Incarto n. 12.2022.97/98/99
Lugano 9 settembre 2022/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti
vicecancelliera:
Bellotti
sedente per statuire nelle cause - inc. n. SO.2022.480/481 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord - promosse con separate istanze 20 giugno 2022 da
CO 1 CO 2 entrambi patrocinati dall’ PA 1
contro
RE 1 di ignota dimora M__________ di ignota dimora
Parte interessata: F__________ di ignota dimora
con cui gli istanti hanno chiesto di corredare la decisione di espulsione dei convenuti
datata 17 dicembre 2020 con una misura di esecuzione, ovvero di assegnare a RE 1
, rispettivamente a M__________, un termine di 30 giorni per provvedere al
ritiro di tutti i beni mobili di pertinenza loro o di terzi già presenti nell’immobile a suo
tempo locato di Via __________ a __________ e ora depositati presso il magazzino
della ditta __________ Sagl, Via __________, __________, con la comminatoria che in
caso di infruttuosa decorrenza del termine, i beni sarebbero stati considerati relitti e a
libera disposizione degli istanti, i quali avrebbero così potuto provvedere al loro
smaltimento o alla loro realizzazione a spese dei convenuti (oppure, in via subordinata,
sarebbero stati considerati relitti e, se aventi valore venale, realizzati ai pubblici incanti a
spese dei convenuti);
domande che i convenuti hanno omesso di contestare e che il Pretore aggiunto ha
accolto con separate decisioni 13 luglio 2022;
insorgenti i convenuti unitamente a F__________, i quali con scritto 23 luglio
2022 si sono opposti al giudizio summenzionato;
tenuto conto che il gravame non è stato notificato agli istanti per una risposta;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. A seguito di una disdetta per mora nel pagamento delle pigioni, i locatori AO 1 e AO 2 hanno chiesto e ottenuto l’espulsione di AP 2 e M__________ dall’abitazione monofamiliare di __________ (Via __________) che questi conducevano in locazione, entro il 1° gennaio 2021. Le relative decisioni, entrambe prolate dal Pretore aggiunto della giurisdizione di Mendrisio-Nord e datate 17 dicembre 2020 (inc. SO.2020.780/ 811), specificavano in particolare che l’inesecuzione dell’ordine avrebbe comportato il diritto dei locatori di postulare il risarcimento di eventuali danni, l’attuazione dello sfratto mediante l’ausilio degli organi di polizia preposti nonché lo sgombero e deposito dei beni presenti nell’ente locato a spese dei due conduttori, e sono nel frattempo passate in giudicato (cfr. doc. C e D inc. SO.2022.480).
B. Non avendo RE 1 e M__________ riconsegnato l’abitazione entro il termine loro assegnato, l’esecuzione dell’espulsione è avvenuta con il supporto delle forze dell’ordine in data 16 febbraio 2021. Su indicazione di CO 1 e CO 2, i mobili e gli oggetti di pertinenza dei conduttori e della loro figlia F__________ sono stati depositati nel magazzino della ditta __________ Sagl a __________. A partire da quel momento, CO 1 e CO 2 hanno anticipato le relative spese di deposito di fr. 904.70 mensili, come fanno tutt’ora.
C. Con due separate istanze, entrambe datate 20 giugno 2022, AO 1e AO 2 hanno nuovamente convenuto AP 2 (inc. SO.2022.480) e M__________ (inc. SO.2022.481) innanzi alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord, postulando l’adozione delle summenzionate ulteriori misure d’esecuzione. Malgrado l’assegnazione di un termine ordinario e di uno suppletorio, i convenuti hanno omesso di presentare delle osservazioni.
D. Con separate decisioni 13 luglio 2022 il Pretore aggiunto ha accolto le due istanze, ordinando a RE 1, rispettivamente a M__________, di provvedere al ritiro dei beni suddetti entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, avvertendoli che in caso di inadempimento i beni sarebbero stati considerati relitti (ai sensi dell’art. 729 CC) e a libera disposizione degli istanti (art. 718 CC), i quali avrebbero potuto segnatamente provvedere al loro smaltimento e/o alla loro realizzazione a spese dei convenuti. Questi ultimi sono stati pure condannati a sopportare i relativi costi processuali (fr. 500.- ciascuno) e a versare alla controparte fr. 1'700.- ciascuno a titolo di ripetibili. Il giudizio è stato loro notificato in via edittale.
E. Con scritto 23 luglio 2022 RE 1, M__________ e F__________ si sono aggravati contro tale giudizio, postulando la rimozione di qualsivoglia termine di ritiro dei beni, nonché, onde organizzare le operazioni di ritiro e di ottenere “tutte le informazioni e le fotografie necessarie (comprese quelle scattate dal sig. __________ e eventuali altre persone il giorno 16 febbraio 2021 e in eventuali date successive presso via __________) da inviare tramite allegato e-mail all’indirizzo __________.ch”, come pure la possibilità di procedere senza ulteriori restrizioni e condizioni al ritiro di tutti i propri beni presenti presso la loro abitazione di via __________ il giorno 16 febbraio 2021, nello stesso identico stato in cui si trovavano in tale momento. Inoltre, essi hanno chiesto di essere esentati da tutte le spese relative a sgombero e deposito, e anzi di vedersi riconosciuto un risarcimento per i danni e i disagi loro causati. I medesimi hanno inoltre annesso al loro scritto svariati documenti.
F. Non indicando il gravame un valido recapito postale, gli insorgenti sono stati invitati a due riprese (il 29 luglio 2022 e il 16 agosto 2022) a fornirlo, la seconda volta con la precisazione che l’invio di comunicazioni per posta elettronica ordinaria non adempie alle condizioni poste dall’art. 139 CPC in assenza dei necessari requisiti tecnici e formali imposti dall’Ordinanza del Consiglio federale sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d’esecuzione e fallimento (“OCE-PCPE”). Essi non hanno tuttavia dato seguito a tali richieste.
G. L’impugnativa non è stata notificata agli istanti per una risposta.
E considerato
in diritto:
La decisione con cui viene imposta una misura d’esecuzione è impugnabile mediante reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. a CPC in connessione con l’art. 309 lett. a CPC, anche da parte di terzi toccati nei loro diritti (art. 346 CPC). Il termine di impugnazione è di dieci giorni, essendo la procedura di natura sommaria (art. 339 cpv. 2 e 321 cpv. 2 CPC).
Nella fattispecie la decisione del 13 luglio 2022 è stata notificata agli insorgenti in via edittale (art. 141 CPC), con la pubblicazione sul Foglio ufficiale (FUCT), il 14 luglio 2022. Ne consegue che il gravame 23 luglio 2022, qui trattato quale reclamo, è tempestivo. Gli insorgenti, ivi compresa F__________ (la quale rivendica la proprietà di una parte dei beni oggetto della presente procedura), sono senz’altro legittimati a presentare l’impugnativa.
In analogia con quanto previsto dall’art. 221 cpv. 1 CPC (cfr. DTF 138 III 213 consid. 2.3), il gravame deve contenere la designazione delle parti. Per le persone fisiche, ciò comprende anche l’indicazione dell’indirizzo (STF 4A_364/2013 del 5 marzo 2014 consid. 16.1), che è indispensabile non solo al fine di accertarne l’identità, verificare la capacità di essere parte e la competenza del giudice, ma anche per effettuare le necessarie notifiche, fra cui le citazioni e la richiesta di anticipo (art. 101 CPC; v. anche Killias in: Berner Kommentar, ZPO Band I, n. 5 ad art. 221). Difatti, laddove manchi la possibilità di effettuare delle trasmissioni in via elettronica che soddisfino i requisiti di sicurezza e affidabilità ai sensi degli art. 130 e 139 CPC e della relativa ordinanza OCE-PCPE (e segnatamente che utilizzino una piattaforma riconosciuta per la trasmissione sicura e una firma elettronica qualificata), la corrispondenza con il tribunale avviene in via cartacea (ritenuto che la notifica per via edittale deve rimanere l’eccezione). Qualora l’assente indirizzo renda impossibile l’identificazione di una parte, l’atto dev’essere dichiarato irricevibile (STF 4A_242/2016 del 5 ottobre 2016 consid. 3.4, 4A_116/2015 del 9 novembre 2015 consid. 3.5.1). In caso contrario, esso permane comunque viziato sicché il giudice, in applicazione dell’art. 132 cpv. 1 CPC, può assegnare alla parte un termine per sanarlo. In caso di decorso infruttuoso del termine, l’atto si considera non presentato, e il giudice non deve pertanto chinarsi sul medesimo.
Nel caso concreto, gli insorgenti non dispongono di un indirizzo di posta elettronica certificata e non hanno fornito un valido recapito postale, né con il gravame, né in seguito ai solleciti trasmessi loro da questa Camera. Già solo per questo motivo, l’atto avrebbe potuto essere rifiutato. Anche volendo prescindere da tale esito, un esame del suo contenuto non conduce a miglior sorte.
Secondo l'art. 320 CPC, con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Esso dev’essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC). Il reclamante non può limitarsi a proporre una propria tesi soggettiva, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate al giudizio pretorile, spiegando perché esso denoti un'applicazione erronea del diritto oppure si fondi su accertamenti di fatto manifestamente erronei. Se non ossequia a questi requisiti, il gravame dev’essere dichiarato irricevibile.
Di principio, con il reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC).
Con l’impugnata decisione, il primo giudice ha essenzialmente accertato i fatti così come riassunti qui sopra ai consid. A e B, ha evidenziato che i convenuti hanno omesso di prendere posizione sull’istanza della controparte entro i termini loro impartiti e che ciò comportava il meccanismo preclusivo dell’art. 223 CPC; ovvero, i fatti addotti dalla parte istante risultavano incontestati, non dovevano essere oggetto di prova e potevano essere posti a fondamento della decisione ora impugnata (ritenuto in ogni caso che essi trovavano riscontro negli atti di causa).
Entrando nel merito dell’impugnativa, le richieste ivi contenute di esenzione dalle spese di sgombero e deposito e di risarcimento dei danni esulano dalla presente procedura, volta unicamente a verificare la misura di esecuzione stabilita dal Pretore (ritiro degli averi entro un termine prestabilito, con le comminatorie summenzionate) e sono pertanto irricevibili.
Le argomentazioni dei reclamanti e la corrispondenza da loro prodotta al fine di contrastare la decisione di primo grado sono parimenti inammissibili per carente motivazione, in quanto omettono qualsiasi confronto con gli accertamenti pretorili relativi alla preclusione. Esse costituiscono del resto inammissibili nuovi fatti e mezzi di prova ai sensi dell’art. 326 CPC, dal momento che vengono presentate per la prima volta in questa sede senza alcuna giustificazione della loro adduzione ritardata, e non avrebbero potuto in ogni caso sovvertire l’impugnato giudizio, per i motivi che seguiranno.
La decisione di espulsione e le relative misure di esecuzione forzata (fra cui lo sgombero dei beni e il loro deposito a spese degli ex-conduttori) non possono più essere rimesse in discussione, né del resto sono contestate nel gravame. Invano i reclamanti rilevano pertanto di aver dovuto lasciare l’abitazione in un lasso di tempo molto breve, alla presenza della polizia e senza poter predisporre il trasporto di tutti i loro beni, o lamentano l’inammissibilità dell’avvenuto deposito: trattasi della conseguenza della mancata liberazione tempestiva dei locali, ovvero del mancato ossequio a un vincolante ordine del Pretore aggiunto.
Pure a torto i reclamanti sostengono che i beni siano stati loro inammissibilmente sottratti per oltre 17 mesi, in quanto trasportati in un luogo sconosciuto senza possibilità di poter organizzare un ritiro per la mancata collaborazione della controparte (che pretendeva il rimborso delle spese di deposito e che si è rifiutata di fornire le informazioni e le fotografie necessarie). Posto che, come detto, le spese di deposito sono a carico di RE 1 e M__________, i documenti prodotti con il gravame non permettono di dimostrare che nei 17 mesi intercorrenti dal momento del deposito (16 febbraio 2021) alla notifica della decisione impugnata (14 luglio 2022), il ritiro dei beni depositati fosse impossibile. Anzi, le e-mail 4, 6 e 22 marzo 2021 nonché 5, 11 e 17 agosto 2021 attestano che il luogo di deposito era noto e che il ritiro era possibile in ogni momento. Mal si comprende del resto perché l’ottenimento di fotografie fosse indispensabile al riguardo, dovendo i reclamanti essere ben consapevoli del numero e delle caratteristiche dei loro averi. Per quanto riguarda gli ordini qui in discussione, e segnatamente il termine di ritiro di 30 giorni, anche volendo considerare le e-mail 15 e 20 luglio 2022 annesse all’impugnativa, attestanti la chiusura per ferie della ditta __________ Sagl dal 30 luglio al 21 agosto 2022, i reclamanti avrebbero potuto organizzare il ritiro sin dal 14 luglio 2022. Nel frattempo sono trascorsi due mesi. Avanzare ulteriori giustificazioni (come la canicola) allo scopo di procrastinare il ritiro non è serio, soprattutto tenuto conto che CO 1 e CO 2 sono stati costretti ad anticipare spese di deposito pari a fr. 904.70 mensili per ben 19 mesi e che questa situazione deve imperativamente avere termine.
Ne discende che l’impugnativa, irricevibile nonché priva di fondamento, non può mutare l’esito del giudizio pretorile, che dev’essere confermato. Resta da effettuare una precisazione sul termine di ritiro di 30 giorni, che secondo quanto stabilito dal primo giudice, decorre dal passaggio in giudicato della sua decisione. Ora, di principio una decisione cresce in regiudicata formale allorché non è più impugnabile mediante un rimedio ordinario (DTF 146 III 284 consid. 2.3.1 e 139 III 486 consid. 3). Ciò premesso, secondo costante giurisprudenza, il ricorso al Tribunale federale è pacificamente un rimedio straordinario che non ostacola il passaggio in giudicato di una decisione del Tribunale d’appello, che di principio subentra con la sua notifica: ciò corrisponde, per quanto riguarda i reclamanti, al giorno della pubblicazione per via edittale, cfr. art. 141 cpv. 2 CPC. Di conseguenza, l’inoltro di un eventuale ricorso al Tribunale federale non ostacolerà la decorrenza del termine a meno che, in caso di ricorso (v. consid. 12), quest’ultimo statuisca altrimenti (DTF 146 III 284 consid. 2.3.4, 142 III 738 consid. 5.5.4).
Quanto alle spese giudiziarie per la procedura di secondo grado, esse seguono la soccombenza e sono pertanto poste in solido a carico di RE 1, M__________ e F__________, ai sensi degli art. 106 cpv. 1 e 108 CPC. In applicazione dell’art. 14 LTG, le spese processuali possono essere fissate in fr. 2'000.-, importo che tiene conto non solo della tassa di giustizia, ma anche delle spese per la notifica in via edittale della presente decisione e del dispendio amministrativo causato a questa Camera dall’irreperibilità dei reclamanti. Non si assegnano ripetibili ai resistenti, che non hanno dovuto presentare una risposta.
La sentenza impugnata, concernendo l'esecuzione di una decisione pronunciata in materia di diritto della locazione, è suscettibile di un ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 LTF; v. anche STF 4A_189/2016 del 13 luglio 2016 consid. 1.1).
Per questi motivi,
richiamati, per le spese, gli art. 106 e 108 CPC e l’art. 14 LTG,
decide:
Il reclamo 23 luglio 2022 di AP 2 contro la decisione 13 luglio 2022 del Pretore aggiunto della giurisdizione di Mendrisio-Nord (inc. SO.2022.480) è irricevibile.
Il reclamo 23 luglio 2022 di M__________ contro la decisione 13 luglio 2022 del Pretore aggiunto della giurisdizione di Mendrisio-Nord (inc. SO.2022.481) è irricevibile.
Il reclamo 23 luglio 2022 di F__________ contro le due decisioni 13 luglio 2022 del Pretore aggiunto della giurisdizione di Mendrisio-Nord (inc. SO.2022.480/481) è irricevibile.
Di conseguenza, le decisioni 13 luglio 2022 del Pretore aggiunto della giurisdizione di Mendrisio-Nord (inc. SO.2022.480/481) sono confermate.
Le spese processuali della presente procedura ammontano a fr. 2’000.- e sono poste a carico di RE 1, M__________ e F__________ in ragione di 1/3 ciascuno, con vincolo di solidarietà. Non si assegnano ripetibili.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).