Incarto n. 12.2022.92
Lugano 22 ottobre 2022/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti
vicecancelliera:
Bellotti
sedente per statuire nella causa – inc. n. OR.2017.4 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa – con petizione 15 febbraio 2017 da
AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2 )
contro
AP 1 AP 2 (patrocinati dall'avv. PA 1 )
con cui l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 61’845.- oltre interessi del 5% dal 19 ottobre 2016 nonché l’iscrizione definitiva di un’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori (già iscritta in via provvisoria il 17 novembre 2016) per tale importo a carico del fondo part. n. __________ RFD di __________;
domande avversate dai convenuti e che il Pretore ha parzialmente accolto con decisione 3 giugno 2022, condannando AP 1 ed AP 2, in solido, al pagamento di fr. 45'673.20 oltre interessi del 5% dal 19 ottobre 2016 in favore della AO 1 e disponendo, per tale somma, l'iscrizione dell'ipoteca legale definitiva a carico di quel fondo;
appellanti i convenuti che con atto di appello 14 luglio 2022 chiedono di riformare il giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente – siccome irricevibile – la petizione e di ordinare all'ufficiale dei registri di Mendrisio di cancellare l'ipoteca legale provvisoria degli artigiani e imprenditori iscritta il 17 novembre 2016, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attrice con risposta del 13 settembre 2022 postula la reiezione del gravame, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. Nel settembre 2015 l'arch. AP 1 ed AP 2, in qualità di committenti, hanno sottoscritto con l'impresa AO 1, in qualità di appaltatrice, un contratto di appalto avente per oggetto opere da capomastro destinate alla ristrutturazione di uno stabile sul fondo n. 1198 RFD di , comproprietà in ragione di un mezzo ciascuno dei coniugi H A__________, per un prezzo complessivo di fr. 122'343.80 (IVA esclusa). Il 6 ottobre 2016 la AO 1 ha trasmesso ai committenti una fattura finale a saldo di fr. 61'841.75 (fr. 211'841.75 [IVA inclusa] meno acconti per fr. 150'000.-).
B. Con istanza 20 ottobre 2016 la AO 1 ha chiesto, già in via supercautelare, al Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori (art. 837 cpv. 1 n. 3 CC) sul predetto fondo n. __________ per fr. 61'841.75 oltre interessi del 5% dal 19 ottobre 2016. Con decisione 21 ottobre 2016 il Pretore ha accolto l'iscrizione in via superprovvisionale (inc. CA.2016.62).
C. Con decisione 17 novembre 2016 il medesimo giudice ha poi confermato l'iscrizione in via provvisoria anche dopo il contraddittorio, ordinando all'ufficio dei registri di Mendrisio di mantenere l'annotazione "fino a 15 giorni dopo la decisione definitiva nella causa di merito per l'accertamento del credito e l'iscrizione dell'ipoteca legale definitiva, che dovrà essere introdotta entro il termine di 30 giorni, in difetto di che l'annotazione dell'ipoteca legale provvisoria verrà cancellata immediatamente". La decisione sulla tassa e le spese di complessivi fr. 380.- è stata rinviata al giudizio di merito (inc. SO.2016.652). Il 16 dicembre 2016 la AO 1 ha postulato, d'intesa con la controparte, una proroga di 30 giorni per "l'inoltro dell'azione di merito e del termine di validità della annotazione provvisoria dell'ipoteca legale". Richiesta accolta dal Pretore con ordinanza 19 dicembre 2016 e poi rinnovata – su nuova domanda 17 gennaio 2017 della AO 1 – per ulteriori 30 giorni il 18 gennaio 2017.
D. Con petizione 15 febbraio 2017 la AO 1 ha convenuto AP 1 ed AP 2 innanzi al medesimo Pretore per ottenere la loro condanna al pagamento di fr. 61'841.75 oltre interessi del 5% dal 19 ottobre 2016 e, per tale somma, l'iscrizione in via definitiva dell'ipoteca legale già annotata in via provvisoria.
E. Con risposta 22 settembre 2017 i convenuti si sono opposti alla petizione, postulandone la reiezione con conseguente cancellazione dell'ipoteca legale provvisoriamente iscritta. In estrema sintesi, essi hanno contestato l'esistenza di un credito residuo in favore dell'attrice, prospettando semmai un saldo a loro favore. Con replica 26 ottobre 2017 la AO 1 ha ribadito la propria posizione. Altrettanto hanno fatto i convenuti nella loro duplica del 6 dicembre 2017. Alle prime arringhe del 22 gennaio 2018 le parti hanno mantenuto il proprio punto di vista e hanno notificato prove.
F. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alle arringhe finali, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 6 aprile 2022 la AO 1 ha riaffermato le proprie richieste. Nel loro allegato dell'11 aprile 2022 AP 1 ed AP 2 hanno riproposto il rigetto della petizione, non senza rilevare l'irricevibilità della stessa per l'assenza di una conciliazione nell'azione creditoria e per la mancata annotazione nel registro fondiario delle proroghe nell'azione ipotecaria.
G. Con sentenza 3 giugno 2022 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando i convenuti al pagamento di fr. 45'673.20 oltre interessi del 5% dal 19 ottobre 2016 in favore dell'attrice e ordinando per tale importo l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori sulla particella n. __________. Le spese processuali di fr. 13'990.- (più fr. 380.- relative alla procedura d'iscrizione provvisoria) sono state poste per il 26% a carico dell'attrice e per il 74% a carico dei convenuti in solido, tenuti a rifondere alla controparte – sempre con vincolo di solidarietà – fr. 2'688.- per ripetibili ridotte.
H. Contro la sentenza appena citata AP 1 ed AP 2 sono insorti a questa Camera con un appello del 14 luglio 2022, con cui chiedono di riformare il giudizio impugnato nel senso di respingere in ordine – siccome irricevibile – la petizione e di ordinare all'ufficiale dei registri di Mendrisio la cancellazione dell'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori iscritta in via provvisoria il 17 novembre 2016, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con risposta del 13 settembre 2022 la AO 1 propone di respingere l'appello pure con protesta di spese e ripetibili di secondo grado.
Considerando
in diritto:
fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore superiore ai
fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Introdotto il 14 luglio 2022 contro la decisione impugnata (notificata il 14 giugno 2022) l'appello è cosi tempestivo. Come è tempestiva (in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC) la relativa risposta del 13 settembre 2022 (art. 312 CPC).
Appurato un credito residuo dell'attrice di fr. 45'673.20 (non più litigioso nel suo calcolo in questa sede), il Pretore si è quindi chinato sulla richiesta d'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori e sull'obiezione dei convenuti circa la mancata annotazione nel registro fondiario della proroga del termine per promuovere la relativa azione. Egli ha ricordato che il giudice può fissare un periodo determinato per la durata e la validità dell'iscrizione provvisoria (absolute Zeitbestimmung), nel qual caso, per essere valida, una proroga del termine deve essere annotata nel registro fondiario entro la scadenza originaria, altrimenti l'iscrizione provvisoria si estingue. In alternativa il giudice può anche stabilire che l'iscrizione provvisoria sarà valida fino alla definizione della procedura relativa all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale (relative Zeitbestimmung). In entrambi i casi – ha soggiunto il Pretore – il giudice deve inoltre fissare, se occorre, all'istante un termine per far valere giudizialmente la pretesa, ovvero per promuovere l'azione d'iscrizione definitiva (art. 961 cpv. 3 CC, art. 263 CPC per analogia). Fermo restando che il termine che stabilisce la validità dell'iscrizione provvisoria e quello impartito al beneficiario per fare valere il suo diritto in giustizia sono due cose differenti, il fatto di esigere l'annotazione a registro fondiario di un'eventuale proroga vale soltanto in relazione al primo termine e solo se la durata è fissata per un periodo determinato ma non anche per il termine per promuovere l'azione d'iscrizione definitiva. Ciò premesso, il Pretore ha rilevato che con il mantenimento dell'ipoteca legale provvisoria "fino a 15 giorni dopo la decisione definitiva nella causa di merito per l'accertamento del credito e l'iscrizione dell'ipoteca legale definitiva", la validità dell'iscrizione è stata fissata con un termine di tempo relativo, di modo che l'iscrizione è tuttora valida. Quanto al termine di 30 giorni assegnato all'istante per introdurre la causa di merito, pena la cancellazione dell'ipoteca legale provvisoria, il primo giudice ha accertato che questo termine è stato prorogato di 30 giorni (su richiesta congiunta delle parti) il 19 dicembre 2016 e di ulteriori 30 giorni il 18 gennaio 2017. Essendo giunto a scadenza tale termine al più presto il 16 febbraio 2017 e non dovendo esso essere annotato a registro fondiario, l'azione introdotta il 15 febbraio 2017 si rivela così per il primo giudice tempestiva e non osta all'iscrizione definitiva per l'importo accertato (pag. 15 a 18).
Gli appellanti contestano dipoi che il Pretore non avrebbe potuto intervenire d'ufficio senza contravvenire al divieto di formalismo eccessivo, non potendosi sostenere a loro avviso che la richiesta di esperire un tentativo di conciliazione per la pretesa creditoria costituisca un'esigenza fine a se stessa che complicherebbe inutilmente l'attuazione del diritto materiale. Seguendo l'opinione del Pretore – essi rilevano – tutto l'impianto conciliatorio si risolverebbe in un'inutile perdita di tempo. Da ultimo, i convenuti reputano irrilevante ai fini della decisione sulla ricevibilità della petizione che essi abbiano subito o meno un pregiudizio dal mancato tentativo di conciliazione, tale condizione – che non è contemplata dall'art. 59 cpv. 1 CPC – andando altrimenti estesa a tutti i presupposti processuali. Né gli appellanti comprendono come il Pretore abbia potuto interpretare la richiesta congiunta di proroga del termine per l'introduzione della causa di merito quale dimostrazione del fatto che essi non avrebbero subito alcun pregiudizio dall'omesso tentativo di conciliazione, il fallimento dei "tentativi privati delle parti di risolvere la controversia" rendendo ancor più necessario l'intervento di un conciliatore "istituzionale". La mancata conciliazione della pretesa creditoria determina così a mente degli appellanti l'irricevibilità della relativa domanda e il conseguente rigetto dell'intera petizione dal momento che l'azione creditoria è prodromica all'azione ipotecaria (pag. 5 a 8).
3.1 Che l'inesistenza di un presupposto processuale vada eccepita tempestivamente negli allegati scritti introduttivi in virtù della buona fede processuale e del divieto dell'abuso di diritto è un principio che il Pretore ha dedotto non tanto dalla citata giurisprudenza di questa Camera (sentenza inc. 12.2020.110 del 5 agosto 2021, consid. 3.3 e 3.4), quanto direttamente dalla giurisprudenza del Tribunale federale (STF 5A_347/2018 del 26 ottobre 2018, pubblicata in RSPC 1/2019 pag. 29 segg.) in cui l'Alta Corte ha voluto tenere conto dell'invito dottrinale a relativizzare la portata dei presupposti processuali conformemente alle circostanze e all'agire delle parti (loc. cit., consid. 3.2). Ora, con tale – esplicito – richiamo gli insorgenti non si confrontano nemmeno di scorcio, sicché al riguardo l'appello si rivela finanche irricevibile per carenza di motivazione. Comunque sia, anche nella menzionata sentenza del Tribunale federale si era trattato di valutare la compatibilità, sotto il profilo della buona fede processuale e dell'abuso di diritto, di un'obiezione, sollevata nel memoriale conclusivo a più di tre anni dall'inizio della causa, contro l'assenza di un'autorizzazione ad agire (consid. 3.2). E pure in quel frangente il Tribunale federale aveva constatato la correttezza della motivazione fondata sull'abusività della tardiva eccezione, rilevando che il principio dell'esame d'ufficio dei presupposti processuali non bastava per impedire l'invocazione dell'abuso di diritto (loc. cit., consid. 3.2.4 e 3.3).
3.2 Ciò premesso, le doglianze – testé esposte – degli appellanti cadono quindi interamente nel vuoto. Il fatto di avere, in maniera del tutto generica, chiesto al giudice, nella petizione e nella duplica, di verificare la sussistenza dei presupposti processuali non permette loro a ogni modo di sottrarsi al rimprovero di avere invocato, soltanto nel memoriale conclusivo, la mancata conciliazione. Quanto alla negazione che un giudizio di irricevibilità possa contravvenire al divieto del formalismo eccessivo se la procedura segue il proprio corso senza che una parte abbia invocato il vizio processuale in questione nei propri allegati di causa, gli appellanti perdono di vista, una volta di più, che anche tale argomentazione è tratta dalla ricordata sentenza in cui il Tribunale federale ha tenuto conto della posizione dottrinale (STF 5A_347/2018 del 26 ottobre 2018 consid. 3.2 con riferimento a Bohnet in: Commentaire romand, CPC, 2a edizione, n. 33 ad art. 59 CPC; cfr. pure Göksu in: CPC, Petit Commentaire, Basilea 2021, n. 8 ad art. 60). Né muta a tal riguardo il richiamo – di cui sfugge invero il senso – alla prospettata modifica dell'art. 198 lett. h CPC che prevede di esentare dall'obbligo di conciliazione – e quindi di prescindere dall'esigenza invocata dai convenuti medesimi – non solo le azioni da proporre entro un termine impartito dal giudice (conformemente alla situazione attualmente in vigore) ma anche quelle riunite con una simile azione nella misura in cui siano materialmente connesse (v. Messaggio concernente la modifica del Codice di diritto processuale civile svizzero del 26 febbraio 2020 in FF 2020 pag. 2462 e pag. 2496).
3.3 Ne discende che la decisione del Pretore di considerare tardiva e abusiva l'eccezione sollevata dai convenuti solo con il memoriale conclusivo (dopo oltre cinque anni) avverso l'introduzione diretta dell'azione condannatoria e di reputare quest'ultima ciò malgrado ricevibile resiste alla critica. Giova tuttavia precisare – per abbondanza e a scanso di equivoci – che nemmeno un'eventuale irricevibilità dell'azione condannatoria per mancato tentativo di conciliazione avrebbe in ogni caso pregiudicato anche l'esito della domanda di iscrizione definitiva dell'ipoteca legale, come credono erroneamente i convenuti (cfr. al riguardo II CCA del 5 agosto 2021, consid. 3.4).
4.1 Preliminarmente v'è da chiedersi – di nuovo – se l'eccezione di tardività sollevata dai convenuti soltanto con il memoriale conclusivo (a distanza di oltre cinque anni dall'avvio della causa) e dopo che gli stessi avevano aderito a una (prima) richiesta di proroga in vista di trattative non vada già scartata in ordine siccome intempestiva e contraria alla buona fede processuale. La questione può rimanere nondimeno irrisolta poiché, quand'anche fosse da esaminare nel merito, l'obiezione non sarebbe destinata a miglior sorte, per quanto si dirà in appresso.
4.2 Se accorda l'iscrizione provvisoria, il giudice ne stabilisce esattamente la durata e gli effetti, fissando – se occorre – un termine per far valere giudizialmente la pretesa (art. 961 cpv. 3 CC). Come ha già avuto modo di ricordare ancora recentemente il Tribunale federale, la durata dell'iscrizione provvisoria può essere stabilita in due modi: il giudice può definire un periodo determinato di validità oppure assegnare all'artigiano o imprenditore un termine per promuovere l'azione volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale, facendo così perdurare la validità dell'iscrizione provvisoria fino alla decisione finale di tale causa (DTF 143 III 555 consid. 2.1 con rinvii). Nel primo caso il termine assegnato dal giudice deve figurare nell'annotazione e se l'avente diritto non riesce a fare iscrivere l'ipoteca entro la data prevista, deve presentare una richiesta volta a prorogare la durata della validità dell'iscrizione provvisoria. Richiesta che deve essere formulata e, se accettata, annotata prima della scadenza del termine originario (Steinauer, Les droits réels, vol. III, 5a edizione, pag. 360 n. 4542 con riferimenti). Nel secondo caso, invece, il giudice rinuncia a fissare una durata di validità precisa per l'iscrizione provvisoria e ove l'azione sia promossa entro il termine (prorogabile: art. 144 cpv. 2 CPC) fissato, l'iscrizione provvisoria rimane valida fino al giudizio sull'iscrizione definitiva (Steinauer, op. cit., n. 4543 con richiami; Thurnherr in: Basler Kommentar, ZGB II, 6a edizione, n. 36 ad art. 839/840 CC).
Ora, nella sentenza del 17 novembre 2016 il Pretore ha – pacificamente – optato per la seconda possibilità, avendo egli rinunciato a fissare un periodo determinato di validità. E che in simili circostanze una proroga del termine per avviare l'azione volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale debba – per essere valida – essere ugualmente annotata a registro fondiario è un'opinione fallace degli appellanti. Se infatti il Pretore – come nella fattispecie – ha limitato l'annotazione in maniera relativa, avendo vincolato la validità dell'iscrizione provvisoria a un evento futuro la cui sopravvenienza al momento del giudizio non era determinata né determinabile secondo il calendario, la sua durata non si evince direttamente dall'iscrizione a registro fondiario (Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 4a edizione, pag. 499 n. 1571). Allo stesso modo neppure una proroga del termine per l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale dev'essere dunque annotata nel registro fondiario per risultare valida (cfr. Bohnet, L'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en procédure suisse in: Le nouveau droit de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs – fond et procédure, Basilea 2012, pag. 60 n. 31).
4.3 Non si disconosce che la sentenza della prima Camera civile del Tribunale d'appello invocata dagli appellanti (inc. 11.1995.190 del 2 febbraio 1996) potrebbe, a prima vista, indurre a sostenere la tesi contraria. Sta di fatto che tale precedente è isolato, oltre che datato, e rinvia alla giurisprudenza elaborata dal Tribunale federale per i casi – opposti a quello in esame – in cui il giudice fissa un periodo determinato di validità dell'iscrizione provvisoria (loc. cit., consid. 2b con riferimento a DTF 98 Ia 241, 60 I 296 e 53 II 216). A parte ciò, la giurisprudenza recente della medesima prima Camera civile fuga ogni dubbio residuo. Nella sentenza inc. 11.2019.115 del 5 ottobre 2020, statuendo sulla tempestività di un'azione volta all'iscrizione definitiva di un'ipoteca legale dopo che il Pretore aveva disposto – come nel caso in rassegna – il mantenimento dell'iscrizione provvisoria “fino a 15 giorni dopo la decisione definitiva nella causa di merito", aveva fissato il termine per l'avvio della causa di merito in 60 giorni e aveva prorogato quest'ultimo termine, detta Camera ha precisato che il giudice può prorogare quel termine, purché la richiesta di proroga – che inibisce la decorrenza del termine – preceda la scadenza del medesimo (loc. cit., consid. 5 e consid. 8; nello stesso senso: RtiD II-2019 pag. 691 n. 16c, I-2018 pag. 695 consid. 5 e da ultimo: sentenza inc. 11.2020.9 del 29 marzo 2021 consid. 6 e 7). A prescindere da un'annotazione – non necessaria – della proroga nel registro fondiario.
4.4 Ciò posto, nemmeno gli appellanti revocano – giustamente – in dubbio che le due proroghe del 19 dicembre 2016 e del 18 gennaio 2017 sono state richieste ed emanate tempestivamente e che il termine per promuovere la causa intesa all'iscrizione definitiva è scaduto al più presto (a prescindere da una sospensione dei termini in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. c CPC; sulla questione cfr. I CCA del 5 ottobre 2020, inc. 11.2019.115 consid. 7) il 16 febbraio 2017. La decisione del Pretore di ritenere tempestiva l'azione introdotta il 15 febbraio 2017 merita pertanto di essere confermata.
Se ne conclude che l'appello vede la sua sorte segnata. Gli oneri processuali della procedura d'appello, calcolati su un valore litigioso di fr. 45'673.20, seguono la soccombenza dei convenuti (art. 106 cpv. 1 CPC) che rifonderanno alla controparte ripetibili di fr. 3'000.- stabilite sulla base dell'art. 11 RTar.
Il valore litigioso determinante ai fini di un'eventuale impugnazione dinanzi al Tribunale federale supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.- prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
Nella misura in cui è ricevibile, l’appello 14 luglio 2022 di AP 1 ed AP 2 è respinto.
Le spese processuali di fr. 4'000.- sono poste a carico degli appellanti, in solido, che rifonderanno alla controparte, sempre in solido, fr. 3'000.- per ripetibili.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).