Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 06.09.2022 12.2022.88

Incarto n. 12.2022.88

Lugano 6 settembre 2022/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti

vicecancelliera:

Bellotti

sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2021.840 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud - promossa con segnalazione 28 ottobre 2021 dall’

Ufficio del registro di commercio, Biasca

contro

AP 1

Parti interessate:

R__________ C__________ entrambi rappresentati dall’avv. PA 1

P__________ L__________ entrambi rappresentati dall’avv. PA 2

PI 1

chiedente l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta, priva di un valido domicilio legale;

nell’ambito della quale il Pretore, con decisione 28 dicembre 2021, ha dapprima disposto la nomina di un commissario (avv. PI 1) onde provvedere alla gestione corrente di AP 1, e nel seguito, con decisione 20 giugno 2022, ha revocato tale incarico e pronunciato lo scioglimento della società, ordinandone la messa in liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;

e ora sull’appello 30 giugno 2022 presentato dall’avv. PA 1 per conto della società, con cui ha chiesto in via cautelare di fare ordine al commissario di versare entro il 9 settembre 2022 (previa ricezione dei fondi necessari e sottoscrizione di una relativa dichiarazione di postergazione) € 24'772.50 alla società partecipata __________ Srl secondo lo scritto 10 giugno 2022 dell’amministratore unico __________ e in via principale di annullare lo scioglimento societario e nominare piuttosto un amministratore con i compiti di gestire l’attività corrente, chiedere la liberazione del capitale azionario non ancora versato e confermare la sottoscrizione dell’aumento di capitale di __________ Srl, il tutto con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;

viste le osservazioni 3 agosto 2022 dell’avv. PA 2 (patrocinatore dei due azionisti di minoranza della società P__________ e L__________) e quelle 22 luglio 2022 e 9 agosto 2022 dell’avv. PI 1, i quali si sono opposti al gravame;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

A. Costatata una lacuna organizzativa della società AP 1 (doc. A), priva di un valido domicilio legale nel luogo della sua sede (art. 2 lett. b e 117 ORC), l'Ufficio del registro di commercio (qui di seguito: “URC”) l’ha invano diffidata, dapprima tramite raccomandata 16 giugno 2021 (non ritirata, cfr. doc. B e C), e in seguito tramite pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (“FUSC”) del 26 agosto 2021 (doc. D) a ripristinare la situazione legale e a notificare la pertinente iscrizione entro il termine di 30 giorni, menzionando le prescrizioni determinanti e le conseguenze giuridiche nel caso della loro violazione (art. 939 CO).

B. In assenza di riscontri, con notificazione 28 ottobre 2021 l’URC ha deferito il caso al giudice, come previsto dall’art. 939 cpv. 2 CO.

C. In data 3 novembre 2021 il Pretore ha assegnato alla società un termine di 15 giorni per presentare delle eventuali osservazioni scritte. Con scritto 19 novembre 2021 l’avv. PA 1, così incaricata da R__________ (amministratore unico dimissionario ancora iscritto a RC) e da C__________ (nuovo amministratore non ancora iscritto), ha chiesto e ottenuto una proroga del suddetto termine sino al 10 dicembre 2021, trasmettendo altresì, lo stesso giorno e con successivo complemento 22 novembre 2021, la relativa procura 19 novembre 2021 sottoscritta da questi ultimi.

D. Con osservazioni 10 dicembre 2021 l’avv. PA 1 ha preso posizione sulla segnalazione, evidenziando in particolare l’esistenza di un insormontabile contrasto fra R__________ e C__________ (azionisti di maggioranza) da una parte, e P__________ e L__________ (azionisti di minoranza) dall’altra, la vigente impossibilità per il (nuovo) consiglio di amministrazione (peraltro rimasto privo di una persona domiciliata in Svizzera che potesse validamente rappresentare la società ai sensi dell’art. 718 cpv. 4 CO) di essere iscritto a RC e più in generale di agire e sanare le lacune societarie, e la conseguente necessità di nominare in via giudiziale un amministratore o commissario ai sensi dell’art. 731b CO.

E. Con replica 20 dicembre 2021 l’URC ha ribadito l’esistenza di lacune societarie, rimettendosi al giudizio del Pretore. Con scritto 27 dicembre 2021 l’avv. PA 1 si è riconfermata nelle proprie posizioni, rilevando l’agire contrario alla buona fede degli azionisti di minoranza.

F. Con decisione 28 dicembre 2021 il Pretore, in applicazione dell’art. 731b cpv. 1bis cifra 2 CO, ha nominato l’avv. PI 1 quale commissario di AP 1, con il compito di provvedere alla gestione corrente della società, ha stabilito in via provvisoria il domicilio legale societario presso il medesimo (Via __________, ), ha precisato che il relativo mandato sarebbe stato a carico della società (ritenuto che in caso di mancato pagamento quest’ultima sarebbe stata sciolta) e sarebbe durato sino alla nomina di un nuovo amministratore e alla determinazione di un nuovo valido domicilio legale da parte dell’assemblea degli azionisti (ma al più tardi sino al 31 dicembre 2022), nonché ha ordinato la cancellazione dal Registro di commercio di R quale amministratore unico. Il tutto con seguito delle spese processuali (fr. 200.-) a carico di AP 1. Il 7 febbraio 2022, il medesimo giudice ha imposto a AP 1 il pagamento di un anticipo di fr. 7'500.- a copertura dell’onorario del commissario.

G. Con due scritti 26 febbraio 2022 e 10 marzo 2022 l’avv. PA 2, in nome e per conto di P__________ e L__________, azionisti di minoranza della società nella misura del 45%, ha presentato delle osservazioni in relazione alla situazione societaria, evidenziando che l’unica misura atta a risolvere la situazione era a suo modo di vedere lo scioglimento di AP 1. Egli ha altresì rilevato che l’avv. PA 1 non poteva patrocinare quest’ultima (la quale era priva di un regolare e funzionante organo amministrativo dal 17 maggio 2021 e non le ha mai conferito un mandato), bensì casomai solo i due azionisti di maggioranza personalmente, e ha chiesto di essere coinvolto nella procedura.

H. Con scritto 21 marzo 2022, il Pretore ha fra le altre cose concesso all’avv. PA 2 l’accesso agli atti e sottolineato che l’avv. PA 1 è intervenuta in causa indicando di patrocinare una parte degli azionisti, ritenuto che questi ultimi erano senz’altro legittimati a partecipare alla procedura.

I. Il 3 giugno 2022 il commissario ha presentato al Pretore il suo rapporto intermedio, chiedendogli se potesse o meno avallare la proposta ricevuta da una società partecipata (__________ Srl) di sottoscrivere un aumento di capitale azionario nonché di indicargli se e in che misura notificare a RC le delibere assembleari, di confermare la sua nota d’onorario intermedia e di poter ottenere un secondo acconto di fr. 7'500.- per lo svolgimento del suo incarico.

J. Con decisione supercautelare 3 giugno 2022 il Pretore non ha autorizzato il commissario a procedere alla sottoscrizione dell’aumento di capitale a meno che l’importo dell’aumento fosse integralmente garantito con versamento del corrispettivo sul suo conto cliente e ha assegnato agli avv. PA 1 e PA 2 un termine di 10 giorni per esprimersi in merito al rapporto intermedio, ciò che questi hanno fatto rispettivamente in data 15 giugno 2022 e 16 giugno 2022.

K. Con comunicazione 28 giugno 2022 il commissario ha informato il Pretore delle delibere prese dall’assemblea generale straordinaria di AP 1 del 31 maggio 2022 (adeguamento degli statuti, mantenimento della sede sociale a __________, con nuovo recapito in Via __________).

L. Con decisione 17 giugno 2022 il Pretore ha revocato la nomina dell’avv. PI 1 quale commissario della società (dispositivo n. 1), fatto ordine al medesimo, quale atto residuale del suo mandato, di comunicare al Registro di commercio le delibere assembleari del 31 maggio 2022 per la relativa iscrizione (dispositivo n. 2), approvato la sua nota intermedia (fr. 7'836.- IVA esclusa) invitandolo a trasmettergli la nota professionale finale per approvazione e ribadendo che le sue spese restavano a carico di AP 1 (dispositivo n. 3), pronunciato lo scioglimento della società e la sua messa in liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento ai sensi dell’art. 731b cpv. 1bis n. 3 CO (dispositivi n. 4 e 5) e posto a carico della medesima le spese giudiziarie di complessivi fr. 500.- (dispositivo n. 6).

M. Con appello 30 giugno 2022 l’avv. PA 1, in nome e per conto di AP 1, ha chiesto in via cautelare di fare ordine al commissario di versare entro il 9 settembre 2022 (previa ricezione dei fondi necessari e sottoscrizione di una relativa dichiarazione di postergazione) € 24'772.50 alla società partecipata __________ Srl secondo lo scritto 10 giugno 2022 dell’amministratore unico __________ e in via principale di annullare i dispositivi pretorili n. 1, 4, 5 e 6 come pure di nominare un nuovo amministratore con i compiti di gestire l’attività corrente societaria, chiedere la liberazione del capitale azionario non ancora versato e confermare la sottoscrizione dell’aumento di capitale di __________ Srl, il tutto con protesta di spese e ripetibili.

N. Con scritto 6 luglio 2022 il presidente di questa Camera ha chiesto all’avv. PA 1 di produrre la procura con la quale le è stato conferito l’incarico di presentare il summenzionato atto in nome di AP 1. In data 13 luglio 2022 la suddetta legale ha prodotto la già summenzionata procura 19 novembre 2021 sottoscritta da R__________ e C__________.

O. Con scritto 22 luglio 2022 l’avv. PI 1 ha riassunto la difficile situazione societaria attuale e chiesto di essere informato sul seguito della procedura di appello, postulando nuovamente la revoca dalla sua funzione di commissario.

P. Con risposta all’appello 3 agosto 2022 l’avv. PA 2, per conto di P__________ e L__________, ha chiesto di dichiarare l’appello irricevibile o di respingere le relative richieste (cautelari e di merito), con protesta di spese e ripetibili. Con scritto di pari data, l’URC ha rilevato di non avere particolari osservazioni. Con separata risposta 9 agosto 2022, l’avv. PI 1 si è pure opposto al gravame, contestandone l’ammissibilità e postulando in via preliminare di ottenere dalla parte appellante il versamento di un anticipo in suo favore di fr. 15'000.- a copertura delle sue spese rimaste scoperte e perduranti oltre la pronuncia della decisione impugnata (visto l’effetto sospensivo dell’appello) e delle incombenze finanziarie più immediate della società, e in via principale la conferma del giudizio pretorile.

Q. Delle argomentazioni delle parti si dirà, per quanto di rilievo, nei considerandi di diritto.

E considerato

in diritto:

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che le decisioni finali di prima istanza sono impugnabili mediante appello, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). La presente fattispecie ha per oggetto una decisione finale e un valore litigioso pacificamente superiore a fr. 10'000.- (e corrispondente in concreto a fr. 100'000.-, v. consid. 9), sicché tali condizioni sono adempiute.

Il gravame, tempestivamente inoltrato nell’ambito di una procedura sommaria entro il termine di 10 giorni dalla notifica della decisione impugnata, è pure tempestivo (art. 250 lett. c n. 6 e 314 cpv. 1 CPC).

Quale ulteriore presupposto processuale, da esaminare d’ufficio dal giudice in ogni stadio della causa (art. 59 e 60 CPC), occorre chinarsi sulla legittimazione alla rappresentanza contrattuale dell’avv. PA 1, quale aspetto della capacità di postulazione e della capacità processuale.

Ogni parte con capacità processuale può farsi rappresentare nel processo (art. 68 cpv. 1 CPC). Ciò presuppone il valido conferimento di un mandato. Qualora a conferire il potere di rappresentanza sia una persona giuridica, è necessario che le persone firmatarie della procura siano legittimate ad agire in tal senso in nome e per conto della società. Il giudice deve verificare d’ufficio la legittimazione del rappresentante e dunque la sua capacità di stare in lite, accertando in particolare l’esistenza di una procura (art. 68 cpv. 3 CPC), che dev’essere chiara, inequivocabile, speciale e attuale. Dalla medesima deve in particolare emergere in modo chiaro l’effettiva volontà di una parte di stare in lite nei confronti di una determinata controparte nell’ambito di una determinata fattispecie. In caso di omissione (nel produrla agli atti oppure nel firmarla), oppure ancora qualora il giudice nutra dei dubbi sull’effettivo conferimento della procura, sul suo contenuto o sulla sua estensione, quest’ultimo deve sollecitare i necessari chiarimenti e/o impartire alla parte un termine per sanare il vizio (art. 132 cpv. 1 CPC), anche mediante una ratifica a posteriori, se la lacuna è frutto di un errore e non di un agire deliberato. Altrimenti, gli atti eseguiti dal patrocinatore sprovvisto della capacità di rappresentanza devono essere dichiarati irricevibili (STF 5A_460/2017 dell'8 agosto 2017 consid. 3.3.2, 4D_2/2013 del 1° maggio 2013 consid. 3.1, 5A_15/2009 del 2 giugno 2009 consid. 4.1; IICCA del 13 agosto 2018, inc. 12.2016.70, consid. 2.2.1; Trezzini, in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 1, n. 28, 32 seg. e 40 seg. ad art. 68 CPC).

Nel caso concreto, l’avv. PA 1 ha inoltrato un appello in nome e per conto di AP 1. Dopo essere stata invitata a chiarire la sua facoltà di rappresentanza mediante produzione della relativa procura, la medesima si è come detto limitata a presentare anche in questa sede la procura sottoscritta in data 19 novembre 2021 da R__________ e C__________. La questione volta a sapere se essi, in quel momento, potessero validamente rappresentare la società (segnatamente alla luce delle problematiche societarie sopra evidenziate), non necessita di essere approfondita, per i motivi che seguiranno.

In primo luogo, detta procura risulta conferita a titolo personale dai due azionisti, e non menziona in alcun modo un agire di questi ultimi in rappresentanza della società. D’altronde, come peraltro già evidenziato dai due azionisti di minoranza in primo grado (scritti 26 febbraio 2022 e 10 marzo 2022) e in questa sede (risposta all’appello 3 agosto 2022), l’avv. PA 1 è intervenuta nella procedura indicando di patrocinare i due azionisti di maggioranza e non la società (v. ad esempio i suoi scritti del 19 novembre 2021, 10 dicembre 2021 e 15 giugno 2022). Già questo conduce a negare la facoltà di rappresentanza della patrocinatrice. Ciò indipendentemente dal fatto che il Pretore l’abbia in prima sede impropriamente indicata quale patrocinatrice di AP 1 per poi evidenziare, nel dispositivo n. 7 della decisione impugnata, la sua rappresentanza in favore degli azionisti di maggioranza, distinzione fondamentale di cui un avvocato avrebbe dovuto tenere conto.

In secondo luogo, come sopra riassunto, la procedura innanzi al Pretore è stata avviata a fronte di una situazione di palese blocco societario (“Deadlock” o “Pattsituation”) dovuto alla contrapposizione fra i due azionisti di maggioranza e quelli di minoranza, che impossibilitava l’agire del consiglio di amministrazione (oltretutto non composto correttamente per il mancato ossequio dell’art. 718 cpv. 4 CO). Ciò già escludeva la possibilità per il CdA di esprimere la volontà societaria nonché la possibilità per un legale di rappresentare una parte dell’azionariato e al contempo la società (per il concreto rischio di un conflitto d’interessi) e ha condotto, in data 28 dicembre 2021, alla nomina dell’avv. PI 1 quale commissario come pure alla cancellazione dal Registro di commercio di R__________ quale amministratore unico. Ne deriva che AP 1, nel periodo che qui interessa, poteva essere validamente rappresentata solamente dal suo commissario, come dal medesimo correttamente evidenziato nelle sue osservazioni all’appello. In una simile situazione, qualsiasi eventuale procura originariamente conferita in nome e per conto della società avrebbe in ogni caso perso attualità, laddove gli azionisti, direttamente interessati dalla procedura in questione e dal suo esito, erano invece senz’altro legittimati a parteciparvi in proprio nome (DTF 142 III 629).

Per tutti questi motivi, l’avv. PA 1 difetta della facoltà di rappresentanza di AP 1. Ne discende che l’appello da lei (intenzionalmente) presentato per conto della medesima non è sorretto da una valida procura. Anche una ratifica a posteriori dell’atto è da escludere, dal momento che l’avv. PI 1, con le sue osservazioni 9 agosto 2022, si è fermamente opposto all’impugnativa, postulando la conferma della decisione di primo grado. Di conseguenza, l’appello dev’essere dichiarato irricevibile.

La conferma della decisione di prima sede rende priva d’oggetto la richiesta del commissario di essere sollevato dal proprio mandato. Quanto al suo onorario, con la decisione impugnata (dispositivo n. 3) il Pretore l’ha invitato a presentargli la sua nota finale per approvazione, laddove la questione esula dalla presente procedura di appello. Tenuto conto del suo ruolo quale unico rappresentante della società, questa Camera ritiene di assegnargli, in equità, un’indennità per il dispendio causatogli dalla partecipazione alla procedura, alla luce del suo interesse a prendere posizione e del suo coinvolgimento nelle varie tematiche oggetto d’impugnativa. Parimenti vengono riconosciute ripetibili agli azionisti di minoranza quali parti accessorie, che si sono fatti patrocinare da un legale e sono direttamente interessati dall’esito del giudizio (DTF 142 III 629 consid. 2.1 e 2.3.7).

Le spese giudiziarie vanno calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 100’000.-, pari al capitale nominale di AP 1 risultante a registro di commercio (STF 4A_315/2010 del 19 agosto 2010 consid. 2 e 4A_278/2010 dell’8 luglio 2010 consid. 6; IICCA del 29 ottobre 2019, inc. n. 12.2019.71) e seguono la soccombenza (art. 106 CPC). Nel caso di specie, non giustificandosi un aggravio delle spese a carico di AP 1, la quale non ha mai espresso la volontà di appellare la decisione di primo grado, le spese devono forzatamente essere poste a carico dell’avv. PA 1 (art. 106 cpv. 3 e 108 CPC). Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 9 cpv. 1 e 13 LTG e visto il tema limitato della presente decisione, possono essere contenute in fr. 1’000.-. Considerati il dispendio di tempo e l’esito del giudizio (v. art. 13 RTar), l’indennità attribuita all’avv. PI 1 viene quantificata in fr. 800.- e quella spettante agli azionisti di minoranza in complessivi fr. 2'000.-.

Per questi motivi,

richiamati, per le spese, gli art. 106 e 108 CPC, la LTG e il RTar,

decide:

I. L’appello 30 giugno 2022 dell’avv. PA 1 è irricevibile.

II. Le spese processuali d’appello di fr. 1'000.- sono a carico dell’avv. PA 1, che rifonderà all’avv. PI 1 fr. 800.-, e a P__________ e L__________ complessivi fr. 2'000.- a titolo di indennità di secondo grado.

III. Notificazione:

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio- Sud

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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