Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 03.10.2022 12.2022.74

Incarto n. 12.2022.74

Lugano 3 ottobre 2022/bs

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2019.168 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 3 settembre 2019 da

AO 1 rappr. da PA 2

contro

AP 1 rappr. da PA 1

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di CHF 75’000.- oltre interessi al 5% dal 1° agosto 2018, domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e con domanda riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di CHF 144’000.- oltre interessi al 5% dal 30 ottobre 2019;

sulle quali il Pretore si è pronunciato, con decisione 6 maggio 2022, con cui ha accolto la petizione e ha respinto la domanda riconvenzionale;

appellante la convenuta, che con appello 31 maggio 2022 ha chiesto, in via principale, la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di accogliere la domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di primo e secondo grado, e, in via subordinata, l’annullamento del querelato giudizio con rinvio dell’incarto al Pretore per la completazione dell’istruttoria, protestando spese e ripetibili di seconda istanza;

mentre l’attrice, con risposta 13 luglio 2022, ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e di ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

  1. Con contratto di lavoro 15 dicembre 2015, redatto in lingua inglese (doc. D) e poi tradotto in lingua italiana (doc. P), AO 1 è stata assunta con effetto dal 1° febbraio 2016 da AP 1, società attiva principalmente nella gestione patrimoniale, in qualità di “head of family office practice” e con il titolo di “managing director” per un salario annuale di CHF 100’000.- lordi. Nel contratto sono state pattuite, tra le altre cose: una clausola (n. 10) denominata “special remuneration”, in base alla quale “should you acquire new clients during your time of service for the Company, you shall be entitled to receive the first CHF 75'000.- of revenues deriving from said clients, i.e. management / advisory fees paid by said clients and retrocessions paid in connection with said clients, (regardless of the costs of the Company or benefits due to shareholders)”; una clausola (n. 17) denominata “confidential information: business secret”, in base alla quale “During the duration of this employment contract as well as upon its termination, you agree to keep absolutely confidential and not reveal to a third party and / or use, directly or indirectly, for your own benefit or for the benefit of any third party, any business secrets and / or any other confidential information that have been brought, directly or indirectly, to your knowledge during the course of your employment with the Company. Business secrets and confidential information shall include, among other things, all information pertaining to the internal business of the Company, its business strategies, its organization, its procedures, its clients, its business relationships and the terms of employment contracts that have not already been revealed to the public by an authorized person within the Company”; e una clausola (n. 19) denominata “loyalty / non-competition”, in base alla quale “In accordance with your duty of loyalty as defined in Article 321a CO, you shall expressly undertake not to enter into competition with the Company, either directly or indirectly, in any way whatsoever for the entire duration of your employment contract. In addition, you shall undertake – for a period of 3 months after the termination of your employment contract – not to enter into business relationships with existing or prospective clients of the Company, unless the Company gives you written authorization to the contrary. Thus, once your employment contract has been terminated, you shall not be permitted to approach or deal with any of the Company’s clients either directly or indirectly, on your own behalf or on behalf of a third party, for the purposes of offering them any asset management or related services. Furthermore, you prohibit yourself, during the same period as stated above, to found or to partecipate in any manner in a rivalling company or to enter into an employment or consultant contract with a rivalling company. The Prohibition against competition is effective in Switzerland. In the event you breaches any of the obligations pursuant to this clause, you shall, in respect of every breach, be required to pay a penalty to the Company amounting to six times your monthly gross salary as at the time of the breach or, if your employment has terminated for whatever reason, six times your monthly gross salary immediately prior to the termination of the employment. The payment of the penalty does not release you from further complying with the respective obligation. In addition, the Company reserves the right to claim compensation for damages as well as the right to the remedy of specific performance”.

Il contratto tra le parti, nel corso del quale la lavoratrice ha intrattenuto una relazione sentimentale con C__________ __________, importante cliente della datrice di lavoro, è terminato il 31 luglio 2018, a seguito della disdetta da lei significata (cfr. doc. I).

  1. Con petizione 3 settembre 2019 AO 1, al beneficio dell’autorizzazione ad agire, ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere la sua condanna al pagamento di CHF 75’000.- oltre interessi al 5% dal 1° agosto 2018. Essa ha preteso l’attribuzione della “special remuneration” prevista nel contratto, sostenendo di aver acquisito nell’ottobre 2016 la cliente F____________________ __________ (in seguito: F__________).

La convenuta si è opposta alla petizione e con domanda riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di CHF 144’000.- oltre interessi al 5% dal 30 ottobre 2019, somma corrispondente alle “penalty” pattuite contrattualmente nel caso di violazione della clausola di “confidential information: business secret” (CHF 50'000.-) e nel caso di violazione della clausola di “loyalty / non-competition” (CHF 50'000.-) nonché al risarcimento per la perdita di guadagno riconducibile al fatto che i due suoi clienti C__________ __________ e F__________ sarebbero stati indotti a rescindere, e avevano poi rescisso, i contratti in essere con lei (CHF 44'000.-).

  1. Esperita l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con decisione 6 maggio 2022, ha accolto la petizione, ponendo a carico della convenuta la tassa di giustizia dell’azione principale di CHF 1'500.-, le spese (oltre a quelle della procedura di conciliazione, di CHF 250.-) e le ripetibili di CHF 8'500.-, e ha respinto la domanda riconvenzionale, ponendo a carico della convenuta la tassa di giustizia di quell’azione di CHF 2'500.-, le spese e le ripetibili di CHF 8'500.-.

  2. Con il tempestivo appello 31 maggio 2022 che qui ci occupa, avversato dall'attrice con la tempestiva risposta 13 luglio 2022, la convenuta ha chiesto, in via principale, la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di accogliere la domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di primo e secondo grado e, in via subordinata, l’annullamento del querelato giudizio con rinvio dell’incarto al Pretore per la completazione dell’istruttoria, protestando spese e ripetibili di seconda istanza.

  3. Come si è detto in precedenza, il Pretore ha accolto la petizione dell’attrice, volta all’attribuzione della “special remuneration” di CHF 75'000.- a seguito dell’avvenuta acquisizione da parte sua di un nuovo cliente nella persona (“giuridica”) di F__________, e ha respinto la domanda riconvenzionale della convenuta, finalizzata al riconoscimento delle due “penalty” di CHF 50'000.- cadauna pattuite per violazione delle clausole di “confidential information: business secret” e di “loyalty / non-competition” nonché della perdita di guadagno di CHF 44'000.- da lei asseritamente subita a seguito della rescissione di due contratti allora in essere da parte di altrettanti clienti, e meglio C__________ __________ e F__________.

Il giudice di prime cure, statuendo nell’ambito della domanda principale, ha innanzitutto ritenuto che nelle particolari circostanze la clausola contrattuale denominata “special remuneration” dovesse essere interpretata in base al principio dell’affidamento (cfr. DTF 144 III 93) e pertanto, diversamente da quanto preteso dalla convenuta, dovesse essere intesa nel senso che la somma richiesta sarebbe stata dovuta già in presenza di un unico nuovo cliente reperito (e non solo di “new clients”) e anche laddove i compensi pagati da quel cliente fossero derivati, com’era stato concretamente il caso stante la natura del contratto concluso da F__________ (doc. 5), da onorari per gestione contabile e reportistica (e non, come invece era avvenuto nell’ambito del contratto concluso in precedenza da C__________ __________ [doc. 4], solo da “management / advisory fees paid by said clients”, ossia da onorari per gestione e consulenza). Ciò premesso, egli ha ritenuto che F__________, pur essendo stata una società della quale il cliente C__________ __________ era amministratore unico e azionista maggioritario, non solo dovesse essere considerata un “nuovo cliente”, ma dovesse pure essere considerata un nuovo cliente “acquisto dall’attrice”, il che innescava la clausola in questione. Come risultava dalle testimonianze di C__________ __________ e di G__________ , del tutto credibili, nonché dal tenore del contratto concluso da F e in assenza oltretutto di prove in senso contrario, era in effetti stata proprio la prospettiva del personale intervento dell’attrice sulla reportistica della società (cfr. pure doc. H) a determinare l’acquisizione della stessa presso la convenuta e non invece la precedente conoscenza di C__________ __________ da parte di A__________ , organo della convenuta, o ancora il buon lavoro svolto in precedenza dalla convenuta a livello di gestione patrimoniale con C __________, per cui si doveva concludere che il nesso originario era stato interrotto e superato da quella dinamica.

A titolo abbondanziale, la convenuta nemmeno aveva dimostrato di essersi a suo tempo opposta alle richieste di pagamento della pretesa attorea formulate con i doc. I e L, per cui si poteva concludere che essa l’avesse allora ritenuta fondata.

Di qui, visto che i proventi incassati dalla convenuta per la cliente F__________ avevano raggiunto

  • senza tuttavia aver superato – i

CHF 75'000.-, l’accoglimento della pretesa attorea.

Con riferimento alla domanda riconvenzionale, il giudice di prime cure ha in primo luogo rilevato come la pretesa della convenuta derivante dal danno d’immagine e dal danno derivante dalla violazione del segreto d’ufficio era priva di fondamento: la convenuta non aveva in effetti allegato compiutamente l’insorgenza del suo pregiudizio; e comunque dal solo doc. 12, in assenza di ulteriori risultanze istruttorie, non si poteva evincere alcuna violazione contrattuale in tal senso.

Sul tema dell’asserita violazione del divieto di concorrenza, egli ha invece rilevato che i rimproveri mossi all’attrice in merito a una sua presunta attività concorrenziale a favore di F__________ e di C__________ , in costanza di rapporto di lavoro e in epoca successiva, non erano stati dimostrati: l’attività di “follow up” svolta dall’attrice, per altro solo in pendenza di contratto, per agevolare la transizione di F in uscita dalla convenuta non era costitutiva di una violazione contrattuale, tutt’altro, ed era oltretutto stata avallata dalla controparte (cfr. doc. M); quanto da lei svolto, a quel momento e in epoca successiva, a favore di C__________ __________ non era costitutivo di atti di concorrenza, non riferendosi alla gestione patrimoniale, attività da lui attribuita alla convenuta, e comunque non aveva per oggetto atti concorrenziali sanzionabili, visto che la continuazione della collaborazione con lei era dovuta alle sue capacità personali e non alle conoscenze apprese presso la convenuta (cfr. DTF 138 III 67). I rimproveri mossi all’attrice in merito a una presunta attività concorrenziale da lei svolta al termine del rapporto di lavoro presso Co__________ __________ SA non potevano a loro volta essere ammessi: innanzitutto mancava al riguardo l’intero impianto allegatorio, specie in punto alla data di assunzione e alla specifica inerente all’asserita attività concorrenziale svolta; non essendo l’attrice attiva nel settore degli investimenti patrimoniali, non era poi possibile ammettere l’esistenza di una qualsiasi attività concorrenziale; e infine non risultava, come invece era stato preteso dalla convenuta, che presso quella società l’attrice si occupasse di F__________ e di C__________ __________.

La convenuta non era infine nemmeno riuscita a dimostrare che fosse stato proprio l’intervento attivo dell’attrice a determinare la decisione di C__________ __________ e di F__________ di rescindere i contratti con la convenuta: C__________ __________ aveva in effetti spiegato che quella decisione, a cui beninteso il trattamento riservato dalla convenuta all’attrice non era estraneo, non era intervenuta su richiesta di quest’ultima ma era stata da lui maturata per tutt’altre ragioni e in particolare per il suo malcontento in punto alla gestione patrimoniale operata dalla convenuta e per la perdita di fiducia nei confronti di A__________ __________, confermata per altro da quest’ultimo e dagli scritti inviati a costui (cfr. doc. R).

  1. Nel gravame la convenuta ha chiesto, in via subordinata, l’annullamento del querelato giudizio con rinvio dell’incarto al Pretore per la completazione dell’istruttoria e meglio per la riassunzione del teste C__________ __________, rimproverando in sostanza al giudice di prime cure una violazione del diritto di essere sentito per non aver ammesso due sue domande all’indirizzo del teste, rispettivamente per averla indotta a non proporne di ulteriori, salvo poi averle rimproverato nella decisione l’assenza di risultanze istruttorie a sostegno delle sue allegazioni, rispettivamente contestazioni.

6.1. Ancorché sollevata solo in via subordinata, la censura della convenuta relativa alla violazione del suo diritto di essere sentito per l’incompleta assunzione della prova testimoniale da lei menzionata

  • che, se fondata, implicherebbe già di per sé l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa al primo giudice per la continuazione della procedura e l’emanazione di una nuova decisione, e ciò indipendentemente dalle possibilità di successo del gravame nel merito - va trattata preliminarmente (cfr. DTF 118 Ia 17 consid. 1a; TF 4A_165/2008 dell’11 novembre 2008 consid. 6).

6.2. Come si vedrà qui di seguito, la censura è del tutto infondata.

Dal verbale d’interrogatorio del teste C__________ __________ (p. 13 seg.) si evince che il Pretore non aveva ammesso unicamente due domande della convenuta al suo indirizzo, quella a sapere “se il teste ha concesso un prestito alla signora AO 1 durante il suo rapporto di lavoro con la AP 1” e quella a sapere “se con la dott. AO 1 si parlava anche di questioni riguardanti altri clienti, rispettivamente altre attività svolte in AP 1”, e ciò per il motivo che nel primo caso si trattava di una questione esulante dall’oggetto litigioso, rispettivamente, per quanto riguardava il secondo caso, con la motivazione che nell’ordinanza sulle prove erano state ammesse solo le domande riguardanti F__________.

Stando così le cose, la convenuta non può innanzitutto sostenere che “il blocco di tali prime domande ... ha portato la stessa a desistere di porne altre”, da lei ora riproposte, che avrebbero potuto essere rilevanti per l’esito della petizione e della domanda riconvenzionale (cfr. appello p. 28): dal verbale non risulta in effetti che il primo giudice non abbia ammesso altre domande poste dalla convenuta o che abbia altrimenti indotto quest’ultima a non proporne di ulteriori.

Ma essa non può essere seguita nemmeno laddove ha preteso di poter porre al teste C__________ __________ almeno le due domande a suo tempo non ammesse: esse, per il loro particolare tema (ovvero l’eventuale concessione di un prestito all’attrice da parte del teste e il contenuto delle eventuali discussioni intercorse tra loro su questioni che riguardavano altri clienti - ma non F__________ - e altre attività svolte all’interno della convenuta), attenevano in effetti unicamente alla sua pretesa creditoria derivante dalla presunta violazione della clausola di “confidential information: business secret” (cfr. domanda riconvenzionale p. 10, replica riconvenzionale p. 19 segg.), sennonché come si vedrà più avanti (cfr. infra consid. 8) questa pretesa doveva essere respinta già per altre considerazioni, di modo che la risposta alle due domande, qualunque fosse stata, non sarebbe comunque stata rilevante per l’esito della lite.

Si aggiunga che la richiesta della convenuta di riassunzione del teste C__________ __________ sarebbe stata in ogni caso da respingere già in base al principio della buona fede processuale, visto e considerato che quella parte, nel suo gravame, aveva in realtà contestato a più riprese la credibilità di quel teste, specialmente laddove costui non aveva confermato la versione dei fatti da lei proposta (cfr., per esempio, appello p. 17, 26 seg.). A proposito della credibilità del teste in questione, si può comunque sin d’ora evidenziare che il fatto che il medesimo avesse avuto una relazione sentimentale con l’attrice non era tale da metterla in dubbio, visto che dal giugno 2020 quella relazione sentimentale si era trasformata in un rapporto di amicizia (cfr. teste C__________ __________ p. 8) e soprattutto considerato che, per il resto, non risulta che quanto da lui dichiarato sia stato smentito da risultanze istruttorie maggiormente credibili.

  1. Con la domanda principale d’appello la convenuta ha in primo luogo chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione. Essa ha ribadito come in base al suo tenore letterale la clausola contrattuale denominata “special remuneration” dovesse essere intesa nel senso che quest’ultima sarebbe stata dovuta solo nel caso in cui fossero stati acquisiti più clienti, nel caso in cui quei clienti non fossero già stati conosciuti dalla datrice di lavoro, nel caso in cui quei clienti non fossero stati individuati dalla lavoratrice grazie alla sua attività presso la datrice di lavoro, nel caso in cui i compensi pagati da quei clienti fossero derivati da onorari per gestione e consulenza e nel caso in cui la datrice di lavoro avesse percepito da quei clienti compensi superiori all’entità della remunerazione speciale prevista nella clausola. E nel caso di specie non si poteva ritenere, e comunque non era stato sufficientemente provato dalla controparte, che l’acquisizione di F__________ da parte dell’attrice potesse giustificare l’attribuzione della “special remuneration”.

7.1. È pacifico che la clausola contrattuale denominata “special remuneration” preveda una provvigione ai sensi dell’art. 322b cpv. 1 CO, disposizione in base alla quale, se per determinati affari è convenuta una provvigione del lavoratore, essa è dovuta allorché l’affare è stato validamente conchiuso con il terzo.

Laddove la clausola contrattuale non precisi le condizioni del diritto alla provvigione, oppure queste condizioni non siano chiare, la stessa deve pertanto essere completata o interpretata facendo riferimento alla dottrina e alla giurisprudenza sviluppate a margine dell’art. 322b CO. Ritenuto che lo scopo economico di questa modalità di remunerazione è di regola quello di motivare il lavoratore, durante il rapporto contrattuale, a procurare un affare concreto o a trovare un cliente disposto a concluderlo, riconoscendogli una ricompensa secondo i risultati ottenuti, è dunque in particolare necessario, salvo diversa pattuizione, che la sua attività risulti essere perlomeno una concausa della conclusione del contratto (cfr. DTF 128 III 174 consid. 2b).

7.2. Alla luce di quanto precede e rammentato che in base al principio dell’affidamento, pacificamente applicabile nel caso di specie, un’interpretazione meramente letterale è proibita (cfr. DTF 127 III 444 consid. 1b; TF 4A_550/2014 dell’8 settembre 2015 consid. 2.3), l’interpretazione della clausola contrattuale denominata “special remuneration” che è stata proposta dalla convenuta non può assolutamente essere condivisa.

Dal fatto che nella clausola si parli di acquisizione da parte della lavoratrice di nuovi “clients” (al plurale) rispettivamente di compensi pagati dai predetti “clients” e di retrocessioni pagate in virtù del collegamento con i detti “clients” (sempre al plurale) non si può dedurre che la remunerazione speciale sarebbe stata dovuta solo nel caso in cui fossero stati acquisiti più clienti (e non uno solo). In assenza di una chiara pattuizione in tal senso, non si vede perché, diversamente da un lavoratore che ha procurato più affari concreti o ha reperito più clienti disposti a concluderlo, il lavoratore che ha trovato un unico affare o un unico cliente disponibile non dovrebbe poter pretendere alcuna provvigione, ciò che per altro sarebbe in contrasto con lo scopo economico di questa modalità di remunerazione.

Dal fatto che nella clausola sia stato indicato che la remunerazione speciale sarebbe stata da pagare solo nel caso in cui il cliente acquisito dalla lavoratrice fosse stato “new” non si può dedurre, in assenza di una chiara pattuizione in tal senso, che con una tale formulazione si dovesse intendere che quel cliente non doveva essere già stato conosciuto dalla datrice di lavoro; e ciò nonostante il dipendente della convenuta M__________ __________, riferendosi invero al proprio contratto di lavoro (ma non a quello dell’attrice, non essendo egli stato presente al momento della conclusione di quest’ultimo accordo), che conteneva una clausola almeno analoga, possa aver dichiarato di condividere quella interpretazione, a suo dire fondata su una non meglio precisata consuetudine in ambito commerciale (cfr. sua testimonianza p. 4). Visto lo scopo economico della provvigione, non si vede per quale motivo una remunerazione dovesse essere rifiutata laddove la lavoratrice avesse contribuito a mettere sotto contratto un cliente che, pur essendo già conosciuto dalla datrice di lavoro, non aveva in precedenza ritenuto di volersi vincolare con quest’ultima.

Per le medesime ragioni, nemmeno si può ritenere, in assenza di una chiara pattuizione in tal senso, che la remunerazione speciale per l’acquisizione di un nuovo cliente da parte della lavoratrice sarebbe stata dovuta solo nel caso in cui quel cliente non fosse stato individuato da lei grazie alla sua attività presso la datrice di lavoro (ma solo grazie a sue conoscenze private).

Dal fatto che nella clausola sia stato indicato che, nell’ipotesi in cui le condizioni per ammettere il pagamento della remunerazione speciale per l’acquisizione del nuovo cliente fossero date, la stessa sarebbe consistita nei primi CHF 75'000.- di ricavi derivanti dal predetto cliente “i.e. management / advisory fees paid by said clients and retrocessions paid in connection with said clients” non si può dedurre che la remunerazione speciale sarebbe stata dovuta solo nel caso in cui i compensi pagati da quel cliente fossero derivati da “management / advisory fees paid by said clients and retrocessions paid in connection with said clients” ossia da onorari per gestione e consulenza e dalle retrocessioni (e non nel caso in cui i compensi da lui pagati fossero derivati da altre causali, segnatamente da onorari per gestione contabile e reportistica), gli unici proventi che per la convenuta sarebbero atti a generare utili elevati. Come rilevato con pertinenza dal giudice di prime cure, nel caso di specie la formulazione “i.e.”, che per altro nella versione del contratto in lingua italiana, pure sottoscritta e con ciò accettata dalle parti, era stato tradotto con le parole “ad esempio”, aveva in effetti valenza esemplificativa, un tale significato essendo per altro evincibile anche dall’estratto del vocabolario Treccani – on line versato agli atti dalla stessa convenuta (cfr. doc. 11). Che nella clausola siano poi stati menzionati in particolare i compensi pagati e derivati da “management / advisory fees paid by said clients and retrocessions paid in connection with said clients” era quindi dovuto al fatto che la convenuta era attiva principalmente nella gestione patrimoniale. In definitiva, anche in questo caso, visto lo scopo economico della provvigione, non si vede per quale motivo una remunerazione dovesse essere rifiutata laddove i compensi pagati dal nuovo cliente reperito dalla lavoratrice non fossero derivati dalla principale tipologia di contratto offerta dalla datrice di lavoro, ma da altri generi di contratto che essa poteva pure offrire.

Dal tenore della clausola non si può infine ritenere, in assenza di una chiara pattuizione in tal senso, che la remunerazione speciale sarebbe stata dovuta unicamente nel caso in cui i compensi percepiti nel tempo dalla datrice di lavoro dal nuovo cliente reperito dalla lavoratrice fossero stati superiori (e non anche solo pari) a CHF 75'000.-.

7.3. Alla luce di questa interpretazione della clausola contrattuale denominata “special remuneration” (ossia del fatto che la stessa doveva essere intesa nel senso che la somma richiesta sarebbe stata dovuta anche nel caso in cui la lavoratrice avesse contribuito ad acquisire un nuovo cliente, poco importando da una parte se quel cliente fosse già stato conosciuto dalla datrice di lavoro o fosse stato individuato dalla lavoratrice grazie alla sua attività presso la datrice di lavoro e dall’altra quale fosse stata la causale dei compensi pagati da quel cliente), è incontestabile, come si dirà, che nel caso concreto l’attrice, avendo reperito durante il suo periodo di lavoro presso la convenuta un “nuovo cliente” nella persona di F__________, possa pretendere il pagamento dei CHF 75'000.- oltre interessi fatti valere con la petizione.

7.3.1. È evidente che la società F__________ debba effettivamente essere considerata un “nuovo cliente” della convenuta ai sensi della clausola contrattuale. Quella società era in effetti una persona giuridica che mai in precedenza era stata una sua cliente. Pur essendo un’entità della quale il cliente della convenuta C__________ __________ era amministratore unico (cfr. doc. H e 3; teste M__________ __________ p. 3) e azionista di maggioranza (cfr. doc. H; testi M__________ __________ p. 3 e C__________ __________ p. 8), ma per altro solo in misura del 54% (cfr. risposta p. 3; doc. 3), non è stato provato che la stessa si indentificasse giuridicamente o economicamente con lui (non bastando la diversa opinione, neppure fondata su alcun particolare elemento indiziario o probatorio, resa a p. 3 dal teste M__________ __________, il quale per altro aveva premesso di nemmeno conoscere i relativi “dettagli”).

7.3.2. Ed è pure evidente che l’attrice abbia contribuito, oltretutto in modo essenziale, all’acquisizione di quel nuovo cliente, nel senso che la sua attività era risultata essere perlomeno una concausa della conclusione del contratto.

C__________ __________ ha innanzitutto dato atto, sia per scritto (cfr. doc. H) sia in sede testimoniale (p. 11), che la conclusione del contratto con F__________ di cui al doc. 5 era da ricondurre proprio all’intervento dell’attrice, che aveva concretamente dato prova delle sue capacità professionali e aveva fattivamente contribuito a far sì che l’accordo venisse concluso. Anche G__________ __________ , presidente del consiglio sindacale di F, a cui spettava la decisione finale (cfr. teste C__________ __________ p. 11 seg.), ha confermato in sede testimoniale (p. 2 seg.) di aver avuto diversi colloqui personali con l’attrice

  • senza la presenza di C__________ __________ - a , apprezzando in particolare le sue competenze, tanto da aver dato parere positivo alla conclusione dell’accordo (in tal senso pure teste C __________ p. 9 segg.).

Il fatto che A__________ __________ fosse in precedenza già amico di C__________ __________ (cfr. testi M__________ __________ p. 2 e 6 e C__________ __________ p. 8) e che in tale veste avesse già conosciuto F__________ non era invece stato rilevante per la conclusione del contratto. C__________ __________ lo ha innanzitutto dichiarato per scritto (cfr. doc. H) e in sede testimoniale (p. 11 seg.), poco importando se il teste M__________ , a p. 4, sia invece stato di opinione diversa (e ciò in virtù della sua soggettiva interpretazione della clausola, di cui si è già detto). Ma soprattutto il fatto che, nonostante questa conoscenza, F non avesse in precedenza mai accettato le “lusinghe” di A__________ __________ e in particolare avesse sempre rifiutato, fino all’intervento dell’attrice, di concludere un contratto con la convenuta (cfr. teste C__________ __________ p. 8 e 12), dimostrava per l’appunto che l’impulso determinante era stato quello fornito dall’attrice. Tale conclusione non è certamente smentita dal fatto che a un certo momento C__________ __________ possa aver scritto a A__________ __________ un e-mail (sul quale il teste M__________ , a p. 3, ha poi riferito solo quanto gli sarebbe stato detto da A ) nel quale gli aveva ricordato che nell’autunno 2015 e meglio “a fine novembre ti chiamai da __________ in cui, nel farti capire quanto era importante la decisione che avevo preso, ti avevo anche affidato la mia famiglia e tu rimanesti in silenzio commosso al telefono per quasi un minuto, eri rimasto piacevolmente sorpreso” (cfr. doc. R), quella frase non essendo in realtà riferita a F, e ciò nonostante quest’ultima potesse essere un’entità di famiglia, ma ad altri conti personali di C__________ , per l’appunto dati in gestione alla convenuta a fine 2015 / inizio 2016 (cfr. risposta p. 3, appello p. 4; doc. 4; teste C __________ p. 8); e comunque, se anche, per mera ipotesi, quella frase fosse stata effettivamente riferita a F__________, la decisione in tal senso non era poi stata concretizzata da C__________ __________, tanto è vero che il contratto con quest’ultima era per finire stato concluso, grazie all’intervento dell’attrice di cui si è detto, solo nell’ottobre 2016.

7.4. A prescindere da quanto precede, si osserva che la convenuta non si è confrontata criticamente con l’argomentazione abbondanziale che pure aveva indotto il giudice di prime cure ad accogliere la petizione (quella secondo cui essa non aveva dimostrato di essersi a suo tempo opposta alle richieste di pagamento della pretesa attorea formulate con i doc. I e L, per cui si poteva concludere che l’avesse allora ritenuta fondata). Non avendo la convenuta in tal modo censurato efficacemente un’argomentazione alternativa e indipendente posta alla base del giudizio di prima sede, l’appello, su questo punto, dev’essere dichiarato irricevibile per carenza di motivazione (cfr. art. 311 cpv. 1 CPC; TF 4A_133/2017 del 20 giugno 2017 consid. 2.2, 4A_607/2019 del 22 aprile 2020 consid. 3.3).

  1. Con la domanda principale d’appello la convenuta ha pure chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere, nell’ambito della domanda riconvenzionale, la sua pretesa derivante dalla violazione della clausola di “confidential information: business secret” e meglio la “penalty” contenuta nella clausola di “loyalty / non-competition”. A suo dire, l’insorgenza del suo pregiudizio non solo era stata da lei compiutamente allegata, al punto 2 della domanda riconvenzionale e a pag. 17 della replica riconvenzionale, ma, oltre a non essere stata contestata dalla controparte nella risposta riconvenzionale, era comunque stata dimostrata da tutta una serie di risultanze istruttorie (cfr. doc. 6, 7, 12, 23, 24, G, M e R; teste M__________ __________ p. 5 seg.)

8.1. Nel caso di specie non è invero necessario esaminare le censure sollevate dalla convenuta. E ciò per due ragioni.

Innanzitutto, in base alla giurisprudenza, una clausola contrattuale, come quella pattuita concretamente al n. 19, con cui le parti hanno pattuito una “penalty” fissa nel suo ammontare in caso di una violazione di “any of the obligations pursuant to this clause”, ovvero della clausola di “loyalty / non-competition”, stabilendo altresì che “the payment of the penalty does not release you from further complying with the respective obligation” e “in addition, the Company reserves the right to claim compensation for damages as well as the right to the remedy of specific performance”, è nulla, costituendo una pena convenzionale contraria alla norma relativamente imperativa dell’art. 321e CO (cfr. DTF 144 III 327 consid. 5). Nella misura in cui quella pena convenzionale ha carattere risarcitorio, essa è nulla, siccome con la stessa viene istituita una responsabilità contrattuale indipendente dalla colpa della lavoratrice nonché per il fatto che la pena convenzionale è dovuta a prescindere dall’esistenza di un danno (cfr. DTF 144 III 327 consid. 5.3-5.4). Nella misura in cui quella pena convenzionale ha carattere sanzionatorio, essa è parimenti nulla siccome, se si prescinde da un generico, e con ciò insufficiente, accenno al “your duty of loyalty as defined in Article 321a CO”, nella clausola non sono state dettagliatamente e sufficientemente precisate le concrete violazioni al dovere di lealtà che avrebbero imposto il pagamento della pena convenzionale, la quale oltretutto, sempre in assenza della necessaria determinatezza, era dovuta a prescindere dalla tipologia e dalla gravità della violazione contrattuale (cfr. DTF 144 III 327 consid. 5.5).

E, comunque, dal tenore dell’accordo non è possibile ritenere che la pena convenzionale prevista nella clausola di “loyalty / non-competition” dovesse pure sanzionare le eventuali violazioni dalla clausola denominata “confidential information: business secret”. La pena convenzionale era in effetti dovuta solo in caso di infrazione di qualsiasi obbligo “pursuant to this clause”, ossia quella di cui al n. 19 (che in sostanza aveva per oggetto solo un divieto di concorrenza), e in tale clausola non era invece stato fatto alcun riferimento alla clausola n. 17.

  1. Con la domanda principale d’appello la convenuta ha altresì chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere, nell’ambito della domanda riconvenzionale, la sua pretesa derivante dalla violazione del divieto di concorrenza e meglio la “penalty” contenuta nella clausola di “loyalty / non-competition”. Essa ha ribadito che l’attrice, in costanza di rapporto di lavoro e in epoca successiva, aveva svolto attività concorrenziale a favore di F__________, di C__________ __________ e di Co__________ __________ SA: la prima, comprovata in sede testimoniale (cfr. testi M__________ __________ p. 6 e C__________ __________ p. 14), non era da lei mai stata autorizzata (cfr. doc. M); la seconda era stata provata documentalmente e in sede testimoniale (cfr. doc. 21; testi M__________ __________ p. 6 e C__________ __________ p. 14); la terza, allegata in modo sufficiente, nemmeno era stata contestata dall’attrice.

9.1. Neanche in questo sarebbe invero necessario esaminare le censure sollevate dalla convenuta. Come si è visto in precedenza (cfr. infra consid. 8.1), la clausola contrattuale n. 19, che in sostanza prevede una pena convenzionale fissa nel suo ammontare, è in effetti nulla siccome contraria all’art. 321e CO (cfr. DTF 144 III 327 consid. 5). Nella misura in cui quella pena convenzionale ha carattere risarcitorio, essa è nulla, siccome con la stessa viene istituita una responsabilità contrattuale indipendente dalla colpa della lavoratrice nonché per il fatto che la pena convenzionale è dovuta a prescindere dall’esistenza di un danno (cfr. DTF 144 III 327 consid. 5.3-5.4). Nella misura in cui quella pena convenzionale ha carattere sanzionatorio, essa è parimenti nulla siccome la pena convenzionale era dovuta a prescindere dalla tipologia e dalla gravità della violazione contrattuale (cfr. DTF 144 III 327 consid. 5.5).

9.2. In ogni caso la pretesa della convenuta sarebbe stata da respingere anche nell’ipotesi in cui la pena convenzionale non fosse stata nulla, non potendosi concludere che l’attrice, in costanza di rapporto di lavoro e nei tre mesi dal suo termine, abbia svolto attività concorrenziale sanzionabile a favore di F__________, di C__________ __________ o di Co__________ __________ SA.

9.2.1. Secondo l'art. 340 cpv. 2 CO, il divieto di concorrenza è valido solo se il rapporto di lavoro permette al lavoratore di avere cognizioni della clientela o dei segreti di fabbricazione o d'affari e se l'uso di queste conoscenze possa cagionare al datore di lavoro un danno considerevole. È necessario che ci sia un adeguato rapporto di causalità tra le conoscenze acquisite e il rischio di causare un pregiudizio materiale al datore di lavoro (cfr. TF 4A_466/2012 del 12 novembre 2012 consid. 3.2 e 4.1). Quando il dipendente fornisce al cliente un servizio che si caratterizza soprattutto per le sue capacità personali, in modo che quest'ultimo attribuisca più importanza a esse che all'identità del datore di lavoro, un patto di non concorrenza basato sulla conoscenza del cliente non è valido (cfr. DTF 138 III 67 consid. 2.2.1; TF 4A_116/2018 del 28 marzo 2019 consid. 4.1).

In altri termini, fermo restando che nel mondo degli affari la clientela ha importanza capitale, per cui è naturale che il datore di lavoro voglia assicurarsene la fedeltà, possono tuttavia essere protetti legalmente unicamente quei rapporti con i clienti che il dipendente può allontanare solo grazie alle conoscenze particolari che ha acquisito presso il datore di lavoro (cfr. TF 4A_468/2016 del 6 febbraio 2017 consid. 3.1 e 3.3). Le informazioni concretamente ottenute sul rapporto con la clientela devono quindi essere decisive per la possibilità dell’insorgenza di un danno. Pertanto, non si può parlare di un possibile danno dovuto all'uso delle informazioni acquisite se le relazioni con i clienti sono caratterizzate principalmente dalle qualità e dalle abilità personali del dipendente e non dal suo accesso alle unicità dell'impresa. Se i clienti seguono il dipendente per le sue prerogative personali, sono state proprio queste caratteristiche e non la sua conoscenza della clientela a essere decisive, per cui non sussiste nemmeno un abuso dei dati sui clienti. In simili situazioni, vista l’assenza di un legame causale, una clausola di non concorrenza non è ammissibile e l’attività del dipendente per i precedenti clienti del datore di lavoro deve essere tollerata.

In ogni caso il dipendente ha il diritto di poter sfruttare le sue capacità e conoscenze personali, indipendentemente da dove le ha acquisite, con un nuovo datore di lavoro anche a scapito del suo vecchio datore di lavoro.

Sennonché, nel caso di specie, la convenuta non ha censurato l’assunto pretorile secondo cui l’attività concorrenziale eventualmente svolta dall’attrice non sarebbe stata sanzionabile, visto che l’eventuale continuazione della collaborazione con l’attrice sarebbe semmai dovuta alle sue capacità personali e non alle conoscenze apprese presso la convenuta. E neppure, a ben vedere, ha dimostrato che le conoscenze acquisite dall’attrice in qualità di “head of family office practice” e con il titolo di “managing director” fossero così sensibili da giustificare l’esistenza di un divieto di concorrenza.

9.2.2. In ogni caso, per quanto riguarda le presunte attività concorrenziali svolte dall’attrice, in costanza di rapporto di lavoro e nei tre mesi dal suo termine, si osserva quanto segue.

L’istruttoria non ha innanzitutto permesso di confermare che l’attrice abbia agito a favore di F__________ in modo anticontrattuale, al di fuori del contratto di gestione contabile e reportistica da quest’ultima concluso con la convenuta (doc. 5). Essa, in costanza di contratto, ha invero svolto un’attività a favore di quella società, organizzando e fornendo una formazione interna alla stessa, fino al 31 luglio 2018, sennonché tale attività, per altro proposta proprio dalla convenuta, risultava essere stata autorizzata con e-mail 5 giugno 2018 (cfr. doc. M) da L__________ , allora amministratore unico della convenuta (cfr. doc. C), poco importando invece, in assenza di eventuali obiezioni da parte di altri organi con diritto di firma della convenuta cui tale autorizzazione era stata portata a conoscenza, segnatamente di A , se l’autorizzazione scritta fosse stata formalmente comunicata a C __________ anziché a lei (cfr. doc. M), rispettivamente se nei rapporti esterni L__________ __________ disponesse unicamente di un diritto di firma collettiva a due (cfr. doc. C). Non risulta per contro che in epoca successiva l’attrice abbia svolto attività in favore di quella società, che del resto aveva deciso di non far più capo a terzi ma di operare mediante collaboratori propri (cfr. teste G__________ __________ p. 2, il quale ha evidenziato come, solo per un certo tempo, ossia da inizio 2018 e fino al termine del contratto con la convenuta, verso metà del 2018, l’attrice avesse affiancato quale consulente qualificata la persona incaricata dalla F__________ di occuparsi dell’attività “in house”; in tal senso pure teste C__________ __________ p. 12).

Per la convenuta, l’attività concorrenziale svolta dall’attrice a favore di C__________ __________ consisterebbe invece da una parte nel fatto che essa si sarebbe occupata delle sue pratiche fiscali in costanza di contratto (cfr. testi M__________ __________ p. 6 e C__________ __________ p. 14) e dall’altra nel fatto che essa, posta al beneficio di una procura (cfr. doc. 21), le avrebbe in seguito chiesto informazioni in merito a un investimento effettuato sempre da quest’ultimo (cfr. doc. 12). A torto. In realtà, negli allegati preliminari la convenuta non aveva mai evocato tali circostanze a sostegno della sua pretesa, sicché è malvenuta ad essersene prevalsa per la prima volta in sede conclusionale e ora nell’appello. Ad ogni buon conto si osserva che il fatto che l’attrice si sia occupata delle pratiche fiscali di C__________ __________ non è costitutivo di un atto di concorrenza, visto e considerato che quelle prestazioni, che per altro avevano contribuito a “fidelizzare” il cliente presso la convenuta, non erano state fatturate ed erano state svolte dall’attrice a titolo di “favore” (cfr. teste M__________ __________ p. 6); si aggiunga che a p. 19 del suo allegato conclusionale la stessa convenuta aveva pacificamente dato atto che l’allestimento di dichiarazioni fiscali nemmeno era un servizio che essa offriva per scopo sociale, per cui non si vede in che modo l’attrice potesse aver svolto un’attività concorrenziale e aver così violato il divieto di concorrenza. Nemmeno dal fatto che l’attrice, al termine del contratto con la convenuta, possa essere stata posta da C__________ __________ al beneficio di una procura che le permetteva di chiederle informazioni (doc. 21) si può poi evincere che essa abbia svolto un’attività concorrenziale, non risultando per altro che in tal modo essa abbia svolto l’attività di gestione e consulenza o l’attività di gestione contabile e reportistica attribuita in precedenza alla convenuta.

Il fatto che l’attrice possa successivamente aver lavorato in qualità di “head of family office practice” presso Co__________ __________ SA non è a sua volta rilevante. Negli allegati preliminari ciò era stato indicato dalla convenuta tra le possibili attività concorrenziali dell’attrice solo per il fatto che la stessa sarebbe stata messa in atto da quest’ultima per continuare a gestire le attività di F__________ o di C__________ __________ (cfr. domanda riconvenzionale p. 11, replica riconvenzionale p. 22), circostanza quest’ultima che era stata puntualmente contestata dall’attrice (cfr. risposta riconvenzionale p. 17 e 19): sennonché nulla è poi stato dimostrato a tale proposito (cfr. anzi teste C__________ __________ p. 11). Per il resto, si può senz’altro confermare l’assunto pretorile secondo cui le allegazioni fornite dalla convenuta negli allegati preliminari in merito alla presunta responsabilità dell’attrice per l’attività da lei svolta presso quella società, puntualmente contestata (cfr. risposta riconvenzionale p. 19), erano ampiamente insufficienti.

  1. Con la domanda principale d’appello la convenuta ha infine chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere, nell’ambito della domanda riconvenzionale, anche la sua pretesa volta alla rifusione del danno per perdita di guadagno per la sottrazione / perdita dei contratti con i clienti C__________ __________ e F__________, per i costi correlati all’assunzione di un’altra dipendente in sostituzione dell’attrice, per i problemi generati tra i suoi dipendenti e C__________ __________ e per il danno reputazionale subito dalla società a seguito della presente controversia. Con particolare riferimento alla prima posizione di danno essa, dopo aver rammentato che quanto dichiarato per scritto e in sede testimoniale da C__________ __________ non era credibile, ha ribadito che dallo scritto allestito dall’attrice all’indirizzo di quest’ultimo in una data imprecisata (doc. 7) risultava inequivocabilmente che essa si voleva “vendicare” di A__________ , per cui il fatto che le date per le quali essa, F e C__________ __________ avevano disdetto i rispettivi contratti con lei fossero in tutti i casi il 31 luglio 2018 (cfr. doc. I per l’attrice, doc. 9 per F__________, doc. 21 per C__________ __________), non poteva essere considerata una mera coincidenza.

10.1. La richiesta della convenuta di farsi risarcire il danno per i costi correlati all’assunzione di un’altra dipendente in sostituzione dell’attrice, per i problemi generati tra i suoi dipendenti e C__________ __________ e per il danno reputazionale subito dalla società a seguito della presente controversia è manifestamente irricevibile, visto e considerato che negli allegati preliminari (cfr. domanda riconvenzionale p. 11 seg., replica riconvenzionale p. 17) essa aveva unicamente preteso la rifusione del danno per perdita di guadagno per la sottrazione / perdita dei contratti con i clienti C__________ __________ e F__________ e nulla più. Il fatto che questi ulteriori danni siano già stati da lei rivendicati in sede conclusionale non modifica la circostanza, quella rivendicazione essendo stata proceduralmente irrita (cfr. art. 230 CPC).

10.2. Nella misura in cui ha per oggetto il risarcimento della perdita di guadagno riconducibile al fatto che i suoi clienti C__________ __________ e F__________ sarebbero stati indotti dall’attrice a rescindere i contratti in essere con lei, la censura è invece infondata.

In realtà non vi è ragione per mettere in dubbio la versione dei fatti resa a p. 2 da G__________ , secondo cui il motivo che aveva indotto F a disdire il contratto con la convenuta era da ricondurre alla volontà di quella società di far capo a collaboratori “in house” (cfr. infra consid. 9.2.2; teste C__________ __________ p. 12).

E nemmeno vi è ragione per mettere in dubbio, sui motivi che invece avevano indotto C__________ __________ a disdire il contratto con la convenuta, la versione dei fatti - come detto credibile (cfr. infra consid. 6.2) - fornita per scritto (cfr. doc. H) e in sede testimoniale dallo stesso C__________ __________ (p. 9 segg.), fatta propria dal giudice di prime cure, tanto più che A__________ __________ aveva dovuto ammettere che il malcontento di C__________ __________ in punto alla gestione patrimoniale operata dalla convenuta e la perdita di fiducia di quest’ultimo nei suoi confronti, venutasi a creare anche a seguito dello scorretto trattamento che l’organo della convenuta aveva ammesso di aver riservato all’attrice, non erano privi di fondamento (cfr. doc. Q). E comunque, laddove si volesse anche prendere in considerazione la versione dei fatti proposta dal teste M__________ , secondo cui la partenza dei clienti F e C__________ __________ sarebbe piuttosto dovuta a un problema personale e professionale tra i membri della convenuta e C__________ __________ sorto “in virtù di una relazione personale che lui aveva con AO 1” (p. 5), si osserva che dalla stessa, che per altro costituiva una sua soggettiva opinione, non si poteva in ogni caso evincere che l’attrice avesse indotto i due clienti a disdire i contratti con la convenuta.

Ciò detto, pur potendosi senz’altro dare atto che il fatto che le date per le quali l’attrice, F__________ e C__________ __________ avevano disdetto i rispettivi contratti con la convenuta fossero identiche non poteva essere considerata una mera coincidenza (anche se le date delle relative disdette erano diverse, quella dell’attrice risalendo verosimilmente a fine maggio 2018 [cfr. appello p. 5], quella di F__________ al 13 giugno 2018 [cfr. doc. 9] e quella di C__________ , già preannunciata il 30 aprile 2018 [cfr. doc. R e teste C __________ p. 9], al più tardi al 28 giugno 2018 [cfr. doc. 21]), nulla permette tuttavia ancora di concludere che la decisione di C__________ __________ e F__________ di rescindere i contratti in essere con la convenuta sia stata invece indotta dall’attrice, ciò che per altro il teste C__________ __________ aveva esplicitamente negato (p. 12). Il fatto che nello scritto di cui doc. 7, allestito in una data imprecisata dall’attrice all’indirizzo di quest’ultimo (che di fatto è una “dichiarazione d’amore”), essa possa aver parlato di una possibile “vendetta” nei confronti di A__________ __________ non appare determinante: in primo luogo non risulta quando quello scritto sia stato redatto e dunque se possa o meno essere causale; non risulta poi che lo stesso sia mai stato trasmesso a C__________ , tant’è che è stato ritrovato e poi versato agli atti dalla convenuta, per altro senza alcuna autorizzazione da parte dell’attrice, in un cassetto che quest’ultima aveva presso la società; inoltre in quello scritto l’attrice, pur avendo evocato il trasferimento della gestione a terzi (“porta la gestione a T”), senza invero che si potesse dedurre se ciò fosse stato da lei proposto o se piuttosto si trattasse di una circostanza già prospettata o finanche già decisa da C__________ __________ (come sembrerebbe dal doc. R), non aveva comunque inteso “tagliare i ponti” con la convenuta (tant’è che quella sua frase proseguiva con le parole “e lascia qui il consolidato. Parliamone con L__________”); oltretutto dal tenore dello scritto nemmeno è chiaro se in tal modo sia stata espressa e auspicata una volontà di “vendetta” nei confronti di A__________ , rispettivamente, laddove ciò fosse invece evincibile, se tale volontà sarebbe stata la sua o piuttosto di C __________ (“questa, se vuoi, è una vera vendetta nei confronti di A__________”).

10.3. Si aggiunga, per completezza di motivazione, che la convenuta non ha assolutamente spiegato per quale ragione di fatto e di diritto, considerato che i contratti con F__________ (doc. 5) e C__________ __________ (doc. 4) prevedevano un compenso a suo favore di complessivi CHF 220'000.- annui, essa a titolo di perdita di guadagno avrebbe potuto pretendere in equità CHF 44'000.-, corrispondente al 20% di quella somma.

  1. Ne discende che l’appello della convenuta dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile.

Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore litigioso di CHF 219'000.-, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

I. L’appello 31 maggio 2022 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

II. Le spese processuali di CHF 15'000.- sono poste a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte CHF 8’000.- per ripetibili.

III. Notificazione:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso di almeno CHF 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 lett. a e 100 cpv. 1 LTF).

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