti, come differenti posizioni di un danno, devono essere presentati in modo separato per permettere alla parte convenuta di determinarsi chiaramente. Di principio, l’indicazione di una posizione di danno globale, non suddivisa nelle sue singole componenti, non è sufficiente, né lo è il rinvio globale a documenti allegati, poiché non spetta né all’autorità giudicante né alla controparte ricavare da tali inserti l'esposizione dei fatti o passare questi ultimi al vaglio per individuare elementi utili (STF 4A_252/2016 del 17 ottobre 2016 consid. 2.2, 4A_502/2016 del 6 febbraio 2017 consid. 5.2, IICCA del 19 giugno 2023, inc. 12.2023.9, consid. 3).
Nel caso di una fattura o di un importo composto da più posizioni, la parte attrice può anche limitarsi a indicare nella petizione il montante totale e rinviare per i dettagli ad un annesso conteggio. In tal caso occorre esaminare se la parte convenuta e il tribunale ottengano così tutte le informazioni che necessitano (ragione per cui riprendere in dettaglio il conteggio o la fattura nell'allegato non avrebbe senso), o se invece il rinvio è insufficiente, perché le informazioni che risultano dal documento non sono chiare e complete o perché queste vi devono essere ricercate. Non basta in effetti che il documento prodotto le contenga sotto una forma o un’altra. Il loro accesso dev'essere agevole e non deve sussistere alcun margine di interpretazione. Il rinvio contenuto nella memoria deve designare specificatamente il documento e permettere di capire chiaramente quale sua parte va considerata allegata. Un accesso agevole è unicamente garantito se il documento è esplicito ("selbsterklärend") e contiene le informazioni necessarie. Se ciò non si verifica, il rinvio può essere considerato sufficiente solo se il documento viene concretizzato e commentato nell'allegato medesimo, in modo tale che le informazioni diventano comprensibili senza difficoltà e senza dover essere interpretate o ricercate (STF 4A_161/2021 del 27 settembre 2022 consid. 3.1, DTF 144 III 519 consid. 5.2.1 seg., 142 III 462 consid. 4.1; IICCA del 19 giugno 2023, inc. 12.2023.9, consid. 3; IICCA del 25 giugno 2023, inc. 12.2023.8/33, consid. 7.1.2).
Che vi siano prove agli atti che permettano di comprendere il calcolo e confermarlo non è sufficiente, poiché non è ammissibile supplire a un’allegazione carente con uno o più mezzi di prova. In altre parole, questi possono essere considerati unicamente se posti in correlazione a una sufficiente allegazione (cfr. DTF 142 III 462 consid. 4.1; STF 4A_209/2019 dell'8 ottobre 2019 consid. 7.2.2.1).
Il danno giuridicamente riconosciuto è la riduzione involontaria del patrimonio netto; esso può consistere in una riduzione degli attivi, in un aumento dei passivi, in un mancato aumento dell'attivo (mancato guadagno) o in una mancata diminuzione del passivo, e corrisponde alla differenza tra l'importo attuale del patrimonio della persona danneggiata e l'importo che tale patrimonio avrebbe avuto se l'evento dannoso non si fosse verificato. Se per determinare quest’ultimo importo occorre far capo a delle ipotesi, ci si dovrà basare sull'ordinario andamento delle cose tenendo conto di tutte le circostanze del caso specifico. Il mancato guadagno sussiste qualora il patrimonio della persona danneggiata, senza l’evento dannoso, sarebbe in futuro aumentato; un relativo risarcimento è dovuto unicamente qualora si tratti di un guadagno abituale o comunque pressoché certo (STF 4A_27/2018 del 3 gennaio 2019 consid. 2.2).
Incombe alla parte danneggiata allegare nonché dimostrare (art. 8 CC) l’esistenza e l’ammontare del danno (art. 42 cpv. 1 CO) o perlomeno, qualora ciò non sia esigibile, fornire al giudice tutti gli elementi possibili atti a effettuare una stima ex art. 42 cpv. 2 CO, ivi comprese le modalità di calcolo (STF 4A_27/2018 del 3 gennaio 2019 consid. 2.2.1 e 2.4). Essa deve altresì dimostrare che il danno è insorto a causa del comportamento illecito della controparte (come una mancata fornitura dei prodotti).
Spetta invece alla parte convenuta l’onere di allegare e di provare l’entità degli eventuali costi risparmiati a seguito dell’interruzione dei rapporti contrattuali (compensazione di vantaggi) o le eventuali misure atte a ridurre il danno, trattandosi di aspetti tali da diminuire o da azzerare la pretesa risarcitoria (STF 4A_107/2019 del 18 maggio 2020 consid. 6; IICCA del 22 gennaio 2019, inc. 12.2017.77 consid. 13.2.3.1). Qualora pretenda l’imputazione al danno di risparmi derivanti dalla diminuzione di costi fissi o variabili della parte danneggiata, ovvero di un fattore interno ricadente nella sfera di influenza di quest’ultima, la parte danneggiata è però tenuta a fornire pertinenti indicazioni (STF 4A_27/2018 del 3 gennaio 2019 consid. 2.3.2.3).
Come a ragione rilevato dall’appellante, con il suo petitum AP 1 ha preteso la condanna della controparte al pagamento di € 622'557.-, senza spiegare il calcolo che condurrebbe a tale importo, che non è il risultato dell’addizione delle somme di € 151’597.40 ed € 500'000.-. Oltretutto, essa nelle ultime pagine della petizione non ha spiegato in alcun modo come si giungerebbe all’importo di € 500'000.- (mancato guadagno), e in particolare non ha indicato né le modalità di calcolo, né i parametri determinanti, ciò che non costituisce sufficiente allegazione. Certo, essa poteva anche limitarsi a indicare un importo complessivo e a rinviare a un relativo conteggio che soddisfacesse i requisiti imposti dalla summenzionata giurisprudenza, ma a ben vedere la petizione (tenuto conto anche della successiva integrazione) si limita a rinviare genericamente ai “contratti di sub fornitura non potuti sviluppare negli anni” (senza specificazioni quanto ai contratti e ai clienti a cui si riferiva o a eventuali conferme d’ordine), a chiedere l’esperimento di una perizia e ad annettere al suo memoriale la tabella doc. U. Tale documento contiene tuttavia unicamente delle sigle e dei dati di difficile comprensione e nessuna spiegazione, tant’è che il medesimo perito ha dovuto interpretarli con l’ausilio di ulteriori riflessioni e documenti in esso neppure esplicitamente menzionati e che neppure egli è riuscito a ricostruire tutti i dati e i calcoli. A titolo di esempio, la tabella non indica a cosa si riferiscano le cifre della prima colonna, né come sono state determinate, né l’orizzonte temporale del calcolo, né lo scopo delle evidenziazioni in verde/rosso a dipendenza della cliente, né il calcolo del margine, dei danni comprovabili e di quelli richiesti (cifre ancora diverse da quelle contenute nella petizione). Tali carenze rendevano oltremodo difficoltosa la proposizione di puntuali censure da parte di AO 1, alla quale pertanto non poteva essere imposto un onere di contestazione eccessivamente elevato. Quest’ultima nella sua risposta (p. 15-16) ha censurato la carente allegazione del danno, lamentando le sue difficoltà nel comprendere i calcoli della controparte, l’eccessività e genericità dell’importo preteso, la mancata allegazione e specificazione delle reali aspettative di guadagno della controparte in correlazione con i contratti di sub-distribuzione, l’assenza di relative prove (come ad esempio le ordinazioni concretamente ricevute dai sub-distributori) nonché accennando anche all’impossibilità di pretendere guadagni presunti sulla base di un margine operativo lordo (ovvero alla necessità di calcolare concretamente il mancato guadagno netto, aspetto che si ricollega all’imputazione dei costi). Ciononostante, nella replica AP 1 non ha addotto alcun chiarimento in proposito (ciò che essa nella risposta all’appello neppure pretende), venendo così meno al suo obbligo di descrivere ulteriormente e di rendere più concrete le sue affermazioni di fatto.
Il Pretore non poteva esimersi dal considerare tali lacune, che non potevano essere sopperite dai mezzi di prova (come gli ulteriori documenti e la perizia) né tantomeno da tardive spiegazioni fornite da AP 1 solo dopo la chiusura dello scambio di scritti (art. 229 CPC) o addirittura solo in seconda sede (art. 317 CPC) e che dovevano condurre alla reiezione integrale della pretesa. Tale conclusione non può essere mutata dalle censure contenute nell’appello parallelamente presentato da quest’ultima (inc. 12.2023.110), come si dirà ancora qui di seguito, e rende superfluo l’esame delle ulteriori censure di merito contenute nell’appello di AO 1, ivi compresa quella relativa alla decorrenza degli interessi moratori.
Appello di AP 1 (inc. 12.2023.110)
Con il proprio appello, AP 1 contesta la quantificazione del mancato guadagno operata dal Pretore. E meglio, sostiene che tramite il rapporto 17 novembre 2021, il perito avrebbe in buona sostanza confermato la correttezza contabile e metodologica del calcolo da lei offerto nel doc. U e quindi la bontà delle sue pretese, come pure che il Pretore, respingendone la maggior parte (peraltro omettendo, come il perito, di considerare la cliente Soc. Coop. G__________), si sarebbe arbitrariamente discostato da tali accertamenti peritali senza fornire debite spiegazioni. Inoltre il medesimo, qualora avesse ritenuto dubbie o insufficienti le conclusioni tratte dalla perizia giudiziaria, avrebbe dovuto raccogliere e considerare prove complementari, e in particolare quelle documentali versate agli atti (doc. B e contratti doc. L-H), nonché i chiarimenti da lei offerti in seguito alle risultanze istruttorie. AP 1 specifica altresì che in relazione ai contratti che prevedevano non tanto la vendita dei modulatori, ma la loro cessione in comodato d’uso gratuito, essa avrebbe comunque tratto un guadagno derivante dal prezzo di riscatto dei medesimi (chiaramente risultante dai documenti), nonché espone per ciascun contratto i dati e i calcoli relativi ai mancati incassi.
Con la risposta all’appello, AO 1 lamenta ancora una volta la carente allegazione e dimostrazione della pretesa della controparte, l’incomprensibilità dei relativi calcoli, l’assenza di un sufficiente nesso causale fra l’interruzione delle forniture e l’impossibilità di dare seguito a eventuali ordini dei sub-distributori, la valenza della perizia giudiziaria e la violazione del suo diritto di essere sentita.
Con la replica spontanea e la duplica spontanea AP 1 e AO 1 sostanzialmente ribadiscono le proprie posizioni.
Le censure appellatorie di AP 1 sono destinate all’insuccesso. Premesso che il perito non ha in alcun modo confermato la bontà dei dati contenuti nel doc. U relativi al mancato guadagno se non (almeno parzialmente) con riferimento a un unico contratto (con D__________ Srl), che la perizia in effetti travalica inammissibilmente il quesito posto dal primo giudice e non contiene riflessioni di natura tecnica, che il doc. B menzionato dall’appellante è solamente l’autorizzazione ad agire come pure che AP 1 non pretende che le sue spiegazioni (come detto tardive e dunque inammissibili) fossero già state ritualmente addotte in prima sede, si rileva che le considerazioni già sopra esposte nell’ambito dell’inc. 12.2023.111 in relazione alle carenze allegatorie della pretesa azionata (e che valgono come qui integralmente riprodotte) escludono la possibilità di un suo accoglimento. Come detto, tale lacuna neppure poteva né può essere sanata mediante la ricerca di dati nelle prove o tentativi di ricostruzione a posteriori delle cifre indicate dall’attrice.
Conclusioni e spese giudiziarie
Per tutti questi motivi, l’appello 4 settembre 2023 di AO 1 (inc. 12.2023.111) dev’essere accolto, con conseguente modifica della decisione di primo grado, nel senso che la petizione 14 giugno 2019 di AP 1 dev’essere integralmente respinta e che le spese giudiziarie di prima sede devono esser poste integralmente a capo di quest’ultima. L’ammontare delle spese processuali non è controverso. Quanto all’ammontare delle ripetibili, AO 1 chiede di applicare l’aliquota massima prevista dall’art. 11 RTar per il valore litigioso qui in esame (6%), di aggiungere a tale importo le spese (pari al 4% del totale) e l’IVA e di attribuirle pertanto fr. 41'350.- (fr. 37'000.- più spese e IVA), tenuto conto del valore di causa elevato, dell’infondatezza della pretesa avversa, dell’internazionalità delle parti coinvolte e dell'oggetto contrattuale, della voluminosità degli scambi di scritti, dell’elevato numero di documenti, dell’ampiezza dell’istruttoria e dell’inoltro di svariate istanze aggiuntive.
Ora, sebbene la procedura di primo grado sia in effetti stata ampia, caratterizzata da molteplici argomentazioni, censure nonché una vasta istruttoria, vi è altresì da considerare che le tematiche sollevate non erano particolarmente complesse, che la procedura peritale non è stata dispendiosa e che la controversia ha potuto essere risolta con l’esame di alcuni limitati aspetti. Di conseguenza, partendo da un valore litigioso di complessivi € 632'517.30 (€ 622'557.- + € 9'960.30, cfr. art. 94 cpv. 2 CPC), ovvero fr. 706'727.- (1 EUR = 1.1352 CHF al tasso di cambio vigente al giorno di deposito dell’istanza di conciliazione) + fr. 10'841.- (1 EUR = 1.0884 CHF al tasso di cambio vigente al giorno di inoltro dell’azione riconvenzionale), per complessivi fr. 717'568.-, si giustifica di applicare un’aliquota media del 5% e, tenuto conto anche delle spese e dell’IVA, fissare le ripetibili complessive in fr. 39’000.-. Di queste, l’importo di fr. 1'500.- (non oggetto di contestazioni) è stato assegnato dal primo giudice nell’ambito dell’azione riconvenzionale. Le ripetibili riferite all’azione principale ammontano pertanto a fr. 37’500.- (fr. 39’000.- - fr. 1'500.-) e devono pure essere poste a carico di AP 1.
Le spese giudiziarie di secondo grado riferite all’inc. 12.2023.111, fissate sulla base di un valore litigioso di € 60'600.- o fr. 57'861.- al tasso di cambio vigente al momento di introduzione dell’appello (1 EUR=0.9548 CHF), seguono la soccombenza di AP 1 (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG ammontano a fr. 4’000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 RTar, sono quantificate pure in fr. 4’000.-.
Per contro, l’appello 4 settembre 2023 di AP 1 (inc. 12.2023.110) dev’essere respinto.
Le relative spese giudiziarie di secondo grado, calcolate in base a un valore litigioso di € 539’600.- (€ 600'200.- - € 60'600.-), ovvero fr. 515’210.- al tasso di cambio vigente al momento di introduzione dell’appello (1 EUR=0.9548 CHF), seguono la soccombenza della medesima (art. 106 cpv. 1 CPC).
Le spese processuali vengono fissate in fr. 15’000.- (art. 2, 7 e 13 LTG), le ripetibili in fr. 10’000.- (art. 11 RTar).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
I. L’appello 4 settembre 2023 di AP 1 (inc. 12.2023.110) è respinto.
II. Le spese processuali della procedura d’appello di cui all’inc. 12.2023.110, pari a fr. 15’000.-, sono a carico di AP 1, che rifonderà a AO 1 fr. 10’000.- per ripetibili di seconda sede.
III. L’appello 4 settembre 2023 di AO 1 (inc. 12.2023.111) è accolto. Di conseguenza, la decisione 30 giugno 2023 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1 (inc. OR.2019.124), è così riformata:
L'azione presentata da AP 1, __________, è respinta.
La tassa di giustizia e le spese dell'azione principale, di complessivi fr. 18'950.-, sono poste a carico dell'attrice. La parte attrice è condannata a pagare alla parte convenuta l'importo di fr. 37’500.- a titolo di spese ripetibili.
Invariato.
Invariato.
Invariato.
Invariato.
IV. Le spese processuali della procedura di appello di cui all’inc. 12.2023.111, pari a complessivi fr. 4’000.-, sono a carico di AP 1, che rifonderà a AO 1 fr. 4’000.- per ripetibili di seconda sede.
V. Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).