Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 21.04.2023 12.2023.1

Incarto n. 12.2023.1

Lugano 21 aprile 2023/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini, presidente

vicecancelliera:

Bellotti

sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2022.864 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord - promossa con segnalazione 4 novembre 2022 dall’

AO 1

contro

AP 1

chiedente l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta, priva di una regolare gerenza e di una valida rappresentanza in Svizzera;

nell’ambito della quale il Pretore, con decisione 27 dicembre 2022, ha pronunciato lo scioglimento della società, ordinandone la messa in liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento, con seguito di spese (fr. 100.-) a carico della massa fallimentare;

insorgente la convenuta con impugnativa del 29 dicembre 2022 con cui ha chiesto di revocare il suo scioglimento a fronte dell’avvenuto ripristino della situazione legale;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

Costatata una lacuna organizzativa della società AP 1 (doc. A), priva del presidente della gerenza (art. 809 cpv. 3 CO) e di una persona domiciliata in Svizzera che potesse rappresentarla (art. 814 cpv. 3 CO), l'Ufficio del registro di commercio (qui di seguito: “URC”) l’ha invano diffidata, tramite raccomandata 2 settembre 2022 (doc. B), a ripristinare la situazione legale e a notificare la pertinente iscrizione entro il termine di 30 giorni, menzionando le prescrizioni determinanti e le conseguenze giuridiche nel caso della loro violazione (art. 939 cpv. 1 CO).

In assenza di riscontri, con segnalazione 4 novembre 2022 l’URC ha deferito il caso al giudice, come previsto dall’art. 939 cpv. 2 CO.

L’11 novembre 2022 il Pretore, in applicazione dell’art. 731b cpv. 1bis n. 1 CO (in connessione con l’art. 819 CO), ha assegnato alla convenuta un ultimo termine di 30 giorni per ripristinare la situazione legale (ovvero nominare il presidente della gerenza e una persona domiciliata in Svizzera che potesse rappresentarla), pena lo scioglimento della società e la sua liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento.

Costatata la scadenza infruttuosa del termine, con decisione 27 dicembre 2022 il Pretore ha pronunciato lo scioglimento della società e ne ha ordinato la messa in liquidazione ai sensi dell’art. 731b cpv. 1bis n. 3 CO (dispositivi n. 1 e 2), incaricando l’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio di provvedere alle necessarie pubblicazioni (dispositivo n. 3) e ponendo le spese giudiziarie di complessivi fr. 100.- a carico della massa fallimentare (dispositivo n. 4).

Con “impugnazione” del 29 dicembre 2022 AP 1 ha postulato la revoca della decisione di scioglimento alla luce del ripristino della situazione legale, rilevando di avere nel frattempo provveduto a ri-nominare il suo precedente presidente della gerenza (R__________), domiciliato in Svizzera e allegando il relativo verbale dell’assemblea generale straordinaria dei soci.

Questa Camera ha rinunciato a richiedere una presa di posizione dell’URC, in considerazione del suo scritto 30 dicembre 2022 indirizzato alla Pretura (e attestante l’avvenuta sanatoria) come pure dell’estratto RC aggiornato relativo alla società, già riportante la nuova iscrizione.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che le decisioni finali di prima istanza sono impugnabili mediante appello, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nell’ambito della procedura sommaria (art. 250 lett. c n. 6 CPC), il termine di impugnazione (non sospeso dalle ferie giudiziarie) è di 10 giorni dalla notifica della decisione impugnata (art. 314 cpv. 1 CPC).

Nel caso concreto il gravame viene trattato quale appello in considerazione del valore litigioso (da determinare in base al valore della società interessata e qui assimilabile, in assenza di migliori indicazioni, al suo capitale sociale di fr. 20'000.-), ed è senz’altro tempestivo.

Secondo dottrina e giurisprudenza il ripristino della situazione di legalità nelle more della causa, anche solo nella procedura ricorsuale, è di per sé idoneo a evitare lo scioglimento della società che presentava lacune nell’organizzazione (Lorandi, Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi, Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p. 91; IICCA del 16 dicembre 2011, inc. n. 12.2011.206; IICCA del 18 giugno 2020, inc. 12.2020.54; IICCA del 31 maggio 2021, inc. 12.2021.44).

Nella fattispecie, come visto, questa ipotesi si è effettivamente realizzata. In tali circostanze la procedura, non più attuale, deve essere stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d’oggetto (cfr. STF 4A_560/2012 del 1° marzo 2013 consid. 3.1). Occorre nondimeno rilevare che l’agire dell’URC e del Pretore è esente da critiche, siccome l’invio delle diffide e lo scioglimento corrispondono a quanto previsto dagli art. 152 e 152a ORC e dagli art. 731b e 939 CO in assenza di tempestive reazioni da parte della società.

Le spese giudiziarie vanno calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 20’000.-, pari al capitale sociale dell’appellante risultante a registro di commercio (STF 4A_315/2010 del 19 agosto 2010 consid. 2 e 4A_278/2010 dell’8 luglio 2010 consid. 6; IICCA del 29 ottobre 2019, inc. n. 12.2019.71) e dovrebbero di principio seguire la soccombenza (art. 106 CPC).

Nel caso di specie ricorrono tuttavia giusti motivi per derogare a questo principio, ritenuto che la presente procedura e quella dinnanzi alla Pretura avrebbero in effetti potuto essere evitate se la società avesse provveduto per tempo ad adeguare la propria situazione e a garantire una valida gerenza e una valida rappresentanza. Per questo motivo, in applicazione dell’art. 107 cpv. 1 lett. e come pure dell’art. 108 CPC, si giustifica di mantenere a suo carico le spese processuali di prima sede, di porre a suo carico anche quelle di seconda sede e di non riconoscerle ripetibili, peraltro neppure rivendicate (cfr. per analogia STF 4A_411/2012 del 22 novembre 2012 consid. 3 e 4A_560/2012 del 1° marzo 2013 consid. 3.2 e 4; IICCA del 29 gennaio 2015, inc. n. 12.2014.221 e IICCA del 12 febbraio 2015, inc. n. 12.2014.189).

In definitiva, l’appello di AP 1 dev’essere evaso ai sensi dei considerandi che precedono.

Non ponendo la causa questioni di principio o di rilevante importanza, il presente giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).

Per questi motivi,

richiamati, per le spese, gli art. 107 e 108 CPC nonché la LTG,

decide:

I. L’appello 29 dicembre 2022 di AP 1 è evaso nel senso che i dispositivi n. 1, 2 e 3 della decisione 27 dicembre 2022 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord (inc. SO.2022.864) sono annullati e la causa di cui alla segnalazione 4 novembre 2022 dell’Ufficio del registro di commercio è stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d’oggetto. Gli altri dispositivi della decisione impugnata rimangono invariati.

II. Le spese processuali d’appello di fr. 400.-, già anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico. Non si attribuiscono ripetibili.

III. Notificazione:

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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