Incarto n. 12.2022.63
Lugano 23 giugno 2022/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini, presidente,
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa a procedura sommaria - inc. n. SO.2022.1086 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con notificazione (recte: istanza) 21 febbraio 2022 da
AO 1
contro
AP 1
chiedente l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta, la cui gerenza, attribuita a più persone, era priva del suo presidente, e che era priva di una valida rappresentanza in Svizzera;
nell’ambito della quale il Pretore, con decisione 11 maggio 2022, ha accolto l'istanza, pronunciando lo scioglimento della convenuta e ordinandone la messa in liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;
appellante la convenuta con appello 18 maggio 2022, con cui ha chiesto di annullare il querelato giudizio;
viste le osservazioni 1° giugno 2022 dell’istante;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con notificazione (recte: istanza) 21 febbraio 2022 AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, la società AP 1, chiedendo che nei confronti della stessa, la cui gerenza, attribuita a più persone, era priva del suo presidente (art. 809 cpv. 3 CO, cfr. doc. A), e che era priva di una valida rappresentanza in Svizzera (art. 814 cpv. 3 CO, cfr. doc. A), e invano diffidata, con raccomandata del 10 gennaio 2022 (doc. B), a sanare la lacuna e a notificare la relativa iscrizione nel registro di commercio entro 30 giorni (art. 939 cpv. 1 CO), fossero adottate le misure necessarie (art. 939 cpv. 2 CO);
che il 1° marzo 2022 il Pretore ha assegnato alla convenuta un ultimo termine di 20 giorni per ripristinare la situazione legale (designare un presidente della gerenza abilitato a rappresentare la società in Svizzera e richiedere la pertinente iscrizione a registro di commercio, dando tempestiva comunicazione alla Pretura), pena lo scioglimento della società e la sua messa in liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;
che con decisione processuale ordinatoria 16 marzo 2022, emanata a seguito della richiesta 15 marzo 2022 della convenuta, il termine in questione è stato prorogato di 30 giorni;
che, preso atto che la convenuta aveva lasciato trascorrere infruttuosamente il termine, con decisione 11 maggio 2022 il Pretore ha accolto l’istanza, ha pronunciato lo scioglimento della società e ne ha ordinato la messa in liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento (dispositivo n. 1), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 300.- (dispositivo n. 2);
che con l’appello 18 maggio 2022, che qui ci occupa, la convenuta ha chiesto di annullare il querelato giudizio, rilevando in particolare di aver ormai provveduto a ripristinare la situazione legale, mediante l’avvenuta nomina quale presidente della gerenza di G__________ __________, cittadino svizzero domiciliato a Lugano, circostanza che nel frattempo aveva già fatto oggetto di un’istanza di iscrizione all’indirizzo dell’Ufficio del registro di commercio (cfr. doc. 3 d’appello);
che con osservazioni 1° giugno 2022 l’istante ha comunicato che a seguito della nomina del nuovo presidente della gerenza, nella persona di G__________ __________, iscritta nel registro di commercio il 19 maggio 2022, la situazione legale era stata ripristinata e che allo stato attuale l’organizzazione della società era conforme alla legge;
che nel caso di specie si tratta di esaminare se la convenuta abbia provveduto a ripristinare la situazione di legalità nelle more della causa, anche solo nella procedura ricorsuale, ciò che, in base alla dottrina e alla giurisprudenza, sarebbe idoneo ad evitare lo scioglimento della società che presentava lacune nell’organizzazione (Lorandi, Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi, Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p. 91; DTF 136 III 369 consid. 11.4.3; II CCA 16 dicembre 2011 inc. n. 12.2011.206);
che questa ipotesi si è effettivamente realizzata, visto e considerato che, come risulta dalle prove nel frattempo versate agli atti (ricevibili siccome si tratta di documenti allestiti dopo l’emanazione della decisione impugnata e con ciò di “nova autentici” ai sensi dell’art. 317 cpv. 1 CPC) e come confermato anche dall’istante, il 18 maggio 2022 la convenuta ha notificato a quest’ultimo (cfr. doc. 3 d’appello), allegando la relativa delibera assembleare del giorno precedente, il nominativo del suo nuovo presidente della gerenza, domiciliato in Svizzera, che frattanto è già stato iscritto nel registro di commercio;
che, in tali circostanze, l’istanza chiedente l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta, la cui gerenza, attribuita a più persone, era priva del suo presidente, e che era priva di una valida rappresentanza in Svizzera, non più attuale, deve essere stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d’oggetto (cfr. TF 1° marzo 2013 4A_560/2012 consid. 3.1);
che le spese giudiziarie di entrambe le sedi vanno calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 20'000.-, pari al capitale sociale della convenuta (doc. A; TF 19 agosto 2010 4A_315/2010 consid. 2, 8 luglio 2010 4A_278/2010 consid. 6, 22 giugno 2010 4A_106/2010 consid. 6, SJ 132 I p. 541), e dovrebbero di principio seguire la soccombenza (art. 106 CPC);
che nel caso di specie ricorrono tuttavia giusti motivi per derogare a questo principio;
che da una parte la presente procedura e quella dinnanzi al Pretore avrebbero in effetti potuto essere evitate se la convenuta, anziché rimanere inattiva di fronte alle ingiunzioni che ha ricevuto, avesse ripristinato tempestivamente la situazione legale, di modo che, in applicazione degli art. 107 cpv. 1 lett. e e 108 CPC, si giustifica di porre a suo carico le spese processuali da essa inutilmente causate e di non riconoscerle ripetibili (cfr. per analogia TF 22 novembre 2012 4A_411/2012 consid. 3, 1° marzo 2013 4A_560/2012 consid. 3.2 e 4; II CCA 24 giugno 2013 inc. n. 12.2013.57, 28 giugno 2013 inc. n. 12.2013.62, 27 novembre 2013 inc. n. 12.2013.165, 19 dicembre 2014 inc. n. 12.2014.197, 29 gennaio 2015 inc. n. 12.2014.221, 12 febbraio 2015 inc. n. 12.2014.189);
che dall’altra l’appellante nemmeno ha ritenuto di protestare spese e ripetibili di primo e secondo grado;
che in definitiva l’appello della convenuta deve essere evaso ai sensi dei considerandi che precedono;
che non ponendo la causa questioni di principio o di rilevante importanza, il presente giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).
Per questi motivi
richiamati, per le spese, gli art. 107 cpv. 1 lett. e e 108 CPC nonché la LTG
decide:
L’appello 18 maggio 2022 di AP 1 è evaso nel senso che il dispositivo n. 1 della decisione 11 maggio 2022 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, è annullato e la causa di cui all’istanza 21 febbraio 2022 dell’AO 1 è stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d’oggetto. Gli altri dispositivi della decisione impugnata rimangono invariati.
Le spese processuali d’appello di fr. 500.- sono poste a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).