Incarto n. 12.2022.50
Lugano 16 settembre 2022/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2020.22 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con petizione 21 ottobre 2020 da
AP 1 (patrocinato dall' PA 1 )
contro
AO 1 (patrocinato dall' PA 2 )
con cui l'attore ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 87'000.- in seguito al rigetto in via provvisoria, limitatamente a fr. 79'812.65, dell’opposizione interposta al PE n. __________63 dell’UE di Mendrisio fatto spiccare nei suoi confronti da AO 1 sulla base di un contratto di cessione di attività del 30 novembre 2019, l'annullamento di tale contratto come pure di un contratto di cessione di debito di medesima data e la condanna di AO 1 alla restituzione di fr. 33'000.- oltre interessi al 5% dalla data della petizione;
domanda avversata dal convenuto che, con risposta del 30 novembre 2020, ha postulato il rigetto della petizione;
esperita l'istruttoria e raccolti i memoriali conclusivi, il Pretore ha respinto la petizione con sentenza dell'8 marzo 2022, ponendo le spese processuali di fr. 12'000.- a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla controparte fr. 10'000.- per ripetibili;
appellante l'attore con atto di appello 7 aprile 2022 con cui chiede di accogliere la petizione nel senso di disconoscere il debito di fr. 87'000.- e di annullare i contratti di cessione di attività e di cessione di debito del 30 novembre 2019 o, in subordine, di ridurre il debito a fr. 20'000.- con seguito degli oneri giudiziari a carico del convenuto;
mentre quest'ultimo con osservazioni del 13 maggio 2022 propone di respingere l'appello, con protesta di tasse, spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. Il 25 luglio 2019 G__________ __________ e AP 1 hanno sottoscritto un contratto di cessione di attività in forza del quale il primo cedeva al secondo 25 quote sociali (ovvero la metà delle quote totali) di nominali fr. 1'000.- cadauna della Bar __________ Sagl di , che gestiva l'esercizio pubblico B nel medesimo Comune, al prezzo di fr. 110'000.-. Il contratto prevedeva il versamento di un acconto di fr. 70'000.- entro il 30 settembre 2019 destinato a saldare gli scoperti societari "iscritti nell'estratto UEF" e il versamento residuo di fr. 40'000.- in 17 rate mensili di fr. 2'300.- dal 1° gennaio 2020 e in una rata di fr. 900.- (doc. F).
B. Il 19 settembre 2019 AO 1 (proprietario dell'altra metà della Bar __________ Sagl) e AP 1, da una parte, e G__________ , dall'altra, hanno stipulato un contratto di cessione di debito in base al quale i primi assumevano – in ragione di metà ciascuno – un debito di fr. 100'000.- che il secondo conservava nei confronti di A D__________ e D__________ D__________ (i quali hanno ugualmente firmato il contratto di cessione per accettazione) "a saldo di quanto dovuto (…) per l'acquisto" a suo tempo, nel gennaio del 2017, delle quote societarie (doc. G).
C. Il 30 novembre 2019 AO 1 e AP 1 hanno perfezionato un contratto di cessione di attività in base al quale il primo cedeva al secondo (che diventava così unico proprietario della Bar __________ Sagl) la propria metà delle quote societarie per fr. 100'000.- (doc. D). Contestualmente i medesimi hanno stipulato un contratto di cessione di debito con il quale AP 1 assumeva il debito residuo di fr. 47'000.- che AO 1 aveva nei confronti di A__________ D__________ e D__________ D__________ divenendo unico debitore nei loro confronti per complessivi fr. 94'000.- (doc. E).
D. Il 6 maggio 2020 la Pretura della giurisdizione di Mendrisio–Sud ha decretato il fallimento della Bar __________ Sagl. La procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza di attivo il 27 luglio 2020 e la società è poi stata cancellata dal registro di commercio il 20 gennaio 2021.
E. Valendosi del contratto di cessione di attività AO 1 ha fatto notificare l'11 maggio 2020 a AP 1 il precetto esecutivo n. __________63 dell'Ufficio esecuzione di Mendrisio per fr. 87'000.- oltre interessi del 5% dal 1° dicembre 2020. L’opposizione interposta dall’escusso è stata rigettata, il 1° ottobre 2020, in via provvisoria dal Pretore aggiunto della giurisdizione di Mendrisio–Sud limitatamente a fr. 79'812.65 (essendo stato riconosciuto in compensazione un credito di AP 1 di fr. 7'187.35) oltre interessi del 5% dalla data invocata (inc. SO.2020.430; doc. B).
F. Il 21 ottobre 2020 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 dinanzi alla medesima Pretura con un'azione di disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF) per ottenere l'accertamento dell'inesistenza del debito di fr. 87'000.-, l'annullamento dei contratti di cessione di attività e di cessione di debito del 30 novembre 2019 come pure la condanna del convenuto alla restituzione di fr. 33'000.- oltre interessi del 5% dalla data della petizione, il tutto con protesta di spese e ripetibili.
G. Con risposta 30 novembre 2020 AO 1 si è opposto alla petizione. Al che AP 1 ha replicato l'11 gennaio 2021 ribadendo la propria posizione. Una duplica 15 febbraio 2021 del convenuto è stata estromessa invece dagli atti siccome tardiva. Al dibattimento del 18 marzo 2021 le parti hanno riaffermato le proprie richieste e hanno notificato prove. Contestualmente il Pretore ha dichiarato irricevibili – poiché non precedute da una procedura di conciliazione – la domanda di annullamento dei contratti di cessione di attività e di cessione di debito del 30 novembre 2019, con contestuale richiesta di accertamento negativo, come pure quella di condanna del convenuto alla restituzione di fr. 33'000.- oltre interessi.
H. Esperita l'istruttoria e raccolti i memoriali conclusivi 22 e 28 febbraio 2022 in cui le parti hanno mantenuto il loro punto di vista, il Pretore ha respinto la petizione con sentenza dell'8 marzo 2022, ponendo le spese processuali di fr. 12'000.- a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla controparte fr. 10'000.- per ripetibili.
I. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 7 aprile 2022 in cui chiede di accogliere la petizione nel senso di disconoscere il debito di
fr. 87'000.- e annullare i contratti di cessione di attività e di cessione di debito del 30 novembre 2019 o, in subordine, di ridurre il debito a fr. 20'000.-, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili. Con osservazioni del 13 maggio 2022 AO 1 propone di respingere l'appello, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili.
Considerando
in diritto:
La decisione impugnata è una decisione finale in una controversia patrimoniale dal valore superiore a fr. 10'000.- per cui la sua appellabilità è pacifica (v. art. 308 CPC). Il giudizio querelato è stato notificato all'attore il 9 marzo 2022. Introdotto il 7 aprile 2022 l’appello è così tempestivo (v. art. 311 cpv. 1 CPC). Tempestiva risulta altresì la risposta all’appello, introdotta il 13 maggio 2022 entro il termine di 30 giorni assegnato da questa Camera il 21 aprile 2022 (v. art. 312 CPC).
Il Pretore, riepilogati i principi che governano l'azione di disconoscimento di debito dell'art. 83 cpv. 2 LEF e che comportano un'inversione dei ruoli processuali ma non dell'onere della prova, ha accertato che il fondamento del credito vantato da AO 1 è pacificamente dimostrato dal contratto di cessione di attività. Egli ha quindi esaminato la fondatezza delle eccezioni liberatorie sollevate dall'attore. In primo luogo il Pretore ha scartato l'ipotesi di una lesione nel senso dell'art. 21 CO. Quand'anche il valore commerciale della società fosse stato nullo, secondo quanto appurato dal perito giudiziario, e fosse così adempiuta la prima condizione della sproporzione manifesta fra la prestazione e la controprestazione, difetterebbero gli altri due presupposti cumulativi dell'art. 21 CO. Da un lato l'attore non avrebbe minimamente allegato né tanto meno comprovato che AO 1 abbia sfruttato in modo cosciente una sua debolezza per ottenere un vantaggio sproporzionato, tant'è che neppure il cedente conosceva l'effettiva situazione economica della società, non avendone mai verificato la contabilità. Dall'altro nemmeno entrerebbe in linea di conto un'inesperienza o leggerezza dell'acquirente. Costui con la moglie (che "non era digiuna di nozioni contabili" lavorando già in ambito amministrativo) erano già attivi "da qualche mese prima della sottoscrizione dei contratti 30 novembre 2019" ed essendo presenti tutti i giorni dovevano avere anche contezza dell'andamento degli affari dell'esercizio pubblico oltre che aver maturato una seppur basilare esperienza nel settore. Oltre a ciò (e a prescindere da una lamentata inadempienza del rappresentante non oggetto tuttavia dalla presente procedura) l'attore era rappresentato dallo Studio __________ cui si era rivolto per la conclusione dei contratti (sentenza impugnata, pag. 4 a 6).
Il Pretore ha dipoi escluso anche che l'attore possa essere incorso in un errore essenziale nel senso dell'art. 24 cpv. 1 n. 4 CO. Sotto il profilo dell'essenzialità oggettiva – egli ha rilevato – essendovi già importanti importi scoperti nonché esecuzioni pendenti al momento della firma del primo contratto di cessione del luglio 2019, l'esistenza di ulteriori impegni debitori appariva del tutto verosimile e non poteva essere oggettivamente ignorata dall'attore. Se poi si considera che AP 1 e la moglie erano già presenti e attivi "in loco tutti i giorni" nei mesi precedenti il novembre 2019 e che alla sede della società – corrispondente all'indirizzo del bar – giungevano solleciti e diffide di pagamento, per il Pretore era "del tutto inverosimile che egli fosse all'oscuro dell'andamento dell'attività". Senza contare che l'ipotesi dell'errore mal si conciliava con il pagamento di ulteriori fr. 3'000.-, il 28 febbraio 2020, sul prezzo di cessione benché AP 1 riconducesse la conoscenza dell'errore al dicembre 2019. Per quel che è della essenzialità soggettiva – ha proseguito il primo giudice – il fatto di non avere mai chiesto di visionare i bilanci della società né tanto meno domandato informazioni sulla stessa prima di sottoscrivere i contratti del 30 novembre 2019 induceva a concludere che per l'attore – che "da sempre" desiderava essere titolare di un esercizio pubblico – l'aspetto contabile non era determinante nella decisione di rilevare la totalità delle quote della Bar __________ Sagl. Né consta che AO 1 avesse contezza del fatto che per l'attore l'appianamento dei debiti societari fosse una condizione imprescindibile per la conclusione dei contratti di cessione, il contegno mostrato dall'acquirente inducendo un terzo in buona fede a concludere piuttosto il contrario (loc. cit., pag. 7 a 10).
Scartata l'ipotesi del dolo (art. 28 CO), il Pretore ha respinto infine la richiesta dell'attore di ridurre la pretesa di fr. 67'000.-, non ravvisando – da un lato – la prova di un asserito pagamento (in nero) di ulteriori fr. 20'000.-, né ammettendo – dall'altro – in difetto di un sufficiente legame tra le operazioni e di ogni prova al riguardo che l'importo di fr. 47'000.- ripreso con la cessione di debito andasse in deduzione del debito dalla cessione di attività (loc. cit., pag. 11).
Nella misura in cui ripropone – per altro senza motivazione – la richiesta formale di annullare (alla stregua di un accertamento negativo) i contratti di cessione di attività e di cessione di debito del 30 novembre 2019 nonostante il Pretore l'abbia già dichiarata irricevibile con decisione incidentale – passata in giudicato (v. decisione 18 marzo 2021, pag. 2) – per difetto di conciliazione previa, l'appellante formula una domanda manifestamente inammissibile sulla quale non occorre attardarsi.
Senza rilievo ai fini del presente giudizio è inoltre l'accenno – preliminare – dell'attore al "ruolo malevolo svolto dallo Studio __________ SA (…), che – in situazione di pacifico conflitto d'interessi (teneva i conti del Bar __________ Sagl da anni, aveva rappresentato AO 1 all'atto di acquisto delle quote da S__________ F__________) -" avrebbe redatto i contratti di cessione del 30 novembre 2019 per conto suo senza però informarlo che non esistevano conti societari approvati, che non esisteva una contabilità aggiornata, che la società si trovava in stato di insolvenza e che vi erano sospesi con la stessa fiduciaria (memoriale, pag. 2). Ora, a parte che l'appellante non trae alcuna conseguenza specifica dall'invocata circostanza, tranne quella di riservarsi di procedere nei confronti della fiduciaria, egli non si confronta con l'argomento del Pretore il quale ha spiegato che un'eventuale inadempienza contrattuale dello Studio fiduciario esula dalla presente procedura (sentenza impugnata, pag. 6). Privo di confronto critico con la decisione querelata, al riguardo l'appello si rivela d'acchito irricevibile.
L'appellante contesta quindi che il Pretore abbia escluso l'eccezione della lesione (art. 21 CO). Fa valere che AO 1, sottacendo informazioni e approfittando della scorretta prestazione contrattuale fornitagli dallo Studio fiduciario, in realtà ha sfruttato la propria inesperienza e/o leggerezza. Infatti il convenuto, da anni operativo, quale dipendente, presso la Bar __________ Sagl, avrebbe dato esplicitamente atto, nel proprio interrogatorio, di conoscere bene il locale e di sapere che lo stesso navigava in acque non buone senza tuttavia avergli segnalato nulla. AO 1 avrebbe inoltre beneficiato, coscientemente e in mala fede, del cattivo adempimento degli obblighi contrattuali della fiduciaria di cui era stato a sua volta cliente. La conclusione del Pretore secondo cui questo aspetto non potrebbe andare a scapito del convenuto non può dunque essere condivisa. Tanto più ch'egli avrebbe allegato a più riprese lo sfruttamento di tale circostanza da parte del convenuto. Solo una persona senza esperienza e/o di carattere particolarmente leggero poteva inoltre acquistare una società "a scatola chiusa" senza avere visto i conti delle passate gestioni e senza effettuare verifiche che invece gli avrebbero dovuto suggerire AO 1, che conosceva la situazione difficile in cui versava la società, e lo Studio fiduciario. Operaio del Comune di __________ senza formazione in ambito economico, egli pensava di poter essere tranquillo dopo avere destinato fr. 70'000.- all'Ufficio esecuzioni (memoriale, pag. 3 seg.).
5.1 Quand'anche l'attore avesse in prima sede allegato uno sfruttamento della sua situazione di debolezza (cfr. da ultimo il memoriale conclusivo, pag. 4, 6 e 7), ciò non toglie che il Pretore ha accertato che neanche AO 1 conosceva in realtà l'effettiva situazione economica della società, non avendo costui mai verificato la relativa contabilità né detenuto informazioni specifiche sul suo stato finanziario ed essendosi limitato a rivendere le proprie quote societarie al prezzo pagato qualche tempo prima a G__________ F__________ (sentenza impugnata, pag. 5 e pag. 10 in fondo). Ora, l'appellante non si confronta con questa constatazione né tanto meno pretende che essa sarebbe erronea. Egli si limita ad affermare che AO 1, pur sapendo che il locale "navigava in acque non troppo buone", non ha segnalato nulla. Il che non basta per soddisfare i requisiti di motivazione dell'appello. A parte ciò, il riferimento all'interrogatorio del convenuto è del tutto parziale. Se è infatti vero che l'interessato ha dichiarato di conoscere il locale e di sapere che esso "navigava in acque non troppo buone", è altrettanto vero che il medesimo ha detto di credere nel suo potenziale e ha giustificato il mancato avvertimento all'attore con il fatto che "dopo il mio subentro il locale si era risollevato e iniziava a funzionare" (verbale del 21 giugno 2021, pag. 5). Che poi AO 1 abbia sfruttato "coscientemente e in mala fede" il cattivo adempimento contrattuale della fiduciaria è un'obiezione sollevata in questi termini per la prima volta in appello e come tale irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC). Senza contare che l'attore doveva lasciarsi imputare l'operato del suo rappresentante (v. art. 32 cpv. 1 CO). La questione dell'applicazione dell'art. 21 CO potrebbe pertanto già esaurirsi in questi termini.
5.2 Si volesse nondimeno anche transigere al riguardo, l'appello non sarebbe destinato a miglior sorte. Sull'aspetto dell'inesperienza e della leggerezza l'attore non discute minimamente l'accertamento del Pretore, stando al quale dopo un primo periodo di attività e di presenza tutti i giorni presso l'esercizio pubblico egli, con l'aiuto della moglie che già lavorava in ambito amministrativo presso una società di trasporti, aveva maturato una seppur basilare esperienza nel settore e doveva aver contezza dell'andamento degli affari (sentenza impugnata, pag. 6). Quanto alla invocata leggerezza per avere acquistato la società a scatola chiusa, egli perde di vista – come gli ha ricordato il primo giudice – che era rappresentato da un mandatario professionale al momento della conclusione dei contratti. Per il resto l'appellante argomenta come se si trovasse ancora davanti al primo grado di giurisdizione, dimenticando che giudicare un appello non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica. Sulla questione non giova dunque diffondersi oltre.
6.1 Come già ricordato ancora di recente da questa Camera (sentenza inc. 12.2019.43 del 18 novembre 2019 consid. 7.1), per ammettere un errore essenziale, occorre che esso verta su una determinata circostanza di fatto, che in buona fede può essere ritenuta, nei rapporti d’affari, oggettivamente determinante, e che la persona in errore soggettivamente ha posto quale base fondamentale del contratto in maniera riconoscibile per la controparte. Innanzitutto, occorre di principio che vi sia stato un errore su una circostanza che per la parte in questione rappresentava una certezza. L’essenzialità oggettiva è data quando la circostanza può essere considerata determinante dal punto di vista di un partner contrattuale standard secondo i principi della buona fede e della lealtà commerciale.
Quanto all’essenzialità soggettiva, non occorre che la circostanza abbia positivamente determinato la conclusione del contratto quale motivazione esclusiva o principale. È piuttosto necessario che la parte in errore, conoscendo la reale situazione, non avrebbe concluso il contratto (conditio sine qua non, v. Schmidlin in: Berner Kommentar, 2. ed., n. 162 seg. e 171 ad art. 24 CO). La motivazione di una parte è evidentemente un fattore interno (dunque difficilmente dimostrabile mediante prova piena), che trova espressione nel suo comportamento e nelle sue dichiarazioni. Nella sua giurisprudenza, il Tribunale federale tende a valutare se la parte aveva plausibili ed evidenti aspettative, rispettivamente a negare l’essenzialità soggettiva qualora vi si oppongano risultanze contrastanti, quali un comportamento noncurante o indifferente in relazione alla caratteristica in questione, oppure contraddittorio e poco credibile al momento della stipulazione del contratto o nel seguito, oppure ancora la presenza di ulteriori motivi che spingono la persona a invalidare il contratto, per cui la circostanza fatta valere non può più essere considerata una conditio sine qua non (Schmidlin, op. cit., n. 167 seg. ad art. 24 CO).
L’importanza della circostanza deve infine essere riconoscibile per la controparte secondo la buona fede, nel senso che per quest’ultima, la decisione della parte in errore di non ritenersi vincolata al contratto non deve essere inaspettata o sorprendente, laddove la riconoscibilità può emergere dalla centrale importanza di una caratteristica del contratto, da una comunanza di intenti fra le parti o da particolari circostanze del caso concreto (Schmidlin, op. cit., n. 182 seg. ad art. 24 CO; Schwenzer in: Honsell/Vogt/Wiegand [ed.], Basler Kommentar OR I, 6. ed., n. 23 ad art. 24 CO; DTF 110 II 293, consid. 5; DTF 113 II 25, consid. 1a).
6.2 In concreto manca anzitutto ogni confronto con l'accertamento del primo giudice in merito alla riconoscibilità dell'errore per la controparte. Al proposito il Pretore ha accertato che "nemmeno dagli atti emergono particolari circostanze per cui AO 1 avesse contezza del fatto che, per AP 1, il totale pagamento dei debiti societari, nonché una situazione economica in attivo della stessa, fosse una condizione imprescindibile per la conclusione dei contratti qui in disamina. Anzi, il contegno mantenuto da AP 1 induceva un terzo in buona fede piuttosto a concludere il contrario" (sentenza impugnata, pag. 9 seg.). Con tale accertamento l'appellante non si confronta nemmeno di scorcio. In difetto di ogni critica su un presupposto (cumulativo) dell'art. 24 cpv. 1 n. 4 CO, il giudizio potrebbe così risolversi già in una decisione d'irricevibilità dell'appello sull'eccezione liberatoria in esame (sul riparto dell'onere della prova nell'ambito di un'azione di disconoscimento nel senso dell'art. 83 cpv. 2 LEF cfr. da ultimo II CCA del 6 maggio 2022, inc. 12.2020.155, consid. 6.1).
6.3 Ma anche a prescindere da questa riserva d'ordine formale, l'esito del ricorso non muterebbe. In relazione alla verosimile esistenza di ulteriori impegni debitori in capo alla società che – stando al giudizio impugnato – l'attore non poteva oggettivamente ignorare essendo attivo da mesi, con la moglie, in loco tutti i giorni, AP 1 si limita a fare decorrere questa presenza dal mese di ottobre 2019 e a sostenere (inammissibilmente per la prima volta in appello: art. 317 cpv. 1 CPC) che eventuali raccomandate sarebbero state recapitate in mattinata quando né lui né la moglie erano presenti. L'appellante contrappone tuttavia la propria versione dei fatti all'accertamento del primo giudice senza accennare a precisi atti istruttori né tanto meno spiegare perché il riscontro del Pretore sulla scorta delle varie deposizioni (sentenza impugnata, pag. 8 seg.) sarebbe erroneo. A parte ciò, egli neppure pretende che AO 1 gli avrebbe nascosto la corrispondenza né che i quasi due mesi di tempo non sarebbero stati sufficienti per avere contezza dell'andamento dell'attività. Quanto al versamento di fr. 3'000.- nel febbraio del 2020, l'interessato non contesta di aver avuto conoscenza dell'errore già nel dicembre 2019. Ciò posto, la tesi addotta in questa sede per cui il citato versamento confermerebbe l'errore in cui egli versava appare quanto meno azzardata. L'obiezione – mossa per giustificare la mancata richiesta di esaminare i conti societari – che egli "non aveva ragione di ritenere che dovessero sorgere dei problemi" contrasta invece con la già citata notifica delle diffide nel periodo in cui l'attore lavorava già nell'esercizio pubblico. Non è chiaro infine – né l'appellante spiega – quali conseguenze egli tragga dall'invocato sovraindebitamento della società al 31 dicembre 2018. Anche sotto il profilo dell'art. 24 cpv. 1 n. 4 CO la sentenza impugnata resiste pertanto alla critica.
L'argomentazione ricorsuale – di non facile comprensione – riprende pressoché per intero quanto scritto nel memoriale conclusivo (loc. cit., pag. 4, punto n. 5). Già per questo motivo essa si rivela irricevibile per difetto di motivazione. A parte ciò, l'appellante ripropone una propria versione dei fatti, non suffragata da alcun riferimento istruttorio, che sorvola completamente sulla motivazione del Pretore secondo cui gli ulteriori fr. 20'000.- invocati dall'attore (oltre al prezzo di compravendita di fr. 100'000.-) non sono oggetto della presente procedura, "esulando, come ammesso dal procedente, dal prezzo di cessione pattuito e quindi dal contratto 30 novembre 2019" (sentenza impugnata, pag. 11). L'appello sfugge pertanto su tale punto a ogni disamina.
L'appellante si interroga sul senso della ripresa del debito di AO 1 che a suo parere poteva essere solo quello di detrarlo dal proprio impegno di acquisto. Quanto all'interdipendenza dei due contratti, egli "la dava per scontata" non essendo pensabile che in aggiunta all'impegno di fr. 100'000.- si assumesse anche debiti residui per fr. 47'000.-. L'operazione – egli epiloga – era per altro simile a quella realizzatasi in precedenza con il pagamento all'Ufficio esecuzioni, l'importo destinato a quest'ultimo non essendo previsto in aggiunta bensì in deduzione dal corrispettivo (memoriale, pag. 7).
Che basti interrogarsi sul senso della ripresa del debito per censurare l'operato del primo giudice è errato, l'appellante dovendo offrire critiche puntuali ed esplicite alle motivazioni del Pretore e non accomodarsi di riproporre una propria convinzione personale. Ad ogni buon conto, il richiamo all'operazione precedente non è tale da sovvertire la decisione del Pretore. Se è vero che nel contratto di "cessione attività" del 25 luglio 2019 (che per altro opponeva l'attore a un'altra persona) l'impegno prevedeva il versamento di un acconto di fr. 70'000.- entro il 30 settembre 2019 destinato a saldare gli scoperti societari "iscritti nell'estratto UEF" e il versamento residuo di fr. 40'000.- in 17 rate mensili di fr. 2'300.- dal 1° gennaio 2020 e in una rata di fr. 900.- (doc. F), è altrettanto vero che, ciò nonostante, il 19 settembre 2019 AP 1 si è assunto la metà del debito di fr. 100'000.- che G__________ F__________ aveva nei confronti di A__________ D__________ e D__________ D__________. E che l'assunzione di tale debito (per fr. 50'000.-, allorché la differenza tra il prezzo di acquisto [fr. 110'000.-] e l'importo destinato all'Ufficio esecuzioni, ammontava a fr. 40'000.-) andasse pure dedotto dal corrispettivo pattuito il 25 luglio 2019 non risulta da nessuna parte. Tant'è che per lo stesso G__________ F__________, che aveva a suo tempo (nel 2017) rilevato la società da A__________ D__________ per fr. 300'000.-, "l'importo di fr. 40'000.- che mi deve AP 1 equivale al saldo dei fr. 110'000.- di cui al doc. F" (verbale del 19 aprile 2021, pag. 3), a prescindere quindi dalla nota assunzione di debito. Senza contare, infine, che anche le modalità di pagamento dei due impegni assunti dall'attore il 30 novembre 2019 erano regolate in maniera indipendente. Mentre il "contratto di cessione attività" prevedeva che "il prezzo di vendita di fr. 100'000.- (…) sarà soluto tramite bonifico bancario dal cessionario al cedente, entro la data della firma del presente atto" (doc. D, pag. 2), il "contratto di cessione di debito" stabiliva il versamento di una rata mensile di fr. 3'000.- con scadenza il 31 dicembre 2019 e di 26 rate mensili di fr. 3'500.- dal 30 gennaio 2020 (doc. E, pag. 2). L'appello vede così la sua sorte segnata.
Gli oneri processuali d'appello, calcolati su un valore litigioso di fr. 87'000.-, seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), che rifonderà alla controparte ripetibili di fr. 4'000.- stabilite sulla base dell'art. 11 RTar.
Il valore litigioso determinante ai fini di un'eventuale impugnazione dinanzi al Tribunale federale supera la soglia di fr. 30'000.- prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
Nella misura in cui è ricevibile, l’appello 7 aprile 2022 di AP 1 è respinto.
Le spese processuali di fr. 5'000.- sono poste a carico dell'appellante che rifonderà ad AO 1 fr. 4'000.- per ripetibili.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici (v. pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).