Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 28.07.2022 12.2022.87

Incarto n. 12.2022.86 12.2022.87

Lugano 28 luglio 2022/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti

vicecancelliera:

Federspiel Peer

sedente per statuire nella causa – inc. n. OR.2020.28 della Pretura del Distretto di Bellinzona – promossa con petizione 15 ottobre 2020 da

CO 1 rappresentata dalla madre e patrocinata dall' PA 2

contro

IS 1 patrocinata dall' PA 1

con cui l'attrice ha chiesto l’accertamento dell’inesistenza del debito di fr. 86'358.40 oltre interessi del 5%, l’annullamento della relativa esecuzione di cui al PE n. __________16 dell’UE di Bellinzona (art. 85a cpv. 1 LEF) come pure la sospensione provvisoria di tale esecuzione in via (super)cautelare (art. 85a cpv. 2 LEF);

domande avversate dalla convenuta con osservazioni 4 novembre 2020, 22 gennaio e 15 aprile 2021 e contestuale richiesta di ammissione al gratuito patrocinio;

visti il decreto cautelare 20 ottobre 2021, con cui il Pretore ha provvisoriamente sospeso la suddetta esecuzione, e la decisione di merito del 18 maggio 2022 con cui il Pretore ha infine accolto la petizione e accordato alla convenuta il beneficio del gratuito patrocinio;

appellante la convenuta con atto di appello 22 giugno 2022, con cui chiede di annullare la decisione impugnata nel senso di riattivare la procedura esecutiva n. __________16 dell’UE di Bellinzona, con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado, e di ammetterla al beneficio del gratuito patrocinio per la procedura di appello;

appello che non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

A. In esito a una procedura a protezione dell'unione coniugale avviata il 2 maggio 2002 da IS 1 nei confronti del marito R__________ , con sentenza del 26 marzo 2004 (inc. n. 11.2003.40) la prima Camera civile del Tribunale d'appello, in parziale accoglimento di un appello presentato da quest'ultimo avverso un decreto cautelare emesso il 17 marzo 2003 dal Pretore del Distretto di Bellinzona, ha fra l'altro obbligato il marito a versare dal 16 aprile 2003 contributi alimentari di fr. 4'015.- mensili per la moglie e di fr. 1'670.- mensili per la figlia A (1997), assegni familiari compresi, con la precisazione che “nel caso in cui assumesse direttamente gli oneri ipotecari gravanti l’abitazione coniugale di __________ (particella n. __________ RFD), PI 1 potrà compensarne il versamento fino a concorrenza di fr. 1'532.– mensili, deducendo l’importo dal totale dovuto a moglie e figlia”.

B. Con decreto cautelare del 5 aprile 2006 il Pretore del Distretto di Bellinzona, accogliendo parzialmente un'istanza 27 gennaio 2006 del marito, ha ridotto dal 1° febbraio 2006 i contributi alimentari per la moglie a fr. 3'305.- mensili e per A__________ a fr. 1'258.- mensili. Un appello presentato dalla moglie il 20 aprile 2006 è stato parzialmente accolto dalla prima Camera civile del Tribunale d'appello che, con sentenza del 28 dicembre 2012 (inc. n. 11.2006.41), ha adeguato – dal 1° febbraio 2006 – il contributo alimentare per la moglie a fr. 3'688.- mensili e quello per A__________ a fr. 1'352.- mensili (assegni familiari compresi), con la precisazione che “nella misura in cui assume direttamente gli oneri ipotecari e assicurativi gravanti l’abitazione coniugale di __________ (particella n. __________ RFD), R__________ __________ può compensarne il versamento fino a concorrenza di fr. 890.– mensili, deducendo l’importo dal totale dovuto a moglie e figlia”.

C. Nel frattempo il 16 marzo 2007 (inc. n. OA.2005.61) il Pretore del Distretto di Bellinzona ha sciolto per divorzio il matrimonio tra PI 1 e CO 1 fissando un contributo alimentare per la moglie fino al 30 aprile 2013 di fr. 3305.– mensili ridotto progressivamente a fr. 2265.– mensili e un contributo di mantenimento scalare per A__________ da fr. 1258.– mensili a fr. 2230.– mensili fino alla maggiore età o al termine di una formazione professionale appropriata. Contestualmente egli ha modificato con effetto immediato i contributi provvisionali per madre e figlia, fissandoli negli stessi importi stabiliti per il merito. Un appello introdotto dalla moglie il 23 aprile 2007 è stato dichiarato irricevibile, siccome tardivo, il 28 dicembre 2012 dalla prima Camera civile del Tribunale d'appello nella misura in cui concerneva i contributi provvisionali (inc. 11.2007.62).

D. Intanto R__________ __________ è deceduto il 20 aprile 2011 e la sua altra figlia RE 1, nata il 21 gennaio 2006 dalla relazione con RA 1, è stata riconosciuta erede universale della successione.

E. Con precetto esecutivo n. __________16 emesso il 22 ottobre 2018 dall’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 96'358.40 oltre agli interessi del 5% dal 1° febbraio 2013 per contributi alimentari non pagati, indicando quale titolo del credito la “decisione 26 marzo 2004 inc. 11.2003.40 e 28 dicembre 2012 inc.11.2007.62 e 11.2006.41 della Prima Camera civile del Tribunale d’appello”. Avendo RE 1 interposto opposizione, con istanza del 18 dicembre 2018 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Con decisione del 19 febbraio 2020, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione per fr. 86'358.50 oltre agli interessi di mora del 5% dal 22 ottobre 2018. Un reclamo interposto il 26 febbraio 2020 da IS 1 è stato respinto il 19 agosto 2020 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello (inc. n. 14.2020.26).

F. Con petizione 15 ottobre 2020 CO 1 ha convenuto IS 1 dinanzi al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere l'accertamento dell'inesistenza del debito di fr. 86'358.50 oltre interessi (facendo valere la sua estinzione per compensazione con quanto pagato, dapprima da R__________ __________ fino al suo decesso e poi da lei medesima fino al marzo del 2020, per oneri relativi all'abitazione già coniugale di __________) e l'annullamento della relativa esecuzione (art. 85a cpv. 1 LEF) come pure la sospensione provvisoria di tale esecuzione in via (super)cautelare (art. 85a cpv. 2 LEF).

G. Con osservazioni del 4 novembre 2020 (sull'istanza cautelare) e del 22 gennaio 2021 (sul merito) IS 1 si è opposta alle richieste e ha instato per il beneficio del gratuito patrocinio. Le parti hanno replicato (il 19 febbraio 2021) e duplicato (il 15 aprile 2021) ribadendo le proprie richieste. Alle prime arringhe del 17 maggio 2021 esse hanno notificato prove. Con decreto cautelare 20 ottobre 2021 il Pretore ha provvisoriamente sospeso la procedura esecutiva n. __________16. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alle arringhe finali, limitandosi a conclusioni scritte del 2 febbraio 2022, in cui hanno riaffermato le proprie posizioni.

H. Statuendo il 18 maggio 2022 il Pretore ha accolto la petizione. Di conseguenza egli ha accertato l'inesistenza e l'estinzione del debito di fr. 86'358.50 più interessi e ha annullato la procedura esecutiva n. __________16. Le spese processuali di complessivi fr. 3'000.– (comprese quelle della procedura cautelare) sono state poste a carico di IS 1, tenuta a rifondere alla controparte fr. 3'000.– per ripetibili. IS 1 è stata infine ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.

I. Contro la sentenza appena citata IS 1 è insorta a questa Camera con un appello del 22 giugno 2022 in cui chiede di annullare il giudizio impugnato e di riattivare la procedura esecutiva n. __________16, con protesta di spese e ripetibili di prima e seconda sede. Oltre a ciò postula di essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio anche per la procedura di appello.

L. Il memoriale non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:

  1. L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, l’appello 22 giugno 2022 (timbro postale sulla busta d'invio) contro la decisione 18 maggio 2022 (notificata il 23 maggio 2022) è tempestivo.

  2. Nel giudizio impugnato il Pretore ha ricordato che laddove il rigetto definitivo dell'opposizione è stato accordato sulla base di una decisione giudiziaria esecutiva nel senso dell'art. 80 cpv. 1 LEF, l'escusso che agisce in virtù dell'art. 85a LEF può solo prevalersi di fatti subentrati successivamente al passaggio in giudicato della medesima, non potendo rimettere in discussione l'esistenza del credito in quanto tale. Accertato un saldo residuo di fr. 86'358.50 sui contributi alimentari maturati nel periodo dal 1° gennaio 2006 al 30 aprile 2011, il Pretore ha rilevato che il diritto alla deduzione sugli alimenti dovuti nel periodo in cui R__________ __________ era in vita risulta, per finire, dalla sentenza della prima Camera civile del Tribunale d'appello (inc. 11.2006.41) che, in riforma del decreto cautelare 5 aprile 2006, ha ridotto a fr. 890.– mensili l'importo deducibile per quanto assunto direttamente per oneri ipotecari e assicurativi gravanti l'ex abitazione coniugale di __________. Da ciò il primo giudice ha desunto che gli oneri pagati direttamente possono essere posti in compensazione soltanto fino a concorrenza di fr. 890.– mensili (consid. 6 a 8.1).

Il Pretore ha quindi riconosciuto un analogo diritto alla compensazione sugli oneri pagati da CO 1 già solo per il fatto che costei è divenuta la proprietaria della particella n. __________ RFD di __________, sezione di . Compensazione – egli ha soggiunto – che non è esclusa dall'art. 125 n. 2 CO perché il credito posto in compesazione si connota esso medesimo come "una voce di spesa che compone il contributo di mantenimento azionato dalla convenuta". Senza contare che trattandosi di contributi scaduti da oltre 10 anni, essi neppure potrebbero dirsi necessari per il mantenimento (consid. 8.2). Ciò posto, considerato un importo massimo deducibile di fr. 138'840.– dall'aprile 2007 al marzo 2020 (fr. 890.– x 156 mesi), il Pretore ha ammesso la compensazione di fr. 45'390.– (fr. 890.– x 51 mesi) per pagamenti fatti in vita da R __________ con effetto dall'aprile 2007 al giugno 2011, pur essendosi costui fatto carico di oneri per quella abitazione di complessivi fr. 64'501.– (di cui fr. 61'695.15 solo per interessi ipotecari). Per il periodo successivo (luglio 2011 – marzo 2020, pari a 105 mesi) il primo giudice ha riscontrato invece pagamenti per fr. 48'397.50 (di cui fr. 39'309.– per oneri ipotecari, fr. 5'955.20 per oneri assicurativi e fr. 3'133.30 per tasse varie). Egli ha appurato così pagamenti deducibili complessivi di fr. 93'787.50 (fr. 45'390.– +

fr. 48'397.50). Donde l'accoglimento della petizione (consid. 8.3).

Il Pretore non ha ravvisato infine gli estremi di un abuso di diritto per avere l'attrice raccolto la documentazione a comprova dei pagamenti effettuati solo nella presente procedura. Abusiva era piuttosto per il primo giudice l'opposizione della convenuta alla compensazione degli oneri pagati direttamente per l'immobile di __________ che IS 1 ha continuato a occupare. Né ostava alla domanda dell'attrice la pendenza di una causa (inc. OR.2014.40) intentata da CO 1 per ottenere la condanna di IS 1 al pagamento di un affitto per l'occupazione di quell'immobile poiché – come l'attrice ha precisato – l'importo riconosciuto nella presente vertenza sarà considerato e posto in deduzione in quell'altra vertenza (consid. 9).

  1. L'appellante reputa anzitutto inverosimile che la documentazione (bancaria e assicurativa) prodotta dall'attrice – in esito a una semplice richiesta di edizione prontamente eseguita dall'istituto bancario interessato – nella presente procedura per comprovare il pagamento degli oneri correlati alla casa di __________ non abbia potuto essere addotta già nell'ambito della procedura di divorzio o quanto meno di rigetto definitivo dell'opposizione. L'ammissione di tali prove a sostegno dell'estinzione del debito va dunque ritenuta lesiva dell'art. 85a LEF poiché non riguarda mezzi di prova che non potevano essere reperiti prima (echte Noven), ovvero gli unici che a suo avviso potevano essere ammessi in questa procedura (memoriale, pag. 5 a 9).

L'obiezione non può trovare ascolto. Come si evince dalla giurisprudenza in materia richiamata dall'appellante medesima (memoriale, pag. 6), se il rigetto definitivo dell'opposizione è stato pronunciato – come in concreto – sulla scorta di una decisione giudiziaria esecutiva (art. 80 cpv. 1 LEF), l'escusso che agisce sulla base dell'art. 85a LEF può prevalersi non soltanto dei fatti subentrati dopo il passaggio in giudicato di quella decisione (veri nova) ma anche delle eccezioni che risultano dalla medesima (STF 5A_135/2019 del 24 aprile 2019 consid. 3.1.2 e 5A_424/2015 del 27 aprile 2016 consid. 4.2). E nel caso specifico l'attrice si fonda proprio su un'eccezione (la compensazione) che il giudice dell'unione coniugale e del divorzio avevano espressamente riservato nelle ricordate sentenze passate in giudicato. A parte ciò, non è dato a divedere come i mezzi di prova addotti nella presente procedura potessero già esserlo in quelle procedure se il giudice di famiglia riservava questa possibilità per pagamenti non ancora effettuati (v. in particolare sopra, consid. 1: “nel caso in cui assumesse direttamente gli oneri ipotecari gravanti l’abitazione coniugale di __________ [particella n. __________ RFD], R__________ __________ potrà compensarne il versamento fino a concorrenza di fr. 1'532.– mensili, deducendo l’importo dal totale dovuto a moglie e figlia”).

Poco importa poi che i mezzi di prova in rassegna non siano stati esibiti nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione, dalla quale CO 1 è per altro uscita soccombente con conseguente assunzione delle spese giudiziarie. A parte il fatto che l'azione dell'art. 85a LEF non è proponibile solo in relazione ai fatti e ai mezzi di prova sorti successivamente al rigetto definitivo dell'opposizione o alle eccezioni che il giudice del rigetto non aveva da vagliare o non avrebbe potuto vagliare, l'appellante trascura che il giudice del rigetto avrebbe – comunque sia – tutt'al più potuto esaminare i documenti in discussione solo nei limiti di un giudizio di apparenza proprio della procedura sommaria (cfr. Bangert in: Basler Kommentar, SchKG, 3a edizione, n. 11c ad art. 85a LEF). In proposito l'appello si rivela quindi sprovvisto di buon diritto.

  1. L'appellante deplora dipoi che il Pretore le abbia rimproverato di avere abusivamente contestato la legittimazione dell'attrice di porre in compensazione gli oneri da costei corrisposti per l'abitazione di __________ dal luglio 2011 al marzo 2020. Rileva al riguardo che con il decesso di R__________ __________ non è decaduto soltanto l'onere alimentare di costui ma anche il diritto di compensare gli oneri ipotecari e assicurativi (memoriale, pag. 10 n. 17). Se non che la convenuta perde di vista che il Pretore ha riconosciuto all'attrice il diritto alla compensazione "già solo per il fatto di essere divenuta l'attuale proprietaria della particella n. __________ RFD di __________". Perché, in simili circostanze, l'attrice non fosse abilitata a compensare un proprio credito – scaduto e della stessa specie – nei confronti della convenuta (a sua volta creditrice, ancorché per un periodo precedente, nei confronti di CO 1 che ha ripreso il debito alimentare del padre per successione universale: art. 560 CC), IS 1 non spiega né è dato di comprendere. Ancor meno ove si consideri che l'appellante nemmeno discute l'inapplicabilità del motivo di esclusione dell'art. 125 n. 2 CO.

  2. L'appellante ribadisce inoltre che i crediti fra le parti successivi all'aprile del 2011 e correlati all'occupazione dell'abitazione di __________ – terminata nel marzo 2020 con la "liberazione forzata" – sono già oggetto di un'altra procedura pendente dinanzi alla medesima Pretura (inc. OR.2014.40) nella quale CO 1 ha rivendicato il pagamento di fr. 71'498.70 (più interessi) fino all'agosto 2014 e di fr. 1'833.30 per ogni ulteriore mese dopo di allora. Dall'avvio di quest'altra procedura l'appellante desume una rinuncia dell'attrice a chiedere la compensazione degli oneri ipotecari e assicurativi sostenuti dal maggio del 2011 (memoriale, pag. 10 seg.). Da quest'ultimo argomento va tuttavia subito sgombrato il campo. Come ricorda l'appellante medesima, CO 1 ha sottolineato nell'allegato conclusivo che "l'importo riconosciuto in questa procedura verrà considerato e posto in deduzione dall'importo che dovesse essere riconosciuto nella procedura inc. OR.2014.40" (loc. cit., pag. 11 n. 14). La tesi della rinuncia cade dunque d'acchito nel vuoto. Quanto all'obiezione secondo cui tale dichiarazione nel memoriale conclusivo sarebbe una semplice allegazione e non una promessa irrevocabile, la convenuta trascura che quand'anche CO 1 non dovesse dare seguito al suo intendimento nulla impedirebbe a IS 1 di eccepire – in quell'altra procedura – l'avvenuta assunzione (dopo la loro compensazione nella presente vertenza) degli oneri ipotecari e assicurativi e di evitare così un doppio pagamento. Anche su tale questione l'appello manca pertanto di consistenza.

  3. Da ultimo l'appellante ripete, come in prima sede, che in ogni caso le uniche spese che potevano essere compensate – conformemente alla sentenza di divorzio che ha solo riformato l'importo massimo ma non anche il tipo di onere deducibile – erano gli oneri ipotecari e assicurativi relativi all'abitazione di __________. Non potevano invece essere compensate altre spese quali le tasse di consumo dell'acqua potabile e di canalizzazione o i contributi di arginatura prosciugamento e controllo impianti, come invece fatto dal Pretore che al riguardo ha seguito l'attrice (memoriale, pag. 11 seg.).

Per essere ricevibili, però, contestazioni pecuniarie vanno sempre cifrate (DTF 143 III 112 consid. 1.2 con rinvii). E la mancata quantificazione degli oneri che a mente dell'interessata rimarrebbero compensabili rende la doglianza irricevibile. Ma quand'anche si transigesse in proposito, l'appello non sarebbe destinato a miglior sorte. Si considerassero anche soltanto gli oneri ipotecari e assicurativi, l'esito non muterebbe. Per i pagamenti effettuati in vita da R__________ __________ con effetto dall'aprile 2007 al giugno 2011 l'appellante non contesta che essi assommassero a fr. 63'480.45 (ovvero fr. 61'695.15 per gli oneri ipotecari più fr. 1'785.30 per l'assicurazione stabile) per rapporto a una somma massima deducibile di fr. 45'390.– (fr. 890.– x 51 mesi). Né la convenuta discute che per il periodo successivo (luglio 2011 – marzo 2020) gli oneri ipotecari (fr. 39'309.–) e gli oneri assicurativi (fr. 5'955.20) ammontassero a fr. 45'264.20 per rapporto a un massimo deducibile di fr. 48'397.50 (fr. 890.– x 105 mesi). Anche seguendo la tesi della convenuta, l'importo compensabile a titolo di oneri ipotecari e assicurativi (complessivi fr. 90'654.20: fr. 45'390.– più fr. 45'264.20, interessi esclusi) supererebbe il debito di fr. 86'358.50 (interessi esclusi).

  1. Se ne conclude che l'appello dev'essere respinto siccome manifestamente infondato. Le spese processuali della presente sentenza – calcolate su un valore litigioso di fr. 86'358.50 – seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato notificato a CO 1 per osservazioni (v. art. 312 cpv. 1 CPC).

  2. Relativamente al gratuito patrocinio sollecitato da IS 1 in questa sede, esso non può entrare in linea di conto. Versasse anche la richiedente in gravi ristrettezze, per vero, l'appello appariva fin dall'inizio senza probabilità di successo (nel senso dell'art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato notificato alla controparte. Delle condizioni economiche verosimilmente difficili in cui versa la richiedente si tiene conto, ad ogni modo, moderando la tassa di giustizia.

  3. Il valore litigioso determinante ai fini di un’eventuale impugnazione dinanzi al Tribunale federale supera la soglia di fr. 30'000.- prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue la via dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Per questi motivi,

richiamati per le spese l’art. 106 CPC e la LTG

decide:

  1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello 22 giugno 2022 di IS 1 è respinto.

  2. La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

  3. Le spese processuali di fr. 3000.- sono poste a carico dell’appellante.

  4. Notificazione:

  • ;
  • .+

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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