DTF 144 III 462, 4A_329/2013, 4A_383/2018, 4A_415/2013, 4A_571/2018
Incarto n. 12.2022.64
Lugano 9 settembre 2022/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti
vicecancelliera:
Federspiel Peer
sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2022.1628 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con istanza 30 marzo 2022 da
AP 1 rappr. da: PA 1
contro
AO 1 rappr. da: PA 2
con cui ha chiesto nella procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) la condanna della controparte al pagamento di fr. 100'000.- oltre interessi,
domanda a cui si è opposto il convenuto e che il Pretore ha dichiarato irricevibile con sentenza del 6 maggio 2022, ponendo le spese processuali di fr. 850.- a carico dell'istante, tenuto a rifondere alla controparte fr. 2'500.- per ripetibili,
appellante l’attrice con atto di appello del 20 maggio 2022 con cui postula la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza, con protesta di tasse, spese e ripetibili,
mentre il convenuto, con risposta del 20 giugno 2022 chiede la reiezione dell’appello anch’egli con protesta di tasse, spese e ripetibili,
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto,
in fatto e in diritto:
Negli ultimi anni il negozio ha subito una riduzione del proprio giro d’affari ragion per cui AP 1 si è rivolta a G__________ SA - società attiva, tra l’altro, nell’ambito della fornitura di servizi e consulenze nel campo della comunicazione, delle ricerche di mercato, dell’organizzazione di eventi e della pubblicità e di cui AO 1 è amministratore unico - con l’intento di rilanciare la propria impresa commerciale.
Il 18 agosto 2021 AP 1 e G__________ SA hanno concluso un contratto di consulenza avente per fine proprio il rilancio della Boutique . Mediante questo accordo G SA si è impegnata a supportare AP 1 con una serie di prestazioni e attività contro il pagamento di un corrispettivo di complessivi fr. 200'000.-, pagabili in quattro rate, e meglio fr. 100'000.- entro il 1° settembre 2021, fr. 50'000.- entro il 30 gennaio 2022, fr. 25'000.- entro il 30 giugno 2022 e ulteriori fr. 25'000.- entro il 30 settembre 2021 (trattasi verosimilmente del 30 settembre 2022; doc. B). Il contratto prevedeva che questo importo “dovrà essere corrisposto a mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a G__________” (doc. B, art. 4).
L’11 ottobre 2021 AO 1 ha fatto pervenire a AP 1 una “NOTA-RICEVUTA” facente riferimento “al PIANO DI RILANCIO S__________ SA” e chiesto il versamento di fr. 100'000.- sul conto a lui intestato presso __________ (doc. D). AP 1 ha effettuato il pagamento con valuta 13 ottobre 2021 (doc. E).
Nel prosieguo sono sorte delle divergenze tra le parti in relazione all’esecuzione del contratto e a pretesi inadempimenti di entrambe. AP 1 non ha più proceduto al pagamento dei successivi acconti, ciò che ha indotto la controparte ad avviare la procedura esecutiva. Presso la Sezione 5 della Pretura di Lugano è pendente una procedura di rigetto promossa da G__________ SA per l’incasso della seconda rata (SO.2022.1156; doc. 5).
In sede di risposta il convenuto ha contestato integralmente la pretesa e chiesto che l’istanza fosse dichiarata irricevibile. In sintesi, AO 1 ha eccepito la carenza dell’interesse degno di protezione e osservato come tanto la fattura quanto il bonifico facessero esplicito riferimento al contratto in parola. L’attrice avrebbe volontariamente pagato il suo debito verso G__________ SA sul conto dell’amministratore unico in base a un accordo che G__________ SA ha accettato. Egli ha inoltre negato che i presupposti di un caso manifesto fossero dati, la situazione giuridica non essendo per nulla chiara. Le parti si sarebbero accordate per modificare il conto bancario da utilizzare per pagare la prima rata di quanto dovuto come proverebbero la fattura (doc. D) e il bonifico (doc. E). La controparte avrebbe effettuato il versamento nella piena consapevolezza di soddisfare il proprio obbligo contrattuale ed è per questo che fino a marzo 2022 non avrebbe mai eccepito alcunché; di riflesso, G__________ SA, ritenutasi tacitata, non ha mai inviato alcun sollecito di pagamento benché la prima rata dovutale fosse scaduta il 1° settembre 2021.
Con sentenza del 6 maggio 2022 il Pretore ha dichiarato irricevibile l’istanza. In breve, sulla base degli atti, egli ha giudicato, da un canto, che per entrambe le parti fosse chiaro che l’importo bonificato era stato versato a saldo della prima rata, il conto di AO 1 fungendo unicamente da “Zahstelle” e, dall’altro, che le divergenze tra le parti in merito al contratto fossero tali da necessitare di essere acclarate nel merito. Ciò rendeva inammissibile la procedura scelta.
Con l’appello che qui ci occupa, avversato da AO 1 con risposta del 20 giugno 2022, AP 1 rimprovera al Pretore un errato accertamento dei fatti e un’erronea applicazione del diritto per aver ritenuto che le parti avessero convenuto una modifica contrattuale quo alle modalità di pagamento della mercede. Essa ribadisce la tesi secondo cui, essendo stata indotta con premeditazione a versare i soldi sul conto del convenuto invece che su quello societario, quest’importo le andrebbe restituito in quanto AO 1 ne sarebbe risultato arricchito indebitamente. Essa richiama altresì gli art. 15 e 17 DPA.
Contro una decisione emanata nella procedura sommaria a tutela dei casi manifesti e il cui valore è di almeno fr. 10'000.-, è dato il rimedio dell’appello, da presentare entro 10 giorni (art. 314 CPC), che per legge ha effetto sospensivo (art. 315 cpv. 1 CPC).
Nella fattispecie la decisione impugnata è stata recapitata in data 10 maggio 2022 e l’appello del 20 maggio successivo è pertanto tempestivo. Parimenti tempestive - in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC - sono le osservazioni del 20 giugno 2022 del convenuto, a fronte della comunicazione dell’appello notificata il 7 giugno 2022 e ricevuta l’8 giugno 2022. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.
L’appello in esame viene quindi esaminato nella misura in cui rispetta i principi sopraindicati ed espone critiche circostanziate al giudizio pretorile, mentre non verranno analizzati e sono irricevibili quei passaggi che non contengono alcuna critica al giudizio impugnato.
La procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti dell’art. 257 CPC offre alla parte istante la possibilità di seguire una via giudiziaria semplice e rapida nei casi in cui la situazione di fatto e di diritto è chiara, in alternativa alle procedure ordinarie o semplificate normalmente a disposizione. Affinché si possa agire in tal senso, è necessario che i fatti siano incontestati o immediatamente comprovabili (lett. a) e che la situazione giuridica sia chiara (lett. b).
Sono fatti incontestati, quelli che non sono stati confutati dal convenuto e sono immediatamente comprovabili, se essi possono essere accertati senza indugio e senza troppe spese. Di regola la prova è addotta mediante la produzione di documenti conformemente all'art. 254 cpv. 1 CPC. Se il convenuto fa valere delle obiezioni motivate e concludenti, che non possono essere subito scartate e che sono di natura tale da far vacillare il convincimento del giudice, la procedura dei casi manifesti è inammissibile (144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1).
La situazione giuridica è chiara se l'applicazione della norma al caso concreto si impone in modo evidente con riguardo al testo legale o in base a una dottrina e una giurisprudenza affermate. Per contro la situazione giuridica non è di regola chiara se la parte convenuta oppone delle obiezioni o eccezioni motivate su cui il giudice non può statuire immediatamente o se l'applicazione di una norma richiede l'emanazione di una decisione di apprezzamento o in equità con una valutazione di tutte le circostanze del caso (DTF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 123 consid. 2.1.2; STF 4A_383/2018 del 6 giugno 2019 consid. 3).
Per impedire l'accoglimento di una domanda fondata sull'art. 257 CPC non basta tuttavia che la parte convenuta sostenga semplicemente che ci si trova in presenza di una simile situazione o che la stessa potrebbe remotamente entrare in linea di conto (STF 4A_383/2018 del 6 giugno 2019 consid. 3; 4A_329/2013 del 10 dicembre 2013 consid. 6.1). Non è nemmeno possibile vanificare la procedura in discussione invocando degli argomenti speciosi (STF 4A_415/2013 del 20 gennaio 2014 consid. 7).
La fattispecie non è per contro chiara e non vi è spazio per una procedura sommaria giusta l’art. 257 CPC quando invece la parte convenuta oppone all’azione delle obiezioni o delle eccezioni, in fatto o in diritto, motivate sulle quali in giudice non può immediatamente statuire. Il fallimento della procedura di tutela nei casi manifesti non presuppone che la parte convenuta renda verosimile l’inesistenza, l’inesigibilità o l’estinzione della pretesa fatta valere nei suoi confronti: basta che gli argomenti proposti siano atti a comportare il rigetto dell’azione, che non appaiano di primo acchito inconsistenti e che non si prestino a un esame in procedura sommaria (STF 4A_571/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 6).
In primis andrebbero meglio acclarate le circostanze che hanno portato AP 1 a versare l’importo oggetto del contendere sul conto personale di AO 1 in luogo di quello societario concordato inizialmente ma a far nondimeno ritenere a entrambe le parti che tale pagamento estinguesse la prima rata del noto contratto di consulenza con G__________ SA. La tesi attorea - ripresa nell'appello - secondo cui tale versamento sarebbe avvenuto per errore e a seguito di macchinazioni orchestrate dal convenuto si scontra infatti con le emergenze istruttorie di segno opposto che inducono a ipotizzare una modifica consensuale degli accordi originari.
A questo vada aggiunto che l’appellante medesima menziona nei propri allegati l’esistenza di importanti divergenze tra le parti in relazione al contratto di consulenza, contrasti che emergono pure dagli atti di causa e che necessitano di essere ulteriormente vagliati nel merito. Appare evidente l’inconciliabilità di questi approfondimenti con le esigenze di chiarezza e immediatezza poste dalla procedura in oggetto.
Dal punto di vista procedurale non può neppure essere giudicata aprioristicamente speciosa l’obiezione sollevata da AO 1 relativa all’assenza di un interesse degno di protezione da parte dell’appellante (osservazioni, pag. 3).
Ininfluente ai fini di causa si rivela di contro l’indicazione - errata - figurante nel giudizio di prima sede (pag. 3) e riconducibile a un lapsus calami che attribuisce il “conto __________” a AO 1 quando in realtà trattasi di un conto di pertinenza dell’attrice. Con ogni evidenza questo refuso non ha influito sulla valutazione pretorile.
Da ultimo, non può che essere definito inconferente il richiamo dell’appellante agli art. 15 e 17 DPA.
Alla luce di tutto quanto precede, ritenuto il non adempimento delle premesse per far capo alla procedura di tutela dei casi manifesti di cui all’art. 257 CPC, la decisione pretorile che dichiara irricevibile l’istanza presentata da AP 1 si rivela corretta. La stessa ha la facoltà di riproporre le proprie pretese nelle debite forme e seguendo la procedura appropriata (Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIª ed., Vol. 2, n. 44 segg. ad art. 257 CPC).
Ne discende che l’appello deve essere respinto e la sentenza pretorile confermata. Le spese processuali, calcolate sulle basi di un valore litigioso di fr. 100'000.- e tenuto conto di quanto prevede l'art. 9 cpv. 2 LTG, seguono la soccombenza dell’appellante, la quale rifonderà alla controparte un’equa indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 96 e 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
L’appello 20 maggio 2022 di AP 1 è respinto.
Le spese processuali di fr. 1’000.-, già anticipate dall’appellante, restano a suo carico con obbligo di versare alla controparte fr. 1’500.- a titolo di ripetibili d’appello.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).