DTF 144 III 93, 4A_223/2010, 4A_267/2022, 4A_299/2020, 4A_404/2014
Incarto n. 12.2023.103
Lugano 6 dicembre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa a procedura semplificata - inc. n. SE.2021.66 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 16 febbraio 2021 da
AP 1 rappr. da PA 1
contro
AO 1 AO 2 tutti rappr. da PA 2
con cui l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 17'373.96 oltre interessi a far tempo dalle date di scadenza di pagamento delle relative rate, somma poi aumentata in sede conclusionale a fr. 19'837.96 oltre interessi al 5% dal 31 dicembre 2019, domanda avversata dalle controparti, che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore aggiunto con decisione 12 giugno 2023 ha respinto nella misura in cui era rivolta nei confronti del primo convenuto e ha parzialmente accolto, per fr. 700.- oltre interessi al 5% dal 30 giugno 2020 su fr. 350.- e dal 31 luglio 2020 su fr. 350.-, nella misura in cui era rivolta nei confronti della seconda convenuta;
appellante l’attore, con appello 21 agosto 2023, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione nei confronti dei due convenuti per fr. 17'373.96 oltre interessi a far tempo dalle date di scadenza di pagamento delle relative rate, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre i convenuti, con osservazioni 12 ottobre 2023, hanno postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e di ripetibili;
preso atto della replica spontanea 2 novembre 2023 dell’attore e della duplica spontanea 15 novembre 2023 dei convenuti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
A seguito delle discussioni intercorse tra loro, con e-mail 19 ottobre 2018 (doc. F) AP 1 ha sottoposto a AO 1 un’offerta, poi riproposta in forma pressoché immutata con e-mail 7 gennaio 2019 (doc. 7), contenente tre opzioni di “pricing”: la prima, oltre al pagamento di fr. 2'000.- una tantum per l’allestimento del sito web “prototipo” del primo atleta, contemplato da tutte e tre le opzioni, prevedeva, per ogni sito web aggiuntivo degli altri atleti, il pagamento di fr. 1'000.- una tantum e di fr. 240.- all’anno; la seconda prevedeva, per ogni sito web aggiuntivo degli altri atleti, il pagamento del 3% del contributo versato dagli sponsor ogni anno; la terza prevedeva, per ogni sito web aggiuntivo degli atleti, compreso il primo, il pagamento di fr. 65.- ogni mese, di fr. 180.- ogni trimestre, di fr. 320.- ogni semestre oppure di fr. 600.- ogni anno. AO 1 ha accettato la terza opzione, laddove era stato proposto, per tutti i siti web aggiuntivi degli atleti, il pagamento di fr. 65.- ogni mese, e con e-mail 14 febbraio 2019 ha chiesto (cfr. doc. 3), e sin da subito ottenuto (cfr. doc. 2 e J), che le relative fatture mensili fossero intestate a AO 2.
Con e-mail 30 luglio 2019 (doc. L) AP 1, preso atto come i siti web degli atleti da lui nel frattempo realizzati e fatturati fossero allora stati solo 5, compreso il “prototipo”, si è lamentato con AO 1 facendogli notare che “il pricing che ho definito era in funzione di almeno 10 siti nel primo anno. Con 4 non ci sto dentro, ci metto anni ad andare in break even”.
Con e-mail 15 febbraio 2020 (doc. I) AP 1, preso atto come il numero dei siti web degli atleti da gestire non fosse aumentato, ha rilevato che “l’accordo prevedeva la realizzazione di 12 siti e il pricing è stato dimensionato su 12 siti … Nonostante i miei solleciti, gli atleti dopo oltre 1 anno (quasi 14 mesi) sono rimasti 5, pertanto il pricing non può essere confermato” e ha informato la controparte che “a partire dal marzo 2020 (dopo 14 mesi) il canone deve essere ricalcolato sulla base della effettiva produzione in essere, non su stime prospettiche e verrà emessa fattura con fr. 135.- al mese per ogni sito”. E così ha poi fatto.
Le fatture per i mesi da marzo a maggio 2020, calcolate in base a quei nuovi canoni mensili, gli sono state regolarmente pagate.
A seguito del mancato pagamento delle fatture per i mesi di giugno e luglio 2020, sempre calcolate in base a quei nuovi canoni mensili, AP 1 ha sospeso i servizi, ciò che ha portato all’oscuramento di tutti i siti web degli atleti.
I convenuti si sono integralmente opposti alla petizione.
Esperita l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, nell’ambito dei quali l’attore ha provveduto ad aumentare le sue richieste a fr. 19'837.96 oltre interessi al 5% dal 31 dicembre 2019 (avendo allora fatto valere anche un’ulteriore pretesa di fr. 2'464.- a titolo di spese di manutenzione per i siti web degli atleti da lui mantenuti in freeze per l’intera durata della causa), il Pretore aggiunto, con decisione 12 giugno 2023, ha respinto la petizione nella misura in cui era rivolta nei confronti del primo convenuto (dispositivo n. 1) e l’ha parzialmente accolta, per fr. 700.- oltre interessi al 5% dal 30 giugno 2020 su fr. 350.- e dal 31 luglio 2020 su fr. 350.-, nella misura in cui era rivolta nei confronti della seconda convenuta (dispositivo n. 2), ponendo la tassa di giustizia (compresa quella della procedura di conciliazione) di fr. 1’150.- e le spese (comprese quelle di conciliazione, quelle peritali e di traduzione) di fr. 4’900.- a carico dell’attore, obbligato altresì a rifondere alle controparti fr. 3’500.- a titolo di ripetibili (dispositivo n. 3). Il giudice di prime cure, dopo aver ritenuto che l’unica parte a disporre della legittimazione passiva fosse la seconda convenuta, ha riconosciuto all’attore, per altro in misura ridotta (ossia in ragione di fr. 65.- senza IVA), solo la pretesa relativa al canone mensile per i 5 siti web aggiuntivi dei vari atleti per i mesi di giugno e luglio 2020.
Con il lungo (al limite del prolisso) appello 21 agosto 2023 che qui ci occupa, avversato dai convenuti con osservazioni 12 ottobre 2023 (a cui hanno fatto seguito la replica spontanea 2 novembre 2023 e la duplica spontanea 15 novembre 2023), l’attore ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione nei confronti di entrambe le controparti per fr. 17'373.96 oltre interessi a far tempo dalle date di scadenza di pagamento delle relative rate, protestando spese e ripetibili di primo e secondo grado. Egli ha ribadito il buon fondamento delle pretese fatte valere con la petizione, lasciando invece cadere l’ulteriore pretesa di fr. 2'464.- da lui formulata solo in sede conclusionale.
L’art. 308 CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza (cpv. 1 lett. a), posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nel caso concreto, nei confronti della pronuncia pretorile in esame, che è una decisione finale di prima istanza resa in una controversia patrimoniale dal valore superiore a fr. 10'000.-, è così esperibile il rimedio dell’appello, che, essendo stato in concreto inoltrato entro il termine di 30 giorni, sospeso dal 15 luglio al 15 agosto incluso (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), dalla notificazione del giudizio (art. 311 cpv. 1 CPC), avvenuta il 20 giugno 2023, è senz’altro tempestivo.
Il Pretore aggiunto ha innanzitutto esaminato se il primo convenuto, che pretendeva di aver agito nell’occasione quale socio fondatore di una costituenda associazione, ovvero della seconda convenuta, disponesse della legittimazione passiva.
A suo giudizio, la questione, che coinvolgeva un’associazione, poteva essere risolta ricorrendo all’applicazione per analogia degli art. 645 cpv. 2 e 838 cpv. 3 CO e dunque, per far sì che il socio fondatore fosse “liberato” dalle obbligazioni da lui contratte a nome e per conto della costituenda associazione, con contestuale assunzione delle stesse da parte di quest’ultima, occorreva che egli avesse riconoscibilmente agito per quella persona giuridica e che quest’ultima, nei tre mesi dalla sua iscrizione a registro di commercio o dalla sua costituzione, avesse assunto, anche solo per atti concludenti, quelle obbligazioni. Sulla base di queste premesse giuridiche, in sé non censurate in questa sede dalle parti, egli ha ritenuto che nel caso di specie le condizioni per la “liberazione” del primo convenuto dalle obbligazioni da lui contratte a nome e per conto della seconda convenuta, con contestuale assunzione delle stesse da parte di quest’ultima, fossero state adempiute, per cui allo stesso difettava ormai la legittimazione passiva. A ragione.
6.1. Contrariamente a quanto preteso dall’attore, è incontestato e incontestabile che il primo convenuto avesse a suo tempo riconoscibilmente agito per la costituenda seconda convenuta.
È incontestato, perché nella petizione l’attore aveva ammesso che “nel mese di ottobre 2018 … il signor AO 1 aveva inoltre prospettato la prossima costituzione di un’associazione, la quale avrebbe poi gestito gli atleti, della quale egli sarebbe stato membro di comitato, unitamente alla signora I__________ __________ e altri soggetti” (p. 4), che “sulla base di quanto prospettato dal signor AO 1 all’attore … quest’ultimo ha sottoposto al convenuto AO 1 un’offerta … Tale offerta dell’attore è stata accettata dal convenuto, il quale prospettava altresì la prossima costituzione dell’associazione AO 2” (p. 5) e che “inizialmente, non essendo ancora stata costituita l’associazione (e poi non essendo ancora stato aperto il relativo conto bancario), il convenuto versava le rate direttamente all’attore in contanti … Dal canto suo, il convenuto ha continuato a versare le rate in contanti all’attore, asseritamente agendo per conto dell’associazione” (p. 5). Altre ammissioni dell’attore in tal senso sono ravvisabili nella sua replica nei confronti del primo convenuto: “che l’attore fosse a conoscenza dell’intenzione del AO 1 di creare un’associazione è pacifico” (p. 3); “l’attore non nega affatto che gli fosse nota l’intenzione di AO 1 di costituire un’associazione: tuttavia, lo si ripete ad nauseam, la stessa non era ancora nata al momento in cui all’attore sono stati appaltati i siti web … Il convenuto 1 non poteva pertanto agire per conto di un’associazione costituenda” (p. 4).
Ed è anche incontestabile, perché l’istruttoria ha permesso di confermare la circostanza. Già nell’e-mail 14 febbraio 2019 delle 9.20 (doc. 3) l’attore aveva in effetti provveduto ad intestare alla seconda convenuta, ad un certo indirizzo, la “tabella che userò per il quadro fatturazioni rateali per i siti sponsor”, ossia il modello di fattura, lasciando con ciò intendere di essere già stato messo a conoscenza del fatto che il contratto sarebbe stato concluso con la costituenda associazione. Dopo aver informato l’attore con e-mail 19 gennaio 2019 (doc. E) che la costituzione della seconda convenuta sarebbe avvenuta il successivo 21 gennaio e con e-mail 23 gennaio 2019 (doc. G) che la sua costituzione era effettivamente avvenuta nella data prevista (la data di costituzione dell’associazione è stata per altro confermata dai doc. 5 e 6, nonché dal primo convenuto e da I__________ __________, sentiti in sede di interrogatorio, a p. 6 rispettivamente a p. 8), con e-mail 14 febbraio 2019 delle 13.56 (doc. 3) il primo convenuto aveva poi chiesto all’attore di intestare il contratto e le fatture alla seconda convenuta, sia pure a un altro indirizzo, ciò che per altro l’attore aveva poi fatto, se non altro, visto che il contratto scritto non è mai stato allestito, per quanto riguardava le fatture (cfr. doc. 2 e J). Sentito in sede di interrogatorio, l’attore, confermando in sostanza quanto riferito dal convenuto 1 nel suo interrogatorio (p. 5 e 7), ha a sua volta dichiarato che “mi viene chiesto di spiegare i contorni della collaborazione intervenuta con l’associazione AO 2. Rispondo dicendo che sono stato contattato in un primo momento dal signor AO 1, il quale mi aveva chiesto di formulare una proposta in favore di un’associazione / società non ancora costituita per quanto riguarda la realizzazione di siti web inerenti a degli atleti di scherma” (p. 1), precisando poi, ciò che però, contrariamente a quanto da lui sostenuto per la prima volta e in modo irrito (art. 317 cpv. 1 CPC) solo in questa sede, non sembra smentire quanto da lui appena dichiarato né confermare che egli possa aver allora equivocato, che “nel momento in cui sono stato contattato dal signor AO 1, il signor AO 1 stesso mi aveva semplicemente prospettato la volontà di costituire nel prossimo futuro una società o meglio, secondo le parole dallo stesso utilizzate, una agenzia” (p. 2).
6.2. Contrariamente a quanto preteso dall’attore, è stato accertato che la seconda convenuta, entro tre mesi dalla sua costituzione, avvenuta il 21 febbraio 2019 (cfr. pure decisione pretorile p. 7, fondata sul doc. 5, non censurata su questo punto nell’appello; la sua iscrizione a registro di commercio è invece avvenuta solo successivamente, e meglio il 10 febbraio 2020, cfr. doc. B), aveva assunto, anche solo per atti concludenti, le obbligazioni contratte a suo nome e per suo conto dal primo convenuto. Come detto, con e-mail 14 febbraio 2019 (doc. 3) il primo convenuto aveva in effetti chiesto inequivocabilmente all’attore di intestare il contratto e le fatture proprio alla seconda convenuta, ciò che l’attore aveva poi fatto per quanto riguardava le fatture (cfr. doc. 2 e J). Le fatture erano poi state regolarmente pagate, con piena consapevolezza da parte della seconda convenuta (cfr. interrogatorio I__________ __________ p. 9, secondo cui “sono al corrente delle modalità in cui le fatture del signor AP 1 venivano pagate … I pagamenti in contanti venivano effettuati dall’associazione per il tramite del signor AO 1”), dal gennaio 2019 al maggio 2020. L’argomentazione secondo cui il primo convenuto, che concretamente aveva effettuato quei pagamenti in contanti in rappresentanza della seconda convenuta (cfr. l’ammissione dell’attore a p. 5 della petizione, secondo cui “il convenuto ha continuato a versare le rate in contanti all’attore, asseritamente agendo per conto dell’associazione”), non fosse autorizzato a farlo, siccome disponeva solo di un diritto di firma a due (cfr. doc. B), è invece irricevibile, essendo stata addotta dall’attore per la prima volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC). Essa risulta per altro essere pretestuosa, visto che la seconda convenuta non ha mai contestato di aver effettivamente pagato quel denaro e che lo stesso è stato regolarmente incassato dall’attore. E oltretutto è anche infondata, l’operato del primo convenuto essendo stato implicitamente avallato da I__________ __________, che pure disponeva di un diritto di firma a due (cfr. doc. B; cfr. pure doc. 3).
Altrettanto irricevibile, siccome addotta per la prima volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC), e pretestuosa, in quanto formulata in contraddizione con quanto era stato addotto nella sede pretorile (cfr. petizione p. 3 seg., in cui l’attore aveva dato atto che “ad un certo punto - di fatto
6.3. L’attore non può essere seguito nemmeno laddove ha sostenuto che nell’occasione il primo convenuto, oltre ad essere “evidentemente perfettamente informato sul meccanismo di cui all’art. 838 cpv. 3 CO” (appello p. 12), avrebbe “volontariamente ed intenzionalmente sottaciuto la qualità associativa della società / agenzia, proprio al fine di ottenere (come in effetti poi verificatosi) il trasferimento delle obbligazioni a favore dell’appellante ad una persona giuridica priva di capitale sociale minimo” (appello p. 11), per cui avrebbe agito “con dolo” (appello p. 11) e “in mala fede, con il solo intento di pregiudicare la posizione dell’appellante” (appello p. 10).
La censura, fondata su fatti non pertinenti mai addotti negli allegati preliminari, è irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC). Essa sarebbe comunque stata da respingere, visto che, alla luce di quanto si è detto nei precedenti considerandi, la posizione del primo convenuto sul tema è risultata limpida e lineare.
7.1. Contrariamente a quanto ritenuto dall’attore, nel caso di specie quest’ultimo, gravato dell’onere della prova, non ha dimostrato di essere stato incaricato di creare almeno 12 siti web nel primo anno di collaborazione e che il “pricing” concordato sarebbe stato calcolato sulla base di quel numero minimo.
Premesso che su tale aspetto gli interrogatori delle parti, al pari delle loro allegazioni di causa, hanno dato riscontri del tutto opposti e non possono con ciò essere ritenuti determinanti, e premesso pure che è pacifico che a suo tempo il primo convenuto avesse quanto meno prospettato all’attore - il che non significa però ancora che l’avesse anche “commissionato” - la realizzazione di circa una dozzina di siti web (cfr. interrogatorio AO 1 p. 6, secondo cui “mi viene chiesto se è corretto dire in base al doc. E e al doc. L che il numero degli atleti che sarebbero stati affiliati all’associazione AO 2 sarebbe stato di 12. Rispondo dicendo che questo in linea di massima corrisponde al vero. Preciso che potevano comunque essere di più o di meno” e secondo cui “Per quanto riguarda gli accordi iniziali intervenuti con il signor AP 1, preciso quanto segue. Inizialmente ci si è accordati per la realizzazione di un prototipo di fr. 2'000.- per poi utilizzare per la realizzazione di ulteriori siti. Il numero di questi siti è stato indicato in circa 10, 12, 15 siti. Si trattava di una previsione”; interrogatorio I__________ __________ p. 8 secondo cui “mi vengono mostrati i doc. E ed L. Ho già visto questi documenti. In questi 2 documenti il signor AO 1 ipotizza il possibile numero di atleti che potrebbero diventare affiliati dell’associazione … Non so indicare il numero esatto degli atleti. Mi viene chiesto se posso confermare che il numero degli atleti era di 12. Rispondo dicendo che si tratta di una affermazione molto vicina al vero”), la questione dev’essere risolta in base ai documenti.
Ora, è incontestabile che dalle e-mail scambiate dalle parti, almeno fino al 30 luglio 2019 (e-mail 19 ottobre 2018 di cui al doc. F, e-mail 30 ottobre 2018 di cui al doc. D, e-mail 7 gennaio 2019 di cui al doc. 7, e-mail 19 gennaio 2019 di cui al doc. E, e-mail 23 gennaio 2019 di cui al doc. G, e-mail 14 febbraio 2019 di cui al doc. 3), non risulta che esse si fossero accordate nei termini pretesi dall’attore e che i convenuti potessero riconoscere che il “pricing” offerto da quest’ultimo fosse stato calcolato in base a un numero minimo di siti web da realizzare. Del resto non risulta che fino a quella data l’attore avesse avuto da ridire in merito al basso numero di siti web sino ad allora a lui affidati.
Con e-mail 30 luglio 2019 (doc. L) l’attore si è per la prima volta lamentato facendo notare che “il pricing che ho definito era in funzione di almeno 10 siti nel primo anno”, sennonché in quell’e-mail, a seguito della quale egli è stato rassicurato che di lì a poco si sarebbero aggiunti almeno altri 5 atleti che avrebbero aperto un sito web (doc. L), non ha preteso che le parti si fossero accordate di fargli realizzare almeno 12 siti web e che il “pricing” fosse stato da loro concordato in base a quel parametro.
È solo con e-mail 15 febbraio 2020 (doc. I) che l’attore ha sostenuto che “l’accordo prevedeva la realizzazione di 12 siti e il pricing è stato dimensionato su 12 siti” e ha informato la controparte che “a partire dal marzo 2020 (dopo 14 mesi) il canone deve essere ricalcolato sulla base della effettiva produzione in essere, non su stime prospettiche e verrà emessa fattura con fr. 135.- al mese per ogni sito”, come ha poi fatto.
Sennonché, in assenza di migliori indicazioni, dal solo fatto che la seconda convenuta non abbia risposto a quell’e-mail ed abbia poi provveduto a pagare le fatture per i mesi da marzo a maggio 2020, calcolate in base a quei nuovi canoni mensili, non si può ancora concludere, a parte semmai la sua disponibilità ad adeguare per il futuro i canoni mensili (cfr. consid. 8), che essa avesse ammesso l’altra affermazione dell’attore secondo cui “l’accordo prevedeva la realizzazione di 12 siti e il pricing è stato dimensionato su 12 siti”; tanto più che nell’e-mail 30 luglio 2019 (doc. L) lo stesso attore aveva sostenuto una versione diversa in merito al dimensionamento del “pricing”, rilevando allora che lo stesso “era in funzione di almeno 10 siti nel primo anno”. Giova del resto ricordare che, nell’ambito dell’interpretazione in base al principio dell’affidamento, sono unicamente rilevanti i fatti che hanno preceduto o accompagnato la manifestazione di volontà, ma non gli eventi successivi (DTF 144 III 93 consid. 5.2.3; TF 4A_299/2020 del 21 settembre 2021 consid. 3.2, 4A_267/2022 del 1° novembre 2022 consid. 5.2.4), segnatamente il comportamento successivamente tenuto dalle parti.
7.2. Ma a prescindere da quanto precede, l’attore nemmeno ha provato che i compensi già fatturati e incassati sino ad allora, e meglio il prezzo una tantum per il sito web “prototipo” rispettivamente il canone mensile per i 4 siti web aggiuntivi dei vari atleti, avrebbero proprio dovuto essere adeguati da fr. 2'000.- a fr. 14'000.- il primo, rispettivamente da fr. 65.- a fr. 135.- (nel senso che, come precisato nell’e-mail 15 febbraio 2020 [doc. I], il canone mensile sarebbe stato aumentato “di fr. 10.- / sito / mese per ogni sito aggiuntivo da me realizzato e pubblicato, fino al raggiungimento dei pattuiti 12 siti”) il secondo.
Nonostante l’entità dell’adeguamento dei compensi da lui postulato fosse stata contestata dai convenuti, l’attore non ha in effetti assunto alcuna prova pertinente sul tema e in particolare non ha chiesto al perito giudiziario di chiarire quali avrebbero dovuto essere i corretti e sostenibili compensi, o meglio i corretti e sostenibili valori di mercato, per il sito web “prototipo” e ogni ulteriore sito web, in caso di realizzazione di almeno 12 siti web piuttosto che in caso di realizzazione di soli 4 o 5 siti web, e dunque se ed eventualmente in quale misura, a conferma parziale o integrale della bontà di quell’adeguamento richiesto, il mancato rispetto del numero di almeno 12 siti web da realizzare, segnatamente la realizzazione di solo 4 o 5 siti web, avrebbe potuto influenzare e con ciò imporre l’adeguamento del prezzo una tantum per il sito web “prototipo” e/o del canone mensile per i siti web aggiuntivi dei vari atleti. Al perito è invece stato chiesto unicamente di accertare il valore di mercato della costruzione di un “prototipo” di sito web con determinate caratteristiche (verosimilmente quelle messe in atto nel caso concreto), il valore di mercato di un sito web basato su quel “prototipo” adattato secondo determinate attività di adeguamento e sviluppo (verosimilmente quelle messe in atto nel caso concreto), il valore di mercato di un servizio di manutenzione tecnica di un sito web con determinate caratteristiche tecniche (verosimilmente quelle messe in atto nel caso concreto) e il costo annuo di un servizio di hosting con determinate caratteristiche (verosimilmente quelle messe in atto nel caso concreto). Null’altro.
7.3. Oltretutto, con riferimento all’adeguamento del prezzo una tantum per il sito web “prototipo”, si osserva che l’attore non aveva mai preteso, nemmeno nel già menzionato e-mail 15 febbraio 2020 (doc. I), con cui pure aveva sostenuto che “l’accordo prevedeva la realizzazione di 12 siti e il pricing è stato dimensionato su 12 siti”, che ciò avrebbe giustificato o imposto, oltre a un adeguamento del canone mensile, anche un adeguamento di quel prezzo una tantum, egli anzi avendo allora dato atto che “avete pagato, … il mio lavoro di design per il sito, fissato in modo forfettario a fr. 2'000.-. Concept design che è di vostra proprietà e che potete utilizzare liberamente per realizzare i siti dei vostri clienti”. In tali circostanze è evidente che egli stesso non riteneva che il relativo “pricing” dipendesse da un numero minimo di siti web da realizzare.
Si aggiunga che, per stessa ammissione dell’attore (conclusioni p. 6 seg. e appello p. 25), il perito giudiziario, richiesto di accertare il valore di mercato (dal quale si potrebbe dedurre il possibile prezzo una tantum) della costruzione di un “prototipo” di sito web con determinate caratteristiche, aveva per finire ritenuto corretto un importo di fr. 3'770.75 (delucidazione peritale p. 11), di gran lunga inferiore dunque ai fr. 14'000.- proposti in causa dall’attore, sicché la pretesa di quest’ultimo a questo titolo, di fr. 12'000.-, laddove per ipotesi fosse stata da ammettere nel suo principio, non avrebbe in ogni caso potuto superare i fr. 1'770.75 (fr. 3'770.75 ./. fr. 2'000.-). Le critiche mosse dall’attore per la prima volta solo in questa sede all’operato del perito giudiziario, colpevole a suo dire di non aver “preso in considerazione tutte le complessità ed i dettagli tecnici effettivi, dati nel caso concreto, evidenziati nella domanda 1 della perizia” (appello p. 24), sono irricevibili (art. 317 cpv. 1 CPC).
7.4. Avendo l’attore pacificamente ammesso che fino al mese di luglio 2019 la “tabella di marcia” del numero dei siti web da realizzare era stata rispettata (appello p. 30 e 33), è inoltre escluso che per i 6 mesi iniziali (gennaio - giugno 2019) egli possa pretendere un qualsiasi adeguamento dei canoni mensili per i siti web aggiuntivi dei vari atleti. La sua pretesa a questo titolo, di fr. 3'920.-, laddove per ipotesi fosse stata da accogliere nel suo principio, non avrebbe così potuto in ogni caso superare i fr. 2'240.- (8 mesi, da luglio 2019 a febbraio 2020).
In questa sede l’attore ha chiesto di accogliere integralmente la pretesa, ritenendo di poter rivendicare anche per il futuro, e non solo retroattivamente, l’adeguamento dei compensi a suo favore.
La sua domanda, che per le ragioni addotte nei considerandi precedenti (e meglio nei consid. 7.1 e 7.2) sarebbe di per sé stata da respingere, dev’essere però accolta per un altro motivo e meglio per il fatto che nel frattempo tra le parti era venuto in essere per atti concludenti un accordo che prevedeva per l’appunto il pagamento di un canone mensile di fr. 135.- + IVA.
La giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di stabilire che dal fatto che una parte contrattuale abbia accettato di farsi pagare dalla sua controparte un importo inferiore a quello originariamente pattuito (e, per analogia, abbia accettato di pagarle un importo superiore a quello originariamente pattuito) per almeno tre mensilità, senza formulare alcuna riserva, si può senz’altro presumere, in base all’art. 6 CO, che essa abbia accettato per atti concludenti il nuovo regime contrattuale in quel senso (TF 4A_223/2010 del 12 luglio 2010 consid. 2.1.2, 4A_404/2014 del 17 dicembre 2014 consid. 5.1). Ed è quello che è successo nel caso di specie, visto e considerato che, come si è visto, la seconda convenuta, informata dall’attore il 15 febbraio 2020 (doc. I) della sua decisione di aumentare dal marzo 2020 e per il futuro il canone mensile da fr. 65.- a fr. 135.- + IVA, aveva poi provveduto, senza riserve, a pagargli le successive tre fatture mensili, quelle di marzo, aprile e maggio 2020, che erano state calcolate in base a quel nuovo canone. Dal canto suo, la seconda convenuta non ha invece addotto e provato l’esistenza di eventuali valide circostanze, in forza delle quali l’attore non avrebbe invece potuto e dovuto concludere per una sua accettazione tacita, atte cioè a ribaltare una tale presunzione.
Le spese giudiziarie, calcolate per la procedura di primo grado sulla base del valore litigioso di fr. 19'837.96 e per la procedura di seconda istanza sulla base del valore qui ancora litigioso di fr. 16'673.96, seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 2 CPC), fermo restando che il 26 ottobre e il 27 novembre 2023 i convenuti, per il patrocinio in questa sede da parte del loro avvocato, hanno presentato due note spese ex art. 105 cpv. 2 CPC di complessivi fr. 2'709.30, che nelle particolari circostanze risultano senz’altro congrue e possono essere considerate per la quantificazione delle ripetibili in loro favore.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello 21 agosto 2023 di AP 1 è parzialmente accolto.
Di conseguenza la decisione 12 giugno 2023 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:
(invariato)
La petizione presentata nei confronti di AO 2 è parzialmente accolta.
Di conseguenza AO 2 è condannata a versare a AP 1 l’importo di fr. 1'453.96 oltre interessi al 5% dal 30 giugno 2020 su fr. 726.98 e dal 31 luglio 2020 su fr. 726.98.
La tassa di giustizia (compresa quella della procedura di conciliazione) di fr. 1’150.- e le spese (comprese quelle di conciliazione, quelle peritali e di traduzione) di fr. 4’900.- sono poste per 1/10 a carico di AO 2 e per 9/10 a carico di AP 1, che rifonderà alle controparti fr. 2’800.- a titolo di ripetibili parziali.
II. Le spese processuali di fr. 2'000.- sono poste per 1/20 a carico di AO 2 e per 19/20 a carico di AP 1, che rifonderà alle controparti fr. 2’500.- a titolo di ripetibili parziali.
III. Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).