Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 22.11.2023 12.2023.101

Incarto n. 12.2023.101

Lugano 22 novembre 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini, presidente

vicecancelliera:

Bellotti

sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2023.2970 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa su segnalazione 20 giugno 2023 dell’Ufficio del registro di commercio, Biasca, nei confronti di

AP 1 rappr. da RA 1

tendente all’adozione delle misure necessarie nei confronti della società, carente nella composizione dell’amministrazione e priva di una valida rappresentanza in Svizzera;

nell’ambito della quale il Pretore, con decisione 28 luglio 2023, ha pronunciato lo scioglimento della società, ordinandone la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;

appellante G__________, in qualità di vice-presidente della società, con appello 9 agosto 2023, con cui ha chiesto di annullare la decisione di scioglimento e assegnare un nuovo termine per regolarizzare la situazione;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

Costatata una lacuna organizzativa della AP 1 (ora in liquidazione), priva del numero minimo di membri dell’amministrazione (almeno 3 secondo l’art. 894 cpv. 1 CO) e di una valida rappresentanza in Svizzera (art. 898 cpv. 2 CO), disponendo di soli due membri dell’amministrazione muniti di una firma collettiva a due e di cui uno solo (il vice-presidente G__________) domiciliato in Svizzera (v. doc. A), l'Ufficio del registro di commercio (qui di seguito: “URC”) l’ha invano diffidata, con raccomandata del 4 maggio 2023 (doc. B) a ripristinare la situazione legale e a notificare le pertinenti iscrizioni entro il termine di 30 giorni (art. 939 cpv. 1 CO), avvertendola che in caso contrario avrebbe deferito il caso al giudice ex art. 939 cpv. 2 CO.

In assenza di riscontri, con segnalazione 20 giugno 2023 l’URC ha deferito il caso alla competente Pretura del Distretto di Lugano (Sezione 2).

Con ordinanza 22 giugno 2023 il Pretore ha assegnato alla società un termine di 30 giorni per sanare la lacuna e per notificare la relativa iscrizione nel registro di commercio, avvertendola che in caso di ulteriore inazione avrebbe pronunciato il suo scioglimento.

Preso atto che la società aveva lasciato trascorrere infruttuosamente il termine, con decisione 28 luglio 2023 il Pretore ne ha pronunciato lo scioglimento e la messa in liquidazione ai sensi dell’art. 731b cpv. 1bis n. 3 CO in connessione con l’art. 908 CO (dispositivo n. 1), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.- (dispositivo n. 2).

Con appello del 9 agosto 2023, entro il termine di 10 giorni dalla notifica della decisione impugnata (art. 314 cpv. 1 CPC), G__________ ha chiesto di annullare la decisione di scioglimento e assegnare un nuovo termine per regolarizzare la situazione dopo il 1° settembre 2023, ritenuto che a causa di suoi problemi di salute non era stato possibile convocare l’assemblea dei soci secondo i termini dettati dallo statuto e che comunque la società non era a suo modo di vedere priva di una valida rappresentanza in Svizzera, essendo egli cittadino svizzero domiciliato a __________.

Pur non assegnando un termine per la sanatoria, con comunicazione 17 agosto 2023 il Presidente di questa Camera ha nondimeno informato G__________ che avrebbe atteso fino alla fine di settembre prima di pronunciarsi, onde concedergli il tempo per organizzare quanto necessario. Detta scadenza è ora tuttavia ampiamente trascorsa senza che la società o un suo organo abbiano più comunicato alcunché. La situazione non è pertanto stata ripristinata, non bastando ai sensi dell’art. 898 cpv. 2 CO l’esistenza di un solo rappresentante domiciliato in Svizzera munito di firma collettiva a due e permanendo in ogni caso inadempiuta la condizione posta dall’art. 894 cpv. 1 CO (amministrazione composta da almeno tre membri). Oltretutto, con decisione 4 ottobre 2023 della Pretura del Distretto di Lugano la società è stata dichiarata fallita.

Occorre peraltro sottolineare che l’appello risulta difettare del presupposto della legittimazione, rispettivamente della valida rappresentanza. Nella misura in cui G__________, presentando il gravame nella sua qualità di organo (vice-presidente), intendesse agire per conto della società, egli non poteva farlo autonomamente senza il presidente (essendo entrambi muniti unicamente di una firma collettiva a due). Qualora egli intendesse agire a titolo personale nella sua qualità di socio (circostanza neppure pretesa), il gravame sarebbe stato inammissibile in analogia alla giurisprudenza del Tribunale federale che accorda agli azionisti di una società anonima la legittimazione a ricorrere, nelle procedure di cui all’art. 731b CO, solamente se essi avevano partecipato (quali segnalanti/parti accessorie) alla procedura di prima sede (DTF 142 III 629 consid. 2.3.7; STF 4A_321/2008 del 5 agosto 2010 consid. 5.2; IICCA del 29 ottobre 2019, inc. 12.2019.71; IICCA del 2 novembre 2017, inc. 12.2017.116).

Per tutti questi motivi, l’appello dev’essere respinto, nella misura della sua ricevibilità, con conseguente conferma della decisione di prima sede. Le spese processuali, calcolate secondo i dettami degli art. 2, 9 e 13 LTG, sono fissate in fr. 500.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC) e vengono poste personalmente a carico di G__________, dal momento che la società non è validamente vincolata dal suo agire.

Non ponendo la causa questioni di principio o di rilevante importanza e ricadendo nell’ambito applicativo della procedura sommaria, il presente giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 2 e 3 LOG).

Per questi motivi

decide:

  1. L’appello 9 agosto 2023 di G__________ è respinto nella misura della sua ricevibilità.

  2. Le spese processuali d’appello di fr. 500.- sono poste a carico di G__________. Non si attribuiscono ripetibili.

  3. Notificazione:

  • __________, c/o __________,

__________, __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 e all’Ufficio del registro di commercio, Via Tognola 7, Biasca

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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