Incarto n. 12.2023.107
Lugano 17 ottobre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini, presidente
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2023.727 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa a seguito della notificazione 7 luglio 2023 dell’Ufficio del registro di commercio, Biasca, nei confronti di
AP 1
tendente all’adozione delle misure necessarie nei confronti della società, che era priva di una valida rappresentanza in Svizzera;
nell’ambito della quale il Pretore aggiunto, con decisione 18 agosto 2023, ha accolto l'istanza, pronunciando lo scioglimento della società e ordinandone la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;
appellante la società con ricorso (recte: appello) 28 agosto 2023, con cui ha comunicato al tribunale che “la situazione legale è stata ripristinata con la nomina di una persona con diritto di firma individuale domiciliata in Svizzera”;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che il 7 luglio 2023 l’Ufficio del registro di commercio ha notificato alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, autorità competente ad adottare le misure necessarie nei confronti delle società che presentano lacune organizzative, che la società AP 1, che a quel momento era priva di una valida rappresentanza in Svizzera (art. 814 cpv. 3 CO), era stata invano diffidata, con raccomandata 16 maggio 2023 (doc. B), a sanare la lacuna e a notificare la relativa iscrizione nel registro di commercio entro 30 giorni (art. 939 cpv. 2 CO);
che l’11 luglio 2023 il Pretore aggiunto ha assegnato alla società un termine di 15 giorni per indicare una valida rappresentanza in Svizzera e per darne comunicazione alla Pretura, pena il suo scioglimento e la sua liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;
che, preso atto che la società aveva lasciato trascorrere infruttuosamente il termine, con decisione 18 agosto 2023 il Pretore aggiunto, in applicazione degli art. 731b cpv. 1bis n. 3 e 939 cpv. 2 CO, ha pronunciato il suo scioglimento (dispositivo n. 1) e ne ha ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento (dispositivo n. 2), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.- (dispositivo n. 3);
che con il ricorso (recte: appello) 28 agosto 2023, che qui ci occupa, AP 1 ha comunicato al tribunale che “la situazione legale è stata ripristinata con la nomina di una persona con diritto di firma individuale domiciliata in Svizzera (vedi estratto registro di commercio)”; richiesta dal presidente di questa Camera di inviare copia della documentazione spedita all’Ufficio del registro di commercio inerente la sua iscrizione nel registro medesimo, il 25 settembre 2023 essa ha trasmesso copia della sua istanza 25 agosto 2023 in tal senso all’Ufficio del registro di commercio sulla quale risultava tra l’altro essere stato apposto il timbro di ricevimento da parte di quest’ultimo;
che nel caso di specie si tratta di esaminare se l’appellante abbia provveduto a ripristinare la situazione di legalità nelle more della causa, anche solo nella procedura ricorsuale, ciò che, in base alla dottrina e alla giurisprudenza, sarebbe idoneo ad evitare lo scioglimento della società che presentava lacune nell’organizzazione (cfr. Lorandi, Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi, Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p. 91; DTF 136 III 369 consid. 11.4.3; II CCA 16 dicembre 2011 inc. n. 12.2011.206);
che questa ipotesi si è effettivamente realizzata, visto e considerato che, come risulta dalle prove nel frattempo versate agli atti (ricevibili siccome si tratta di documenti allestiti dopo l’emanazione della decisione impugnata e con ciò di “nova autentici” ai sensi dell’art. 317 cpv. 1 CPC), il 25 agosto 2023 la società aveva notificato la nomina di una persona con diritto di firma individuale domiciliata in Svizzera e, come risultava dall’estratto del registro di commercio prodotto con l’appello, la situazione legale era stata in tal modo ripristinata;
che, in tali circostanze, l’istanza chiedente l’adozione delle misure necessarie nei confronti della società, che era priva di una valida rappresentanza in Svizzera, non più attuale, deve essere stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d’oggetto (cfr. TF 4A_560/2012 del 1° marzo 2013 consid. 3.1);
che, in assenza di migliori indicazioni, le spese giudiziarie di entrambe le sedi vanno calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 20'000.-, pari al capitale sociale della società (doc. A; cfr. TF 4A_222/2022 del 19 agosto 2022 consid. 6.2.4 e 6.2.5), e dovrebbero di principio seguire la soccombenza (art. 106 CPC);
che nel caso di specie ricorrono tuttavia giusti motivi per derogare a questo principio;
che da una parte la presente procedura e quella dinnanzi al Pretore aggiunto avrebbero in effetti potuto essere evitate se la società, anziché rimanere inattiva di fronte alle ingiunzioni che ha ricevuto, avesse ripristinato tempestivamente la situazione legale, di modo che, in applicazione degli art. 107 cpv. 1 lett. e e 108 CPC, si giustifica di porre a suo carico le spese processuali da essa inutilmente causate e di non riconoscerle ripetibili (cfr. per analogia TF 4A_411/2012 del 22 novembre 2012 consid. 3, 4A_560/2012 del 1° marzo 2013 consid. 3.2 e 4);
che dall’altra la società nemmeno ha ritenuto di protestare spese e ripetibili di primo e secondo grado;
che in definitiva l’appello deve essere evaso ai sensi dei considerandi che precedono;
che non ponendo la causa questioni di principio o di rilevante importanza, il presente giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).
Per questi motivi
decide:
L’appello 28 agosto 2023 di AP 1 è evaso nel senso che i dispositivi n. 1 e 2 della decisione 18 agosto 2023 del Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno-Campagna sono annullati e la causa di cui alla segnalazione 7 luglio 2023 dell’Ufficio del registro di commercio è stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d’oggetto. Gli altri dispositivi della decisione impugnata rimangono invariati.
Le spese processuali d’appello di fr. 400.- sono poste a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna e all’Ufficio del registro di commercio, Via Tognola 7, Biasca
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).