Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 05.10.2022 12.2022.89

Incarto n. 12.2022.89

Lugano 5 ottobre 2022/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini, presidente,

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa a procedura sommaria - inc. n. SO.2022.307 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord - promossa con notificazione (recte: istanza) 21 aprile 2022 da

AO 1

contro

AP 1 rappr. da RA 1

chiedente l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta, ossia della succursale estera, che era priva di una valida rappresentanza in Svizzera;

nell’ambito della quale il Pretore, con decisione 22 giugno 2022, ha pronunciato lo scioglimento della convenuta e ne ha ordinato la messa in liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;

appellante la convenuta con appello 1° luglio 2022, con cui ha dichiarato di opporsi al giudizio pretorile;

viste le osservazioni 13 settembre 2022 dell’istante;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con notificazione (recte: istanza) 21 aprile 2022 AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord la società AP 1chiedendo che nei confronti della stessa, ossia della succursale estera, che era priva di una valida rappresentanza in Svizzera (art. 160 cpv. 2 LDIP, cfr. doc. A), e invano diffidata, con raccomandata dell’11 febbraio 2022 (doc. B), a sanare la lacuna e a notificare la relativa iscrizione nel registro di commercio entro 30 giorni (art. 939 cpv. 1 CO), fossero adottate le misure necessarie (art. 939 cpv. 2 CO);

che il 27 aprile 2022 il Pretore ha assegnato alla convenuta un ultimo termine di 30 giorni per ripristinare la situazione legale (nominare una persona domiciliata in Svizzera che potesse rappresentare la società), pena il suo scioglimento e la sua messa in liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;

che, preso atto che la convenuta aveva lasciato trascorrere infruttuosamente il termine, con decisione 22 giugno 2022 il Pretore ha pronunciato il suo scioglimento, ha ordinato la sua messa in liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento e ha posto a suo carico le spese processuali di CHF 100.-, incaricando altresì l’istante di procedere alle necessarie pubblicazioni;

che con l’appello 1° luglio 2022, che qui ci occupa, la convenuta ha dichiarato di opporsi al giudizio pretorile, siccome il Gruppo __________ “intende richiedere lo scioglimento volontario della AP 1, per cessata attività tramite delibera della Holding che detiene il 100% della casa madre __________”, “ha la volontà di procedere secondo le normative applicabili alla messa in liquidazione con delibera degli azionisti che tuttavia non hanno possibilità di far intervenire la casa madre __________ __________” e “intende, tramite la sottoscritta Fiduciaria, di richiedere all’Ufficio del registro di commercio di poter richiedere la messa in liquidazione con delibera della __________”;

che con osservazioni 13 settembre 2022, l’istante, dopo aver rilevato che le lacune organizzative della convenuta non erano state sanate, si è rimesso al prudente giudizio di questa Camera;

che nel caso di specie l’appello della convenuta è irricevibile, atteso che la stessa, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha spiegato le ragioni di fatto e di diritto per cui la decisione pretorile sarebbe stata errata e con ciò da annullare o riformare: gli intendimenti da lei evocati a sostegno della sua opposizione, che per altro nemmeno risultano essere stati nel frattempo messi in atto, non contengono in effetti alcuna censura al giudizio pretorile;

che ad ogni buon conto, il gravame sarebbe stato da respingere anche nel merito, essendo incontestabile che la decisione del Pretore di pronunciare lo scioglimento della convenuta e di ordinarne la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento era ineccepibile: l’istruttoria ha in effetti permesso di accertare che la convenuta, in modo del tutto inspiegabile e incomprensibile, non aveva reagito né alle richieste dell’istante di ripristinare la situazione legale formulata con la raccomandata dell’11 febbraio 2022 (doc. B), né tanto meno alla diffida pretorile 27 aprile 2022 con cui le era stato assegnato un ultimo termine per agire in tal senso, accompagnato dall’esplicita comminatoria del suo scioglimento e della sua liquidazione, per cui da questo comportamento il giudice di prime cure poteva senz’altro presumere che la stessa neppure avrebbe dato seguito a eventuali provvedimenti meno severi, quali la nomina dell’organo mancante (TF 8 luglio 2013 4A_158/2013 consid. 2.1.6, 29 luglio 2013 4A_706/2012 consid. 2.2.2, 16 dicembre 2013 4A_354/2013 consid. 2.1.3);

che oltretutto la convenuta neppure ha poi provveduto a ripristinare la situazione di legalità nelle more della causa, anche solo nella procedura ricorsuale (ciò che, in base alla dottrina e alla giurisprudenza, sarebbe idoneo ad evitare lo scioglimento della società che presentava lacune nell’organizzazione, cfr. Lorandi, Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi, Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p. 91; DTF 136 III 369 consid. 11.4.3), nonostante abbia avuto a disposizione ben 3 mesi;

che le spese processuali della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di EUR 20'000.-, pari al capitale sociale della sede principale della convenuta (doc. A; TF 19 agosto 2010 4A_315/2010 consid. 2, 8 luglio 2010 4A_278/2010 consid. 6, 22 giugno 2010 4A_106/2010 consid. 6, SJ 132 I p. 541), seguono la soccombenza (art. 106 CPC), ritenuto che non si attribuiscono ripetibili all’istante, che per altro si è rimessa al giudizio del tribunale e nemmeno le ha protestate;

che non ponendo la causa questioni di principio o di rilevante importanza, il presente giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).

Per questi motivi

richiamati, per le spese, l’art. 106 CPC e la LTG

decide:

  1. L’appello 1° luglio 2022 di AP 1, è irricevibile.

  2. Le spese processuali di CHF 400.- sono poste a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

  3. Notificazione:

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a CHF 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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