Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 25.10.2022 12.2022.96

Incarto n. 12.2022.96

Lugano 25 ottobre 2022/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti

vicecancelliera:

Federspiel Peer

sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2021.405 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 29 dicembre 2021 da

AP 1 AP 2 rappr. dall’avv. PA 1

contro

AO 1 rappr. dall'avv. PA 2

con cui hanno chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 17'065.- oltre interessi,

domanda a cui si è opposta la convenuta che ha postulato la reiezione della petizione,

ed ora sulla questione della copertura assicurativa e sul relativo obbligo di indennizzo della convenuta, su cui il Pretore aggiunto (in seguito: Pretore) ha deciso in data 22 giugno 2022, negando la copertura e respingendo la petizione,

appellanti gli attori con atto di appello di data 27 luglio 2022 con cui postulano la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione limitatamente alla questione preliminare di cui all’ordinanza del 16 febbraio 2022 e rinviare gli atti al Pretore per il proseguimento dell’istruttoria e successiva emanazione di un nuovo giudizio, con protesta di tasse, spese e ripetibili,

mentre la convenuta con risposta del 2 settembre 2022 postula la reiezione dell’appello e la conferma del querelato giudizio, anch’essa con protesta di tasse, spese e ripetibili,

in data 15 settembre 2022 gli attori hanno presentato una replica spontanea e la convenuta, in data 27 settembre 2022, una duplica spontanea,

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

AP 1 e AP 2 sono titolari dell’azienda agricola a conduzione famigliare denominata “__________” situata a __________ frazione del Comune di __________.

I coniugi e la loro azienda sono clienti di lunga data di AO 1. Il 17 giugno 2016 essi hanno sottoscritto con questa compagnia assicurativa la polizza n. __________, denominata “Assicurazione responsabilità civile Professional”, che andava a sostituire una precedente polizza (doc. B e C).

Per quanto qui interessa, la nuova polizza sotto il titolo “Uso occasionale di macchine e apparecchiature a uso agricolo appartenenti a terzi” prevedeva la copertura della “responsabilità civile legale per i danni cagionati a macchine, attrezzi e veicoli agricoli e per viticulture di terzi duranti il loro uso, a condizione che il loro uso avvenga occasionalmente e nell’ambito di aiuto reciproco tra vicini” (doc. B pag. 6). La nuova copertura ha preso inizio il 1° giugno 2016.

Il 3 aprile 2021 AP 1 stava trasportando sul suo veicolo pick up un contenitore refrigerato contenente diverse provette di liquido seminale per la riproduzione bovina di proprietà di G__________ __________, quando a causa di una manovra improvvida del veicolo che lo precedeva, è stato costretto a frenare bruscamente per evitare la collisione. A seguito di questa frenata il contenitore refrigerato si è rovesciato, compromettendo irrimediabilmente il materiale contenuto.

AP 1 e AP 2 si sono quindi rivolti a AO 1 chiedendo la copertura del danno arrecato a G__________ __________ in virtù della polizza doc. B, richiesta che la stessa ha però respinto ritenendo che l’evento in discussione non rientrasse tra quelli assicurati (doc. E)

  1. Previo tentativo di conciliazione (CM. 2021.545), in data 29 dicembre 2021 AP 1 e AP 2 hanno inoltrato una petizione alla Pretura di Lugano, chiedendo la condanna di AO 1 al risarcimento di fr. 17'065.- oltre agli interessi di mora e di fr. 3'786.75 per l’indennizzo delle spese legali preprocessuali, protestando anche le spese giudiziarie. In breve, essi hanno sostenuto che il danno provocato a G__________ __________ rientrava nella copertura RC per uso occasionale di macchine e apparecchiature agricole di cui alla precitata polizza. A detta degli stessi, il contenitore refrigerato ed il suo contenuto sarebbero stati affidati temporaneamente a AP 1 perché questi potesse estrarne una dose a scopo di inseminazione di un proprio capo di bestiame.

Il danno patito da G__________ __________ e di cui è stata chiesta la copertura è stato quantificato in fr. 17'065.-, sulla base della perizia allestita da Swissgenetics (doc. D).

La convenuta, con la risposta, ha contestato la pretesa sostenendo che il sinistro esulava dalla copertura assicurativa in quanto il liquido seminale, come il contenitore refrigerato, non rientravano nella definizione di “macchine” come nemmeno in quella di “attrezzi”. Essa ha altresì negato che si fosse in presenza di un aiuto reciproco tra vicini come richiesto dalla polizza. AO 1 ha inoltre argomentato che il sinistro si era verificato durante il trasporto e non durante l’uso e ha rimproverato a AP 1 di non aver fissato in modo corretto e adeguato il contenitore. Essa ha contestato altresì la quantificazione del danno e la richiesta di indennizzo delle spese legali preprocessuali.

In sede di udienza del 16 febbraio 2022 il Pretore ha deciso di limitare l’istruttoria alla questione della copertura assicurativa del sinistro occorso a AP 1 e al relativo obbligo di indennizzo di AO 1, da decidersi in via incidentale, demandando l’accertamento dell’effettivo danno patito a una fase successiva.

Esperita l’istruttoria, le parti hanno presentato dei memoriali scritti, limitati alla questione della presa a carico o meno del sinistro, nei quali hanno ribadito le rispettive antitetiche posizioni.

  1. Con sentenza del 22 giugno 2022 il Pretore, giudicando che il sinistro in oggetto non rientrasse nella copertura assicurativa stipulata dagli attori, ha respinto la petizione. Il giudice di prima sede, infatti, dopo aver ricordato i principi applicabili in materia di interpretazione dei contratti, ha spiegato che, con ogni evidenza, nel linguaggio comune il contenitore refrigerato e il liquido biologico in esso contenuto non rientravano nel novero degli attrezzi agricoli coperti dalla clausola contrattuale, aspetto che non poteva certo essere sfuggito ai qui attori; parimenti egli ha ritenuto che neppure fosse data la condizione del mutuo soccorso tra vicini dal momento che la messa a disposizione del contenitore era avvenuta nell’ambito di un accordo commerciale. Sempre secondo il Pretore la polizza non risultava poi neppure applicabile in quanto il danno non era avvenuto durante l’uso ma durante il trasporto degli oggetti, situazione espressamente esclusa dalla copertura assicurativa.

  2. Con l’appello del 27 luglio 2022 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta di data 2 settembre 2022, AP 1 e AP 2 chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione al momento limitatamente al riconoscimento della coperativa assicurativa, protestate tasse, spese e ripetibili.

Gli appellanti, ravvisando elementi di arbitrarietà negli accertamenti e nelle motivazioni pretorili, rimproverano al giudice di prime cure di non aver correttamente indagato il significato comune dei termini utilizzati nelle clausole contrattuali ma di aver fatto riferimento a quanto indicato in Wikipedia. Essi argomentano che un’interpretazione corretta di predette clausole avrebbe dovuto condurre il Pretore a ritenere che lo sperma e il contenitore azotato, nella loro combinazione, costituissero un’apparecchiatura a uso agricolo ai sensi della polizza. AP 1 e AP 2 censurano pure le valutazioni pretorili nella misura in cui questi ha negato che si fosse in presenza di un caso di aiuto reciproco tra vicini e ha ritenuto che il danno fosse avvenuto durante il trasporto e non durante l’uso, escludendo - a loro dire erroneamente

  • la copertura.

In seguito le parti hanno trasmesso a questa Camera ancora degli allegati spontanei - gli appellanti in data 15 settembre 2022 una replica spontanea e l’appellata in data 27 settembre 2022 una duplica spontanea - con cui, di fatto, si sono limitate a ribadire le rispettive antitetiche posizioni.

  1. Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311 CPC). L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.

Per sua natura l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L‘appellante deve pertanto confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali motivi di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare. L’appello qui in esame in vari punti non contiene una critica puntuale al giudizio di prima istanza ma si limita a fornire una propria tesi e una propria lettura dei fatti, senza talvolta approfondire o debitamente comprovare le tematiche sollevate. Problematica che concerne, tra l’altro, la natura del rapporto tra AP 1 e G__________ __________, i criteri applicabili alla determinazione del significato comune dei concetti controversi, la questione dell’asserita inapplicabilità della clausola relativa al trasporto e i generici rimproveri di arbitrarietà mossi al Pretore.

L’appello in esame viene quindi esaminato nella misura in cui rispetta i principi sopraindicati ed espone critiche circostanziate al giudizio pretorile, mentre non verranno analizzati e sono irricevibili quei passaggi che non contengono alcuna critica al giudizio impugnato.

  1. Il Pretore ha già illustrato le norme e i principi giurisprudenziali e dottrinali attinenti alla presente fattispecie; a questo stadio vale nondimeno la pena ricordare che l’interpretazione di un contratto assicurativo segue i principi che valgono generalmente per qualsiasi altro contratto, salvo che la legge non preveda disposizioni particolari. Le CGA che sono state esplicitamente incorporate nel contratto vanno interpretate come le altre clausole contrattuali (DTF 135 III 410 consid. 3.2 pag. 412). In presenza di divergenze sul contenuto di una clausola contrattuale il giudice deve dapprima determinare la reale e comune volontà delle parti, senza limitarsi alle espressioni che le stesse hanno utilizzato (art. 18 cpv. 1 CO). Se questa non può essere determinata o diverge, il giudice deve interpretare le dichiarazioni e i comportamenti delle parti secondo il principio dell’affidamento; le dichiarazioni delle parti sono interpretate come potrebbe comprenderle un terzo in buona fede che si trovasse nelle medesime circostanze (Brulhart, Droit des assurances privées, Berna 2008, pag. 125, n. 276). Il principio dell’affidamento permette quindi di imputare a una parte il senso oggettivo della sua dichiarazione o del suo comportamento, anche se non corrisponde alla sua intima volontà (cfr. DTF 135 III 410 consid. 3.2, pag. 412-413; Brulhart, op. cit., pag. 124, n. 276). Seppure la giurisprudenza non ammetta più di fondarsi esclusivamente sul tenore letterale di una clausola, questo assume comunque un ruolo prioritario rispetto agli altri mezzi d’interpretazione. Così, se gli altri elementi d’interpretazione non consentono con certezza di concludere diversamente ci si atterrà al tenore letterale (sentenza del Tribunale federale 5C.21/2007 del 20 aprile 2007 consid. 3.1; Jäggi/Gauch, Zürcher Kommentar, n. 369 all'art. 18 CO; Hasenböhler, Zur Auslegung von Versicherungspolicen, in: Festschrift Ernst A. Kramer, Basilea 2004, pag. 849).

Per quanto concerne l’estensione del rischio assicurato, l’art. 33 LCA precisa in particolare che salvo disposizione contraria della legge, l'assicuratore risponde di tutti gli avvenimenti che presentino i caratteri del rischio contro le conseguenze del quale l'assicurazione fu conclusa, eccetto che il contratto non escluda dall'assicurazione singoli avvenimenti in modo preciso, non equivoco. Di conseguenza, lo stipulante è coperto contro il rischio che egli può comprendere in buona fede leggendo il contratto di assicurazione e le condizioni generali connesse. Incombe all’assicuratore delimitare l’estensione del suo impegno e l’assicurato non deve sopportare restrizioni che non gli sono state chiaramente sottoposte (DTF 133 II 675 consid. 3.3).

  1. Come accennato, AP 1 e AP 2 - riproponendo sostanzialmente quanto addotto in prima sede - ribadiscono la tesi secondo cui il liquido seminale e il contenitore refrigerato rientrerebbero nella nozione di apparecchiatura a uso agricolo indicata nel marginale della clausola contrattuale e rimproverano al Pretore di non aver adeguatamente indagato il significato corrente dei termini utilizzati adottando un’interpretazione troppo restrittiva e, di fatto, circoscritta al concetto di attrezzo agricolo.

Questa contestazione non può essere condivisa. In assenza di una definizione nella polizza dei termini qui controversi, è a giusto titolo che il Pretore ne ha indagato l’accezione secondo il linguaggio comune. Correttamente egli ha ritenuto che il concetto di “macchine e apparecchiature ad uso agricolo”, indicato nel marginale, venisse meglio esplicitato nella clausola dove veniva specificato che oggetto della pattuizione erano “macchine, attrezzi e veicoli agricoli” e ha quindi concentrato la propria analisi sul concetto di attrezzo (manuale e meccanico), analisi che lo ha portato a escludere - a ragione - che sotto questa nozione rientrassero il liquido seminale e il contenitore refrigerato.

A ben vedere, quandanche egli avesse esteso la propria analisi al concetto di apparecchiatura l’esito non sarebbe stato diverso. Contrariamente a quanto sembrano credere gli appellanti, secondo l’accezione corrente infatti mal si vede come del liquido biologico possa rientrarvi.

Discorso analogo deve essere fatto per il contenitore refrigerato che, stando a quanto emerso nell'istruttoria, era un semplice bidone munito di coperchio contenente dell’azoto liquido: di fatto, una sorta di frigorifero portatile rudimentale; oggetto questo che nell’uso comune non viene certo classificato né tra gli attrezzi agricoli né tra le apparecchiature agricole.

Per quanto possa apparire discutibile, il riferimento del Pretore alle definizioni presenti in Wikipedia non ha, in concreto, portato a un risultato errato. Anche volendo far capo a fonti più autorevoli quali il vocabolario Treccani (nella sua versione online: www.treccani.it) si constata che rientra sotto la nozione generica di apparecchiatura “nella tecnica, complesso di impianti, di apparecchi, di comandi e di strumenti, fra loro coordinati, mediante i quali si esegue e si controlla un dato servizio o si esegue una data lavorazione (…) Nell’uso corrente il termine è talora usato (…) come sinonimo di apparecchio”. Mentre che, sempre secondo la stessa fonte, per attrezzo agricolo si intende un “arnese o strumento qualsiasi”, destinato per l’appunto all’utilizzo agricolo; definizione sotto la quale - palesemente - non rientrano né lo sperma né il contenitore azotato, fosse anche in combinazione tra loro, come invece preteso dagli appellanti. Contrariamente a quanto sostenuto dagli stessi non si ravvisa alcun elemento di arbitrarietà nel ragionamento sviluppato dal Pretore.

La valutazione del giudice di prima sede che nega l’adempimento di questa condizione si rivela quindi corretta, circostanza che (già da sola) giustifica il mancato riconoscimento della copertura assicurativa.

  1. Stabilito quanto sopra si potrebbe prescindere dall’entrare nel merito delle altre censure sollevate dagli appellanti. A titolo abbondanziale, vale nondimeno la pena osservare che neppure le contestazioni relative all’asserito adempimento della condizione dell’aiuto tra vicini paiono fondate. Nel concreto caso, la messa a disposizione del contenitore refrigerato è avvenuta nel contesto di una transazione commerciale nella quale G__________ __________ ha venduto a AP 1 una dose di sperma al prezzo di fr. 400.-; circostanza che - diversamente da quanto affermato dagli appellanti - porta a ritenere che la messa a disposizione del recipiente per conservare il liquido seminale durante il trasporto fosse un corollario alla compravendita e non un atto qualificabile di mutuo soccorso, il quale - per sua natura – deve fondarsi sulla gratuità dello scambio.

  2. Problematiche, ai fini della copertura assicurativa, si rivelano pure le circostanze della sopravvenienza del danno. Il danno di cui gli attori chiedono la riparazione si è infatti prodotto non durante l’”uso” del liquido seminale e del contenitore - come richiesto dalla polizza per quanto attiene alle macchine, agli attrezzi e ai veicoli agricoli - bensì durante il loro trasporto, eventualità espressamente esclusa dalla copertura (clausola B4.5). La tesi appellatoria secondo cui la formulazione di questa clausola farebbe riferimento a “cose oggetto di contratti di trasporto rientranti in operazioni commerciali più ampie” (appello, pag. 8) oltre a non essere sufficientemente motivata (consid. 7) non è suffragata da alcun elemento concreto e va pertanto rigettata.

  3. Da ultimo, è inoltre lecito chiedersi se G__________ __________ e AP 1 possano essere considerati “vicini” ai sensi della polizza, ritenuto che le loro aziende agricole distano una ventina di chilometri, questione che, nel concreto caso, può essere lasciata aperta facendo comunque difetto le altre premesse di copertura di cui si è detto ai consideranti che precedono.

  4. Alla luce di quanto esposto - accertato il mancato adempimento della condizione della riconducibilità del liquido biologico e del contenitore refrigerato alla nozione di attrezzo agricolo, rispettivamente di apparecchiatura agricola, della condizione dell’uso e di quella del mutuo soccorso - si può prescindere dall’entrare nel merito delle altre contestazioni sollevate da AP 1 e da AP 2.

La sentenza pretorile che nega la copertura assicurativa dell’evento in esame è pertanto corretta e va confermata.

  1. Ne discende che l’appello degli attori deve essere respinto. Le spese processuali della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 17'065.-, seguono la soccombenza degli appellanti, i quali rifonderanno alla controparte un’equa indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 96 e 106 CPC, la LTG e il RTar,

decide:

  1. L’appello 27 luglio 2022 di AP 1 e AP 2 è respinto.

  2. Le spese processuali di fr. 1'500.-, già anticipate dagli appellanti, restano a loro carico, in solido, con obbligo di versare alla controparte fr. 2’000.-, in solido, a titolo di ripetibili d’appello.

  3. Notificazione:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_002
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_002, 12.2022.96
Entscheidungsdatum
25.10.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026