Incarto n. 12.2022.51
Lugano 21 luglio 2022/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa a procedura sommaria - inc. n. SO.2021.4397 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 - promossa con istanza 30 settembre 2021 da
AP 1 AP 2 tutti rappr. da PA 1
contro
AO 1 rappr. da PA 2
con cui gli istanti hanno chiesto di far ordine all’amministratore unico della convenuta D__________ __________ di inviare a loro entro 5 giorni, con la comminatoria dell’art. 292 CP, la convocazione a un’assemblea generale (con un ben definito ordine del giorno) nonché di convocarla tra il trentesimo e il quarantacinquesimo giorno dalla data di invio della convocazione e di recapitare agli azionisti, ovvero anche a loro, il rapporto di gestione e il rapporto di revisione riferito agli esercizi 2018-2019 e 2020, 20 giorni prima dell’assemblea, aggiungendo che la convocazione all’assemblea generale e l’invio dei rapporti in questione dovevano essere fatti, per loro, per iscritto al loro patrocinatore;
domanda avversata dalla convenuta, e che il Pretore con decisione 30 marzo 2022, parzialmente rettificata il 1° aprile 2022, ha respinto;
appellanti gli istanti con appello 12 aprile 2022, con cui hanno chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con risposta 2 maggio 2022 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
preso atto della replica spontanea 6 maggio 2022 degli istanti, della duplica spontanea 12 maggio 2022 della convenuta, dell’ulteriore lettera 16 maggio 2022 degli istanti e dell’ulteriore scritto 20 maggio 2022 della convenuta;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
Il 27 gennaio 2016 D__________ , nominato nel frattempo amministratore unico della società, e S __________ hanno sottoscritto un patto parasociale (doc. V), in cui si sono dati atto tra le altre cose di essere allora proprietari di 50 azioni ciascuno.
La convenuta si è opposta all’istanza.
Nonostante gli istanti fossero in possesso delle azioni del padre, appariva in effetti verosimile, come per altro evincibile dal patto parasociale (doc. V), dalle indicazioni riportate nel libro degli azionisti dopo la firma di quest’ultimo accordo (doc. 4) e dalla dichiarazione fiscale 2017 di S__________ __________ (doc. 3), che essi non ne erano gli effettivi proprietari: la scrittura privata del 25 gennaio 2016 (doc. E), in base alla quale essi pretendevano di aver ricevuto in donazione dal padre 50 azioni, confermava in effetti solo che le azioni erano state da lui “consegnate”, ma nulla diceva circa l’esistenza di un suo “animus donandi”; e nemmeno il fatto che nel testamento pubblico del 22 febbraio 2020 (doc. C) S__________ __________ avesse attribuito loro 32 azioni migliorava la loro posizione, visto che nello stesso era stato designato un esecutore testamentario, che non aveva ancora provveduto alla liquidazione della successione, e considerato che il patto parasociale manteneva la sua validità.
Con l’appello 12 aprile 2022 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta 2 maggio 2022 (a cui hanno fatto seguito la replica spontanea 6 maggio 2022 degli istanti, la duplica spontanea 12 maggio 2022 della convenuta, l’ulteriore lettera 16 maggio 2022 degli istanti e l’ulteriore scritto 20 maggio 2022 della convenuta), gli istanti hanno chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. A loro dire, le circostanze evocate dal giudice di prime cure, tutt’al più di carattere indiziario, non erano sufficienti a far venir meno la presunzione della qualità di azionista derivante dal possesso delle azioni. E in ogni caso, la scrittura privata del 25 gennaio 2016 (doc. E) confermava inequivocabilmente che il padre aveva donato loro 50 azioni, e, se anche così non fosse stato, nel testamento pubblico del 22 febbraio 2020 (doc. C) il padre aveva attribuito loro 32 azioni.
Giusta l'art. 699 cpv. 3 e 4 CO, per quanto qui interessa, uno o più azionisti che rappresentano insieme almeno il 10 per cento del capitale azionario possono chiedere per scritto la convocazione dell'assemblea generale indicando le proposte dell’ordine del giorno (cfr. DTF 142 III 16 consid. 2.3), ritenuto che, qualora il consiglio d'amministrazione non dia seguito entro un congruo termine a siffatta domanda, la convocazione sarà ordinata dal giudice ad istanza dei richiedenti. Per poter chiedere la convocazione di un'assemblea generale ai sensi della norma, il richiedente deve innanzitutto rendere verosimile al giudice la sua qualità d'azionista in ragione di almeno il 10 per cento del capitale azionario, ritenuto che in caso di azioni al portatore vi è la presunzione che il portatore abbia la qualità di chiedere la convocazione, anche se la società può addurre la prova del contrario (cfr. Dubs/Truffer, Basler Kommentar, 5a ed., n. 17 ad art. 699 CO; DTF 102 Ia 209 consid. 2; II CCA 30 gennaio 2003 inc. n. 12.2002.122, 16 novembre 2010 inc. n. 12.2010.155). Egli deve poi rendere verosimile di aver in precedenza formulato, invano, una tale richiesta al consiglio d’amministrazione (cfr. DTF 142 III 16 consid. 3.1; TF 4A_605/2014 del 5 febbraio 2015 consid. 2.1.2, 4A_441/2021 del 28 dicembre 2021 consid. 1.1).
Nel caso di specie, come si dirà, è incontestabile che gli istanti, che hanno dimostrato di aver chiesto al consiglio d’amministrazione la convocazione dell'assemblea generale (cfr. doc. G), hanno pure reso verosimile di essere insieme proprietari di almeno 10 azioni (ossia di almeno il 10% del capitale azionario) della convenuta e di poter con ciò pretendere, ai sensi dell’art. 699 cpv. 3 e 4 CO, la convocazione dell’assemblea generale con l’ordine del giorno da essi formulato, la convenuta non essendo stata in grado di addurre la prova del contrario.
Come rilevato dagli istanti, che sono al beneficio della presunzione derivante dal possesso delle 50 azioni al portatore a suo tempo appartenute al padre (cfr. doc. A), quest’ultimo nella scrittura privata del 25 gennaio 2016 (doc. E) non si era limitato a sostenere di aver consegnato a AP 1 le proprie 50 azioni (“oggi ti consegno le 50 azioni al portatore della AO 1”), ma soprattutto aveva aggiunto che le stesse erano da considerarsi di proprietà di lei e del fratello minore in ragione di 25 azioni ciascuno (“poi ti ricordo che solo 25 azioni sono tue perché le altre 25 sono di AP 2. Come ti ho detto solo quando AP 2 aprirà una sua cassetta gli devi consegnare le sue azioni perché sono sue di diritto”), manifestando in tal modo l’esistenza di un suo precedente “animus donandi”.
In questa sede la convenuta ha invero contestato la valenza di quel documento “sia con riferimento all’autenticità della firma, che con riferimento al contenuto” (risposta all’appello p. 10). A torto. Sulla prima questione, a parte aver lamentato la mancata produzione dell’originale del documento, aspetto questo che non è in realtà determinante anche perché il primo giudice non ne aveva imposto agli istanti la produzione, essa non ha in effetti addotto alcuna ulteriore spiegazione, per cui la contestazione dev’essere disattesa (cfr. DTF 143 III 453 consid. 3.3; II CCA 25 marzo 2022 inc. n. 12.2021.117, secondo cui la contestazione deve essere sufficientemente motivata nel senso che la parte interessata non può limitarsi ad asserire in maniera generica la falsità del documento ma deve addurre tutti gli elementi concreti e/o le prove atti a insinuare considerevoli dubbi sulla sua autenticità). Sulla seconda essa si è limitata a sostenere che nel documento si parlava solo di “consegna” delle 50 azioni, argomento che come si è detto era però del tutto infondato.
Si aggiunga che la versione degli istanti in merito all’avvenuta donazione da parte del padre di 25 azioni ciascuno è stata confermata dall’avv. A__________ __________ (cfr. doc. F) e che la convenuta nemmeno ha spiegato per quali eventuali altre ragioni, se non proprio in virtù di quanto indicato in quel documento, le 50 azioni sarebbero state ora nelle mani degli istanti anziché in possesso del padre, ora defunto.
7.1. Contrariamente all’assunto della convenuta, fatto proprio dal giudice di prime cure nella sua decisione, il fatto che S__________ __________ nel patto parasociale del 27 gennaio 2016 (doc. V), nella sua dichiarazione fiscale 2017 (doc. 3) e nel suo testamento pubblico del 22 febbraio 2020 (doc. C), possa aver lasciato intendere, più o meno esplicitamente, di essere tuttora il proprietario di quelle 50 azioni, come sarebbe evincibile anche dalle indicazioni riportate tra il dicembre 2016 e il dicembre 2019 nel libro degli azionisti (doc. 4), non è ancora tale da rendere non verosimile la versione degli istanti di cui si è appena detto, trattandosi di circostanze avvenute successivamente, che potrebbero essere riconducibili a un ripensamento o a una dimenticanza da parte di S__________ , a quel momento anziano e malato, oppure anche solo alla sua volontà di celare ai terzi l’avvenuta donazione di quelle azioni e di poter con ciò continuare a beneficiare delle prerogative che gli derivavano dal patto parasociale (sul tema, cfr. doc. I p. 4). Non va oltretutto sottaciuto che quanto riportato da S __________ in quei documenti doveva essere invero relativizzato, visto e considerato che egli in precedenza si era mostrato poco incline a rispettare le formalità e in particolare non si era curato del fatto che i dati riportati nel libro degli azionisti o nelle sue dichiarazioni fiscali potessero essere errati: in effetti, nonostante - come detto - dall’atto di costituzione della società (doc. U) risultasse che 69 azioni erano state sottoscritte e liberate da lui, 30 azioni da D__________ __________ e 1 azione da C__________ , nel libro degli azionisti (doc. 4 p. 3) egli aveva tranquillamente dato atto che al momento della costituzione (“COST”) le azioni erano state sottoscritte e liberate da lui e da D __________ in ragione di 50 azioni ciascuno; e nella sua dichiarazione fiscale 2013 (doc. T) egli aveva parimenti indicato, contro ogni evidenza (come per altro ammesso anche dalla convenuta a p. 8 della duplica), di essere il proprietario di tutte e 100 le azioni.
Allo stesso modo, nemmeno la richiesta di restituzione delle 50 azioni formulata da S__________ __________ il 3 marzo 2020 all’indirizzo di AP 1 (doc. 5) è determinante, tanto più che la stessa sembra essere stata avanzata solo per far sì che potesse essere rogata la modifica statutaria avente per oggetto la conversione delle azioni al portatore in azioni nominative (cfr. doc. 6).
7.2. La convenuta non può nemmeno essere seguita laddove, con la risposta all’appello, ha sostenuto che nell’ambito di un “atto di querela” inoltrato in Italia (annesso a un’ “istanza di archiviazione a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione” datata 18 ottobre 2021 e a un “decreto di fissazione dell’udienza” datato 10 marzo 2022, entrambi validamente prodotti agli atti quali doc. 8 d’appello in virtù dell’art. 317 cpv. 1 CPC, siccome da lei ricevuti solo 8 giorni prima dell’emanazione della decisione pretorile), gli istanti stessi avrebbero tuttavia sconfessato la loro versione, ammettendo esplicitamente che il padre al momento del suo decesso sarebbe stato ancora proprietario del 50% delle azioni della convenuta. In effetti, quel documento, che pure accennava genericamente all’esistenza di non meglio precisate quote societarie di cui S__________ __________ sarebbe stato titolare in Svizzera al momento della sua morte, non precisava però che si trattava proprio delle azioni della convenuta, che neppure risultava esservi menzionata. E comunque, un’eventuale loro ammissione in tal senso, quand’anche fosse effettivamente riferita a quelle azioni, non sarebbe stata a sua volta determinante, visto che la stessa, oltre a non essere stata formulata in modo inequivocabile, era in realtà avvenuta, come attestato dal redattore dell’ “atto di querela” con scritto datato 4 maggio 2022 (esso pure validamente prodotto con la replica spontanea all’appello in virtù dell’art. 317 cpv. 1 CPC), senza che costui avesse ricevuto puntuali informazioni e senza che avesse effettuato gli opportuni approfondimenti, per altro nemmeno necessari o utili per il procedimento in Italia.
Che poi gli istanti potessero aver formulato un’analoga ammissione nell’ambito di un altro e diverso procedimento italiano, e meglio nell’ambito di un “ricorso ex art. 700 CPCIt.” datato 21 ottobre 2021, è invece stato evocato dalla convenuta tardivamente, e con ciò in modo irrito (art. 317 cpv. 1 CPC), solo nella duplica spontanea all’appello.
Per completezza di motivazione, si osserva che gli istanti, nell’ipotesi in cui non fossero già divenuti proprietari delle 50 azioni in forza della scrittura privata del 25 gennaio 2016 (doc. E), non avrebbero invece potuto dedurre la loro legittimazione a chiedere la convocazione dell’assemblea generale della convenuta dal solo fatto che S__________ __________ nel testamento pubblico del 22 febbraio 2020 (doc. C) avesse obbligatoriamente deciso di attribuire a loro, designati quali suoi eredi insieme a D__________ , 32 delle sue 50 azioni, e meglio 16 azioni a ciascuno di loro, ritenuto che le rimanenti 18 azioni sarebbero state da attribuire a D . In effetti, nonostante sia vero che alla luce di questa norma di divisione dell’eredità, di per sé vincolante per gli eredi (art. 608 cpv. 2 CC), l’esecutore testamentario istituito da S , obbligato a rispettarne la volontà (art. 518 cpv. 2 CC) specialmente in assenza di un diverso accordo tra tutti gli eredi, sarebbe poi stato tenuto ad attribuire in proprietà agli istanti le 32 azioni già in loro possesso, è però altrettanto vero che fino ad oggi questa attribuzione in loro favore non è ancora avvenuta, per cui proprietari delle 50 azioni risulterebbero tuttora essere, nell’ipotesi surriferita, gli eredi del testatore, ossia gli istanti e D __________, i quali tuttavia potrebbero agire solo in comune e non singolarmente (cfr. Schaufelberger/Keller Lüscher, Basler Kommentar, 6ª ed., n. 8 ad art. 608 CC).
Ne discende, in accoglimento dell’appello degli istanti, che l’istanza di convocazione dell’assemblea deve essere accolta.
Le spese giudiziarie di entrambe le sedi, calcolate sulla base del valore litigioso di almeno fr. 32'000.-, pari al valore nominale delle azioni di cui gli istanti pretendono di essere proprietari (cfr. TF 4A_507/2014 del 15 aprile 2015 consid. 2.1.2), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
I. L’appello 12 aprile 2022 di AP 1 e AP 2 è accolto.
Di conseguenza la decisione 30 marzo / 1° aprile 2022 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, è così riformata:
L’istanza è accolta.
È fatto ordine all’amministratore unico della convenuta D__________ __________ di inviare agli istanti entro 5 giorni, con la comminatoria dell’art. 292 CP, la convocazione a un’assemblea generale, avente il seguente ordine del giorno:
a) approvazione dei bilanci e dei conti economici degli esercizi 2018-2019 e 2020;
b) approvazione della relazione dell’amministratore e del rapporto di revisione riferiti ai tre esercizi anzidetti;
c) decisione in merito alla destinazione dell’utile di esercizio;
d) scarico all’amministratore e all’organo di revisione;
e) nomine statutarie e in particolare nomina del consiglio d’amministrazione e dell’organo di revisione;
f) modifica degli art. 2 e 6 degli statuti a seguito della conversione delle azioni al portatore in azioni nominative ordinata d’ufficio;
g) eventuali.
È fatto ordine di convocare l’assemblea tra il trentesimo e il quarantacinquesimo giorno dalla data di invio della convocazione e di recapitare ai presunti azionisti, ovvero anche agli istanti, il rapporto di gestione e il rapporto di revisione riferito agli esercizi 2018-2019 e 2020, 20 giorni prima dell’assemblea.
La convocazione all’assemblea generale e l’invio dei rapporti in questione devono essere fatti, per gli istanti, per iscritto al loro rappresentante legale avv. PA 1.
Le spese processuali di fr. 600.- sono poste a carico della convenuta, che rifonderà agli istanti fr. 1'400.- a titolo di ripetibili.
II. Le spese processuali della procedura d’appello, di fr. 1’500.-, sono poste a carico dell’appellata, che rifonderà agli appellanti fr. 1’500.- a titolo di ripetibili.
III. Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).