Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 31.05.2022 12.2022.60

Incarti n. 12.2022.60 12.2022.61

Lugano 31 maggio 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Bozzini, vicepresidente

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2020.10 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 9 aprile 2020 da

AP 1

contro

AO 1 rappr. da RA 1

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della CO 1 al pagamento di fr. 300'000.-;

domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore aggiunto ha stralciato dai ruoli con decisione del 18 marzo 2022 per mancato versamento dell’anticipo;

appellante l’attrice con atto d’appello 2 maggio 2022 (inc. n. 12.2022.60), con cui chiede di annullare la decisione di stralcio e di concedere “la gratuità della procedura e il diritto ad un giudizio e per l’effetto disporre il rinvio della causa alla giurisdizione inferiore per la prosecuzione della procedura in sede giudiziale affinché la Pretura di Bellinzona esamini la causa senza l’anticipo spese richiesto”; contestualmente all’appello l’insorgente ha formulato istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria (inc. n. 12.2022.61);

tenuto conto che l’appello e l’istanza non sono stati notificati alla convenuta per una risposta;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con petizione 9 aprile 2020 AP 1 ha convenuto in giudizio la Repubblica e Stato del Cantone Ticino chiedendone la condanna al pagamento di fr. 300'000.- a titolo di “risarcimento di tutti i danni morali, esistenziali, patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi” o “per la somma maggiore o minore che verrà riconosciuta”, oltre “ad una rivalutazione di interessi maturati e maturandi pari al 10% dal saldo dovuto e rivalutazione monetaria dal giorno in cui si è verificato l’evento dannoso (mese di agosto 2014) sino all’effettivo soddisfo”; in via subordinata ha postulato l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio con designazione di un patrocinatore d’ufficio;

che con decisione 30 settembre 2020 il Pretore aggiunto ha respinto la domanda di ammissione al gratuito patrocinio con designazione di un patrocinatore d’ufficio, giudizio che è stato confermato con sentenza 11 gennaio 2021 della terza Camera civile del Tribunale d’appello (inc. n. 13.2020.108/109) passata in giudicato (STF 2C_172/2021);

che pure l’istanza 3 agosto 2021 chiedente l’esonero dell’anticipo delle spese giudiziarie è stata respinta dal Pretore aggiunto con decisione 16 agosto 2021, la richiesta risultando inammissibile siccome i motivi invocati già erano stati oggetto di esame nella decisione di diniego del gratuito patrocinio; pure tale giudizio è stato confermato con sentenza 18 gennaio 2022 della terza Camera civile del Tribunale d’appello (inc. n. 13.2021.103/104) passata in giudicato;

che preso atto che il termine di 30 giorni fissato all’attrice il 26 luglio 2021 per procedere al versamento dell’anticipo delle presumibili spese processuali (art. 98 CPC) pari a fr. 10’000.- era decorso infruttuoso, con diffida 24 gennaio 2022 il Pretore aggiunto le ha impartito un termine suppletorio di 10 giorni, con la comminatoria che, in caso di mancato pagamento, non sarebbe entrato nel merito della procedura;

che essendo scaduto infruttuosamente anche il suddetto secondo termine, con decisione 18 marzo 2022 il Pretore aggiunto ha stralciato la procedura dai ruoli, ponendo le spese processuali di fr. 200.- a carico dell’attrice;

che con appello 2 maggio 2022 l’attrice si è aggravata contro tale giudizio, postulandone l’annullamento e chiedendo di concedere “la gratuità della procedura e il diritto ad un giudizio e per l’effetto disporre il rinvio della causa alla giurisdizione inferiore per la prosecuzione della procedura in sede giudiziale affinché la Pretura di Bellinzona esamini la causa senza l’anticipo spese richiesto”; contestualmente all’appello l’insorgente ha formulato istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria;

che il gravame e l’istanza non sono stati notificati alla controparte per una risposta (art. 312 cpv. 1 CPC);

che il versamento dell’anticipo costituisce un presupposto processuale (art. 59 cpv. 2 lett. f CPC), il cui mancato ossequio comporta un giudizio di irricevibilità da parte del Pretore (art. 101 cpv. 3 CPC); ciò di principio non comporta l’effetto di regiudicata o la perdita della pretesa materiale azionata (DTF 140 III 159, consid. 4.1 e 4.2.2; Rüegg/Rüegg in: Basler Kommentar ZPO, 3a ed., n. 3 ad art. 101; Sterchi in: Berner Kommentar ZPO 2012, Band I, n. 9 ad art. 101 e n. 1 ad art. 103; Tappy in: Commentaire romand CPC, 2a ed., n. 35 ad art. 101; Suter/von Holzen in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª ed., n. 14-15 ad art. 101);

che la dottrina è concorde nel ritenere che una decisione pronunciata sulla base dell’art. 101 cpv. 3 CPC non rientra nella fattispecie prevista dall’art. 103 CPC, ma è piuttosto una decisione finale ai sensi dell’art. 236 CPC, impugnabile tramite appello o reclamo in funzione del valore litigioso (Tappy, op. cit., n. 37 ad art. 101 e n. 14 ad art. 103; Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 1, n. 2 ad art. 103; Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 3a ad art. 101; Suter/von Holzen, op. cit., n. 5 ad art. 103; Sterchi, op. cit., n. 10 ad art. 101 e n. 1 ad art. 103);

che l’appello dev’essere disatteso in quanto l’appellante si limita a lamentare un diniego di giustizia conseguente la mancata assunzione delle prove richieste nella causa di merito, invocando un pregiudizio irreparabile causatole dalla decisione di stralcio a fronte della sua situazione di indigenza;

che tale impostazione delle censure, supportate da prolisse disquisizioni e citazioni di norme e principi di diritto internazionale, da invocazione di norme costituzionali e procedurali e da considerazioni sulla bontà della pretesa creditoria azionata, non è atta a scalfire la decisione pretorile impugnata;

che non può infatti trovare spazio in questa sede il tentativo di rimettere in discussione la decisione di diniego dell’istanza di gratuito patrocinio, passata in giudicato, che l’appellante chiede in modo irrito di censurare o di ignorare;

che la procedura seguita dal primo giudice risulta ossequiosa degli art. 101 e 147 cpv. 3 CPC, circostanza che la ricorrente non contesta;

che in conclusione l’appello, per quanto ricevibile, dev’essere respinto;

che conseguentemente, anche la domanda dell’appellante di ammissione all’assistenza giudiziaria per la procedura di seconda sede viene respinta, le possibilità di un esito positivo del gravame risultando già di primo acchito decisamente inferiori a quelle di una sua reiezione (art. 117 lett. b CPC); non vi è pertanto la necessità di esaminare l’ulteriore requisito dell’indigenza (art. 117 lett. a CPC);

che le spese processuali di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 300’000.- (determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale) e tenuto conto del tema limitato della presente decisione, sono quantificate in fr. 500.- (art. 2 e 14 LTG) e seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC);

che non si assegnano ripetibili alla controparte, la quale non ha dovuto presentare osservazioni;

che non ponendo la causa questioni di principio o di rilevante importanza, il presente giudizio viene emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la LTG

decide:

  1. L’appello 2 maggio 2022 di AP 1 (inc. n. 12.20222.60) è respinto nella misura in cui è ricevibile.

§ Di conseguenza, la decisione 18 marzo 2022 del Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona è confermata.

  1. L’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria 2 maggio 2022 di AP 1 (inc. n. 12.2022.61) è respinta.

  2. Le spese processuali della procedura di secondo grado, pari a fr. 500.-, sono a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili né indennità.

  3. Notificazione:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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