Incarto n. 12.2022.79/80
Lugano 3 ottobre 2022/bs
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti
vicecancelliera:
Bellotti
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2019.81 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 6 maggio 2019 da
AP 1 __________ AP 2 __________ entrambi patrocinati dall’ PA 1 (__________)
contro
AO 1 __________ patrocinato dall’ PA 2
con cui gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento in loro
favore di fr. 89'800.- oltre interessi al 5% dal 28 settembre 2017 a titolo di risarcimento danni (mancato guadagno), oltre al rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da quest’ultimo al PE n. __________ dell’Ufficio esecuzione (UE) di Lugano;
domanda avversata dal convenuto e che il Pretore ha respinto con decisione 5 maggio 2022;
insorgenti entrambe le parti:
gli attori, che con appello 8 giugno 2022 hanno chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la loro petizione, con protesta di spese e ripetibili
di entrambe le sedi (inc. 12.2022.80);
il convenuto, che con reclamo pure dell’8 giugno 2022 ha chiesto in via preliminare il conferimento dell’effetto sospensivo e nel merito la modifica della ripartizione e quantificazione delle spese giudiziarie di prima sede, con protesta di quelle di seconda sede (inc. 12.2022.79);
viste la risposta all’appello 26 luglio 2022 del AO 1, la relativa replica spontanea 19 agosto 2022 di AP 1e AP 2 e la risposta al reclamo 8 agosto 2022 di questi ultimi;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. AP 1 e AP 2, titolari di un’azienda agricola e coniugati fino al 2013, hanno per molti anni avuto in gestione tre fondi di proprietà del AO 1, (situato a cavallo fra i comuni di __________ e __________ e qui di seguito chiamato anche solo “il Patriziato”), ovvero i fondi n. __________ RFD di __________, n. __________ RFD di __________ e n. __________ RFD di __________, per il pascolo estivo del loro bestiame. Ciò conferiva loro il diritto di richiedere i contributi riconosciuti ai gestori di aziende e pascoli di estivazione per la preservazione del paesaggio rurale (art. 71 seg. della Legge federale sull’agricoltura - LAgr). A inizio 2007 (doc. S) il AO 1, preannunciando l’intenzione di mettere a concorso l’utilizzo dei fondi, ha notificato ai medesimi la disdetta di tale rapporto di godimento (fondato sull’art. 28 LOP), che secondo quanto stabilito in via giudiziale ha avuto effetto per l’11 novembre 2008 (cfr. inc. SE.2011.339 della Pretura del Distretto di Lugano e inc. 12.2014.65 di questa Camera).
B. Il 12/23 novembre 2010 l’Assemblea patriziale ha deciso di assegnare questi fondi ai beni patrimoniali anziché a quelli amministrativi al fine di poterli affittare dietro corrispettivo (doc. 9-11). Dopo aver emanato un’autorizzazione del 24 giugno 2011, con cui concedeva a G__________ (pure di professione agricoltore, titolare di un’azienda agricola nel Canton __________ e già gestore di alcuni alpeggi ticinesi) il godimento dei suddetti pascoli per l’anno 2011 sempre sulla base dell’art. 28 LOP e del relativo art. 7 del Regolamento patriziale (doc. 1), l’Ufficio patriziale ha poi indetto, in data 31 agosto 2011, un concorso pubblico per l’affitto di queste superfici per il periodo 2012-2017 dietro pagamento di un canone annuo di fr. 1'031.- (doc. 4). Al concorso hanno partecipato sia i coniugi AP 1 (quale società semplice), sia G__________.
C. In data 18 ottobre 2011, l’Ufficio patriziale ha deliberato l’affitto dei pascoli in favore di G__________. La decisione è stata impugnata da AP 1 e AP 2 innanzi al Consiglio di Stato e al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM), e dopo un lungo iter ricorsuale è stata infine annullata da quest’ultima autorità con decisione del 21 settembre 2016 (inc. 52.2015.93), confermata dal Tribunale federale in data 31 ottobre 2016 (inc. 2C_995/2016) e pertanto passata in giudicato (doc. A-B). In sostanza, il TRAM ha accertato la sussistenza (a parità di condizioni) di un diritto preferenziale all’affitto da parte di AP 1 e AP 2 (art. 12 lett. b della Legge cantonale sul diritto fondiario rurale e sull’affitto agricolo o “LCDFRAA”, RL 8.1.3.1), ma non ha ritenuto adempiuti i presupposti per poter aggiudicare loro direttamente l’oggetto del concorso, giacché la società semplice da loro formata, e che aveva presentato l’offerta, si era sciolta nel 2015 a seguito del loro divorzio. Il predetto Tribunale ha altresì accertato l’illiceità del contratto di affitto tra il AO 1 e G__________, rimandando le parti al foro civile per eventuali pretese di risarcimento. Con successiva decisione 5 aprile 2017 (inc. 52.2016.631) il TRAM ha dichiarato irricevibile l’istanza di revisione 16 dicembre 2016 presentata dal AO 1 e ribadito che il rapporto giuridico fra quest’ultimo e G__________ (di qualsivoglia natura esso fosse, ritenuto che nella situazione vigente i beni potevano essergli concessi in utilizzo solo sulla base di un contratto di affitto di diritto privato) ha perso ogni validità in seguito alla decisione 21 settembre 2016 (doc. C). Ciò malgrado, durante e anche oltre il perdurare delle varie procedure giudiziarie, e meglio dal 2011 sino ad almeno il 2019, il Patriziato ha comunque concesso a G__________ il godimento dei fondi sulla base di autorizzazioni annuali ex art. 28 LOP (doc. 1).
D. Il 23 maggio 2017 AP 1 e AP 2 hanno denunciato detta situazione alla Sezione degli enti locali, chiedendo di fare ordine al AO 1 di conformarsi al giudizio del TRAM e concedere loro l’affitto dei pascoli (doc. O). La suddetta autorità, con decisione 23 ottobre 2019 (doc. M), dopo aver osservato che solo i beni patriziali di tipo amministrativo (cfr. art. 5 cpv. 2 LOP) possono essere concessi in godimento ex art. 28 seg. LOP e che i beni di tipo patrimoniale devono invece essere concessi in utilizzo tramite concorso e relativo contratto di affitto, ha ordinato al AO 1 di concedere i pascoli in affitto secondo quanto stabilito dal TRAM, dall’art. 12 LOP e dalla LCDFRAA, oppure di riconvertire i fondi in beni amministrativi in modo da poterli concedere in godimento ex art. 28 seg. LOP. Malgrado il AO 1 abbia deciso di seguire questa seconda alternativa, la commutazione è però avvenuta solo in data 5 luglio 2020 (doc. 3, 8, 12, 13 e 14).
E. Con scritto 28 settembre 2017 i due agricoltori hanno notificato al AO 1 una richiesta di risarcimento danni per il mancato incasso dei contributi d’alpeggio e d’estivazione (calcolati in base alle unità di bestiame grosso caricate o “UBG”) negli anni in cui avrebbero avuto diritto all’affitto dell’alpe patriziale (doc. D). Essi hanno quantificato la loro pretesa in fr. 65'800.- (fr. 12'000.- di contributi annui, calcolati sulla base di un carico di UBG di 30 unità e di 100 giorni di alpeggio, dedotti fr. 1'031.- di affitto annuo, per sei anni), riservandosi di aumentare l’importo a fr. 89'800.- in caso di mancata intesa (ovvero calcolando i contributi sulla base del carico massimo consentito di 40 UBG). Il AO 1si è tuttavia opposto a qualsiasi indennizzo (doc. 2).
F. Con PE n. __________ emesso il 23 ottobre 2017 dall’UE di Lugano (doc. F), i medesimi hanno poi escusso il AO 1 per l’importo di fr. 89'800.- oltre interessi del 5% dal 28 settembre 2017 a titolo di risarcimento danni per la mancata assegnazione dei suddetti pascoli negli anni 2012-2017. L’escusso ha interposto opposizione.
G. Previo ottenimento dell’autorizzazione ad agire (doc. G), con petizione 6 maggio 2019 AP 1 e AP 2 hanno convenuto il AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, postulando la sua condanna al pagamento di fr. 89'800.- oltre interessi al 5% dal 28 settembre 2017 a titolo di risarcimento danni nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE n. . A loro modo di vedere, fra il 2012 e il 2017, il AO 1 avrebbe difatti illecitamente concesso il godimento dei pascoli a G anziché affittarli a loro in virtù del diritto preferenziale definitivamente accertato dalle competenti autorità.
H. Con risposta 19 agosto 2019 il convenuto si è opposto alla petizione postulandone l’integrale reiezione. In particolare, ha evidenziato di non avere avuto alcun obbligo di affittare i pascoli agli attori (i quali peraltro in passato li avrebbero gestiti in maniera carente e avrebbero altresì assunto comportamenti inaccettabili che avrebbero deteriorato il rapporto fra le parti), di averli lecitamente concessi in godimento a G__________ ex art. 28 LOP sulla base di ordinanze annuali mai impugnate dalla controparte e di non avere alcun obbligo di risarcimento, sollevando altresì l’eccezione di carente legittimazione attiva degli attori, alla luce dello scioglimento della società semplice da loro originariamente composta.
I. Con osservazioni 11 settembre 2019, gli attori hanno contestato l’eccezione della controparte. Con successivi scritti 30 settembre 2019 (del convenuto) e 4 novembre 2019 (degli attori) le parti hanno ulteriormente approfondito tale tematica, risolta dal Pretore con decisione incidentale 8 maggio 2020 (passata in giudicato), con la quale ha respinto l’eccezione.
J. Con replica 12 giugno 2020 e duplica 7 settembre 2020 le parti si sono riconfermate nelle proprie antitetiche posizioni. Il convenuto, con la sua duplica, ha altresì sollevato l’eccezione di perenzione della pretesa avversa, in quanto notificata tardivamente (art. 19 e 25 LResp).
K. Con decisione incidentale 7 gennaio 2021, pure passata in giudicato, il Pretore ha respinto anche questa seconda eccezione del convenuto.
L. Esperita l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi scritti delle parti (entrambi datati 29 novembre 2021), con decisione 5 maggio 2022 il Pretore ha respinto la petizione, ponendo la tassa di giustizia e le spese (complessivi fr. 7'300.-, oltre alle spese di conciliazione di fr. 700.-) a carico delle parti in ragione di 1/2 ciascuna, compensate le ripetibili.
M. Con appello 8 giugno 2022 gli attori si sono aggravati contro il suddetto giudizio, postulandone la riforma nel senso di accogliere la loro petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi (inc. 12.2022.80). Con risposta 26 luglio 2022 il convenuto si è opposto al gravame postulandone la reiezione, con protesta di spese e ripetibili di secondo grado. Con replica spontanea 19 agosto 2022 gli appellanti hanno ulteriormente approfondito le proprie posizioni.
N. Con reclamo 8 giugno 2022, con preliminare richiesta di effetto sospensivo (art. 325 cpv. 2 CPC), il convenuto ha da parte sua censurato il giudizio pretorile limitatamente alle relative spese giudiziarie, chiedendo che le stesse vengano poste integralmente a carico della controparte, con protesta di quelle di seconda sede (inc. 12.2022.79). Con risposta 8 agosto 2022, gli attori hanno postulato la reiezione dell’impugnativa.
E considerato
in diritto:
Sull’appello di AP 1 e AP 2
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie, tale valore supera pacificamente la soglia testé menzionata.
I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). L’appello 8 giugno 2022 contro la decisione 5 maggio 2022, notificata il 9 maggio 2022, è tempestivo, così come sono tempestive la risposta 26 luglio 2022 dell’appellato e la replica spontanea 19 agosto 2022 degli appellanti.
L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate al giudizio pretorile, pena l’irricevibilità delle medesime. In presenza di una decisione pretorile fondata su più motivazioni indipendenti, la parte appellante è tenuta a dimostrare, pena l’irricevibilità, che ciascuna di esse è contraria al diritto. Difatti, se una sola di esse reggesse, le contestazioni delle altre si ridurrebbero a semplici inammissibili critiche dei motivi della decisione dell'autorità inferiore (IICCA del 3 aprile 2019 inc. 12.2018.6 consid. 6 e riferimenti ivi citati).
Già le svariate autorità che si sono chinate sulla presente fattispecie hanno esposto i principi che governano i beni patriziali e il loro utilizzo. Per completezza, vale la pena ricordare quanto segue.
I beni patriziali si suddividono in beni amministrativi e beni patrimoniali. I beni amministrativi sono beni inalienabili (art. 8 LOP) che servono all’adempimento di compiti di diritto pubblico. Essi sono in particolare i boschi, gli alpi, i maggenghi, i prati, i pascoli, le cave, le case patriziali e gli altri edifici di uso pubblico, i terreni incolti, l’archivio e gli altri beni culturali, le strade e gli accessi, gli acquedotti, le teleferiche, gli impianti sportivi o per il tempo libero, le opere di premunizione torrentizie e antivalangarie di consolidamento dei terreni (art. 5 cpv. 2 LOP). I beni patrimoniali sono invece privi di uno scopo pubblico diretto. Essi sono in particolare i beni mobili, quali i capitali, il denaro contante e i crediti, nonché gli edifici utilizzati nella forma del diritto privato (locazione, affitto) o attraverso la concessione di uno speciale diritto di godimento (art. 5 cpv. 3 LOP).
L'affitto di fondi agricoli è disciplinato dalla Legge federale sull’affitto agricolo (LAAgr). Secondo l’art. 1 cpv. 3 LAAgr, dette norme trovano applicazione anche per l’affitto di almende, alpi e pascoli, come pure per i diritti di godimento e di partecipazione ad essi relativi. L'art. 3 LAAgr prevede tuttavia che i Cantoni possono emanare per l’affitto di alpi e di pascoli, come pure per i diritti di godimento e di partecipazione, disposizioni che derogano alla LAAgr. Sul piano cantonale sia l’art. 12 LOP, sia l’art. 13 LCDFRAA impongono che l’affitto dei pubblici alpeggi venga attribuito mediante concorso. L’art. 12 LCDFRAA prevede inoltre (a parità di condizioni) un diritto preferenziale in favore dell’affittuario precedente (lett. a) e di singoli proprietari di bestiame che gestiscono un’azienda situata nel Comune di sede del proprietario dell'alpe o in Comuni viciniori (lett. b).
Quanto al (semplice) godimento dei beni patriziali, quali il pascolare, far erba, fieno e strame e l’approvvigionamento di legna da ardere, secondo l’art. 28 cpv. 1 LOP il regolamento del patriziato ne stabilisce i modi e le condizioni. L’art. 7 del regolamento del AO 1 attua questa disposizione prevedendo la possibilità di godimento dei pascoli tramite rilascio di un’autorizzazione annuale e pagamento di una tassa (doc. H).
Entrando nel merito della controversia, con la decisione impugnata il Pretore ha dovuto esaminare se i comportamenti del AO 1(e meglio la sua errata delibera del 18 ottobre 2011 come pure la sua inazione successiva alla decisione del TRAM) possano aver fondato una sua responsabilità ai sensi della Legge cantonale sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (LResp).
Sul primo tema, il Pretore ha osservato che l’ente pubblico risponde del danno cagionato da una decisione amministrativa o giudiziaria solo in caso di grave violazione di un dovere primordiale della funzione (art. 5 cpv. 1 LResp), ovvero in caso di una violazione grave del diritto, risultante ad esempio dall’abuso o dall’eccesso del potere di apprezzamento, dalla violazione di un testo chiaro o dal misconoscimento di un principio generale di diritto, non essendo di per sé sufficiente che la decisione si riveli a posteriori infondata, sbagliata o persino arbitraria (sul tema, v. anche le decisioni IICCA del 20 maggio 2016 inc. 12.2014.29 consid. 10, IICCA del 9 agosto 2015 inc. 12.2013.151 consid. 7.1, IICCA del 27 novembre 2012 inc. 12.2011.44 consid. 2 e i riferimenti ivi citati). Il primo giudice ha successivamente costatato che l’erroneità della delibera patriziale 18 ottobre 2011 non raggiunge tale elevata soglia di gravità. Ciò siccome la norma relativa al diritto preferenziale ex art. 12 LCDFRAA non è di elementare lettura e comprensione, bensì è complessa e può indurre all’errore, ritenuto oltretutto che per interpretarla lo stesso TRAM, nella sua sentenza del 21 settembre 2016, ha dovuto fare ricorso anche alla legge federale sul diritto fondiario rurale (LDFR) e ai materiali preparatori relativi alle varie leggi applicabili.
Sul secondo tema, il giudice di primo grado ha concluso che l’inottemperanza del AO 1 a quanto stabilito dal TRAM, e nello specifico la mancata pubblicazione di un nuovo concorso, rispettivamente la tardiva riconversione dei fondi in beni amministrativi, costituisce un atto illecito ai sensi dell’art. 5 cpv. 3 in connessione con l’art. 4 LResp. Tuttavia, il primo giudice ha altresì evidenziato che l’omessa decisione avrebbe dovuto essere presa dopo il 2017, ovvero dopo la seconda sentenza del TRAM del 5 aprile 2017, poiché solo da quel momento il AO 1 ha conosciuto con certezza le azioni che avrebbe dovuto intraprendere. Il relativo potenziale danno poteva dunque riguardare solamente il periodo dal 2017 in avanti (e non quello oggetto della presente azione di risarcimento, relativo al periodo 2012-2017), e toccare unicamente AP 1 (essendo in quel periodo AP 2 già uscita dall’azienda a seguito di divorzio). Il Pretore ha infine rimarcato l’assenza di un sufficiente nesso causale fra la mancata pubblicazione del nuovo concorso e il danno, non essendo comprovato che AP 1 avrebbe ottenuto l’aggiudicazione dell’affitto, siccome nel periodo 2016-2017 si era insediata nel comune di __________ un’altra azienda agricola (ex art. 7 LDFR) gestita da D__________, che pure avrebbe potuto avvalersi del diritto preferenziale ai sensi dell’art. 12 LCDFRAA e che dal 2019 ha ottenuto il godimento dei pascoli (cfr. doc. 1 e 3, l’iscrizione RC relativa alla società “__________ Sagl” di D__________ e il sito www.__________.ch sub rubrica Stalla __________).
Con l’impugnativa, gli appellanti criticano innanzitutto il Pretore per aver concluso che l’errata decisione di aggiudicazione del AO 1 non costituisce un atto illecito ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 LResp. A loro modo di vedere, il testo della normativa relativa al diritto preferenziale (art. 12 lett. b LCDFRAA) era chiaro ed escludeva pacificamente G__________ dal suo campo di applicazione, dal momento che la sede della sua azienda non si trovava in Ticino. Il comportamento della controparte sarebbe inoltre stato ulteriormente aggravato dal fatto di avere concesso a quest’ultimo il godimento dei pascoli in pendenza di ricorso contro la decisione di aggiudicazione, in spregio del suo effetto devolutivo e sospensivo. Il danno da loro subito a causa della delibera del 2011 sarebbe pertanto rivendicabile già per gli anni 2012-2017 e avrebbe interessato anche AP 2, che è uscita dalla società semplice solo dal 2015. Gli appellanti sottolineano poi di aver subito un danno anche per aver dovuto rinunciare alla costruzione di una nuova stalla, riconoscendo però loro stessi di non averlo fatto valere in causa (sicché non può qui rientrare in considerazione).
La censura, più che confrontarsi criticamente con le considerazioni pretorili sopra riassunte, fra cui i requisiti di applicazione dell’art. 5 cpv. 1 LResp e gli strumenti interpretativi utilizzati dal TRAM, si limita alla riproposizione di una tesi contrapposta. Pertanto, è quantomeno dubbio che essa sia sufficientemente motivata. Comunque sia, occorre considerare che il AO 1 non è un’autorità giudiziaria giocoforza dotata di competenze giuridiche, come pure che G__________ aveva pur sempre in gestione alcuni pascoli nel territorio ticinese, compresa l’alpe __________ (situata nel comune di ). Che ciò potesse conferirgli un diritto preferenziale, secondo un’interpretazione estensiva dell’art. 12 LCDFRAA, non è un’eventualità a tal punto remota da poter essere subito scartata. Del resto, il Consiglio di Stato aveva aderito a questa tesi con decisione 27 gennaio 2015 (cfr. doc. A, consid. C e 4.2), ed è stato unicamente il TRAM (e solo dopo essere ricorso ai materiali legislativi relativi alla legge che ha preceduto la LCDFRAA, ovvero la Legge cantonale sull'affitto agricolo del 16 maggio 1988, o “LCAA”, all’art. 5 LCAA, agli art. 8 seg. LCDFRAA e all’art. 7 LDFR), a sconfessarla per la prima volta con la decisione 21 settembre 2016, concludendo che il diritto preferenziale ai sensi dell’art. 12 lett. b LCDFRAA non appartiene a chi gestisce (sul territorio del comune o di comuni viciniori) una semplice azienda d’estivazione, ma solamente a chi gestisce un'azienda agricola giusta l'art. 7 LDFR. Ne discende che sul tema, l’apprezzamento eseguito dal giudice di prima sede e la sua conclusione relativa al mancato adempimento delle restrittive condizioni poste dall’art. 5 cpv. 1 LResp resistono alla critica. Non risulta inoltre che il AO 1, dopo l’impugnazione della sua decisione di delibera, abbia proceduto alla stipulazione di un vero e proprio contratto di affitto con G. Emerge piuttosto che esso gli ha concesso annualmente un diritto di godimento fondato sull’art. 28 LOP (scelta che, anche se non vietata esplicitamente dalla LOP, a posteriori è stata giudicata incompatibile con la destinazione patrimoniale dei fondi, v. sopra consid. C e D). Detta concessione non è peraltro stata la causa, bensì casomai una conseguenza della lesione del diritto preferenziale degli appellanti (il cui pendente ricorso in ogni caso non conferiva loro il diritto di utilizzazione dei fondi) nonché della posizione assunta e difesa dal AO 1 in tutte le sedi giudiziarie, e che fino alla decisione definitiva del TRAM non poteva come detto essere ritenuta gravemente lesiva del diritto ai sensi della summenzionata giurisprudenza. Sul tema, l’appello è conseguentemente destinato all’insuccesso.
Gli appellanti criticano inoltre la decisione del giudice di prima sede di escludere una responsabilità del AO 1 anche ai sensi dell’art. 5 cpv. 3 in connessione con l’art. 4 LResp per non avere, nell’anno 2017, né aggiudicato loro l’affitto né perlomeno pubblicato un nuovo concorso, e sostengono che essi sarebbero stati gli unici partecipanti dotati di diritto preferenziale. Difatti, in quel momento D__________ non aveva ancora manifestato interesse per la gestione dei pascoli qui in discussione, ritenuto oltretutto che il suo presunto diritto preferenziale (concorrente con il loro) sarebbe un fatto nuovo mai allegato in prima sede e neppure dimostrato. E meglio, non vi sarebbero prove attestanti che egli gestisse un’azienda agricola secondo le pertinenti prescrizioni del diritto fondiario rurale iscritta nel relativo registro cantonale, e da quale momento (art. 7 cpv. 1 LDFR, art. 2 e 3 LCDFRAA). Occorrerebbe dunque ottenere nuove prove al riguardo, mediante un richiamo di documenti o una domanda di informazioni rivolta alla Sezione dell’agricoltura. A dire degli appellanti, non vi sarebbe stato alcun motivo che poteva contrastare una delibera in loro favore, tantomeno l’asserita situazione conflittuale con il AO 1 (che peraltro, secondo quanto già stabilito dal Pretore, non poteva impedire la relativa aggiudicazione in assenza di sentenze attestanti un loro comportamento scorretto).
Ora, gli appellanti non contestano che, come già evidenziato dal TRAM, un’aggiudicazione diretta del concorso in loro favore non era possibile. Essi inoltre non si confrontano con l’assunto pretorile secondo cui l’omissione del AO 1 ritenuta illecita ex art. 4 e 5 cpv. 1 LResp (mancata tempestiva pubblicazione di un nuovo concorso o riconversione dei fondi in beni amministrativi) si è verificata al più presto nel 2017, e più precisamente dopo la decisione 5 aprile 2017 del TRAM, per cui essa non può fondare alcun risarcimento di danni antecedenti a tale data. Gli appellanti neppure pretendono che, in caso di agire tempestivo del AO 1 e tenuto conto dei suoi tempi tecnici, essi avrebbero potuto ottenere l’aggiudicazione dell’affitto o il godimento dei pascoli in tempo utile per poter ancora beneficiare (almeno parzialmente) dei contributi di estivazione del 2017. Non confrontandosi con questa motivazione indipendente del primo giudice e che da sola conduce alla reiezione della loro pretesa, le ulteriori argomentazioni degli appellanti in relazione al nesso causale (assenza di diritti preferenziali di D__________, possibilità concreta di ottenere l’aggiudicazione e i contributi di estivazione), all’impossibilità di compensare o ridurre il danno mediante utilizzo di altri alpeggi e alla quantificazione del danno non devono pertanto qui essere esaminate.
Per tutti questi motivi, l’appello non può condurre a una modifica della decisione impugnata e dev’essere respinto (nella misura in cui è ricevibile).
Le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 89'800.-, seguono la soccombenza degli appellanti (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 2’500.-. Le ripetibili, calcolate sulla base degli art. 11 cpv. 1, 2 lett. a e 5 nonché 13 cpv. 1 RTar, tenuto conto della brevità dell’allegato responsivo del AO 1 (2 pagine), sono quantificate in fr. 1’000.-.
Il valore litigioso della presente controversia raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30'000.- di cui all’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Sul reclamo del AO 1
La decisione sulle spese giudiziarie, con cui il Pretore fissa le spese processuali e assegna le ripetibili, è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC) ed è così impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello o reclamo a dipendenza del valore litigioso. Giusta l’art. 110 CPC, laddove il dispositivo in materia di spese è impugnato in maniera indipendente, è tuttavia dato unicamente il rimedio del reclamo.
Nel presente caso, avendo il AO 1 impugnato a titolo indipendente il solo dispositivo pretorile in materia di spese e ripetibili, il suo reclamo 8 giugno 2022, inoltrato tempestivamente (art. 321 cpv. 1 CPC), è senz’altro ricevibile. Anche la relativa risposta 8 agosto 2022 di AP 1 e AP 2 è tempestiva.
Giusta l’art. 320 CPC, con il reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del diritto e l'accertamento manifestamente errato dei fatti; l’atto deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC); il reclamante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore.
Per giurisprudenza invalsa, nella fissazione degli oneri processuali e delle spese ripetibili il Pretore gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile solo in caso di eccesso o di abuso (IICCA del 3 febbraio 2020 inc. 12.2019.190; IICCA dell’11 ottobre 2016 inc. 12.2016.57 consid. 5.2.1).
Con l’impugnata decisione, il Pretore ha in sintesi stabilito che le relative spese giudiziarie dovessero essere ripartite a metà fra le parti (con conseguente compensazione delle ripetibili) ex art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, dal momento che il AO 1 ha effettivamente commesso delle mancanze che hanno danneggiato gli attori.
Il reclamante si oppone a questa conclusione, rilevando che le spese giudiziarie dovrebbero invece seguire la soccombenza. Le spese processuali (di complessivi fr. 8'000.-) dovrebbero dunque essere poste integralmente a carico della controparte, con obbligo per quest’ultima di versargli fr. 10'000.- a titolo di ripetibili di prima sede. Ciò poiché la causa della parte avversa risultava di primo acchito temeraria, priva di fondamento e destinata all’insuccesso (ciò che il Pretore stesso avrebbe rilevato in occasione del verbale di udienza del 9 febbraio 2021). Malgrado ciò, la controparte ha persistito nella sua azione, facendo lievitare i costi procedurali e di patrocinio e dunque anche la quota (ingiustamente) posta a carico del AO 1, che peraltro non disporrebbe di grande liquidità. Quest’ultimo non avrebbe inoltre commesso alcuna mancanza comportante un danno per gli attori e sarebbe sempre stato in buona fede, ritenuto che la delibera errata non bastava per fondare una sua responsabilità, e che negli anni qui in discussione (2012-2017) la controparte non ha mai chiesto il godimento dei pascoli e non si è mai interessata a questa possibilità, che era aperta a qualsiasi richiedente. Il reclamante ritiene inoltre di non aver tardato a dar seguito alle istruzioni ricevute dalle competenti autorità. Posto che l’esistenza di un diritto preferenziale di AP 1 e AP 2 sui pascoli non sarebbe dimostrata e che la delibera in loro favore di un affitto non rientrava in considerazione visti i pessimi rapporti esistenti fra le parti, appena ricevuta la comunicazione della Sezione degli enti locali nell’ottobre 2019 (doc. M), esso si sarebbe subito attivato per attuare la commutazione dei beni da patrimoniali ad amministrativi. La ripartizione delle spese sancita dal Pretore sarebbe pertanto iniqua e abusiva.
Queste censure non possono condurre a una modifica del giudizio impugnato.
In primo luogo, il reclamo omette qualsivoglia confronto con le conclusioni pretorili secondo le quali l’impugnazione delle ordinanze e delle autorizzazioni annuali con cui il Patriziato aveva concesso il godimento dei pascoli a terzi, rispettivamente la richiesta degli attori di ottenerne a loro volta il godimento, erano superflue, siccome le ordinanze erano nulle e prive di portata pratica e i pascoli, nel periodo che qui interessa, dovevano essere concessi in affitto e non in godimento (ritenuto oltretutto che gli attori hanno sempre, mediante varie iniziative e istanze, manifestato il loro interesse al riguardo). Sul tema, l’impugnativa è pertanto irricevibile per carente motivazione.
In secondo luogo, malgrado la delibera 18 ottobre 2011 non possa fondare una responsabilità del AO 1, essa era pacificamente errata, ritenuto che in quel momento e in virtù del loro diritto preferenziale, gli attori avrebbero dovuto ottenere l’aggiudicazione dell’affitto dei pascoli.
Il reclamante trascura altresì le motivazioni con le quali il primo giudice ha ritenuto illecito il ritardo del suo agire (v. sopra consid. 4 e decisione impugnata, p. 6-7). Anche su questo punto, il gravame è carente nella motivazione. Peraltro il AO 1, malgrado fosse al corrente dei suoi obblighi sin dal 2016/2017, ha omesso di pubblicare un nuovo concorso e ha tardato sino al 2018 prima di iniziare a discutere della possibilità di rinunciare all’affitto dei pascoli in favore del semplice godimento, e sino al 2020 prima di attuare la commutazione dei beni (concedendo però nel frattempo l’utilizzo dei fondi a G__________ e a D__________). Le sue mancanze devono dunque essere confermate.
Aggiungasi infine che la causa avviata dagli attori non può ritenersi temeraria, che il Pretore in occasione dell’udienza del 9 febbraio 2021 non l’ha mai sostenuto (bensì si è limitato a sottolineare le difficoltà a cui andavano incontro gli attori con riferimento alla situazione del 2011, all’art. 5 LResp, alla commisurazione del danno e ai costi di causa) e che, alla luce del comportamento del AO 1, era legittimo per gli attori ritenersi lesi nei propri diritti, sicché per la ripartizione delle spese potrebbe rientrare in considerazione, oltre che l’art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, anche la relativa lett. b. La decisione del Pretore non risulta pertanto iniqua o abusiva, bensì condivisibile (tenuto conto del suo margine di apprezzamento).
Ne deriva che anche il reclamo dev’essere respinto, con conseguente conferma integrale della decisione di primo grado. La relativa richiesta di concessione dell’effetto sospensivo è priva d’oggetto.
Le spese giudiziarie della procedura di reclamo, calcolate tenendo conto del valore qui litigioso di fr. 14’000.- (fr. 4’000.- + 10'000.-), che non raggiunge pertanto la soglia di fr. 30'000.- stabilita dall’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali, fissate in applicazione dell’art. 14 LTG, ammontano a fr. 700.-. Le ripetibili sono quantificate in fr. 1'000.- (art. 11 cpv. 1, 2 e 5 RTar).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
L’appello 8 giugno 2022 di AP 1 e AP 2 è respinto.
Le spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 2’500.-, sono a carico degli appellanti, in solido fra loro. Il maggiore anticipo versato sarà restituito. Gli appellanti sono tenuti a rifondere all’appellato, con uguale vincolo di solidarietà, fr. 1'000.- per ripetibili di seconda sede.
Il reclamo 8 giugno 2022 del AO 1 è respinto.
Le spese processuali della procedura di reclamo, pari a fr. 700.-, sono a carico del reclamante, che rifonderà alla controparte complessivi fr. 1'000.- per ripetibili di seconda sede.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).